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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/07/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 369 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA domiciliata in Corato (BA) presso lo studio dell'avv. Parte_1
Domenico Tandoi che la rappresenta in giudizio per mandato allegato all'originario ricorso monitorio ----------------------------------------appellante E
domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. Giuseppe CP_1
Guerriero che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello-------------------------------------------appellata
Oggetto: opposizione a d.i.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 30/05/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1347/2022 pubblicata il 20/09/2022, il Tribunale di Trani ha Co accolto l'opposizione proposta da . e revocato il d.i. n. 257/2019 a CP_3 mezzo del quale le aveva ingiunto il pagamento della somma Parte_1 di € 36.614,30 (oltre interessi e spese della fase monitoria), quale saldo pagina 1 di 11 corrispettivo per forniture di prodotti alimentari e non, condannando l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo, in Parte_1 integrale riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto, con vittoria delle spese del doppio grado e condanna del distrattario avv. G. Guerriero alla restituzione di quanto versatogli a titolo di spese di lite in esecuzione della pronuncia di primo grado.
Si è costituita l'appellata, eccependo la tardività dell'appello, la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c. ed insistendo, nel merito, per il rigetto del gravame, vinte le spese di questo grado.
Assegnati i termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza cartolare del 30/05/2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Motivi della decisione
L'appello è innanzitutto tempestivo.
Dall'atto di opposizione introduttivo del primo grado e dalla procura ad esso Contr allegata si evince che la si era costituita a mezzo dell'avv. CP_3
Giuseppe Guerriero, eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. Lucrezia Merra, sito in Trani al C.so Cavour n. 94.
Ai sensi dell'art. 330, co. 1 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis all'odierno giudizio di appello, introdotto in epoca anteriore alle modifiche apportate dal cd. “correttivo Cartabia” del novembre 2024), “se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica, ai sensi dell'art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio” (luoghi alternativi tra loro -cfr. Cass. 2006/n. 24502; Cass. 2009/n. 15523).
Nella fattispecie, ove la sentenza impugnata non risulta esser stata notificata, l'atto di appello deve ritenersi validamente e tempestivamente introdotto con la notifica eseguita all'indirizzo Pec dell'avv. Giuseppe Guerriero in data 20/03/2023, nel rispetto del termine di 6 mesi dalla pronuncia della sentenza del 20/09/2022, che decorre pacificamente dalla “pubblicazione” (e non dalla comunicazione della stessa da parte della Cancelleria), così come pagina 2 di 11 previsto dall'art. 327, co. 1 c.p.c., il quale disciplina la decorrenza del termine lungo semestrale, valevole in mancanza di notifica della sentenza impugnata.
Né rileva in senso contrario che il giorno dopo (vale a dire, il 21/03/2023) l'appellante abbia ripetuto la notifica dell'atto di appello all'indirizzo Pec sia della domiciliataria avv. L. Merra che del procuratore costituito in primo grado, avv. G. Guerriero, posto che l'impugnazione era già stata ritualmente introdotta, nel rispetto del termine lungo, con la prima notifica eseguita il 20/03/2023.
Sempre in rito, va altresì disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. (nella formulazione, ratione temporis applicabile alla specie, introdotta dall'art. 54 DL 22/06/2012 n. 83, conv. in L. 7/08/2012 n. 134).
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del cit. DL n. 83 del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha, in realtà, recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo previgente, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il motivo per cui esse siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della CA (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui il cit. art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né una forma sacramentale o una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, pagina 3 di 11 ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n. 13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481).
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo l'appellante indicato i capi della decisione impugnati e formulato specifiche ragioni di dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti e al percorso logico- giuridico seguito dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare il totale sovvertimento della decisione gravata.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'analisi incompleta e parziale, da parte del primo giudice, della documentazione contabile prodotta agli atti, che avrebbe condotto ad una rimodulazione del quantum della pretesa creditoria, nonostante l'assenza di qualsiasi contestazione sul punto da parte opponente.
Si censura, in particolare, l'affermazione secondo cui non avrebbe rilevanza nel giudizio il secondo contratto di somministrazione firmato tra le parti il 4/05/2018 in relazione al punto vendita di Napoli;
quella secondo cui le fatture allegate al ricorso ingiuntivo non sarebbero 37, ma 30, la sommatoria delle quali sarebbe pari al minor importo di € 18.378,39.
Con il secondo motivo, l'impugnante denuncia altresì che una compiuta valutazione delle prove orali, in correlazione con i dati documentali e con le inferenze logiche ritraibili dalle complessive emergenze istruttorie, avrebbe dovuto condurre il primo giudice a ritenere provata la circostanza della consegna della merce richiesta in pagamento., tanto più in considerazione dell'assoluta genericità del disconoscimento operato dalla CP_1
La sentenza è effettivamente viziata da una valutazione parziale e non sinergica delle risultanze istruttorie che, ove correttamente esaminate nel pagina 4 di 11 loro insieme, avrebbero dovuto far ritenere provata la contestata consegna della merce de qua.
Erronea è, innanzitutto, la ricostruzione in fatto.
Il primo giudice ha premesso che tutte le forniture oggetto della richiesta ingiuntiva avrebbero riguardato esclusivamente il punto vendita ubicato in Aversa.
Dalle fatture allegate all'originario ricorso monitorio (ridepositate anche in formato cartaceo), come pure dai DDT prodotti dall'opposta nel corso del giudizio di primo grado con la memoria istruttoria del 2/07/2020, risulta invece chiaramente che le forniture per cui è causa riguardavano entrambi i Co punti vendita della . vale a dire sia quello sito ad Aversa (CE) in CP_3 via Madonna dell'Olio (cui si riferisce il primo contratto di somministrazione stipulato con il 28/09/2017), sia quello sito in Parte_1
Napoli alla via VA TO PA (cui si riferisce il secondo contratto di somministrazione del 4/05/2018).
Al mancato esame dell'intera documentazione contabile prodotta è ricollegata l'altrettanto erronea affermazione per la quale le fatture poste a base del d.i. opposto sarebbero state 30 e non 37, annotate nel registro Iva per importi inferiori a quelli indicati nelle medesime fatture (con conseguente rideterminazione del quantum eventualmente dovuto nella minor somma di € 18.378,39).
Anche tale rideterminazione è viziata da un'analisi parziale dei documenti e dalla mancata considerazione, nel calcolo matematico, di tutte le voci che per ciascuna fattura erano indicate nell'estratto dei registri contabili allegato alla richiesta monitoria.
La verifica contabile condotta dal primo giudice era, in ogni caso, ultronea.
Non avendo, infatti, l'opponente mai contestato né il numero delle fatture azionate in monitorio, né il loro importo complessivo (già calcolato al netto delle note di credito emesse), ma avendo semplicemente dedotto di non aver mai ricevuto la merce in esse indicata, entrambi tali profili erano stralciati, per il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., dal thema probandum e dovevano darsi per pacificamente acquisiti, senza bisogno di ulteriori approfondimenti.
pagina 5 di 11 Ciò posto, il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo che Parte_1 non avesse provato l'effettiva consegna della merce fatturata, né della pattuizione del corrispettivo.
Ha infatti rilevato che, a fronte del disconoscimento dei DDT e delle bolle di consegna operato dall'opponente, l'opposta non aveva prodotto gli originali dei documenti contestati, né proposto istanza di verificazione, con conseguente inutilizzabilità ai fini probatori dei suddetti documenti.
La statuizione non tiene conto, tuttavia, dell'assoluta genericità del disconoscimento operato, che lo rendeva inefficace.
Rilevante a tal fine è la necessaria valutazione del complessivo atteggiamento processuale tenuto dall'opponente che, sin dall'atto introduttivo del primo grado e prima ancora del deposito, da parte dell'opposta, dei DDT e delle bolle di consegna, aveva già disconosciuto in via preventiva “le sottoscrizioni riportate in calce alle fatture che l'opposta, eventualmente, dovesse depositare in atti, per essere le firme assolutamente apocrife”.
E' noto che “il disconoscimento della propria sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c. deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo a tal fine inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicchè non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (sic Cass. 2021/n. 17313; conf. Cass. 2004/n. 16232).
Tale genericità è rimasta invariata anche dopo la produzione, in allegato alla memoria istruttoria di parte opposta, dei DDT e delle bolle di consegna, in relazione ai quali l'opponente ha contestato la conformità agli originali senza mai specificare sotto quale profilo le copie fossero da essi difformi;
ha eccepito la non riconducibilità delle firme ivi apposte all'amministratore Co della . “quale unico soggetto col potere di Controparte_4 firmare ed impegnare la società”, senza considerare che la consegna della merce nei punti vendita può anche avvenire (anzi, ordinariamente avviene) a mani di un dipendente addetto alla ricezione, non dovendo necessariamente verificarsi a mani dell'imprenditore; ha disconosciuto altresì i timbri pagina 6 di 11 “ apposti sui DDT a corredo delle firme del ricevente, CP_1 sostenendo apoditticamente che, da un raffronto, tali timbri sarebbero tra loro diversi (senza specificare gli aspetti di pretesa difformità), mentre, in realtà, gli stessi appaiono ictu oculi identici.
Tale generico disconoscimento, in quanto inefficace, non precludeva perciò l'utilizzo dei predetti documenti come mezzo di prova e rendeva superflua sia la produzione degli originali che la proposizione di un'istanza di verificazione.
Ma non è tutto.
La prova della consegna della merce e del prezzo pattuito è avvalorata anche da tutta una serie di altre circostanze denotanti la palese incongruenza della Co posizione difensiva assunta dalla . il cui esame è stato CP_5 completamente omesso dal primo giudice.
È un dato documentale, oltre che incontestato, che gli accordi intercorsi tra somministrante (avente disponibilità del marchio Despar) e somministrata prevedessero l'approvvigionamento esclusivo di entrambi i punti di vendita Co della . da cosicchè resta difficilmente credibile che, nel CP_3 Parte_1 periodo 15/03/2018-31/05/2018 cui si riferiscono le fatture azionate, i due supermercati dell'odierna appellata (che, per il settore merceologico di appartenenza, avevano evidentemente la necessità di rifornirsi settimanalmente di generi alimentari), possano essere rimasti privi di consegne di merce per circa due mesi e mezzo.
La deposizione resa dal teste di parte opposta Testimone_1
(responsabile dell'ufficio gestione del credito per conto di ha poi Parte_1 chiarito che, nel sistema delineato dai contratti di somministrazione firmati, i rapporti commerciali tra le parti contraenti si svolgevano nel senso che era lo stesso cliente ad inviare l'ordinativo mediante inserimento della richiesta in un sistema informatico denominato “UNICA”, che, in relazione al listino prezzi previsto per quel cliente, elaborava in automatico l'ordine alle condizioni predisposte e lo inviava prima all'ufficio gestione del credito che, verificata la sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione dell'ordine in relazione al fido concedibile secondo le garanzie prestata, lo autorizzava o non autorizzava;
che, in caso di autorizzazione, l'ordine perveniva dunque al magazzino che predisponeva la merce per la consegna a mezzo vettore ed emetteva la relativa fattura;
che eventuali contestazioni relative alla qualità o quantità della merce consegnata dovevano essere segnalate dal cliente pagina 7 di 11 attraverso lo stesso sistema Unica ai fini della successiva verifica da parte della somministrante Parte_1
Secondo quindi gli accordi intercorsi, il rapporto commerciale si articolava attraverso l'uso di un sistema automatizzato in cui erano gli stessi somministrati/affiliati a procedere autonomamente agli ordinativi attraverso un software che permetteva loro di visualizzare telematicamente l'elenco di tutti i prodotti e i relativi prezzi di vendita secondo listino e di scegliere i quantitativi di merce da ordinare.
L'suo di tale sistema automatizzato smentisce la tesi dell'asserito addebito di merci non ordinate, né consegnate.
Altro dato incontestato (e rimasto inspiegato) è che l'iniziale debitoria di € 62.617,77 di cui alla prima lettera di costituzione in mora inviata da Pt_1
[... il 14/05/2018, si sia ridotta alla somma ingiunta di € 36.614,30 grazie Co (anche) allo scomputo dei depositi cauzionali versati da . all'atto CP_3 della firma dei due contratti di somministrazione, come confermato pure dal teste Tes_1
È agevole rilevare che, se davvero la merce di cui alla richiesta di pagamento non fosse mai stata consegnata, la somministrata avrebbe senz'altro prontamente sollevato delle rimostranze e contestazioni, di cui non vi è la minima traccia in atti.
Aggiungasi che, pur avendo contestato la consegna di tutta la merce recata dalle fatture depositate da lo stesso opponente ha prodotto in Parte_1 allegato alla propria memoria istruttoria di replica 8 delle 37 fatture azionate, confermando la sola ricezione del “materiale pubblicitario Despar” ivi indicato, ma non anche degli altri prodotti pure ivi contabilizzati, senza fornire, ancora una volta, alcuna ragionevole spiegazione del suo singolare assunto.
Tale insieme di elementi probatori, univocamente convergente verso la conferma della circostanza della regolare consegna della merce fatturata, Co non è stato minimamente contrastato dalla . che, trincerandosi CP_3 dietro un mero disconoscimento generico e di stile, ha mostrato per tutto il corso del giudizio un atteggiamento processuale vago ed incoerente da cui, ex art. 116 c.p.c., pure possono trarsi, ove ancora occorra, ulteriori indizi valutabili in senso ad essa sfavorevole.
pagina 8 di 11 Ne deriva che, in integrale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione a d.i. deve essere, in definitiva, rigettata, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
36.614,30, oltre interessi commerciali dalla domanda monitoria al soddisfo.
L'accoglimento in primo grado dell'opposizione a d.i. ha infatti comportato la “…definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello - anche ove impropriamente si concluda con un dispositivo con il quale si conferma lo stesso- non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (cfr. Cass. 2017/n. 20868).
Ai sensi dell'art. 336 c.p.c., va infine accolta anche la domanda restitutoria spiegata dalla società appellante, in relazione a quanto già pagato al difensore antistatario dell'appellata, avv. Giuseppe Guerriero, a titolo di spese di lite in esecuzione della pronuncia di primo grado qui riformata. Un simile pagamento è infatti, allo stato, evidentemente privo di qualsiasi giustificazione e legittima l'invocata restituzione che, per giurisprudenza pacifica, non solo non configura una domanda nuova, ma può essere disposta anche d'ufficio dal giudice (d'appello o del rinvio), quale effetto immediatamente conseguente alla riforma o cassazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. 2005/n. 15220; Cass. 2003/n. 1233; Cass. 2001/n. 16170). Tanto vale anche con riferimento alle spese di lite versate in favore del procuratore distrattario costituitosi in primo grado, benchè quest'ultimo non sia parte del presente giudizio. In linea infatti col principio ripetutamente affermato dalla S.C., “in caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c.” (Cass. 2002/n. 13752; Cass. 2003/n. 18741; Cass. 2007/n. 10827; Cass. 2013/n. 8215).
pagina 9 di 11 Al riguardo, mette conto di sottolineare che l'azione di ripetizione di quanto pagato in virtù della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, secondo il consolidato orientamento della S.C., non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti ex art. 2033 c.c., ricollegandosi invece ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza e non prestandosi il comportamento dell'accipiens a valutazioni di buona o mala fede in quanto non possono venire in rilievo gli stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (Cass. 2006/n. 6679; Cass. 2011/n. 21699; Cass. 2003/n. 7270). Pertanto, l'azione in parola, mirando alla mera riduzione in pristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, vede come legittimati soltanto il solvens e l'accipiens, prescindendo dall'esistenza del rapporto sostanziale e non potendo il relativo rapporto processuale che intrattenersi tra il soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto, per effetto della sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ed il soggetto che ha provveduto al pagamento ed ha quindi diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, vale a dire alla restituzione della somma versata e degli accessori. Nello specifico, l'appellante ha debitamente documentato, in assenza di qualsiasi contestazione di controparte, un esborso di € 8.961,78 in favore del difensore antistatario dell'appellata, avv. G. Guerriero, a mezzo bonifico in atti eseguito il 23/02/2023. Alla stregua di tanto, quest'ultimo deve essere, in definitiva, condannato alla restituzione, in favore di dell'anzidetta somma, oltre interessi Parte_1 legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo. Ed infatti “a norma dell'art. 336 c.p.c., la pronuncia in grado d'appello pone nel nulla la sentenza di primo grado, che perde efficacia in quanto caducata e sostituita immediatamente - in tutto o nei limiti dei capi riformati - dalla pronuncia di secondo grado;
ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata riformata in punto di regolazione delle spese processuali, la data della pronuncia di appello - determinando il nuovo assetto degli interessi - segna il momento della nascita del relativo credito in favore della parte vittoriosa, ed è da quel momento che decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata” (Cass. 2008/n. 24821).
La riforma della sentenza gravata impone infine una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado che seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del pagina 10 di 11 DM 2022/n. 147, in relazione ai valori medi dello scaglione tariffario da € 26.000,01 ad € 52.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il Contr 20/03/2023 da ei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_3
n. 1347/2022 emessa il 20/09/2022 dal Tribunale di Trani, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a d.i. e condanna l'appellata a pagare la somma di € 36.614,30, oltre interessi ex artt. 4 e 5 Dlg.vo 2002/n. 231 dalla domanda monitoria sino al soddisfo;
2. visto l'art. 336 c.p.c., condanna il difensore distrattario, avv. G. Guerriero, a restituire all'appellante la somma di € 8.961,78 incassata a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
3. condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado, liquidandole, per il primo grado, in € 7.616 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 804 per esborsi ed € 9.991 per onorari, oltre accessori di legge come sopra.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 369 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA domiciliata in Corato (BA) presso lo studio dell'avv. Parte_1
Domenico Tandoi che la rappresenta in giudizio per mandato allegato all'originario ricorso monitorio ----------------------------------------appellante E
domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. Giuseppe CP_1
Guerriero che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello-------------------------------------------appellata
Oggetto: opposizione a d.i.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 30/05/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1347/2022 pubblicata il 20/09/2022, il Tribunale di Trani ha Co accolto l'opposizione proposta da . e revocato il d.i. n. 257/2019 a CP_3 mezzo del quale le aveva ingiunto il pagamento della somma Parte_1 di € 36.614,30 (oltre interessi e spese della fase monitoria), quale saldo pagina 1 di 11 corrispettivo per forniture di prodotti alimentari e non, condannando l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo, in Parte_1 integrale riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto, con vittoria delle spese del doppio grado e condanna del distrattario avv. G. Guerriero alla restituzione di quanto versatogli a titolo di spese di lite in esecuzione della pronuncia di primo grado.
Si è costituita l'appellata, eccependo la tardività dell'appello, la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c. ed insistendo, nel merito, per il rigetto del gravame, vinte le spese di questo grado.
Assegnati i termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza cartolare del 30/05/2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Motivi della decisione
L'appello è innanzitutto tempestivo.
Dall'atto di opposizione introduttivo del primo grado e dalla procura ad esso Contr allegata si evince che la si era costituita a mezzo dell'avv. CP_3
Giuseppe Guerriero, eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. Lucrezia Merra, sito in Trani al C.so Cavour n. 94.
Ai sensi dell'art. 330, co. 1 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis all'odierno giudizio di appello, introdotto in epoca anteriore alle modifiche apportate dal cd. “correttivo Cartabia” del novembre 2024), “se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica, ai sensi dell'art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio” (luoghi alternativi tra loro -cfr. Cass. 2006/n. 24502; Cass. 2009/n. 15523).
Nella fattispecie, ove la sentenza impugnata non risulta esser stata notificata, l'atto di appello deve ritenersi validamente e tempestivamente introdotto con la notifica eseguita all'indirizzo Pec dell'avv. Giuseppe Guerriero in data 20/03/2023, nel rispetto del termine di 6 mesi dalla pronuncia della sentenza del 20/09/2022, che decorre pacificamente dalla “pubblicazione” (e non dalla comunicazione della stessa da parte della Cancelleria), così come pagina 2 di 11 previsto dall'art. 327, co. 1 c.p.c., il quale disciplina la decorrenza del termine lungo semestrale, valevole in mancanza di notifica della sentenza impugnata.
Né rileva in senso contrario che il giorno dopo (vale a dire, il 21/03/2023) l'appellante abbia ripetuto la notifica dell'atto di appello all'indirizzo Pec sia della domiciliataria avv. L. Merra che del procuratore costituito in primo grado, avv. G. Guerriero, posto che l'impugnazione era già stata ritualmente introdotta, nel rispetto del termine lungo, con la prima notifica eseguita il 20/03/2023.
Sempre in rito, va altresì disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. (nella formulazione, ratione temporis applicabile alla specie, introdotta dall'art. 54 DL 22/06/2012 n. 83, conv. in L. 7/08/2012 n. 134).
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del cit. DL n. 83 del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha, in realtà, recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo previgente, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il motivo per cui esse siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della CA (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui il cit. art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né una forma sacramentale o una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, pagina 3 di 11 ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n. 13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481).
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo l'appellante indicato i capi della decisione impugnati e formulato specifiche ragioni di dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti e al percorso logico- giuridico seguito dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare il totale sovvertimento della decisione gravata.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'analisi incompleta e parziale, da parte del primo giudice, della documentazione contabile prodotta agli atti, che avrebbe condotto ad una rimodulazione del quantum della pretesa creditoria, nonostante l'assenza di qualsiasi contestazione sul punto da parte opponente.
Si censura, in particolare, l'affermazione secondo cui non avrebbe rilevanza nel giudizio il secondo contratto di somministrazione firmato tra le parti il 4/05/2018 in relazione al punto vendita di Napoli;
quella secondo cui le fatture allegate al ricorso ingiuntivo non sarebbero 37, ma 30, la sommatoria delle quali sarebbe pari al minor importo di € 18.378,39.
Con il secondo motivo, l'impugnante denuncia altresì che una compiuta valutazione delle prove orali, in correlazione con i dati documentali e con le inferenze logiche ritraibili dalle complessive emergenze istruttorie, avrebbe dovuto condurre il primo giudice a ritenere provata la circostanza della consegna della merce richiesta in pagamento., tanto più in considerazione dell'assoluta genericità del disconoscimento operato dalla CP_1
La sentenza è effettivamente viziata da una valutazione parziale e non sinergica delle risultanze istruttorie che, ove correttamente esaminate nel pagina 4 di 11 loro insieme, avrebbero dovuto far ritenere provata la contestata consegna della merce de qua.
Erronea è, innanzitutto, la ricostruzione in fatto.
Il primo giudice ha premesso che tutte le forniture oggetto della richiesta ingiuntiva avrebbero riguardato esclusivamente il punto vendita ubicato in Aversa.
Dalle fatture allegate all'originario ricorso monitorio (ridepositate anche in formato cartaceo), come pure dai DDT prodotti dall'opposta nel corso del giudizio di primo grado con la memoria istruttoria del 2/07/2020, risulta invece chiaramente che le forniture per cui è causa riguardavano entrambi i Co punti vendita della . vale a dire sia quello sito ad Aversa (CE) in CP_3 via Madonna dell'Olio (cui si riferisce il primo contratto di somministrazione stipulato con il 28/09/2017), sia quello sito in Parte_1
Napoli alla via VA TO PA (cui si riferisce il secondo contratto di somministrazione del 4/05/2018).
Al mancato esame dell'intera documentazione contabile prodotta è ricollegata l'altrettanto erronea affermazione per la quale le fatture poste a base del d.i. opposto sarebbero state 30 e non 37, annotate nel registro Iva per importi inferiori a quelli indicati nelle medesime fatture (con conseguente rideterminazione del quantum eventualmente dovuto nella minor somma di € 18.378,39).
Anche tale rideterminazione è viziata da un'analisi parziale dei documenti e dalla mancata considerazione, nel calcolo matematico, di tutte le voci che per ciascuna fattura erano indicate nell'estratto dei registri contabili allegato alla richiesta monitoria.
La verifica contabile condotta dal primo giudice era, in ogni caso, ultronea.
Non avendo, infatti, l'opponente mai contestato né il numero delle fatture azionate in monitorio, né il loro importo complessivo (già calcolato al netto delle note di credito emesse), ma avendo semplicemente dedotto di non aver mai ricevuto la merce in esse indicata, entrambi tali profili erano stralciati, per il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., dal thema probandum e dovevano darsi per pacificamente acquisiti, senza bisogno di ulteriori approfondimenti.
pagina 5 di 11 Ciò posto, il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo che Parte_1 non avesse provato l'effettiva consegna della merce fatturata, né della pattuizione del corrispettivo.
Ha infatti rilevato che, a fronte del disconoscimento dei DDT e delle bolle di consegna operato dall'opponente, l'opposta non aveva prodotto gli originali dei documenti contestati, né proposto istanza di verificazione, con conseguente inutilizzabilità ai fini probatori dei suddetti documenti.
La statuizione non tiene conto, tuttavia, dell'assoluta genericità del disconoscimento operato, che lo rendeva inefficace.
Rilevante a tal fine è la necessaria valutazione del complessivo atteggiamento processuale tenuto dall'opponente che, sin dall'atto introduttivo del primo grado e prima ancora del deposito, da parte dell'opposta, dei DDT e delle bolle di consegna, aveva già disconosciuto in via preventiva “le sottoscrizioni riportate in calce alle fatture che l'opposta, eventualmente, dovesse depositare in atti, per essere le firme assolutamente apocrife”.
E' noto che “il disconoscimento della propria sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c. deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo a tal fine inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicchè non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (sic Cass. 2021/n. 17313; conf. Cass. 2004/n. 16232).
Tale genericità è rimasta invariata anche dopo la produzione, in allegato alla memoria istruttoria di parte opposta, dei DDT e delle bolle di consegna, in relazione ai quali l'opponente ha contestato la conformità agli originali senza mai specificare sotto quale profilo le copie fossero da essi difformi;
ha eccepito la non riconducibilità delle firme ivi apposte all'amministratore Co della . “quale unico soggetto col potere di Controparte_4 firmare ed impegnare la società”, senza considerare che la consegna della merce nei punti vendita può anche avvenire (anzi, ordinariamente avviene) a mani di un dipendente addetto alla ricezione, non dovendo necessariamente verificarsi a mani dell'imprenditore; ha disconosciuto altresì i timbri pagina 6 di 11 “ apposti sui DDT a corredo delle firme del ricevente, CP_1 sostenendo apoditticamente che, da un raffronto, tali timbri sarebbero tra loro diversi (senza specificare gli aspetti di pretesa difformità), mentre, in realtà, gli stessi appaiono ictu oculi identici.
Tale generico disconoscimento, in quanto inefficace, non precludeva perciò l'utilizzo dei predetti documenti come mezzo di prova e rendeva superflua sia la produzione degli originali che la proposizione di un'istanza di verificazione.
Ma non è tutto.
La prova della consegna della merce e del prezzo pattuito è avvalorata anche da tutta una serie di altre circostanze denotanti la palese incongruenza della Co posizione difensiva assunta dalla . il cui esame è stato CP_5 completamente omesso dal primo giudice.
È un dato documentale, oltre che incontestato, che gli accordi intercorsi tra somministrante (avente disponibilità del marchio Despar) e somministrata prevedessero l'approvvigionamento esclusivo di entrambi i punti di vendita Co della . da cosicchè resta difficilmente credibile che, nel CP_3 Parte_1 periodo 15/03/2018-31/05/2018 cui si riferiscono le fatture azionate, i due supermercati dell'odierna appellata (che, per il settore merceologico di appartenenza, avevano evidentemente la necessità di rifornirsi settimanalmente di generi alimentari), possano essere rimasti privi di consegne di merce per circa due mesi e mezzo.
La deposizione resa dal teste di parte opposta Testimone_1
(responsabile dell'ufficio gestione del credito per conto di ha poi Parte_1 chiarito che, nel sistema delineato dai contratti di somministrazione firmati, i rapporti commerciali tra le parti contraenti si svolgevano nel senso che era lo stesso cliente ad inviare l'ordinativo mediante inserimento della richiesta in un sistema informatico denominato “UNICA”, che, in relazione al listino prezzi previsto per quel cliente, elaborava in automatico l'ordine alle condizioni predisposte e lo inviava prima all'ufficio gestione del credito che, verificata la sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione dell'ordine in relazione al fido concedibile secondo le garanzie prestata, lo autorizzava o non autorizzava;
che, in caso di autorizzazione, l'ordine perveniva dunque al magazzino che predisponeva la merce per la consegna a mezzo vettore ed emetteva la relativa fattura;
che eventuali contestazioni relative alla qualità o quantità della merce consegnata dovevano essere segnalate dal cliente pagina 7 di 11 attraverso lo stesso sistema Unica ai fini della successiva verifica da parte della somministrante Parte_1
Secondo quindi gli accordi intercorsi, il rapporto commerciale si articolava attraverso l'uso di un sistema automatizzato in cui erano gli stessi somministrati/affiliati a procedere autonomamente agli ordinativi attraverso un software che permetteva loro di visualizzare telematicamente l'elenco di tutti i prodotti e i relativi prezzi di vendita secondo listino e di scegliere i quantitativi di merce da ordinare.
L'suo di tale sistema automatizzato smentisce la tesi dell'asserito addebito di merci non ordinate, né consegnate.
Altro dato incontestato (e rimasto inspiegato) è che l'iniziale debitoria di € 62.617,77 di cui alla prima lettera di costituzione in mora inviata da Pt_1
[... il 14/05/2018, si sia ridotta alla somma ingiunta di € 36.614,30 grazie Co (anche) allo scomputo dei depositi cauzionali versati da . all'atto CP_3 della firma dei due contratti di somministrazione, come confermato pure dal teste Tes_1
È agevole rilevare che, se davvero la merce di cui alla richiesta di pagamento non fosse mai stata consegnata, la somministrata avrebbe senz'altro prontamente sollevato delle rimostranze e contestazioni, di cui non vi è la minima traccia in atti.
Aggiungasi che, pur avendo contestato la consegna di tutta la merce recata dalle fatture depositate da lo stesso opponente ha prodotto in Parte_1 allegato alla propria memoria istruttoria di replica 8 delle 37 fatture azionate, confermando la sola ricezione del “materiale pubblicitario Despar” ivi indicato, ma non anche degli altri prodotti pure ivi contabilizzati, senza fornire, ancora una volta, alcuna ragionevole spiegazione del suo singolare assunto.
Tale insieme di elementi probatori, univocamente convergente verso la conferma della circostanza della regolare consegna della merce fatturata, Co non è stato minimamente contrastato dalla . che, trincerandosi CP_3 dietro un mero disconoscimento generico e di stile, ha mostrato per tutto il corso del giudizio un atteggiamento processuale vago ed incoerente da cui, ex art. 116 c.p.c., pure possono trarsi, ove ancora occorra, ulteriori indizi valutabili in senso ad essa sfavorevole.
pagina 8 di 11 Ne deriva che, in integrale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione a d.i. deve essere, in definitiva, rigettata, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
36.614,30, oltre interessi commerciali dalla domanda monitoria al soddisfo.
L'accoglimento in primo grado dell'opposizione a d.i. ha infatti comportato la “…definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello - anche ove impropriamente si concluda con un dispositivo con il quale si conferma lo stesso- non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (cfr. Cass. 2017/n. 20868).
Ai sensi dell'art. 336 c.p.c., va infine accolta anche la domanda restitutoria spiegata dalla società appellante, in relazione a quanto già pagato al difensore antistatario dell'appellata, avv. Giuseppe Guerriero, a titolo di spese di lite in esecuzione della pronuncia di primo grado qui riformata. Un simile pagamento è infatti, allo stato, evidentemente privo di qualsiasi giustificazione e legittima l'invocata restituzione che, per giurisprudenza pacifica, non solo non configura una domanda nuova, ma può essere disposta anche d'ufficio dal giudice (d'appello o del rinvio), quale effetto immediatamente conseguente alla riforma o cassazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. 2005/n. 15220; Cass. 2003/n. 1233; Cass. 2001/n. 16170). Tanto vale anche con riferimento alle spese di lite versate in favore del procuratore distrattario costituitosi in primo grado, benchè quest'ultimo non sia parte del presente giudizio. In linea infatti col principio ripetutamente affermato dalla S.C., “in caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c.” (Cass. 2002/n. 13752; Cass. 2003/n. 18741; Cass. 2007/n. 10827; Cass. 2013/n. 8215).
pagina 9 di 11 Al riguardo, mette conto di sottolineare che l'azione di ripetizione di quanto pagato in virtù della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, secondo il consolidato orientamento della S.C., non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti ex art. 2033 c.c., ricollegandosi invece ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza e non prestandosi il comportamento dell'accipiens a valutazioni di buona o mala fede in quanto non possono venire in rilievo gli stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (Cass. 2006/n. 6679; Cass. 2011/n. 21699; Cass. 2003/n. 7270). Pertanto, l'azione in parola, mirando alla mera riduzione in pristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, vede come legittimati soltanto il solvens e l'accipiens, prescindendo dall'esistenza del rapporto sostanziale e non potendo il relativo rapporto processuale che intrattenersi tra il soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto, per effetto della sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ed il soggetto che ha provveduto al pagamento ed ha quindi diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, vale a dire alla restituzione della somma versata e degli accessori. Nello specifico, l'appellante ha debitamente documentato, in assenza di qualsiasi contestazione di controparte, un esborso di € 8.961,78 in favore del difensore antistatario dell'appellata, avv. G. Guerriero, a mezzo bonifico in atti eseguito il 23/02/2023. Alla stregua di tanto, quest'ultimo deve essere, in definitiva, condannato alla restituzione, in favore di dell'anzidetta somma, oltre interessi Parte_1 legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo. Ed infatti “a norma dell'art. 336 c.p.c., la pronuncia in grado d'appello pone nel nulla la sentenza di primo grado, che perde efficacia in quanto caducata e sostituita immediatamente - in tutto o nei limiti dei capi riformati - dalla pronuncia di secondo grado;
ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata riformata in punto di regolazione delle spese processuali, la data della pronuncia di appello - determinando il nuovo assetto degli interessi - segna il momento della nascita del relativo credito in favore della parte vittoriosa, ed è da quel momento che decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata” (Cass. 2008/n. 24821).
La riforma della sentenza gravata impone infine una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado che seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del pagina 10 di 11 DM 2022/n. 147, in relazione ai valori medi dello scaglione tariffario da € 26.000,01 ad € 52.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il Contr 20/03/2023 da ei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_3
n. 1347/2022 emessa il 20/09/2022 dal Tribunale di Trani, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a d.i. e condanna l'appellata a pagare la somma di € 36.614,30, oltre interessi ex artt. 4 e 5 Dlg.vo 2002/n. 231 dalla domanda monitoria sino al soddisfo;
2. visto l'art. 336 c.p.c., condanna il difensore distrattario, avv. G. Guerriero, a restituire all'appellante la somma di € 8.961,78 incassata a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
3. condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado, liquidandole, per il primo grado, in € 7.616 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 804 per esborsi ed € 9.991 per onorari, oltre accessori di legge come sopra.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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