Articolo 8 bis della Legge 15 dicembre 1990, n. 386
Articolo 8Articolo 11
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15 gennaio 2000
Art. 8-bis. (( (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative). )) (( 1. Nei casi previsti dall'articolo 1, se viene levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene direttamente informato dal trattario.
2. Nei casi previsti dall'articolo 2, il trattario da' comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non e' stato effettuato il pagamento dell'assegno nel termine previsto dall'articolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente.
3. Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica e' di trecentosessanta giorni.
4. L'interessato, entro trenta giorni dalla notifica, puo' presentare scritti difensivi e documenti.
5. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
6. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili. ))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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