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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/03/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 38 -1/2024 R.G. P.U.
T R I B U N A L E D I P A T T I
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.ssa Serena ANDALORO Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. R.G. 38-1/2024 P.U., promosso da:
Controparte_1
C.F.: e P.IVA: e per essa la
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, C.F.: e P.IVA: , corrente Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
in Roma Via L. Romana 41/47, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Calogero Drago,
-RICORRENTE-
Per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di
P.I.: , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, corrente in Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica
n. 464, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Carrello;
-RESISTENTE -
Il Collegio, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, depositato nei confronti di;
Controparte_3
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
1 verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la società resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA
La domanda è procedibile e sussiste la legittimazione attiva della ricorrente.
La creditrice istante ha allegato e provato di vantare un credito, nei confronti della società resistente, dell'importo di euro 82.903,76, oltre accessori, fondato sul decreto ingiuntivo n. 144/2023, emesso in data 28.3.2023 dal Tribunale di Patti (proc. monitorio n. 491/2023 RG); ha altresì rappresentato che, avverso tale decreto ingiuntivo era stata proposta opposizione davanti al Tribunale di Patti che veniva rigettata con la sentenza n. 417/2024 emessa e depositata in data 3.4.2024, non opposta nei termini di legge e quindi passata in giudicato.
Ha altresì provato di aver provveduto alla notifica di un atto di precetto per la complessiva somma di euro 94.539,92, rimasto privo di riscontro e che qualsiasi tentativo di esecuzione forzata sarebbe stato invano, atteso che da una ricerca dei beni immobili della debitrice era emerso che la stessa aveva ceduto i propri beni, non risultando proprietaria di beni aggredibili, atteso che altri beni erano gravati da ipoteca.
Infine, ha rilevato che la visura camerale evidenzia una situazione di assoluta immobilità, atteso che la stessa risulta aggiornata al lontano 2021, evidenziando, unitamente agli altri elementi raccolti, una situazione di evidente decozione della società debitrice.
Ai fini dell'accertamento del credito nell'ambito dell'istruttoria per l'apertura della liquidazione giudiziale, attesa la cognizione prevalentemente sommaria di tale fase,
i documenti prodotti sono sufficienti ai fini della prova del credito (cfr. D.I., sentenze e allegati).
In considerazione dell'importo del credito azionato, unitamente a quelli emersi nel corso dell'istruttoria, risulta pure integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49
CCII.
La società debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura in esame.
2 Infatti, non ha dato la prova contraria, cui era onerata ex art. 121 CCII, risultando provata la sussistenza degli stessi.
La società infatti, si è costituita nel presente giudizio con Controparte_3
apposita memoria non sollevando alcuna contestazione e/o opposizione né sui requisiti soggettivi né sullo stato di insolvenza.
All' udienza del 21.2.2025, il difensore costituito ha rappresentano di “avere depositato i bilanci degli ultimi tre anni, i cui parametri individuano la sussistenza dei requisiti soggettivi per poter essere la società assoggettata alla liquidazione giudiziale.
In assenza dei bilanci relativi ai tre anni antecedenti alla presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale in esame e di altri elementi volti a provare il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) CCII, deve ritenersi che la debitrice possieda il requisito soggettivo per essere sottoposta alla procedura in esame.
Dal certificato camerale in atti, infatti, non risultano depositati presso la i CP_4 bilanci di esercizio a partire dall'anno 2021.
L'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio della debitrice risale infatti all'anno 2020 (Cfr. informativa della in atti). CP_4
La documentazione, da ultimo depositata dalla resistente, non assume alcun rilievo giuridico, atteso che non si tratta di bilanci, ma di una semplice ricostruzione illustrativa della situazione contabile della società relativamente agli anni 2022, 2023
e 2024, che non risulta approvata dagli organi societari e che non risulta pubblicata presso la Camera di Commercio, né prima né successivamente al deposito della domanda di liquidazione giudiziale.
Sussiste pure il requisito oggettivo dell'insolvenza.
L'omessa redazione e pubblicazione dei bilanci è un indice sintomatico di tale condizione.
La ricorrente ha inoltre allegato e provato di aver provveduto alla notifica di un atto di precetto rimasto privo di riscontro e che dalle visure effettuate non risultano beni aggredibili, atteso che alcuni sono stati ceduti e altri risultano gravati da ipoteca.
Tali circostanze trovano riscontro nella documentazione prodotta (v. doc. fascicolo di parte ricorrente).
Inoltre, è stato provato mediante la produzione in atti che, oltre al debito nei confronti del ricorrente, gli stessi fideiussori risultano titolari e fideiussori di altra società
3 denominata La CA snc, anch'essa debitrice nei confronti della ricorrente giusto
D.I. n. 324/2023 (Proc. monitorio n. 872/2023 RG), non opposto e divenuto definitivamente esecutivo.
Conseguentemente, dalle risultanze dell'istruttoria svolta, tenuto conto anche della mancata contestazione della società debitrice, considerato l'ammontare dei debiti vantati dalla società ricorrente, non si ritiene che la società resistente disponga di elementi patrimoniali sufficienti a far fronte con mezzi normali, al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
La società versa, dunque, in stato d'insolvenza, non essendo Controparte_3
più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt.
125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_3
, P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente
[...] P.IVA_4
in Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 464;
NOMINA la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA
Curatore l'Avv. , in considerazione del curriculum, il quale, Parte_1 anche alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
4 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 25 GIUGNO 2025 ORE 10 per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante, l'applicativo Microsoft Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
___________________________________________________________________
_____________
Microsoft Teams Need help?
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Meeting ID: 343 917 421 224
Passcode: C.F._1
Dial in by phone
+39 02 3206 8604,,325286935# Italy, Magenta
5 Find a local number
Phone conference ID: 325 286 935#
For organizers: Reset dial-in PIN
Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato
(almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”; si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
AVVISA che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.
Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per
6 posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193
Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di
“disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione
(o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando.
Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo
Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di
7 chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della
Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCI;
che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto”.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 14.03.2025
Il Presidente est.
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
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T R I B U N A L E D I P A T T I
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.ssa Serena ANDALORO Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. R.G. 38-1/2024 P.U., promosso da:
Controparte_1
C.F.: e P.IVA: e per essa la
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, C.F.: e P.IVA: , corrente Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
in Roma Via L. Romana 41/47, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Calogero Drago,
-RICORRENTE-
Per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di
P.I.: , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, corrente in Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica
n. 464, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Carrello;
-RESISTENTE -
Il Collegio, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, depositato nei confronti di;
Controparte_3
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
1 verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la società resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA
La domanda è procedibile e sussiste la legittimazione attiva della ricorrente.
La creditrice istante ha allegato e provato di vantare un credito, nei confronti della società resistente, dell'importo di euro 82.903,76, oltre accessori, fondato sul decreto ingiuntivo n. 144/2023, emesso in data 28.3.2023 dal Tribunale di Patti (proc. monitorio n. 491/2023 RG); ha altresì rappresentato che, avverso tale decreto ingiuntivo era stata proposta opposizione davanti al Tribunale di Patti che veniva rigettata con la sentenza n. 417/2024 emessa e depositata in data 3.4.2024, non opposta nei termini di legge e quindi passata in giudicato.
Ha altresì provato di aver provveduto alla notifica di un atto di precetto per la complessiva somma di euro 94.539,92, rimasto privo di riscontro e che qualsiasi tentativo di esecuzione forzata sarebbe stato invano, atteso che da una ricerca dei beni immobili della debitrice era emerso che la stessa aveva ceduto i propri beni, non risultando proprietaria di beni aggredibili, atteso che altri beni erano gravati da ipoteca.
Infine, ha rilevato che la visura camerale evidenzia una situazione di assoluta immobilità, atteso che la stessa risulta aggiornata al lontano 2021, evidenziando, unitamente agli altri elementi raccolti, una situazione di evidente decozione della società debitrice.
Ai fini dell'accertamento del credito nell'ambito dell'istruttoria per l'apertura della liquidazione giudiziale, attesa la cognizione prevalentemente sommaria di tale fase,
i documenti prodotti sono sufficienti ai fini della prova del credito (cfr. D.I., sentenze e allegati).
In considerazione dell'importo del credito azionato, unitamente a quelli emersi nel corso dell'istruttoria, risulta pure integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49
CCII.
La società debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura in esame.
2 Infatti, non ha dato la prova contraria, cui era onerata ex art. 121 CCII, risultando provata la sussistenza degli stessi.
La società infatti, si è costituita nel presente giudizio con Controparte_3
apposita memoria non sollevando alcuna contestazione e/o opposizione né sui requisiti soggettivi né sullo stato di insolvenza.
All' udienza del 21.2.2025, il difensore costituito ha rappresentano di “avere depositato i bilanci degli ultimi tre anni, i cui parametri individuano la sussistenza dei requisiti soggettivi per poter essere la società assoggettata alla liquidazione giudiziale.
In assenza dei bilanci relativi ai tre anni antecedenti alla presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale in esame e di altri elementi volti a provare il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) CCII, deve ritenersi che la debitrice possieda il requisito soggettivo per essere sottoposta alla procedura in esame.
Dal certificato camerale in atti, infatti, non risultano depositati presso la i CP_4 bilanci di esercizio a partire dall'anno 2021.
L'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio della debitrice risale infatti all'anno 2020 (Cfr. informativa della in atti). CP_4
La documentazione, da ultimo depositata dalla resistente, non assume alcun rilievo giuridico, atteso che non si tratta di bilanci, ma di una semplice ricostruzione illustrativa della situazione contabile della società relativamente agli anni 2022, 2023
e 2024, che non risulta approvata dagli organi societari e che non risulta pubblicata presso la Camera di Commercio, né prima né successivamente al deposito della domanda di liquidazione giudiziale.
Sussiste pure il requisito oggettivo dell'insolvenza.
L'omessa redazione e pubblicazione dei bilanci è un indice sintomatico di tale condizione.
La ricorrente ha inoltre allegato e provato di aver provveduto alla notifica di un atto di precetto rimasto privo di riscontro e che dalle visure effettuate non risultano beni aggredibili, atteso che alcuni sono stati ceduti e altri risultano gravati da ipoteca.
Tali circostanze trovano riscontro nella documentazione prodotta (v. doc. fascicolo di parte ricorrente).
Inoltre, è stato provato mediante la produzione in atti che, oltre al debito nei confronti del ricorrente, gli stessi fideiussori risultano titolari e fideiussori di altra società
3 denominata La CA snc, anch'essa debitrice nei confronti della ricorrente giusto
D.I. n. 324/2023 (Proc. monitorio n. 872/2023 RG), non opposto e divenuto definitivamente esecutivo.
Conseguentemente, dalle risultanze dell'istruttoria svolta, tenuto conto anche della mancata contestazione della società debitrice, considerato l'ammontare dei debiti vantati dalla società ricorrente, non si ritiene che la società resistente disponga di elementi patrimoniali sufficienti a far fronte con mezzi normali, al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
La società versa, dunque, in stato d'insolvenza, non essendo Controparte_3
più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt.
125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_3
, P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente
[...] P.IVA_4
in Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 464;
NOMINA la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA
Curatore l'Avv. , in considerazione del curriculum, il quale, Parte_1 anche alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
4 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 25 GIUGNO 2025 ORE 10 per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante, l'applicativo Microsoft Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
___________________________________________________________________
_____________
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Passcode: C.F._1
Dial in by phone
+39 02 3206 8604,,325286935# Italy, Magenta
5 Find a local number
Phone conference ID: 325 286 935#
For organizers: Reset dial-in PIN
Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato
(almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”; si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
AVVISA che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.
Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per
6 posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193
Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di
“disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione
(o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando.
Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo
Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di
7 chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della
Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCI;
che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto”.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 14.03.2025
Il Presidente est.
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
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