Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 3634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3634 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03634/2025REG.PROV.COLL.
N. 08891/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8891 del 2023, proposto da AL CC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sala e Giuseppe Gortenuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale I.N.P.S., in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 1011/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Gortenuti e Gino Madonia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1011/2023 il T.A.R. del Veneto ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento dei provvedimenti dell’11 novembre 2019, del 3 settembre 2020 e del 7 maggio 2021, “e comunque per l’accertamento del diritto del Prof. AL CC alla liquidazione del TFS nella misura spettante, in relazione a quanto dallo stesso percepito a titolo di stipendio all’atto della cessazione dal servizio o - in via subordinata - nella misura ritenuta dovuta, senza le riduzioni operate in pretesa applicazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituto in giudizio, senza svolgere difese scritte, l’I.N.P.S.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 marzo 2025.
2. Il ricorrente, professore ordinario poi divenuto componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, agisce per l’accertamento del diritto al corretto ricalcolo del trattamento di fine servizio.
Questo è stato calcolato dall’I.N.P.S. sulla base del trattamento economico percepito presso l’Università alla data di collocamento fuori ruolo, con l’aggiunta dei miglioramenti economici attribuibili per il mero decorso dell’anzianità di servizio e che sarebbero stati maturati qualora l’interessato fosse rimasto in servizio presso l’Ateneo.
L’odierno appellante ha sostenuto davanti al TAR che “si sarebbe dimesso da professore ordinario prima della cessazione dell’incarico di membro del C.S.M., senza mai rientrare presso l’Amministrazione di appartenenza. Di conseguenza la fattispecie non sarebbe sottoposta alla disciplina di cui all’art. 1, comma 458, della legge n. 147 del 2013, bensì a quella generale di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 secondo cui: “Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti”.
Il ricorrente domanda che si computi lo stipendio percepito al momento delle dimissioni, che è quello risultante dallo stipendio base con in più l’indennità di componente del C.S.M.
3. Il T.A.R. ha respinto il ricorso facendo applicazione dei princìpi stabiliti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato 10/2022, e rilevando che “In ragione della ratio e della natura generale – non speciale – dell’art. 1, comma 458, della legge n. 147 del 2013 nessun rilievo può essere attribuito al fatto che il ricorrente si sia dimesso dall’Università prima della cessazione della carica presso il C.S.M. e non sia quindi rientrato presso l’Amministrazione di appartenenza”.
4. L’appellante, con i due motivi di gravame, contesta la decisione del TAR sia in relazione all’applicazione dell’art. 1, comma 458, della legge. 27 dicembre 2013, n. 147; sia con riguardo all’applicazione dell’art. 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195.
5. Ad avviso del Collegio i due motivi di gravame, che sostanzialmente ripropongono le tesi interpretative già svolte in primo grado, non sono fondati, risultando dagli stessi insuperate le ragioni poste a fondamento della pronuncia impugnata.
Risulta dirimente, in senso ostativo all’accoglimento della pretesa dell’appellante, quanto stabilito nella richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato 10/2022, che il Collegio condivide e alla quale [anche ai sensi degli artt. 3, comma 2; e 88, comma 2, lett. d)] si riporta: come ben chiarito dal T.A.R. nella sentenza appellata, “il legislatore ha ritenuto di superare le precedenti differenze di trattamento, e come sostenuto dall’Inps, ha sottoposto i professori universitari eletti componenti c.d. laici del C.S.M. ad un trattamento equivalente a quello attribuito al collega dell’Amministrazione di appartenenza di pari anzianità”.
6. Non conduce a diverse conclusioni la peculiarità fattuale della fattispecie dedotta, connotata dal fatto che il ricorrente abbia cessato il rapporto con l’Università prima della cessazione della carica consiliare.
Tale fattispecie rimane infatti pur sempre governata dalla disposizione – di natura generale – di cui all’art. 1, comma 458, della legge. 27 dicembre 2013, n. 147: né sussistono ragioni tali da far conseguire alla cessazione del rapporto con l’Università in corso di consiliatura (sia esso volontario, o dovuto a raggiunti limiti di età) un trattamento più favorevole rispetto alla generale previsione: anche in considerazione del fatto che la richiamata pronuncia dell’Adunanza Plenaria ha sottolineato come “Il legislatore, con la norma contenuta nella seconda parte del comma 458 della legge di stabilità per il 2014, ha fissato una regola unitaria per quella particolare vicenda del rapporto di pubblico impiego rappresentata dal rientro nei ruoli di provenienza in seguito alla cessazione dell’incarico (o del ruolo) al quale il dipendente sia stato eletto o nominato”.
7. Non risulta dunque fondato il rilievo della pretesa differenza che sarebbe data, nella fattispecie, dall’anteriorità del collocamento a riposo come professore ordinario rispetto alla cessazione dell’incarico consiliare: stante quanto fin qui argomentato in relazione alla natura unitaria del regime della cui applicazione si tratta, va semmai segnalato come la ratio di tale regime risulti non insussistente, ma piuttosto rafforzata, nell’ipotesi in cui il servizio cessi prima del termine dell’incarico consiliare, dal momento che è a tale data (di cessazione) che va calcolato il trattamento di fine servizio.
L’enfatizzazione, da parte della censura in esame, dell’espressione “dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico” (contenuta nella seconda parte del citato comma 458), non supporta la tesi dell’appellante.
L’intero secondo periodo del comma predetto, letto unitariamente, non ha infatti il significato che ad esso vuole attribuire il mezzo in esame, vale a dire quello della limitazione dell’ambito di applicabilità della disposizione al docente che entri in quiescenza successivamente all’espletamento del mandato consiliare (o comunque dell’incarico ulteriore rispetto a quello universitario).
Il significato della previsione, stante la sua portata generale, è piuttosto quello di stabilire che la corresponsione del trattamento (nella specie di fine servizio), commisurata al “trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”, spetta (e viene corrisposta) dopo la cessazione dal ruolo o dall’incarico.
La diversa interpretazione dell’appellante, oltre a non essere autorizzata dal complessivo dato testuale, non sarebbe conforme alla ratio della norma, che non ha ad oggetto un regime intertemporale, ma la generale disciplina del divieto di cumulo di trattamenti (o meglio, dell’impossibilità di computare nell’ordinario trattamento i compensi rivenienti da altro incarico).
8. Né vale in contrario allegare, come deduce l’appellante nel primo motivo di gravame, che “Questo apparato normativo è venuto a intersecarsi con la disciplina dedicata ai componenti non togati del CSM”, e che la disposizione di cui all’art. 3 della legge 3 maggio 1971, n. 312 (relativa al trattamento economico dei componenti del C.S.M.) “non sia stato elencata nell’art. 1, co. 458, l. 27 dicembre 2013, n. 147, fra le norme da considerarsi abrogate”.
Come ricorda infatti lo stesso appellante, la richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria ha ritenuto implicitamente abrogata tale disposizione, con valutazione che il Collegio condivide (non ritenendo pertinenti i richiami a giurisprudenza precedente tale sentenza).
9. L’infondatezza del primo motivo di appello ridonda sull’infondatezza del secondo, con il quale l’appellante critica la sentenza gravata deducendo che l’indennità percepita quale componente del C.S.M. avrebbe natura retributiva, e come tale dovrebbe costituire base di calcolo del trattamento di fine servizio alla data della cessazione del rapporto d’impiego.
Tale pretesa trova infatti un ostacolo insormontabile, quale che sia la qualificazione attribuita alla remunerazione, nella ricostruzione precedentemente operata del regime del pubblico dipendente che si trovi a ricoprire altro incarico, onde computare successivamente il trattamento spettante: regime che – ai fini che qui interessano – considera come unico parametro rilevante unicamente quello del “trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”.
Non sussistono pertanto ragioni per discostarsi da quanto stabilito dalle sentenze n. 9 e n. 10 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato in merito alla ricostruzione del regime, e delle relative pretese, dei docenti universitari divenuti componenti del C.S.M.
D’altra parte, considerare l’indennità percepita come ulteriore retribuzione computabile ai fini del trattamento di fine servizio vanificherebbe ed eluderebbe proprio il significato e lo scopo della disposizione di cui al sopra esaminato comma 458.
10. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti, considerato che l’I.N.P.S. non ha svolto difese scritte.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO