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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 286/2024 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dei Parte_1
difensori avv. Giuliana Murino, avv. Fabrizio Rodin e avv. Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31 gennaio 2024, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' per chiederne la condanna al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, maturati dal mese di ottobre 2021, oltre accessori.
Ha sostenuto la ricorrente di aver presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio in parola nel settembre 2021; che l'Istituto aveva negato la sussistenza del requisito sanitario, per accertare il quale era stata costretta ad introdurre la procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c.; che con decreto in data 7 agosto 2023 il Tribunale aveva riconosciuto il requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa;
di aver CP_ notificato all' il suddetto provvedimento il 10 agosto 2023; che il 25 settembre 2023 era stato inoltrato anche il modello AP70 e tuttavia nessun pagamento era intervenuto nei
120 giorni successivi. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha allegato di aver provveduto alla liquidazione della prestazione nel febbraio 2024 e di aver dato corso al pagamento dei ratei e degli arretrati a partire da marzo 2024.
pagina 1 di 3 2. È pacifico che l' convenuto - nelle more del giudizio - abbia provveduto ad CP_1
erogare il pagamento richiesto dalla parte ricorrente.
Poiché, pertanto, la parte ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
3.
Considerato che
il pagamento è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio ed oltre la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, secondo il principio della soccombenza virtuale, ai CP_1
sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale
(cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00), esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Infatti, il procedimento è stato istruito esclusivamente con le produzioni documentali allegate agli scritti difensivi di costituzione delle parti.
Nessuna delle attività difensive svolte dalle parti rientra nel concetto di istruttoria, per come descritto dal menzionato art. 4, comma 5, lett. c, nel quale è anche precisato che la fase “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
L'esame del provvedimento di fissazione della prima udienza contenente anche la sua sostituzione con il deposito di note scritte, così come l'esame della comparsa di
CP_ costituzione dell e dei documenti ad essa allegati rientra nella fase introduttiva del giudizio, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b) del d.m. 55/2014, e così pure le consultazioni con il cliente che siano connesse a quell'esame.
La redazione ed il deposito della nota spese, invece, sempre per espressa disposizione di legge, rientra nella fase decisionale (lett. d, dell'art. 4, comma 5, cit.).
La redazione ed il deposito della nota scritta sostitutiva dell'udienza al più può essere assimilata alla discussione orale, che, sempre per espressa disposizione di legge, rientra nella fase decisionale (lett. d, dell'art. 4, comma 5, cit.).
La parte ricorrente cita anche in nota spese la voce “esame delle note di trattazione
pagina 2 di 3 CP_ scritta depositate da controparte”, ma l' non ha depositato alcuna nota.
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali per le sole fasi introduttiva, di studio e decisoria, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro
5.200,01 e gli euro 26.000,00).
In ragione della redazione del ricorso con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto, come previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del predetto d.m. (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), si dispone l'aumento del compenso in misura pari al 5 per cento, tenuto conto del limitato numero di produzioni allegate, con scarsa agevolazione rispetto alla consultazione degli atti di causa.
4. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.958,25 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 7 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 286/2024 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dei Parte_1
difensori avv. Giuliana Murino, avv. Fabrizio Rodin e avv. Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31 gennaio 2024, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' per chiederne la condanna al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, maturati dal mese di ottobre 2021, oltre accessori.
Ha sostenuto la ricorrente di aver presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio in parola nel settembre 2021; che l'Istituto aveva negato la sussistenza del requisito sanitario, per accertare il quale era stata costretta ad introdurre la procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c.; che con decreto in data 7 agosto 2023 il Tribunale aveva riconosciuto il requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa;
di aver CP_ notificato all' il suddetto provvedimento il 10 agosto 2023; che il 25 settembre 2023 era stato inoltrato anche il modello AP70 e tuttavia nessun pagamento era intervenuto nei
120 giorni successivi. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha allegato di aver provveduto alla liquidazione della prestazione nel febbraio 2024 e di aver dato corso al pagamento dei ratei e degli arretrati a partire da marzo 2024.
pagina 1 di 3 2. È pacifico che l' convenuto - nelle more del giudizio - abbia provveduto ad CP_1
erogare il pagamento richiesto dalla parte ricorrente.
Poiché, pertanto, la parte ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
3.
Considerato che
il pagamento è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio ed oltre la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, secondo il principio della soccombenza virtuale, ai CP_1
sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale
(cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00), esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Infatti, il procedimento è stato istruito esclusivamente con le produzioni documentali allegate agli scritti difensivi di costituzione delle parti.
Nessuna delle attività difensive svolte dalle parti rientra nel concetto di istruttoria, per come descritto dal menzionato art. 4, comma 5, lett. c, nel quale è anche precisato che la fase “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
L'esame del provvedimento di fissazione della prima udienza contenente anche la sua sostituzione con il deposito di note scritte, così come l'esame della comparsa di
CP_ costituzione dell e dei documenti ad essa allegati rientra nella fase introduttiva del giudizio, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b) del d.m. 55/2014, e così pure le consultazioni con il cliente che siano connesse a quell'esame.
La redazione ed il deposito della nota spese, invece, sempre per espressa disposizione di legge, rientra nella fase decisionale (lett. d, dell'art. 4, comma 5, cit.).
La redazione ed il deposito della nota scritta sostitutiva dell'udienza al più può essere assimilata alla discussione orale, che, sempre per espressa disposizione di legge, rientra nella fase decisionale (lett. d, dell'art. 4, comma 5, cit.).
La parte ricorrente cita anche in nota spese la voce “esame delle note di trattazione
pagina 2 di 3 CP_ scritta depositate da controparte”, ma l' non ha depositato alcuna nota.
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali per le sole fasi introduttiva, di studio e decisoria, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro
5.200,01 e gli euro 26.000,00).
In ragione della redazione del ricorso con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto, come previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del predetto d.m. (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), si dispone l'aumento del compenso in misura pari al 5 per cento, tenuto conto del limitato numero di produzioni allegate, con scarsa agevolazione rispetto alla consultazione degli atti di causa.
4. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.958,25 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 7 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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