Articolo 2077 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2077.

(Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale).

I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni piu' favorevoli ai prestatori di lavoro.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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