TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Di Rauso Simona, in funzione di Giudice di secondo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di appello iscritto al n 925/2020 di R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 156/2018 del Giudice di Pace di RI depositata il 19/02/2019 non notificata;
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Pasqualina Buonanno ed Avv. Eligia
Santucci ed elettivamente domiciliata presso la direzione Affari Legali Territoriali di
Caserta sita in V.le Lamberti, n.29;
- Parte appellante
E
elettivamente domiciliati in S. Maria a Controparte_1
Vico, alla Via M. Marletta, 15 (CE) presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Pesce;
- Parte appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Controparte_1 Controparte_1 titolari rispettivamente del buono n. 5244655 serie R emesso in data 17.10.1996 e buono n. 000454 serie O di lire 1.000.000,00 citavano in due Parte_1 giudizi autonomi, dinanzi al Giudice di Pace di RI, al fine di ottenere la differenza tra quanto liquidato e quanto effettivamente spettante in ragione dei buoni posseduti.
Si costituiva la Società , la quale eccepiva l'infondatezza delle Parte_1 pretese di controparte, rilevando che il rendimento liquidato dei buoni era stato determinato applicando la disposizione ratione temporis applicabile ovvero l'art. 173 del D.P.R. 29/3/1973 n. 156.
Le cause iscritte a ruolo rispettivamente con R.G. 1968/2014 e 2419/2014 venivano successivamente riunite e riservate in decisione.
Con sentenza n. 156/2018, depositata in data 19/02/2019, il Giudice di Pace di
RI accoglieva la domanda degli attori condannando anche al pagamento Pt_1 delle spese di lite.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 156/2018 Pt_1 chiedendone l'integrale riforma.
Il G.I., dott. Galasso, precedente titolare del fascicolo, con decreto del 23.9.2022, rilevata la mancata costituzione degli appellati ed il mancato deposito del file contenente l'originale del messaggio pec avente ad oggetto la notifica alla controparte dell'atto di appello (non costituendo prova la scansione della ricevuta di consegna), invitava la parte al deposito originale del formato pec.
All'udienza del 24.01.2023, stante il perdurante mancato deposito, veniva Pt_1 onerata di ottemperare al disposto del Giudice.
Depositati i file comprovanti la notifica (cfr. deposito del 4.7.2023), veniva sollevata d'ufficio la questione dell'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per la tardiva costituzione in giudizio dell'appellante e la causa veniva rinviata all'udienza odierna del 04.11.2025 per la decisione (cfr. verbale dell'11.7.2023).
L'appellante rinunciava ai termini ex art. 190 cpc, chiedendo la decisione della controversia.
L'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c. in ragione della tardiva costituzione in giudizio dell'appellante.
Detta improcedibilità si è realizzata di diritto e il giudice dell'appello non ha alcuna discrezionalità in ordine alla perseguibilità del giudizio nel merito, né l'eventuale
2 costituzione tempestiva dei convenuti (circostanza peraltro non verificatasi nel caso di specie) avrebbe sanato il predetto vizio.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che l'art. 347, comma 1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello per il caso che l'appellante non si costituisca nei termini di cui all'art. 348 c.p.c..
Ne consegue che il giudizio di gravame è improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2017).
La Suprema Corte ha infatti chiarito che le norme che fissano le condizioni di procedibilità sono di ordine pubblico processuale, di talché la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo.
E invero, mentre l'inosservanza delle forme prescritte per la costituzione dell'impugnante dà luogo, di volta in volta, o a mere irregolarità, o a nullità suscettibili di sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto (cfr. Cass. civ. n. 6861/2014), quella del termine perentorio entro il quale quella costituzione deve avvenire è espressamente presidiata, ex art. 348, primo coma, cod. proc. civ., dall'effetto dell'improcedibilità (cfr. Cass. sentenza n. 2165/2016).
Né è dimostrata la causa non imputabile, atteso che la documentazione depositata dall'appellante- peraltro tardivamente- non è idonea a certificare un errore tecnico imputabile ai sistemi di cancelleria e non invece all'appellante medesimo.
Per tutte queste ragioni l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese stante la contumacia dei convenuti.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14
e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
3
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e , ogni altra eccezione e domanda Controparte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
- dichiara l'appello improcedibile;
- nulla per le spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2010.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 04.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso.
4