Art. 9-bis. (( (Preavviso di revoca). )) (( 1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sara' iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sara' revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente e' invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.
2. La comunicazione e' effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.
3. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, lettera b), l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio non puo' aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilita' di eseguirla presso il domicilio eletto.
5. Se la comunicazione non e' effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario e' obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o e' insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno. ))
2. La comunicazione e' effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.
3. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, lettera b), l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio non puo' aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilita' di eseguirla presso il domicilio eletto.
5. Se la comunicazione non e' effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario e' obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o e' insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno. ))