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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1711/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianfranco Meazza e Domenico Marchi, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Via Carso n. 35;
RICORRENTE-OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._1
Vittorio Perria e Silvia Mesina, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in
Sassari, Viale Adua n. 4;
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2021, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio il sig. , proponendo opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 614 del 12.11.2021, con cui le è stato intimato il pagamento dell'importo di
€ 3.122,40, oltre accessori e spese.
2. Tale credito afferiva alle richieste avanzate dal sig. a titolo di indennità e CP_1 maggiorazioni relative alle festività di cui all'art. 89 del CCNL per dipendenti di Istituti di
Vigilanza e servizi fiduciari, con riferimento al periodo gennaio 2015 - agosto 2021, nonché di permessi ai sensi degli artt. 76 e 84 del CCNL in relazione al periodo gennaio
2015 – dicembre 2020. 3. La ha preliminarmente eccepito la nullità del procedimento monitorio per Pt_1
assenza di prova scritta, così come la prescrizione quinquennale delle differenze retributive rispetto al periodo compreso tra marzo 2015 e ottobre 2016.
4. Inoltre, e sempre in via preliminare, la cooperativa ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della pretesa creditoria riferibile all'arco temporale dal marzo 2015 al 16.5.2019, in virtù della conciliazione stipulata tra le parti in sede sindacale in data 16 maggio 2019, con rinuncia da parte del lavoratore anche a quanto chiesto nel ricorso monitorio. In tale sede, peraltro, era stato riconosciuto al lavoratore l'importo lordo di € 475,75 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario festivo e per maggiorazione spostamento giorno di riposo.
5. Nel merito, la ha allegato che il sig. era stato assunto a tempo Pt_1 CP_1 determinato dall'1.3.2015, rapporto poi convertito a tempo indeterminato dal 31.12.2015, quale guardia giurata particolare con inquadramento nel IV livello del CCNL.
6. Sulla base dell'inquadramento riconosciuto e della disciplina collettiva applicata,
l'opponente ha sostenuto di aver sempre correttamente retribuito il dipendente, ai sensi dell'art. 89 CCNL, con la maggiorazione ivi prevista nei casi in cui la festività sia caduta nel giorno di riposo e non sia stata recuperata con altra giornata di riposo e, ai sensi dell'art. 116 CCNL, per la prestazione di lavoro nelle giornate di festività nazionali e infrasettimanali.
7. Sarebbe dunque infondata la prospettazione propugnata dal lavoratore, volta a pretendere il pagamento della maggiorazione anche per le giornate in cui ha effettivamente goduto del giorno di riposo che non ha coinciso con la festività nazionale e/o infrasettimanale.
8. Nello specifico, parte ricorrente ha eccepito che le festività del 25.12.2019, 1.1.2020,
6.1.2021, 25.4.2021 e 15.8.2021 erano state godute dal sig. , sicché a CP_1 quest'ultimo non spetterebbe la retribuzione ordinaria per tali giornate.
9. Inoltre, la ha contestato che la festività dell'1.11.2020 lavorata dall'opposto Pt_1 era stata regolarmente retribuita con € 72,36, non avendo il sig. svolto CP_1
alcuna attività di lavoro straordinario.
10. Parte ricorrente ha altresì lamentato di aver corrisposto al lavoratore dei compensi superiori al dovuto in relazione allo straordinario, e che il dipendente avrebbe goduto di
2 un numero di ferie superiore a quelle riconosciute dal CCNL;
per tali ragioni, si configurerebbe un'ipotesi di indebito oggettivo per la somma complessiva di € 2.207,22.
11. In particolare, la società ha evidenziato che, tenuto conto del limite dell'orario normale di lavoro giornaliero di 7 ore (art. 76 CCNL) e della turnazione del dipendente secondo il sistema 5+1, dalle buste paga tuttavia emergerebbe che lo straordinario sia stato riconosciuto una volta superate le 6,67 ore di lavoro effettivo con conseguente indebito di
€ 2.107,22 con riferimento agli anni 2019 e 2020.
12. Quanto alle ferie, la cooperativa ricorrente ha allegato che nel periodo di riferimento sono stati riconosciuti al dipendente 26 giorni di ferie all'anno, anziché i 25 effettivamente corrispondenti al sistema di servizio osservato dal lavoratore ai sensi dall'art. 79 CCNL, con conseguente credito aziendale di € 100,00 in relazione ai 5 giorni goduti in eccesso dal sig. . CP_1
13. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'assenza di prova scritta legittimante l'emissione del decreto ingiuntivo, così come previsto dall'art. 634 cpc e, per
l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
2. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, non concedere o comunque negare- qualora sia richiesta in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 648 cpc, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, essendo al presente opposizione fondata su prova scritta.
3. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: per i motivi sopra indicati, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito indicato nei conteggi in relazione al periodo dal Marzo 2015 all'ottobre 2016 (per l'asserito importo di euro
241,52), per inutile decorso del termine stabilito dalla legge.
4. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: per i motivi sopra indicati, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda azionata e dell'asserito credito indicato nei conteggi in relazione al periodo dal Marzo 2015 al 16.05.2019 (per l'asserito importo di euro 1.776,52), in quanto la relativa pretesa contenuta in ricorso è stata già oggetto di espressa rinunzia in via stragiudiziale e/o conciliativa sindacale (docc. 6 e 7);
5. nel merito: in accoglimento della presente opposizione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il detto Decreto Ingiuntivo opposto n°
3 614/2021, emesso dal Tribunale di Sassari - sezione lavoro, per i motivi di cui in narrativa e con rigetto di ogni domanda avversaria;
6. in via subordinata nel merito: dichiarare l'opponente/ricorrente tenuto Parte_1
al pagamento della sola somma che sarà accertata in corso di causa e in rapporto alla reale entità delle prestazioni materialmente ed effettivamente dovute, accertati anch'essi in corso di causa.
7. In via riconvenzionale: ogni contraria istanza disattesa e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare l'indebito percepito dal nel corso del CP_1
pregresso rapporto di lavoro, per l'effetto, condannare il medesimo alla ripetizione in favore di di quanto illegittimamente percepito a titolo di emolumenti non Parte_1
dovuti, per la somma di euro 2.207,22 o di quella che sarà accertata in corso di causa.
8. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito del nei confronti dell'opponente, venga dichiarata la CP_1 compensazione del credito oggetto dell'ingiunzione con un maggior controcredito originato dallo stesso rapporto, da quantificarsi in corso di causa, chiedendo la condanna dell'opposto al pagamento del residuo risultante dalla compensazione.
9. in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
14. Si è ritualmente costituito in giudizio , contestando che la Controparte_1
dal gennaio 2019 ha calcolato in maniera errata le giornate da retribuire, Pt_1
siccome ha indicato in busta paga sotto la voce “retribuzione ordinaria” un numero di giornate inferiore alle 26 previste dall'art. 115 CCNL;
invero, il convenuto ha lamentato che la corrispondeva solamente 24 giornate di retribuzione ordinaria e una Pt_1
giornata di festività, con le relative maggiorazioni, omettendo tuttavia di riconoscere la retribuzione ordinaria oraria di € 7,51451. In tal modo, la cooperativa avrebbe illegittimamente corrisposto la retribuzione per 25 giornate mensili (24 ordinarie e una festività), in luogo delle 27 dovute (26 giorni di retribuzione ordinaria e una giornata festiva).
15. Tanto sarebbe vero che la ricorrente avrebbe iniziato a regolarizzare la dedotta situazione a partire da novembre 2021, indicando nel cedolino paga correttamente 26 giornate di retribuzione ordinaria, oltre alle dovute maggiorazioni.
4 16. Il convenuto ha poi contestato il ricorso nella parte in cui si allega che le sei festività indicate sarebbero state godute dal lavoratore e non coincidenti con una giornata di riposo, siccome invece vi sarebbe stata coincidenza tra giornata festiva e riposo.
17. Quanto alla questione dei permessi, il lavoratore ha insistito nell'allegazione secondo cui dal combinato disposto degli artt. 76 e 84 lett. A) del CCNL sorgerebbe il diritto del lavoratore impiegato col sistema di turnazione del 5+1 a godere di 20 giornate di riposo annuo, laddove invece nel caso di specie la cooperativa non aveva riconosciuto 43,33 ore nel 2015, 52 ore nel 2016, 52 ore nel 2017, 52 ore nel 2018, 43,16 ore nel 2019 e 43 ore nel 2020, per un credito pari ad € 1.710,52.
18. Parte convenuta ha poi avversato le eccezioni sollevate dalla controparte, sia con riferimento alla mancanza di prova scritta, sia con riferimento alla prescrizione, sia infine rispetto al verbale sottoscritto in sede sindacale.
19. Con riferimento a quest'ultimo, il sig. ha eccepito la genericità delle clausole CP_1 dell'accordo, da considerarsi quali mere clausole di stile, non facendosi riferimento nel testo del verbale agli specifici diritti controversi, e risultando pertanto l'oggetto indeterminato;
inoltre, vi sarebbe una evidente sproporzione tra le concessioni, prevedendosi un pagamento a favore del lavoratore di soli € 281,00 netti.
20. Tuttavia, poiché in tale accordo si faceva riferimento alle differenze retributive scaturenti dall'applicazione della maggiorazione prevista per le ore di lavoro prestate nelle giornate festive, parte convenuta ha sostenuto la possibilità di rivendicare tutte le somme oggetto del decreto ingiuntivo, ad eccezione dell'importo di € 456,08, a cui ha rinunciato, rideterminando il credito a titolo di maggiorazioni per festività nella minor somma di €
955,80, quanto al periodo successivo al 31.1.2019.
21. Infine, parte resistente ha avversato la domanda riconvenzionale avanzata da parte datoriale, contestando il valore probatorio delle giornaliere prodotte dall'avversario, trattandosi di documenti di formazione unilaterale;
in ogni eventualità, l'importo da restituire andrebbe tuttalpiù calcolato al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 10, comma 2 bis, del TUIR, che ha modificato l'art. 150 del
D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con la legge n. 77/20.
22. Parte opposta ha pertanto rassegnato le presenti conclusioni:
“
1. confermare il decreto ingiuntivo opposto e
5
2. accertare e dichiarare la nullità degli artt. 6,7 e 9 del verbale di conciliazione del
16.5.2019 (doc. 6 parte opponente);
3. rigettare tutte le avverse domande per i motivi di cui in narrativa;
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi a favore degli avvocati che si dichiarano antistatari”.
23. Mutata la persona del giudice, esperito il tentativo di conciliazione senza esito positivo e istruita la controversia per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
24. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
25. Va anzitutto respinta l'eccezione di nullità del procedimento monitorio per assenza di prova scritta, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (Cass. civ., n. 5754 del 10/03/2009). Con la conseguenza che occorre accertare nel merito la sussistenza del credito rivendicato dal creditore ingiungente nonché, nel caso di specie, la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
26. Quanto al credito preteso dal sig. , rideterminato nella memoria di CP_1
costituzione in € 2.666,32, afferisce al pagamento sia della retribuzione ordinaria nelle giornate di festività coincidenti con un giorno di riposo e nelle maggiorazioni applicate
(per un importo rivendicato di € 955,80), sia dell'indennità in sostituzione dei permessi non riconosciuti (per € 1.710,52).
27. Con riferimento alla prima pretesa, l'art. 89 del CCNL per dipendenti di Istituti di
Vigilanza e servizi fiduciari, rubricato retribuzione delle festività, così stabilisce:
“Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della giustificata mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al precedente articolo.
6 In caso di coincidenza di una festività nazionale ed infrasettimanale di cui al precedente articolo con il giorno di riposo settimanale di cui alla legge n. 370/1934, e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, spetterà al lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera di tale retribuzione.
Trattandosi di attività a ciclo continuo, al personale di turno che presti la propria opera nelle festività nazionali e infrasettimanali elencate nel precedente articolo, è dovuta, oltre alla retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 112, la quota giornaliera od oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista al successivo art. 116”.
28. Gli artt. 115 e 116 dell'accordo collettivo determinano poi la quota giornaliera della retribuzione (1/26 della retribuzione mensile) e quella oraria (1/173 della retribuzione mensile), nonché definiscono le maggiorazioni dovute in relazione all'attività prestata a titolo di lavoro festivo e straordinario.
29. Quanto invece ai permessi, l'art. 84 del CCNL così recita: “Fermo restando quanto previsto dai precedenti capi 2, 3 e 4: A) per i lavoratori del ruolo tecnico-operativo: 8 aprile 2013 CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fi.
2013-2015 Pag. 59 - le cinque ex festività religiose e nazionali di cui alla Legge 5 marzo
1977, n. 54 e successive modificazioni e la festa del Sa. Pa. sono trasformate in permessi annuali. Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività; - restano confermate sei giornate di permessi annuali retribuiti;
- resta confermata una ulteriore giornata di permesso annuale unicamente al personale cui si applica il sistema 5 + 1”.
30. Il precedente art. 76 stabilisce: “Ai soli fini contrattuali, il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore. La settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro. In tal caso e soltanto quando l'orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato sistema 5+1. I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel
7 corso dell'anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato. Il godimento dei permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5+1, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della retribuzione. I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori […]”.
31. L'art. 77, con riferimento al sistema 6+1+1 invece prevede che “il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e 15 minuti. La settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale e il giorno di permesso. […] nel sistema di distribuzione dell'orario di lavoro derivante dall'applicazione del presente articolo, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto”.
32. Con riferimento poi alle ferie, l'art. 85 del contratto collettivo riconosce 25 giorni al personale impiegato col sistema del 5+1, e 23 a quello impiegato col sistema del 6+1+1.
33. Richiamata la normativa collettiva rilevante, in ordine al credito azionato dal lavoratore a titolo di permessi non goduti nel periodo 2015-2020 occorre anzitutto esaminare l'eccezione preliminare relativa all'inammissibilità di parte della domanda, avendo la ricorrente contestato che i diritti rivendicati dalla controparte sarebbero stati rinunciati col verbale di conciliazione redatto in sede sindacale in data 16.5.2019 e conciliato il
20.5.2019 nell'ambito della procedura di cui all'art. 11, d.lgs. n. 124 del 2004 (doc. 6 fasc. ricorrente).
34. Il giudicante osserva in via sistematica che “costituisce principio consolidato in materia
quello del decisivo rilievo dell'effettività dell'assistenza sindacale, nel senso che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che
l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c. c.” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 25796 del 05/09/2023).
8 35. Nel caso di specie parte opposta non ha in alcun modo dedotto che l'assistenza prestata dal rappresentante sindacale in tale sede non sia stata effettiva, ma ha eccepito la nullità dell'accordo per assenza o indeterminatezza della causa e dell'oggetto della transazione, nella misura in cui la rinuncia da parte del lavoratore a tutta una serie di diritti sarebbe mera clausola di stile, e che tale rinuncia sarebbe comunque sproporzionata rispetto a quanto riconosciuto dalla (€ 475,24 al lordo). Pt_1
36. Contrariamente a quanto eccepito dalla parte convenuta, si ritiene che il verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale sia valido ed efficace, atteso che, in disparte l'assenza di contestazione in ordine all'ipotetica mancata assistenza da parte del rappresentante sindacale, si rileva come non sussistano i profili di invalidità denunciati.
37. Difatti, vi sono plurimi riferimenti al fatto che le pretese oggi azionate sono, nel periodo di riferimento, ricomprese nell'ambito di applicazione di detto accordo. Nelle premesse si fa riferimento alla circostanza che “tra le parti è insorta una controversia in ordine a differenze retributive, orario festivo, trasferimento, rimborsi spese e trasferta Italia”. Al punto 6 segue la rinuncia tombale del lavoratore a qualsiasi pretesa inerente al rapporto di lavoro, con la successiva esemplificazione al punto 7, e soprattutto quanto specificato ai punti 9 (“con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto di aver definitivamente risolto ogni questione insorta nell'ambito del rapporto di lavoro
…, avendo esaminato, discusso e definito ogni questione connessa con l'intercorso rapporto di lavoro e ciò con riferimento fino alla busta paga ed alla data del
31/01/2019”) e 10 (“le parti ribadiscono l'intento condiviso di aver voluto compiere un complessivo negozio ricognitivo delle vicende tutte fino alla data indicata”).
38. Non vi è altresì la lamentata sproporzione tra corrispettive rinunce e transazioni, posto che la datrice ha riconosciuto al lavoratore l'importo lordo di € 475,24, a copertura della controversia già insorta e delle partite non ancora frutto di lite, che a fronte di quanto oggi sub iudice, e per quanto emerge dalla CTU, ammontavano ad € 1.538,09 (sommatoria dell'importo a titolo di festività e dei permessi on goduti nel periodo in esame).
39. Sicché nel caso di specie si ritiene che fosse presente l'elemento necessario dell'aliquid datum, aliquid retentum, avendo le parti così regolamentato i propri interessi economici, al fine di evitare l'alea della futura ed eventuale controversia.
9 40. Né, infine, può essere condivisa la doglianza sollevata nelle note conclusive da parte del lavoratore, volta a contestare che l'accordo in discussione non riporterebbe alcuna sottoscrizione per il lavoratore e l'azienda, e che non emergerebbero i poteri del rappresentante aziendale.
41. È sufficiente rilevare che all'accordo sia stata integrale esecuzione, circostanza mai messa in contestazione dalle parti, e che il lavoratore non può dolersi della mancata indicazione del rappresentante aziendale e dell'eventuale mancata assistenza sindacale di quest'ultimo, potendo solamente il datore sollevare siffatta contestazione, laddove il lavoratore può eventualmente eccepire la mancata o insufficiente assistenza del proprio sindacalista;
circostanza tuttavia non verificatasi nel caso di specie.
42. Per tutto quanto evidenziato, l'accordo conciliativo deve essere ritenuto valido ed efficace, essendo adeguatamente determinato e volto a coprire le reciproche pretese relative al rapporto di lavoro fino al 31.1.2019 (secondo quanto puntualmente indicato nel verbale di conciliazione, e non fino al 16.5.2019 come rivendicato dalla in sede di Pt_1
ricorso).
43. Ne consegue che, oltre all'importo di € 456,08, già rinunciato dal lavoratore a titolo di differenze retributive per il pagamento delle festività per il periodo in esame, ne deriva l'inammissibilità della pretesa afferente al pagamento dell'indennità in sostituzione dei permessi in relazione al medesimo periodo.
44. Resta pertanto assorbita l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in ricorso;
in ogni eventualità tale eccezione sarebbe stata comunque infondata, atteso che recentemente la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022; conf. Cass.
n. 29831 del 2022; Cass. n. 30957 del 2022; Cass. n. 30958 del 2022);
4. il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che
l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della
10 Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del
2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.
23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è
l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 8403 del 2023).
45. Quanto ai crediti e controcrediti rivendicati, la controversia è stata istruita mediante CTU, in relazione ai seguenti quesiti:
“Esaminati tutti i documenti prodotti ed applicato il CCNL di riferimento, dica il CTU:
1- in quale misura siano dovuti al lavoratore gli importi rispettivamente a titolo di maggiorazioni per lavoro festivo e straordinario, nonché a titolo di indennità per permessi non goduti, nel periodo dal 2015 al 31.1.2019;
2- in quale misura siano dovuti al lavoratore gli importi rispettivamente a titolo di maggiorazioni per lavoro festivo e straordinario, nonché a titolo di indennità per permessi non goduti, nel periodo dall'1.2.2019 al 31.8.2021;
3- se e in quale misura risultano dovuti al lavoratore importi a titolo di retribuzione ordinaria per le seguenti giornate festive: 25.12.2019, 1.1.2020, 6.1.2021, 25.4.2021,
15.8.2021;
4- se e in quale misura sia stato inserito nelle buste paga del lavoratore un importo eccessivo a titolo di straordinario rispetto alle ore ivi indicate per il periodo dall'1.2.2019 al 2020;
5- se e in quale misura, anche economica, siano stati conteggiati giorni di ferie eccedenti nel periodo dall'1.2.2019 al 2020”.
46. Partendo dalle allegazioni delle parti, occorre evidenziare che a fronte della puntuale indicazione da parte del sig. , sulla scorta delle buste paga e dei conteggi CP_1
11 prodotti fin dalla fase monitoria, del mancato rispetto da parte della della Pt_1
normativa collettiva con riferimento al pagamento della retribuzione per le festività, sia quella ordinaria per le giornate festive coincidenti con un giorno di riposo, sia la maggiorazione rispetto alle festività lavorate, l'odierna ricorrente si è limitata ad eccepire che la retribuzione ordinaria non sarebbe dovuta in relazione a cinque festività
(25.12.2019, 1.1.2020, 6.1.2021, 25.4.2021, 15.8.2021), in tesi godute dal lavoratore e non coincidenti con giornata di riposo.
47. Sul punto il CTU, esaminando puntualmente i cedolini paga prodotti in atti, ha così messo in evidenza nell'elaborato peritale: “a) festività del 25.12.2019 L'analisi del cedolino paga del mese di dicembre 2019 fa emergere la coincidenza delle festività del 25 dicembre con il giorno di riposo settimanale Per l'effetto, compete al lavoratore una giornata di retribuzione ulteriore.
Inoltre, le due ulteriori festività del 8 dicembre e del 26 dicembre sono state lavorate, a fronte del solo riconoscimento della maggiorazione festiva;
competono pertanto due ulteriori giornate di festività non goduta.
Il corpo del cedolino evidenzia 23 giorni di retribuzione , oltre a tre giorni di festività, per un totale di 26 giornate retribuite;
si ritiene che le giornate di retribuzione debbano essere pari a 26 + 3 festività, per un totale di 29 giornate, con una differenza di € 150,00 ancora dovuta;
b) festività del 1.1.2020
La festività del mese è quella del primo giorno, capodanno;
anche in tal caso, coincide con la giornata di riposo settimanale, e, come tale, genera il diritto ad una giornata di retribuzione supplementare.
La festività in argomento non è stata pagata al lavoratore dall'Azienda datrice, la quale avrebbe dovuto corrispondere una quota giornaliera ulteriore pari ad € 50,00.
c) festività del 6.1.2021
La festività appare, dalla lettura della giornaliera in calce al cedolino paga, goduta, e come tale ricompresa nella retribuzione ordinaria pagata al lavoratore.
d) festività del 25.4.2021
nel cedolino paga risultano pagate 25 giornate ordinarie oltre a due festività, per un totale di 27 giornate;
le due festività sono il lunedì dell'angelo (pasquetta) ed il 25 aprile.
12 Ambedue sono state lavorate, con riconoscimento della sola maggiorazione festiva. Più correttamente, avrebbe dovuto essere posto in pagamento un numero di giornate ordinarie pari a 26, oltre a d2 festività, per un totale di 28 giornate. Residua pertanto una giornata da porre in pagamento per € 50,81.
e) festività del 15.8.2021
Sono pagate 26 giornate + 1 festività, oltre alla maggiorazione festiva in quanto lavorata.
L'operato dell'azienda in questa circostanza appare corretto”.
48. Pertanto, il CTU ha concluso che “Sulle festività di cui al punto 3, si riscontrano differenze per € 250,81”.
49. Sul punto, rispetto all'accertamento condotto dall'ausiliare del giudice il CTP della ricorrente non solleva obiezioni, mentre il lavoratore evidenzia di non aver richiesto la retribuzione ordinaria con riferimento al 6.1.2021 e al 15.8.2021, aderendo poi al conteggio svolto dal CTU, così come indicato nelle note conclusive.
50. Esaminando i conteggi prodotti dal sig. a sostegno della propria domanda CP_1
(docs. 10 ed E memoria), emerge effettivamente che il lavoratore nulla aveva richiesto a titolo di retribuzione ordinaria (€ 50,00) rispetto alla giornata di Ferragosto 2021, mentre invece rivendicava il pagamento di tale somma per il 6.1.2021. Pertanto, dall'importo spettante al lavoratore a titolo di retribuzione ordinaria vanno diffalcati € 50,00, avendo goduto della festività del 6.1.2021, non coincidente col riposo.
51. Per il resto il giudicante ritiene il credito incontestato, non avendo parte ricorrente sollevato alcuna censura afferente al calcolo delle festività da parte del lavoratore, né dal punto di vista della retribuzione ordinaria per i festivi coincidenti con data di riposo, né rispetto alle maggiorazioni per il lavoro reso e agli elementi retributivi impiegati, e frutto dell'applicazione dei parametri contrattuali. Sicché, la sarebbe stata onerata di Pt_1
una puntuale contestazione dei presupposti del credito, essendosi invece limitata a lamentare che il lavoratore avrebbe goduto del riposo nelle cinque festività sopra riportate.
52. Ne deriva accertata la sussistenza di un credito in capo al sig. di € 905,80 per CP_1
il titolo di cui si discute.
53. Per quanto concerne i permessi, si rileva che la non ha sollevato contestazioni Pt_1
di sorta al di là della preliminare questione del verbale di conciliazione;
a fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del lavoratore-creditore, consistito nella
13 mancata applicazione della disciplina della contrattazione collettiva, il datore di lavoro avrebbe dovuto dar prova dell'adempimento dell'obbligazione, ovvero della sussistenza di una fattispecie estintiva della stessa.
54. Ne deriva che, in mancanza di presa di posizione della , il credito rivendicato Pt_1
da parte del sig. in relazione al mancato riconoscimento dei permessi dovuti CP_1
in virtù dell'applicazione del CCNL, e risultante dalle buste paga in atti, va ritenuto accertato.
55. Rispetto all'importo riportato nei conteggi di € 1.710,52 per l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti, va sottratta la somma di € 1.082,01, riconosciuta come maturata a tale titolo dal CTU fino al 31.1.2019; tale importo, fatto proprio dal convenuto in sede di memorie conclusive e non censurato in alcun modo dalla ricorrente, resta invero assorbito dalla rinuncia effettuata in sede sindacale.
56. Ne consegue l'accertamento del diritto del convenuto alla corresponsione per il titolo in discussione di € 628,51.
57. Si tratta ora di esaminare la domanda riconvenzionale avanzata dalla , che Pt_1
risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
58. La ricorrente chiede che la controparte venga condannata a restituire gli importi che avrebbe indebitamente ricevuto a titolo di lavoro straordinario, posto che la società cooperativa aveva corrisposto la maggiorazione per lavoro straordinario una volta che il lavoratore aveva superato 6,67 ore di lavoro giornaliero in luogo delle 7 ore da contratto collettivo, nonché in relazione al numero di ferie godute in eccedenza rispetto a quanto riconosciuto dal contratto collettivo, avendo l'opposto goduto di 26 giorni di ferie all'anno invece che di 25.
59. Sennonché, il giudicante ritiene che gli importi erogati al sig. vadano CP_1
considerati quali trattamenti di miglior favore, sia dal punto di vista retributivo, sia dal punto di vista delle ferie riconosciute, erogati dal datore al dipendente ai sensi dell'art. 2077, comma 2, c.c.; una volta riconosciuto un trattamento economico migliorativo rispetto a quello determinato dalla contrattazione collettiva, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, grava in capo al datore l'onere di dimostrare che l'erogazione sia stata determinata per errore, e che quest'ultimo fosse riconoscibile all'altra parte (cfr. Cass. civ. n. 818/07).
14 60. Di talché, una volta riconosciuto al dipendente un trattamento economico migliorativo rispetto a quello determinato dalla contrattazione collettiva, gravava in capo al datore l'onere di dimostrare che l'erogazione fosse stata determinata per errore, e che quest'ultimo fosse riconoscibile all'altra parte.
61. Piuttosto, emerge che nel caso di specie la abbia applicato tale trattamento Pt_1
economico fin dal 2015 e quindi dall'inizio del rapporto di lavoro, e costantemente nel corso del tempo, secondo quanto emerge dai prospetti paga presenti in atti, pagando la maggiorazione per lavoro straordinario una volta superate le 6,67 ore giornaliere di prestazione lavorativa.
62. Inoltre, dagli stessi cedolini risulta che anche nel 2021, e dunque successivamente all'azione riconvenzionale (delimitata al 2019 e al 2020), la ha continuato a Pt_1
riconoscere la maggiorazione per lavoro straordinario al superamento da parte del sig.
della prestazione di 6,67 ore giornaliere (cfr. cedolini gennaio, marzo, aprile, CP_1
maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2021, doc. 3G fasc. ricorrente).
63. Pertanto, la società ricorrente ha continuato ad erogare al lavoratore un trattamento economico più favorevole di quello che sarebbe derivato dall'applicazione dell'orario di lavoro determinato dalla contrattazione collettiva. E alcuna richiesta è stata avanzata in via riconvenzionale con riferimento a quanto riconosciuto al di fuori delle due annualità prima indicate.
64. Allo stesso modo, risulta dai cedolini che l'opponente ha riconosciuto 26 giorni di ferie all'anno sin dall'inizio del rapporto di lavoro.
65. Né è stata oggetto di censura alcuna l'allegazione da parte convenuta del fatto che la società ha agito col recupero dell'indebito solamente nei confronti di alcuni lavoratori;
ciò postula che la ricorrente ha riconosciuto a tutti i dipendenti il trattamento retributivo in esame, e la non ha né avversato tale ricostruzione, né ha dimostrato il Pt_1
contrario.
66. A tutto quanto posto in luce si aggiunga che non vi è evidenza che la datrice abbia mai contestato al sig. l'indebito di cui si discute in epoca precedente alla notifica CP_1
del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio.
67. Tutte tali circostanze dimostrano che la ha applicato scientemente il Pt_1
trattamento economico di cui si discute, e che richiede per la prima volta solo in sede di
15 opposizione al decreto ingiuntivo;
pertanto, il giudicante ritiene che nel caso di specie l'importo a titolo di straordinario e le ferie erogate in eccedenza rispetto al minimo previsto dalla contrattazione collettiva non possano ritenersi quali indebiti passibili di recupero, essendo piuttosto di elementi del trattamento economico consapevolmente riconosciuti dalla ed entrati stabilmente nel patrimonio del lavoratore. Pt_1
68. Conclusivamente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Parte ricorrente va dunque condannata a versare al lavoratore l'importo lordo di € 1.534,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
69. Stante l'accoglimento dell'eccezione relativa all'inammissibilità di parte della domanda, le spese processuali vengono compensate per la metà, e per il resto seguono la soccombenza. La ricorrente va quindi condannata a corrispondere all'opposto l'importo, comprensivo della fase monitoria, di € 1.000,00, oltre accessori di legge.
70. Le spese di CTU vengono invece poste in capo alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 614 del
12.11.2021;
- condanna l a corrispondere a Parte_1
l'importo lordo di € 1.534,31, oltre accessori dal dovuto al saldo Controparte_1
effettivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa le spese di lite in misura della metà e, per l'effetto, condanna l'
[...]
alla rifusione a vantaggio di Parte_1 CP_1 della restante metà, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre agli accessori
[...]
fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato;
- pone le spese di CTU a carico della parte ricorrente.
Sassari, 26/03/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
16
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianfranco Meazza e Domenico Marchi, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Via Carso n. 35;
RICORRENTE-OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._1
Vittorio Perria e Silvia Mesina, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in
Sassari, Viale Adua n. 4;
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2021, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio il sig. , proponendo opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 614 del 12.11.2021, con cui le è stato intimato il pagamento dell'importo di
€ 3.122,40, oltre accessori e spese.
2. Tale credito afferiva alle richieste avanzate dal sig. a titolo di indennità e CP_1 maggiorazioni relative alle festività di cui all'art. 89 del CCNL per dipendenti di Istituti di
Vigilanza e servizi fiduciari, con riferimento al periodo gennaio 2015 - agosto 2021, nonché di permessi ai sensi degli artt. 76 e 84 del CCNL in relazione al periodo gennaio
2015 – dicembre 2020. 3. La ha preliminarmente eccepito la nullità del procedimento monitorio per Pt_1
assenza di prova scritta, così come la prescrizione quinquennale delle differenze retributive rispetto al periodo compreso tra marzo 2015 e ottobre 2016.
4. Inoltre, e sempre in via preliminare, la cooperativa ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della pretesa creditoria riferibile all'arco temporale dal marzo 2015 al 16.5.2019, in virtù della conciliazione stipulata tra le parti in sede sindacale in data 16 maggio 2019, con rinuncia da parte del lavoratore anche a quanto chiesto nel ricorso monitorio. In tale sede, peraltro, era stato riconosciuto al lavoratore l'importo lordo di € 475,75 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario festivo e per maggiorazione spostamento giorno di riposo.
5. Nel merito, la ha allegato che il sig. era stato assunto a tempo Pt_1 CP_1 determinato dall'1.3.2015, rapporto poi convertito a tempo indeterminato dal 31.12.2015, quale guardia giurata particolare con inquadramento nel IV livello del CCNL.
6. Sulla base dell'inquadramento riconosciuto e della disciplina collettiva applicata,
l'opponente ha sostenuto di aver sempre correttamente retribuito il dipendente, ai sensi dell'art. 89 CCNL, con la maggiorazione ivi prevista nei casi in cui la festività sia caduta nel giorno di riposo e non sia stata recuperata con altra giornata di riposo e, ai sensi dell'art. 116 CCNL, per la prestazione di lavoro nelle giornate di festività nazionali e infrasettimanali.
7. Sarebbe dunque infondata la prospettazione propugnata dal lavoratore, volta a pretendere il pagamento della maggiorazione anche per le giornate in cui ha effettivamente goduto del giorno di riposo che non ha coinciso con la festività nazionale e/o infrasettimanale.
8. Nello specifico, parte ricorrente ha eccepito che le festività del 25.12.2019, 1.1.2020,
6.1.2021, 25.4.2021 e 15.8.2021 erano state godute dal sig. , sicché a CP_1 quest'ultimo non spetterebbe la retribuzione ordinaria per tali giornate.
9. Inoltre, la ha contestato che la festività dell'1.11.2020 lavorata dall'opposto Pt_1 era stata regolarmente retribuita con € 72,36, non avendo il sig. svolto CP_1
alcuna attività di lavoro straordinario.
10. Parte ricorrente ha altresì lamentato di aver corrisposto al lavoratore dei compensi superiori al dovuto in relazione allo straordinario, e che il dipendente avrebbe goduto di
2 un numero di ferie superiore a quelle riconosciute dal CCNL;
per tali ragioni, si configurerebbe un'ipotesi di indebito oggettivo per la somma complessiva di € 2.207,22.
11. In particolare, la società ha evidenziato che, tenuto conto del limite dell'orario normale di lavoro giornaliero di 7 ore (art. 76 CCNL) e della turnazione del dipendente secondo il sistema 5+1, dalle buste paga tuttavia emergerebbe che lo straordinario sia stato riconosciuto una volta superate le 6,67 ore di lavoro effettivo con conseguente indebito di
€ 2.107,22 con riferimento agli anni 2019 e 2020.
12. Quanto alle ferie, la cooperativa ricorrente ha allegato che nel periodo di riferimento sono stati riconosciuti al dipendente 26 giorni di ferie all'anno, anziché i 25 effettivamente corrispondenti al sistema di servizio osservato dal lavoratore ai sensi dall'art. 79 CCNL, con conseguente credito aziendale di € 100,00 in relazione ai 5 giorni goduti in eccesso dal sig. . CP_1
13. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'assenza di prova scritta legittimante l'emissione del decreto ingiuntivo, così come previsto dall'art. 634 cpc e, per
l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
2. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, non concedere o comunque negare- qualora sia richiesta in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 648 cpc, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, essendo al presente opposizione fondata su prova scritta.
3. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: per i motivi sopra indicati, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito indicato nei conteggi in relazione al periodo dal Marzo 2015 all'ottobre 2016 (per l'asserito importo di euro
241,52), per inutile decorso del termine stabilito dalla legge.
4. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: per i motivi sopra indicati, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda azionata e dell'asserito credito indicato nei conteggi in relazione al periodo dal Marzo 2015 al 16.05.2019 (per l'asserito importo di euro 1.776,52), in quanto la relativa pretesa contenuta in ricorso è stata già oggetto di espressa rinunzia in via stragiudiziale e/o conciliativa sindacale (docc. 6 e 7);
5. nel merito: in accoglimento della presente opposizione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il detto Decreto Ingiuntivo opposto n°
3 614/2021, emesso dal Tribunale di Sassari - sezione lavoro, per i motivi di cui in narrativa e con rigetto di ogni domanda avversaria;
6. in via subordinata nel merito: dichiarare l'opponente/ricorrente tenuto Parte_1
al pagamento della sola somma che sarà accertata in corso di causa e in rapporto alla reale entità delle prestazioni materialmente ed effettivamente dovute, accertati anch'essi in corso di causa.
7. In via riconvenzionale: ogni contraria istanza disattesa e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare l'indebito percepito dal nel corso del CP_1
pregresso rapporto di lavoro, per l'effetto, condannare il medesimo alla ripetizione in favore di di quanto illegittimamente percepito a titolo di emolumenti non Parte_1
dovuti, per la somma di euro 2.207,22 o di quella che sarà accertata in corso di causa.
8. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito del nei confronti dell'opponente, venga dichiarata la CP_1 compensazione del credito oggetto dell'ingiunzione con un maggior controcredito originato dallo stesso rapporto, da quantificarsi in corso di causa, chiedendo la condanna dell'opposto al pagamento del residuo risultante dalla compensazione.
9. in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
14. Si è ritualmente costituito in giudizio , contestando che la Controparte_1
dal gennaio 2019 ha calcolato in maniera errata le giornate da retribuire, Pt_1
siccome ha indicato in busta paga sotto la voce “retribuzione ordinaria” un numero di giornate inferiore alle 26 previste dall'art. 115 CCNL;
invero, il convenuto ha lamentato che la corrispondeva solamente 24 giornate di retribuzione ordinaria e una Pt_1
giornata di festività, con le relative maggiorazioni, omettendo tuttavia di riconoscere la retribuzione ordinaria oraria di € 7,51451. In tal modo, la cooperativa avrebbe illegittimamente corrisposto la retribuzione per 25 giornate mensili (24 ordinarie e una festività), in luogo delle 27 dovute (26 giorni di retribuzione ordinaria e una giornata festiva).
15. Tanto sarebbe vero che la ricorrente avrebbe iniziato a regolarizzare la dedotta situazione a partire da novembre 2021, indicando nel cedolino paga correttamente 26 giornate di retribuzione ordinaria, oltre alle dovute maggiorazioni.
4 16. Il convenuto ha poi contestato il ricorso nella parte in cui si allega che le sei festività indicate sarebbero state godute dal lavoratore e non coincidenti con una giornata di riposo, siccome invece vi sarebbe stata coincidenza tra giornata festiva e riposo.
17. Quanto alla questione dei permessi, il lavoratore ha insistito nell'allegazione secondo cui dal combinato disposto degli artt. 76 e 84 lett. A) del CCNL sorgerebbe il diritto del lavoratore impiegato col sistema di turnazione del 5+1 a godere di 20 giornate di riposo annuo, laddove invece nel caso di specie la cooperativa non aveva riconosciuto 43,33 ore nel 2015, 52 ore nel 2016, 52 ore nel 2017, 52 ore nel 2018, 43,16 ore nel 2019 e 43 ore nel 2020, per un credito pari ad € 1.710,52.
18. Parte convenuta ha poi avversato le eccezioni sollevate dalla controparte, sia con riferimento alla mancanza di prova scritta, sia con riferimento alla prescrizione, sia infine rispetto al verbale sottoscritto in sede sindacale.
19. Con riferimento a quest'ultimo, il sig. ha eccepito la genericità delle clausole CP_1 dell'accordo, da considerarsi quali mere clausole di stile, non facendosi riferimento nel testo del verbale agli specifici diritti controversi, e risultando pertanto l'oggetto indeterminato;
inoltre, vi sarebbe una evidente sproporzione tra le concessioni, prevedendosi un pagamento a favore del lavoratore di soli € 281,00 netti.
20. Tuttavia, poiché in tale accordo si faceva riferimento alle differenze retributive scaturenti dall'applicazione della maggiorazione prevista per le ore di lavoro prestate nelle giornate festive, parte convenuta ha sostenuto la possibilità di rivendicare tutte le somme oggetto del decreto ingiuntivo, ad eccezione dell'importo di € 456,08, a cui ha rinunciato, rideterminando il credito a titolo di maggiorazioni per festività nella minor somma di €
955,80, quanto al periodo successivo al 31.1.2019.
21. Infine, parte resistente ha avversato la domanda riconvenzionale avanzata da parte datoriale, contestando il valore probatorio delle giornaliere prodotte dall'avversario, trattandosi di documenti di formazione unilaterale;
in ogni eventualità, l'importo da restituire andrebbe tuttalpiù calcolato al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 10, comma 2 bis, del TUIR, che ha modificato l'art. 150 del
D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con la legge n. 77/20.
22. Parte opposta ha pertanto rassegnato le presenti conclusioni:
“
1. confermare il decreto ingiuntivo opposto e
5
2. accertare e dichiarare la nullità degli artt. 6,7 e 9 del verbale di conciliazione del
16.5.2019 (doc. 6 parte opponente);
3. rigettare tutte le avverse domande per i motivi di cui in narrativa;
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi a favore degli avvocati che si dichiarano antistatari”.
23. Mutata la persona del giudice, esperito il tentativo di conciliazione senza esito positivo e istruita la controversia per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
24. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
25. Va anzitutto respinta l'eccezione di nullità del procedimento monitorio per assenza di prova scritta, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (Cass. civ., n. 5754 del 10/03/2009). Con la conseguenza che occorre accertare nel merito la sussistenza del credito rivendicato dal creditore ingiungente nonché, nel caso di specie, la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
26. Quanto al credito preteso dal sig. , rideterminato nella memoria di CP_1
costituzione in € 2.666,32, afferisce al pagamento sia della retribuzione ordinaria nelle giornate di festività coincidenti con un giorno di riposo e nelle maggiorazioni applicate
(per un importo rivendicato di € 955,80), sia dell'indennità in sostituzione dei permessi non riconosciuti (per € 1.710,52).
27. Con riferimento alla prima pretesa, l'art. 89 del CCNL per dipendenti di Istituti di
Vigilanza e servizi fiduciari, rubricato retribuzione delle festività, così stabilisce:
“Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della giustificata mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al precedente articolo.
6 In caso di coincidenza di una festività nazionale ed infrasettimanale di cui al precedente articolo con il giorno di riposo settimanale di cui alla legge n. 370/1934, e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, spetterà al lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera di tale retribuzione.
Trattandosi di attività a ciclo continuo, al personale di turno che presti la propria opera nelle festività nazionali e infrasettimanali elencate nel precedente articolo, è dovuta, oltre alla retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 112, la quota giornaliera od oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista al successivo art. 116”.
28. Gli artt. 115 e 116 dell'accordo collettivo determinano poi la quota giornaliera della retribuzione (1/26 della retribuzione mensile) e quella oraria (1/173 della retribuzione mensile), nonché definiscono le maggiorazioni dovute in relazione all'attività prestata a titolo di lavoro festivo e straordinario.
29. Quanto invece ai permessi, l'art. 84 del CCNL così recita: “Fermo restando quanto previsto dai precedenti capi 2, 3 e 4: A) per i lavoratori del ruolo tecnico-operativo: 8 aprile 2013 CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fi.
2013-2015 Pag. 59 - le cinque ex festività religiose e nazionali di cui alla Legge 5 marzo
1977, n. 54 e successive modificazioni e la festa del Sa. Pa. sono trasformate in permessi annuali. Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività; - restano confermate sei giornate di permessi annuali retribuiti;
- resta confermata una ulteriore giornata di permesso annuale unicamente al personale cui si applica il sistema 5 + 1”.
30. Il precedente art. 76 stabilisce: “Ai soli fini contrattuali, il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore. La settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro. In tal caso e soltanto quando l'orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato sistema 5+1. I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel
7 corso dell'anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato. Il godimento dei permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5+1, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della retribuzione. I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori […]”.
31. L'art. 77, con riferimento al sistema 6+1+1 invece prevede che “il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e 15 minuti. La settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale e il giorno di permesso. […] nel sistema di distribuzione dell'orario di lavoro derivante dall'applicazione del presente articolo, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto”.
32. Con riferimento poi alle ferie, l'art. 85 del contratto collettivo riconosce 25 giorni al personale impiegato col sistema del 5+1, e 23 a quello impiegato col sistema del 6+1+1.
33. Richiamata la normativa collettiva rilevante, in ordine al credito azionato dal lavoratore a titolo di permessi non goduti nel periodo 2015-2020 occorre anzitutto esaminare l'eccezione preliminare relativa all'inammissibilità di parte della domanda, avendo la ricorrente contestato che i diritti rivendicati dalla controparte sarebbero stati rinunciati col verbale di conciliazione redatto in sede sindacale in data 16.5.2019 e conciliato il
20.5.2019 nell'ambito della procedura di cui all'art. 11, d.lgs. n. 124 del 2004 (doc. 6 fasc. ricorrente).
34. Il giudicante osserva in via sistematica che “costituisce principio consolidato in materia
quello del decisivo rilievo dell'effettività dell'assistenza sindacale, nel senso che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che
l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c. c.” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 25796 del 05/09/2023).
8 35. Nel caso di specie parte opposta non ha in alcun modo dedotto che l'assistenza prestata dal rappresentante sindacale in tale sede non sia stata effettiva, ma ha eccepito la nullità dell'accordo per assenza o indeterminatezza della causa e dell'oggetto della transazione, nella misura in cui la rinuncia da parte del lavoratore a tutta una serie di diritti sarebbe mera clausola di stile, e che tale rinuncia sarebbe comunque sproporzionata rispetto a quanto riconosciuto dalla (€ 475,24 al lordo). Pt_1
36. Contrariamente a quanto eccepito dalla parte convenuta, si ritiene che il verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale sia valido ed efficace, atteso che, in disparte l'assenza di contestazione in ordine all'ipotetica mancata assistenza da parte del rappresentante sindacale, si rileva come non sussistano i profili di invalidità denunciati.
37. Difatti, vi sono plurimi riferimenti al fatto che le pretese oggi azionate sono, nel periodo di riferimento, ricomprese nell'ambito di applicazione di detto accordo. Nelle premesse si fa riferimento alla circostanza che “tra le parti è insorta una controversia in ordine a differenze retributive, orario festivo, trasferimento, rimborsi spese e trasferta Italia”. Al punto 6 segue la rinuncia tombale del lavoratore a qualsiasi pretesa inerente al rapporto di lavoro, con la successiva esemplificazione al punto 7, e soprattutto quanto specificato ai punti 9 (“con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto di aver definitivamente risolto ogni questione insorta nell'ambito del rapporto di lavoro
…, avendo esaminato, discusso e definito ogni questione connessa con l'intercorso rapporto di lavoro e ciò con riferimento fino alla busta paga ed alla data del
31/01/2019”) e 10 (“le parti ribadiscono l'intento condiviso di aver voluto compiere un complessivo negozio ricognitivo delle vicende tutte fino alla data indicata”).
38. Non vi è altresì la lamentata sproporzione tra corrispettive rinunce e transazioni, posto che la datrice ha riconosciuto al lavoratore l'importo lordo di € 475,24, a copertura della controversia già insorta e delle partite non ancora frutto di lite, che a fronte di quanto oggi sub iudice, e per quanto emerge dalla CTU, ammontavano ad € 1.538,09 (sommatoria dell'importo a titolo di festività e dei permessi on goduti nel periodo in esame).
39. Sicché nel caso di specie si ritiene che fosse presente l'elemento necessario dell'aliquid datum, aliquid retentum, avendo le parti così regolamentato i propri interessi economici, al fine di evitare l'alea della futura ed eventuale controversia.
9 40. Né, infine, può essere condivisa la doglianza sollevata nelle note conclusive da parte del lavoratore, volta a contestare che l'accordo in discussione non riporterebbe alcuna sottoscrizione per il lavoratore e l'azienda, e che non emergerebbero i poteri del rappresentante aziendale.
41. È sufficiente rilevare che all'accordo sia stata integrale esecuzione, circostanza mai messa in contestazione dalle parti, e che il lavoratore non può dolersi della mancata indicazione del rappresentante aziendale e dell'eventuale mancata assistenza sindacale di quest'ultimo, potendo solamente il datore sollevare siffatta contestazione, laddove il lavoratore può eventualmente eccepire la mancata o insufficiente assistenza del proprio sindacalista;
circostanza tuttavia non verificatasi nel caso di specie.
42. Per tutto quanto evidenziato, l'accordo conciliativo deve essere ritenuto valido ed efficace, essendo adeguatamente determinato e volto a coprire le reciproche pretese relative al rapporto di lavoro fino al 31.1.2019 (secondo quanto puntualmente indicato nel verbale di conciliazione, e non fino al 16.5.2019 come rivendicato dalla in sede di Pt_1
ricorso).
43. Ne consegue che, oltre all'importo di € 456,08, già rinunciato dal lavoratore a titolo di differenze retributive per il pagamento delle festività per il periodo in esame, ne deriva l'inammissibilità della pretesa afferente al pagamento dell'indennità in sostituzione dei permessi in relazione al medesimo periodo.
44. Resta pertanto assorbita l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in ricorso;
in ogni eventualità tale eccezione sarebbe stata comunque infondata, atteso che recentemente la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022; conf. Cass.
n. 29831 del 2022; Cass. n. 30957 del 2022; Cass. n. 30958 del 2022);
4. il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che
l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della
10 Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del
2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.
23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è
l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 8403 del 2023).
45. Quanto ai crediti e controcrediti rivendicati, la controversia è stata istruita mediante CTU, in relazione ai seguenti quesiti:
“Esaminati tutti i documenti prodotti ed applicato il CCNL di riferimento, dica il CTU:
1- in quale misura siano dovuti al lavoratore gli importi rispettivamente a titolo di maggiorazioni per lavoro festivo e straordinario, nonché a titolo di indennità per permessi non goduti, nel periodo dal 2015 al 31.1.2019;
2- in quale misura siano dovuti al lavoratore gli importi rispettivamente a titolo di maggiorazioni per lavoro festivo e straordinario, nonché a titolo di indennità per permessi non goduti, nel periodo dall'1.2.2019 al 31.8.2021;
3- se e in quale misura risultano dovuti al lavoratore importi a titolo di retribuzione ordinaria per le seguenti giornate festive: 25.12.2019, 1.1.2020, 6.1.2021, 25.4.2021,
15.8.2021;
4- se e in quale misura sia stato inserito nelle buste paga del lavoratore un importo eccessivo a titolo di straordinario rispetto alle ore ivi indicate per il periodo dall'1.2.2019 al 2020;
5- se e in quale misura, anche economica, siano stati conteggiati giorni di ferie eccedenti nel periodo dall'1.2.2019 al 2020”.
46. Partendo dalle allegazioni delle parti, occorre evidenziare che a fronte della puntuale indicazione da parte del sig. , sulla scorta delle buste paga e dei conteggi CP_1
11 prodotti fin dalla fase monitoria, del mancato rispetto da parte della della Pt_1
normativa collettiva con riferimento al pagamento della retribuzione per le festività, sia quella ordinaria per le giornate festive coincidenti con un giorno di riposo, sia la maggiorazione rispetto alle festività lavorate, l'odierna ricorrente si è limitata ad eccepire che la retribuzione ordinaria non sarebbe dovuta in relazione a cinque festività
(25.12.2019, 1.1.2020, 6.1.2021, 25.4.2021, 15.8.2021), in tesi godute dal lavoratore e non coincidenti con giornata di riposo.
47. Sul punto il CTU, esaminando puntualmente i cedolini paga prodotti in atti, ha così messo in evidenza nell'elaborato peritale: “a) festività del 25.12.2019 L'analisi del cedolino paga del mese di dicembre 2019 fa emergere la coincidenza delle festività del 25 dicembre con il giorno di riposo settimanale Per l'effetto, compete al lavoratore una giornata di retribuzione ulteriore.
Inoltre, le due ulteriori festività del 8 dicembre e del 26 dicembre sono state lavorate, a fronte del solo riconoscimento della maggiorazione festiva;
competono pertanto due ulteriori giornate di festività non goduta.
Il corpo del cedolino evidenzia 23 giorni di retribuzione , oltre a tre giorni di festività, per un totale di 26 giornate retribuite;
si ritiene che le giornate di retribuzione debbano essere pari a 26 + 3 festività, per un totale di 29 giornate, con una differenza di € 150,00 ancora dovuta;
b) festività del 1.1.2020
La festività del mese è quella del primo giorno, capodanno;
anche in tal caso, coincide con la giornata di riposo settimanale, e, come tale, genera il diritto ad una giornata di retribuzione supplementare.
La festività in argomento non è stata pagata al lavoratore dall'Azienda datrice, la quale avrebbe dovuto corrispondere una quota giornaliera ulteriore pari ad € 50,00.
c) festività del 6.1.2021
La festività appare, dalla lettura della giornaliera in calce al cedolino paga, goduta, e come tale ricompresa nella retribuzione ordinaria pagata al lavoratore.
d) festività del 25.4.2021
nel cedolino paga risultano pagate 25 giornate ordinarie oltre a due festività, per un totale di 27 giornate;
le due festività sono il lunedì dell'angelo (pasquetta) ed il 25 aprile.
12 Ambedue sono state lavorate, con riconoscimento della sola maggiorazione festiva. Più correttamente, avrebbe dovuto essere posto in pagamento un numero di giornate ordinarie pari a 26, oltre a d2 festività, per un totale di 28 giornate. Residua pertanto una giornata da porre in pagamento per € 50,81.
e) festività del 15.8.2021
Sono pagate 26 giornate + 1 festività, oltre alla maggiorazione festiva in quanto lavorata.
L'operato dell'azienda in questa circostanza appare corretto”.
48. Pertanto, il CTU ha concluso che “Sulle festività di cui al punto 3, si riscontrano differenze per € 250,81”.
49. Sul punto, rispetto all'accertamento condotto dall'ausiliare del giudice il CTP della ricorrente non solleva obiezioni, mentre il lavoratore evidenzia di non aver richiesto la retribuzione ordinaria con riferimento al 6.1.2021 e al 15.8.2021, aderendo poi al conteggio svolto dal CTU, così come indicato nelle note conclusive.
50. Esaminando i conteggi prodotti dal sig. a sostegno della propria domanda CP_1
(docs. 10 ed E memoria), emerge effettivamente che il lavoratore nulla aveva richiesto a titolo di retribuzione ordinaria (€ 50,00) rispetto alla giornata di Ferragosto 2021, mentre invece rivendicava il pagamento di tale somma per il 6.1.2021. Pertanto, dall'importo spettante al lavoratore a titolo di retribuzione ordinaria vanno diffalcati € 50,00, avendo goduto della festività del 6.1.2021, non coincidente col riposo.
51. Per il resto il giudicante ritiene il credito incontestato, non avendo parte ricorrente sollevato alcuna censura afferente al calcolo delle festività da parte del lavoratore, né dal punto di vista della retribuzione ordinaria per i festivi coincidenti con data di riposo, né rispetto alle maggiorazioni per il lavoro reso e agli elementi retributivi impiegati, e frutto dell'applicazione dei parametri contrattuali. Sicché, la sarebbe stata onerata di Pt_1
una puntuale contestazione dei presupposti del credito, essendosi invece limitata a lamentare che il lavoratore avrebbe goduto del riposo nelle cinque festività sopra riportate.
52. Ne deriva accertata la sussistenza di un credito in capo al sig. di € 905,80 per CP_1
il titolo di cui si discute.
53. Per quanto concerne i permessi, si rileva che la non ha sollevato contestazioni Pt_1
di sorta al di là della preliminare questione del verbale di conciliazione;
a fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del lavoratore-creditore, consistito nella
13 mancata applicazione della disciplina della contrattazione collettiva, il datore di lavoro avrebbe dovuto dar prova dell'adempimento dell'obbligazione, ovvero della sussistenza di una fattispecie estintiva della stessa.
54. Ne deriva che, in mancanza di presa di posizione della , il credito rivendicato Pt_1
da parte del sig. in relazione al mancato riconoscimento dei permessi dovuti CP_1
in virtù dell'applicazione del CCNL, e risultante dalle buste paga in atti, va ritenuto accertato.
55. Rispetto all'importo riportato nei conteggi di € 1.710,52 per l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti, va sottratta la somma di € 1.082,01, riconosciuta come maturata a tale titolo dal CTU fino al 31.1.2019; tale importo, fatto proprio dal convenuto in sede di memorie conclusive e non censurato in alcun modo dalla ricorrente, resta invero assorbito dalla rinuncia effettuata in sede sindacale.
56. Ne consegue l'accertamento del diritto del convenuto alla corresponsione per il titolo in discussione di € 628,51.
57. Si tratta ora di esaminare la domanda riconvenzionale avanzata dalla , che Pt_1
risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
58. La ricorrente chiede che la controparte venga condannata a restituire gli importi che avrebbe indebitamente ricevuto a titolo di lavoro straordinario, posto che la società cooperativa aveva corrisposto la maggiorazione per lavoro straordinario una volta che il lavoratore aveva superato 6,67 ore di lavoro giornaliero in luogo delle 7 ore da contratto collettivo, nonché in relazione al numero di ferie godute in eccedenza rispetto a quanto riconosciuto dal contratto collettivo, avendo l'opposto goduto di 26 giorni di ferie all'anno invece che di 25.
59. Sennonché, il giudicante ritiene che gli importi erogati al sig. vadano CP_1
considerati quali trattamenti di miglior favore, sia dal punto di vista retributivo, sia dal punto di vista delle ferie riconosciute, erogati dal datore al dipendente ai sensi dell'art. 2077, comma 2, c.c.; una volta riconosciuto un trattamento economico migliorativo rispetto a quello determinato dalla contrattazione collettiva, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, grava in capo al datore l'onere di dimostrare che l'erogazione sia stata determinata per errore, e che quest'ultimo fosse riconoscibile all'altra parte (cfr. Cass. civ. n. 818/07).
14 60. Di talché, una volta riconosciuto al dipendente un trattamento economico migliorativo rispetto a quello determinato dalla contrattazione collettiva, gravava in capo al datore l'onere di dimostrare che l'erogazione fosse stata determinata per errore, e che quest'ultimo fosse riconoscibile all'altra parte.
61. Piuttosto, emerge che nel caso di specie la abbia applicato tale trattamento Pt_1
economico fin dal 2015 e quindi dall'inizio del rapporto di lavoro, e costantemente nel corso del tempo, secondo quanto emerge dai prospetti paga presenti in atti, pagando la maggiorazione per lavoro straordinario una volta superate le 6,67 ore giornaliere di prestazione lavorativa.
62. Inoltre, dagli stessi cedolini risulta che anche nel 2021, e dunque successivamente all'azione riconvenzionale (delimitata al 2019 e al 2020), la ha continuato a Pt_1
riconoscere la maggiorazione per lavoro straordinario al superamento da parte del sig.
della prestazione di 6,67 ore giornaliere (cfr. cedolini gennaio, marzo, aprile, CP_1
maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2021, doc. 3G fasc. ricorrente).
63. Pertanto, la società ricorrente ha continuato ad erogare al lavoratore un trattamento economico più favorevole di quello che sarebbe derivato dall'applicazione dell'orario di lavoro determinato dalla contrattazione collettiva. E alcuna richiesta è stata avanzata in via riconvenzionale con riferimento a quanto riconosciuto al di fuori delle due annualità prima indicate.
64. Allo stesso modo, risulta dai cedolini che l'opponente ha riconosciuto 26 giorni di ferie all'anno sin dall'inizio del rapporto di lavoro.
65. Né è stata oggetto di censura alcuna l'allegazione da parte convenuta del fatto che la società ha agito col recupero dell'indebito solamente nei confronti di alcuni lavoratori;
ciò postula che la ricorrente ha riconosciuto a tutti i dipendenti il trattamento retributivo in esame, e la non ha né avversato tale ricostruzione, né ha dimostrato il Pt_1
contrario.
66. A tutto quanto posto in luce si aggiunga che non vi è evidenza che la datrice abbia mai contestato al sig. l'indebito di cui si discute in epoca precedente alla notifica CP_1
del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio.
67. Tutte tali circostanze dimostrano che la ha applicato scientemente il Pt_1
trattamento economico di cui si discute, e che richiede per la prima volta solo in sede di
15 opposizione al decreto ingiuntivo;
pertanto, il giudicante ritiene che nel caso di specie l'importo a titolo di straordinario e le ferie erogate in eccedenza rispetto al minimo previsto dalla contrattazione collettiva non possano ritenersi quali indebiti passibili di recupero, essendo piuttosto di elementi del trattamento economico consapevolmente riconosciuti dalla ed entrati stabilmente nel patrimonio del lavoratore. Pt_1
68. Conclusivamente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Parte ricorrente va dunque condannata a versare al lavoratore l'importo lordo di € 1.534,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
69. Stante l'accoglimento dell'eccezione relativa all'inammissibilità di parte della domanda, le spese processuali vengono compensate per la metà, e per il resto seguono la soccombenza. La ricorrente va quindi condannata a corrispondere all'opposto l'importo, comprensivo della fase monitoria, di € 1.000,00, oltre accessori di legge.
70. Le spese di CTU vengono invece poste in capo alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 614 del
12.11.2021;
- condanna l a corrispondere a Parte_1
l'importo lordo di € 1.534,31, oltre accessori dal dovuto al saldo Controparte_1
effettivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa le spese di lite in misura della metà e, per l'effetto, condanna l'
[...]
alla rifusione a vantaggio di Parte_1 CP_1 della restante metà, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre agli accessori
[...]
fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato;
- pone le spese di CTU a carico della parte ricorrente.
Sassari, 26/03/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
16