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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
R. G .28769/2023
Il Giudice Dr.ssa Maria Teresa Consiglio all'udienza del 3 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c. p. c nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in San Cipriano Parte_1
d'Aversa (CE) in via Togliatti n.1, presso lo studio degli avvocati Achille
Reccia e Cipriano Di Tella, che la rappresentano e la difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso dal proprio funzionario,
Avv. Alessia Cavallo, in virtù di procura generale alle liti prodotta in atti
RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica docenti
Conclusioni: il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 15 settembre 2023 parte ricorrente in epigrafe indicata rappresentava di aver prestato servizio alle dipendenze del con contratto a Controparte_1
tempo determinato nell'anno scolastico 2019/2020, e precisamente dal 14/10/2019 al 30/06/2020, presso l'Istituto comprensivo Filippo
Lippi di Prato;
di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico Controparte_1
2020/2021, e precisamente dal 18/11/2020 al 30/06/2021, presso l'Istituto comprensivo P.zza Capri di Roma;
di non aver usufruito, in tali periodi, della concessione del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015; di non aver percepito di conseguenza il pagamento del relativo importo annuo;
di aver diffidato il 13/08/2023 il
[...]
all'erogazione di tale beneficio per la Controparte_1
somma totale di 1.000,00 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria, senza ottenere risposta.
2 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di 1.000,00 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso con condanna del resistente al pagamento delle spese, diritti
e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari”.
Si costituiva in giudizio il , Controparte_1
contestando quanto ex adverso asserito e sostenendo che nel caso di incarichi a tempo determinato sino al 30 giugno o, a maggior ragione, di supplenze brevi, la posizione del docente relativamente a tali periodi di servizio non è pienamente comparabile con quella di un collega assunto a tempo indeterminato, nel primo caso poiché di norma il posto ricoperto è disponibile per ragioni contingenti ed è suscettibile di venir meno in ogni momento, nel secondo perché tali incarichi non comportano, di norma, la partecipazione agli scrutini e alle altre attività valutative o alla definizione del piano triennale configurando, così, una prestazione nei fatti diversa per qualità da quella chiesta agli altri docenti e determinando una ragione oggettiva ex clausola 4, punto
1, della direttiva 1999/70/CE per il diverso trattamento.
Assumeva che la finalità della “carta del docente” è quella di
«sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e che, poiché ex art.1 co. 121 e successivi L.
n. 107/2015 «la somma di cui alla carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile», ai docenti destinatari della stessa non si attribuisce alcun beneficio, tantomeno retributivo, bensì un
3 obbligo formativo nell'interesse dell'Amministrazione, lasciando loro esclusivamente la scelta sullo strumento formativo individuato dal
(libri, corsi di formazione, ecc.) nel limite individuale di costo di
500 euro all'anno. Spiegava che la clausola 4, punto 1, della direttiva
1999/70/CE intende sì prevenire ogni forma di discriminazione, ma limitatamente a «quanto riguarda le condizioni di impiego», cioè a quanto attiene al rapporto di lavoro (orario, mansioni) e al correlato corrispettivo economico, ma non può sostenersi che la sua mancata attribuzione costituisca discriminazione come intesa dalla direttiva
1999/70/CE, non essendo l'importo in questione liberamente spendibile in quanto retribuzione accessoria. Sosteneva che c'è una identità di ratio tra la “carta” e le altre misure formative, ugualmente bastevoli ad assolvere alla formazione dei docenti, e che era onere del ricorrente dimostrare di aver subito un danno ad esempio per aver dovuto, non per propria libera scelta, sostenere spese per la propria formazione che avrebbe potuto, altrimenti, porre a carico della “carta”.
Affermava che avendo statuito l'art.15 della L. n.103/2023 che la
“carta” è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, ovvero con scadenza al 31 agosto, su posto vacante e disponibile, era chiaro che tale beneficio non era estendibile ai docenti con contratti fino al 30 giugno e firmati in anni che non fossero il 2023. Pendendo avanti alla stessa sezione Lavoro del
Tribunale di Roma molteplici procedimenti con stesso petitum e causa petendi, con ricorrenti difesi dagli stessi avvocati, ed essendo il procedimento RG 27905/2023 quello iscritto per primo, chiedeva che gli altri ricorsi fossero riuniti a questo ex art. 173 c.p.c.
4
Per questi motivi
chiedeva al Tribunale di Roma in via preliminare di dichiarare riuniti gli altri procedimenti pendenti avanti allo stesso Giudice al n. R.G. 27905/23; di rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
di condannare la parte ricorrente alle spese di lite e, nell' ipotesi di soccombenza, di considerare, nella condanna alle spese, la natura seriale del ricorso.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto può essere accolto.
Giova preliminarmente osservare che, la clausola 4 dell'Accordo quadro, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione
Europea del 28.6.1999, disciplinando il “principio di non discriminazione”, prevede che “
1. per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…) 3. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, dunque, enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a
5 tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto che lavorino sulla base di un contratto a termine, a meno che il diverso trattamento sia giustificato da ragioni oggettive.
Rispetto al citato punto 1 della clausola 4, la Corte di Giustizia ha ritenuto che “la nozione di 'condizioni di impiego' dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, come pure che la medesima clausola “dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (Corte di Giustizia, 13.9.2007, ). Persona_1
La Corte di Giustizia, come puntualmente evidenziato dalla S.C. di
Cassazione nella recente sentenza n. 3473/2019, ha poi anche chiarito che: - al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile ai sensi dell'Accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole in esso contenute, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro e le condizioni di impiego, si possa ritenere che si trovino in una situazione comparabile (Corte Giustizia
8.9.2011 causa Rosado C-177/10); - la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei
6 lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del
Ce. Al., cit., punto 42); - le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) che – si aggiunge - dev'essere evidentemente allegata e comprovata dal datore di lavoro;
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento (tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato) sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da
7 elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
Infatti, si richiede che “la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti questi ultimi, o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. (sentenza Del Cerro cit.; Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
In tal senso si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19270 resa il 17.7.2019, nella cui motivazione afferma solennemente che “I lavoratori a tempo determinato devono avere pari trattamento economico di quelli a tempo indeterminato, salvo che le mansioni non siano equiparabili. Si conferma la scelta giurisprudenziale di dare rilevanza differenziale solo a quelle condizioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento, cioè le caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate.
Sono inidonee a legittimare la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato le questioni,
8 anche settoriali, di trattamento normativo dei rapporti” (Cass. ord.
19270/2019).
Inoltre - in coerenza con l'orientamento costante della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - la Corte di Giustizia ha più volte escluso che possano giustificare la discriminazione di lavoratori a termine eventuali esigenze di bilancio pubblico, connesse all'attuazione dell'imperativo di gestione rigorosa del personale, tenuto conto della maggiore onerosità degli impieghi permanenti presso le pubbliche amministrazioni (cfr. in tal senso, fra le tante, Corte
Giust., sez. I, sentenza 22 aprile 2010, causa C-486/08, Land Tirolo, punti 45 e 46).
Conclusivamente, nell'attuale quadro della giurisprudenza comunitaria, il giudice nazionale può, in effetti, individuare “ragioni oggettive”, tali da giustificare deroghe alla clausola 4 dell'Accordo quadro, ma solo in rapporto a specifiche circostanze, che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni, per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (causa Adeneler cit., punti 69 e 70; causa Del Cerro Alonso cit., punto 55).
Sul piano nazionale, l'art. 6 del d.lgs. 368/2001 prevede che al lavoratore assunto a termine spetti ogni “trattamento in atto (…) per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”, a patto che ciò “non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
9 Giova, altresì, rilevare che ai sensi dell'art. 1, comma 121, l.
107/2015 “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 del medesimo articolo, invece, demanda ad un successivo decreto di attuazione l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della suddetta carta.
In attuazione del disposto legislativo, è infatti stato adottato il d. p. c.m.
23.9.2015 secondo cui “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche stata-li, sia a tempo pieno che a tempo
10 parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta, che è nominati-va, personale
e non trasferibile;
2. Il Controparte_3
assegna la carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il
[...]
trami-te delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da Controparte_3
quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_3
trasmette al-le Istituzioni scolastiche le carte da assegnare a
[...]
ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1; - art. 4 (modalità di utilizzo della carta): La carta è utilizzata da ciascun docente per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento professionale;
- art. 5: la carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica”.
A ciò si aggiunga che, nel contesto di emergenza pandemica, il legislatore con l'art. 2 d. l. n.22/2020 ha autorizzato il personale destinatario della carta elettronica docenti all'acquisto di servizi di connettività, al fine di garantire la continuità della didattica ancorché a distanza.
Ciò posto, come rilevato recentemente dalla Corte di Giustizia, la formazione professionale costituisce adempimento che il datore di
11 lavoro deve garantire sia in favore del personale a tempo indeterminato, sia a favore del personale a tempo determinato.
Atteso che la funzione della carta elettronica docenti è quella di garantire la formazione continua dei docenti, al fine di promuovere e sostenere il continuo aggiornamento delle competenze e la valorizzazione professionale, non può non riconoscersi tale indennità anche in favore del personale docente a tempo determinato. Difatti, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, la posizione dei docenti a tempo determinato è del tutto assimilabile a quella dei docenti a tempo indeterminato. Ed invero, non possono ravvisarsi “ragioni oggettive” che possano giustificare un differente trattamento del corpo docente, in ragione della diversa natura contrattuale del rapporto lavorativo, posto che le mansioni esercitate sono le medesime e richiedono lo stesso bagaglio professionale.
Diversamente opinando, infatti, laddove il non garantisse CP_4
egualmente al personale a tempo determinato la possibilità di fruire della carta elettronica docenti, ne conseguirebbe anche un peggioramento dal punto di vista dell'offerta formativa. Né costituisce un'argomentazione determinante, a favore della tesi contraria al riconoscimento di tale emolumento in favore del personale a tempo determinato, “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo
12 determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). Peraltro, non assume rilievo decisivo neppure “la circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua” (Corte giustizia UE sez.
VI, 18/05/2022, n.450).
Pertanto, “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_3
non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_3
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al
13 fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”
(Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
In ultimo, la recentissima sentenza del 27.10.2023, la Corte di
Cassazione, decidendo in merito alle questioni in esame, ha enunciato i seguenti principi : “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_3
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del
14 giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n.
29961/2023 del 27/10/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver insegnato, in forza di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, lamentando in questa sede di non aver ricevuto per il periodo di effettivo servizio la carta elettronica docenti.
Ebbene, sulla base delle suesposte ragioni, non può che accogliersi la pretesa attorea, riconoscendo in favore della parte ricorrente il diritto alla fruizione della carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
15 In merito alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e della recente sentenza della
Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c., sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto in CP_3
persona del l.r.p.t. all'erogazione, in favore di della Parte_1
Carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, lì 3 febbraio 2025
Il Giudice Dr.ssa Maria Teresa Consiglio
SENTENZA REDATTA CON L'AUSILIO DELL – DR.SSA BEATRICE Controparte_5
CAMERA
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