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Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/03/2023, n. 6431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6431 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27904/2020 R.G. proposto da: IN AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO RUSSO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONE IO — ricorrente — contro PREFETTURA DI ROMA — intimata — 3G01 Civile Sent. Sez. 2 Num. 6431 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO Data pubblicazione: 03/03/2023 avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ROMA n. 8657/2020 depositata il 13/07/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2022 dal Consigliere Federico Rolfi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. IN AR -anche quale amministratore del CONDOMINIO VICOLO SILVESTRI 6 e del CONDOMINIO VIALE PROSPERO COLONNA 32 ROMA- propose opposizione alle ordinanze ingiunzione: a) M IT PR RMUTG 0333959-20180910, cori la quale era stato ingiunto in solido ad IN AR, quale traente, ed al CONDOMINIO VICOLO SILVESTRI 6 il pagamento della somma di C 516,00 (oltre ad irrogare la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per la durata di mesi 24) a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 2, L. 386/90 in relazione all'assegno Poste Italiane del 30 gennaio 2014, rimasto impagato per difetto di provvista;
b) M_IT PR_RMUTG__0333921-20180910, con la quale era stato ingiunto in solido ad IN RA, quale traente, ed al CONDOMINIO VIALE PROSPERO COLONNA 32 ROMA il pagamento della somma di C 1.032,00 (oltre ad irrogare la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per la durata di mesi 24) a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 1, L. 386/90 in relazione all'assegno R.G. 27904/2020 - Pagina nr. 2 di 10 Poste Italiane del 22 maggio 2014, rimasto impagato per difetto di autorizzazione. Dedusse l'opponente IN AR di aver appreso solo nel novembre 2014 delle contestazioni delle predette condotte, provvedendo immediatamente al pagamento di entrambi i titoli. Eccepì, ulteriormente: a) in relazione alla violazione dell'art. 2, L. 386/90, l'omessa comunicazione del preavviso di revoca ex art.
9-bis, L. 386/90; b) in relazione alla violazione dell'art. 1, L. 386/90, l'omessa comunicazione dell'avvenuta revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni. Contestò, infine, l'emissione delle due ordinanze nei propri confronti, avendo egli agito solo quale amministratore dei due condomini. 2. Respinta l'opposizione dal Giudice di Pace, e proposto appello dagli opponenti, il Tribunale di Roma, nella mancata costituzione della PREFETTURA DI ROMA, disattese il gravame, osservando che: infondate erano le deduzioni concernenti il difetto di legittimazione passiva di IN AR, avendo egli emesso gli assegni quale traente, e quindi quale autore materiale dell'illecito; l'appellante non poteva dolersi della mancata ricezione del preavviso di revoca ex art.
9-bis, L. 386/90, in quanto egli era comunque obbligato, ai sensi dell'art. 8, L. 386/90, al pagamento nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione del titolo;
in ogni caso il motivo di gravame era da ritenersi infondato, avendo la PREFETTURA DI ROMA depositato il preavviso R.G. 27904/2020 - Pagina nr. 3 di 10 regolarmente notificato alla residenza dello stesso IN AR;
tali produzioni, allegate alla comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, erano comunque ammissibili, trattandosi di documenti relativi all'accertamento e contestazione della violazione;
conseguentemente, doveva ritenersi operativa la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, e per l'effetto sussistente anche l'illecito di cui all'art. 1, L. 386/90. 3. IN AR - sempre anche quale amministratore del CONDOMINIO VICOLO SILVESTRI 6 e del CONDOMINIO VIALE PROSPERO COLONNA 32 ROMA- propone ora ricorso per la cassazione della decisione del Tribunale capitolino. La PREFETTURA DI ROMA è rimasta intimata. 4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 5. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 416 c.p.c. e 6, commal, D. Lgs. 150/2011. Il ricorso impugna la decisione del tribunale nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto ammissibile la tardiva produzione, da parte R.G. 27904/2020 - Pagina nr, 4 di 10 della PREFETTURA DI ROMA, del preavviso di revoca ex art.
9-bis, L. 386/90, riconducendo quest'ultimo nell'ambito degli atti relativi all'accertamento e contestazione della violazione. Deduce, per contro, il ricorso, che entro tale ultima categoria devono essere ricondotti i soli atti amministrativi resi dai soggetti pubblici, e non atti -come quello in rilievo- provenienti da soggetti terzi. Da ciò, conclude il ricorso, deriva l'inutilizzabilità della produzione e la conseguente assenza di prova dell'avvenuta comunicazione del preavviso di revoca ex art.
9-bis, L. 386/90. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9-bis L. 386/90. Secondo il ricorso avrebbe errato la sentenza impugnata nel ritenere che comunque IN ER() non potesse dolersi della mancata ricezione del preavviso di revoca, essendo comunque obbligato a provvedere al pagamento del titolo entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione. Argomenta in contrario il ricorso che, nel caso di assegno rimasto impagato per carenza di provvista, il trattario era comunque tenuto ad inviare al traente il "preavviso di revoca", e che in assenza di tale comunicazione, non potrebbe ritenersi sussistente l'illecito contestato. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., "la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.". Il ricorso si duole del mancato esame, da parte del Tribunale capitolino, dell'eccezione con la quale era stata contestata l'omissione della notifica del preavviso di revoca ad IN ERCI (quale delegato di traenza), essendo stato il preavviso notificato ai soli CONDOMINIO VICOLO SILVESTRI 6 e CONDOMINIO VIALE PROSPERO COLONNA 32, presso indirizzi rispetto ai quali lo stesso IN AR era del tutto estraneo. R.G. 27904/2020 - Pagina nr. 5 di 10 Lamenta, ulteriormente, il ricorso che il Tribunale abbia espressamente ritenuto effettuata la notifica del preavviso di revoca ad IN AR "presso la residenza", nonostante le risultanze contrarie della documentazione in atti. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte, anche recentemente (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19085 del 2022), ha riaffermato il principio per cui nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, sicché al mancato rispetto dello stesso non consegue alcuna decadenza carico della p.A. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25671 del 2018; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 9545 del 18/04/2018 - Rv. 648048 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 16853 del 09/08/2016 - Rv. 640996 - 01). La previsione di cui al comma 1 dell'art. 10 D. Lgs. 150/2011, infatti, non vale a precludere una lettura sistematica con l'art. 6, comma 8, del medesimo D. Lgs., il quale fissa uno specifico regime per il deposito della copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, giacché per essi è il giudice che, con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire, ordina all'autorità opposta, autrice del provvedimento impugnato, di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza stessa, tale documentazione. Di tale termine, però, si deve escludere la natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità, rimanendo perciò, ad esempio, la copia del verbale di contestazione, anche se tardivamente prodotta, sempre utilizzabile R.G. 27904/2020 - Pagina nr. 6 di 10 come prova (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9545 del 18/04/2018 - Rv. 648048 - 01). Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, quindi, correttamente il giudice di merito ha ricondotto nell'ambito delle produzioni documentali relative all'accertamento dell'infrazione anche la produzione relativa alla comunicazione del preavviso di revoca ex art.
9-bis, L. 386/1990. L'irrogazione delle due sanzioni da parte della PREFETTURA DI ROMA, infatti, è avvenuta sulla scorta di quello che deve considerarsi un accertamento a formazione progressiva che si è venuto ad articolare su tre distinti profili, riguardanti: 1) il mancato pagamento del primo assegno per difetto di provvista;
2) la spedizione e ricezione del preavviso di revoca ex art.
9-bis, L. 386/1990; 3) il mancato pagamento del secondo assegno per difetto di autorizzazione. Se, infatti, la regolare ricezione del preavviso di revoca non era comunque in grado di incidere sulla sussistenza della violazione di cui all'art.
2 -in quanto, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 2, 8 e 8-bis, L. 386/1990 la sussistenza dell'illecito costituito dall'emissione di assegno che rimanga impagato per difetto di provvista risulta del tutto indipendente dalla trasmissione del preavviso di revoca ex art.
9-bis, risultando esclusa solo nell'ipotesi, contemplata dall'art. 8, in cui "i/ traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente"- la ricezione medesima costituiva invece (come argomentato anche dai ricorrenti) presupposto per la sussistenza della violazione di cui all'art. 1, alla luce del disposto di cui agli artt. 9 e 9-bis, L. 386/1990. R.G. 27904/2020 Pagina nr. 7 di 10 È quindi evidente che l'accertamento dell'avvenuta comunicazione del preavviso di revoca rappresentava imprescindibile verifica prodromica all'accertamento della seconda infrazione contestata e che, conseguentemente, la documentazione relativa a detta comunicazione veniva a rientrare -come correttamente ritenuto dalla Corte capitolina- nel complesso della documentazione prodromica alla contestazione, e quindi strettamente connessa all'atto impugnato, come tale riconducibile al regime di cui all'art. 6, comma 8, D. Lgs. 150/2011. 3. Dal rigetto del primo motivo di ricorso, discende l'inammissibilità del secondo motivo. Come rilevato dal Pubblico Ministero, infatti, il motivo è indirizzato alla seconda delle due rationes decidendi su cui si basa la decisione del Tribunale capitolino -risultando invece il primo motivo indirizzato nei confronti della prima ratio- con la conseguenza che deve trovare applicazione il principio per cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 - Rv. 648023 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 - Rv. 621882 - 01; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011 - Rv. 619427 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 - Rv. 590852 - 01). 4. Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso. R.G. 27904/2020 - Pagina nt. 8 di 10 I ricorrenti, infatti, vengono a dedurre un vero e proprio travisamento della prova, imputando al tribunale capitolino di aver affermato la regolarità della comunicazione del preavviso di revoca sulla scorta di produzioni documentali dalle quali, invece, emergerebbe -in senso diametralmente contrario- la mancata ricezione della comunicazione medesima da parte di IN RE. Deve, allora, trovare applicazione il principio per cui, in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, non può in ogni caso essere denunciato nell'ipotesi in cui ricorra l'ipotesi di c.d. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (Cass. Sez. L - Sentenza n. 24395 del 03/11/2020 - Rv. 659540 - 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15777 del 17/05/2022 - Rv. 665052 - 01). Preclusione che, nel caso di specie, si deve ritenere operante, dal momento che la decisione del Tribunale non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 - Rv. 643244 03; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014 - Rv. 630359 - 01). 5. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Non vi è luogo a statuire sulle spese, essendo la PREFETTURA DI ROMA rimasta intimata. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello R.G. 27904/2020 - Pagina nr. 9 di 10 previsto peri/ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 18 novembre 2022.
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. IN AR -anche quale amministratore del CONDOMINIO VICOLO SILVESTRI 6 e del CONDOMINIO VIALE PROSPERO COLONNA 32 ROMA- propose opposizione alle ordinanze ingiunzione: a) M IT PR RMUTG 0333959-20180910, cori la quale era stato ingiunto in solido ad IN AR, quale traente, ed al CONDOMINIO VICOLO SILVESTRI 6 il pagamento della somma di C 516,00 (oltre ad irrogare la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per la durata di mesi 24) a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 2, L. 386/90 in relazione all'assegno Poste Italiane del 30 gennaio 2014, rimasto impagato per difetto di provvista;
b) M_IT PR_RMUTG__0333921-20180910, con la quale era stato ingiunto in solido ad IN RA, quale traente, ed al CONDOMINIO VIALE PROSPERO COLONNA 32 ROMA il pagamento della somma di C 1.032,00 (oltre ad irrogare la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per la durata di mesi 24) a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 1, L. 386/90 in relazione all'assegno R.G. 27904/2020 - Pagina nr. 2 di 10 Poste Italiane del 22 maggio 2014, rimasto impagato per difetto di autorizzazione. Dedusse l'opponente IN AR di aver appreso solo nel novembre 2014 delle contestazioni delle predette condotte, provvedendo immediatamente al pagamento di entrambi i titoli. Eccepì, ulteriormente: a) in relazione alla violazione dell'art. 2, L. 386/90, l'omessa comunicazione del preavviso di revoca ex art.
9-bis, L. 386/90; b) in relazione alla violazione dell'art. 1, L. 386/90, l'omessa comunicazione dell'avvenuta revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni. Contestò, infine, l'emissione delle due ordinanze nei propri confronti, avendo egli agito solo quale amministratore dei due condomini. 2. Respinta l'opposizione dal Giudice di Pace, e proposto appello dagli opponenti, il Tribunale di Roma, nella mancata costituzione della PREFETTURA DI ROMA, disattese il gravame, osservando che: infondate erano le deduzioni concernenti il difetto di legittimazione passiva di IN AR, avendo egli emesso gli assegni quale traente, e quindi quale autore materiale dell'illecito; l'appellante non poteva dolersi della mancata ricezione del preavviso di revoca ex art.
9-bis, L. 386/90, in quanto egli era comunque obbligato, ai sensi dell'art. 8, L. 386/90, al pagamento nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione del titolo;
in ogni caso il motivo di gravame era da ritenersi infondato, avendo la PREFETTURA DI ROMA depositato il preavviso R.G. 27904/2020 - Pagina nr. 3 di 10 regolarmente notificato alla residenza dello stesso IN AR;
tali produzioni, allegate alla comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, erano comunque ammissibili, trattandosi di documenti relativi all'accertamento e contestazione della violazione;
conseguentemente, doveva ritenersi operativa la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, e per l'effetto sussistente anche l'illecito di cui all'art. 1, L. 386/90. 3. IN AR - sempre anche quale amministratore del CONDOMINIO VICOLO SILVESTRI 6 e del CONDOMINIO VIALE PROSPERO COLONNA 32 ROMA- propone ora ricorso per la cassazione della decisione del Tribunale capitolino. La PREFETTURA DI ROMA è rimasta intimata. 4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 5. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 416 c.p.c. e 6, commal, D. Lgs. 150/2011. Il ricorso impugna la decisione del tribunale nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto ammissibile la tardiva produzione, da parte R.G. 27904/2020 - Pagina nr, 4 di 10 della PREFETTURA DI ROMA, del preavviso di revoca ex art.
9-bis, L. 386/90, riconducendo quest'ultimo nell'ambito degli atti relativi all'accertamento e contestazione della violazione. Deduce, per contro, il ricorso, che entro tale ultima categoria devono essere ricondotti i soli atti amministrativi resi dai soggetti pubblici, e non atti -come quello in rilievo- provenienti da soggetti terzi. Da ciò, conclude il ricorso, deriva l'inutilizzabilità della produzione e la conseguente assenza di prova dell'avvenuta comunicazione del preavviso di revoca ex art.
9-bis, L. 386/90. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9-bis L. 386/90. Secondo il ricorso avrebbe errato la sentenza impugnata nel ritenere che comunque IN ER() non potesse dolersi della mancata ricezione del preavviso di revoca, essendo comunque obbligato a provvedere al pagamento del titolo entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione. Argomenta in contrario il ricorso che, nel caso di assegno rimasto impagato per carenza di provvista, il trattario era comunque tenuto ad inviare al traente il "preavviso di revoca", e che in assenza di tale comunicazione, non potrebbe ritenersi sussistente l'illecito contestato. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., "la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.". Il ricorso si duole del mancato esame, da parte del Tribunale capitolino, dell'eccezione con la quale era stata contestata l'omissione della notifica del preavviso di revoca ad IN ERCI (quale delegato di traenza), essendo stato il preavviso notificato ai soli CONDOMINIO VICOLO SILVESTRI 6 e CONDOMINIO VIALE PROSPERO COLONNA 32, presso indirizzi rispetto ai quali lo stesso IN AR era del tutto estraneo. R.G. 27904/2020 - Pagina nr. 5 di 10 Lamenta, ulteriormente, il ricorso che il Tribunale abbia espressamente ritenuto effettuata la notifica del preavviso di revoca ad IN AR "presso la residenza", nonostante le risultanze contrarie della documentazione in atti. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte, anche recentemente (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19085 del 2022), ha riaffermato il principio per cui nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, sicché al mancato rispetto dello stesso non consegue alcuna decadenza carico della p.A. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25671 del 2018; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 9545 del 18/04/2018 - Rv. 648048 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 16853 del 09/08/2016 - Rv. 640996 - 01). La previsione di cui al comma 1 dell'art. 10 D. Lgs. 150/2011, infatti, non vale a precludere una lettura sistematica con l'art. 6, comma 8, del medesimo D. Lgs., il quale fissa uno specifico regime per il deposito della copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, giacché per essi è il giudice che, con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire, ordina all'autorità opposta, autrice del provvedimento impugnato, di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza stessa, tale documentazione. Di tale termine, però, si deve escludere la natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità, rimanendo perciò, ad esempio, la copia del verbale di contestazione, anche se tardivamente prodotta, sempre utilizzabile R.G. 27904/2020 - Pagina nr. 6 di 10 come prova (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9545 del 18/04/2018 - Rv. 648048 - 01). Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, quindi, correttamente il giudice di merito ha ricondotto nell'ambito delle produzioni documentali relative all'accertamento dell'infrazione anche la produzione relativa alla comunicazione del preavviso di revoca ex art.
9-bis, L. 386/1990. L'irrogazione delle due sanzioni da parte della PREFETTURA DI ROMA, infatti, è avvenuta sulla scorta di quello che deve considerarsi un accertamento a formazione progressiva che si è venuto ad articolare su tre distinti profili, riguardanti: 1) il mancato pagamento del primo assegno per difetto di provvista;
2) la spedizione e ricezione del preavviso di revoca ex art.
9-bis, L. 386/1990; 3) il mancato pagamento del secondo assegno per difetto di autorizzazione. Se, infatti, la regolare ricezione del preavviso di revoca non era comunque in grado di incidere sulla sussistenza della violazione di cui all'art.
2 -in quanto, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 2, 8 e 8-bis, L. 386/1990 la sussistenza dell'illecito costituito dall'emissione di assegno che rimanga impagato per difetto di provvista risulta del tutto indipendente dalla trasmissione del preavviso di revoca ex art.
9-bis, risultando esclusa solo nell'ipotesi, contemplata dall'art. 8, in cui "i/ traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente"- la ricezione medesima costituiva invece (come argomentato anche dai ricorrenti) presupposto per la sussistenza della violazione di cui all'art. 1, alla luce del disposto di cui agli artt. 9 e 9-bis, L. 386/1990. R.G. 27904/2020 Pagina nr. 7 di 10 È quindi evidente che l'accertamento dell'avvenuta comunicazione del preavviso di revoca rappresentava imprescindibile verifica prodromica all'accertamento della seconda infrazione contestata e che, conseguentemente, la documentazione relativa a detta comunicazione veniva a rientrare -come correttamente ritenuto dalla Corte capitolina- nel complesso della documentazione prodromica alla contestazione, e quindi strettamente connessa all'atto impugnato, come tale riconducibile al regime di cui all'art. 6, comma 8, D. Lgs. 150/2011. 3. Dal rigetto del primo motivo di ricorso, discende l'inammissibilità del secondo motivo. Come rilevato dal Pubblico Ministero, infatti, il motivo è indirizzato alla seconda delle due rationes decidendi su cui si basa la decisione del Tribunale capitolino -risultando invece il primo motivo indirizzato nei confronti della prima ratio- con la conseguenza che deve trovare applicazione il principio per cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 - Rv. 648023 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 - Rv. 621882 - 01; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011 - Rv. 619427 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 - Rv. 590852 - 01). 4. Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso. R.G. 27904/2020 - Pagina nt. 8 di 10 I ricorrenti, infatti, vengono a dedurre un vero e proprio travisamento della prova, imputando al tribunale capitolino di aver affermato la regolarità della comunicazione del preavviso di revoca sulla scorta di produzioni documentali dalle quali, invece, emergerebbe -in senso diametralmente contrario- la mancata ricezione della comunicazione medesima da parte di IN RE. Deve, allora, trovare applicazione il principio per cui, in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, non può in ogni caso essere denunciato nell'ipotesi in cui ricorra l'ipotesi di c.d. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (Cass. Sez. L - Sentenza n. 24395 del 03/11/2020 - Rv. 659540 - 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15777 del 17/05/2022 - Rv. 665052 - 01). Preclusione che, nel caso di specie, si deve ritenere operante, dal momento che la decisione del Tribunale non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 - Rv. 643244 03; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014 - Rv. 630359 - 01). 5. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Non vi è luogo a statuire sulle spese, essendo la PREFETTURA DI ROMA rimasta intimata. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello R.G. 27904/2020 - Pagina nr. 9 di 10 previsto peri/ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 18 novembre 2022.