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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3481/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
CON DISCUSSIONE ORALE
Oggi 13 febbraio 2025, alle ore 12:30, innanzi al Giudice dott. Giacomo Rocchetti, sono comparsi: per , l'Avv. MANUELA ALBINI. Parte_1
per , già contumace, nessuno. Controparte_1
E' presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice
Invita parte appellante discutere oralmente.
L'Avv. Albini richiama gli argomenti di cui al ricorso in appello, vi è mancata corrispondenza tra petitum
e motivi della sentenza. In realtà, consultando i registri della motorizzazione, la patente risultava scaduta il 23.03.2016, come evidenziato in parallelo ai procedimenti penale e cautelare documentati in atti.
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando il difensore ad allontanarsi dall'aula.
Riaperto il verbale alle ore 13.04, all'sito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. scritta in calce al presente verbale, dandone lettura alle parti presenti e provvedendo al contestuale deposito in Cancelleria per la pubblicazione.
Pavia, 13.02.2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 1 di 7 R.G. 3481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3481/2024, promossa da:
(C.F: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. MANUELA ALBINI del Foro di Pavia;
APPELLANTE contro
(C.F: . Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni:
- parte appellante: “Previe le declaratorie del caso Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto: Nel merito: in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il ricorso in appello presentato dal
in persona del Sindaco pro tempore per i motivi esplicitati nel presente atto Parte_1
e per l'effetto confermare il verbale n. 19310/S/ di accertamento della violazione di cui all'articolo 126 comma 11 C.d.S. elevato dalla Polizia Locale di in data 17/08/2023 a Pt_1
, e per l'effetto dichiarare dovuta la somma di euro 158,00.”; Controparte_1
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
Con verbale n. 19310/S/23, emesso in data 17.08.2023, la Polizia Locale di a seguito di controlli Pt_1 stradali, contestava a la violazione dell'art. 126, comma 11 C.d.S., in quanto si poneva Controparte_1
alla guida del veicolo targato BT943ZA con patente di guida n. , rilasciata in data NumeroD_1
28.02.2015, la cui validità era scaduta sin dal 23.03.2016, come emerso dalla consultazione del portale
MTC.
pagina 2 di 7 Con ricorso al Giudice di Pace di del 21.08.2023, proponeva personalmente Pt_1 Controparte_1
opposizione avverso il verbale di contestazione, deducendo che la patente di guida gli era stata ingiustamente ritirata “nonostante sul documento la scadenza riportata segnava 04/02/2025” e di essere stato “fermato altre volte, ma non mi è mai stata contestata la validità della patente”.
Chiedeva annullarsi il verbale opposto.
Resisteva il Comune di deducendo che, in seguito al periodo di sospensione (provvisoria e poi Pt_1
definitiva) della patente di guida disposta dal Prefetto di Pavia con ordinanza dell'08.04.2019, in esecuzione della sanzione accessoria di sospensione della patente per anni due irrogata dal Tribunale di
Pavia con decreto penale di condanna n. 1291/2016, esecutivo il 09.02.2017, per i reati di cui agli artt.
186 comma 2 lett. c), comma 2 bis, comma 2 sexies;
187 comma 1 C.d.S., la patente veniva restituita al titolare, ma che, pur riportando sul documento la data di scadenza del 04.05.2025, la stessa era in realtà venuta a scadere di validità il 23.03.2016, non essendosi il ricorrente sottoposto nuovamente alla visita medica presso la CML dopo la scadenza del termine di sei mesi, accordatogli in data 23.09.2015 a titolo di autorizzazione alla circolazione dalla commissione medesima.
Instava per il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1346/2024, depositata il 28.08.2024, il Giudice di Pace di accoglieva Pt_1
l'opposizione proposta da , per l'effetto, annullava il verbale di contestazione opposto. Pt_2
La decisione assolutoria risulta motivata sulla sola considerazione che: “la patente di guida nr.
e con scadenza 04/05/2025, comunque documento non contraffatto, è da intendersi quale NumeroD_1
regolare documento abilitante alla guida della tipologia di veicoli indicati sul documento medesimo. Il ricorso, pertanto, viene accolto, in esito ad insussistenza della contestata violazione di cui all'art. 126 co.
11 C.d.S.”.
Avverso tale sentenza, il ha proposto ricorso in appello sulla base di due motivi, Parte_1
deducenti la violazione e falsa applicazione dell'art. 126, comma 11 C.d.S. e omessa ed insufficiente motivazione.
Dopo aver riproposto le argomentazioni riportate nell'originario ricorso, l'appellante censura la decisione impugnata, che sarebbe stata erroneamente adottata dal Giudice di prime cure basandosi solamente sull'originaria data di scadenza della patente di guida, ignorando le risultanze istruttorie e gli argomenti difensivi del resistente, dalle quali si desume che il documento abilitativo alla guida, pur Pt_1
restituito al titolare una volta maturato il periodo di sospensione, era tuttavia scaduto di validità, non essendosi egli più sottoposto alla visita della CML a far tempo dal 23.03.2016, come si evince dalle attestazioni della banca dati della Motorizzazione (cfr. doc.
2.7 fasc.app.).
L'appellato non si è costituito, rimanendo contumace.
pagina 3 di 7 All'udienza del 13.02.2025, la causa è stata discussa oralmente e decisa con sentenza, scritta in calce al processo verbale.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Preliminarmente, dall'esame della documentazione in atti, i fatti di causa rilevanti possono sinteticamente ricostruirsi come segue.
1.1 Il 16.03.2014, alle ore 06:00, si poneva alla guida del veicolo Citroen C3 targato Controparte_1
BS903LC di altrui proprietà, in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza di alcool con tasso superiore a 1,50 g/l e per uso di sostanze stupefacenti, causando altresì un sinistro stradale.
1.2 A seguito dell'accertamento dei reati di cui agli artt. 186 comma 2 lett. c), comma 2 bis, comma 2- sexies;
187 comma 1 C.d.S., il Prefetto di Pavia con ordinanza prot. 37/14 del 13.06.2014 disponeva la sospensione in via provvisoria e cautelare della patente per 365 giorni, decorrenti dalla data del ritiro da parte dell'organo notificatore e comunque “fino all'esito della visita medica a norma dell'art. 186, comma 8 del C.d.S.”, ordinando all'interessato di sottoporsi alla visita medica di cui all'art. 119 C.d.S. presso la locale Commissione medica per le patenti (cfr. doc.
2.3 fasc.app.).
1.3 si sottoponeva, quindi, a visita presso la CML in data 23.09.2015, ottenendo la Controparte_1
valutazione di idoneità alla guida per patente di cat. B con validità di mesi sei ed obbligo di rinnovo presso la commissione medesima entro la scadenza del suddetto termine, occorsa il 23.03.2016 (cfr. doc.
2.4 fasc.app.).
1.4 Sulla scorta del certificato di idoneità temporaneo rilasciato dalla CML di Pavia, il Giudice di Pace di con sentenza n. 295 del 29.09.2015, accoglieva poi il ricorso in opposizione nelle more Pt_1 promosso dall'interessato avverso l'ordinanza prefettizia, annullandola (cfr. all. nota di deposito telematico del 09.12.2024).
1.5 In relazione ai reati di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, eniva, infine, condannato con decreto penale n. 1291 del 07.07.2016, esecutivo il Pt_2
09.02.2017, alla pena pecuniaria di € 16.200,00 (pena condizionalmente sospesa), oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per due anni, non opposto e passato in giudicato (cfr. doc.
2.5 fasc.app.).
1.6 Il Viceprefetto aggiunto di Pavia, vista l'irrevocabilità del decreto di condanna, dando esecuzione alla sanzione amministrativa accessoria irrogata dal GIP a , con provvedimento Controparte_1
dell'08.04.2019 decretava la sospensione della patente n. per la durata di ulteriori 531 NumeroD_1
giorni, decorrenti dalla data di ritiro del documento, considerato il presofferto di 199 giorni per il periodo dal 16 marzo al 30 settembre 2015 (cfr. doc.
2.6 fasc.app.).
pagina 4 di 7 1.7 A seguito di ordinari controlli da parte della Polizia Locale in Voghera (PV) Via Tortona n. 19 in data 17.08.2023, emergeva che circolasse a bordo del veicolo targato BT943ZA con Controparte_1
patente di guida n. , emessa in data 28.02.2015, la cui validità risultava, tuttavia, scaduta il NumeroD_1
23.03.2016, come riportato dall'interrogazione della banca dati della Motorizzazione civile (cfr. doc.
2.7). Pertanto, con verbale n. 19310/S/23, emesso e notificato il 17.08.2023, si contestava la violazione dell'art. 126, comma 11 C.d.S. (guida con patente scaduta), irrogando al trasgressore la sanzione pecuniaria di € 158,00 e provvedendo al ritiro del documento di guida (cfr. doc.
2.2 fasc.app.).
§2. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la scarna motivazione del Giudice di prime cure, per il quale la contestata violazione di cui all'art. 126, co. 11 C.d.S. non sussiste perché sulla patente di guida in possesso di , “comunque documento non contraffatto”, risultasse stampata la data di Persona_2
scadenza originaria del “04.05.2025”, non sia condivisibile.
2.1 Come può desumersi dal certificato medico per revisione della patente di guida emesso dalla
Commissione medica locale prodotta in primo grado dall'Amministrazione (cfr. doc.
2.4 fasc.app.), in data 23.09.2015 era stato giudicato “idoneo per la patente di categoria B” per un Persona_2
periodo di validità di “mesi 6, con obbligo di rinnovo in CML”.
2.2 In punto di fatto, è pacifico che l'interessato non abbia rinnovato la patente di guida dopo la scadenza del termine semestrale per la conferma di validità della patente;
tale circostanza è stata espressamente allegata nella memoria difensiva e non risulta contestata.
2.3 Ebbene, come rappresentato dall'appellante, il percorso motivazionale che attribuisce rilievo all'originario periodo di validità decennale della patente di cui è titolare l'appellato, non tiene conto del mancato provvedimento di rinnovo della patente medesima, il quale era stato temporalmente limitato a sei mesi dalla CML.
2.4 È esplicitamente previsto dal C.d.S. che, una volta espresso il giudizio d'idoneità alla guida, la
Commissione medica locale abbia la facoltà di prescrivere una riduzione del termine di validità della patente di guida, rispetto a quanto previsto dall'art. 126 C.d.S., fino al termine del procedimento di rinnovo.
Non vi è dubbio che la riduzione del termine di validità della patente sia espressione della discrezionalità tecnica della P.A., in quanto fondata sulle risultanze di rigorosi accertamenti medico-legali (cfr. T.A.R.
Lazio (Roma), sez. III, n. 1296/2022).
2.5 L'art. 119, comma 5, seconda parte C.d.S. (ratione temporis) precisa in linea generale che le commissioni di cui al comma 4 “comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità
pagina 5 di 7 ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi”.
Inoltre, le procedure per la comunicazione del rinnovo di validità della patente, disciplinate Ministero dei Trasporti con D.M. 9 agosto 2013 (G.U. n. 231 del 2 ottobre 2013), prevedono che le commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4 C.d.S., all'esito di ciascuna visita medica per la conferma dei requisiti di idoneità psichica e fisica alla guida di veicoli a motore, trasmettono telematicamente all'ufficio centrale operativo, una comunicazione contenente altresì: “e) espressione del giudizio di idoneità, con indicazione specifica, se del caso, del termine ultimo di validità del rinnovo, se stabilito in misura ridotta rispetto alle disposizioni dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e della riclassificazione della patente posseduta dall'interessato”.
2.6 Orbene, siffatto provvedimento di idoneità semestrale alla guida per il titolare di patente cat. B n.
con obbligo di rinnovo alla scadenza, comunicato dalla CML all'Ufficio della NumeroD_1
motorizzazione civile ai fini della riduzione di validità della patente medesima alla data di scadenza del
23.03.2016 (cfr. doc.
2.7 fasc.app.) - conosciuto dall'interessato, che lo ha sottoscritto per ricevuta (cfr. doc.
2.2 fasc.app.) - prescinde dalle vicende relative alla parallela misura prefettizia di sospensione provvisoria del titolo abilitativo, né risulta essere stato impugnato in giudizio innanzi al T.A.R. competente.
2.7 Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la fattispecie contestata rientra nella previsione di cui all'art. 126, comma 11 C.d.S. (guida con patente scaduta di validità), sicché l'appello va accolto, in quanto fondato.
§3. Le spese processuali del presente grado di giudizio (non essendovi in atti alcuna nota di rimborso delle spese generali eventualmente affrontate in primo grado dal difesosi personalmente o Pt_1
avvalendosi di funzionario delegato) gravano a carico dell'appellato, in considerazione della sua sostanziale soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della controversia (scaglione fino a €
pagina 6 di 7 1.100,00) e dell'attività difensiva in concreto svolta (fasi di studio, introduttiva e decisionale, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in grado di appello, definitivamente pronunciando, nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 1346/2024 del Giudice di Pace di Pt_1
conferma il verbale di contestazione n. 19310/S/23 elevato in data 17.08.2023 nei confronti di
; Controparte_1
• condanna l'appellato soccombente al rimborso in favore dell'appellante vittorioso delle spese di lite del presente grado, che liquidano in € 91,50 per spese esenti, € 494,00 per compensi (di cui €
142,00 fase studio, € 142,00 fase intr., € 210,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 e 437 c.p.c., scritta in calce al verbale di udienza, pubblicata mediante lettura ai presenti e contestualmente depositata in Cancelleria.
Così deciso in Pavia, lì 13 febbraio 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
CON DISCUSSIONE ORALE
Oggi 13 febbraio 2025, alle ore 12:30, innanzi al Giudice dott. Giacomo Rocchetti, sono comparsi: per , l'Avv. MANUELA ALBINI. Parte_1
per , già contumace, nessuno. Controparte_1
E' presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice
Invita parte appellante discutere oralmente.
L'Avv. Albini richiama gli argomenti di cui al ricorso in appello, vi è mancata corrispondenza tra petitum
e motivi della sentenza. In realtà, consultando i registri della motorizzazione, la patente risultava scaduta il 23.03.2016, come evidenziato in parallelo ai procedimenti penale e cautelare documentati in atti.
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando il difensore ad allontanarsi dall'aula.
Riaperto il verbale alle ore 13.04, all'sito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. scritta in calce al presente verbale, dandone lettura alle parti presenti e provvedendo al contestuale deposito in Cancelleria per la pubblicazione.
Pavia, 13.02.2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 1 di 7 R.G. 3481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3481/2024, promossa da:
(C.F: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. MANUELA ALBINI del Foro di Pavia;
APPELLANTE contro
(C.F: . Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni:
- parte appellante: “Previe le declaratorie del caso Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto: Nel merito: in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il ricorso in appello presentato dal
in persona del Sindaco pro tempore per i motivi esplicitati nel presente atto Parte_1
e per l'effetto confermare il verbale n. 19310/S/ di accertamento della violazione di cui all'articolo 126 comma 11 C.d.S. elevato dalla Polizia Locale di in data 17/08/2023 a Pt_1
, e per l'effetto dichiarare dovuta la somma di euro 158,00.”; Controparte_1
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
Con verbale n. 19310/S/23, emesso in data 17.08.2023, la Polizia Locale di a seguito di controlli Pt_1 stradali, contestava a la violazione dell'art. 126, comma 11 C.d.S., in quanto si poneva Controparte_1
alla guida del veicolo targato BT943ZA con patente di guida n. , rilasciata in data NumeroD_1
28.02.2015, la cui validità era scaduta sin dal 23.03.2016, come emerso dalla consultazione del portale
MTC.
pagina 2 di 7 Con ricorso al Giudice di Pace di del 21.08.2023, proponeva personalmente Pt_1 Controparte_1
opposizione avverso il verbale di contestazione, deducendo che la patente di guida gli era stata ingiustamente ritirata “nonostante sul documento la scadenza riportata segnava 04/02/2025” e di essere stato “fermato altre volte, ma non mi è mai stata contestata la validità della patente”.
Chiedeva annullarsi il verbale opposto.
Resisteva il Comune di deducendo che, in seguito al periodo di sospensione (provvisoria e poi Pt_1
definitiva) della patente di guida disposta dal Prefetto di Pavia con ordinanza dell'08.04.2019, in esecuzione della sanzione accessoria di sospensione della patente per anni due irrogata dal Tribunale di
Pavia con decreto penale di condanna n. 1291/2016, esecutivo il 09.02.2017, per i reati di cui agli artt.
186 comma 2 lett. c), comma 2 bis, comma 2 sexies;
187 comma 1 C.d.S., la patente veniva restituita al titolare, ma che, pur riportando sul documento la data di scadenza del 04.05.2025, la stessa era in realtà venuta a scadere di validità il 23.03.2016, non essendosi il ricorrente sottoposto nuovamente alla visita medica presso la CML dopo la scadenza del termine di sei mesi, accordatogli in data 23.09.2015 a titolo di autorizzazione alla circolazione dalla commissione medesima.
Instava per il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1346/2024, depositata il 28.08.2024, il Giudice di Pace di accoglieva Pt_1
l'opposizione proposta da , per l'effetto, annullava il verbale di contestazione opposto. Pt_2
La decisione assolutoria risulta motivata sulla sola considerazione che: “la patente di guida nr.
e con scadenza 04/05/2025, comunque documento non contraffatto, è da intendersi quale NumeroD_1
regolare documento abilitante alla guida della tipologia di veicoli indicati sul documento medesimo. Il ricorso, pertanto, viene accolto, in esito ad insussistenza della contestata violazione di cui all'art. 126 co.
11 C.d.S.”.
Avverso tale sentenza, il ha proposto ricorso in appello sulla base di due motivi, Parte_1
deducenti la violazione e falsa applicazione dell'art. 126, comma 11 C.d.S. e omessa ed insufficiente motivazione.
Dopo aver riproposto le argomentazioni riportate nell'originario ricorso, l'appellante censura la decisione impugnata, che sarebbe stata erroneamente adottata dal Giudice di prime cure basandosi solamente sull'originaria data di scadenza della patente di guida, ignorando le risultanze istruttorie e gli argomenti difensivi del resistente, dalle quali si desume che il documento abilitativo alla guida, pur Pt_1
restituito al titolare una volta maturato il periodo di sospensione, era tuttavia scaduto di validità, non essendosi egli più sottoposto alla visita della CML a far tempo dal 23.03.2016, come si evince dalle attestazioni della banca dati della Motorizzazione (cfr. doc.
2.7 fasc.app.).
L'appellato non si è costituito, rimanendo contumace.
pagina 3 di 7 All'udienza del 13.02.2025, la causa è stata discussa oralmente e decisa con sentenza, scritta in calce al processo verbale.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Preliminarmente, dall'esame della documentazione in atti, i fatti di causa rilevanti possono sinteticamente ricostruirsi come segue.
1.1 Il 16.03.2014, alle ore 06:00, si poneva alla guida del veicolo Citroen C3 targato Controparte_1
BS903LC di altrui proprietà, in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza di alcool con tasso superiore a 1,50 g/l e per uso di sostanze stupefacenti, causando altresì un sinistro stradale.
1.2 A seguito dell'accertamento dei reati di cui agli artt. 186 comma 2 lett. c), comma 2 bis, comma 2- sexies;
187 comma 1 C.d.S., il Prefetto di Pavia con ordinanza prot. 37/14 del 13.06.2014 disponeva la sospensione in via provvisoria e cautelare della patente per 365 giorni, decorrenti dalla data del ritiro da parte dell'organo notificatore e comunque “fino all'esito della visita medica a norma dell'art. 186, comma 8 del C.d.S.”, ordinando all'interessato di sottoporsi alla visita medica di cui all'art. 119 C.d.S. presso la locale Commissione medica per le patenti (cfr. doc.
2.3 fasc.app.).
1.3 si sottoponeva, quindi, a visita presso la CML in data 23.09.2015, ottenendo la Controparte_1
valutazione di idoneità alla guida per patente di cat. B con validità di mesi sei ed obbligo di rinnovo presso la commissione medesima entro la scadenza del suddetto termine, occorsa il 23.03.2016 (cfr. doc.
2.4 fasc.app.).
1.4 Sulla scorta del certificato di idoneità temporaneo rilasciato dalla CML di Pavia, il Giudice di Pace di con sentenza n. 295 del 29.09.2015, accoglieva poi il ricorso in opposizione nelle more Pt_1 promosso dall'interessato avverso l'ordinanza prefettizia, annullandola (cfr. all. nota di deposito telematico del 09.12.2024).
1.5 In relazione ai reati di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, eniva, infine, condannato con decreto penale n. 1291 del 07.07.2016, esecutivo il Pt_2
09.02.2017, alla pena pecuniaria di € 16.200,00 (pena condizionalmente sospesa), oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per due anni, non opposto e passato in giudicato (cfr. doc.
2.5 fasc.app.).
1.6 Il Viceprefetto aggiunto di Pavia, vista l'irrevocabilità del decreto di condanna, dando esecuzione alla sanzione amministrativa accessoria irrogata dal GIP a , con provvedimento Controparte_1
dell'08.04.2019 decretava la sospensione della patente n. per la durata di ulteriori 531 NumeroD_1
giorni, decorrenti dalla data di ritiro del documento, considerato il presofferto di 199 giorni per il periodo dal 16 marzo al 30 settembre 2015 (cfr. doc.
2.6 fasc.app.).
pagina 4 di 7 1.7 A seguito di ordinari controlli da parte della Polizia Locale in Voghera (PV) Via Tortona n. 19 in data 17.08.2023, emergeva che circolasse a bordo del veicolo targato BT943ZA con Controparte_1
patente di guida n. , emessa in data 28.02.2015, la cui validità risultava, tuttavia, scaduta il NumeroD_1
23.03.2016, come riportato dall'interrogazione della banca dati della Motorizzazione civile (cfr. doc.
2.7). Pertanto, con verbale n. 19310/S/23, emesso e notificato il 17.08.2023, si contestava la violazione dell'art. 126, comma 11 C.d.S. (guida con patente scaduta), irrogando al trasgressore la sanzione pecuniaria di € 158,00 e provvedendo al ritiro del documento di guida (cfr. doc.
2.2 fasc.app.).
§2. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la scarna motivazione del Giudice di prime cure, per il quale la contestata violazione di cui all'art. 126, co. 11 C.d.S. non sussiste perché sulla patente di guida in possesso di , “comunque documento non contraffatto”, risultasse stampata la data di Persona_2
scadenza originaria del “04.05.2025”, non sia condivisibile.
2.1 Come può desumersi dal certificato medico per revisione della patente di guida emesso dalla
Commissione medica locale prodotta in primo grado dall'Amministrazione (cfr. doc.
2.4 fasc.app.), in data 23.09.2015 era stato giudicato “idoneo per la patente di categoria B” per un Persona_2
periodo di validità di “mesi 6, con obbligo di rinnovo in CML”.
2.2 In punto di fatto, è pacifico che l'interessato non abbia rinnovato la patente di guida dopo la scadenza del termine semestrale per la conferma di validità della patente;
tale circostanza è stata espressamente allegata nella memoria difensiva e non risulta contestata.
2.3 Ebbene, come rappresentato dall'appellante, il percorso motivazionale che attribuisce rilievo all'originario periodo di validità decennale della patente di cui è titolare l'appellato, non tiene conto del mancato provvedimento di rinnovo della patente medesima, il quale era stato temporalmente limitato a sei mesi dalla CML.
2.4 È esplicitamente previsto dal C.d.S. che, una volta espresso il giudizio d'idoneità alla guida, la
Commissione medica locale abbia la facoltà di prescrivere una riduzione del termine di validità della patente di guida, rispetto a quanto previsto dall'art. 126 C.d.S., fino al termine del procedimento di rinnovo.
Non vi è dubbio che la riduzione del termine di validità della patente sia espressione della discrezionalità tecnica della P.A., in quanto fondata sulle risultanze di rigorosi accertamenti medico-legali (cfr. T.A.R.
Lazio (Roma), sez. III, n. 1296/2022).
2.5 L'art. 119, comma 5, seconda parte C.d.S. (ratione temporis) precisa in linea generale che le commissioni di cui al comma 4 “comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità
pagina 5 di 7 ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi”.
Inoltre, le procedure per la comunicazione del rinnovo di validità della patente, disciplinate Ministero dei Trasporti con D.M. 9 agosto 2013 (G.U. n. 231 del 2 ottobre 2013), prevedono che le commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4 C.d.S., all'esito di ciascuna visita medica per la conferma dei requisiti di idoneità psichica e fisica alla guida di veicoli a motore, trasmettono telematicamente all'ufficio centrale operativo, una comunicazione contenente altresì: “e) espressione del giudizio di idoneità, con indicazione specifica, se del caso, del termine ultimo di validità del rinnovo, se stabilito in misura ridotta rispetto alle disposizioni dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e della riclassificazione della patente posseduta dall'interessato”.
2.6 Orbene, siffatto provvedimento di idoneità semestrale alla guida per il titolare di patente cat. B n.
con obbligo di rinnovo alla scadenza, comunicato dalla CML all'Ufficio della NumeroD_1
motorizzazione civile ai fini della riduzione di validità della patente medesima alla data di scadenza del
23.03.2016 (cfr. doc.
2.7 fasc.app.) - conosciuto dall'interessato, che lo ha sottoscritto per ricevuta (cfr. doc.
2.2 fasc.app.) - prescinde dalle vicende relative alla parallela misura prefettizia di sospensione provvisoria del titolo abilitativo, né risulta essere stato impugnato in giudizio innanzi al T.A.R. competente.
2.7 Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la fattispecie contestata rientra nella previsione di cui all'art. 126, comma 11 C.d.S. (guida con patente scaduta di validità), sicché l'appello va accolto, in quanto fondato.
§3. Le spese processuali del presente grado di giudizio (non essendovi in atti alcuna nota di rimborso delle spese generali eventualmente affrontate in primo grado dal difesosi personalmente o Pt_1
avvalendosi di funzionario delegato) gravano a carico dell'appellato, in considerazione della sua sostanziale soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della controversia (scaglione fino a €
pagina 6 di 7 1.100,00) e dell'attività difensiva in concreto svolta (fasi di studio, introduttiva e decisionale, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in grado di appello, definitivamente pronunciando, nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 1346/2024 del Giudice di Pace di Pt_1
conferma il verbale di contestazione n. 19310/S/23 elevato in data 17.08.2023 nei confronti di
; Controparte_1
• condanna l'appellato soccombente al rimborso in favore dell'appellante vittorioso delle spese di lite del presente grado, che liquidano in € 91,50 per spese esenti, € 494,00 per compensi (di cui €
142,00 fase studio, € 142,00 fase intr., € 210,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 e 437 c.p.c., scritta in calce al verbale di udienza, pubblicata mediante lettura ai presenti e contestualmente depositata in Cancelleria.
Così deciso in Pavia, lì 13 febbraio 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
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