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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Caso Giovanna Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N°7861/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 28.05.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. RAUCCIO CLEMENTINA Parte_1
come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZOCCHI NUNZIO come da CP_1
procura in atti;
-RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 14.11.2023, ha Parte_1
esposto: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 14.04.1988; - che dal matrimonio sono nati due figli: (14.05.1989) e (31.05.1995); - che, Per_1 Per_2
con sentenza del 15.11.2021, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- che, in sede di separazione, veniva previsto a carico del ricorrente un contributo di mantenimento in favore della moglie e del secondo figlio della coppia, pari a Per_2 complessivi € 500,00 (ovvero € 250,00 ciascuno); - che ha 29 anni, non ha Per_2
intrapreso studi universitari né altri tipi di percorsi formativi;
- che lo stesso, pertanto, ha raggiunto la possibilità di conseguire la propria indipendenza economica;
- che la resistente, in costanza di matrimonio, ha sempre svolto attività di governante presso famiglie private;
- che le proprie condizioni economiche sono mutate in peius rispetto all'epoca della separazione a causa di un drastico peggioramento del proprio stato di salute;
- di essere pensionato e di percepire circa € 1.700,00 mensili;
- di essere comproprietario in pari quota con la resistente della casa coniugale dove quest'ultima vive con i figli;
- di essere, altresì, proprietario di un appartamento sito in Calvi Risorta, improduttivo di reddito in quanto da lui abitato fino ad agosto 2023 e di un fabbricato sito in Sparanise, inagibile e inabitabile;
- di pagare un canone di locazione mensile pari ad €
350,00; - di essere gravato da due finanziamenti.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocarsi il contributo di mantenimento previsto in favore del secondo figlio della coppia e nulla prevedersi a titolo di assegno divorzile in favore della resistente.
Con comparsa di risposta depositata in data 26.01.2024, si è costituita la resistente, la quale ha contestato le avverse deduzioni, esponendo: - di essere inoccupata;
- di non essere mai riuscita a trovare una stabile occupazione lavorativa;
- di essersi sempre dedicata alla famiglia e alla crescita dei figli;
- che il figlio della coppia Per_2
non riesce a reperire idonea sistemazione lavorativa;
- che, lo stesso, si è sempre prodigato nella ricerca di un lavoro tanto da essere iscritto regolarmente all'ufficio di
2 collocamento;
- che la situazione di salute del ricorrente è rimasta immutata rispetto alla separazione;
- che, al contrario, il tenore di vita del è notevolmente migliorato Pt_1 come dimostrano i viaggi fatti con la compagna e l'acquisto di due nuove automobili;
- che, successivamente alla separazione, inoltre, il ricorrente ha percepito per intero il TFR ed ha posto in locazione l'immobile di sua proprietà in Calvi Risorta;
- che il si è Pt_1
allontanato del tutto dal nucleo familiare, non avendo alcun rapporto con i figli.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e prevedersi, a carico del ricorrente, un assegno divorzile per sé di €
250,00 oltre ad un contributo di mantenimento in favore del figlio della coppia, Per_2 pari ad € 250,00 mensili.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 05.03.2024, il giudice delegato ha revocato il contributo di mantenimento in favore del figlio della coppia, ed Per_2
ha confermato per il resto le condizioni della separazione.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione giudiziale, la stessa si sia protratta per almeno 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del
15.11.2021, previa comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza dell'11.01.2016.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 (cfr. ex multis, Cass. n. 23510 del 2010).
L'atteggiamento, anche processuale delle parti, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
3 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Tanto premesso, nel corso del giudizio è stato revocato il contributo di mantenimento previsto in favore del figlio della coppia, Per_2
Tale provvedimento va confermato, non avendo parte resistente fornito prova certa e tranquillizzante dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, tenuto conto dell'età dello stesso (29 anni) e del titolo di studio allegato (diploma).
Invero, parte resistente non ha fornito prova dell'attività posta in essere da e dell'impegno profuso dallo stesso per inserirsi nel mondo del lavoro, Per_2
limitandosi ad allegare che il predetto è iscritto all'ufficio di collocamento dal 2015.
Ciò posto, non può essere confermata l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente (implicitamente richiesta dalla stessa e disposta con i provvedimenti presidenziali in sede di separazione), così come stabilito, in sede di emanazione dei provvedimenti urgenti, all'udienza del 05.03.2024, non sussistendone i presupposti: convivenza con figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ovvero con figlio maggiorenne la cui non autosufficienza economica sia incolpevole.
Ciò posto, va revocata l'assegnazione della casa familiare in favore di parte resistente, non avendo la stessa provato che la condizione di non autosufficienza economica del figlio maggiorenne con sé convivente sia meritevole di tutela (cfr. Cass. n.
17183 del 2020).
La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile.
La domanda va dichiarata inammissibile.
Invero, la resistente si è costituita tardivamente così incorrendo nelle preclusioni di cui all'art. 473 bis.16 c.p.c. (che richiama l'art. 167 c.p.c.), così come correttamente eccepito da parte ricorrente.
Invero, la resistente si è costituita solo in data 26.01.2024, ovvero oltre il termine fissato con decreto presidenziale (30 giorni prima della prima udienza fissata per il
09.02.2024).
4 Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 7861/2023, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santa
Maria Capua Vetere il 14.04.1988 da nato il Parte_1
07/05/1952 in CALVI RISORTA (CE) e da nata il CP_1
09/02/1964 in SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (atto n° 17, parte II,
S. A, registro atti matrimonio anno 1988);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Capua
Vetere per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente;
4. dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10.09.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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