Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente - Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa ristina Fois Moi Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 280/2024 promossa da: rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dagli avv.ti MANCINI IGINO e DUCCI ALESSIO come da procura in atti APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. CORRIAS MARIA GRAZIA come da Controparte_1
APPELLATO
oggetto: opposizione al precetto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente n proponeva Parte_1 opposizione al precetto notificatogli da a intimato il Controparte_1 rilascio dell'immobile sito in Posada ( atti), nonché il pagamento della somma di € 10.426,85, a titolo di spese legali, allegando i seguenti fatti:
- il Tribunale di Nuoro con ordinanza n. 237/2021, per accertato inadempimento, aveva risolto il contratto di vendita in essere tra le parti, avente ad oggetto il precitato immobile, e, per l'effetto, gli aveva ordinato il rilascio immediato dello stesso, condannandolo, altresì, alla rifusione di metà delle spese di lite, (euro 2.152,11), da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
pagina 1 di 6
- avverso tale sentenza, aveva proposto ricorso per Cassazione, ad oggi ancora pendente. Premesso ciò, a sostegno dell'opposizione il eccepiva la nullità dell'atto di precetto Pt_1 per mancanza di efficacia esecutiva dei tit in quanto non ancora intervenuta la cia della Suprema Corte - nonché per errata determinazione delle somme richieste dal
Pt_2
Regolarmente costituito in giudizio, il contestava la fondatezza in fatto ed in diritto Pt_2 dell'opposizione. Nel corso della prima udienza, altresì, dava atto che era rientrato nel possesso dell'immobile di cui è causa e che il suo difensore aveva dichiarato di non voler chiedere le spese di lite.
Preso atto dell'avvenuto rilascio (dell'immobile) in favore dell'opposto, nonché della precitata dichiarazione del difensore, il tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione per sopravvenuta carenza di interesse e liquidava le spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale. In punto, evidenziava che la risoluzione della vendita aveva effetto naturalmente retroattivo tra le parti, e che in relazione (a tale effetto), il rilascio dell'immobile era mera conseguenza e non elemento costitutivo della pronuncia dichiarativa, rigettando, così, l'opposizione in relazione al “capo condannatorio del rilascio”. Quanto alla richiesta di pagamento delle spese di lite riteneva fondata l'opposizione, valutando che il procuratore antistatario fosse l'unico legittimato ad azionare un atto di precetto per il relativo pagamento. Pertanto, il tribunale compensava le spese di lite in ragione del 25%, condannando il Pt_1 al pagamento del residuo 75%, che liquidava in euro 5.712,00.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendo, preliminarmente, la Pt_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, e lamentando: a) l'erronea pronuncia di inammissibilità dell'opposizione per sopravvenuta carenza di interesse, peraltro priva di adeguata motivazione sul punto. L'appellante, ha evidenziato che, contestata da subito la legittimità della procedura “di rilascio”, permaneva, invero, un suo interesse alla statuizione sulla (in)validità del precetto ai fini del rilascio dell'immobile, ma anche alla stessa sotto il profilo della illegittimità delle somme come richieste dal Pt_2
b) la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto notificato dal er mancanza di efficacia Pt_2 esecutiva dei titoli sottesi, nonché la violazione del principio di cui all'art. 282 c.p.; c) l'omessa statuizione sulla asserita illegittimità della richiesta di pagamento delle spese relative al primo grado, formulata dal non dal difensore antistatario, invero, unico Pt_2 soggetto legittimato ad intimare il precetto di pagamento;
d) errata statuizione sulle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il concludendo per il rigetto delle avverse pretese, formulando, CP_1 altresì, domanda di condan rt. 96, co. 3 c.p.c. per la temerarietà della lite.
pagina 2 di 6 Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è infondato. Per motivi di ordine logico viene, preliminarmente, trattato il motivo sub b) relativo alla asserita nullità dell'atto di precetto per mancanza di efficacia esecutiva dei titoli sottesi. Si ritiene di dover inquadrare il rapporto giuridico - processuale intercorrente tra la statuizione dic lla risoluzione contrattuale della vendita e la successiva statuizione di condanna del al rilascio del bene oggetto di contratto, nonché al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Infatti, parte appellante ha censurato la sentenza gravata per violazione dell'art. 282 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di rilevare come il titolo esecutivo azionato dalla controparte fosse costituito da una sentenza di natura meramente costitutiva, come tale inidonea ad assumere alcuna provvisoria efficacia esecutiva prima del relativo passaggio in giudicato, in specie non ancora avvenuto. Inoltre, sempre per tale ragione, ha evidenziato che i capi condannatori in essa contenuti, essendo legati alla statuizione principale (declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento) del nesso di sinallagmaticità, non erano suscettibili di autonoma efficacia esecutiva. Tale doglianza è priva di pregio.
Ponendosi nel solco delineato dalla Cass. SS.UU., è subito il caso di ribadire che l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive non è consentita (essendo necessario il passaggio in giudicato) soltanto nei casi in cui tale statuizione sia legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso), e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività andare ad alterare la parità dei contendenti. Per contro, è consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (come nel caso riguardante la condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute da un istituto di credito a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci), nonché quando il capo condannatorio non incide sul presupposto del capo dichiarativo o costitutivo, data la sua mera accessorietà (è il caso, in particolare, della condanna alle spese). Orbene, quando nel medesimo provvedimento siano compresenti, quindi, una statuizione dichiarativa o costitutiva, ed una (o più) statuizione di condanna, l'immediata esecutività di quest'ultima dipenderà quindi dal tipo di rapporto (di sinallagmaticità, di corrispettività, di dipendenza, di accessorietà) che la lega alla statuizione “principale”.
Ciò posto in punto di diritto, si osserva che il titolo esecutivo messo in esecuzione dal è Pt_2 costituito da una ordinanza dichiarativa della risoluzione del contratto di compr a stipulato con la controparte, sul presupposto del mancato pagamento del prezzo a questa pagina 3 di 6 ascrivile e, per l'effetto, con condanna all'immediato rilascio del bene e al pagamento delle spese di lite. Applicando i principi che precedono al caso di specie, questa Corte ritiene di poter escludere che il capo condannatorio/restitutorio in esame sia in rapporto di sinallagmaticità (in senso
“proprio”, secondo quanto esposto dalla Suprema Corte) con la pronuncia di risoluzione, in quanto non è “elemento costitutivo” di questa o di altre statuizioni contenute nella ordinanza del Tribunale di Nuoro, tale che mancando la sua esecuzione, i restanti capi della sentenza non sarebbero applicabili. Si ritiene, anche, di dover escludere che il capo condannatorio in esame sia in rapporto di corrispettività con alcuna delle altre statuizioni, in quanto la pronuncia giudiziale di risoluzione della vendita non ha come “corrispettivo paritetico” l'effetto di far ottenere la restituzione della cosa, in quanto tale effetto è mera conseguenza della risoluzione, produttiva, tra l'altro, di effetti retroattivi ex art. 1458 c.c. In sostanza, la restituzione dell'immobile, come già correttamente rilevato dal Tribunale, non è un “corrispettivo” del riconoscimento dell'intervenuto venir meno del vincolo contrattuale. Ciò posto, in specie, l'esecuzione provvisoria della statuizione con cui la parte soccombente è stata condannata a rilasciare il bene all'originario venditore è funzionale a adeguare la realtà fattuale alla realtà giuridica (non costituisce, quindi, un nuovo rapporto né altera l'assetto degli interessi tra le parti), essendo solo dipendente dalla pronuncia principale. Infatti, la pronuncia costitutiva di risoluzione – ai sensi dell'art. 1458 c.c. e secondo le parole della Cassazione - ha effetto retroattivo “accertando un modo di essere del rapporto sostanziale riguardo al quale la sentenza, pur spiegando effetti costitutivi, li dispiega accertandoli in riferimento ad un momento anteriore alla sua pronuncia”. Infine, per quanto concerne, inoltre, la richiesta di pagamento alle spese di lite, secondo il disposto dell'art. 282 c.p.c., la condanna alle spese del giudizio contenuta nella ordinanza di primo grado e nella successiva sentenza d'appello comporta, in quanto tale, la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura - se di condanna, costitutiva o di mero accertamento - e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede (cfr. Cass. civ., n.10826 del 2020). Tanto è avvenuto nella specie, dovendosi quindi rigettare ogni doglianza sul punto.
Il rapporto di stretta contiguità e consequenzialità logica che avvince i motivi sub a) e c) ne consente una trattazione congiunta ed unitaria. L'appellante si è doluto del fatto che, nel corso del giudizio di opposizione, preso atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile in favore di controparte, il Tribunale adito, erroneamente, e senza fornire motivazione alcuna, dichiarava la cessazione della materia del contendere (e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'opposizione), con riferimento al rilascio dell'immobile avvenuto prima del “primo” giudizio. Inoltre, quale ulteriore motivo di doglianza ha censurat essa pronuncia del Tribunale in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione del nel precetto per la richiesta di Pt_2 pagamento delle spese di lite. Infatti, a suo dire, l'intima l pagamento di dette somme era errata, in quanto la condanna alle spese (relative al “primo” giudizio) era stata pronunciata in favore del procuratore antistatario, il solo legittimato a poter intimare il relativo pagamento.
pagina 4 di 6 La pronuncia di cessata materia del contendere, per effetto di una giurisprudenza, ormai consolidata, costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, e cioè dell'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertarsi avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte. Sul punto, la Suprema Corte, ha affermato che, tale pronuncia presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice: la perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto deve essere chiaramente riconosciuta ed ammessa da tutte le parti interessate. Pertanto, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale.
Premessi tali richiami ermeneutici, tanto è avvenuto nel caso di specie in ordine al rilascio dell'immobile in causa, circostanza rappresentata da entrambe le parti in occasione della prima udienza svoltasi innanzi al Tribunale di Nuoro in data 18.06.2024; talché sul punto una (eventuale) pronuncia giudiziale di accoglimento sarebbe risultata priva di qualsiasi residua utilità giuridica. Inoltre, analoga pronun ve essere adottata in relazione alle spese intimate in precetto, per le quali l'avvocato del ha espressamente dichiarato di “non aver azionato, né di voler Pt_2 azionare il precetto rel ente ad esse”, con ciò non rinunciando al credito (v. verb.ud. del 18.6.2024) Sul punto, è bene ricordare che il Tribunale di Nuoro con ordinanza n. 237/2021, per accertato inadempimento, risolvev tto di vendita in essere tra le parti, e, per l'effetto, condannava, tra l'altro, il alla rifusione di metà delle spese di lite, liquidate in favore Pt_1 del Procuratore dichiarat ario per la somma di euro 2.152,11,00. Successivamente,
impugnata veniva confermata in sede me, con conseguente condanna del alla rifusione (questa volta) in favore di delle spese di lite, che liquidava in € Pt_1 CP_1
3.473,00. Con l'opposto precetto il intimava alla controparte il pagamento della somma di euro CP_1
5.625,11 (pari alle spese izio di primo e di secondo grado), oltre spese di legge e della fase esecutiva. Osserva questa Corte che, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore (risultante dalla ordinanza del Tribunale), si instaurava, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti;
per cui, il difensore distrattario era l'unico legittimato ad intimare il paga er l'importo di euro 2.152,11. Mentre per le ulteriori spese sussiste la legittimazione del richiederne il pagamento. CP_1
Ciò posto, ai fini della valutazione della soccombenz ale, residua(va) l'interesse del alla statuizione di (in)validità del precetto solo in relazione alla somma di euro Pt_1 iquidata dal Tribunale in favore dell'avv. antistatario.
pagina 5 di 6 Tuttavia, nonostante quanto sopra rilevato, la pressoché complessiva infondatezza dell'opposizione, consente di confermare la valutazione le che compensava le spese nella misura di un quarto, ponendo il residuo a carico del Pt_1
Non merita di conseguenza accoglimento la doman ellato tesa alla condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c La soccombenza sostanziale del determina la condanna dello stesso al pagamento CP_2 delle spese relative al presente g dizio, di seguito liquidate in dispositivo e reciproca soccombenza, sicché le spese di questo giudizio, di seguito liquidate in dispositivo (sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati, secondo il valore della causa compreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000,00 ed applicando i valori minimi per la semplicità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), sono poste a carico dell'appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda così dispone: 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
318/2024 emessa dal Tribunale di Nuoro in data 18/06/2024, nel procedimento iscritto al n. 1104/2023 R.G.; 2) rigetta la domanda di di condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.; Parte_3
3) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_3 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.906,00, a titolo di compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Sassari, 18.4.25
Il presidente- rel. Dott.ssa Maria Grixoni
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