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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1062 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
c.f. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
XXIV Maggio n. 2, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via della Sapienza n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Labate (c.f. , fax 0761.323056, pec C.F._2
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_1
ATTORE
E
, con sede legale in Via del Pescaccio 96/98 - ROMA (RM) Controparte_1
(codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al registro delle imprese Repertorio P.IVA_1
Economico Amministrativo: RM-1020380) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ingegner nato a [...], il [...] Controparte_2
(codice fiscale ) rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca GERMANI del C.F._3
Foro di Roma (codice fiscale ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 del professionista in Roma, via Cornelio Sisenna n. 22.
CONVENUTA
(c.f. ), con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, in persona CP_3 P.IVA_2 del Presidente e rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 20.03.2013, per atto Notaio Dott. di Cotrone, Repertorio n.69433, Persona_1
Raccolta n.43784, dall'Avv. ND TE, C.F. , ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il medesimo in Roma, negli uffici dell'Avvocatura Regionale, Via Marcantonio
Colonna, 27.
CONVENUTA
3 Controparte_4 Controparte_5
(CF: ) con sede in Via Paolo Emilio n. 32 00192 Roma, in persona del l.r.p.t. Sig. P.IVA_3 (CF: ) secondo i poteri per come risultanti da Certificato Controparte_6 C.F._6
C.C.I.A.A. di Roma (All.1) in qualità di capogruppo dell'RTI con LA FENICE S.R.L. - D'ANNUNZIO
MAN & C. SRL – SIAS SPA Rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Marino (C.F. CP_7
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla via C.F._7
ND Poerio n. 88, in virtù di mandato posto in calce all'atto di costituzione.
TERZO CHIAMATO
, C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_8 P.IVA_4 in forza della procura speciale Dott. (all. a), con sede in 38123 Trento (TN), Piazza delle Parte_2
Donne Lavoratrici n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione dall'Avv.
Andrea Girardi (C.F. del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliata presso CodiceFiscale_8 il suo studio in Trento, Via Brennero n. 139.
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale. posta in decisione all'udienza del 10 settembre 2024 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la presente domanda e per l'effetto: accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, e la responsabili solidali, ex art. 2051 c.c. o, in subordine ex CP_1 CP_3 art. 2043 c.c., dei danni subiti dal sig. in conseguenza del sinistro occorso in data Parte_1
02.03.2020 in S.P. Cimina km. 23+900; per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'esponente nella misura di € 15.000,00 o, in subordine, nella minor somma di € 12.124,03, o, comunque, a quella somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa anche a mezzo di CTU e ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo pagamento e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze professionali oltre oneri di legge."
Per la convenuta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione CP_3
e deduzione disattesa: in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della;
nel merito, in via principale, rigettare la domanda proposta nei confronti della CP_3
perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
in via del tutto CP_3 subordinata, contenere il riconoscimento del risarcimento richiesto nei limiti di giustizia, ai sensi del disposto di cui all'art. 1227 c.c., applicabile anche in materia di responsabilità extracontrattuale, previo accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato, odierno attore. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, maggiorati degli oneri riflessi, calcolati all'aliquota del 24,393%, spettanti alle Avvocature pubbliche, in luogo di IVA e CAP.”
Per la convenuta “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda Controparte_1 disattesa e questione assorbita: a) rigettare le domande tutte spiegate da parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
b) in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea dichiarare obbligato l'appaltatore, in persona del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50 del 2016, per atto pubblico del
05.06.2019, a rogito della Dott.ssa , notaio in EN (Repertorio n. 4107, Persona_2
Raccolta n. 2074), registrato a EN il 06.06.19, al n. 4858, serie 1T, tra le società "
[...]
, " Controparte_9 [...]
", " Controparte_10 Controparte_11
", "SIAS S.P.A." e " , in persona della capogruppo e mandataria
[...] Controparte_12 speciale con rappresentanza Controparte_9
(codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al registro delle
[...] imprese: Repertorio Economico Amministrativo: RM-1384206) corrente in Roma alla P.IVA_5 via Paolo Emilio 32 a garantire, manlevare e tenere indenne Controparte_1
dal pagamento di quanto, a qualunque titolo, quest'ultima fosse condannata a versare per i
[...] pretesi danni all'attore e di cui all'atto di citazione per cui è causa, anche ex articolo 8 del Contratto di appalto del 13/11/2019 a notar di Roma (repertorio 16560 – Persona_3 raccolta 13084 – registrato a Roma il 19/11/2019 n. 35983 serie IT) in atti, condannando direttamente il Raggruppamento al pagamento di quanto eventualmente dovuto all'attore. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre al rimborso forfetario di spese generali, Cap ed
IVA, alle aliquote rispettivamente vigenti, come per legge.”
- per la terza chiamata : “in via principale: rigettare le domande avversarie perché CP_8 infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, previa corretta quantificazione dell'importo corretto da liquidare nei limiti della prova del danno raggiunta e tenuto conto altresì, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., dell'eventuale concorso di colpa di parte attrice nella causazione del sinistro, contenere la domanda di manleva nei confronti di nei limiti e alle condizioni di polizza.” CP_8
IN FATTO E DIRITTO
Parte attrice agisce per il risarcimento del danno materiale subito dalla sua autovettura, Audi A4 2.0 tdi, targata FP221HJ, a seguito dell'urto, avvenuto il 2.03.2020, con un albero che era caduto sulla strada provinciale Cimina al km. 23.900; il sig. ha dedotto che intorno alle 20.30, mentre Pt_1 percorreva a bordo del mezzo quel tratto di strada, la pianta era caduta all'improvviso, contestualmente al passaggio del veicolo, così che gli era stato impossibile evitare l'impatto, e che,
a seguito del sinistro, l'auto aveva riportato il danneggiamento del paraurti anteriore, del radiatore, delle griglie, dello specchio retrovisore, del parabrezza, del montante anteriore e della carrozzeria e del motore per un importo pari ad € 12.124,03, di cui ha chiesto il risarcimento alla e CP_3 ad quali soggetti istituzionali rispettivamente proprietario del bene demaniale e addetto CP_1 alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso. L'azione è stata esercitata in via principale ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, per la cui configurazione è sufficiente dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre grava sul custode, da intendere quale soggetto che ha una relazione custodiale sul bene a prescindere dal titolo giuridico che ne è il fondamento, l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della sua diligenza.
La norma in discussione prevede infatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva e prescinde del tutto dal requisito della colpa, che non entra come elemento costitutivo della fattispecie.
Gli ultimi interventi chiarificatori della Corte di Cassazione (cfr Cass. Ordinanza Sezioni unite n.
20943 del 2022 e da ultimo Cass. Ordinanza n. 15447/2023) hanno delineato in maniera inequivocabile la struttura della responsabilità in parola, precisando che l'obbligo risarcitorio del custode si configura ogni qualvolta l'evento dannoso sia posto in collegamento eziologico con la res, secondo il criterio della regolarità causale e non della mera causalità naturalistica, nel senso che la cosa non deve aver costituito una mera occasione del verificarsi del danno, ma deve averlo determinato in relazione alle sue condizioni di pericolosità.
Il custode potrà offrire la prova liberatoria dimostrando l'interruzione di tale nesso di causalità, poiché
l'evento è da ascriversi all'intervento di un fattore esterno che si inserisce, con esclusiva o concorrente capacità eziologica, nella serie causale, integrando l'ipotesi del caso fortuito.
In quest'ultimo concetto viene sussunto sia il fatto a carattere naturalistico che, per la sua natura eccezionale, sia idoneo da solo a determinare la produzione dell'evento sia l'atto giuridico costituito dalla condotta colposa del terzo o del danneggiato, purché tale comportamento presenti i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità per il custode.
In tal senso la condotta colposa si atteggia a caso fortuito, dotato di esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, ed essa va valutata in base al “dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. …. Per cui la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze”. (Cass.
Ordinanza Sezioni unite n. 20943 del 2022).
In tal modo, prosegue la Suprema Corte, il comportamento imprudente del danneggiato è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso quando “benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". (sempre Cass. Ordinanza Sezioni unite n. 20943 del 2022).
Come si è già detto, del tutto estranea alla struttura della fattispecie è, invece, la colpa del custode che non entra nella previsione dell'art. 2051 cc e spiega solo il motivo per cui il legislatore ha configurato tale ipotesi di responsabilità oggettiva, avendo con essa “controbilanciato la signoria di fatto concessa[gli] al custode dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria” (Cass. 01/02/2018, n. 2480), pertanto la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte di tale soggetto può essere diretta soltanto a rafforzare la prova della oggettiva pericolosità della cosa ai fini della dimostrazione del nesso di causalità con il danno.
In applicazione dei principi sopra chiariti va innanzitutto rigettata l'eccezione sollevata da CP_1 di carenza di legittimazione attiva del signor fondata sul fatto che ha venduto l'autoveicolo Pt_1 danneggiato;
infatti, essendo l'azione esercitata volta a far valere la responsabilità extracontrattuale dei convenuti e le conseguenze materiali pregiudizievoli che sono derivate dal sinistro, la titolarità del bene mobile registrato al momento della domanda è irrilevante, poiché all'epoca dei fatti esso apparteneva al sig. (cfr carta di circolazione in atti) e il danno subito è apprezzabile in Pt_1 relazione al valore dell'autovettura in conseguenza del sinistro e al minor prezzo di vendita realizzato.
Nel merito la domanda va accolta poiché dall'istruttoria svolta è emerso che il danno riportato dall'attore è dipeso dall'impatto con i rami di un albero caduto sulla strada Cimina;
infatti, all'udienza del 14 novembre 2023 il testimone , che al momento dei fatti di causa era assistente Testimone_1 capo della Polizia di Stato, ha riferito di essere intervenuto sul posto successivamente al sinistro, che quest'ultimo si è verificato di sera e che è stato determinato da un albero secco che era caduto sulla strada, contro cui è andata ad urtare l'Audi del sig. Pt_1
Tali dichiarazioni sono coerenti con il verbale della polizia stradale intervenuta sul luogo, in cui viene espressamente precisato che i danni riportati dall'autovettura sono compatibili con l'investimento dei rami poiché sull'auto si rinvengono residui di legno;
la testimonianza è altresì coerente con il fatto che i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere l'ostacolo e liberare la strada (cfr comunicazione dei Carabinieri in atti).
Risulta, quindi, provata la potenzialità lesiva della res e il nesso di causalità tra la presenza dell'albero sulla strada e il danno riportato dall'attore, né in senso contrario può accogliersi la deduzione dei convenuti, secondo cui la pianta apparteneva ad un terzo.
La circostanza è stata solo allegata, ma non è stato provato quanto dedotto ovvero che l'albero in questione si trovasse in un terreno privato laterale, con destinazione a noccioleto, di proprietà di
, non essendo a tal fine sufficiente la visura catastale che attesta solo Controparte_13
l'esistenza di siffatto noccioleto, senza nulla precisare in ordine alla distanza di esso dalla sede stradale e dalle sue pertinenze né indica quale sia il tratto della strada Cimina lungo il quale corre tale terreno.
Al contrario il fatto che l'arbusto, cadendo, abbia impegnato con i rami la carreggiata, induce a ritenere il suo radicamento in prossimità di essa e nell'area di pertinenza cosicché anch'esso era oggetto di disponibilità da parte del custode.
Neppure è stata offerta la prova liberatoria del fortuito poiché è stato solo allegato e non provato che all'epoca dei fatti si erano verificati eventi meteorologici di particolare eccezionalità e avversità che hanno portato alla caduta della pianta, mentre il fatto che tale caduta sia avvenuta contestualmente al passaggio dell'autovettura, non fa assurgere la circostanza a caso fortuito poiché trattandosi di un albero secco (come riferito dal teste ) e ormai privo di vita la sua caduta non può Testimone_1 dirsi improvvisa e, anzi, era prevedibile e prevenibile in base a comuni regole di prudenza.
Infine, non è stato neppure dimostrato che la condotta colposa del danneggiato abbia determinato l'evento, spezzando il nesso di causalità con la res, poiché mancano elementi per dimostrare che il signor iaggiasse ad una velocità superiore a quella consentita, senza il rispetto delle regole Pt_1 di circolazione.
Al contrario, le circostanze di luogo e di tempo del fatto, in particolare l'ora in cui esso è avvenuto, le 20:30 del 2 Marzo, e la natura del corpo estraneo presente sulla strada, che non è particolarmente visibile in ragione del colore scuro dei rami secchi, quasi impercettibili al buio, induce a ritenere che l'investimento dell'albero sia stato determinato dalla condizione pericolosa della strada, senza incidenza causale derivante da fattori esterni.
Pertanto, deve ribadirsi che il complessivo assetto dei luoghi ha determinato una condizione di pericolosità di cui il custode deve rispondere.
Venendo all'imputazione della responsabilità e, quindi, alla legittimazione passiva alla domanda, essa presuppone il rapporto custodiale con la cosa poiché la responsabilità oggettiva individuata dall'art. 2051 c.c. prescinde del tutto dalla titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali sul bene, indicando quale soggetto chiamato a rispondere dell'evento dannoso semplicemente il custode.
Orbene è incontestato e documentalmente provato dal contratto di servizio in atti che la strada in questione, di interesse regionale, è stata data in concessione ad , cui compete sia la CP_1 manutenzione ordinaria sia quella straordinaria;
pertanto, ancorché la ne sia CP_3 proprietaria non ha il rapporto di fatto con il bene idoneo a fondare la responsabilità, mancandole la capacità di vigilarlo, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, che va riconosciuta in capo al concessionario.
Tale conclusione è coerente con la ratio legis della responsabilità oggettiva in argomento poiché controbilancia la signoria di fatto sul bene esercitata dal concessionario-custode con i vantaggi che costui ritrae dalla res.
Ferma restando la responsabilità extracontrattuale di , il rapporto contrattuale stipulato da CP_1 quest'ultima con il quale capogruppo Controparte_14 del raggruppamento temporaneo di imprese, che non è contestato ed è documentato in atti, comporta l'accoglimento della domanda di manleva.
Risulta, infatti, che il contratto di appalto stipulato tra le parti include la sorveglianza stradale, la reperibilità h 24 e il pronto intervento, nonché la manutenzione delle opere in verde;
quest'ultima attività, ai sensi dell'articolo 7 del capitolato speciale, impone il mantenimento dei livelli di efficienza della vegetazione delle strade, inclusa quella presente nelle pertinenze stradali, e annovera quale servizio dell'appalto anche l'abbattimento delle piante, che, evidentemente, andava eseguito rispetto all'albero, secco e privo di vita, contro cui ha impattato l'Audi dell'attore. Pertanto, l'affermazione della responsabilità extra contrattuale di per la condizione della CP_1 strada e della vegetazione che hanno causato il danno, comporta l'obbligo di manleva dell'appaltatore che si è assunto, in via contrattuale, l'obbligo di manutenere la suddetta strada e di garantirne le condizioni ottimali e, quindi, non pericolose.
Va, invece, esclusa la domanda di di condannare direttamente il a pagare il CP_1 CP_9 risarcimento dovuto a poiché la manleva trova fonte nell'inadempimento ad un Parte_1 obbligo contrattuale in forza del quale il compimento di specifici servizi sono stati appaltati ad un terzo, ferma restando la relazione di fatto con la res in capo al concessionario che, per effetto del contratto di servizio, ne mantiene la disponibilità e la conseguente qualifica di custode.
A conferma di tali conclusioni depone sia il contratto di appalto stipulato con il , che declina CP_9 in maniera puntuale i compiti affidati, il controllo operato dalla concessionaria sul loro adempimento e le penalità, sia il contratto di servizio stipulato con la , in forza del quale assume CP_3 CP_1 tutte le funzioni spettanti all'ente territoriale, proprietario della rete viaria, ai sensi dell'articolo 14 del codice della strada e declinate nel contratto, che sono ben più ampie delle attività appaltate, includendo, a titolo esemplificativo, le funzioni e i compiti amministrativi relativi alle espropriazioni, le manutenzioni straordinarie della rete viaria, la gestione dei servizi straordinari.
Parimenti da accogliere è la domanda di manleva formulata dal nei confronti CP_15 della in ragione del contratto stipulato tra le parti e versato in atti, che ha Controparte_16 ad oggetto la copertura del rischio per le attività svolte dal suddetto , ivi inclusa la CP_9 manutenzione delle aree verdi, salvo il rispetto della franchigia di € 5.000 espressamente prevista.
Peraltro, va precisato che l'esclusione della copertura del rischio per i danni derivanti da circolazione stradale invocata da in base alle condizioni generali di polizza è del tutto estranea al tema CP_8 del giudizio poiché, rispetto agli obblighi contrattuali assunti da verso il e da Parte_3 CP_9 quest'ultimo verso il concessionario stradale , viene in rilievo, come si è detto, l'obbligo di CP_1 manutenzione delle aree verdi presenti sulle pertinenze stradali e, quindi, il suo inadempimento per mancato abbattimento di una pianta secca.
Venendo alla quantificazione dei danni essi vanno liquidati nella misura di € 12.124,03, pari all'importo necessario alla riparazione dell'Audi in base al preventivo del 11.3.2020 e versato in atti, che è stato confermato dal testimone all'udienza del 22.6.23. Testimone_2
Tale somma andrà rivalutata alla data della presente decisione e poiché, per effetto di quest'ultima, il debito di valore assume natura di debito di valuta, sulla somma così rivalutata andranno corrisposti gli interessi legali dalla data odierna fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo presente che quelle della , carente di legittimazione passiva, devono essere sostenute dall'attore, mentre CP_3
non ha diritto, come richiesto, di escludere quelle di lite dalla manleva poiché la mancata CP_8 adesione dell'assicurato all'opzione “Tutela Legale”, di cui all'art. 20 del contratto, riguarda le spese di lite sostenute dal contraente e non quelle da rifondere alla controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da così provvede: Parte_1
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva della e per l'effetto condanna CP_3 lla rifusione delle spese di lite in favore della suddetta Regione che liquida Parte_1 in € 3.500,00, oltre accessori di legge dovuti;
2. condanna a pagare a l'importo di € 12.124,03 da rivalutarsi alla CP_1 Parte_1 data odierna, oltre interessi legali su tale somma dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
3. condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 5.077 per CP_1 Parte_1 compensi ed € 237 per esborsi, oltre accessori di legge;
4. condanna in qualità di Controparte_9 Parte_4 capogruppo dell' Sias spa a Controparte_17 manlevare di quanto dovuto a er effetto della presente decisione;
CP_1 Parte_1
5. condanna a manlevare CP_8 Controparte_18 in qualità di capogruppo dell' Man
[...] Controparte_17
& C. srl – di quanto dovuto ad per effetto della presente Controparte_19 CP_1 decisione in eccedenza rispetto all'importo di € 5.000 che rimarrà a carico del suddetto
Consorzio.
Così deciso in Viterbo l'8 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi