Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 1
La parte che, in ottemperanza all'ordine del giudice di integrare il contraddittorio con il litisconsorte necessario, cita il terzo, deve, a pena di estinzione del giudizio, rispettare il termine previsto dall' art. 163 bis cod. proc. civ., senza che rilevino, in senso impeditivo della sussistenza di quest'onere, ne' la mancata indicazione nell'ordinanza del termine per la notificazione, ne' la circostanza che la data dell'udienza di comparizione sia fissata a data più breve del termine dilatorio per comparire.
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- 1. Diritto di veduta panoramica? sentenze Cassazione (22/6/2023, n. 17922)Lorenzo Saviane · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 20 giugno 2023
Cosa è il diritto di veduta panoramica? Parliamo di veduta panoramica quando abbiamo una finestra che si affaccia su un bel panorama. La corte di cassazione con la sentenza 22/06/2023, n. 17922, afferma che: “la panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto, che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi, non anche nella servitù di veduta, che garantisce il diritto affatto diverso di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12793 del 14/05/2019; Sez. 1, Sentenza n. 13368 del 26/05/2017; Sez. 2, Sentenza n. 8518 del 31/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 2973 …
Leggi di più… - 2. I termini di comparizione (art. 163-bis c.p.c.)Accesso limitatoFabio Fiorucci · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/1999, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Rel. Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Ha proposto la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EI LV, SI ZI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato GIANNI SERGES, difesi dall'avvocato CARLO IMMÈ, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AN OS, LU PA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIANNARINI, difesi dagli avvocati ITALO ANDOLINA, VINCENZO PASSANISI, giusta delega in atti,
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 377/95 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 25/05/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/98 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
udito l'Avvocato CARLO IMMÈ(IMMÈ) difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, il rigetto del secondo motivo, assorbiti gli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi RE OR e ES RA, che avevano acquistato in contrada Arcile di UG un villino, retrostante a quello dei coniugi SC RO e AL GI, degradante rispetto al primo per la vista sul mare, proposero due azioni contro i confinanti SC - AL: a) una azione tendente ad ottenere la demolizione della sopraelevazione effettuata dai coniugi SC - AL sul loro villino - bungalow, a distanza non legale e in violazione del diritto di veduta dei ricorrenti;
b) un'azione possessoria, tendente alla demolizione di opere accessorie (lavello con tubi e barbecue) sempre intraprese dai confinanti SC - AL, a distanza non legale.
Il pretore di UG con sentenza non definitiva dichiarava la improponibilità della domanda di risarcimento del danno e con separato provvedimento ordinava la integrazione del contraddittorio nei confronti di AL GI, litisconsorte necessaria, nel giudizio petitorio (sub a che precede).
Indi, lo stesso pretore con sentenza definitiva del 30 gennaio 1991, riuniti i due giudizi, condannava i coniugi SC - AL a demolire il tetto a spiovente realizzato sul loro villino nonché il barbecue e le tubazioni eseguiti, con il danno da liquidarsi in separata sede.
Su gravame degli stessi coniugi, il tribunale di Siracusa con sentenza del 25 maggio 1995 rigettava la domanda dei coniugi RE e ES concernente la demolizione della sopraelevazione del villino e il risarcimento del danno;
rigettava l'appello incidentale degli stessi coniugi concernenti le spese del grado precedente, compensava per intero le spese del doppio grado di giudizio tra le parti, confermando nel resto l'impugnata sentenza (per quanto concerneva la demolizione del barbeque, eretto a distanza non legale e costituente una costruzione secondo l'art. 873 cod. civ., ai fini appunto della distanza da osservare).
Infine, il tribunale dichiarava la estinzione del giudizio petitorio, su eccezione di parte, perché la citazione a comparire per la AL, su ordine del giudice e per l'udienza del 20 febbraio 1989, era stata notificata alla medesima, residente in Catania, solo sette giorni prima di detta udienza (art. 163 bis cod. proc. civ.). La stessa sentenza del tribunale di Siracusa veniva poi impugnata con ricorso per cassazione dai coniugi RE - ES, affidato a cinque motivi: con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 873 cod. civ. e 59 e 60 del Regolamento di UG (in riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti censurano il ragionamento dei giudici siracusani (secondo cui non vi è la prova della inosservanza di distanza nell'eseguire la sopraelevazione), dal momento che il Regolamento locale stabilisce il distacco di m. 5 e i giudici del merito accertata la esistenza della normativa locale, ne avrebbero dovuto fare applicazione, previa acquisizione di ufficio del Regolamento edilizio;
con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 102, 269, 163 - bis e 175 (in relazione all'art. 360, n. 3) cod. proc. civ., censurano il ragionamento dei giudici di secondo grado (che hanno dichiarato estinto il giudizio per inosservanza del termine a comparire), deducendo sul punto che il giudice di primo grado, nel fissare l'udienza di comparizione del terzo chiamato (la AL) aveva implicitamente ridotto il termine stesso, ritenuto nel caso comunque congruo;
con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1061 e 1062 cod. civ. (in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti censurano il ragionamento dei giudici del merito (nel punto in cui hanno escluso la servitù di vista panoramica per destinazione del padre di famiglia), deducendo che il costruttore dei villini, con l'assicurare la posizione degradante dei villini stessi verso il mare, aveva creato una servitù di veduta e brezza marina in favore del villino di essi ricorrenti;
con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 2043 cod. civ. (in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti lamentano che i giudici del merito hanno escluso il danno conseguente al comportamento doloso dei coniugi SC - AL, peraltro in violazione del possesso di essi ricorrenti;
con il quinto motivo, infine, i ricorrenti, denunciando la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., censurano il governo delle spese processuali stabilito dai giudici del merito.
I coniugi SC - AL resistono con controricorso. I ricorrenti hanno presentato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure dei ricorrenti non hanno giuridico fondamento. Incominciando dall'esame della seconda censura (con cui i ricorrenti lamentano la dichiarata estinzione del processo petitorio), osserva la Corte che la pretesa dei ricorrenti (tesa a salvare lo stesso processo dalla sanzione stabilita) non trova alcun fondamento, dal momento che il pretore non stabilì all'epoca alcuna riduzione del termine per comparire per la AL;
ne', tantomeno, si avvalse della facoltà di ridurlo sino alla metà (art. 163 - bis, comma secondo, cod. proc. civ.), in modo espresso (come si richiede per legge con provvedimento ad hoc): in ogni caso, la pretesa riduzione avrebbe comportato un termine minimo per comparire di giorni 20, che nel caso che ne occupa non risulta assolutamente osservato. Nè, ancora, si può parlare (come fanno i ricorrenti) di termine congruo (di soli sette giorni), che peraltro non è previsto per legge. Correttamente, perciò, i giudici del merito hanno dichiarato la estinzione del processo indicato.
Nell'ordine la Corte procede all'esame della prima, terza e quarta censura (le quali, per essere connesse tra loro, in quanto riferentisi alla costruzione del tetto spiovente e relative distanze da osservare, possono essere valutate congiuntamente). Orbene, è pur vero che il giudice del merito è tenuto (come assumono i ricorrenti) ad acquisire al processo lo strumento edilizio (cui le parti abbiano fatto riferimento) (tra le altre, Cass. 2 maggio 1997 n. 3820), ma è altrettanto vero che l'acquisizione è necessaria, quando nel caso da esaminare ricorrano i presupposti dell'applicazione del regolamento o atto equiparato locale. Ciò posto, è utile ricordare che i ricorrenti lamentano la inosservanza del regolamento locale, quanto a distanze, in relazione alla realizzata sopraelevazione a tetto da parte dei controricorrenti, perché violatrice della servitù di veduta panoramica e brezza marina, costituita per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 cod. civ.). In proposito, gli stessi ricorrenti prospettano la situazione, da cui deriverebbe la costituzione di servitù nel modo indicato, soltanto con riferimento al fatto che il costruttore (che ha poi venduto i villini alle parti in causa) ha realizzato gli immobili in modo degradante, verso il mare.
Ma tanto, agli effetti in discorso, non basta, perché, per aversi una servitù di panorame (servitus altius non tollendi), sia pure per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 cit.), sono necessarie opere visibili e permanenti ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitù di veduta;
diversamente questa comporterebbe sempre quella;
e si deve trattare di opere specificatamente destinate all'esercizio della veduta invocata (tra le altre, Cass.20 ottobre 1997 n. 10250). Da quando precede, risulta che i ricorrenti non hanno fornito la prova della esistenza di opere, nel senso precisato (fatta eccezione della posizione dei villini in discorso).
Del resto, l'accertamento negativo sul punto dei giudici del merito, in quanto congruamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità (tra le altre, Cass. 14 gennaio 1997 n. 277). Non essendovi stata violazione di diritti dei ricorrenti (alla luce di quanto precede), correttamente i giudici del merito hanno escluso il conseguente risarcimento del danno (art. 2043 cod. civ.). Resta da esaminare la quinta ed ultima censura, con cui si cerca di invalidare il ragionamento dei giudici del merito, in punto di governo delle spese processuali (di tanto si dolgono anche i controricorrenti).
Basti osservare in proposito che la valutazione degli stessi giudici (che si sono richiamati all'esito complessivo della lite), ai fini della compensazione delle spese del doppio grado di merito, siccome esercizio di potere discrezionale, non è censurabile in sede di legittimità (giurisprudenza costante).
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità tra le parti, per intero (art. 92 cod. proc. civ.).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti, per intero.
Così deciso in Roma il 24 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1999.