CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. IC Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.151/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n.89/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 10/01/2023, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Vanni Pizzulli;
Parte_1
- appellante principale -
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaello Esposito;
Controparte_1
- appellata e appellante incidentale -
nonché in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Luigi Semeraro;
appellata e
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
- appellati contumaci -
All'udienza del 3/10/2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da note scritte a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Alle ore 17:50 circa del 14.10.2017 , mentre percorreva a piedi via Martiri di Parte_1
Ungheria in Ginosa, nei pressi dell'intersezione con via Sangiorgio rovinava al suolo a causa della presenza di una chiazza di sostanza oleosa sull'asfalto. A suo dire, la macchia proveniva dal veicolo
Ford Transit targato CL226CG, assicurato dalla per la responsabilità civile da Controparte_3 circolazione con di proprietà di e all'epoca in possesso Controparte_2 Controparte_4 di La riportava varie lesioni fra cui la frattura scomposta dell'epifisi distale CP_5 Pt_1 del radio, per la quale era sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi. Quantificati l'inabilità temporanea sopportata e i postumi permanenti residuati a mezzo di accertamento medico legale, con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2018 conveniva in giudizio i soggetti suddetti Parte_1 dinanzi al Tribunale di Taranto per sentirli condannare in solido tra loro, “ovvero ciascuno per il loro titolo”, al risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, invocando la responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c. per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo.
Si costituivano , e l' contestando la fondatezza Controparte_4 CP_5 Controparte_2
Contr della domanda attorea. Previa autorizzazione del tribunale, l' chiamava in causa l'
[...]
, società che gestiva l'officina presso la quale il veicolo si trovava in Controparte_1 riparazione al momento del sinistro, sostenendo che la caduta della per la presenza di olio Pt_1 sulla strada era da attribuire a responsabilità esclusiva dell' che aveva la custodia del CP_1 mezzo, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in subordine la condanna dell' a CP_1 risarcire direttamente la o a rimborsare alla compagnia le somme al cui pagamento in favore Pt_1 della la compagnia fosse stata condannata. Pt_1
Si costituiva l' contestando le domande rivolte nei suoi confronti, allegando che il veicolo CP_1 non era sotto la propria custodia al momento del fatto e che, in ogni caso, non risultava alcuna perdita di olio o altre sostanze dal veicolo in questione.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti (compreso il rapporto della Polizia Locale del
Comune di Ginosa), espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante ( ) CP_1 dell non comparso a rendere l'interrogatorio formale ascoltati Controparte_1 CP_5 come testi gli agenti della Polizia Locale e ) intervenuti in loco Testimone_1 Testimone_2 dopo la caduta nonché i signori , e , indicati Testimone_3 Testimone_4 Controparte_6 dall'attrice come presenti o immediatamente accorsi sul luogo del sinistro, espletata consulenza tecnica medico legale sulla persona della con la sentenza n. 89 del 10 gennaio 2023 il Pt_1
Tribunale di Taranto rigettava la domanda attorea, ritenendo non raggiunta la prova che la sostanza oleosa presente sulla strada, a causa della quale era caduta la provenisse dal veicolo suddetto, Pt_1 aggiungendo inoltre che alla causazione dell'evento lesivo avrebbe concorso anche la stessa Pt_1 con la sua condotta colposa.
Con atto di citazione notificato il 19.04.2023 proponeva appello chiedendo la riforma Parte_1 integrale della sentenza e la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni già accertati in sede di CTU. Contr Si costituiva l deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, avendo l'appellante invitato i convenuti a costituirsi in giudizio almeno settanta giorni prima della udienza fissata in citazione in luogo dei venti giorni prima previsti e mancando a suo dire l'appello dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., contestando comunque anche la fondatezza dell'appello. Si costituiva anche l' contestando la fondatezza dell'appello principale e proponendo CP_1 appello incidentale per la riforma della sola statuizione sulle spese nella parte in cui, a suo dire ingiustificatamente, il tribunale avrebbe compensato le spese di lite anche nei suoi confronti.
Prima dell'esame degli appelli, occorre soffermarsi sulle questioni preliminari di rito poste dalla
[...]
CP_2
Contr In ordine alla prima deduzione preliminare di inammissibilità sollevata dalla , si osserva che lo atto di appello della effettivamente contiene l'invito a costituirsi almeno settanta giorni prima Pt_1 dell'udienza, mutuando così la disciplina prevista per il primo grado dall'art. 163 c. III n. 7 c.p.c. Si tratta tuttavia di una nullità sanata ex art. 156 c. II c.p.c. dalla costituzione nel giudizio di appello della medesima appellata nei termini previsti ex lege (almeno venti giorni prima della udienza).
L'errore, peraltro, sembra essere stato indotto dall'art. 347 c.p.c. (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del “correttivo Cartabia”) che prevedeva la costituzione in appello con le modalità e nei termini previsti per i procedimenti dinanzi al tribunale e non “almeno venti giorni prima dell'udienza”, come prevede oggi l'attuale art. 347 c.p.c. dopo la modifica apportata dal “correttivo
Cartabia”. La costituzione almeno settanta giorni prima non si “giustificava” in appello, non essendo ivi previsto il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e contrastando tale termine con la previsione nell'art. 343 c.p.c. (vigente prima dell'entrata in vigore del “correttivo Cartabia”) del termine di venti giorni prima dell'udienza per la proposizione dell'appello incidentale. Solo in via interpretativa si era giunti pertanto alla conclusione che fosse possibile, per l'appellato, costituirsi fino a venti giorni prima dell'udienza, soluzione poi condivisa anche dal legislatore con la modifica legislativa dell'art. 347 c.p.c., nel quale oggi si prevede testualmente che le altre parti (diverse dall'appellante) si costituiscono in giudizio almeno venti giorni prima della udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti Contr al tribunale. E l ben risolvendo la questione interpretativa, si è costituita nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza, sanando ogni nullità.
In ordine all'asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., premesso brevemente che la impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello” (Cass. Civ. Sez. Un. 13.12.2022 n. 36481; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. Un. 16.11.2017 n.27199), si ritiene che nel caso in esame l'appellante abbia indicato i punti della sentenza oggetto di impugnazione (la parte in cui il tribunale ha ritenuto non provati il nesso causale tra l'evento lesivo e la circolazione del veicolo, nonché quella in cui il tribunale ha ritenuto sussistere il concorso di colpa della , nonché le ragioni della Pt_1 impugnazione (la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., l'errata valutazione delle prove circa la provenienza della chiazza oleosa dal veicolo Ford Transit e la violazione dell'art. 1227 c. I c.c.) e la pronuncia di cui si chiede la modifica (il rigetto della domanda risarcitoria). Rispettoso dell'art. 342
c.p.c., l'appello va dunque deciso nel merito.
La formula tre motivi di impugnazione. Nello specifico, lamenta (1) che il giudice di prime Pt_1 cure abbia ingiustificatamente escluso la prova della provenienza della macchia d'olio sulla quale la attrice è scivolata dal veicolo Ford Transit targato CL226GG, di proprietà del condotto dal CP_4
e assicurato con l travisando le risultanze istruttorie e non valorizzando CP_5 Controparte_2 adeguatamente gli elementi probatori offerti;
(2) la falsa applicazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale per aver applicato l'art. 2051 c.c. (responsabilità da custodia) in luogo dell'art. 2054 c.c., nonostante la abbia sostenuto che il veicolo, pur fermo, si trovasse in una condizione di Pt_1
“circolazione statica” e che, pertanto, la fattispecie dovesse essere inquadrata nell'ambito della responsabilità da circolazione di veicoli, secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità; (3) la violazione dell'art. 1227 c. I c.c. in cui sarebbe comunque incorso il giudice di prime cure che, pur ravvisando solo un concorso di colpa della danneggiata, non ha accolto parzialmente la domanda attorea.
L'appello non è condivisibile.
Pur condividendo la tesi dell'appellante principale secondo cui la fattispecie allegata dalla e Pt_1 configurata dalla stessa sia riconducibile al danno da circolazione comprendendo quest'ultima anche la posizione di arresto e di fermo del veicolo (Cass. civ. sez. un. 29.04.2015 n. 8620, Cass. civ. sez.
III 19.10.2022 n. 30723), pur essendo configurabile anche un obbligo di custodia e in astratto una responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico dell' a cui il veicolo era stato affidato, si Controparte_1 ritiene e si conviene con il giudice di primo grado che non si sia raggiunta la prova, anche in termini di probabilità secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'olio sparso sulla sede stradale, a causa del quale la è caduta, sia stato perso dal furgone del Pt_1 CP_4
Il quadro probatorio emerso dall'istruttoria è infatti assai incerto sul punto.
Dal rapporto del 7.11.2017 e dal verbale di contestazione del 14.10.2017 della violazione di cui all'art. 15 Codice della Strada redatti dalla Polizia Municipale del Comune di Ginosa (prodotti in copia dalla intervenuta nell'immediatezza dei fatti, risulta che il 14.10.2017 sul manto Pt_1 stradale vi era una macchia d'olio. E sul punto, contenendo attestazione di un fatto (presenza di una macchia d'olio) avvenuto in loro presenza, il rapporto e il verbale fanno piena prova non essendo stata proposta querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c.
Il rapporto e il verbale della Polizia Municipale, diversamente, non fanno piena prova della circostanza, pur ivi dichiarata dai verbalizzanti, che l'olio sull'asfalto provenisse dal furgone parcheggiato nei pressi. Tale affermazione, infatti, è frutto di una valutazione non avendo i verbalizzanti attestato di aver personalmente constatato la fuoriuscita dell'olio dal furgone ma, piuttosto, valutato che l'olio potesse provenire dal furgone per la vicinanza della macchia d'olio al mezzo.
Ciò chiarito, si ritiene che la provenienza dell'olio sul manto stradale dal furgone del non CP_4 abbia trovato riscontri probatori attendibili.
Il verbalizzante , sentito il 3.06.2021 (v. verbale d'udienza), ha dichiarato che i Testimone_1 verbalizzanti hanno “…accertato sulla sede stradale la presenza di olio fuoriuscito dal veicolo Ford
Transit” e che “…il veicolo perdeva anzi grondava di residui d'olio sull'altezza della musata”, che
“…l'attraversamento pedonale era coperto dall'olio proveniente dal veicolo”.
Orbene, il sembra essere stato l'unico teste che ha visto l'olio colare e grondare dal mezzo. Tes_1
La perdita e il grondare dell'olio sono stati esclusi dall'altro verbalizzante, , Testimone_2 avendo costei escluso tale circostanza (“Non ho visto l'olio grondare dal veicolo”) nel corso della sua deposizione (v. verbale d'udienza del 4.10.2021). E neppure l'hanno visto gli altri testi attorei. Non
l'ha visto la teste (cfr. verbale d'udienza del 22.02.2021: “Posso specificare che Testimone_4 non ho visto l'olio scendere dal furgone”). Non l'ha visto (cfr. verbale del Controparte_7
15.04.2021: “Non ho visto l'olio colare dal furgone”). Non l'ha visto anche , Controparte_6 figlio dell'attrice (cfr. verbale d'udienza del 22.11.2021: “… non ho visto l'olio colare dal mezzo”).
Smentita la versione del teste dagli altri testi attorei, si ritiene che nessuno abbia verificato Tes_1 che in effetti quell'olio sul manto stradale provenisse proprio da quel furgone parcheggiato nei pressi, né lo abbia visto fuoriuscire dal furgone.
L'unico elemento di prova, peraltro di natura solo indiziaria, della provenienza dell'olio dal furgone del è costituito dalla vicinanza della macchia d'olio sull'asfalto al mezzo parcheggiato. Ma CP_4 tale elemento, da solo, non appare idoneo a dimostrare con ragionevole probabilità la provenienza dell'olio da quel mezzo.
DO stata la macchia d'olio rilevata su strada pubblica aperta al traffico veicolare, non si può infatti escludere che la stessa sia stata lasciata da altro veicolo circolante sulla strada.
DO stata la macchia rilevata nei pressi dell'officina dell' , evidentemente zona di CP_1 arrivo e di partenza dei mezzi per le riparazioni e la manutenzione, neppure si può escludere che possa essere stata lasciata da altri mezzi provenienti dall'officina o diretti all'officina. È mancato inoltre qualsiasi accertamento tecnico sul furgone.
In sintesi, in presenza di deposizioni in parte contrastanti (per le ragioni su esposte), in presenza di elementi indiziari contrastanti e data la contestazione della sussistenza della perdita di olio dal furgone Contr sollevata dall' (chiamata in giudizio dalla per comunanza di causa, quale Controparte_1 responsabile esclusivo dell'evento lesivo), stante la mancanza di accertamenti tecnici sul mezzo, questa Corte ritiene non sufficientemente provato che la macchia d'olio proveniva dal mezzo, dunque non sufficientemente provato il nesso causale tra la condotta del proprietario e del conducente del mezzo e l'evento lesivo.
Va infine rilevato che nessuna responsabilità sia comunque attribuibile ai convenuti e CP_5
Controparte_3
Già infatti dalle allegazioni attoree in primo grado risulta che al momento dell'evento lesivo (la caduta della il mezzo non fosse più nella disponibilità del , conducente del mezzo solo al Pt_1 CP_5 momento dell'avaria subita dal mezzo prima del trasporto presso l'autofficina. Conducente del mezzo, in “circolazione statica” (cioè in sosta), al momento del sinistro era l essendo CP_1 pacifico che questa avesse la disponibilità delle chiavi del furgone e lo abbia anche spostato.
Consegue che nessuna responsabilità da circolazione può attribuirsi al ai sensi dell'art. 2054 CP_5
c.c. Come nessuna responsabilità gli si può attribuire anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. non avendo più la custodia del mezzo al momento dell'evento lesivo.
Parimenti, nessuna responsabilità può attribuirsi ai sensi dell'art. 2054 c.c. alla , società CP_3 che ha stipulato il contratto di assicurazione per la circolazione del mezzo, poiché la stessa non risultava essere proprietaria del mezzo, né conducente dello stesso. Esclusa che ne avesse anche solo la custodia, la neppure può essere ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_3
Per le ragioni su esposte, pertanto, si ritiene che l'appello principale sia infondato.
Con l'appello incidentale l censura la statuizione con cui il tribunale di Taranto ha Controparte_1 disposto senza motivazione (“inspiegabilmente”) la compensazione integrale delle spese di lite ne suoi confronti, pur avendo rigettato sia la domanda principale proposta dall'attrice , Parte_1 sia la domanda di manleva formulata dall' nei confronti dell . Controparte_2 CP_1
Pertanto, chiede la condanna in solido al rimborso delle sue spese di lite sia della che Pt_1
Contr dell' , in solido tra loro.
L'appello incidentale, con cui si allega nella sostanza la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., è Contr condivisibile solo nei confronti dell' .
A giudizio di questa Corte, si ritiene che tra l' e la vi erano gravi ed eccezionali CP_1 Pt_1 ragioni (non esplicate dal tribunale in sentenza) per compensare le spese di lite di primo grado. Si rileva infatti che non aveva convenuto in giudizio l' e non aveva proposto alcuna Pt_1 CP_1 domanda nei suoi confronti. La domanda risarcitoria della si è estesa in modo automatico (in Pt_1 tal senso, nel caso di chiamata in causa per comunanza di causa del terzo indicandolo come il vero obbligato, cfr. Cass. civ. sez. III 5.03.2013 n. 5400, Cass. civ. sez. II 27.04.2016 n. 8411 ed altre) Contr all' perché chiamata in causa dalla quale soggetto (l asseritamente CP_1 CP_1 responsabile in via esclusiva dell'evento lesivo, cioè per comunanza di causa ex art. 106 c.p.c.
Peraltro, la situazione di incertezza (su esposta) sulla responsabilità o meno dell' era tale CP_1 da indurre incolpevolmente alla domanda di risarcimento nei confronti dell' . Se la CP_1
Contr chiamata in causa dell'appellante incidentale è stata fatta dalla , se vi era una situazione di incertezza sulla causa della presenza della macchia d'olio sul manto stradale, si ritiene la domanda della estesasi nei confronti dell' in via automatica, proposta in buona fede e Pt_1 CP_1 incolpevolmente, situazione soggettiva che induce a compensare le spese di lite anche tra la Pt_1
e l' . CP_1
Contr Diversa è la posizione dell' DO infatti l' il “conducente” del mezzo in CP_1
“circolazione statica” per le ragioni su esposte (la disponibilità delle chiavi del furgone) ed essendo Contr Contr il mezzo assicurato con la per la responsabilità da circolazione stradale, la sarebbe stata obbligata ex artt. 122 D.Lg.
7.09.2005 n. 209 e 2054 c.c. a risarcire la e a garantire anche per Pt_1 la responsabilità (se fosse stata riconosciuta) dell' quale conducente del mezzo assicurato. CP_1
Consegue che non sarebbe stato possibile (se ne fosse stata riconosciuta la responsabilità per l'evento) Contr Contr condannare l' (quale responsabile esclusivo, come chiesto dall ) in luogo dell' CP_1
Contr al risarcimento del danno da circolazione essendo questo posto dalla legge a carico anche dell' . Contr Garantendo anche per il caso di responsabilità del conducente, l' neppure avrebbe potuto agire in regresso nei confronti dell' ai sensi dell'art. 144 D.Lg. 209/2005 e dell'art. 1299 c.c., CP_1 né surrogarsi ai sensi dell'art. 1203 c.c., avendo ex lege e in virtù della polizza assicurativa l'obbligo di garantire anche il conducente.
In sintesi, al di là dell'accertamento della responsabilità o meno della titolare dell'officina nella Contr causazione dell'evento lesivo, la chiamata in causa dell' ad opera dell' per il CP_1 riconoscimento della responsabilità esclusiva dell' o per la condanna della stessa alla CP_1 manleva nei confronti della compagnia era ab origine infondata. La chiamata in causa del terzo è da Contr ritenere pertanto non indotta dalla domanda della nei confronti dell' ma causata dalla Pt_1 iniziativa infondata di quest'ultima. Consegue che per il principio di causalità sotteso alla regola della Contr soccombenza (art. 91 c.p.c.), l' va condannata al rimborso delle spese di lite di primo grado in favore dell' da liquidarsi secondo i parametri minimi di cui al DM 10.03.2014 n. Controparte_1 55 per la non complessità delle questioni giuridiche e con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto istanza (v. comparsa di risposta di primo grado e comparsa di risposta di secondo grado).
Resta assorbita ogni altra questione.
Confermata la compensazione delle spese di lite di primo grado tra la e le parti costituite in Pt_1 primo grado, si ritiene che la situazione di incertezza sulla causa dell'evento lesivo e la soccombenza reciproca tra le e l' (essendo stati rigettati tra loro i rispettivi appelli) giustifichino Pt_1 CP_1 la compensazione anche delle spese di lite di appello tra l'appellante principale e le altre parti costituite. Contr Secondo soccombenza (art. 91 c.p..), l' è tenuta al rimborso delle spese di lite di appello in favore dell' essendo stato accolto l'appello incidentale di quest'ultima nei confronti CP_1
Contr dell' con distrazione a favore de difensore dell'appellante incidentale che ne ha fatto istanza (v. comparsa di risposta di appello). Tali spese vanno liquidate secondo in parametri minimi di cui al
DM 10.03.2014 n. 55 per la non complessità delle questioni giuridiche affrontate, considerando l'appello incidentale di valore pari alle spese di primo grado per il cui pagamento l' ha CP_1 proposto l'appello incidentale e commisurando dunque anche le spese per contributo unificato dello appello incidentale alle spese di primo grado costituenti l'oggetto della domanda proposta con lo appello incidentale.
Nulla per le spese di lite di appello nei confronti delle altre parti vittoriose rimaste contumaci
( e . CP_4 CP_5 Controparte_3
Al rigetto dell'appello principale proposto da consegue l'obbligo della stessa di Parte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza n. 893/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei Parte_1 confronti di , e della Controparte_2 Controparte_4 CP_5 Controparte_3
con atto di citazione notificato il 19.04.2023 e sull'appello Controparte_1 incidentale proposto dall con comparsa di risposta depositata il Controparte_1
18.07.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale dell' nei confronti di , lo Controparte_1 Parte_1 accoglie nei confronti dell' e per l'effetto, in riforma parziale della Controparte_2 sentenza di primo grado, condanna a rimborsare all' Controparte_2 CP_1
le spese di lite di primo grado liquidate in € 7.051,50 per compensi di
[...] CP_1 avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Raffaello Esposito;
3) compensa le spese di lite di appello tra l'appellante principale e le altre parti costituite e tra i due appellanti;
4) condanna a rimborsare all' le Controparte_2 Controparte_1 CP_1 spese di lite di secondo grado liquidate in € 382,50 per spese non imponibili ed € 1.983,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Raffaello Esposito;
5) nulla per le spese di lite di appello nei confronti delle parti rimaste contumaci.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Taranto nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. IC Campanale) (dr.ssa Anna Maria Marra)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. IC Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.151/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n.89/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 10/01/2023, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Vanni Pizzulli;
Parte_1
- appellante principale -
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaello Esposito;
Controparte_1
- appellata e appellante incidentale -
nonché in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Luigi Semeraro;
appellata e
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
- appellati contumaci -
All'udienza del 3/10/2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da note scritte a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Alle ore 17:50 circa del 14.10.2017 , mentre percorreva a piedi via Martiri di Parte_1
Ungheria in Ginosa, nei pressi dell'intersezione con via Sangiorgio rovinava al suolo a causa della presenza di una chiazza di sostanza oleosa sull'asfalto. A suo dire, la macchia proveniva dal veicolo
Ford Transit targato CL226CG, assicurato dalla per la responsabilità civile da Controparte_3 circolazione con di proprietà di e all'epoca in possesso Controparte_2 Controparte_4 di La riportava varie lesioni fra cui la frattura scomposta dell'epifisi distale CP_5 Pt_1 del radio, per la quale era sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi. Quantificati l'inabilità temporanea sopportata e i postumi permanenti residuati a mezzo di accertamento medico legale, con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2018 conveniva in giudizio i soggetti suddetti Parte_1 dinanzi al Tribunale di Taranto per sentirli condannare in solido tra loro, “ovvero ciascuno per il loro titolo”, al risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, invocando la responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c. per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo.
Si costituivano , e l' contestando la fondatezza Controparte_4 CP_5 Controparte_2
Contr della domanda attorea. Previa autorizzazione del tribunale, l' chiamava in causa l'
[...]
, società che gestiva l'officina presso la quale il veicolo si trovava in Controparte_1 riparazione al momento del sinistro, sostenendo che la caduta della per la presenza di olio Pt_1 sulla strada era da attribuire a responsabilità esclusiva dell' che aveva la custodia del CP_1 mezzo, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in subordine la condanna dell' a CP_1 risarcire direttamente la o a rimborsare alla compagnia le somme al cui pagamento in favore Pt_1 della la compagnia fosse stata condannata. Pt_1
Si costituiva l' contestando le domande rivolte nei suoi confronti, allegando che il veicolo CP_1 non era sotto la propria custodia al momento del fatto e che, in ogni caso, non risultava alcuna perdita di olio o altre sostanze dal veicolo in questione.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti (compreso il rapporto della Polizia Locale del
Comune di Ginosa), espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante ( ) CP_1 dell non comparso a rendere l'interrogatorio formale ascoltati Controparte_1 CP_5 come testi gli agenti della Polizia Locale e ) intervenuti in loco Testimone_1 Testimone_2 dopo la caduta nonché i signori , e , indicati Testimone_3 Testimone_4 Controparte_6 dall'attrice come presenti o immediatamente accorsi sul luogo del sinistro, espletata consulenza tecnica medico legale sulla persona della con la sentenza n. 89 del 10 gennaio 2023 il Pt_1
Tribunale di Taranto rigettava la domanda attorea, ritenendo non raggiunta la prova che la sostanza oleosa presente sulla strada, a causa della quale era caduta la provenisse dal veicolo suddetto, Pt_1 aggiungendo inoltre che alla causazione dell'evento lesivo avrebbe concorso anche la stessa Pt_1 con la sua condotta colposa.
Con atto di citazione notificato il 19.04.2023 proponeva appello chiedendo la riforma Parte_1 integrale della sentenza e la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni già accertati in sede di CTU. Contr Si costituiva l deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, avendo l'appellante invitato i convenuti a costituirsi in giudizio almeno settanta giorni prima della udienza fissata in citazione in luogo dei venti giorni prima previsti e mancando a suo dire l'appello dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., contestando comunque anche la fondatezza dell'appello. Si costituiva anche l' contestando la fondatezza dell'appello principale e proponendo CP_1 appello incidentale per la riforma della sola statuizione sulle spese nella parte in cui, a suo dire ingiustificatamente, il tribunale avrebbe compensato le spese di lite anche nei suoi confronti.
Prima dell'esame degli appelli, occorre soffermarsi sulle questioni preliminari di rito poste dalla
[...]
CP_2
Contr In ordine alla prima deduzione preliminare di inammissibilità sollevata dalla , si osserva che lo atto di appello della effettivamente contiene l'invito a costituirsi almeno settanta giorni prima Pt_1 dell'udienza, mutuando così la disciplina prevista per il primo grado dall'art. 163 c. III n. 7 c.p.c. Si tratta tuttavia di una nullità sanata ex art. 156 c. II c.p.c. dalla costituzione nel giudizio di appello della medesima appellata nei termini previsti ex lege (almeno venti giorni prima della udienza).
L'errore, peraltro, sembra essere stato indotto dall'art. 347 c.p.c. (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del “correttivo Cartabia”) che prevedeva la costituzione in appello con le modalità e nei termini previsti per i procedimenti dinanzi al tribunale e non “almeno venti giorni prima dell'udienza”, come prevede oggi l'attuale art. 347 c.p.c. dopo la modifica apportata dal “correttivo
Cartabia”. La costituzione almeno settanta giorni prima non si “giustificava” in appello, non essendo ivi previsto il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e contrastando tale termine con la previsione nell'art. 343 c.p.c. (vigente prima dell'entrata in vigore del “correttivo Cartabia”) del termine di venti giorni prima dell'udienza per la proposizione dell'appello incidentale. Solo in via interpretativa si era giunti pertanto alla conclusione che fosse possibile, per l'appellato, costituirsi fino a venti giorni prima dell'udienza, soluzione poi condivisa anche dal legislatore con la modifica legislativa dell'art. 347 c.p.c., nel quale oggi si prevede testualmente che le altre parti (diverse dall'appellante) si costituiscono in giudizio almeno venti giorni prima della udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti Contr al tribunale. E l ben risolvendo la questione interpretativa, si è costituita nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza, sanando ogni nullità.
In ordine all'asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., premesso brevemente che la impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello” (Cass. Civ. Sez. Un. 13.12.2022 n. 36481; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. Un. 16.11.2017 n.27199), si ritiene che nel caso in esame l'appellante abbia indicato i punti della sentenza oggetto di impugnazione (la parte in cui il tribunale ha ritenuto non provati il nesso causale tra l'evento lesivo e la circolazione del veicolo, nonché quella in cui il tribunale ha ritenuto sussistere il concorso di colpa della , nonché le ragioni della Pt_1 impugnazione (la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., l'errata valutazione delle prove circa la provenienza della chiazza oleosa dal veicolo Ford Transit e la violazione dell'art. 1227 c. I c.c.) e la pronuncia di cui si chiede la modifica (il rigetto della domanda risarcitoria). Rispettoso dell'art. 342
c.p.c., l'appello va dunque deciso nel merito.
La formula tre motivi di impugnazione. Nello specifico, lamenta (1) che il giudice di prime Pt_1 cure abbia ingiustificatamente escluso la prova della provenienza della macchia d'olio sulla quale la attrice è scivolata dal veicolo Ford Transit targato CL226GG, di proprietà del condotto dal CP_4
e assicurato con l travisando le risultanze istruttorie e non valorizzando CP_5 Controparte_2 adeguatamente gli elementi probatori offerti;
(2) la falsa applicazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale per aver applicato l'art. 2051 c.c. (responsabilità da custodia) in luogo dell'art. 2054 c.c., nonostante la abbia sostenuto che il veicolo, pur fermo, si trovasse in una condizione di Pt_1
“circolazione statica” e che, pertanto, la fattispecie dovesse essere inquadrata nell'ambito della responsabilità da circolazione di veicoli, secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità; (3) la violazione dell'art. 1227 c. I c.c. in cui sarebbe comunque incorso il giudice di prime cure che, pur ravvisando solo un concorso di colpa della danneggiata, non ha accolto parzialmente la domanda attorea.
L'appello non è condivisibile.
Pur condividendo la tesi dell'appellante principale secondo cui la fattispecie allegata dalla e Pt_1 configurata dalla stessa sia riconducibile al danno da circolazione comprendendo quest'ultima anche la posizione di arresto e di fermo del veicolo (Cass. civ. sez. un. 29.04.2015 n. 8620, Cass. civ. sez.
III 19.10.2022 n. 30723), pur essendo configurabile anche un obbligo di custodia e in astratto una responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico dell' a cui il veicolo era stato affidato, si Controparte_1 ritiene e si conviene con il giudice di primo grado che non si sia raggiunta la prova, anche in termini di probabilità secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'olio sparso sulla sede stradale, a causa del quale la è caduta, sia stato perso dal furgone del Pt_1 CP_4
Il quadro probatorio emerso dall'istruttoria è infatti assai incerto sul punto.
Dal rapporto del 7.11.2017 e dal verbale di contestazione del 14.10.2017 della violazione di cui all'art. 15 Codice della Strada redatti dalla Polizia Municipale del Comune di Ginosa (prodotti in copia dalla intervenuta nell'immediatezza dei fatti, risulta che il 14.10.2017 sul manto Pt_1 stradale vi era una macchia d'olio. E sul punto, contenendo attestazione di un fatto (presenza di una macchia d'olio) avvenuto in loro presenza, il rapporto e il verbale fanno piena prova non essendo stata proposta querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c.
Il rapporto e il verbale della Polizia Municipale, diversamente, non fanno piena prova della circostanza, pur ivi dichiarata dai verbalizzanti, che l'olio sull'asfalto provenisse dal furgone parcheggiato nei pressi. Tale affermazione, infatti, è frutto di una valutazione non avendo i verbalizzanti attestato di aver personalmente constatato la fuoriuscita dell'olio dal furgone ma, piuttosto, valutato che l'olio potesse provenire dal furgone per la vicinanza della macchia d'olio al mezzo.
Ciò chiarito, si ritiene che la provenienza dell'olio sul manto stradale dal furgone del non CP_4 abbia trovato riscontri probatori attendibili.
Il verbalizzante , sentito il 3.06.2021 (v. verbale d'udienza), ha dichiarato che i Testimone_1 verbalizzanti hanno “…accertato sulla sede stradale la presenza di olio fuoriuscito dal veicolo Ford
Transit” e che “…il veicolo perdeva anzi grondava di residui d'olio sull'altezza della musata”, che
“…l'attraversamento pedonale era coperto dall'olio proveniente dal veicolo”.
Orbene, il sembra essere stato l'unico teste che ha visto l'olio colare e grondare dal mezzo. Tes_1
La perdita e il grondare dell'olio sono stati esclusi dall'altro verbalizzante, , Testimone_2 avendo costei escluso tale circostanza (“Non ho visto l'olio grondare dal veicolo”) nel corso della sua deposizione (v. verbale d'udienza del 4.10.2021). E neppure l'hanno visto gli altri testi attorei. Non
l'ha visto la teste (cfr. verbale d'udienza del 22.02.2021: “Posso specificare che Testimone_4 non ho visto l'olio scendere dal furgone”). Non l'ha visto (cfr. verbale del Controparte_7
15.04.2021: “Non ho visto l'olio colare dal furgone”). Non l'ha visto anche , Controparte_6 figlio dell'attrice (cfr. verbale d'udienza del 22.11.2021: “… non ho visto l'olio colare dal mezzo”).
Smentita la versione del teste dagli altri testi attorei, si ritiene che nessuno abbia verificato Tes_1 che in effetti quell'olio sul manto stradale provenisse proprio da quel furgone parcheggiato nei pressi, né lo abbia visto fuoriuscire dal furgone.
L'unico elemento di prova, peraltro di natura solo indiziaria, della provenienza dell'olio dal furgone del è costituito dalla vicinanza della macchia d'olio sull'asfalto al mezzo parcheggiato. Ma CP_4 tale elemento, da solo, non appare idoneo a dimostrare con ragionevole probabilità la provenienza dell'olio da quel mezzo.
DO stata la macchia d'olio rilevata su strada pubblica aperta al traffico veicolare, non si può infatti escludere che la stessa sia stata lasciata da altro veicolo circolante sulla strada.
DO stata la macchia rilevata nei pressi dell'officina dell' , evidentemente zona di CP_1 arrivo e di partenza dei mezzi per le riparazioni e la manutenzione, neppure si può escludere che possa essere stata lasciata da altri mezzi provenienti dall'officina o diretti all'officina. È mancato inoltre qualsiasi accertamento tecnico sul furgone.
In sintesi, in presenza di deposizioni in parte contrastanti (per le ragioni su esposte), in presenza di elementi indiziari contrastanti e data la contestazione della sussistenza della perdita di olio dal furgone Contr sollevata dall' (chiamata in giudizio dalla per comunanza di causa, quale Controparte_1 responsabile esclusivo dell'evento lesivo), stante la mancanza di accertamenti tecnici sul mezzo, questa Corte ritiene non sufficientemente provato che la macchia d'olio proveniva dal mezzo, dunque non sufficientemente provato il nesso causale tra la condotta del proprietario e del conducente del mezzo e l'evento lesivo.
Va infine rilevato che nessuna responsabilità sia comunque attribuibile ai convenuti e CP_5
Controparte_3
Già infatti dalle allegazioni attoree in primo grado risulta che al momento dell'evento lesivo (la caduta della il mezzo non fosse più nella disponibilità del , conducente del mezzo solo al Pt_1 CP_5 momento dell'avaria subita dal mezzo prima del trasporto presso l'autofficina. Conducente del mezzo, in “circolazione statica” (cioè in sosta), al momento del sinistro era l essendo CP_1 pacifico che questa avesse la disponibilità delle chiavi del furgone e lo abbia anche spostato.
Consegue che nessuna responsabilità da circolazione può attribuirsi al ai sensi dell'art. 2054 CP_5
c.c. Come nessuna responsabilità gli si può attribuire anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. non avendo più la custodia del mezzo al momento dell'evento lesivo.
Parimenti, nessuna responsabilità può attribuirsi ai sensi dell'art. 2054 c.c. alla , società CP_3 che ha stipulato il contratto di assicurazione per la circolazione del mezzo, poiché la stessa non risultava essere proprietaria del mezzo, né conducente dello stesso. Esclusa che ne avesse anche solo la custodia, la neppure può essere ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_3
Per le ragioni su esposte, pertanto, si ritiene che l'appello principale sia infondato.
Con l'appello incidentale l censura la statuizione con cui il tribunale di Taranto ha Controparte_1 disposto senza motivazione (“inspiegabilmente”) la compensazione integrale delle spese di lite ne suoi confronti, pur avendo rigettato sia la domanda principale proposta dall'attrice , Parte_1 sia la domanda di manleva formulata dall' nei confronti dell . Controparte_2 CP_1
Pertanto, chiede la condanna in solido al rimborso delle sue spese di lite sia della che Pt_1
Contr dell' , in solido tra loro.
L'appello incidentale, con cui si allega nella sostanza la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., è Contr condivisibile solo nei confronti dell' .
A giudizio di questa Corte, si ritiene che tra l' e la vi erano gravi ed eccezionali CP_1 Pt_1 ragioni (non esplicate dal tribunale in sentenza) per compensare le spese di lite di primo grado. Si rileva infatti che non aveva convenuto in giudizio l' e non aveva proposto alcuna Pt_1 CP_1 domanda nei suoi confronti. La domanda risarcitoria della si è estesa in modo automatico (in Pt_1 tal senso, nel caso di chiamata in causa per comunanza di causa del terzo indicandolo come il vero obbligato, cfr. Cass. civ. sez. III 5.03.2013 n. 5400, Cass. civ. sez. II 27.04.2016 n. 8411 ed altre) Contr all' perché chiamata in causa dalla quale soggetto (l asseritamente CP_1 CP_1 responsabile in via esclusiva dell'evento lesivo, cioè per comunanza di causa ex art. 106 c.p.c.
Peraltro, la situazione di incertezza (su esposta) sulla responsabilità o meno dell' era tale CP_1 da indurre incolpevolmente alla domanda di risarcimento nei confronti dell' . Se la CP_1
Contr chiamata in causa dell'appellante incidentale è stata fatta dalla , se vi era una situazione di incertezza sulla causa della presenza della macchia d'olio sul manto stradale, si ritiene la domanda della estesasi nei confronti dell' in via automatica, proposta in buona fede e Pt_1 CP_1 incolpevolmente, situazione soggettiva che induce a compensare le spese di lite anche tra la Pt_1
e l' . CP_1
Contr Diversa è la posizione dell' DO infatti l' il “conducente” del mezzo in CP_1
“circolazione statica” per le ragioni su esposte (la disponibilità delle chiavi del furgone) ed essendo Contr Contr il mezzo assicurato con la per la responsabilità da circolazione stradale, la sarebbe stata obbligata ex artt. 122 D.Lg.
7.09.2005 n. 209 e 2054 c.c. a risarcire la e a garantire anche per Pt_1 la responsabilità (se fosse stata riconosciuta) dell' quale conducente del mezzo assicurato. CP_1
Consegue che non sarebbe stato possibile (se ne fosse stata riconosciuta la responsabilità per l'evento) Contr Contr condannare l' (quale responsabile esclusivo, come chiesto dall ) in luogo dell' CP_1
Contr al risarcimento del danno da circolazione essendo questo posto dalla legge a carico anche dell' . Contr Garantendo anche per il caso di responsabilità del conducente, l' neppure avrebbe potuto agire in regresso nei confronti dell' ai sensi dell'art. 144 D.Lg. 209/2005 e dell'art. 1299 c.c., CP_1 né surrogarsi ai sensi dell'art. 1203 c.c., avendo ex lege e in virtù della polizza assicurativa l'obbligo di garantire anche il conducente.
In sintesi, al di là dell'accertamento della responsabilità o meno della titolare dell'officina nella Contr causazione dell'evento lesivo, la chiamata in causa dell' ad opera dell' per il CP_1 riconoscimento della responsabilità esclusiva dell' o per la condanna della stessa alla CP_1 manleva nei confronti della compagnia era ab origine infondata. La chiamata in causa del terzo è da Contr ritenere pertanto non indotta dalla domanda della nei confronti dell' ma causata dalla Pt_1 iniziativa infondata di quest'ultima. Consegue che per il principio di causalità sotteso alla regola della Contr soccombenza (art. 91 c.p.c.), l' va condannata al rimborso delle spese di lite di primo grado in favore dell' da liquidarsi secondo i parametri minimi di cui al DM 10.03.2014 n. Controparte_1 55 per la non complessità delle questioni giuridiche e con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto istanza (v. comparsa di risposta di primo grado e comparsa di risposta di secondo grado).
Resta assorbita ogni altra questione.
Confermata la compensazione delle spese di lite di primo grado tra la e le parti costituite in Pt_1 primo grado, si ritiene che la situazione di incertezza sulla causa dell'evento lesivo e la soccombenza reciproca tra le e l' (essendo stati rigettati tra loro i rispettivi appelli) giustifichino Pt_1 CP_1 la compensazione anche delle spese di lite di appello tra l'appellante principale e le altre parti costituite. Contr Secondo soccombenza (art. 91 c.p..), l' è tenuta al rimborso delle spese di lite di appello in favore dell' essendo stato accolto l'appello incidentale di quest'ultima nei confronti CP_1
Contr dell' con distrazione a favore de difensore dell'appellante incidentale che ne ha fatto istanza (v. comparsa di risposta di appello). Tali spese vanno liquidate secondo in parametri minimi di cui al
DM 10.03.2014 n. 55 per la non complessità delle questioni giuridiche affrontate, considerando l'appello incidentale di valore pari alle spese di primo grado per il cui pagamento l' ha CP_1 proposto l'appello incidentale e commisurando dunque anche le spese per contributo unificato dello appello incidentale alle spese di primo grado costituenti l'oggetto della domanda proposta con lo appello incidentale.
Nulla per le spese di lite di appello nei confronti delle altre parti vittoriose rimaste contumaci
( e . CP_4 CP_5 Controparte_3
Al rigetto dell'appello principale proposto da consegue l'obbligo della stessa di Parte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza n. 893/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei Parte_1 confronti di , e della Controparte_2 Controparte_4 CP_5 Controparte_3
con atto di citazione notificato il 19.04.2023 e sull'appello Controparte_1 incidentale proposto dall con comparsa di risposta depositata il Controparte_1
18.07.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale dell' nei confronti di , lo Controparte_1 Parte_1 accoglie nei confronti dell' e per l'effetto, in riforma parziale della Controparte_2 sentenza di primo grado, condanna a rimborsare all' Controparte_2 CP_1
le spese di lite di primo grado liquidate in € 7.051,50 per compensi di
[...] CP_1 avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Raffaello Esposito;
3) compensa le spese di lite di appello tra l'appellante principale e le altre parti costituite e tra i due appellanti;
4) condanna a rimborsare all' le Controparte_2 Controparte_1 CP_1 spese di lite di secondo grado liquidate in € 382,50 per spese non imponibili ed € 1.983,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Raffaello Esposito;
5) nulla per le spese di lite di appello nei confronti delle parti rimaste contumaci.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Taranto nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. IC Campanale) (dr.ssa Anna Maria Marra)