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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6595 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel.
dott. Francesco Langellotti Esperto
dott. Vincenzo Ambrosino Esperto
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 2943 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Camillo Naborre;
Appellante
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_4 C.F._4
AN NO
Appellata
Conclusioni: come precisate all'udienza del 17.12.2025.
pagina 1 di 20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso ritualmente depositato, , giusta procura generale Parte_4 sottoscritta da e in , entrambe quali eredi di CP_1 Parte_2 CP_2 Per_1
, aveva dedotto che:
[...]
-in data 07.6.2017 era deceduto, in America, lasciando quali eredi Persona_1 legittime e , le quali avevano incaricato esso ricorrente, CP_1 Parte_2 quale procuratore, di depositare presso gli Uffici competenti per Territorio la relativa successione per i beni di proprietà in Italia di Persona_1
-le particelle 66, 224, 605, 416, 417, 418, 513, 233, 565, in catasto al foglio 2 del
Comune di Conza della Campania, di proprietà di risultavano occupate Persona_1 senza titolo da , e dal 10.10.2022, CP_1 Parte_1 Parte_2 data del decesso di (marito di e padre di e Persona_2 CP_1 Pt_1 [...]
), i quali coltivavano i terreni, ma non versavano ai ricorrenti alcuna Parte_2 somma mensile a titolo di indennità di occupazione;
-nonostante i solleciti e il tentativo di conciliazione innanzi all' Controparte_3
(conclusosi negativamente per assenza dei convenuti), non era stato
[...] possibile ottenere il rilascio dell'immobile, né il pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo.
Tanto dedotto, aveva chiesto di: “a) accertare e dichiarare la detenzione sine titulo da parte dei resistenti delle particelle 66, 224, 605, 416, 417, 418, 513, 233, 565 in catasto al foglio 2 del Comune di Conza della Campania di proprietà delle ricorrenti;
d) per l'effetto, condannare i medesimi al rilascio delle predette particelle in favore dei proprietari legittimi con condanna al risarcimento dell'occupazione sine titulo dell'importo di Euro 1.000,00 annuali o nella somma maggiore o minore che ad istruttoria espletata risulterà dovuta dal 10/10/2022 all'attualità ed al rilascio con aggravio di interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si erano costituiti in giudizio e , entrambi quali Parte_1 Parte_2 eredi di . Persona_2
pagina 2 di 20 In via preliminare, i resistenti avevano eccepito la contemporanea pendenza, innanzi al Tribunale di Avellino, di altro giudizio (r.g. n. 1363/2021), tra le medesime parti e avente i medesimi petitum e causa petendi, avendo – in quella sede – il ricorrente agito chiedendo: i) l'accertamento della falsità del contratto di locazione e di quello preliminare di vendita, intercorsi tra e per i fondi de quibus; Persona_1 Persona_2
ii) l'accertamento della natura illegittima della detenzione delle particelle nn. 66,
224, 605, 416, 417, 418, 513, 233 e 356 in catasto al foglio 2 del Comune di Conza della Campania di posta in essere da;
iii) la condanna al Persona_1 Persona_2 rilascio delle particelle in questione in favore dei proprietari legittimi;
iv) condanna al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo.
I convenuti avevano, allora, eccepito la litispendenza ed avevano chiesto la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., ricorrendo piena identità tra i due giudizi, sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo.
Sempre in via preliminare, i convenuti avevano eccepito l'improcedibilità dell'azione per illegittimità, illiceità e nullità radicale della procedura di conciliazione obbligatoria promossa innanzi all' presso la Regione Campania. Controparte_3
Avevano dedotto che:
-diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, essi resistenti avevano fatto pervenire tempestivamente (a mezzo pec, in data 03.11.2023, quarantotto ore prima dell'incontro) comunicazione di impedimento oggettivo alla partecipazione e che, nonostante ciò, i Funzionari preposti non avevano dato riscontro alla comunicazione, né ne avevano fatto menzione durante l'incontro o avevano dato conto delle motivazioni per le quali avevano ritenuto di proseguire comunque;
-essi resistenti avevano ricevuto esclusivamente la convocazione delle parti con l'indicazione del giorno e dell'orario per l'incontro presso gli Uffici del competente
Servizio Territoriale dell'Agricoltura, senza alcuna comunicazione pec circa la richiesta di tentativo di conciliazione inoltrata al da cui Parte_5 potessero evincersi le parti, l'oggetto del contendere e i motivi della controversia;
-essa non aveva ricevuto alcuna comunicazione circa il tentativo di Parte_3 conciliazione, sicché la dichiarazione della sua assenza era da considerarsi totalmente arbitraria;
-la procura notarile generale del 2017, rilasciata da e (ed CP_1 Parte_2
pagina 3 di 20 esibita da in sede di mediazione) non rispondeva ai requisiti Parte_4 richiesti dalla normativa applicabile, la quale, anche secondo l'interpretazione giurisprudenziale, richiede la partecipazione personale delle parti, con possibilità di delegare un rappresentante in sussistenza di giustificati motivi, rilasciando, a quest'ultimo, procura per la specifica procedura di mediazione nella quale sia contenuta espressa dichiarazione di attribuzione del potere di disporre dei diritti sostanziali facenti capo al rappresentato e che sono oggetto della procedura, ovvero di partecipare, negoziare, transigere, conciliare, acconsentire alla proroga del termine per l'espletamento e sottoscrivere il verbale.
Ancora, in via preliminare, , dedotto di essere stato convenuto in proprio Parte_1
e non in qualità di erede di , aveva eccepito la propria carenza di Persona_2 legittimazione passiva, non avendo alcun rapporto, né di fatto né giuridico, con i fondi oggetto di causa, i quali erano utilizzati e coltivati esclusivamente da
[...]
. Parte_2
Infine, avevano dedotto la nullità del ricorso per mancanza/carenza di vocatio in ius ed editio actionis, genericità delle deduzioni in fatto e in diritto, mancata specificazione di causa petendi e petitum.
Nel merito, i comparenti avevano eccepito l'infondatezza della domanda con cui parte ricorrente aveva chiesto di accertare la natura illegittima dell'occupazione, rilevando che:
-essi comparenti erano eredi di ed erano subentrati, perciò, a titolo Persona_2 universale, nei diritti e nelle situazioni giuridiche originariamente appartenenti al de cuius;
-ai fini del subentro, sussistevano i presupposti funzionali necessari, considerato che aveva sempre esercitato attività inerente l'agricoltura, Parte_2 aiutando il padre nella propria attività di agricoltore ed essendo iscritta da oltre un decennio presso la Camera di Commercio di come imprenditore agricolo CP_3 professionale (Impresa Agricola dal 22.3.2011, con regolare tenuta di fascicolo aziendale);
-per l'ipotesi in cui la domanda fosse stata proposta nei confronti di essi convenuti quali eredi di (e non in proprio), essi avevano, allora, il titolo utile a Persona_2 legittimare la detenzione dei fondi, sussistendo atti negoziali in tal senso e anche pagina 4 di 20 perché il legittimo possesso esercitato sui fondi, prima da e Persona_2 successivamente da essi eredi, durava da oltre un cinquantennio, senza alcuna contestazione;
-tra e era intercorso rapporto di fittanza agraria, cui aveva Persona_2 Persona_1 fatto seguito la volontà, da parte di di vendere, in favore di , i terreni Per_1 Per_2 condotti in locazione, come evidente dal preliminare di compravendita del 18.8.2012,
a fronte del quale era stato già corrisposto quasi per intero il prezzo di acquisto;
-il contratto di fitto di fondi rustici registrato il 15.6.2016 presso l'Agenzia delle
Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi, sottoscritto da costituiva titolo Persona_1 idoneo e sufficiente a giustificare il possesso e/o la detenzione qualificata dei beni;
coltivava personalmente i terreni di proprietà del fratello da oltre Persona_2 cinquant'anni;
-le coltivazioni avevano avuto ad oggetto colture cerealicole e foraggiere, mentre solo una parte dei terreni, a rotazione periodica, era stata di volta in volta sottratta alla coltivazione per connaturate esigenze colturali e per prestare ossequio alle discipline comunitarie in materia di aiuti alla agricoltura, le quali prevedevano l'obbligo del set aside;
-pertanto, era destituita di fondamento l'allegazione secondo cui la coltivazione aveva avuto inizio nel 2022 e ciò era dimostrato dal fatto per cui le domande di integrazione al reddito presentate alle autorità competenti risalivano a tempi anteriori al decesso di (istanze cui avevano fatto seguito periodiche Persona_1 ispezioni, verifiche ed accertamenti, dalle quali non era emersa alcuna irregolarità circa l'effettiva e continuativa coltivazione dei fondi).
Similmente, i convenuti avevano eccepito l'infondatezza della domanda di rilascio dei terreni, nonché – ancor prima – la sua inammissibilità per omessa produzione, tempestiva e rituale, dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni nel ventennio anteriore, ovvero della relazione notarile sostitutiva.
In via subordinata, i comparenti, ribadita la validità e l'efficacia del contratto di fittanza agraria stipulato nel 2016, avevano chiesto di:
-accertarne la scadenza nel 2032, con rigetto di qualsiasi domanda di rilascio prima di quella data;
pagina 5 di 20 -tenere conto dei miglioramenti apportati ai fondi de quibus e degli esborsi sostenuti da a tutela della proprietà, essendosene il proprietario, Persona_2 Persona_1 disinteressato per oltre venti anni;
-condannare l'istante a corrispondere ad essi eredi di l'indennizzo per la Persona_2 conservazione dei beni mobili e immobili, per la cura e l'amministrazione di tutte le risorse patrimoniali dello stesso esistenti in Italia, per le spese sostenute a ragione della gestione, amministrazione e mantenimento dei beni patrimoniali del dante causa delle attrici e a titolo di imposte versate agli enti competenti, per il disbrigo di tutte le altre attività connesse al patrimonio del de cuius ed alle migliorie apportate ai terreni, quale utile gestore di negozio altrui, in misura non inferiore ad
€25.000,00 (salva diversa quantificazione a seguito di istruttoria).
e avevano, allora, concluso chiedendo di: Parte_1 Parte_2
“
1. In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la litispendenza tra il presente giudizio e quello iscritto al n. 1636\2021 RG del Tribunale di Avellino, e disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del giudizio che ci occupa;
2.
Sempre in via preliminare ed assorbente dichiarare nullo, improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto e diritto l'avverso atto introduttivo, e, per l'effetto, rigettare ogni avversa richiesta e domanda;
3. Nel merito rigettare la domanda avversa così come proposta, perché infondata in fatto e diritto, con tutte le richieste avanzate nel ricorso;
4. Condannare, in ogni caso, parte istante, al pagamento in favore del convenuto della somma non inferiore ad € 25.000,00, o in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di eventuale C.T.U. a ristoro di tutte le spese sostenute e degli oneri sopportati nella gestione e nella amministrazione del patrimonio del Per_1
alla refusione delle spese sostenute per le migliorie apportate sui suddetti fondi
[...] agricoli, dal Sig. e dai suoi eredi, ovvero, dichiarare, ove necessario, Persona_2 compensata, la richiesta di pagamento per l'occupazione con attribuzione, in ogni caso, ed in via riconvenzionale, al convenuto dell'eventuale residuo eccedente. 5.
Condannare l'attore alla refusione di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si era costituita in giudizio . Parte_3
In via preliminare, aveva sollevato le medesime eccezioni sollevate da Parte_1
e (litispendenza, improcedibilità dell'azione per vizi
[...] Parte_2
pagina 6 di 20 della procedura di conciliazione, nullità del ricorso), ponendo a loro conforto i medesimi argomenti.
Aveva, altresì, dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, per non aver alcun rapporto, né giuridico, né di fatto, con i beni oggetto di causa (da sempre detenuti esclusivamente da e, successivamente, da Persona_2 Parte_2
) ed aveva chiesto, perciò, la propria estromissione dal giudizio.
[...]
Nel merito, aveva dedotto l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, poiché essa convenuta non aveva mai occupato i fondi oggetto di causa ed era estranea alle situazioni dedotte in giudizio.
aveva concluso, dunque, chiedendo di: “
1. In via preliminare e Parte_3 pregiudiziale, dichiarare la litispendenza tra il presente giudizio e quello iscritto al n.
1636\2021 RG del Tribunale di Avellino, e disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del giudizio che ci occupa;
2. Sempre in via preliminare ed assorbente dichiarare la totale e radicale carenza di legittimazione passiva della sig.ra , disponendone la sua estromissione dal presente giudizio;
3. Parte_3
Ancora in via preliminare dichiarare nullo, improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto e diritto l'avverso atto introduttivo, e, per l'effetto, rigettare ogni avversa richiesta
e domanda;
4. Nel merito rigettare la domanda avversa così come proposta, perché infondata in fatto e diritto, con tutte le richieste avanzate nel ricorso;
4. Condannare
l'attore alla refusione di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Con sentenza n. 1967, pubblicata il 29.5.2024, il Tribunale di Avelino, sezione specializzata agraria, in parziale accoglimento delle domande proposte, ha condannato al rilascio dei fondi oggetto di causa. Ha rigettato, Parte_2 invece, la domanda di risarcimento, nonché quella proposta in via riconvenzionale ed ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
In via preliminare, il Tribunale di primo grado ha chiarito la procedibilità e l'ammissibilità delle domande proposte dall'istante, poiché regolarmente precedute dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 203/1982. Ha, altresì, rigettato l'eccezione di nullità del ricorso, pure sollevata da parte resistente, essendo sufficientemente determinati gli elementi di fatto e di diritto, nonché petitum e causa petendi.
pagina 7 di 20 Nel merito, il Tribunale, ai fini dell'accoglimento della domanda di rilascio promossa nei confronti di , ha rilevato che: Parte_2
-parte ricorrente aveva evocato in giudizio “gli eredi” – genericamente individuati – di
; Persona_2
-due degli eredi ( e ), costituitisi in giudizio, avevano Parte_3 Parte_1 contestato la detenzione del fondo, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
aveva eccepito di essere subentrata al de cuius nel contratto Parte_2 di fitto agrario stipulato tra quest'ultimo e nel 2016 e di avere i requisiti Persona_1 richiesti dalla legge (ossia, il possesso della qualifica di imprenditore agricolo a far data dal 2011, con regolare tenuta di fascicolo aziendale);
-in tema di contratti agrari, ai sensi dell'art. 49, co. 1, l. 293/1982, la successione dell'erede dell'affittuario coltivatore diretto nel contratto di cui era già parte il de cuius si verifica solo nel caso in cui il preteso successore dimostri la ricorrenza di tutte le condizioni richieste dalla legge;
-Fiore avrebbe, perciò, dovuto dimostrare non soltanto la propria Parte_2 qualità di erede e quella di “imprenditore agricolo professionale”, ma anche di aver realmente esercitato e continuato ad esercitare, al momento dell'apertura della successione, attività agricola sugli stessi terreni coltivati e condotti in fitto dal de cuius;
-tale prova non era stata fornita, considerato che l'unico capitolo di prova testimoniale formulato al riguardo dalla resistente (cap. n. 1) era generico e, quindi, inidoneo a fornire la prova necessaria.
Escluso il subentro della resistente nel contratto, il Tribunale ha rigettato le domande proposte dalla resistente, in via riconvenzionale, a titolo di pagamento per migliorie e gestione dei fondi, vista l'inesistenza della prosecuzione del rapporto di fittanza agraria e vista, altresì, la mancanza di allegazione e prova.
Con riferimento alle domande di rilascio proposta nei confronti di Parte_1
e di , il Tribunale le ha rigettate sulla base del fatto per cui
[...] Parte_3 non era stata fornita alcuna specifica allegazione, né alcuna prova della loro occupazione sine titulo dei fondi oggetto di causa.
Infine, il Tribunale ha rigettato, per mancanza di specifica allegazione, la domanda pagina 8 di 20 di risarcimento proposte dal ricorrente, tenuto conto che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sul punto risultava assolutamente esplorativa.
B. Giudizio d'appello
Avverso la predetta sentenza, hanno proposto appello , Parte_1 [...]
e . Parte_2 Parte_3
Con il primo motivo, gli appellanti deducono l'omessa pronuncia, ad opera del
Tribunale, sull'eccezione di litispendenza sollevata in primo grado.
Ribadiscono, allora, la sussistenza del detto rapporto di litispendenza con il giudizio prendente innanzi al Tribunale di Avellino (r.g. nr. 1363/2021) per identità di parti in causa, causa petendi e petitum, deducendo, altresì, che la litispendenza sarebbe stata ammessa dalla stessa parte ricorrente nelle c.d. note di trattazione scritta del
27.5.2024.
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato procedibile l'azione ritenendo correttamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Gli istanti affermano che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non vi è stata regolare convocazione per la comparizione innanzi alla Commissione, poiché, per un verso, essa non ha mai ricevuto alcuna convocazione Parte_3 all'incontro, mentre – per altro verso – essi e erano stati Parte_1 Parte_2 considerati assenti senza motivo, pur avendo tempestivamente comunicato oggettivo impedimento a presenziare nella data prestabilita.
Rilevato che, a fronte delle contestazioni sollevate da essi resistenti, era onere di parte appellata fornire la prova di aver regolarmente instaurato il procedimento di conciliazione e che, considerato che tale prova non è stata fornita, il Tribunale avrebbe dovuto – secondo gli appellanti – dichiarare l'improcedibilità.
Gli appellanti ribadiscono, allora, i pretesi vizi della procedura di mediazione già sollevati in primo grado e relativi, tra le altre cose, anche al difetto contenutistico della convocazione (manco riferimento alle parti e all'oggetto della controversia), nonché al difetto di rappresentanza di . Parte_4
Con il terzo motivo di appello, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 9 di 20 lamentano la mancata specificazione, da parte del ricorrente, della natura dell'azione promossa e, in particolare, se la stessa sia stata promossa nei confronti di essi resistenti in qualità di eredi di , ovvero in proprio. Persona_2
Gli appellanti evidenziano la rilevanza dirimente della questione, in quanto:
i) esso aveva eccepito la propria carenza di legittimazione Parte_1 passiva per l'ipotesi di sua citazione in proprio, essendo egli estraneo alla situazione di detenzione e/o possesso dei terreni;
diversamente, per il caso di sua citazione in qualità di erede, esso appellante, pur essendo rimasto estraneo alla successione nel contratto di affitto di fondi rustici, avrebbe avuto pieno diritto alla trasmissione del possesso giuridico conseguito dal dante causa in forza del preliminare di vendita del 18.8.2012;
ii) essa è completamente estranea alle vicende di causa, per non Parte_3 aver mai posseduto i fondi e per aver formalmente rinunciato all'eredità di Per_2
.
[...]
Gli appellanti impugnano, allora, la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di rilascio, senza considerare che i convenuti vantavano (e vantano) pieno titolo per la detenzione e/o possesso dei fondi.
Con il quarto motivo di appello, si impugna la statuizione con cui il Tribunale, violando – in tesi – l'art. 164, co. 4, c.p.c., ha rigettato l'eccezione di nullità del ricorso.
Gli appellanti ribadiscono le carenze dell'atto introduttivo, in particolare sotto il profilo della individuazione della qualifica e dello status giuridico dei convenuti (in proprio, ovvero quali eredi di ); carenze che – secondo gli appellanti – Persona_2 sarebbero state ammesse dallo stesso giudice di primo grado, il quale, determinandosi per la compensazione integrale delle spese di lite, ha espressamente tenuto in considerazione, oltre che la soccombenza reciproca, anche “la non facile perimetrazione dei rapporti intercorsi tra le parti”.
Con il quinto motivo di appello, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui, decidendo il merito della controversia, il Tribunale ha accolto la domanda di rilascio proposta da , ritenendo non dimostrato, da parte di Parte_4 [...]
, di aver maturato il diritto al subentro nel rapporto di fittanza Parte_2 agraria imputabile a . Persona_2
pagina 10 di 20 Gli appellanti deducono, in particolare, che:
-è stata fornita inequivocabile prova dell'esistenza del contratto di fitto di fondi rustici, pienamente valido ed efficace, stipulato il 01.01.2016 e registrato il
16.05.2016 presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi, sottoscritto personalmente da Persona_1
-in ossequio a quanto prescritto dall'art. 49, l. 203/82, essa Parte_2 ha dimostrato:
i) di essere erede di;
ii) di essere imprenditore agricolo a titolo Persona_2 principale (ora, imprenditore agricolo professionale, ex art. 1, d.lgs. n. 99/2004), sia mediante deposito di certificato di iscrizione alla CCIIAA di , sia CP_3 attraverso produzione di fascicolo aziendale;
ii) di avere esercitato e di continuare ad esercitare, al momento dell'apertura della successione, attività agricola sui terreni di proprietà del de cuius (sia su quelli oggetto di causa, sia su altri fondi), aiutando il padre nell'attività di coltivazione;
-diversamente, sono rimaste sfornite di prova le allegazioni di parte ricorrente e, in particolare, è rimasta priva di riscontro probatorio l'affermazione secondo cui la coltivazione sarebbe iniziata nel 2022 (allegazione – questa – smentita dalle istanze di integrazione al reddito e dalle conseguenti ispezioni, come già dedotto in primo grado);
-lo stesso ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha ammesso che i terreni in contestazione erano occupati e coltivati dai convenuti;
-sussistono i presupposti richiesti dalla legge per il subentro nel contratto di fitto stipulato dal de cuius affittuario fino alla sua naturale scadenza;
-secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità della normativa applicabile al caso di specie, è compito del giudice valutare la continuità dell'attività agricola con riferimento alla situazione complessiva e alle concrete modalità di svolgimento della stessa, senza fermarsi a valutazioni meramente formali;
-il Tribunale ha errato nel non ammettere le prove orali articolate e nel richiedere esclusivamente una prova documentale, violando l'art. 2135 c.c., tenuto conto anche del fatto per cui, secondo la giurisprudenza, la prova dell'attività agricola può essere fornita con ogni mezzo, comprese le testimonianze dirette.
pagina 11 di 20 Con il sesto motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia, ad opera del giudicante, sull'esistenza – eccepita sin dalla comparsa di costituzione – del contratto preliminare di vendita stipulato tra e in data Persona_1 Persona_2
18.8.2012, con il quale le parti si erano impegnate a sottoscrivere contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto i terreni oggetto di causa e dandosi reciprocamente atto che buona parte del prezzo era stata già corrisposta
(€31.906,34 di complessivi €38.400,00).
Deducono che, in virtù del contratto preliminare, era stato immesso nel Persona_2 pieno ed illimitato possesso dei beni e che i diritti connessi al preliminare, al momento della morte del promissario acquirente, si sono trasferiti ad essi eredi, i quali non possono, allora, considerarsi occupanti sine titulo.
Né, secondo gli appellanti, può ritenersi assunta una statuizione implicita di rigetto, poiché il giudizio espresso con la sentenza gravata verte esclusivamente sulle vicende del contrato agrario e, altresì, perché la questione relativa agli effetti del preliminare risulta autonoma e meritevole di separata indagine e pronuncia da parte del giudice.
Con il settimo motivo di appello, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
impugnano il rigetto della domanda riconvenzionale al pagamento di quanto
[...] dovuto per le migliorie e per la gestione dei fondi.
Gli appellanti deducono l'erroneità della statuizione e ne ribadiscono la fondatezza.
In particolare, deducono che il preliminare di vendita già menzionato integri atto dal quale sia possibile desumere inequivocabile manifestazione di volontà del concedente di acconsentire alle opere di miglioramento del fondo concesso in affitto.
Con l'ottavo motivo di gravame, gli appellanti censurano la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto inammissibile la prova orale articolata e lamentano la contraddittorietà di tale statuizione con quella con cui la domanda di parte ricorrente è stata accolta sulla base della mancanza di prova delle eccezioni sollevate da essi resistenti.
Gli appellanti ribadiscono la rilevanza decisiva della prova testimoniale offerta, idonea a chiarire le modalità di esercizio dell'attività agricola e a confermare quanto contenuto nella documentazione prodotta. Si evidenzia, in particolare, che i testimoni indicati sono coltivatori agricoli che hanno avuto conoscenza diretta pagina 12 di 20 dell'attività svolta prima dal de cuius con il proprio nucleo familiare e dopo da essi e e sono, dunque, informati sui rapporti Parte_2 Parte_1 intercorrenti tra il de cuius e gli eredi, sicché le loro dichiarazioni sarebbero state decisive al fine di dimostrare la prosecuzione della gestione imprenditoriale agricola da parte di essi eredi.
Gli appellanti richiedono, quindi, l'ammissione delle prove orali.
Con il nono motivo di appello, gli istanti censurano la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e e , Parte_1 Parte_3 poiché, nei confronti di questi ultimo, il ricorrente è risultato totalmente soccombente. Non sussistendo – in tesi – le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., gli appellanti chiedono la condanna di alla Parte_4 rifusione delle spese del doppio grado in favore di e , con Parte_1 Parte_3 distrazione in favore del procuratore antistatario.
, e concludono chiedendo di: “
1. Parte_1 Parte_2 Parte_3 in via pregiudiziale e cautelare, ed inaudita altera parte, sospendere e o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ricorrendone i presupposti, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2. Accogliere il presente appello e dichiarare la nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata.
3. In ogni caso, in riforma della sentenza impugnata accogliere le eccezioni e le richieste formulate in primo grado, e per l'effetto, 4. In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la litispendenza tra il presente giudizio e quello iscritto al n. 1636 2021 RG del Tribunale di Avellino, e disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del giudizio che ci occupa;
5. Sempre in via preliminare ed assorbente dichiarare nullo, improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto e diritto l'avverso atto introduttivo, e, per l'effetto, rigettare ogni avversa richiesta e domanda;
6. Nel merito rigettare la domanda avversa così come proposta, perché infondata in fatto e diritto, con tutte le richieste avanzate nel ricorso;
7. Condannare, in ogni caso, parte istante, al pagamento in favore del convenuto della somma non inferiore ad €
25.000,00, o in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di eventuale C.T.U. a ristoro di tutte le spese sostenute e degli oneri sopportati nella gestione e nella amministrazione del patrimonio del alla refusione delle Persona_1 spese sostenute per le migliorie apportate sui suddetti fondi agricoli, dal Sig. Per_2
pagina 13 di 20 e dai suoi eredi, ovvero, dichiarare, ove necessario, compensata, la richiesta di Per_2 pagamento per l'occupazione con attribuzione, in ogni caso, ed in via riconvenzionale, al convenuto dell'eventuale residuo eccedente.
8. Condannare l'attore alla refusione di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituito in giudizio . Parte_4
Dopo aver ricostruito sinteticamente l'iter processuale del presente giudizio nonché di quello precedentemente instaurato, l'appellato eccepisce l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Contesta, poi, la fondatezza delle avverse doglianze, deducendo che:
-non vi è litispendenza tra il presente giudizio e l'altro, pure pendente innanzi al
Tribunale di Avellino, in quanto essi vertono su questioni diverse e, rispettivamente,
l'occupazione fondata su atti falsi fino alla morte di il 10.10.2022 (il Persona_2 primo giudizio) e le domande, nei confronti degli eredi, di rilascio e di pagamento di indennità di occupazione (quello che ci occupa);
-è infondata l'eccezione relativa alla presunta irregolarità della convocazione innanzi alla Commissione Agraria per la conciliazione, essendo stata dimostrata la piena regolarità delle notifiche, anche ad , ed essendo stato dimostrato che CP_1
l'assenza dei convenuti non era giustificata;
-è infondata l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza in capo ad esso appellato, in quanto egli ha agito in forza di procura generali depositata in atti;
-in primo grado, gli appellanti non hanno dichiarato di volersi avvalere del contratto preliminare e del contratto di affitto già impugnato per falsità;
non ha diritto al subentro nel contratto di affitto, considerato Parte_2 che la stessa svolge la professione di Avvocato e che non ha dimostrato di essere imprenditrice agricola, tantomeno professionale, né soggetto equiparabile al coltivatore diretto (occorrendo, a tal fine, la prova di una diretta e abituale attività di coltivazione del fondo con un forza lavora, propria o del nucleo familiare, pari ad almeno 1/3 di quanto necessario alle normali necessità di coltivazione del terreno).
conclude, perciò: “affinché il Tribunale di Napoli sezione Agraria, Parte_4 voglia rigettare l'atto di appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di
pagina 14 di 20 spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio a favore del procuratore antistatario.”
All'udienza del 17.12.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da , e sia infondato e Parte_1 Parte_2 Parte_3 che, pertanto, non meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, va rigettato il primo motivo di gravame, ossia la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 39 c.p.c. e 112 c.p.c..
Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Giudice di primo grado non ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di litispendenza.
Al contrario, ha espressamente e correttamente ritenuto insussistenti i presupposti della eccepita litispendenza con ordinanza del 28.5.2024, alla luce di diverso petitum
e causa petendi avendo ad oggetto l'altro giudizio l'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta al preliminare di vendita e al contratto di fitto rustico;
correttamente poi il Tribunale di primo grado ha implicitamente recepito la precedente ordinanza decidendo nel merito la diversa causa avente ad oggetto l'accertamento dell'occupazione sine titulo da parte degli eredi a far data dal 2022.
Analogamente va rigettato il secondo motivo di appello, ossia la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 112 c.p.c. e 46 L. 203/82.
Invero, il Giudice di primo grado ha, in sentenza, dichiarato procedibile la domanda in primo grado alla luce del verbale della seduta di conciliazione (conclusasi con esito negativo), depositato da parte attrice in data 16.02.2024.
Più nel dettaglio, i documenti depositati dai convenuti in primo grado, comprovanti secondo gli stessi la tempestiva comunicazione di impedimento a partecipare al tentativo di conciliazione, non sono, per la Corte, idonei a dimostrare la loro giustificata assenza alla seduta di conciliazione, in quanto il predetto impedimento a comparire non risulta inviato all'organismo di conciliazione, risultando invece attestato dal verbale della seduta di conciliazione la regolare convocazione dei convenuti odierni appellanti. pagina 15 di 20 Pertanto, la domanda è procedibile, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado.
Non merita accoglimento, altresì, il terzo motivo di appello (falsa applicazione e violazione di legge con riferimento all'art. 112 c.p.c. e 24 cost. travisamento dei fatti, motivazione assente, carente, lacunosa, erronea e perplessa su di un punto qualificante della vertenza trattata in primo grado).
Secondo la Corte, difatti, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non risultano dubbi in ordine alla circostanza che i resistenti siano stati convenuti in giudizio quali eredi di e detentori sine titulo del fondo. Persona_2
Tanto è vero che nell'atto di citazione in primo grado viene ricostruita la genesi di tale occupazione sine titulo, risalente al 10.10.2022 (data della morte di Per_2
).
[...]
Altresì, alla Corte, non appare fondato neppure il quarto motivo di impugnazione, inerente la nullità del ricorso.
In effetti, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, il ricorso non risulta carente né della determinazione dell'oggetto né dell'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda.
Invero, il ricorrente, odierno appellato, ha citato in giudizio i convenuti in quanto gli stessi detenevano il fondo senza titolo, né corrispondevano ai legittimi proprietari alcuna indennità di occupazione, chiedendo la condanna al rilascio del fondo e al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno. Sicché, non risulta sussistente la nullità eccepita dagli appellanti.
Vanno rigettati, in via ulteriore, sia il quinto sia il sesto motivo di appello inerente il mancato riconoscimento in capo a del diritto al subentro nel Parte_2 rapporto di fittanza agraria imputabile a e l'omessa pronuncia Persona_2 sull'esistenza del contratto preliminare di vendita stipulato tra e Persona_2 Per_1 in data 18.8.2012.
[...]
Difatti, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, Parte_2
non ha dato prova di tutti i requisiti richiesti dalla legge affinché potesse
[...] esservi il suo subentro nel contratto di fitto agrario stipulato tra e . Per_1 Persona_2
Invero, in tema di contratti agrari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, della l.
n. 203 del 1982, la successione dell'erede all'affittuario coltivatore diretto nel pagina 16 di 20 contratto agrario, di cui era già parte il "de cuius", è possibile, sempre che il preteso successore dimostri la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge. Ne consegue che, in caso di contestazione, chi intenda subentrare nel rapporto non deve soltanto dedurre la propria qualità di erede dell'affittuario, ma è anche tenuto a fornire la prova di essere "imprenditore agricolo a titolo principale"(ora qualificato
"imprenditore agricolo professionale" dall'art. 1 d.lgs. n. 99 del 2004), coltivatore diretto o, ancora, eventualmente, soggetto equiparato ai coltivatori diretti ex art. 7, comma 2, della l. n. 203 del 1982 e di avere esercitato e di continuare ad esercitare, al momento dell'apertura della successione, attività agricola sui terreni coltivati dal
"de cuius".
Nel caso di specie, pur avendo allegato il certificato di Parte_2 iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di CP_3
(dalla quale si evince la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale), non ha dato prova di avere esercitato e di continuare a esercitare, al momento dell'apertura della successione, attività agricola sui terreni coltivati dal “de cuius”.
Deve invero ritenersi non dimostrato, da parte di , di aver Parte_2 maturato il diritto al subentro nel rapporto di fittanza agraria imputabile a Per_2
dovendo l'erede, come correttamente rilevato dal Tribunale di primo grado,
[...] dimostrare di coltivare, in qualità di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, dei fondi ma è tenuto a dimostrare di aver realmente esercitato e continuato ad esercitare, al momento della apertura della successione, attività agricola sugli stessi terreni coltivati e condotti in fitto dal de cuius (cfr. Cass. 2254/2013; conf. Cass.
34411/2022).
A tal riguardo, non rileva neppure il contratto preliminare allegato in atti. Invero, il possesso, cui fa riferimento il contratto suddetto, rappresenta una situazione di fatto la cui esistenza non trova conferma nel materiale probatorio presente in atti.
Invero, il difetto di prova non può imputarsi al rigetto delle istanze istruttorie ad opera del primo Giudice, atteso che la determinazione del Tribunale si giustifica alla luce della genericità di tali istanze.
Invero, la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la pagina 17 di 20 valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass.civ. Sez. 6 n. 1808 del 2.2.2015).
Effettivamente l'unico capitolo di prova testimoniale formulato al riguardo dalla parte resistente (cap. n. 1 in calce alla comparsa di costituzione.. “Vero è che la proprietà pari ad ½ della part.lla 119 (in quanto l'altra metà è già in proprietà del
) e delle part.lle 566, 233 e 565 in catasto al foglio 2 del Comune di Conza Persona_2 della Campania (Alleg. n.3) sono sempre stati detenuti, condotti e coltivati dal Sig.
con l'aiuto del proprio nucleo familiare da oltre 50 anni e successivamente Persona_2 alla dipartita dello stesso dai figli e ) Parte_1 Parte_2 appare, ad avviso della Corte, del tutto generico e pertanto, inidoneo alla finalità probatoria del caso in esame non essendo state in alcun modo indicate le attività materiali concretamente compiute sui fondi, le coltivazioni, le opere eseguite con specifico riferimento alle annate agrarie.
Va rigettato, altresì, il settimo e il connesso ottavo motivo di impugnazione inerente il rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento per migliorie e gestione del fondo e la dichiarata inammissibilità di prove testimoniale sul punto, atteso che, secondo la Corte, nel caso di specie, parte convenuta in primo grado odierna appellante non ha nemmeno compiutamente allegato con precisione di quali migliorie né articolato specifica prova testimoniale sul punto con la conseguenza che ad avviso della Corte corretto appare sul punto il rigetto della domanda disposto in primo grado.
In ultimo, va rigettato il nono motivo di appello in merito alla ripartizione delle spese processuali tra le parti.
Invero, come evidenziato dal Giudice di prime cure, la compensazione delle spese si giustifica alla luce della soccombenza reciproca tra le parti in relazione alle domande proposte ex art 92 c.p.c..
Per le considerazioni sopra esposte, l'appello proposto , Parte_2 [...]
e deve essere rigettato con conferma della sentenza Parte_1 Parte_3 impugnata.
pagina 18 di 20 C. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite Parte_3 del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione dal valore indeterminabile di complessità bassa.
La Corte, infine, dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di , avverso la sentenza del tribunale Parte_3 Parte_4 di Avellino, n. 1067 del 29.5.2024, così decide:
1. rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e , avverso la sentenza n. 1067 del Tribunale
[...] Parte_3 di Avelino, pubblicata il 29.5.2024, sezione specializzata agraria;
2. dichiara tenuta e condanna , Parte_1 Parte_2
e , al pagamento, in favore di
[...] Parte_3 Parte_4
dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati
[...] complessivamente in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario per spese pagina 19 di 20 generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater,
D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto, se dovuto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Francesca Sicilia
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel.
dott. Francesco Langellotti Esperto
dott. Vincenzo Ambrosino Esperto
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 2943 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Camillo Naborre;
Appellante
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_4 C.F._4
AN NO
Appellata
Conclusioni: come precisate all'udienza del 17.12.2025.
pagina 1 di 20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso ritualmente depositato, , giusta procura generale Parte_4 sottoscritta da e in , entrambe quali eredi di CP_1 Parte_2 CP_2 Per_1
, aveva dedotto che:
[...]
-in data 07.6.2017 era deceduto, in America, lasciando quali eredi Persona_1 legittime e , le quali avevano incaricato esso ricorrente, CP_1 Parte_2 quale procuratore, di depositare presso gli Uffici competenti per Territorio la relativa successione per i beni di proprietà in Italia di Persona_1
-le particelle 66, 224, 605, 416, 417, 418, 513, 233, 565, in catasto al foglio 2 del
Comune di Conza della Campania, di proprietà di risultavano occupate Persona_1 senza titolo da , e dal 10.10.2022, CP_1 Parte_1 Parte_2 data del decesso di (marito di e padre di e Persona_2 CP_1 Pt_1 [...]
), i quali coltivavano i terreni, ma non versavano ai ricorrenti alcuna Parte_2 somma mensile a titolo di indennità di occupazione;
-nonostante i solleciti e il tentativo di conciliazione innanzi all' Controparte_3
(conclusosi negativamente per assenza dei convenuti), non era stato
[...] possibile ottenere il rilascio dell'immobile, né il pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo.
Tanto dedotto, aveva chiesto di: “a) accertare e dichiarare la detenzione sine titulo da parte dei resistenti delle particelle 66, 224, 605, 416, 417, 418, 513, 233, 565 in catasto al foglio 2 del Comune di Conza della Campania di proprietà delle ricorrenti;
d) per l'effetto, condannare i medesimi al rilascio delle predette particelle in favore dei proprietari legittimi con condanna al risarcimento dell'occupazione sine titulo dell'importo di Euro 1.000,00 annuali o nella somma maggiore o minore che ad istruttoria espletata risulterà dovuta dal 10/10/2022 all'attualità ed al rilascio con aggravio di interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si erano costituiti in giudizio e , entrambi quali Parte_1 Parte_2 eredi di . Persona_2
pagina 2 di 20 In via preliminare, i resistenti avevano eccepito la contemporanea pendenza, innanzi al Tribunale di Avellino, di altro giudizio (r.g. n. 1363/2021), tra le medesime parti e avente i medesimi petitum e causa petendi, avendo – in quella sede – il ricorrente agito chiedendo: i) l'accertamento della falsità del contratto di locazione e di quello preliminare di vendita, intercorsi tra e per i fondi de quibus; Persona_1 Persona_2
ii) l'accertamento della natura illegittima della detenzione delle particelle nn. 66,
224, 605, 416, 417, 418, 513, 233 e 356 in catasto al foglio 2 del Comune di Conza della Campania di posta in essere da;
iii) la condanna al Persona_1 Persona_2 rilascio delle particelle in questione in favore dei proprietari legittimi;
iv) condanna al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo.
I convenuti avevano, allora, eccepito la litispendenza ed avevano chiesto la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., ricorrendo piena identità tra i due giudizi, sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo.
Sempre in via preliminare, i convenuti avevano eccepito l'improcedibilità dell'azione per illegittimità, illiceità e nullità radicale della procedura di conciliazione obbligatoria promossa innanzi all' presso la Regione Campania. Controparte_3
Avevano dedotto che:
-diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, essi resistenti avevano fatto pervenire tempestivamente (a mezzo pec, in data 03.11.2023, quarantotto ore prima dell'incontro) comunicazione di impedimento oggettivo alla partecipazione e che, nonostante ciò, i Funzionari preposti non avevano dato riscontro alla comunicazione, né ne avevano fatto menzione durante l'incontro o avevano dato conto delle motivazioni per le quali avevano ritenuto di proseguire comunque;
-essi resistenti avevano ricevuto esclusivamente la convocazione delle parti con l'indicazione del giorno e dell'orario per l'incontro presso gli Uffici del competente
Servizio Territoriale dell'Agricoltura, senza alcuna comunicazione pec circa la richiesta di tentativo di conciliazione inoltrata al da cui Parte_5 potessero evincersi le parti, l'oggetto del contendere e i motivi della controversia;
-essa non aveva ricevuto alcuna comunicazione circa il tentativo di Parte_3 conciliazione, sicché la dichiarazione della sua assenza era da considerarsi totalmente arbitraria;
-la procura notarile generale del 2017, rilasciata da e (ed CP_1 Parte_2
pagina 3 di 20 esibita da in sede di mediazione) non rispondeva ai requisiti Parte_4 richiesti dalla normativa applicabile, la quale, anche secondo l'interpretazione giurisprudenziale, richiede la partecipazione personale delle parti, con possibilità di delegare un rappresentante in sussistenza di giustificati motivi, rilasciando, a quest'ultimo, procura per la specifica procedura di mediazione nella quale sia contenuta espressa dichiarazione di attribuzione del potere di disporre dei diritti sostanziali facenti capo al rappresentato e che sono oggetto della procedura, ovvero di partecipare, negoziare, transigere, conciliare, acconsentire alla proroga del termine per l'espletamento e sottoscrivere il verbale.
Ancora, in via preliminare, , dedotto di essere stato convenuto in proprio Parte_1
e non in qualità di erede di , aveva eccepito la propria carenza di Persona_2 legittimazione passiva, non avendo alcun rapporto, né di fatto né giuridico, con i fondi oggetto di causa, i quali erano utilizzati e coltivati esclusivamente da
[...]
. Parte_2
Infine, avevano dedotto la nullità del ricorso per mancanza/carenza di vocatio in ius ed editio actionis, genericità delle deduzioni in fatto e in diritto, mancata specificazione di causa petendi e petitum.
Nel merito, i comparenti avevano eccepito l'infondatezza della domanda con cui parte ricorrente aveva chiesto di accertare la natura illegittima dell'occupazione, rilevando che:
-essi comparenti erano eredi di ed erano subentrati, perciò, a titolo Persona_2 universale, nei diritti e nelle situazioni giuridiche originariamente appartenenti al de cuius;
-ai fini del subentro, sussistevano i presupposti funzionali necessari, considerato che aveva sempre esercitato attività inerente l'agricoltura, Parte_2 aiutando il padre nella propria attività di agricoltore ed essendo iscritta da oltre un decennio presso la Camera di Commercio di come imprenditore agricolo CP_3 professionale (Impresa Agricola dal 22.3.2011, con regolare tenuta di fascicolo aziendale);
-per l'ipotesi in cui la domanda fosse stata proposta nei confronti di essi convenuti quali eredi di (e non in proprio), essi avevano, allora, il titolo utile a Persona_2 legittimare la detenzione dei fondi, sussistendo atti negoziali in tal senso e anche pagina 4 di 20 perché il legittimo possesso esercitato sui fondi, prima da e Persona_2 successivamente da essi eredi, durava da oltre un cinquantennio, senza alcuna contestazione;
-tra e era intercorso rapporto di fittanza agraria, cui aveva Persona_2 Persona_1 fatto seguito la volontà, da parte di di vendere, in favore di , i terreni Per_1 Per_2 condotti in locazione, come evidente dal preliminare di compravendita del 18.8.2012,
a fronte del quale era stato già corrisposto quasi per intero il prezzo di acquisto;
-il contratto di fitto di fondi rustici registrato il 15.6.2016 presso l'Agenzia delle
Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi, sottoscritto da costituiva titolo Persona_1 idoneo e sufficiente a giustificare il possesso e/o la detenzione qualificata dei beni;
coltivava personalmente i terreni di proprietà del fratello da oltre Persona_2 cinquant'anni;
-le coltivazioni avevano avuto ad oggetto colture cerealicole e foraggiere, mentre solo una parte dei terreni, a rotazione periodica, era stata di volta in volta sottratta alla coltivazione per connaturate esigenze colturali e per prestare ossequio alle discipline comunitarie in materia di aiuti alla agricoltura, le quali prevedevano l'obbligo del set aside;
-pertanto, era destituita di fondamento l'allegazione secondo cui la coltivazione aveva avuto inizio nel 2022 e ciò era dimostrato dal fatto per cui le domande di integrazione al reddito presentate alle autorità competenti risalivano a tempi anteriori al decesso di (istanze cui avevano fatto seguito periodiche Persona_1 ispezioni, verifiche ed accertamenti, dalle quali non era emersa alcuna irregolarità circa l'effettiva e continuativa coltivazione dei fondi).
Similmente, i convenuti avevano eccepito l'infondatezza della domanda di rilascio dei terreni, nonché – ancor prima – la sua inammissibilità per omessa produzione, tempestiva e rituale, dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni nel ventennio anteriore, ovvero della relazione notarile sostitutiva.
In via subordinata, i comparenti, ribadita la validità e l'efficacia del contratto di fittanza agraria stipulato nel 2016, avevano chiesto di:
-accertarne la scadenza nel 2032, con rigetto di qualsiasi domanda di rilascio prima di quella data;
pagina 5 di 20 -tenere conto dei miglioramenti apportati ai fondi de quibus e degli esborsi sostenuti da a tutela della proprietà, essendosene il proprietario, Persona_2 Persona_1 disinteressato per oltre venti anni;
-condannare l'istante a corrispondere ad essi eredi di l'indennizzo per la Persona_2 conservazione dei beni mobili e immobili, per la cura e l'amministrazione di tutte le risorse patrimoniali dello stesso esistenti in Italia, per le spese sostenute a ragione della gestione, amministrazione e mantenimento dei beni patrimoniali del dante causa delle attrici e a titolo di imposte versate agli enti competenti, per il disbrigo di tutte le altre attività connesse al patrimonio del de cuius ed alle migliorie apportate ai terreni, quale utile gestore di negozio altrui, in misura non inferiore ad
€25.000,00 (salva diversa quantificazione a seguito di istruttoria).
e avevano, allora, concluso chiedendo di: Parte_1 Parte_2
“
1. In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la litispendenza tra il presente giudizio e quello iscritto al n. 1636\2021 RG del Tribunale di Avellino, e disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del giudizio che ci occupa;
2.
Sempre in via preliminare ed assorbente dichiarare nullo, improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto e diritto l'avverso atto introduttivo, e, per l'effetto, rigettare ogni avversa richiesta e domanda;
3. Nel merito rigettare la domanda avversa così come proposta, perché infondata in fatto e diritto, con tutte le richieste avanzate nel ricorso;
4. Condannare, in ogni caso, parte istante, al pagamento in favore del convenuto della somma non inferiore ad € 25.000,00, o in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di eventuale C.T.U. a ristoro di tutte le spese sostenute e degli oneri sopportati nella gestione e nella amministrazione del patrimonio del Per_1
alla refusione delle spese sostenute per le migliorie apportate sui suddetti fondi
[...] agricoli, dal Sig. e dai suoi eredi, ovvero, dichiarare, ove necessario, Persona_2 compensata, la richiesta di pagamento per l'occupazione con attribuzione, in ogni caso, ed in via riconvenzionale, al convenuto dell'eventuale residuo eccedente. 5.
Condannare l'attore alla refusione di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si era costituita in giudizio . Parte_3
In via preliminare, aveva sollevato le medesime eccezioni sollevate da Parte_1
e (litispendenza, improcedibilità dell'azione per vizi
[...] Parte_2
pagina 6 di 20 della procedura di conciliazione, nullità del ricorso), ponendo a loro conforto i medesimi argomenti.
Aveva, altresì, dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, per non aver alcun rapporto, né giuridico, né di fatto, con i beni oggetto di causa (da sempre detenuti esclusivamente da e, successivamente, da Persona_2 Parte_2
) ed aveva chiesto, perciò, la propria estromissione dal giudizio.
[...]
Nel merito, aveva dedotto l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, poiché essa convenuta non aveva mai occupato i fondi oggetto di causa ed era estranea alle situazioni dedotte in giudizio.
aveva concluso, dunque, chiedendo di: “
1. In via preliminare e Parte_3 pregiudiziale, dichiarare la litispendenza tra il presente giudizio e quello iscritto al n.
1636\2021 RG del Tribunale di Avellino, e disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del giudizio che ci occupa;
2. Sempre in via preliminare ed assorbente dichiarare la totale e radicale carenza di legittimazione passiva della sig.ra , disponendone la sua estromissione dal presente giudizio;
3. Parte_3
Ancora in via preliminare dichiarare nullo, improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto e diritto l'avverso atto introduttivo, e, per l'effetto, rigettare ogni avversa richiesta
e domanda;
4. Nel merito rigettare la domanda avversa così come proposta, perché infondata in fatto e diritto, con tutte le richieste avanzate nel ricorso;
4. Condannare
l'attore alla refusione di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Con sentenza n. 1967, pubblicata il 29.5.2024, il Tribunale di Avelino, sezione specializzata agraria, in parziale accoglimento delle domande proposte, ha condannato al rilascio dei fondi oggetto di causa. Ha rigettato, Parte_2 invece, la domanda di risarcimento, nonché quella proposta in via riconvenzionale ed ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
In via preliminare, il Tribunale di primo grado ha chiarito la procedibilità e l'ammissibilità delle domande proposte dall'istante, poiché regolarmente precedute dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 203/1982. Ha, altresì, rigettato l'eccezione di nullità del ricorso, pure sollevata da parte resistente, essendo sufficientemente determinati gli elementi di fatto e di diritto, nonché petitum e causa petendi.
pagina 7 di 20 Nel merito, il Tribunale, ai fini dell'accoglimento della domanda di rilascio promossa nei confronti di , ha rilevato che: Parte_2
-parte ricorrente aveva evocato in giudizio “gli eredi” – genericamente individuati – di
; Persona_2
-due degli eredi ( e ), costituitisi in giudizio, avevano Parte_3 Parte_1 contestato la detenzione del fondo, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
aveva eccepito di essere subentrata al de cuius nel contratto Parte_2 di fitto agrario stipulato tra quest'ultimo e nel 2016 e di avere i requisiti Persona_1 richiesti dalla legge (ossia, il possesso della qualifica di imprenditore agricolo a far data dal 2011, con regolare tenuta di fascicolo aziendale);
-in tema di contratti agrari, ai sensi dell'art. 49, co. 1, l. 293/1982, la successione dell'erede dell'affittuario coltivatore diretto nel contratto di cui era già parte il de cuius si verifica solo nel caso in cui il preteso successore dimostri la ricorrenza di tutte le condizioni richieste dalla legge;
-Fiore avrebbe, perciò, dovuto dimostrare non soltanto la propria Parte_2 qualità di erede e quella di “imprenditore agricolo professionale”, ma anche di aver realmente esercitato e continuato ad esercitare, al momento dell'apertura della successione, attività agricola sugli stessi terreni coltivati e condotti in fitto dal de cuius;
-tale prova non era stata fornita, considerato che l'unico capitolo di prova testimoniale formulato al riguardo dalla resistente (cap. n. 1) era generico e, quindi, inidoneo a fornire la prova necessaria.
Escluso il subentro della resistente nel contratto, il Tribunale ha rigettato le domande proposte dalla resistente, in via riconvenzionale, a titolo di pagamento per migliorie e gestione dei fondi, vista l'inesistenza della prosecuzione del rapporto di fittanza agraria e vista, altresì, la mancanza di allegazione e prova.
Con riferimento alle domande di rilascio proposta nei confronti di Parte_1
e di , il Tribunale le ha rigettate sulla base del fatto per cui
[...] Parte_3 non era stata fornita alcuna specifica allegazione, né alcuna prova della loro occupazione sine titulo dei fondi oggetto di causa.
Infine, il Tribunale ha rigettato, per mancanza di specifica allegazione, la domanda pagina 8 di 20 di risarcimento proposte dal ricorrente, tenuto conto che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sul punto risultava assolutamente esplorativa.
B. Giudizio d'appello
Avverso la predetta sentenza, hanno proposto appello , Parte_1 [...]
e . Parte_2 Parte_3
Con il primo motivo, gli appellanti deducono l'omessa pronuncia, ad opera del
Tribunale, sull'eccezione di litispendenza sollevata in primo grado.
Ribadiscono, allora, la sussistenza del detto rapporto di litispendenza con il giudizio prendente innanzi al Tribunale di Avellino (r.g. nr. 1363/2021) per identità di parti in causa, causa petendi e petitum, deducendo, altresì, che la litispendenza sarebbe stata ammessa dalla stessa parte ricorrente nelle c.d. note di trattazione scritta del
27.5.2024.
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato procedibile l'azione ritenendo correttamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Gli istanti affermano che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non vi è stata regolare convocazione per la comparizione innanzi alla Commissione, poiché, per un verso, essa non ha mai ricevuto alcuna convocazione Parte_3 all'incontro, mentre – per altro verso – essi e erano stati Parte_1 Parte_2 considerati assenti senza motivo, pur avendo tempestivamente comunicato oggettivo impedimento a presenziare nella data prestabilita.
Rilevato che, a fronte delle contestazioni sollevate da essi resistenti, era onere di parte appellata fornire la prova di aver regolarmente instaurato il procedimento di conciliazione e che, considerato che tale prova non è stata fornita, il Tribunale avrebbe dovuto – secondo gli appellanti – dichiarare l'improcedibilità.
Gli appellanti ribadiscono, allora, i pretesi vizi della procedura di mediazione già sollevati in primo grado e relativi, tra le altre cose, anche al difetto contenutistico della convocazione (manco riferimento alle parti e all'oggetto della controversia), nonché al difetto di rappresentanza di . Parte_4
Con il terzo motivo di appello, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 9 di 20 lamentano la mancata specificazione, da parte del ricorrente, della natura dell'azione promossa e, in particolare, se la stessa sia stata promossa nei confronti di essi resistenti in qualità di eredi di , ovvero in proprio. Persona_2
Gli appellanti evidenziano la rilevanza dirimente della questione, in quanto:
i) esso aveva eccepito la propria carenza di legittimazione Parte_1 passiva per l'ipotesi di sua citazione in proprio, essendo egli estraneo alla situazione di detenzione e/o possesso dei terreni;
diversamente, per il caso di sua citazione in qualità di erede, esso appellante, pur essendo rimasto estraneo alla successione nel contratto di affitto di fondi rustici, avrebbe avuto pieno diritto alla trasmissione del possesso giuridico conseguito dal dante causa in forza del preliminare di vendita del 18.8.2012;
ii) essa è completamente estranea alle vicende di causa, per non Parte_3 aver mai posseduto i fondi e per aver formalmente rinunciato all'eredità di Per_2
.
[...]
Gli appellanti impugnano, allora, la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di rilascio, senza considerare che i convenuti vantavano (e vantano) pieno titolo per la detenzione e/o possesso dei fondi.
Con il quarto motivo di appello, si impugna la statuizione con cui il Tribunale, violando – in tesi – l'art. 164, co. 4, c.p.c., ha rigettato l'eccezione di nullità del ricorso.
Gli appellanti ribadiscono le carenze dell'atto introduttivo, in particolare sotto il profilo della individuazione della qualifica e dello status giuridico dei convenuti (in proprio, ovvero quali eredi di ); carenze che – secondo gli appellanti – Persona_2 sarebbero state ammesse dallo stesso giudice di primo grado, il quale, determinandosi per la compensazione integrale delle spese di lite, ha espressamente tenuto in considerazione, oltre che la soccombenza reciproca, anche “la non facile perimetrazione dei rapporti intercorsi tra le parti”.
Con il quinto motivo di appello, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui, decidendo il merito della controversia, il Tribunale ha accolto la domanda di rilascio proposta da , ritenendo non dimostrato, da parte di Parte_4 [...]
, di aver maturato il diritto al subentro nel rapporto di fittanza Parte_2 agraria imputabile a . Persona_2
pagina 10 di 20 Gli appellanti deducono, in particolare, che:
-è stata fornita inequivocabile prova dell'esistenza del contratto di fitto di fondi rustici, pienamente valido ed efficace, stipulato il 01.01.2016 e registrato il
16.05.2016 presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi, sottoscritto personalmente da Persona_1
-in ossequio a quanto prescritto dall'art. 49, l. 203/82, essa Parte_2 ha dimostrato:
i) di essere erede di;
ii) di essere imprenditore agricolo a titolo Persona_2 principale (ora, imprenditore agricolo professionale, ex art. 1, d.lgs. n. 99/2004), sia mediante deposito di certificato di iscrizione alla CCIIAA di , sia CP_3 attraverso produzione di fascicolo aziendale;
ii) di avere esercitato e di continuare ad esercitare, al momento dell'apertura della successione, attività agricola sui terreni di proprietà del de cuius (sia su quelli oggetto di causa, sia su altri fondi), aiutando il padre nell'attività di coltivazione;
-diversamente, sono rimaste sfornite di prova le allegazioni di parte ricorrente e, in particolare, è rimasta priva di riscontro probatorio l'affermazione secondo cui la coltivazione sarebbe iniziata nel 2022 (allegazione – questa – smentita dalle istanze di integrazione al reddito e dalle conseguenti ispezioni, come già dedotto in primo grado);
-lo stesso ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha ammesso che i terreni in contestazione erano occupati e coltivati dai convenuti;
-sussistono i presupposti richiesti dalla legge per il subentro nel contratto di fitto stipulato dal de cuius affittuario fino alla sua naturale scadenza;
-secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità della normativa applicabile al caso di specie, è compito del giudice valutare la continuità dell'attività agricola con riferimento alla situazione complessiva e alle concrete modalità di svolgimento della stessa, senza fermarsi a valutazioni meramente formali;
-il Tribunale ha errato nel non ammettere le prove orali articolate e nel richiedere esclusivamente una prova documentale, violando l'art. 2135 c.c., tenuto conto anche del fatto per cui, secondo la giurisprudenza, la prova dell'attività agricola può essere fornita con ogni mezzo, comprese le testimonianze dirette.
pagina 11 di 20 Con il sesto motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia, ad opera del giudicante, sull'esistenza – eccepita sin dalla comparsa di costituzione – del contratto preliminare di vendita stipulato tra e in data Persona_1 Persona_2
18.8.2012, con il quale le parti si erano impegnate a sottoscrivere contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto i terreni oggetto di causa e dandosi reciprocamente atto che buona parte del prezzo era stata già corrisposta
(€31.906,34 di complessivi €38.400,00).
Deducono che, in virtù del contratto preliminare, era stato immesso nel Persona_2 pieno ed illimitato possesso dei beni e che i diritti connessi al preliminare, al momento della morte del promissario acquirente, si sono trasferiti ad essi eredi, i quali non possono, allora, considerarsi occupanti sine titulo.
Né, secondo gli appellanti, può ritenersi assunta una statuizione implicita di rigetto, poiché il giudizio espresso con la sentenza gravata verte esclusivamente sulle vicende del contrato agrario e, altresì, perché la questione relativa agli effetti del preliminare risulta autonoma e meritevole di separata indagine e pronuncia da parte del giudice.
Con il settimo motivo di appello, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
impugnano il rigetto della domanda riconvenzionale al pagamento di quanto
[...] dovuto per le migliorie e per la gestione dei fondi.
Gli appellanti deducono l'erroneità della statuizione e ne ribadiscono la fondatezza.
In particolare, deducono che il preliminare di vendita già menzionato integri atto dal quale sia possibile desumere inequivocabile manifestazione di volontà del concedente di acconsentire alle opere di miglioramento del fondo concesso in affitto.
Con l'ottavo motivo di gravame, gli appellanti censurano la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto inammissibile la prova orale articolata e lamentano la contraddittorietà di tale statuizione con quella con cui la domanda di parte ricorrente è stata accolta sulla base della mancanza di prova delle eccezioni sollevate da essi resistenti.
Gli appellanti ribadiscono la rilevanza decisiva della prova testimoniale offerta, idonea a chiarire le modalità di esercizio dell'attività agricola e a confermare quanto contenuto nella documentazione prodotta. Si evidenzia, in particolare, che i testimoni indicati sono coltivatori agricoli che hanno avuto conoscenza diretta pagina 12 di 20 dell'attività svolta prima dal de cuius con il proprio nucleo familiare e dopo da essi e e sono, dunque, informati sui rapporti Parte_2 Parte_1 intercorrenti tra il de cuius e gli eredi, sicché le loro dichiarazioni sarebbero state decisive al fine di dimostrare la prosecuzione della gestione imprenditoriale agricola da parte di essi eredi.
Gli appellanti richiedono, quindi, l'ammissione delle prove orali.
Con il nono motivo di appello, gli istanti censurano la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e e , Parte_1 Parte_3 poiché, nei confronti di questi ultimo, il ricorrente è risultato totalmente soccombente. Non sussistendo – in tesi – le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., gli appellanti chiedono la condanna di alla Parte_4 rifusione delle spese del doppio grado in favore di e , con Parte_1 Parte_3 distrazione in favore del procuratore antistatario.
, e concludono chiedendo di: “
1. Parte_1 Parte_2 Parte_3 in via pregiudiziale e cautelare, ed inaudita altera parte, sospendere e o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ricorrendone i presupposti, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2. Accogliere il presente appello e dichiarare la nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata.
3. In ogni caso, in riforma della sentenza impugnata accogliere le eccezioni e le richieste formulate in primo grado, e per l'effetto, 4. In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la litispendenza tra il presente giudizio e quello iscritto al n. 1636 2021 RG del Tribunale di Avellino, e disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del giudizio che ci occupa;
5. Sempre in via preliminare ed assorbente dichiarare nullo, improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto e diritto l'avverso atto introduttivo, e, per l'effetto, rigettare ogni avversa richiesta e domanda;
6. Nel merito rigettare la domanda avversa così come proposta, perché infondata in fatto e diritto, con tutte le richieste avanzate nel ricorso;
7. Condannare, in ogni caso, parte istante, al pagamento in favore del convenuto della somma non inferiore ad €
25.000,00, o in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di eventuale C.T.U. a ristoro di tutte le spese sostenute e degli oneri sopportati nella gestione e nella amministrazione del patrimonio del alla refusione delle Persona_1 spese sostenute per le migliorie apportate sui suddetti fondi agricoli, dal Sig. Per_2
pagina 13 di 20 e dai suoi eredi, ovvero, dichiarare, ove necessario, compensata, la richiesta di Per_2 pagamento per l'occupazione con attribuzione, in ogni caso, ed in via riconvenzionale, al convenuto dell'eventuale residuo eccedente.
8. Condannare l'attore alla refusione di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituito in giudizio . Parte_4
Dopo aver ricostruito sinteticamente l'iter processuale del presente giudizio nonché di quello precedentemente instaurato, l'appellato eccepisce l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Contesta, poi, la fondatezza delle avverse doglianze, deducendo che:
-non vi è litispendenza tra il presente giudizio e l'altro, pure pendente innanzi al
Tribunale di Avellino, in quanto essi vertono su questioni diverse e, rispettivamente,
l'occupazione fondata su atti falsi fino alla morte di il 10.10.2022 (il Persona_2 primo giudizio) e le domande, nei confronti degli eredi, di rilascio e di pagamento di indennità di occupazione (quello che ci occupa);
-è infondata l'eccezione relativa alla presunta irregolarità della convocazione innanzi alla Commissione Agraria per la conciliazione, essendo stata dimostrata la piena regolarità delle notifiche, anche ad , ed essendo stato dimostrato che CP_1
l'assenza dei convenuti non era giustificata;
-è infondata l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza in capo ad esso appellato, in quanto egli ha agito in forza di procura generali depositata in atti;
-in primo grado, gli appellanti non hanno dichiarato di volersi avvalere del contratto preliminare e del contratto di affitto già impugnato per falsità;
non ha diritto al subentro nel contratto di affitto, considerato Parte_2 che la stessa svolge la professione di Avvocato e che non ha dimostrato di essere imprenditrice agricola, tantomeno professionale, né soggetto equiparabile al coltivatore diretto (occorrendo, a tal fine, la prova di una diretta e abituale attività di coltivazione del fondo con un forza lavora, propria o del nucleo familiare, pari ad almeno 1/3 di quanto necessario alle normali necessità di coltivazione del terreno).
conclude, perciò: “affinché il Tribunale di Napoli sezione Agraria, Parte_4 voglia rigettare l'atto di appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di
pagina 14 di 20 spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio a favore del procuratore antistatario.”
All'udienza del 17.12.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da , e sia infondato e Parte_1 Parte_2 Parte_3 che, pertanto, non meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, va rigettato il primo motivo di gravame, ossia la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 39 c.p.c. e 112 c.p.c..
Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Giudice di primo grado non ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di litispendenza.
Al contrario, ha espressamente e correttamente ritenuto insussistenti i presupposti della eccepita litispendenza con ordinanza del 28.5.2024, alla luce di diverso petitum
e causa petendi avendo ad oggetto l'altro giudizio l'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta al preliminare di vendita e al contratto di fitto rustico;
correttamente poi il Tribunale di primo grado ha implicitamente recepito la precedente ordinanza decidendo nel merito la diversa causa avente ad oggetto l'accertamento dell'occupazione sine titulo da parte degli eredi a far data dal 2022.
Analogamente va rigettato il secondo motivo di appello, ossia la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 112 c.p.c. e 46 L. 203/82.
Invero, il Giudice di primo grado ha, in sentenza, dichiarato procedibile la domanda in primo grado alla luce del verbale della seduta di conciliazione (conclusasi con esito negativo), depositato da parte attrice in data 16.02.2024.
Più nel dettaglio, i documenti depositati dai convenuti in primo grado, comprovanti secondo gli stessi la tempestiva comunicazione di impedimento a partecipare al tentativo di conciliazione, non sono, per la Corte, idonei a dimostrare la loro giustificata assenza alla seduta di conciliazione, in quanto il predetto impedimento a comparire non risulta inviato all'organismo di conciliazione, risultando invece attestato dal verbale della seduta di conciliazione la regolare convocazione dei convenuti odierni appellanti. pagina 15 di 20 Pertanto, la domanda è procedibile, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado.
Non merita accoglimento, altresì, il terzo motivo di appello (falsa applicazione e violazione di legge con riferimento all'art. 112 c.p.c. e 24 cost. travisamento dei fatti, motivazione assente, carente, lacunosa, erronea e perplessa su di un punto qualificante della vertenza trattata in primo grado).
Secondo la Corte, difatti, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non risultano dubbi in ordine alla circostanza che i resistenti siano stati convenuti in giudizio quali eredi di e detentori sine titulo del fondo. Persona_2
Tanto è vero che nell'atto di citazione in primo grado viene ricostruita la genesi di tale occupazione sine titulo, risalente al 10.10.2022 (data della morte di Per_2
).
[...]
Altresì, alla Corte, non appare fondato neppure il quarto motivo di impugnazione, inerente la nullità del ricorso.
In effetti, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, il ricorso non risulta carente né della determinazione dell'oggetto né dell'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda.
Invero, il ricorrente, odierno appellato, ha citato in giudizio i convenuti in quanto gli stessi detenevano il fondo senza titolo, né corrispondevano ai legittimi proprietari alcuna indennità di occupazione, chiedendo la condanna al rilascio del fondo e al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno. Sicché, non risulta sussistente la nullità eccepita dagli appellanti.
Vanno rigettati, in via ulteriore, sia il quinto sia il sesto motivo di appello inerente il mancato riconoscimento in capo a del diritto al subentro nel Parte_2 rapporto di fittanza agraria imputabile a e l'omessa pronuncia Persona_2 sull'esistenza del contratto preliminare di vendita stipulato tra e Persona_2 Per_1 in data 18.8.2012.
[...]
Difatti, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, Parte_2
non ha dato prova di tutti i requisiti richiesti dalla legge affinché potesse
[...] esservi il suo subentro nel contratto di fitto agrario stipulato tra e . Per_1 Persona_2
Invero, in tema di contratti agrari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, della l.
n. 203 del 1982, la successione dell'erede all'affittuario coltivatore diretto nel pagina 16 di 20 contratto agrario, di cui era già parte il "de cuius", è possibile, sempre che il preteso successore dimostri la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge. Ne consegue che, in caso di contestazione, chi intenda subentrare nel rapporto non deve soltanto dedurre la propria qualità di erede dell'affittuario, ma è anche tenuto a fornire la prova di essere "imprenditore agricolo a titolo principale"(ora qualificato
"imprenditore agricolo professionale" dall'art. 1 d.lgs. n. 99 del 2004), coltivatore diretto o, ancora, eventualmente, soggetto equiparato ai coltivatori diretti ex art. 7, comma 2, della l. n. 203 del 1982 e di avere esercitato e di continuare ad esercitare, al momento dell'apertura della successione, attività agricola sui terreni coltivati dal
"de cuius".
Nel caso di specie, pur avendo allegato il certificato di Parte_2 iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di CP_3
(dalla quale si evince la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale), non ha dato prova di avere esercitato e di continuare a esercitare, al momento dell'apertura della successione, attività agricola sui terreni coltivati dal “de cuius”.
Deve invero ritenersi non dimostrato, da parte di , di aver Parte_2 maturato il diritto al subentro nel rapporto di fittanza agraria imputabile a Per_2
dovendo l'erede, come correttamente rilevato dal Tribunale di primo grado,
[...] dimostrare di coltivare, in qualità di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, dei fondi ma è tenuto a dimostrare di aver realmente esercitato e continuato ad esercitare, al momento della apertura della successione, attività agricola sugli stessi terreni coltivati e condotti in fitto dal de cuius (cfr. Cass. 2254/2013; conf. Cass.
34411/2022).
A tal riguardo, non rileva neppure il contratto preliminare allegato in atti. Invero, il possesso, cui fa riferimento il contratto suddetto, rappresenta una situazione di fatto la cui esistenza non trova conferma nel materiale probatorio presente in atti.
Invero, il difetto di prova non può imputarsi al rigetto delle istanze istruttorie ad opera del primo Giudice, atteso che la determinazione del Tribunale si giustifica alla luce della genericità di tali istanze.
Invero, la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la pagina 17 di 20 valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass.civ. Sez. 6 n. 1808 del 2.2.2015).
Effettivamente l'unico capitolo di prova testimoniale formulato al riguardo dalla parte resistente (cap. n. 1 in calce alla comparsa di costituzione.. “Vero è che la proprietà pari ad ½ della part.lla 119 (in quanto l'altra metà è già in proprietà del
) e delle part.lle 566, 233 e 565 in catasto al foglio 2 del Comune di Conza Persona_2 della Campania (Alleg. n.3) sono sempre stati detenuti, condotti e coltivati dal Sig.
con l'aiuto del proprio nucleo familiare da oltre 50 anni e successivamente Persona_2 alla dipartita dello stesso dai figli e ) Parte_1 Parte_2 appare, ad avviso della Corte, del tutto generico e pertanto, inidoneo alla finalità probatoria del caso in esame non essendo state in alcun modo indicate le attività materiali concretamente compiute sui fondi, le coltivazioni, le opere eseguite con specifico riferimento alle annate agrarie.
Va rigettato, altresì, il settimo e il connesso ottavo motivo di impugnazione inerente il rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento per migliorie e gestione del fondo e la dichiarata inammissibilità di prove testimoniale sul punto, atteso che, secondo la Corte, nel caso di specie, parte convenuta in primo grado odierna appellante non ha nemmeno compiutamente allegato con precisione di quali migliorie né articolato specifica prova testimoniale sul punto con la conseguenza che ad avviso della Corte corretto appare sul punto il rigetto della domanda disposto in primo grado.
In ultimo, va rigettato il nono motivo di appello in merito alla ripartizione delle spese processuali tra le parti.
Invero, come evidenziato dal Giudice di prime cure, la compensazione delle spese si giustifica alla luce della soccombenza reciproca tra le parti in relazione alle domande proposte ex art 92 c.p.c..
Per le considerazioni sopra esposte, l'appello proposto , Parte_2 [...]
e deve essere rigettato con conferma della sentenza Parte_1 Parte_3 impugnata.
pagina 18 di 20 C. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite Parte_3 del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione dal valore indeterminabile di complessità bassa.
La Corte, infine, dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di , avverso la sentenza del tribunale Parte_3 Parte_4 di Avellino, n. 1067 del 29.5.2024, così decide:
1. rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e , avverso la sentenza n. 1067 del Tribunale
[...] Parte_3 di Avelino, pubblicata il 29.5.2024, sezione specializzata agraria;
2. dichiara tenuta e condanna , Parte_1 Parte_2
e , al pagamento, in favore di
[...] Parte_3 Parte_4
dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati
[...] complessivamente in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario per spese pagina 19 di 20 generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater,
D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto, se dovuto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Francesca Sicilia
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
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