Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/03/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1546 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23.12.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
21 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 21/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1546/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza di ingiunzione;
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. P. Siviglia;
Ricorrente
CONTRO
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente dalle dr.sse , e dai dr. P. CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
e , funzionari espressamente delegati ai sensi dell'art. 9, d. lgs. 149/2015; CP_7
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.04.2023 il ricorrente in epigrafe ha formulato opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione nr. 420/2022, prot. n. 18006 dell'8.08.2022, notificata dall'
[...]
di Reggio Calabria l'8.03.2023 e avente ad oggetto il pagamento di una Controparte_8
sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 39, commi 1 e 2, d. l. 112/08, 21, comma 1, l.
264/1949, 18 comma 5-bis e 29, comma 1, d.lgs. 276/2003, per un importo complessivo di €
50.813,00.
In via preliminare, rappresentando le tempistiche intercorse tra la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza di ingiunzione, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento quivi impugnato per violazione dei termini di cui all'art. 14, l. 689/81, nonché dell'art. 2, l. 241/90.
Nel merito, oltre a rilevare la mancanza dell'elemento soggettivo necessario ai fini sanzionatori, ha contestato la fondatezza degli assunti ispettivi.
In particolare ha sostenuto la genuinità dell'appalto, evidenziando che la società committente – contrariamente a quanto sostenuto dal personale ispettivo – non esercitava alcuna ingerenza, neppure indiretta, sulla gestione dei rapporti di lavoro e/o sull'esercizio dei poteri direttivi, organizzativi e disciplinari, rimessi all'appaltatore.
Eccependo infine la mancata applicazione del cumulo materiale previsto dall'art. 8, l. 689/81 e la conseguente iniquità della sanzione irrogata, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per i motivi sopra esposti e, per l'effetto,
l'annullamento o disapplicazione del provvedimento nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale. In subordine ha chiesto la rideterminazione della sanzione.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha Controparte_9 preliminarmente contestato la fondatezza della eccepita violazione dell'art. 14, l. 689/81, decorrendo il termine di novanta giorni dal momento della conclusione delle indagini ispettive.
Ha parimenti contestato le doglianze afferenti al mancato rispetto dell'art. 2, l. 241/90, rappresentandone la non applicabilità ai procedimenti volti all'applicazione di sanzioni amministrative.
Nel merito ha rilevato che l'appalto realizzato dalla nella sua Controparte_10
concreta modalità di espletamento, si era configurato come una mera somministrazione di manodopera priva dei requisiti della somministrazione autorizzata, in violazione dell'art. 29, comma
1, D. Lgs, n. 276/2003.
Sul punto ha riferito che a seguito delle indagini ispettive era infatti stata riscontrata la totale assenza degli elementi caratterizzanti l'appalto “genuino”, essendo diffusamente emersa la mancanza del rischio d'impresa in capo alla società appaltante;
l'inserimento del personale entro l'organizzazione del committente con identità di mansioni rispetto a quelle disimpegnate dai Contro dipendenti di quest'ultima; l'espletamento di attività senza mezzi propri della e in assenza di una vera e propria organizzazione funzionale del servizio;
l'invalidità del provvedimento di certificazione del contratto.
Ha ancóra evidenziato come tale ultima circostanza non potesse assumere alcuna valenza scriminante in relazione all'elemento soggettivo, in campo amministrativo corrispondente alla sola coscienza e volontà della condotta, ponendosi in via alternativa il dolo e la colpa.
Rappresentando infine l'inapplicabilità, nel caso di specie, del cumulo giuridico previsto dall'art. 8, l. 689/81, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
*******
L'opposizione risulta infondata.
L'oggetto del giudizio, in estrema sintesi, attiene alla genuinità o meno dell'appalto concluso tra la società opponente e la Controparte_10
Come anticipato l'ordinanza di ingiunzione opposta rinviene la propria genesi negli accertamenti posti in essere dall' resistente dai quali sono emerse – secondo la ricostruzione ispettiva – CP_1
una serie di violazioni afferenti alla comunicazione di informazioni di una dipendente nonchè la natura fittizia del contratto d'appalto stipulato tra la ditta individuale di LA AO NT e la
Controparte_11
Seguendo l'ordine logico-giuridico della domanda attorea, occorre analizzare in primo luogo l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14, l. 689/81.
È noto, in tema, l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. civ. Sez. II Ord.,
19/10/2023, n. 29068) secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per versamenti in contanti superiori al limite stabilito dall'art. 49 D.Lgs. n. 231 del 2007, il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione.”
Ne discende come alcuna violazione del termine di cui all'art. 14, comma 2, l. 689/1981 si sia consumata nel caso di specie, posto che il termine di 90 giorni per la contestazione dell'illecito è stato rispettato mediante la notifica del VUAN avvenuta in data 8.07.2021, ovvero in maniera tempestiva rispetto al termine di conclusione degli accertamenti, coincidenti con l'1.7.2021, ovvero con il momento di valutazione e raccolta di tutti gli elementi acquisiti.
L'eccezione di decadenza non merita, pertanto, accoglimento.
Vanno rigettate le doglianze relative sia alla asserita violazione dell'art. 2, l. 241/90 in forza del granitico orientamento della Suprema Corte secondo cui “in materia di sanzioni amministrative non trova applicazione la disciplina generale del procedimento amministrativo contenuta nella L. n. 241 del 1990, ma unicamente la L. n. 689 del 1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve come quello previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 2” (Cass. Sez. II, n. 19068/21 nonché per tutte,
Cass. Sez. U. 27/04/2006, n. 9591).
Occorre infine vagliare, con riguardo ai profili amministrativi dell'appalto, la legittimità della certificazione, richiamata dal ricorrente, della Commissione di Certificazione istituita presso l'Ente
Paritetico Bilaterale ENBLI.
Ebbene, sul punto, a fronte del rilievo dell'ITL secondo cui l'ente, emittente la certificazione di rispondenza alle disposizioni vigenti del contratto concluso tra la ditta individuale e
[...]
non apparterebbe al novero di quelli abilitati al rilascio delle certificazioni di cui Controparte_10 all'art. 76, d.lgs. 276/03, alcuna specifica osservazione è stata formulata dall'attore in sede di prima udienza e di note difensive.
In omaggio al principio di non contestazione, ne discende la natura pacifica del dato fattuale e dunque l'infondatezza del rilievo attoreo.
Ciò premesso, venendo al merito della vicenda, occorre in primo luogo precisare che le uniche eccezioni sollevate da parte attrice afferiscono alla natura genuina dell'appalto, non essendo stata – al contrario – formulata alcuna doglianza in ordine alla fondatezza delle violazioni rilevate, con riguardo alla dipendente nell'O.I. opposta e nel sotteso ai sensi dell'art. 39, Persona_1 Pt_2
d.l. 112/2008 con v. in l. 133/08 e dell'art. 21, l. 264/49.
Dovendosi dunque ritenere configurati gli illeciti menzionati, in ordine alla genuinità dell'appalto concluso tra la società opponente e la giova osservare che a mente dell'art. Controparte_10
1655 c.c., l'appalto è il contratto con cui una parte - appaltatore - assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionati da un'altra parte – committente –, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione, a proprio carico, del rischio imprenditoriale.
Con particolare riferimento all'appalto di servizi, l'art. 29, d.lgs. 276/2003, operando una distinzione rispetto alla somministrazione di lavoro, qualifica l'appalto “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Il compimento, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro, costituisce la cifra qualificante l'appalto, sulla scia dello schema dell'obbligazione di risultato.
Di contro, con il contratto di somministrazione di manodopera, nel cui novero rientrerebbe l'appalto di servizi non genuino, è l'impresa datrice di lavoro a fornire i lavoratori che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, in base allo schema dell'obbligazione di mezzi.
In sintesi, se nel contratto di appalto i lavoratori devono restare nella disponibilità della società appaltatrice destinata a curarne la direzione e il controllo, nella somministrazione è l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire.
Orbene la giurisprudenza di legittimità ha specificato gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione da parte del committente dell'attività.
In concreto, fermo restando che un appalto possa connotarsi per l'esecuzione di un servizio, in tutto o in parte, dematerializzato, nel quale la prestazione effettiva di manodopera risulta essere predominante rispetto all'impiego dei mezzi da parte dall'appaltatore, si configura un fittizio contratto di appalto, idoneo ad occultare un'interposizione illecita di manodopera, nell'ipotesi in cui l'appaltatore si limiti a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali.
L'orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza è nel senso che nei c.d. “appalti leggeri”, intendendosi per tali quelli “in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” (Cass. n. 14371/2020), è sufficiente, ai fini della liceità, che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 21413/2019), e che il requisito della
“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dal citato articolo 29, possa individuarsi, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass. n.
30694/2018).
Pertanto, nell'ambito della messa a disposizione della propria capacità gestionale e organizzativa dei dipendenti, è requisito imprescindibile per la configurabilità di un appalto lecito che sia l'appaltatore medesimo a organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria ed esercitando sui propri lavoratori un potere direttivo effettivo e non meramente formale.
Al contrario sono integrati gli estremi di una intermediazione illecita "ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo" (Cass. n.
7898/2011; Cass. n. 27213/2018; Cass. n. 27105/2018).
Ebbene quanto esposto evidenzia come l'elemento della direzione non possa esprimersi esclusivamente sotto il mero profilo amministrativo (retribuzione, ferie, permessi, ecc.), ma debba concretizzarsi nel senso dell'organizzazione dell'intero processo produttivo attraverso un apporto autonomo rispetto a quello del committente, caratterizzato dall'utilizzo di manodopera, quantomeno in parte, propria.
Nel caso di specie va rilevato che dalle dichiarazioni rese dai dipendenti in sede di ispezione emerge come le direttive circa l'organizzazione e il contenuto della prestazione fossero impartite dal ricorrente.
In particolare, premesso che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 09.11.2010, n. 22743; Cass. 02.10.2008, n. 24416;
Cass. 14.04.2008, n. 9812; Cass. 06.06.2008, n. 15073), le dichiarazioni rese dai dipendenti _3
, nonchè dai figli di evidenziano in maniera chiarissima come la gestione Pt_4 Per_2 Parte_1
dell'attività fosse rimasta in capo al ricorrente a dispetto dell'assunzione dei lavoratori da parte di
Contro
Fermo restando che tutti i dipendenti hanno sostenuto di ricevere direttive dal di aver Pt_1
ricevuto gli indumenti da lavoro da quest'ultimo, al pari della retribuzione e di ogni provvedimento afferente all'organizzazione dell'attività, emblematica è la dichiarazione delle lavoratrici e Pt_4
le quali hanno rappresentato espressamente di non aver mai avuto rapporti con alcun Per_1
responsabile di M&G.
Va inoltre rilevata, quale ulteriore indice sintomatico dell'assenza di un appalto genuino,
l'applicazione di un meccanismo di travaso di lavoratori dalla committente all'appaltatrice secondo quanto affermato da alcuni dipendenti tra i quali figurano e Persona_3 Persona_4
il quale ha sostenuto come il padre fosse venuto a conoscenza della possibilità di fruire dei servizi di
Contro
“per assumere alle dipendenze di quest'ultima il personale del ”. Parte_5
Ebbene appare evidente come le circostanze descritte si atteggino ad indici sintomatici dell'assenza di una reale autonomia organizzativa della società appaltatrice, del tutto sprovvista di un apparato organizzativo-produttivo umano in grado di gestire il servizio appaltato al momento del subentro nella gestione.
In definitiva dagli atti e documenti di causa non è emerso alcun elemento atto a certificare l'esistenza di un'effettiva assunzione di rischio d'impresa da parte dell'appaltatrice né di un apporto Contro gestionale e risultato produttivo autonomo, ricalcando integralmente l'attività esercitata dalla quella della committente.
Peraltro gli illustrati elementi fattuali, tutti riconducibili alla piena consapevolezza da parte del ricorrente della permanente esistenza del suo status di datore di lavoro di fatto nonchè dell'operazione negoziale posta in essere con formale e fittizia assunzione dei propri dipendenti da parte di un'altra società, escludono la sussistenza della buona fede, intesa in senso soggettivo quale scriminante della condotta illecita sotto il profilo amministrativo.
Infine, in ordine all'applicabilità del comma 2, art. 8, l. 689/81, occorre rilevare che la latitudine applicativa della norma, ovvero del regime sanzionatorio del cumulo giuridico, risulta circoscritta alle fattispecie in tema di previdenza e assistenza obbligatorie.
In disparte la chiarezza testuale del dato normativo, in tal senso si è espressa la Suprema Corte non trovi applicazione per gli illeciti amministrativi disciplinati dalla L. 689/1981 con esclusione delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, atteso che il regime previsto dall'art.
8 co. 1 L. n. 689/1981 per l'ipotesi di più violazioni connesse con un'unica azione od omissione non può essere interpretativamente esteso al diverso caso di più violazioni compiute attraverso una pluralità di azioni od omissioni, quand'anche esecutive di un unico disegno (per il cui accertamento, peraltro, è richiesta un'indagine psicologica normalmente irrilevante per la sussistenza dell'illecito amministrativo). (Cass., n. 5252 del 04/03/2011).
Per le ragioni suesposte l'opposizione non merita accoglimento.
In omaggio al principio di soccombenza le spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo in base al valore della causa (scaglione € 26.001,00 – € 52.000,00) ex art. 4, comma 1, Dm 55/2014, modificato dal Dm 147/22, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta l'opposizione.
Condanna in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. Parte_1 dell'omonima ditta individuale, al pagamento di € 4.620,00, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 21/03/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo