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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/09/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 242/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 242/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PONZIO ANTONELLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. FERRARI MASSIMO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione avversaria disattesa e reietta,
- in via principale e nel merito: in riforma integrale della sentenza impugnata e in accoglimento dei motivi di impugnazione dedotti, voglia accogliere le conclusioni avanzate da nel giudizio di primo grado che di seguito Parte_1
pagina 1 di 22 riportate:
“- in via principale e di merito, stante le argomentazioni svolte, accertata la carenza di legittimazione di nei confronti di ed accertata altresì l'infondatezza delle Controparte_1 Parte_1 richieste svolte dalla stessa nei confronti dell'opponente, dichiarare nullo ed inefficace e pertanto revocare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo (non identificato) – recante RG. 8707/2020 emesso dal Tribunale di Bologna in data 30.09.2020, ed in ogni caso respingere le domande tutte proposte da
[...] dichiarando che nulla gli è dovuto da parte ed in ogni caso CP_1 Parte_1 respingere le domande formulate sicché infondate in fatto ed in diritto;
-nel merito, accertata la mancanza di rapporto contrattuale tra nonché accertata Controparte_1
l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori eseguiti da per conto della sub- Controparte_1 appaltatrice di nonché accertati i vizi ed i difetti nei Controparte_2 lavori eseguiti dall'opposta (tra l'altro non contestati), ed accertato che detti lavori hanno reso inevitabili interventi di ripristino e/o rifacimento, dichiarare che nulla è dovuto da a favore Parte_1 di Controparte_1
-sempre nel merito, accertato che l'esecuzione dei lavori da parte di ha comportato Controparte_1 costi di ripristino e/o rifacimento, che i lavori sono stati eseguiti con notevole lentezza e tali da aver cagionato ritardi nei lavori successivi e conseguenti e nella consegna del cantiere ed accertato che ciò ha comportato l'applicazione di penali in danno a dichiarare tenuta e Parte_1 conseguentemente condannata in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al risarcimento dei danni tutti, anche per costi di ripristino nonché per le detrazioni subite da
[...]
a causa delle condotta dell'opposta, per la cui valutazione, alla luce dei documenti in atti, Parte_1 alla valutazione del Giudice;
-in via subordinata, accertata l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori e la presenza di vizi e difetti negli stessi, ed accertato l'ammontare dei costi ed oneri per l'eliminazione ed il rifacimento dei lavori male eseguiti e/o non eseguiti da dichiarare estinto totalmente e/o parzialmente, per Controparte_1 effetto della compensazione, l'eventuale credito che dovesse risultare provato a favore dell'opposta;
-in ogni caso, stante la condotta processuale di si chiede che la stessa sia Controparte_1 condannata ex art. 96 comma 1 e 3 cpc, nonché ex artt. 91, 92 ed 88 cpc, sussistendone i presupposti in fatto e in diritto;
-in via istruttoria, per tuziorismo difensivo, si insiste, in questa fase, per l'ammissione dei mezzi istruttori come formulati da parte opponente nelle memorie ex art. 183 VI cpc, richiamando, altresì, i documenti in atti.
Per completezza e chiarezza si ritrascrivono le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI n.
2 cpc nell'interesse di Parte_1 pagina 2 di 22 “in via istruttoria, chiede ammettersi:
- prova per testi dei signori:
a) Dott. domiciliato in Bologna - Via Castiglione 6, sui seguenti capitoli di prova: da 1 a Persona_1
12, da n. 14 a n. 18, da n. 26 a n. 27;
b) Arch. domiciliato in Bologna -Via Castiglione 6, sui seguenti capitoli di prova: da 1 Testimone_1
a 12, nonché sui capitoli nn. 14, 26 e 27;
c) Arch. domiciliato in Bologna - Via Castiglione 6, sui seguenti capitoli di prova: da 1 a Testimone_2
12, nonché sui capitoli nn. 14, 26 e 27;
d) , residente a [...], sui seguenti Testimone_3 capitoli di prova: da n. 1 a n. 18; da n. 21 a 24, nonché n. 26;
e) residente a [...], sui seguenti capitoli di prova: da n. 1 a n. Testimone_4
15; da n. 21 a 23, nonché n. 26;
f) Geom. domiciliato in Budrio (BO) via Rabuina n. 26, sui seguenti capitoli di prova: da n. Tes_5
1 n. 14; nonché da n. 19 a 25;
g) , residente in [...]4, sui seguenti capitoli di prova: da n. 3 a Testimone_6
n. 13;
h) Sig. legale rappresentante di domiciliato in via Gerolamo Controparte_3 Controparte_4
Cardano n. 12 Cervia (Ravenna), sui seguenti capitoli di prova: da n. 3 a n. 14;
i) Sig. legale (impresa individuale) di domiciliato in via dei Controparte_5 CP_5 Controparte_6
Lamponi 7 a Bologna, sui seguenti capitoli di prova: da n. 3 a n. 13;
j) Legale rappresentante delle ditta RA srls, domiciliato presso la sede della società in Bologna – Via delle
Armi n. 1, sui seguenti capitoli di prova: da n. 3 a n. 13; salvi altri, sui seguenti capitoli di prova, epurati di eventuali valutazioni:
1) vero che a seguito della verifica dei lavori eseguiti dagli impiantisti sia degli impianti elettrici che idrico- sanitari nel cantiere sito in Bologna – Via Nazzario Sauro n. 25, sono stati riscontrati i vizi e difetti elencati alle voci “impianti” nella relazione redatta dalla Committente Design Club Real srl che si rammostra, allegata come doc. 13;
2) vero che al momento della verifica e della redazione della relazione (marzo 2020), i vizi e difetti riscontrati negli impianti sono quelli di cui allo schema elencato, suddiviso per schede con riferimento ad ogni singolo appartamento e precisamente: riferimenti vizi e difetti della relazione (all. 13)
Paragrafi con indicati i vizi rilevati e foto di riferimento
Scheda 1 – parti comuni
Par. 10 – Foto n. 28: si rileva la presenza di molti sportelli tecnici a copertura dei cavedi impiantistici, che pagina 3 di 22 sarebbero dovuti essere coperti e ispezionabili tramite un unico armadio a 2 ante.
Scheda 2 – parti comuni
Par. 10 - Foto 72. Si rileva una difformità delle viti utilizzate per fissare gli sportelli copri impianti, che devono essere uniformate. Si rende inoltre necessaria una tinteggiature di bianco delle viti.
Foto 73. Si rileva una difformità delle viti utilizzate per fissare gli sportelli copri impianti, che devono essere uniformate. Si rende inoltre necessaria una tinteggiature di bianco delle viti.
Foto 74. Si rileva una difformità delle tinte degli sportelli copri impianti. Si rende necessaria una tinteggiatura uniforme in linea con il bianco della parete.
Foto 82. Si rileva la mancanza dell'attacco per il cavo Tv all'interno della presa elettrica.
Par. 11 - Foto 83. Alcuni interruttori sono privi di targa adesiva che ne individua l'appartenenza, e deve essere applicata.
Foto 84. Alcuni interruttori sono privi di targa adesiva che ne individua l'appartenenza, e deve essere applicata.
Scheda 3 – parti comuni
Par. 10 - Foto C1. Si rileva, in corrispondenza dell'ingresso all'appartamento P1-6, la presenza di molti sportelli tecnici a copertura dei vani impiantistici, che sarebbero dovuti essere coperti e ispezionabili tramite un unico armadio a 2 ante.
Foto C6. Si rileva, in corrispondenza dell'ingresso all'appartamento P1-1, la presenza di molti sportelli tecnici a copertura dei vani impiantistici, che sarebbero dovuti essere coperti e ispezionabili tramite un unico armadio a 2 ante.
Scheda 4 – parti comuni
Par. 10 - Foto 24. Sono presenti diversi sportelli tecnici anziché un unico armadio a due ante.
Foto 24 bis. Sono presenti diversi sportelli tecnici anziché un unico armadio a due ante.
Foto 32 bis. Sono presenti diversi sportelli tecnici anziché un unico armadio a due ante.
Foto 34. Sono presenti diversi sportelli tecnici anziché un unico armadio a due ante.
Scheda 5 – parti comuni
Par. 10 – Foto 21. Si rileva che i cavedi impiantistici (sei) sono stati coperti con sportelli tecnici, anziché con un armadio a due ante.
Par. 11 – Foto 05. Si rileva che i cavedi impiantistici (tre) sono stati coperti con sportelli tecnici, anziché con un armadio a due ante.
Scheda 7 – piano terra - appartamento PT - 1
Par. 10 - Foto 53. Nell'angolo che ospita la luce led i cavi elettrici sono a vista.
Foto 54. Il rivestimento ceramico della parete della cucina risulta essere rovinato e tagliato intorno le prese elettriche. pagina 4 di 22 Foto 59. Si rileva che alcune placche, nel bagno e nelle scale interne, sono incomplete e prive di frutti interni.
Foto 63. Il pianerottolo della scala interna, al piano interrato, risulta essere imbarcato.
Foto 64. Si rileva che il battiscopa dietro la porta al piano interrato risulta tagliato, e mancante di un pezzo.
Foto 65. Si rende necessario stuccare il fianco della volta al piano interrato, che risulta essere non finito.
Scheda 7 – piano terra - appartamento PT - 2
Par. 10 - Foto 66. Si rileva che la luce del bagno si accende a intermittenza (lampeggia).
Foto 78. Si rileva l'assenza della presa schuco all'interno della presa elettrica della cucina.
Foto 77. Si rileva che le viti dello sportello copri impianti devono essere tinteggiate di bianco.
Scheda 7 – piano terra - appartamento PT - 4
Par. 10 - Foto 85. Si rileva che la luce del bagno si accende a intermittenza (lampeggia).
Foto 87. Si rileva la mancanza dello sportello copri impianti.
Foto 88. Si rileva la mancanza del frutto nella presa della Tv.
Scheda 7 – piano terra - appartamento PT - 6
Par. 10 - Foto 97. Si rileva che in alcune prese elettriche sono mancanti alcuni elementi per coprire i buchi.
Scheda 7 – piano terra - appartamento PT - 7
Par. 10 - Foto 98. La torretta cavi della Tv risulta essere ancora da finire.
Foto 99. Si rileva che 2 interruttori sono privi di frutti e placche, che devono essere inserite.
Foto 101. Si rileva che due sportellini copri impianti sono da sistemare e necessitano rifiniture di intonaco e tinteggiatura
Bagno piano terra: la luce led si accende a intermittenza (lampeggia).
Scheda 7 – piano terra - appartamento PT - 8
Par. 10 - Foto 19. Al piano interrato i cavi elettrici devono essere raccolti
Scheda 7 – piano terra - appartamento PT - 9
Par. 9 – sanitari rubinetterie. Foto 20 si rileva che all'interno del bagno è mancante il box doccia.
Par. 10 - Foto 21. Si rileva che due placche sul muro del soggiorno, a lato del divano, sono montate male.
Foto 22. Si rileva che la lampada al di sopra della Tv è montata male e la tinteggiatura necessita di una seconda mano.
Foto 23. Si rileva che la lampada al di sopra della Tv è montata male e la tinteggiatura necessita di una seconda mano. Sono inoltre evidenti graffi e segni sulla parete al lato della lampada.
Scheda 8 – piano primo -
Par. 10 - Foto 07 La placca copri impianti risulta appartamento P1 - 1 non ben avvitata;
si rende necessario un migliore fissaggio … pagina 5 di 22 Scheda 8 – piano primo - appartamento P1 - 2
Par. 10 - Foto 13 Si rileva la mancanza delle prese elettriche sul piano di lavoro della cucina.
Scheda 8 – piano primo - appartamento P1 - 3
Par. 10 - Foto 18 Si rileva che la luce della lampada del bagno piccolo si accende a intermittenza
(lampeggia).
Foto 20 . Si rileva la mancanza di molte placche per le prese elettriche, ed in particolare risultano mancanti tutte le placche da quattro frutti.
Scheda 8 – piano primo - appartamento P1 - 5
Par. 10 - Foto 34 La luce della lampada del bagno si accende ad intermittenza (lampeggia)
Foto 36. Si rileva la mancanza di prese elettriche sulla parete della cucina.
Foto 40. Sono ancora presenti cavi d'acciaio delle lampade a sospensione che devono essere tagliati e sistemati.
Scheda 8 – piano primo - appartamento P1 - 7
Par. 10 - Foto 52 Si rileva la presenza di un foro sulla piastrella del rivestimento a parete, in corrispondenza delle placche elettriche.
Foto 55 Si rileva la mancanza della presa Schuko nelle prese elettriche della cucina
Scheda 8 – piano primo - appartamento P1 - 8
Par. 10 - Foto 58 Si rilevano i cavi elettrici a vista al di sotto della scala, nonostante la presenza di canalina tecnica adiacente.
Foto 58 bis Si rileva che le viti di fissaggio degli sportelli copri impianti necessitano di essere tinteggiate di bianco.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 1
Par. 9 – sanitari rubinetterie – foto 61 In corrispondenza dell'alloggiamento (nicchia) per il
“chiudi-porta” automatico, si trovano alcuni coperchi copri cassette impianti, che sono state tagliate impropriamente, Si chiede di rivedere la lavorazione.
10 - Foto 65 La Lampada risulta montata in modo errato, in quanto il corpo luci è sceso dal cavo di sospensione ed i cavi elettrici sono a vista. Si deve ripristinare la lavorazione.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 2
Par. 10 - Foto 68 nel bagno, il coperchio di una scatola impianti presenta difetti di planarità (curvata verso l'esterno). Occorre rivedere il fissaggio.
Foto 71. Sulla parete della cucina, in corrispondenza del piano lavoro, risulta mancante la presa schuko.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 3
Par. 10 - Foto 72 In cucina, in corrispondenza della parete sopra il piano di lavoro, non sono state inserite prese per la corrente (di cui almeno una del tipo Schuko). pagina 6 di 22 Foto 73. Il coperchio copri cassetta impianti posta sulla parete bianca, presenta delle viti scure. Devono essere sostituite o tinteggiate.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 4
Par. 10 - Foto 51 E' presente un foro nel controsoffitto (a vista) in corrispondenza dell'attacco della lampada a sospensione. Deve essere ripristinato, con stuccatura e successiva tinteggiatura.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 5
Par. 10 - Foto 48. All'interno del bagno risulta mancante una placca a copertura delle prese elettriche.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 6
Par. 10 - Foto 59 La TV della zona giorno risulta essere stata montata male in quanto è troppo alta.
Foto 60 La lampada a sospensione risulta essere montata male. Il corpo luci infatti risulta staccato dall'attacco.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 7
Par. 10 - Foto 44 La presa elettrica soprastante il lavandino risulta essere posizionata erratamente.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 8
Par. 10 - Foto 40 L'intonaco intorno la griglia di areazione risulta irregolare e presenta una fessura.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 9
Par. 10 - Foto 36 La luce del faretto a led a soffitto nel bagno “lampeggia”
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 10
Par. 10 - Foto 60. Parete della cucina in corrispondenza del piano di lavoro: non è stata prevista la presa di corrente tipo Schuko. Si rileva inoltre che i fori per l'alloggiamento delle prese risultano più grandi delle stesse e delle placche, rimanendo quindi a vista.
Scheda 10 – piano terzo - appartamento P3 - 4
Par. 10 – Nota generale: si rileva un'incongruenza in merito alle prese elettriche all'interno dell'appartamento, infatti molte di queste presentano tasti ciechi e non utilizzati, mentre altre prese mettono in funzione più punti luce, dovendo però premere più volte l'interruttore.
Scheda 10 – piano secondo - appartamento P3 - 5
Par. 10 – Foto 13 bis. P3 5b. Si rileva l'assenza della presa tipo Schuko all'interno della presa elettrica della cucina.
Foto 16. P3 5b. Si rileva che attraverso la griglia di ripresa della camera, risulta visibile l'impianto interno.
Per evitare tale problema bisogna invertire (di 180°) l'angolo di inclinazione delle lamelle.
(forse sufficiente la rotazione a 180° della griglia: smontaggio e rimontaggio)
3) vero che i vizi e difetti riscontrati nello schema di cui al capitolo precedente e precisamente quelli di cui alle seguenti schede:
- Scheda 8 – piano primo - appartamento P1 – 2 pagina 7 di 22 - Scheda 8 – piano primo - appartamento P1 – 5
- Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 – 7 hanno comportato la demolizione e rimozione delle mattonelle già collocate nelle pareti, la demolizione di parte del muro e dell'intonaco, la realizzazione delle tracce ove fare passare i cavi e fili, l'apposizione delle prese e poi il rifacimento del muro e dell'intonaco demolito e l'apposizione di nuove mattonelle;
4) vero che dopo la consegna del cantiere sito in Bologna – Via Nazario Sauro n. 25 alla proprietà e l'inizio dell'utilizzo degli appartamenti ha comportato la comparsa di vizi e difetti in particolare comparse di infiltrazioni e bagnamenti in corrispondenza dei bagni e delle cucine, come da fotografie prodotte quali docc. nn. 11 e 12 nonché rappresentati nelle fotografie prodotte in uno alla presente comparsa quale docc.
14 (n. 14 fotografie);
5) vero che consegnati gli appartamenti dell'immobile di via Nazario Sauro n. 25 alla proprietà dopo la relazione di verifica di fine lavori (all. n. 13 marzo 2020) è emerso che alcune griglie dell'impianto di condizionamento/riscaldamento collocate dagli impiantisti erano intasate di polvere e ciò ha reso necessaria la loro rimozione, pulizia e rimontaggio;
6) vero che alcune delle griglie dell'impianto di condizionamento/riscaldamento erano state parzialmente fissate, tant'è che una si è staccata ed è precipitata in testa ad un cliente della Committente;
detta circostanza è stata contestata dal D.L.;
7) vero che i sanitari di tutti i bagni dei vari appartamenti, la cui collocazione doveva essere a parete, erano stati montati dagli impiantisti in modo tale che, all'utilizzo gli attacchi hanno ceduto e/o si sono staccati, e ciò ha comportato la necessità di eseguire interventi di smontaggio dei sanitari per intervenire sulle staffe di supporto, la demolizione della parete ove erano collocate le staffe, la costruzione di idonei punti di ancoraggio ed infine il rifacimento delle porzioni di pavimenti e rivestimenti;
8) vero che al momento dell'attivazione degli impianti sia elettrici che di riscaldamento/raffrescamento si sono verificati “errori del sistema” che hanno comportato la necessità della “messa a punto” oltre che interventi di modifiche ai circuiti ed alle centraline che è emerso essere state eseguite in modo difforme al progetto;
9) vero che è dovuta intervenire sia direttamente con le proprie maestranze, sia Parte_1 tramite artigiani per ripristinare e/o rifare i lavori realizzati dagli impiantisti a seguito della comparsa di infiltrazioni e/o perdite di acqua come da fotografie che si rimostrano (all. n. 11, 12 e 14) ed in particolare sono stati eseguiti i seguenti interventi:
1) rotture dei pavimenti e/o pareti ove si erano verificate infiltrazioni e/o macchie d'umidità;
2) rilevazione dei danni e rifacimento dei lavori con posizionamento delle tubature mancanti, rifacimento delle linee elettriche così come delle line idrico – sanitarie;
3) rifacimento degli intonaci e ricollocazione dei pavimenti e/o rivestimenti;
4) imbiancatura delle parti ove si erano eseguite le opere;
pagina 8 di 22 10) vero che a seguito della verifica dei lavori di cui al capitolo precedente si è rilevata la discontinuità nelle e delle tubature, ossia la mancanza di pezzi di tubatura, che hanno comportato, al momento dell'utilizzo degli impianti, la fuoriuscita di acqua con conseguenti infiltrazioni;
11) vero che nel corso delle verifiche dei lavori è emerso come le tubature idrico- sanitarie erano collocate in modo discontinuo, e che risultavano mancanti alcuni elementi di congiunzione;
12) vero che i rilievi effettuati e di cui ai capitoli precedenti hanno comportato interventi di rifacimento delle linee idrico sanitario con impiego di manodopera e materiale;
13) vero che per le opere di ripristino delle linee elettriche ed idrico sanitario ha Parte_1 sostenuto costi per le Vs. prestazioni e che le fatture da Voi emesse per dette attività sono state pagate (all. da n. 17 a 22);
14) vero che avendo rapporti contrattuali con riceveva Controparte_7 Controparte_2 direttive e si coordinava per l'esecuzione dei lavori con i signori e soci – Persona_2 Persona_3 amministratori della ditta CP_2 CP_2
15) vero che il giorno 27.09.2019, alla sua presenza, i signori ed Parte_2 Parte_3 sottoscrivevano verbale (che si rammostra, docc. da n. 2 a n. 5) nel quale davano atto e riconoscevano di lavorare su incarico e per contratto con e di essere creditrice nei confronti di Controparte_2 quest'ultima ditta;
16) vero che il 27.09.2019, alla sua presenza, il sig. sottoscriveva verbale che si rammostra Tes_7
(doc. 4 e 6) nel quale dichiarava di lavorare per la ditta Impianti & Impianti snc;
17) vero che nel corso dell'incontro del 27.09.2019 gli amministratori di e Controparte_7 precisamente i signori e comunicavano di vantare crediti nei confronti della propria Pt_2 Pt_3 appaltatrice e chiedevano di essere pagati per il lavoro svolto su incarico di Controparte_2 quest'ultima ditta;
18) vero che il legale rappresentante di in 27.09.2019 comunicava che avrebbe Parte_1 provveduto a pagare l'insoluto di maturato sino a quella data sia a favore dei Controparte_2 dipendenti della predetta ditta che dei sub-appaltatori delle medesima;
19) vero che successivamente alla data dell'incontro in cantiere del 27.09.2019 Parte_1 comunicava che avendo la stessa pagato la propria sub-appaltatrice, ed avendo Controparte_2 con la predetta un contratto a corpo, ogni ulteriore pagamento dei sub- appaltatori di quest'ultima doveva essere effettuato da;
Controparte_2
20) vero che alcuna autorizzazione è stata rilasciata a per l'emissione di fatture e Controparte_7 che la stessa ha inviato fatture in mancanza di accordi sui prezzi, di verifica delle lavorazioni, di verifica dei lavori ed in modo unilaterale;
21) vero che per l'emissione di fatture i sub-appaltatori di nel cantiere sito in Parte_1 pagina 9 di 22 Bologna – Via Nazario Sauro n. 25, dovevano redigere contabilità da inserire, previo controllo, nei SAL e che solo dopo la verifica gli stessi venivano autorizzati all'emissione di fatture;
22) vero che redigeva in contraddittorio con i sub-appaltatori contabilità di cantiere Parte_1 nella quale venivano indicati i lavori e verificati i prezzi;
23) vero che per le opere di impianti nel cantiere sito in Bologna – Via Nazario Sauro n. 25,
[...] aveva sottoscritto contratto d'appalto con la ditta ed aveva affidato Parte_1 Controparte_2 alla stessa l'esecuzione di tutte le opere di impianti concordando e convenendo il prezzo a corpo;
24) vero che conferisce lavori c.d. in economica solo se espressamente Parte_1 concordato e convenuto;
25) vero che nel cantiere di Bologna – Via Nazario Sauro n. 25 relativamente agli impianti elettrici così come idrico-sanitari, alcun lavoro in economia è stato conferito essendo vigenti ed in essere contratti a corpo e/o a misura;
26) vero che nel corso dell'incontro in cantiere del 27.09.2019, la ditta ha dichiarato CP_1 CP_7 di essere stata incaricata per l'esecuzione dei lavori dalla ditta e che detta Controparte_2 circostanza era nota ai dipendenti di così come alla committente Design Club Parte_1
Real srl e che detto rapporto è rimasto immutato sino alla fine del cantiere;
27) vero che la Committente dei lavori, ha redatto accordo transattivo con Controparte_8 imputando danni da ritardo e per lavori male eseguiti, operando una detrazione Parte_1 rispetto all'importo del SAL come da scrittura privata che si rammostra al teste (all. n. 16) della quale conferma il contenuto, ed ha trattenuto la somma di euro 5.000,00 a garanzia dell'eliminazione dei vizi e difetti dalla stessa lamentati nei lavori eseguiti, tra i quali i lavori di impianto elettrico ed idrico-sanitario;
- ammettersi CTU atta ad accertare: i) i vizi e difetti nei lavori eseguiti dagli impiantisti degli impianti elettrici ed idrico-sanitari; ii) i lavori non eseguiti dagli impiantisti;
con espressa incarico al CTU di indicare i rimedi da adottare e/o adottati per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati e riscontrabili, evincibile anche dalla documentazione in atti, ed i relativi costi;
iii) nonché con espresso incarico al CTU di accertare i danni subiti e cagionati a a causa dell'inadempienza dei lavori eseguiti dagli impiantisti, Parte_1 tra i quali non solo a titolo di penali, ma altresì per detrazione operate dalla Controparte_7
Committente a causa dei lavori dagli stessi male eseguiti;
iv) conferendo altresì incarico al CTU di accertare le opere di ripristino e/o rifacimento eseguite da e/o da terzi per eliminare i vizi e Parte_1 difetti nei lavori affidati agli impiantisti contrattuali e/o dai suoi collaboratori, ausiliari e/o sub-appaltatori e i costi sostenuti da nonché quelli eventualmente ancora da sostenersi;
Parte_1 sempre in via istruttoria: sin d'ora ci si oppone e si contestano gli eventuali capitoli di prova e/o mezzi istruttori richiesi da parte opposta, riservandosi di meglio argomentare e dedurre, ma in ogni caso, nella denegata ipotesi di ammissione, anche solo parziale, dei mezzi istruttori eventualmente formulati da parte pagina 10 di 22 opposta, si chiede di essere ammessi alla prova diretta e contraria sui medesimi indicando quali testimoni, quelli indicati nella presente memoria, salvi altri.
Ancora in via istruttoria, ci si riporta ai documenti depositati in primo grado:
1) copia decreto ingiuntivo opposto;
2) copia dichiarazione del 27.09.2019; Parte_2
3) copia carta di identità sig. ; Parte_2
4) copia dichiarazione del 27.09.2019; Parte_3
5) copia carta di identità sig. ; Parte_3
6) copia carta di identità sig. ; Tes_7
7) copia e-mail sig. / avv. Ponzio del 24.10.2019 con la quale Egli conferma di lavorare per Pt_2
; Controparte_2
8) e-mail avv. Ponzio /Impianti & Impianti srl del 24.10.2019 ove si conferma un solo pagamento, ma solo se preceduto da contabilità firmata da Impiantistica Generale snc (Luigi); Parte
9) e-mail del 07.11.2019; Controparte_9
10) RAR avv. Ponzio del 15.06.2020; Controparte_1
11) N. 2 fotografie raffiguranti delle perdite nell'impianto idrico-sanitario;
12) N. 1 fotografia della tubatura idrica realizzata dagli impiantisti.
13) Copia relazione con contestazione dei lavori;
14) n. 14 fotografie effettuate a seguito degli interventi di ripristino e rifacimento opere elettriche ed idrico- sanitario;
15) certificato di pagamento n. 14;
16) scrittura privata – dichiarazione d'accordo del 05.05.2020 Parte_4
[...]
17) fattura n. 35/2019 emessa dalla ditta individuale per opere di ripristino eseguite nel Testimone_6 cantiere sito in Bologna – Via Nazario Sauro n. 25 a seguito di rilevazione di vizi e/o difetti negli impianti elettrici;
18) fattura (anche di cortesia) n. 3/2020 emessa dalla ditta individuale per opere di Testimone_6 ripristino eseguite nel cantiere sito in Bologna – Via Nazario Sauro n. 25 a seguito di rilevazione di vizi e/o difetti negli impianti elettrici;
19) fattura (anche di cortesia) n. 134/2019 emessa dalla ditta NA CH Impianti per opere di ripristino eseguite nel cantiere sito in Bologna – Via Nazario Sauro n. 25 a seguito di rilevazione di vizi e/o difetti negli impianti idrico-sanitari;
20) fattura (anche di cortesia) n. 187/2019 emessa dalla ditta NA CH Impianti per opere di ripristino eseguite nel cantiere sito in Bologna – Via Nazario Sauro n. 25 a seguito di rilevazione di vizi e/o pagina 11 di 22 difetti negli impianti idrico-sanitari;
21) Fattura n. 20/2019 emessa dalla ditta RA srl per opere di completamento impianto elettrico nel cantiere sito in Bologna – via Nazario Sauro n. 25.
22) Fattura n. 23/RC/2020 emessa dalla ditta NI e TO srl per opere di completamento impianto elettrico in particolare montaggio corpi illuminanti nel cantiere sito in Bologna – via Nazario Sauro n. 25.”
Con vittoria di competenze e spese del primo e secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Conclusioni per l'appellato: in via principale a totale conferma della sentenza impugnata, respingere integralmente l'appello in subordine nella denegata ipotesi di mancata integrale conferma della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 4323/2020 del 15.10.2020, condannare in ogni caso
[...]
C
in persona del legale rappresentante p . al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 38.637,00 (somma degli importi di cui alle fatture nn. 16 del 1.12.2019, 1 del
[...]
7.2.2020, 2 del 28.1.2020 e 3 del 3.2.2020 emesse da a carico di Controparte_1 [...] per le prestazioni rese nella descrizione della causale delle stesse) ovvero della minor Parte_1 somma che dovesse risultare dovuta all'esito del procedimento e dell'espletanda istruttoria, oltre interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 9 Ottobre 2002, n. 231, dal dì del dovuto, quale risultante dalle modalità di pagamento indicate nelle singole fatture, fino al saldo definitivo, con integrale rigetto, in ogni caso, per i motivi esposti, di ogni e qualsiasi domanda di parte appellante di accertamento del diritto a somme spettanti a titolo risarcitorio, riconducibili a pretesi inadempimenti da parte di Controparte_1 da far valere a compensazione totale o parziale del credito vantato dalla società appellata, quale supra descritto.
Con vittoria, in ogni caso, di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
Tribunale di Bologna per l'importo di € 38.637,00= - oltre interessi moratori e spese – su ricorso di a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di opere Controparte_1
impiantistiche presso il cantiere sito a Bologna, in Via Nazario Sauro n. 25, importo risultante dalla somma dei crediti portati dalle fatture depositate a corredo del monitorio.
pagina 12 di 22 2. Parte ingiunta eccepiva, in via preliminare, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, essendole stata notificata una mera copia del ricorso per ingiunzione, dunque un atto sprovvisto dei necessari requisiti di legge, tra cui la firma digitale;
eccepiva, altresì, la nullità dello stesso decreto, in quanto carente della firma digitale del giudice e degli elementi identificativi del provvedimento, ovvero il numero attribuito e la data di pubblicazione.
Inoltre, il decreto così notificato difettava di conformità rispetto al contenuto del ricorso, posto che a pagina 2 era indicato diverso soggetto debitore ( , mentre il Parte_5
decreto era stato emesso contro essa opponente. eccepiva inoltre l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato radicamento del CP_11
giudizio di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e per omesso invito alla stipulazione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, Legge n. 162/2014.
3. Nel merito, riferiva:
- nell'ambito della propria attività di costruzione e di ristrutturazione aveva stipulato nel
2018 con contratto d'appalto avente ad oggetto la Controparte_8
ristrutturazione di un importante complesso immobiliare sito in Bologna – Via Nazario
Sauro n. 25;
- ai fini dell'esecuzione dell'opera, aveva subappaltato il rifacimento e la realizzazione di impianti elettrici ed idraulici alla società che a sua volta si Controparte_2
avvaleva di proprie maestranze e/o collaboratori, tra cui CP_11
- a causa di difficoltà economiche, richiedeva frequenti anticipi di pagamento CP_2
per poter far fronte alle proprie obbligazioni nei confronti di dipendenti e collaboratori;
- nonostante la propria disponibilità al pagamento di anticipi, i lavori procedevano a rilento, persino arrestandosi a causa del blocco del cantiere imposto dai collaboratori di
, talché veniva avviato un tavolo di trattative;
CP_2
- al fine di proseguire i lavori ed evitare danni da ulteriori ritardi, si era impegnata a corrispondere a favore di ulteriori anticipi, purché essa provvedesse al CP_2
pagamento di dipendenti e collaboratori, specificando in tale occasione che non avrebbe provveduto a pagare ulteriori lavorazioni a terzi, essendone obbligata;
CP_2
- le maestranze della subappaltatrice erano comunque gravemente inadempienti, non pagina 13 di 22 avendo eseguito le opere a regola d'arte, avendo accumulato ritardi ed essendosi rifiutate di ripristinare i lavori mal eseguiti, lavori che, dunque, venivano contestati e non accettati né da essa appaltatrice, né dalla propria committente, con sequenziale esposizione al pagamento di penali ed ai costi di ripristino/riparazione;
- nonostante la corrispondenza intercorsa con Impianti e la diffida 19.06.2020, ove aveva rappresentato la propria estraneità al rapporto e la presenza di gravi vizi e difformità, poi acclarati nella relazione di fine lavori, oltreché la sussistenza di danni risarcibili, controparte insisteva comunque nell'infondata pretesa.
4. Tanto esposto, parte opponente argomentava in diritto circa: 1) la propria estraneità al rapporto intercorso tra e 2) l'inidoneità dei lavori eseguiti, non CP_2 CP_1
conformi ai canoni di diligenza prescritti dall'art. 1176 cod. civ., così come confermato dalla relazione di fine lavori, oltreché dalle risultanze documentali relative a gravi vizi emersi successivamente alla diffida 19.06.2020; 3) l'an e il quantum delle pretese avversaria, non essendo vincolata ad Impianti, essendo invece, obbligata Impiantistica, e non essendo comprensibile dalle fatture la quantificazione degli importi dovuti, in quanto non risultanti da contabilità approvata, da SAL o da accordi;
4) l'incombenza dell'onere della prova relativo alla corretta esecuzione dei lavori in capo a controparte;
5) l'operatività della garanzia per vizi di cui all'art. 1670 cod. civ.
5. concludeva, pertanto ed in via preliminare, per la dichiarazione di nullità del CP_11
decreto ingiuntivo e della sua notifica, oltreché per l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione e/o della negoziazione assistita;
nel merito, domandava l'accertamento della propria estraneità al rapporto e Controparte_12
l'accertamento dei ritardi e della non conformità ai canoni di diligenza ex art. 1176 cod. civ. dei lavori eseguiti, con condanna di Impianti al risarcimento dei danni patiti. In subordine, chiedeva accertarsi i vizi esecutivi, oltreché i costi sostenuti, con dichiarazione di estinzione del credito ingiunto per compensazione. Infine, domandava la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; vinte le spese di giudizio.
6. Parte opposta si costituiva in causa contestando: 1) l'eccezione di nullità del CP_1
decreto ingiuntivo, trattandosi nella specie di duplicato informatico estratto dal fascicolo di pagina 14 di 22 Cancelleria, non essendo quindi necessaria l'attestazione di conformità; 2) l'eccezione di improcedibilità della domanda, essendo la materia in oggetto estranea a quelle disciplinanti la mediazione obbligatoria;
3) la sussistenza del rapporto contrattuale fra le parti a seguito dell'impegno di assunto nell'ambito degli incontri del maggio 2019, a provvedere CP_11
direttamente al pagamento delle fatture, che, infatti, da novembre 2019 a gennaio 2020, erano emesse nei confronti di e non di , e che, peraltro, erano state CP_11 CP_2
regolarmente saldate senza contestazioni in ordine all'an e al quantum;
4) l'assenza di materiale probatorio idoneo a dimostrare la sussistenza dei dedotti gravi vizi esecutivi;
5)
l'eccezione relativa alla contestazione dell'an e del quantum delle fatture, posto che le precedenti di analogo oggetto erano state regolarmente saldate, e comunque anche quelle rimaste insolute mai erano state contestate prima dell'intimazione di pagamento;
6) la decadenza dell'opponente dalla garanzia di cui agli artt. 1667 e 2226 cod. civ., stante la tardività della contestazione degli stessi, circostanza altresì rimasta priva di allegazione;
7) la contraddittorietà della difesa di controparte, invocante la responsabilità contrattuale in relazione ad un rapporto di cui negava l'esistenza.
7. Rigettate le istanze istruttorie la causa, ritenuta documentalmente istruita, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
8. Il Tribunale, ritenute infondate le eccezioni di nullità e di improcedibilità sollevate dall'opponente, osservava che la pretesa creditoria di era azionata con riferimento CP_1
al contratto di subappalto stipulato direttamente tra e l'opponente a sua CP_1 CP_11
volta appaltatrice dell'opera di ristrutturazione del complesso immobiliare, circostanza contestata da deducendo di essere soggetto terzo ed estraneo rispetto a detto CP_11
rapporto negoziale, che sarebbe in realtà intercorso tra la propria subappaltatrice e l'ingiungente CP_2 CP_1
9. Osservava il giudice di primo grado, a tal proposito, che entrambe le parti avevano dedotto che i contatti tra di esse erano iniziati a seguito dell'interruzione dei lavori nel cantiere, quando , a causa di difficoltà economiche, aveva sospeso i pagamenti CP_2
pagina 15 di 22 delle proprie maestranze e, dunque, anche della propria subappaltatrice e che in CP_1
tale occasione si era impegnata direttamente al pagamento dei debiti della propria CP_11
subappaltatrice, e infatti a partire da tale momento aveva iniziato ad emettere CP_1
fatture direttamente a e le due società avevano inaugurato una corrispondenza CP_11
diretta.
10. Alla luce delle risultanze documentali e delle circostanze riportate dalle parti, pacifiche e/o comunque non contestate, il giudice di prime cure riteneva che l'atto di assunzione di debito di andava correttamente qualificato quale adempimento del terzo ai sensi CP_11
dell'art. 1180 cod. civ., e non come nuovo ed autonomo contratto di subappalto, sorretto dal nitido interesse alla conclusione dei lavori;
in tal senso, era possibile rintracciare un ulteriore rapporto – di provvista – tra la terza e la debitrice in termini di CP_11 CP_2
accollo di debito, ed in particolare di accollo esterno ove il debitore originario – accollato –, benché non liberato nel caso di accollo cumulativo, diviene titolare di un'obbligazione solamente sussidiaria rispetto all'obbligazione dell'accollante, “con la conseguenza che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato” (Cass. civ., Sez. II, 24 febbraio 2010, n. 4482), come effettivamente verificatosi nel caso in esame, così spiegandosi anche le modalità di fatturazione adottate dal 27.10.2019, data della prima fattura direttamente intestata a CP_11
11. Altro profilo dirimente, osservava il Tribunale, riguardava l'oggetto dell'accollo, risultando necessario risalire all'intenzione esternata dalle parti in causa per comprendere se i debiti che si era accollata fossero quelli portati dalle singole fatture, o quello CP_11
complessivamente legato al costo del cantiere, e che nel caso si specie, avendo la stessa parte opponente riferito che il debito era stato assunto “Al fine di far proseguire l'andamento del cantiere e tentare di limitare gli ormai inevitabili danni da ritardo”, l'accollo doveva intendersi esteso ai debiti di Impiantistica maturati verso per tutta la durata dei lavori in cantiere, e CP_1
dunque comprensiva delle fatture 16/2019, 1/2020, 2/2020 e 3/2020.
Per tali ragioni, il giudice di primo grado confermava il decreto ingiuntivo.
12. Quanto all'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente ed alla conseguente pagina 16 di 22 domanda di risarcimento dei danni conseguenti ai vizi delle opere realizzate, osservava il giudicante che l'assenza di un vincolo contrattuale tra ed ne impediva CP_11 CP_1
l'accoglimento, non avendo le parti mai convenuto un contratto di subappalto, come peraltro sostenuto dalla stessa talché alcuna forma di tutela, inclusa quella risarcitoria CP_11
di matrice contrattuale appariva invocabile, mentre la creditrice poteva surrogare CP_1
nei suoi diritti ai sensi dell'art. 1203, n. 3 cod. civ. CP_11
13. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma e si Parte_6
è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.07.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. nel punto 3 della motivazione ove emergerebbe chiaramente che il Giudice di primo grado, nonostante parte avversa si sia limitata a svolgere richieste di pagamento di fatture sulla base di un inesistente contratto di sub-appalto con e che le richieste erano limitate a detto rapporto, Parte_1
avrebbe assunto la propria decisione sulla base di una soggettiva interpretazione relativa ad un diverso petitum e ad una diversa causa petendi, entrambi nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere dall'odierna appellata, arrivando a qualificare il rapporto tra le stesse, di accollo, addirittura esterno.
Analoghe argomentazioni a censura sono svolte relativamente al punto 4, lamentando che il
Giudice di prime cure, richiamando la propria soggettiva decisione di cui al punto 3 della sentenza, avrebbe introdotto l'istituto giuridico della surrogazione, non solo infondato per le motivazioni quivi svolte, ma altresì per quelle di seguito rappresentate.
15. Con il secondo motivo si censura la sentenza deducendo che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, nessun accollo esterno ex art. 1273 CC sarebbe stato assunto da a favore dell'odierna appellata ma solo che, persistendo le Parte_1
difficoltà nel pagamento in capo a , a seguito di espresso e ben Parte_7
determinato accordo, aveva provveduto, previa verifica da parte Parte_1
pagina 17 di 22 della propria sub-appaltatrice e nei limiti del quantum da questa riconosciuto, al pagamento di ben determinate fatture, specificando esattamente l'an ed il quantum del pagamento, con ciò escludendo espressamente ed implicitamente un'assunzione di obbligazione di pagamento generale a favore di tra l'altro neppure da quest'ultima Controparte_1
rivendicata in quanto inesistente.
16. Deduce l'appellante che anche qualora volesse essere condivisa l'interpretazione del
Giudice secondo cui aveva assunto un debito (adempimento di Parte_1
terzo), certamente ciò non legittimava la qualificazione di accollo esterno, ma semmai quella di mero accollo semplice o interno, e ciò non solo in quanto l'assunzione di pagamento era stata concordemente circoscritta e limitata ad un importo stabilito ed identificato, ma altresì per il fatto che lo stesso non era consistito in un accordo bilaterale (proprio dell'accollo esterno) a favore del terzo ( , bensì in un accordo a tre, con Controparte_1
intervento fattivo del percipiente, che come tale non attribuiva alcun diritto al creditore e non modificava i soggetti dell'originaria obbligazione, che permaneva in riferimento ai soggetti originali (ex multis, Cass. Civ., Sez. II Ordinanza 03.12.2021 n. 38225).
17. Si deduce ulteriormente che nell'accollo semplice (o interno), l'accollante si obbliga nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore il quale non può, quindi, da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione e, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accollo, e che l'erronea qualificazione del Giudice emergerebbe altresì dal fatto che, contrariamente a quanto affermato, mai
[...]
aveva assunto obbligazioni illimitate e svincolate dalla propria sub- Parte_1
appaltatrice nei confronti di come emergerebbe chiaramente dallo Controparte_1
scambio di corrispondenza tra le parti, ove ogni impegno di pagamento era preceduto da espressa verifica ed autorizzazione da parte di . Controparte_2
18. Con il terzo motivo si lamenta l'erroneità della sentenza anche per il mancato accertamento del credito richiesto dall'odierna appellata, non essendo sufficiente a tale riguardo l'emissione delle fatture azionate con il monitorio che costituiscono elemento di prova solo nel caso di accettazione da parte del destinatario, mentre in presenza di una pagina 18 di 22 contestazione del rapporto tra le parti, la fattura di per sé non costituisce prova unilaterale a favore di chi la emette, né produce un'inversione dell'onere probatorio secondo i principi ordinari.
19. Con il quarto motivo si lamenta che nonostante l'opposta non avesse svolto difese atte a confutare la contestazione dei vizi e difetti nei lavori dalla stessa svolti, e neppure in ordine all'ammontare dei danni, dovendosi pertanto ritenere provato l'an e il quantum della pretesa risarcitoria ex art. 115 c.p.c., il Giudice non si sarebbe pronunciato sulla domanda di risarcimento, limitandosi a sostenere, per quanto concerne l'eccezione di inadempimento sollevata, che non appariva invocabile alcuna forma di tutela, inclusa quella risarcitoria, di matrice contrattuale, difettando un rapporto di subappalto tra l'opponente e l'opposta.
20. Si deduce inoltre, in relazione alla richiamata surrogazione di nei diritti di CP_11
Impianti ex art. 1203 n.3 c.c., che non sarebbe dato comprendere quali “diritti” avrebbe dovuto surrogare l'appellata, non avendo ella diritti, bensì -, quale esecutrice dei lavori affidategli da – obblighi e doveri, ivi inclusi quelli risarcitori. Controparte_2
Rilevato che la posizione di sarebbe quella di soggetto Controparte_1
inadempiente alle obbligazioni assunte - sebbene nei confronti di Controparte_2
con la quale aveva in corso un contratto di sub-appalto -, sarebbe di tutta evidenza
[...]
come alcun diritto possa essere da essa surrogato a favore di che si troverebbe Pt_1
oggi non solo esposta al rischio di dover pagare un soggetto con il quale non aveva rapporti contrattuali, ma al contempo al rischio di non recuperare quanto già speso e sostenuto per l'eliminazione dei vizi e difetti nei lavori eseguiti da un soggetto, che sulla base della decisione del Giudice di prime cure, si troverebbe nella condizione di incassare somme non dovute, poi non verosimilmente recuperabili.
21. Infine, con il quinto motivo si chiede che a seguito dell'accoglimento dell'appello si disponga anche la riforma integrale in punto di spese di giudizio.
22. L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, in virtù del consolidato principio “iura novit curia curia” di cui all'art. 113 c.p.c. il Giudice ha il potere-dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica dei fatti e dei rapporti dedotti in giudizio a prescindere dalla qualificazione pagina 19 di 22 richiamata dalle parti, con l'unico limite che i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie giuridicamente qualificata dal Giudice coincidano con quelli della fattispecie fattuale sottoposta al suo esame sulla base dei fatti allegati.
Ex multis, Cass. Civ. Sez. lav., 4 febbraio 2025 n. 2621:
“Va invero ricordato che per risalente e consolidato orientamento, pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell'interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati (tra le tante Cass. n. 20932/2019, n.
30607/2018, n. 5832/2021).
E ciò vale anche per il giudice di appello, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta dal primo giudice si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 36272/2023).”
23. Nel caso di specie, ritiene la Corte che la qualificazione giuridica della fattispecie quale accollo esterno di cui all'art. 1273 c.c. sia stata effettuata dal giudice di primo grado nel pieno rispetto dei limiti individuati dalla S.C., ovvero sulla base delle circostanze allegate dalle parti, e che pertanto deve ritenersi infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale si lamenta che non avrebbe assunto obbligazioni a favore di Pt_1 [...]
Controparte_1
A tale riguardo occorre evidenziare, invece, che dal tenore della email 18.11.2019 inviata da a si evince chiaramente l'accordo di accollo esterno raggiunto dalle parti: CP_11 CP_1
“Buongiorno, come già anticipato sia telefonicamente ma anche nella riunione di cantiere in presenza dell'Avvocato Ponzio, ci siamo resi disponibili al pagamento delle maestranze, come del resto stiamo facendo, dal giorno dell'incontro in poi. Chiediamo quindi di inviarci il resoconto della mano d'opera impiegata nel cantiere di Nazario Sauro, vistata per approvazione da dalla data dell'incontro in Controparte_2
cantiere in poi, al fine di redigere una contabilità condivisa da quest'ultimi ed emettere la relativa fattura di competenza.”
24. D'altra parte, come condivisibilmente osservato dal Tribunale, le parti non hanno mai convenuto un contratto di subappalto, come peraltro sostenuto dalla stessa appellante, mentre lil successivo accollo era stato assunto nell'interesse di “Al fine di far CP_11
pagina 20 di 22 proseguire l'andamento del cantiere e tentare di limitare gli ormai inevitabili danni da ritardo”; tale accollo non solo coinvolgeva necessariamente l'originaria debitrice Controparte_2
(appaltatrice dei lavori a , risultando la stessa onerata del visto
[...] Controparte_1
per approvazione prima dell'emissione delle fatture oggetto del monitorio, ma contemplava la partecipazione anche di , avendo le parti espressamente previsto CP_1 Controparte_1
che tale fatturazione, successiva all'accollo, fosse effettuata direttamente nei confronti di
, come in effetti è avvenuto. CP_11
Per quanto ora osservato, deve quindi escludersi che l'assunzione del debito, come in denegata ipotesi sostenuto dall'odierna appellante, sarebbe eventualmente inquadrabile nella fattispecie dell'accollo semplice o interno, escludendo la possibilità per Impianti di agire nei confronti di in caso di inadempimento. CP_11
25. Risulta infondata anche la terza censura in ordine alla mancata prova dell'an e del quantum del credito dell'odierna appellata, non risultando invero documentalmente provato che le stesse siano mai state contestate da prima della formale intimazione di CP_11
pagamento ad opera del difensore di a ciò si aggiunga, come evidenziato CP_1
dall'odierna appellata, che la stessa richiesta risarcitoria avanzata da nel giudizio di CP_11
opposizione costituisce implicito riconoscimento della presenza in cantiere delle maestranze di Controparte_1
26. Infine, deve essere rigettato anche il quarto motivo con il quale si censura il rigetto dell'eccezione di inadempimento sollevata da , avendo il Tribunale correttamente CP_11
ritenuto non invocabile nel caso di specie alcuna forma di tutela di contrattuale, inclusa quella risarcitoria, difettando un diretto rapporto di subappalto tra e Impianti, CP_11
come sopra già evidenziato, il che renderebbe comunque inapplicabile alla fattispecie anche l'art. 115 c.p.c. invocato dall'appellante.
Solo per completezza di disamina, deve inoltre rilevarsi l'infondatezza anche della censura con la quale si lamenta il richiamo del Tribunale alla surrogazione di nei diritti di CP_11
Impianti ex art. 1203 n.3 c.c., deducendo che “non sarebbe dato comprendere quali “diritti” avrebbe dovuto surrogare l'appellata”, posto che l'accollo da parte di delle fatture emesse per le CP_11
pagina 21 di 22 lavorazioni effettuate nel cantiere da costituisce senza dubbio valido titolo per la CP_1
rivalsa nei confronti del debitore originario . Controparte_2
27. In conclusione l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite, che si liquidano in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio in Parte_1
favore di che si liquidano in € 6.946,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 25.08.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 242/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PONZIO ANTONELLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. FERRARI MASSIMO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione avversaria disattesa e reietta,
- in via principale e nel merito: in riforma integrale della sentenza impugnata e in accoglimento dei motivi di impugnazione dedotti, voglia accogliere le conclusioni avanzate da nel giudizio di primo grado che di seguito Parte_1
pagina 1 di 22 riportate:
“- in via principale e di merito, stante le argomentazioni svolte, accertata la carenza di legittimazione di nei confronti di ed accertata altresì l'infondatezza delle Controparte_1 Parte_1 richieste svolte dalla stessa nei confronti dell'opponente, dichiarare nullo ed inefficace e pertanto revocare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo (non identificato) – recante RG. 8707/2020 emesso dal Tribunale di Bologna in data 30.09.2020, ed in ogni caso respingere le domande tutte proposte da
[...] dichiarando che nulla gli è dovuto da parte ed in ogni caso CP_1 Parte_1 respingere le domande formulate sicché infondate in fatto ed in diritto;
-nel merito, accertata la mancanza di rapporto contrattuale tra nonché accertata Controparte_1
l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori eseguiti da per conto della sub- Controparte_1 appaltatrice di nonché accertati i vizi ed i difetti nei Controparte_2 lavori eseguiti dall'opposta (tra l'altro non contestati), ed accertato che detti lavori hanno reso inevitabili interventi di ripristino e/o rifacimento, dichiarare che nulla è dovuto da a favore Parte_1 di Controparte_1
-sempre nel merito, accertato che l'esecuzione dei lavori da parte di ha comportato Controparte_1 costi di ripristino e/o rifacimento, che i lavori sono stati eseguiti con notevole lentezza e tali da aver cagionato ritardi nei lavori successivi e conseguenti e nella consegna del cantiere ed accertato che ciò ha comportato l'applicazione di penali in danno a dichiarare tenuta e Parte_1 conseguentemente condannata in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al risarcimento dei danni tutti, anche per costi di ripristino nonché per le detrazioni subite da
[...]
a causa delle condotta dell'opposta, per la cui valutazione, alla luce dei documenti in atti, Parte_1 alla valutazione del Giudice;
-in via subordinata, accertata l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori e la presenza di vizi e difetti negli stessi, ed accertato l'ammontare dei costi ed oneri per l'eliminazione ed il rifacimento dei lavori male eseguiti e/o non eseguiti da dichiarare estinto totalmente e/o parzialmente, per Controparte_1 effetto della compensazione, l'eventuale credito che dovesse risultare provato a favore dell'opposta;
-in ogni caso, stante la condotta processuale di si chiede che la stessa sia Controparte_1 condannata ex art. 96 comma 1 e 3 cpc, nonché ex artt. 91, 92 ed 88 cpc, sussistendone i presupposti in fatto e in diritto;
-in via istruttoria, per tuziorismo difensivo, si insiste, in questa fase, per l'ammissione dei mezzi istruttori come formulati da parte opponente nelle memorie ex art. 183 VI cpc, richiamando, altresì, i documenti in atti.
Per completezza e chiarezza si ritrascrivono le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI n.
2 cpc nell'interesse di Parte_1 pagina 2 di 22 “in via istruttoria, chiede ammettersi:
- prova per testi dei signori:
a) Dott. domiciliato in Bologna - Via Castiglione 6, sui seguenti capitoli di prova: da 1 a Persona_1
12, da n. 14 a n. 18, da n. 26 a n. 27;
b) Arch. domiciliato in Bologna -Via Castiglione 6, sui seguenti capitoli di prova: da 1 Testimone_1
a 12, nonché sui capitoli nn. 14, 26 e 27;
c) Arch. domiciliato in Bologna - Via Castiglione 6, sui seguenti capitoli di prova: da 1 a Testimone_2
12, nonché sui capitoli nn. 14, 26 e 27;
d) , residente a [...], sui seguenti Testimone_3 capitoli di prova: da n. 1 a n. 18; da n. 21 a 24, nonché n. 26;
e) residente a [...], sui seguenti capitoli di prova: da n. 1 a n. Testimone_4
15; da n. 21 a 23, nonché n. 26;
f) Geom. domiciliato in Budrio (BO) via Rabuina n. 26, sui seguenti capitoli di prova: da n. Tes_5
1 n. 14; nonché da n. 19 a 25;
g) , residente in [...]4, sui seguenti capitoli di prova: da n. 3 a Testimone_6
n. 13;
h) Sig. legale rappresentante di domiciliato in via Gerolamo Controparte_3 Controparte_4
Cardano n. 12 Cervia (Ravenna), sui seguenti capitoli di prova: da n. 3 a n. 14;
i) Sig. legale (impresa individuale) di domiciliato in via dei Controparte_5 CP_5 Controparte_6
Lamponi 7 a Bologna, sui seguenti capitoli di prova: da n. 3 a n. 13;
j) Legale rappresentante delle ditta RA srls, domiciliato presso la sede della società in Bologna – Via delle
Armi n. 1, sui seguenti capitoli di prova: da n. 3 a n. 13; salvi altri, sui seguenti capitoli di prova, epurati di eventuali valutazioni:
1) vero che a seguito della verifica dei lavori eseguiti dagli impiantisti sia degli impianti elettrici che idrico- sanitari nel cantiere sito in Bologna – Via Nazzario Sauro n. 25, sono stati riscontrati i vizi e difetti elencati alle voci “impianti” nella relazione redatta dalla Committente Design Club Real srl che si rammostra, allegata come doc. 13;
2) vero che al momento della verifica e della redazione della relazione (marzo 2020), i vizi e difetti riscontrati negli impianti sono quelli di cui allo schema elencato, suddiviso per schede con riferimento ad ogni singolo appartamento e precisamente: riferimenti vizi e difetti della relazione (all. 13)
Paragrafi con indicati i vizi rilevati e foto di riferimento
Scheda 1 – parti comuni
Par. 10 – Foto n. 28: si rileva la presenza di molti sportelli tecnici a copertura dei cavedi impiantistici, che pagina 3 di 22 sarebbero dovuti essere coperti e ispezionabili tramite un unico armadio a 2 ante.
Scheda 2 – parti comuni
Par. 10 - Foto 72. Si rileva una difformità delle viti utilizzate per fissare gli sportelli copri impianti, che devono essere uniformate. Si rende inoltre necessaria una tinteggiature di bianco delle viti.
Foto 73. Si rileva una difformità delle viti utilizzate per fissare gli sportelli copri impianti, che devono essere uniformate. Si rende inoltre necessaria una tinteggiature di bianco delle viti.
Foto 74. Si rileva una difformità delle tinte degli sportelli copri impianti. Si rende necessaria una tinteggiatura uniforme in linea con il bianco della parete.
Foto 82. Si rileva la mancanza dell'attacco per il cavo Tv all'interno della presa elettrica.
Par. 11 - Foto 83. Alcuni interruttori sono privi di targa adesiva che ne individua l'appartenenza, e deve essere applicata.
Foto 84. Alcuni interruttori sono privi di targa adesiva che ne individua l'appartenenza, e deve essere applicata.
Scheda 3 – parti comuni
Par. 10 - Foto C1. Si rileva, in corrispondenza dell'ingresso all'appartamento P1-6, la presenza di molti sportelli tecnici a copertura dei vani impiantistici, che sarebbero dovuti essere coperti e ispezionabili tramite un unico armadio a 2 ante.
Foto C6. Si rileva, in corrispondenza dell'ingresso all'appartamento P1-1, la presenza di molti sportelli tecnici a copertura dei vani impiantistici, che sarebbero dovuti essere coperti e ispezionabili tramite un unico armadio a 2 ante.
Scheda 4 – parti comuni
Par. 10 - Foto 24. Sono presenti diversi sportelli tecnici anziché un unico armadio a due ante.
Foto 24 bis. Sono presenti diversi sportelli tecnici anziché un unico armadio a due ante.
Foto 32 bis. Sono presenti diversi sportelli tecnici anziché un unico armadio a due ante.
Foto 34. Sono presenti diversi sportelli tecnici anziché un unico armadio a due ante.
Scheda 5 – parti comuni
Par. 10 – Foto 21. Si rileva che i cavedi impiantistici (sei) sono stati coperti con sportelli tecnici, anziché con un armadio a due ante.
Par. 11 – Foto 05. Si rileva che i cavedi impiantistici (tre) sono stati coperti con sportelli tecnici, anziché con un armadio a due ante.
Scheda 7 – piano terra - appartamento PT - 1
Par. 10 - Foto 53. Nell'angolo che ospita la luce led i cavi elettrici sono a vista.
Foto 54. Il rivestimento ceramico della parete della cucina risulta essere rovinato e tagliato intorno le prese elettriche. pagina 4 di 22 Foto 59. Si rileva che alcune placche, nel bagno e nelle scale interne, sono incomplete e prive di frutti interni.
Foto 63. Il pianerottolo della scala interna, al piano interrato, risulta essere imbarcato.
Foto 64. Si rileva che il battiscopa dietro la porta al piano interrato risulta tagliato, e mancante di un pezzo.
Foto 65. Si rende necessario stuccare il fianco della volta al piano interrato, che risulta essere non finito.
Scheda 7 – piano terra - appartamento PT - 2
Par. 10 - Foto 66. Si rileva che la luce del bagno si accende a intermittenza (lampeggia).
Foto 78. Si rileva l'assenza della presa schuco all'interno della presa elettrica della cucina.
Foto 77. Si rileva che le viti dello sportello copri impianti devono essere tinteggiate di bianco.
Scheda 7 – piano terra - appartamento PT - 4
Par. 10 - Foto 85. Si rileva che la luce del bagno si accende a intermittenza (lampeggia).
Foto 87. Si rileva la mancanza dello sportello copri impianti.
Foto 88. Si rileva la mancanza del frutto nella presa della Tv.
Scheda 7 – piano terra - appartamento PT - 6
Par. 10 - Foto 97. Si rileva che in alcune prese elettriche sono mancanti alcuni elementi per coprire i buchi.
Scheda 7 – piano terra - appartamento PT - 7
Par. 10 - Foto 98. La torretta cavi della Tv risulta essere ancora da finire.
Foto 99. Si rileva che 2 interruttori sono privi di frutti e placche, che devono essere inserite.
Foto 101. Si rileva che due sportellini copri impianti sono da sistemare e necessitano rifiniture di intonaco e tinteggiatura
Bagno piano terra: la luce led si accende a intermittenza (lampeggia).
Scheda 7 – piano terra - appartamento PT - 8
Par. 10 - Foto 19. Al piano interrato i cavi elettrici devono essere raccolti
Scheda 7 – piano terra - appartamento PT - 9
Par. 9 – sanitari rubinetterie. Foto 20 si rileva che all'interno del bagno è mancante il box doccia.
Par. 10 - Foto 21. Si rileva che due placche sul muro del soggiorno, a lato del divano, sono montate male.
Foto 22. Si rileva che la lampada al di sopra della Tv è montata male e la tinteggiatura necessita di una seconda mano.
Foto 23. Si rileva che la lampada al di sopra della Tv è montata male e la tinteggiatura necessita di una seconda mano. Sono inoltre evidenti graffi e segni sulla parete al lato della lampada.
Scheda 8 – piano primo -
Par. 10 - Foto 07 La placca copri impianti risulta appartamento P1 - 1 non ben avvitata;
si rende necessario un migliore fissaggio … pagina 5 di 22 Scheda 8 – piano primo - appartamento P1 - 2
Par. 10 - Foto 13 Si rileva la mancanza delle prese elettriche sul piano di lavoro della cucina.
Scheda 8 – piano primo - appartamento P1 - 3
Par. 10 - Foto 18 Si rileva che la luce della lampada del bagno piccolo si accende a intermittenza
(lampeggia).
Foto 20 . Si rileva la mancanza di molte placche per le prese elettriche, ed in particolare risultano mancanti tutte le placche da quattro frutti.
Scheda 8 – piano primo - appartamento P1 - 5
Par. 10 - Foto 34 La luce della lampada del bagno si accende ad intermittenza (lampeggia)
Foto 36. Si rileva la mancanza di prese elettriche sulla parete della cucina.
Foto 40. Sono ancora presenti cavi d'acciaio delle lampade a sospensione che devono essere tagliati e sistemati.
Scheda 8 – piano primo - appartamento P1 - 7
Par. 10 - Foto 52 Si rileva la presenza di un foro sulla piastrella del rivestimento a parete, in corrispondenza delle placche elettriche.
Foto 55 Si rileva la mancanza della presa Schuko nelle prese elettriche della cucina
Scheda 8 – piano primo - appartamento P1 - 8
Par. 10 - Foto 58 Si rilevano i cavi elettrici a vista al di sotto della scala, nonostante la presenza di canalina tecnica adiacente.
Foto 58 bis Si rileva che le viti di fissaggio degli sportelli copri impianti necessitano di essere tinteggiate di bianco.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 1
Par. 9 – sanitari rubinetterie – foto 61 In corrispondenza dell'alloggiamento (nicchia) per il
“chiudi-porta” automatico, si trovano alcuni coperchi copri cassette impianti, che sono state tagliate impropriamente, Si chiede di rivedere la lavorazione.
10 - Foto 65 La Lampada risulta montata in modo errato, in quanto il corpo luci è sceso dal cavo di sospensione ed i cavi elettrici sono a vista. Si deve ripristinare la lavorazione.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 2
Par. 10 - Foto 68 nel bagno, il coperchio di una scatola impianti presenta difetti di planarità (curvata verso l'esterno). Occorre rivedere il fissaggio.
Foto 71. Sulla parete della cucina, in corrispondenza del piano lavoro, risulta mancante la presa schuko.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 3
Par. 10 - Foto 72 In cucina, in corrispondenza della parete sopra il piano di lavoro, non sono state inserite prese per la corrente (di cui almeno una del tipo Schuko). pagina 6 di 22 Foto 73. Il coperchio copri cassetta impianti posta sulla parete bianca, presenta delle viti scure. Devono essere sostituite o tinteggiate.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 4
Par. 10 - Foto 51 E' presente un foro nel controsoffitto (a vista) in corrispondenza dell'attacco della lampada a sospensione. Deve essere ripristinato, con stuccatura e successiva tinteggiatura.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 5
Par. 10 - Foto 48. All'interno del bagno risulta mancante una placca a copertura delle prese elettriche.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 6
Par. 10 - Foto 59 La TV della zona giorno risulta essere stata montata male in quanto è troppo alta.
Foto 60 La lampada a sospensione risulta essere montata male. Il corpo luci infatti risulta staccato dall'attacco.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 7
Par. 10 - Foto 44 La presa elettrica soprastante il lavandino risulta essere posizionata erratamente.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 8
Par. 10 - Foto 40 L'intonaco intorno la griglia di areazione risulta irregolare e presenta una fessura.
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 9
Par. 10 - Foto 36 La luce del faretto a led a soffitto nel bagno “lampeggia”
Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 - 10
Par. 10 - Foto 60. Parete della cucina in corrispondenza del piano di lavoro: non è stata prevista la presa di corrente tipo Schuko. Si rileva inoltre che i fori per l'alloggiamento delle prese risultano più grandi delle stesse e delle placche, rimanendo quindi a vista.
Scheda 10 – piano terzo - appartamento P3 - 4
Par. 10 – Nota generale: si rileva un'incongruenza in merito alle prese elettriche all'interno dell'appartamento, infatti molte di queste presentano tasti ciechi e non utilizzati, mentre altre prese mettono in funzione più punti luce, dovendo però premere più volte l'interruttore.
Scheda 10 – piano secondo - appartamento P3 - 5
Par. 10 – Foto 13 bis. P3 5b. Si rileva l'assenza della presa tipo Schuko all'interno della presa elettrica della cucina.
Foto 16. P3 5b. Si rileva che attraverso la griglia di ripresa della camera, risulta visibile l'impianto interno.
Per evitare tale problema bisogna invertire (di 180°) l'angolo di inclinazione delle lamelle.
(forse sufficiente la rotazione a 180° della griglia: smontaggio e rimontaggio)
3) vero che i vizi e difetti riscontrati nello schema di cui al capitolo precedente e precisamente quelli di cui alle seguenti schede:
- Scheda 8 – piano primo - appartamento P1 – 2 pagina 7 di 22 - Scheda 8 – piano primo - appartamento P1 – 5
- Scheda 9 – piano secondo - appartamento P2 – 7 hanno comportato la demolizione e rimozione delle mattonelle già collocate nelle pareti, la demolizione di parte del muro e dell'intonaco, la realizzazione delle tracce ove fare passare i cavi e fili, l'apposizione delle prese e poi il rifacimento del muro e dell'intonaco demolito e l'apposizione di nuove mattonelle;
4) vero che dopo la consegna del cantiere sito in Bologna – Via Nazario Sauro n. 25 alla proprietà e l'inizio dell'utilizzo degli appartamenti ha comportato la comparsa di vizi e difetti in particolare comparse di infiltrazioni e bagnamenti in corrispondenza dei bagni e delle cucine, come da fotografie prodotte quali docc. nn. 11 e 12 nonché rappresentati nelle fotografie prodotte in uno alla presente comparsa quale docc.
14 (n. 14 fotografie);
5) vero che consegnati gli appartamenti dell'immobile di via Nazario Sauro n. 25 alla proprietà dopo la relazione di verifica di fine lavori (all. n. 13 marzo 2020) è emerso che alcune griglie dell'impianto di condizionamento/riscaldamento collocate dagli impiantisti erano intasate di polvere e ciò ha reso necessaria la loro rimozione, pulizia e rimontaggio;
6) vero che alcune delle griglie dell'impianto di condizionamento/riscaldamento erano state parzialmente fissate, tant'è che una si è staccata ed è precipitata in testa ad un cliente della Committente;
detta circostanza è stata contestata dal D.L.;
7) vero che i sanitari di tutti i bagni dei vari appartamenti, la cui collocazione doveva essere a parete, erano stati montati dagli impiantisti in modo tale che, all'utilizzo gli attacchi hanno ceduto e/o si sono staccati, e ciò ha comportato la necessità di eseguire interventi di smontaggio dei sanitari per intervenire sulle staffe di supporto, la demolizione della parete ove erano collocate le staffe, la costruzione di idonei punti di ancoraggio ed infine il rifacimento delle porzioni di pavimenti e rivestimenti;
8) vero che al momento dell'attivazione degli impianti sia elettrici che di riscaldamento/raffrescamento si sono verificati “errori del sistema” che hanno comportato la necessità della “messa a punto” oltre che interventi di modifiche ai circuiti ed alle centraline che è emerso essere state eseguite in modo difforme al progetto;
9) vero che è dovuta intervenire sia direttamente con le proprie maestranze, sia Parte_1 tramite artigiani per ripristinare e/o rifare i lavori realizzati dagli impiantisti a seguito della comparsa di infiltrazioni e/o perdite di acqua come da fotografie che si rimostrano (all. n. 11, 12 e 14) ed in particolare sono stati eseguiti i seguenti interventi:
1) rotture dei pavimenti e/o pareti ove si erano verificate infiltrazioni e/o macchie d'umidità;
2) rilevazione dei danni e rifacimento dei lavori con posizionamento delle tubature mancanti, rifacimento delle linee elettriche così come delle line idrico – sanitarie;
3) rifacimento degli intonaci e ricollocazione dei pavimenti e/o rivestimenti;
4) imbiancatura delle parti ove si erano eseguite le opere;
pagina 8 di 22 10) vero che a seguito della verifica dei lavori di cui al capitolo precedente si è rilevata la discontinuità nelle e delle tubature, ossia la mancanza di pezzi di tubatura, che hanno comportato, al momento dell'utilizzo degli impianti, la fuoriuscita di acqua con conseguenti infiltrazioni;
11) vero che nel corso delle verifiche dei lavori è emerso come le tubature idrico- sanitarie erano collocate in modo discontinuo, e che risultavano mancanti alcuni elementi di congiunzione;
12) vero che i rilievi effettuati e di cui ai capitoli precedenti hanno comportato interventi di rifacimento delle linee idrico sanitario con impiego di manodopera e materiale;
13) vero che per le opere di ripristino delle linee elettriche ed idrico sanitario ha Parte_1 sostenuto costi per le Vs. prestazioni e che le fatture da Voi emesse per dette attività sono state pagate (all. da n. 17 a 22);
14) vero che avendo rapporti contrattuali con riceveva Controparte_7 Controparte_2 direttive e si coordinava per l'esecuzione dei lavori con i signori e soci – Persona_2 Persona_3 amministratori della ditta CP_2 CP_2
15) vero che il giorno 27.09.2019, alla sua presenza, i signori ed Parte_2 Parte_3 sottoscrivevano verbale (che si rammostra, docc. da n. 2 a n. 5) nel quale davano atto e riconoscevano di lavorare su incarico e per contratto con e di essere creditrice nei confronti di Controparte_2 quest'ultima ditta;
16) vero che il 27.09.2019, alla sua presenza, il sig. sottoscriveva verbale che si rammostra Tes_7
(doc. 4 e 6) nel quale dichiarava di lavorare per la ditta Impianti & Impianti snc;
17) vero che nel corso dell'incontro del 27.09.2019 gli amministratori di e Controparte_7 precisamente i signori e comunicavano di vantare crediti nei confronti della propria Pt_2 Pt_3 appaltatrice e chiedevano di essere pagati per il lavoro svolto su incarico di Controparte_2 quest'ultima ditta;
18) vero che il legale rappresentante di in 27.09.2019 comunicava che avrebbe Parte_1 provveduto a pagare l'insoluto di maturato sino a quella data sia a favore dei Controparte_2 dipendenti della predetta ditta che dei sub-appaltatori delle medesima;
19) vero che successivamente alla data dell'incontro in cantiere del 27.09.2019 Parte_1 comunicava che avendo la stessa pagato la propria sub-appaltatrice, ed avendo Controparte_2 con la predetta un contratto a corpo, ogni ulteriore pagamento dei sub- appaltatori di quest'ultima doveva essere effettuato da;
Controparte_2
20) vero che alcuna autorizzazione è stata rilasciata a per l'emissione di fatture e Controparte_7 che la stessa ha inviato fatture in mancanza di accordi sui prezzi, di verifica delle lavorazioni, di verifica dei lavori ed in modo unilaterale;
21) vero che per l'emissione di fatture i sub-appaltatori di nel cantiere sito in Parte_1 pagina 9 di 22 Bologna – Via Nazario Sauro n. 25, dovevano redigere contabilità da inserire, previo controllo, nei SAL e che solo dopo la verifica gli stessi venivano autorizzati all'emissione di fatture;
22) vero che redigeva in contraddittorio con i sub-appaltatori contabilità di cantiere Parte_1 nella quale venivano indicati i lavori e verificati i prezzi;
23) vero che per le opere di impianti nel cantiere sito in Bologna – Via Nazario Sauro n. 25,
[...] aveva sottoscritto contratto d'appalto con la ditta ed aveva affidato Parte_1 Controparte_2 alla stessa l'esecuzione di tutte le opere di impianti concordando e convenendo il prezzo a corpo;
24) vero che conferisce lavori c.d. in economica solo se espressamente Parte_1 concordato e convenuto;
25) vero che nel cantiere di Bologna – Via Nazario Sauro n. 25 relativamente agli impianti elettrici così come idrico-sanitari, alcun lavoro in economia è stato conferito essendo vigenti ed in essere contratti a corpo e/o a misura;
26) vero che nel corso dell'incontro in cantiere del 27.09.2019, la ditta ha dichiarato CP_1 CP_7 di essere stata incaricata per l'esecuzione dei lavori dalla ditta e che detta Controparte_2 circostanza era nota ai dipendenti di così come alla committente Design Club Parte_1
Real srl e che detto rapporto è rimasto immutato sino alla fine del cantiere;
27) vero che la Committente dei lavori, ha redatto accordo transattivo con Controparte_8 imputando danni da ritardo e per lavori male eseguiti, operando una detrazione Parte_1 rispetto all'importo del SAL come da scrittura privata che si rammostra al teste (all. n. 16) della quale conferma il contenuto, ed ha trattenuto la somma di euro 5.000,00 a garanzia dell'eliminazione dei vizi e difetti dalla stessa lamentati nei lavori eseguiti, tra i quali i lavori di impianto elettrico ed idrico-sanitario;
- ammettersi CTU atta ad accertare: i) i vizi e difetti nei lavori eseguiti dagli impiantisti degli impianti elettrici ed idrico-sanitari; ii) i lavori non eseguiti dagli impiantisti;
con espressa incarico al CTU di indicare i rimedi da adottare e/o adottati per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati e riscontrabili, evincibile anche dalla documentazione in atti, ed i relativi costi;
iii) nonché con espresso incarico al CTU di accertare i danni subiti e cagionati a a causa dell'inadempienza dei lavori eseguiti dagli impiantisti, Parte_1 tra i quali non solo a titolo di penali, ma altresì per detrazione operate dalla Controparte_7
Committente a causa dei lavori dagli stessi male eseguiti;
iv) conferendo altresì incarico al CTU di accertare le opere di ripristino e/o rifacimento eseguite da e/o da terzi per eliminare i vizi e Parte_1 difetti nei lavori affidati agli impiantisti contrattuali e/o dai suoi collaboratori, ausiliari e/o sub-appaltatori e i costi sostenuti da nonché quelli eventualmente ancora da sostenersi;
Parte_1 sempre in via istruttoria: sin d'ora ci si oppone e si contestano gli eventuali capitoli di prova e/o mezzi istruttori richiesi da parte opposta, riservandosi di meglio argomentare e dedurre, ma in ogni caso, nella denegata ipotesi di ammissione, anche solo parziale, dei mezzi istruttori eventualmente formulati da parte pagina 10 di 22 opposta, si chiede di essere ammessi alla prova diretta e contraria sui medesimi indicando quali testimoni, quelli indicati nella presente memoria, salvi altri.
Ancora in via istruttoria, ci si riporta ai documenti depositati in primo grado:
1) copia decreto ingiuntivo opposto;
2) copia dichiarazione del 27.09.2019; Parte_2
3) copia carta di identità sig. ; Parte_2
4) copia dichiarazione del 27.09.2019; Parte_3
5) copia carta di identità sig. ; Parte_3
6) copia carta di identità sig. ; Tes_7
7) copia e-mail sig. / avv. Ponzio del 24.10.2019 con la quale Egli conferma di lavorare per Pt_2
; Controparte_2
8) e-mail avv. Ponzio /Impianti & Impianti srl del 24.10.2019 ove si conferma un solo pagamento, ma solo se preceduto da contabilità firmata da Impiantistica Generale snc (Luigi); Parte
9) e-mail del 07.11.2019; Controparte_9
10) RAR avv. Ponzio del 15.06.2020; Controparte_1
11) N. 2 fotografie raffiguranti delle perdite nell'impianto idrico-sanitario;
12) N. 1 fotografia della tubatura idrica realizzata dagli impiantisti.
13) Copia relazione con contestazione dei lavori;
14) n. 14 fotografie effettuate a seguito degli interventi di ripristino e rifacimento opere elettriche ed idrico- sanitario;
15) certificato di pagamento n. 14;
16) scrittura privata – dichiarazione d'accordo del 05.05.2020 Parte_4
[...]
17) fattura n. 35/2019 emessa dalla ditta individuale per opere di ripristino eseguite nel Testimone_6 cantiere sito in Bologna – Via Nazario Sauro n. 25 a seguito di rilevazione di vizi e/o difetti negli impianti elettrici;
18) fattura (anche di cortesia) n. 3/2020 emessa dalla ditta individuale per opere di Testimone_6 ripristino eseguite nel cantiere sito in Bologna – Via Nazario Sauro n. 25 a seguito di rilevazione di vizi e/o difetti negli impianti elettrici;
19) fattura (anche di cortesia) n. 134/2019 emessa dalla ditta NA CH Impianti per opere di ripristino eseguite nel cantiere sito in Bologna – Via Nazario Sauro n. 25 a seguito di rilevazione di vizi e/o difetti negli impianti idrico-sanitari;
20) fattura (anche di cortesia) n. 187/2019 emessa dalla ditta NA CH Impianti per opere di ripristino eseguite nel cantiere sito in Bologna – Via Nazario Sauro n. 25 a seguito di rilevazione di vizi e/o pagina 11 di 22 difetti negli impianti idrico-sanitari;
21) Fattura n. 20/2019 emessa dalla ditta RA srl per opere di completamento impianto elettrico nel cantiere sito in Bologna – via Nazario Sauro n. 25.
22) Fattura n. 23/RC/2020 emessa dalla ditta NI e TO srl per opere di completamento impianto elettrico in particolare montaggio corpi illuminanti nel cantiere sito in Bologna – via Nazario Sauro n. 25.”
Con vittoria di competenze e spese del primo e secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Conclusioni per l'appellato: in via principale a totale conferma della sentenza impugnata, respingere integralmente l'appello in subordine nella denegata ipotesi di mancata integrale conferma della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 4323/2020 del 15.10.2020, condannare in ogni caso
[...]
C
in persona del legale rappresentante p . al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 38.637,00 (somma degli importi di cui alle fatture nn. 16 del 1.12.2019, 1 del
[...]
7.2.2020, 2 del 28.1.2020 e 3 del 3.2.2020 emesse da a carico di Controparte_1 [...] per le prestazioni rese nella descrizione della causale delle stesse) ovvero della minor Parte_1 somma che dovesse risultare dovuta all'esito del procedimento e dell'espletanda istruttoria, oltre interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 9 Ottobre 2002, n. 231, dal dì del dovuto, quale risultante dalle modalità di pagamento indicate nelle singole fatture, fino al saldo definitivo, con integrale rigetto, in ogni caso, per i motivi esposti, di ogni e qualsiasi domanda di parte appellante di accertamento del diritto a somme spettanti a titolo risarcitorio, riconducibili a pretesi inadempimenti da parte di Controparte_1 da far valere a compensazione totale o parziale del credito vantato dalla società appellata, quale supra descritto.
Con vittoria, in ogni caso, di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
Tribunale di Bologna per l'importo di € 38.637,00= - oltre interessi moratori e spese – su ricorso di a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di opere Controparte_1
impiantistiche presso il cantiere sito a Bologna, in Via Nazario Sauro n. 25, importo risultante dalla somma dei crediti portati dalle fatture depositate a corredo del monitorio.
pagina 12 di 22 2. Parte ingiunta eccepiva, in via preliminare, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, essendole stata notificata una mera copia del ricorso per ingiunzione, dunque un atto sprovvisto dei necessari requisiti di legge, tra cui la firma digitale;
eccepiva, altresì, la nullità dello stesso decreto, in quanto carente della firma digitale del giudice e degli elementi identificativi del provvedimento, ovvero il numero attribuito e la data di pubblicazione.
Inoltre, il decreto così notificato difettava di conformità rispetto al contenuto del ricorso, posto che a pagina 2 era indicato diverso soggetto debitore ( , mentre il Parte_5
decreto era stato emesso contro essa opponente. eccepiva inoltre l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato radicamento del CP_11
giudizio di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e per omesso invito alla stipulazione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, Legge n. 162/2014.
3. Nel merito, riferiva:
- nell'ambito della propria attività di costruzione e di ristrutturazione aveva stipulato nel
2018 con contratto d'appalto avente ad oggetto la Controparte_8
ristrutturazione di un importante complesso immobiliare sito in Bologna – Via Nazario
Sauro n. 25;
- ai fini dell'esecuzione dell'opera, aveva subappaltato il rifacimento e la realizzazione di impianti elettrici ed idraulici alla società che a sua volta si Controparte_2
avvaleva di proprie maestranze e/o collaboratori, tra cui CP_11
- a causa di difficoltà economiche, richiedeva frequenti anticipi di pagamento CP_2
per poter far fronte alle proprie obbligazioni nei confronti di dipendenti e collaboratori;
- nonostante la propria disponibilità al pagamento di anticipi, i lavori procedevano a rilento, persino arrestandosi a causa del blocco del cantiere imposto dai collaboratori di
, talché veniva avviato un tavolo di trattative;
CP_2
- al fine di proseguire i lavori ed evitare danni da ulteriori ritardi, si era impegnata a corrispondere a favore di ulteriori anticipi, purché essa provvedesse al CP_2
pagamento di dipendenti e collaboratori, specificando in tale occasione che non avrebbe provveduto a pagare ulteriori lavorazioni a terzi, essendone obbligata;
CP_2
- le maestranze della subappaltatrice erano comunque gravemente inadempienti, non pagina 13 di 22 avendo eseguito le opere a regola d'arte, avendo accumulato ritardi ed essendosi rifiutate di ripristinare i lavori mal eseguiti, lavori che, dunque, venivano contestati e non accettati né da essa appaltatrice, né dalla propria committente, con sequenziale esposizione al pagamento di penali ed ai costi di ripristino/riparazione;
- nonostante la corrispondenza intercorsa con Impianti e la diffida 19.06.2020, ove aveva rappresentato la propria estraneità al rapporto e la presenza di gravi vizi e difformità, poi acclarati nella relazione di fine lavori, oltreché la sussistenza di danni risarcibili, controparte insisteva comunque nell'infondata pretesa.
4. Tanto esposto, parte opponente argomentava in diritto circa: 1) la propria estraneità al rapporto intercorso tra e 2) l'inidoneità dei lavori eseguiti, non CP_2 CP_1
conformi ai canoni di diligenza prescritti dall'art. 1176 cod. civ., così come confermato dalla relazione di fine lavori, oltreché dalle risultanze documentali relative a gravi vizi emersi successivamente alla diffida 19.06.2020; 3) l'an e il quantum delle pretese avversaria, non essendo vincolata ad Impianti, essendo invece, obbligata Impiantistica, e non essendo comprensibile dalle fatture la quantificazione degli importi dovuti, in quanto non risultanti da contabilità approvata, da SAL o da accordi;
4) l'incombenza dell'onere della prova relativo alla corretta esecuzione dei lavori in capo a controparte;
5) l'operatività della garanzia per vizi di cui all'art. 1670 cod. civ.
5. concludeva, pertanto ed in via preliminare, per la dichiarazione di nullità del CP_11
decreto ingiuntivo e della sua notifica, oltreché per l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione e/o della negoziazione assistita;
nel merito, domandava l'accertamento della propria estraneità al rapporto e Controparte_12
l'accertamento dei ritardi e della non conformità ai canoni di diligenza ex art. 1176 cod. civ. dei lavori eseguiti, con condanna di Impianti al risarcimento dei danni patiti. In subordine, chiedeva accertarsi i vizi esecutivi, oltreché i costi sostenuti, con dichiarazione di estinzione del credito ingiunto per compensazione. Infine, domandava la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; vinte le spese di giudizio.
6. Parte opposta si costituiva in causa contestando: 1) l'eccezione di nullità del CP_1
decreto ingiuntivo, trattandosi nella specie di duplicato informatico estratto dal fascicolo di pagina 14 di 22 Cancelleria, non essendo quindi necessaria l'attestazione di conformità; 2) l'eccezione di improcedibilità della domanda, essendo la materia in oggetto estranea a quelle disciplinanti la mediazione obbligatoria;
3) la sussistenza del rapporto contrattuale fra le parti a seguito dell'impegno di assunto nell'ambito degli incontri del maggio 2019, a provvedere CP_11
direttamente al pagamento delle fatture, che, infatti, da novembre 2019 a gennaio 2020, erano emesse nei confronti di e non di , e che, peraltro, erano state CP_11 CP_2
regolarmente saldate senza contestazioni in ordine all'an e al quantum;
4) l'assenza di materiale probatorio idoneo a dimostrare la sussistenza dei dedotti gravi vizi esecutivi;
5)
l'eccezione relativa alla contestazione dell'an e del quantum delle fatture, posto che le precedenti di analogo oggetto erano state regolarmente saldate, e comunque anche quelle rimaste insolute mai erano state contestate prima dell'intimazione di pagamento;
6) la decadenza dell'opponente dalla garanzia di cui agli artt. 1667 e 2226 cod. civ., stante la tardività della contestazione degli stessi, circostanza altresì rimasta priva di allegazione;
7) la contraddittorietà della difesa di controparte, invocante la responsabilità contrattuale in relazione ad un rapporto di cui negava l'esistenza.
7. Rigettate le istanze istruttorie la causa, ritenuta documentalmente istruita, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
8. Il Tribunale, ritenute infondate le eccezioni di nullità e di improcedibilità sollevate dall'opponente, osservava che la pretesa creditoria di era azionata con riferimento CP_1
al contratto di subappalto stipulato direttamente tra e l'opponente a sua CP_1 CP_11
volta appaltatrice dell'opera di ristrutturazione del complesso immobiliare, circostanza contestata da deducendo di essere soggetto terzo ed estraneo rispetto a detto CP_11
rapporto negoziale, che sarebbe in realtà intercorso tra la propria subappaltatrice e l'ingiungente CP_2 CP_1
9. Osservava il giudice di primo grado, a tal proposito, che entrambe le parti avevano dedotto che i contatti tra di esse erano iniziati a seguito dell'interruzione dei lavori nel cantiere, quando , a causa di difficoltà economiche, aveva sospeso i pagamenti CP_2
pagina 15 di 22 delle proprie maestranze e, dunque, anche della propria subappaltatrice e che in CP_1
tale occasione si era impegnata direttamente al pagamento dei debiti della propria CP_11
subappaltatrice, e infatti a partire da tale momento aveva iniziato ad emettere CP_1
fatture direttamente a e le due società avevano inaugurato una corrispondenza CP_11
diretta.
10. Alla luce delle risultanze documentali e delle circostanze riportate dalle parti, pacifiche e/o comunque non contestate, il giudice di prime cure riteneva che l'atto di assunzione di debito di andava correttamente qualificato quale adempimento del terzo ai sensi CP_11
dell'art. 1180 cod. civ., e non come nuovo ed autonomo contratto di subappalto, sorretto dal nitido interesse alla conclusione dei lavori;
in tal senso, era possibile rintracciare un ulteriore rapporto – di provvista – tra la terza e la debitrice in termini di CP_11 CP_2
accollo di debito, ed in particolare di accollo esterno ove il debitore originario – accollato –, benché non liberato nel caso di accollo cumulativo, diviene titolare di un'obbligazione solamente sussidiaria rispetto all'obbligazione dell'accollante, “con la conseguenza che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato” (Cass. civ., Sez. II, 24 febbraio 2010, n. 4482), come effettivamente verificatosi nel caso in esame, così spiegandosi anche le modalità di fatturazione adottate dal 27.10.2019, data della prima fattura direttamente intestata a CP_11
11. Altro profilo dirimente, osservava il Tribunale, riguardava l'oggetto dell'accollo, risultando necessario risalire all'intenzione esternata dalle parti in causa per comprendere se i debiti che si era accollata fossero quelli portati dalle singole fatture, o quello CP_11
complessivamente legato al costo del cantiere, e che nel caso si specie, avendo la stessa parte opponente riferito che il debito era stato assunto “Al fine di far proseguire l'andamento del cantiere e tentare di limitare gli ormai inevitabili danni da ritardo”, l'accollo doveva intendersi esteso ai debiti di Impiantistica maturati verso per tutta la durata dei lavori in cantiere, e CP_1
dunque comprensiva delle fatture 16/2019, 1/2020, 2/2020 e 3/2020.
Per tali ragioni, il giudice di primo grado confermava il decreto ingiuntivo.
12. Quanto all'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente ed alla conseguente pagina 16 di 22 domanda di risarcimento dei danni conseguenti ai vizi delle opere realizzate, osservava il giudicante che l'assenza di un vincolo contrattuale tra ed ne impediva CP_11 CP_1
l'accoglimento, non avendo le parti mai convenuto un contratto di subappalto, come peraltro sostenuto dalla stessa talché alcuna forma di tutela, inclusa quella risarcitoria CP_11
di matrice contrattuale appariva invocabile, mentre la creditrice poteva surrogare CP_1
nei suoi diritti ai sensi dell'art. 1203, n. 3 cod. civ. CP_11
13. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma e si Parte_6
è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.07.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. nel punto 3 della motivazione ove emergerebbe chiaramente che il Giudice di primo grado, nonostante parte avversa si sia limitata a svolgere richieste di pagamento di fatture sulla base di un inesistente contratto di sub-appalto con e che le richieste erano limitate a detto rapporto, Parte_1
avrebbe assunto la propria decisione sulla base di una soggettiva interpretazione relativa ad un diverso petitum e ad una diversa causa petendi, entrambi nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere dall'odierna appellata, arrivando a qualificare il rapporto tra le stesse, di accollo, addirittura esterno.
Analoghe argomentazioni a censura sono svolte relativamente al punto 4, lamentando che il
Giudice di prime cure, richiamando la propria soggettiva decisione di cui al punto 3 della sentenza, avrebbe introdotto l'istituto giuridico della surrogazione, non solo infondato per le motivazioni quivi svolte, ma altresì per quelle di seguito rappresentate.
15. Con il secondo motivo si censura la sentenza deducendo che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, nessun accollo esterno ex art. 1273 CC sarebbe stato assunto da a favore dell'odierna appellata ma solo che, persistendo le Parte_1
difficoltà nel pagamento in capo a , a seguito di espresso e ben Parte_7
determinato accordo, aveva provveduto, previa verifica da parte Parte_1
pagina 17 di 22 della propria sub-appaltatrice e nei limiti del quantum da questa riconosciuto, al pagamento di ben determinate fatture, specificando esattamente l'an ed il quantum del pagamento, con ciò escludendo espressamente ed implicitamente un'assunzione di obbligazione di pagamento generale a favore di tra l'altro neppure da quest'ultima Controparte_1
rivendicata in quanto inesistente.
16. Deduce l'appellante che anche qualora volesse essere condivisa l'interpretazione del
Giudice secondo cui aveva assunto un debito (adempimento di Parte_1
terzo), certamente ciò non legittimava la qualificazione di accollo esterno, ma semmai quella di mero accollo semplice o interno, e ciò non solo in quanto l'assunzione di pagamento era stata concordemente circoscritta e limitata ad un importo stabilito ed identificato, ma altresì per il fatto che lo stesso non era consistito in un accordo bilaterale (proprio dell'accollo esterno) a favore del terzo ( , bensì in un accordo a tre, con Controparte_1
intervento fattivo del percipiente, che come tale non attribuiva alcun diritto al creditore e non modificava i soggetti dell'originaria obbligazione, che permaneva in riferimento ai soggetti originali (ex multis, Cass. Civ., Sez. II Ordinanza 03.12.2021 n. 38225).
17. Si deduce ulteriormente che nell'accollo semplice (o interno), l'accollante si obbliga nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore il quale non può, quindi, da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione e, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accollo, e che l'erronea qualificazione del Giudice emergerebbe altresì dal fatto che, contrariamente a quanto affermato, mai
[...]
aveva assunto obbligazioni illimitate e svincolate dalla propria sub- Parte_1
appaltatrice nei confronti di come emergerebbe chiaramente dallo Controparte_1
scambio di corrispondenza tra le parti, ove ogni impegno di pagamento era preceduto da espressa verifica ed autorizzazione da parte di . Controparte_2
18. Con il terzo motivo si lamenta l'erroneità della sentenza anche per il mancato accertamento del credito richiesto dall'odierna appellata, non essendo sufficiente a tale riguardo l'emissione delle fatture azionate con il monitorio che costituiscono elemento di prova solo nel caso di accettazione da parte del destinatario, mentre in presenza di una pagina 18 di 22 contestazione del rapporto tra le parti, la fattura di per sé non costituisce prova unilaterale a favore di chi la emette, né produce un'inversione dell'onere probatorio secondo i principi ordinari.
19. Con il quarto motivo si lamenta che nonostante l'opposta non avesse svolto difese atte a confutare la contestazione dei vizi e difetti nei lavori dalla stessa svolti, e neppure in ordine all'ammontare dei danni, dovendosi pertanto ritenere provato l'an e il quantum della pretesa risarcitoria ex art. 115 c.p.c., il Giudice non si sarebbe pronunciato sulla domanda di risarcimento, limitandosi a sostenere, per quanto concerne l'eccezione di inadempimento sollevata, che non appariva invocabile alcuna forma di tutela, inclusa quella risarcitoria, di matrice contrattuale, difettando un rapporto di subappalto tra l'opponente e l'opposta.
20. Si deduce inoltre, in relazione alla richiamata surrogazione di nei diritti di CP_11
Impianti ex art. 1203 n.3 c.c., che non sarebbe dato comprendere quali “diritti” avrebbe dovuto surrogare l'appellata, non avendo ella diritti, bensì -, quale esecutrice dei lavori affidategli da – obblighi e doveri, ivi inclusi quelli risarcitori. Controparte_2
Rilevato che la posizione di sarebbe quella di soggetto Controparte_1
inadempiente alle obbligazioni assunte - sebbene nei confronti di Controparte_2
con la quale aveva in corso un contratto di sub-appalto -, sarebbe di tutta evidenza
[...]
come alcun diritto possa essere da essa surrogato a favore di che si troverebbe Pt_1
oggi non solo esposta al rischio di dover pagare un soggetto con il quale non aveva rapporti contrattuali, ma al contempo al rischio di non recuperare quanto già speso e sostenuto per l'eliminazione dei vizi e difetti nei lavori eseguiti da un soggetto, che sulla base della decisione del Giudice di prime cure, si troverebbe nella condizione di incassare somme non dovute, poi non verosimilmente recuperabili.
21. Infine, con il quinto motivo si chiede che a seguito dell'accoglimento dell'appello si disponga anche la riforma integrale in punto di spese di giudizio.
22. L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, in virtù del consolidato principio “iura novit curia curia” di cui all'art. 113 c.p.c. il Giudice ha il potere-dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica dei fatti e dei rapporti dedotti in giudizio a prescindere dalla qualificazione pagina 19 di 22 richiamata dalle parti, con l'unico limite che i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie giuridicamente qualificata dal Giudice coincidano con quelli della fattispecie fattuale sottoposta al suo esame sulla base dei fatti allegati.
Ex multis, Cass. Civ. Sez. lav., 4 febbraio 2025 n. 2621:
“Va invero ricordato che per risalente e consolidato orientamento, pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell'interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati (tra le tante Cass. n. 20932/2019, n.
30607/2018, n. 5832/2021).
E ciò vale anche per il giudice di appello, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta dal primo giudice si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 36272/2023).”
23. Nel caso di specie, ritiene la Corte che la qualificazione giuridica della fattispecie quale accollo esterno di cui all'art. 1273 c.c. sia stata effettuata dal giudice di primo grado nel pieno rispetto dei limiti individuati dalla S.C., ovvero sulla base delle circostanze allegate dalle parti, e che pertanto deve ritenersi infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale si lamenta che non avrebbe assunto obbligazioni a favore di Pt_1 [...]
Controparte_1
A tale riguardo occorre evidenziare, invece, che dal tenore della email 18.11.2019 inviata da a si evince chiaramente l'accordo di accollo esterno raggiunto dalle parti: CP_11 CP_1
“Buongiorno, come già anticipato sia telefonicamente ma anche nella riunione di cantiere in presenza dell'Avvocato Ponzio, ci siamo resi disponibili al pagamento delle maestranze, come del resto stiamo facendo, dal giorno dell'incontro in poi. Chiediamo quindi di inviarci il resoconto della mano d'opera impiegata nel cantiere di Nazario Sauro, vistata per approvazione da dalla data dell'incontro in Controparte_2
cantiere in poi, al fine di redigere una contabilità condivisa da quest'ultimi ed emettere la relativa fattura di competenza.”
24. D'altra parte, come condivisibilmente osservato dal Tribunale, le parti non hanno mai convenuto un contratto di subappalto, come peraltro sostenuto dalla stessa appellante, mentre lil successivo accollo era stato assunto nell'interesse di “Al fine di far CP_11
pagina 20 di 22 proseguire l'andamento del cantiere e tentare di limitare gli ormai inevitabili danni da ritardo”; tale accollo non solo coinvolgeva necessariamente l'originaria debitrice Controparte_2
(appaltatrice dei lavori a , risultando la stessa onerata del visto
[...] Controparte_1
per approvazione prima dell'emissione delle fatture oggetto del monitorio, ma contemplava la partecipazione anche di , avendo le parti espressamente previsto CP_1 Controparte_1
che tale fatturazione, successiva all'accollo, fosse effettuata direttamente nei confronti di
, come in effetti è avvenuto. CP_11
Per quanto ora osservato, deve quindi escludersi che l'assunzione del debito, come in denegata ipotesi sostenuto dall'odierna appellante, sarebbe eventualmente inquadrabile nella fattispecie dell'accollo semplice o interno, escludendo la possibilità per Impianti di agire nei confronti di in caso di inadempimento. CP_11
25. Risulta infondata anche la terza censura in ordine alla mancata prova dell'an e del quantum del credito dell'odierna appellata, non risultando invero documentalmente provato che le stesse siano mai state contestate da prima della formale intimazione di CP_11
pagamento ad opera del difensore di a ciò si aggiunga, come evidenziato CP_1
dall'odierna appellata, che la stessa richiesta risarcitoria avanzata da nel giudizio di CP_11
opposizione costituisce implicito riconoscimento della presenza in cantiere delle maestranze di Controparte_1
26. Infine, deve essere rigettato anche il quarto motivo con il quale si censura il rigetto dell'eccezione di inadempimento sollevata da , avendo il Tribunale correttamente CP_11
ritenuto non invocabile nel caso di specie alcuna forma di tutela di contrattuale, inclusa quella risarcitoria, difettando un diretto rapporto di subappalto tra e Impianti, CP_11
come sopra già evidenziato, il che renderebbe comunque inapplicabile alla fattispecie anche l'art. 115 c.p.c. invocato dall'appellante.
Solo per completezza di disamina, deve inoltre rilevarsi l'infondatezza anche della censura con la quale si lamenta il richiamo del Tribunale alla surrogazione di nei diritti di CP_11
Impianti ex art. 1203 n.3 c.c., deducendo che “non sarebbe dato comprendere quali “diritti” avrebbe dovuto surrogare l'appellata”, posto che l'accollo da parte di delle fatture emesse per le CP_11
pagina 21 di 22 lavorazioni effettuate nel cantiere da costituisce senza dubbio valido titolo per la CP_1
rivalsa nei confronti del debitore originario . Controparte_2
27. In conclusione l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite, che si liquidano in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio in Parte_1
favore di che si liquidano in € 6.946,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 25.08.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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