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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/10/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 615/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
dott. Daniela Fedele Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A nella causa civile n. 615/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 02/07/2025, promossa
OGGETTO: Appalto: d a altre ipotesi ex art. 1655 già Controparte_1 CP_1
e ss. cc (ivi compresa c.f. con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1
l'azione ex 1669cc) dell'avv. BORRA MICHELA, elettivamente domiciliata in VIA
ROMANINO 1 - BRESCIA, presso il menzionato difensore.
APPELLANTE
c o n tr o c.f. , e Parte_1 C.F._1
, c.f. con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. PERUGINI LUCA, elettivamente domiciliata in VIA CARLO
ZIMA 1/A - 25121 BRESCIA, presso il menzionato difensore.
APPELLATI
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, pubblicata il 12/04/2022 con il n. 921/2022.
CONCLUSIONI di già Controparte_1
Controparte_3
Pag. 1 di 9 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza n. 921/2022 pubbl. 12.04.2022, del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione Seconda civile, Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio rep. N. 2045/2022 del
12.04.2022 decisa il 11.04.2022, condannare parti appellate al pagamento in solido in favore della Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante, sig.
[...] [...]
con sede in Vobarno (BS), via Sottostrada n. 12, C.F. CP_5
P. IVA delle seguenti somme non P.IVA_1 P.IVA_2
liquidate nel corso del Giudizio di primo grado:
A) la somma totale di EURO 4.631,05 oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella misura che sarà accertata e ritenuta di giustizia in corso di causa in relazione alla refusione delle spese sostenute dall'impresa edile “ ” nel procedimento Controparte_6 di Accertamento Tecnico Preventivo, come da fatture allegate ad atto di citazione, nello specifico per:
- la liquidazione del CTP geom. pari ad euro 3.867,00, oltre CP_7 euro 154,68 per la cassa di previdenza, euro 853,57 quale iva, ed euro
773,40 quale ritenuta d'acconto, per un totale di euro 4.101,85
- la liquidazione del CTP arch. per la quantificazione degli Per_1
oneri di sicurezza pari ad euro 500,00, oltre euro 20,00 per la cassa di previdenza, euro 109,20 quale iva, ed euro 100,00 quale ritenuta d'acconto, per un totale di euro 529,20;
B) la somma corrispondente alla quantificazione dell'opera prestata e non liquidata dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 921/2022 dall'impresa edile ai sig.ri Controparte_4 [...]
e presso l'immobile sito in Salò (BS) via Parte_1 Parte_2
Pag. 2 di 9 Europa n. 43 ai sensi dell'art. 1671 c.c. e seg. per EURO 13.952,81 oltre interessi e rivalutazione monetaria e nello specifico:
1. la somma di euro 7.437,01 oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella misura che sarà accertata e ritenuta di giustizia in corso di causa in relazione alle spese sostenute per le opere realizzate dall'impresa edile “ ” relative agli oneri di Controparte_6
sicurezza non liquidati in primo grado;
2. la somma di euro 6.515,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella misura che sarà accertata e ritenuta di giustizia in corso di causa alla impresa edile “ e relativa alle Controparte_6
spese dei rifiuti (produzione, trasporto e smaltimento) di cui alle voci
A20, 21 e 32 della relazione del CTU ing. non liquidati in Per_2 primo grado;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA Si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'appello e del presente foglio di pc nello specifico l'ammissione di CTU integrativa volta alla quantificazione di tutte le voci di costi delle opere cui alla lettera B) nonché integrazione della prova testimoniale dei testimoni Arch. e sig. Testimone_1 Tes_2
sulle domande meglio specificate nell'atto di appello.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. di : Parte_1 Parte_2
Voglia la Corte di appello, contrariis rejectis e con rifusione delle spese del grado in favore degli appellati, respingere siccome inammissibile e/o infondato l'appello proposto dalla società
contro la sentenza n. 921 in data Controparte_6
12/4/2022 del Tribunale di Brescia, Sezione Seconda Civile, e per
Pag. 3 di 9 l'effetto confermare integralmente tale sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 921/2022 il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda proposta dall'impresa edile Controparte_3
e conseguentemente: I) accertava il recesso ex art. 1671 c.c. dei committenti coniugi e dal Parte_1 Parte_2
contratto di appalto concluso per la ristrutturazione e l'ampliamento di un immobile di loro proprietà in Salò; II) accertava il corrispettivo spettante all'appaltatrice nella misura complessiva di € 123.694,68, oltre IVA di legge;
III) accertava il danno da fermo cantiere pure ad essa spettante nella misura di € 921,24; IV) accertava l'esistenza di vizi nell'opera eseguita dall'attrice per complessivi € 95,00; operata la compensazione impropria fra i reciproci debiti crediti, V) condannava i committenti in solido fra loro al pagamento in favore di
[...] della somma di € 124.520,92, oltre IVA ed oltre Controparte_3
interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre le spese di lite del giudizio di merito e del procedimento di ATP;
poneva definitivamente a carico dei convenuti in solido fra loro le spese di CTU svolta nel precedente giudizio di ATP.
Avverso la sentenza interponeva appello Controparte_1
già
[...] Controparte_3
Si costituivano e resistendo Parte_1 Parte_2
all'impugnazione.
La causa passava un prima volta in decisione e rimessa sul ruolo per esperire un tentativo di conciliazione, con esito negativo.
All'udienza del 02/07/2025 la causa veniva trattenuta nuovamente a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'omessa liquidazione in proprio favore delle spese dei due consulenti tecnici di parte -Geom.
e Arch. che l'avevano assistita nel procedimento per CP_7 Per_1
Pag. 4 di 9 accertamento tecnico preventivo (RG 686/2012 del Tribunale di
Brescia -Sez. distaccata di Salò) prodromico a quello di merito.
Con il secondo motivo lamenta l'omessa condanna dei committenti, soccombenti, al pagamento: 1) degli oneri della sicurezza nella misura di € 13.554,33 indicata nel Piano di sicurezza e coordinamento, anziché di € 9.759,54 riconosciuti dal Tribunale;
2) degli ulteriori oneri della sicurezza, erratamente ritenuti non provati, sostenuti da CP_6 per il montaggio del ponteggio per l'esecuzione delle
[...]
“varianti in corso d'opera” compiute in un momento successivo alla rimozione del primo ponteggio (voci 17 e 18 CTU per € 3.642,22).
Denuncia inoltre, l'omesso riconoscimento dei costi di € 6.515,80 sopportati dall'appaltatrice per il trasporto e smaltimento dei rifiuti
(voci A20, A21, A23 della CTU) avendo dimostrato tali lavorazioni mediante i formulari, erroneamente non valorizzati dal primo giudice.
Il primo motivo è parzialmente fondato.
A conclusione del giudizio di merito, il Tribunale ha regolato le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam condannando e totalmente Parte_1 Parte_2 soccombenti, alla rifusione in favore di Controparte_3
oggi di esborsi (€ 338) e
[...] Controparte_1
compensi (€ 3.645).
Nulla ha disposto in merito ai costi sostenuti dall'odierna appellante nella fase di ATP per il pagamento dei professionisti che l'hanno assistita come consulenti che, al contrario, devono essere liquidati a carico della parte soccombente costituendo, anch'esse, spese giudiziali
(cfr. Cass. 13154/2025).
Tenuto conto che all'udienza di ATP del 6.11.2012
[...]
aveva nominato il Geom. quale tecnico Controparte_1 CP_8 di parte, e devono essere Parte_1 Parte_2
condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante di
€ 4.101,85 pari al compenso del menzionato professionista (doc. 12
Pag. 5 di 9 appellante).
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna degli appellati al pagamento delle competenze dell'Arch. di € 529,20, poiché, Per_1
ai sensi del combinato disposto degli artt. 87 e 201 c.p.c., era precluso a la nomina di un secondo tecnico di Controparte_1 parte essendo stato nominato dal Tribunale un solo consulente d'ufficio,
l'Ing. Persona_3
Sulla somma di € 4.101,85 sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. dalla data della domanda (13.5.2016) al soddisfo.
Anche il secondo motivo è parzialmente fondato.
L'appellante lamenta l'errata liquidazione degli oneri della sicurezza limitata all'importo quantificato dal CTU in € 9.759,54 anziché €
13.952,81 come indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento -
PSC- redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. . Testimone_1
Le generiche doglianze sollevate dall'appellante non consentono di discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il CTU sugli oneri della sicurezza sulla cui quantificazione in € 9.759,54, salvo quanto si dirà circa le voci 17 e 18, i CTP di entrambe le parti hanno concordato (pag.
39, 40, 41 CTU).
Nulla può argomentarsi a contrario dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento -PSC- redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Tes_1
e sottoscritto da per presa visione il 19/05/2011 (ben
[...] CP_3
prima dell'inizio delle operazioni peritali del 20/11/2012) che contiene una stima dell'intera opera, solo in parte realizzata dall'appellante.
Quanto alla domanda inerente agli ulteriori costi della sicurezza -voci
17 e 18 dell'elaborato peritale- deve osservarsi quanto segue.
L'appellante allega di aver sostenuto costi aggiuntivi per € 3.642,22 per collocare il secondo ponteggio necessario all'esecuzione di lavori richiesti dalla committenza e non precedentemente preventivati come
“impermeabilizzazione della copertura, realizzazione di due porte finestre, rifacimento gronde che hanno comportato più lavori” per
Pag. 6 di 9 “doppi ponteggi, doppi rifiuti, doppie ore lavorative”.
Allega, altresì, che il consulente d'ufficio ha ritenuto di non inserire tali voci tra quelle liquidabili, poiché bisognevoli di prova, provvedendo comunque alla loro quantificazione, concordata con i
CTP, in € 3.210,62 (voce 17) ed € 431,60 (voce 18) per l'ipotesi in cui il Giudicante li avesse ritenuti provati.
Dall'istruttoria orale si ricava che ha Controparte_1 proceduto due volte alla collocazione dei ponteggi: una prima volta
“per il lavoro del terrazzo” ed una seconda “per i successivi lavori del tetto” e, più in dettaglio a conferma del capitolo n. 111, che lo smontaggio del ponteggio era avvenuto terminata la gronda in legno e, il successivo montaggio per la seconda volta al momento dei lavori di lattoneria e posa delle tegole (teste ). Testimone_2
Inoltre, il teste direttore dei lavori, ha riferito che le Testimone_1 opere sopra citate sono state compiute dall'appellante in momenti differenti.
Pertanto, deve riconoscersi in favore dell'appellante il costo delle voci
17 e 18, come quantificato dal CTU in complessivi € 3.642,22 (= €
3.210,62 + € 431,60) oltre IVA ed oltre gli interessi legali da calcolarsi sulla somma anno per anno rivalutata dal 31/10/2011 (data del recesso dal contratto di appalto) sino al saldo.
Deve ritenersi infondata l'ultima doglianza inerente ai costi di trasporto e di smaltimento dei rifiuti.
Il Tribunale, facendo proprie le conclusioni cui era pervenuto il CTU, ha ritenuto non provata l'esecuzione e i costi delle menzionate opere tenendo conto, in particolare, che la consulenza di parte dell'Ing.
che aveva depositato e richiamato per la Per_4 CP_3
quantificazione delle voci “trasporto alle discariche di macerie” (A20 per € 837,22), “accesso e oneri alle discariche per materiali di demolizione” (A32 per € 747,78), e “trasporto materiale da interno
l'abitazione ad esterno” (A21 per € 4.930,97) non aveva apportato
Pag. 7 di 9 alcun elemento nuovo che consentisse di disattendere le valutazioni della consulenza d'ufficio.
Devono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale poiché dai formulari allegati alla consulenza di parte dell'Ing. . Persona_5
62-71, 72, 73-, non è possibile ricavare in modo univoco che i rifiuti si riferiscano al cantiere in Salò riferibile alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli appellati.
Inoltre, non vi è prova dell'assunto di parte appellante secondo il quale il CTU non ha esaminato tali formulari tenuto conto che si tratta di documentazione che era disponibile durante lo svolgimento delle operazioni peritali.
Per effetto del parziale accoglimento dell'impugnazione spetta a questa Corte rivalutare il regime delle spese di entrambi i gradi del giudizio, secondo l'esito complessivo dello stesso.
e prevalentemente Parte_1 Parte_2
soccombenti, vanno condannati in solido tra loro al rimborso delle spese dei due gradi in favore di liquidate in Controparte_1
dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14, tabelle vigenti al momento della conclusione dell'attività giudiziale, secondo i valori medi dello scaglione di valore del decisum: € 124.520,92 quanto al primo grado;
€ 7.744,07 quanto al presente grado (cfr. Cass.
13145/2025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
921/2022, emessa dal Tribunale di Brescia in data 12/04/2022, così provvede in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma: accoglie parzialmente l'appello; condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
Pag. 8 di 9 pagare in favore di le Controparte_1
ulteriori somme di:
-€ 4.101,85 a titolo di spese giudiziali dell'ATP oltre interessi legali come indicati in parte motiva;
-€ 3.642,22 a titolo di corrispettivo oltre IVA di legge ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31/10/2011 al saldo;
- le spese di lite liquidate: quanto al primo grado in complessivi € 13.430,00 (di cui € 2.430,00 per la fase di studio;
€ 1.550,00 per la fase introduttiva;
€ 5.400,00 per la fase di trattazione ed istruttoria;
€ 4.050,00 per la fase decisionale), oltre € 786,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e
C.P.A.; quanto al presente grado, in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre esborsi € 382,50 ed oltre rimborso forfettario al
15%, I.V.A. e C.P.A.-
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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