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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/05/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1687 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
unipersonale (p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Converso;
- appellante -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Immacolata Federico;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 177/2020, emessa dal Giudice di Pace di Corigliano
Rossano in data 29.5.2020 e pubblicata il 20.6.2020.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 122/2017 (reso dal Giudice di Pace di Rossano in data
12.5.2017, pubblicato il 13.5.2017 e notificato il 9.6.2017), con il quale - su istanza della
[...]
unipersonale - gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € CP_3
2.888,92, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito in parte rinveniente dall'asserito mancato pagamento del corrispettivo per il servizio di manutenzione dell'impianto ascensore n. CSK 108/85 (ubicato in Corigliano Rossano alla via Euclide n. 17) portato dalle fatture in atti richiamate, e in parte a titolo di penale per recesso anticipato operato da controparte.
Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria in ragione dell'asserito inadempimento contrattuale posto in essere da parte opposta, la quale, per tutto l'anno 2016, avrebbe omesso qualsivoglia attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'ascensore de quo al punto che con missiva del 3.11.2016 fu invocata la risoluzione del contratto di manutenzione in esame;
eccepiva, quindi, l'inoperatività della pattuizione disciplinata dall'articolo 13 (rubricato
“Risoluzione anticipata”) del contratto in esame, peraltro ritenuto affetto da vessatorietà, così insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.10.2017 si costituiva in giudizio
[...]
la quale contestava in fatto ed in diritto i rilievi, le deduzioni e le domande di parte CP_3
opponente - di cui invocava l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa - ribadendo la piena fondatezza della propria pretesa creditoria e la legittimità del proprio operato.
Con sentenza n. 177/2020, emessa il 29.5.2020 e depositata in cancelleria il 29.6.2020, il Giudice di
Pace di Rossano accoglieva la opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società opposta al pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha lamentato l'erroneità della sentenza appellata - di cui ha invocato l'integrale riforma, con vittoria di spese e competenze di lite relative al doppio grado di giudizio - rilevando che il Giudice di prime cure non solo non avrebbe fatto buon governo delle risultanze istruttorie, ma avrebbe anche errato nel calcolo delle spese processuali.
Con comparsa depositata per via telematica il 18.2.2021 si è costituita nel presente grado di giudizio il il quale ha dedotto l'infondatezza dei motivi di gravame sollevati Controparte_2 dall'appellante, così invocando l'integrale rigetto dell'avverso appello, con conferma della sentenza di prime cure e vittoria delle spese di lite del grado di appello da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza “cartolare” del 7.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova registrare come il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio è ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
3. È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (vedasi, ex multis,
Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura integrata dall'estratto autentico delle scritture contabili costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
4. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3373).
5. Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va registrato che risulta versato in atti il contratto di appalto di servizi con cui il ebbe ad affidare alla la gestione della manutenzione Controparte_2 Controparte_1
dell'impianto ascensore a far data dall'1.1.2013 e per la durata di 5 anni, con previsione di un corrispettivo mensile pari ad € 52,00, da versarsi ogni 4 mesi (v. doc. n. 1 allegato al fascicolo monitorio).
Con riferimento alla pretesa creditoria portata dalle fatture azionate da parte opposta per la manutenzione espletata, va registrato che - a fronte della contestazione con cui parte opponente ha lamentato che “per tutto l'anno 2016 la Ditta ometteva completamente qualsiasi Controparte_3
attività di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria dell'ascensore in uso presso il CP_2
” - parte opposta ha fornito adeguata prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni de
[...]
quibus.
A tal riguardo, va in primo luogo osservato che parte opponente si è limitata a contestare l'esecuzione della manutenzione limitatamente all'anno 2016, motivo per cui devono considerarsi non contestate le prestazioni afferenti alle fatture n. 143 del 4.4.2014, n. 413 dell'1.10.2014, n. 593 del 27.11.2014, n. 212 del 9.4.2015, n. 439 del 7.7.2014 e n. 628 dell'8.10.2015.
Quanto, poi, all'esame delle prestazioni relative all'anno 2016, va rilevato che - a fronte del deposito in atti della documentazione attestante le verifiche effettuate dai tecnici sull'impianto in questione (v. attestati di verifica redatti dall'incaricato alla manutenzione e allegato al fascicolo di primo grado di parte opposta) - parte opponente non ha posto in discussione l'esecuzione di tali controlli, né la riconducibilità alla compagine condominiale medesima delle firme ivi apposte a titolo di “visto del cliente”.
Né tanto meno può dedursi l'inadempimento di parte opposta dall'esito del verbale di verifica eseguito in data 2.3.2016 da Icover - Istituto Collaudi Verifiche e Ricerche s.r.l., poiché le osservazioni contenute nel “verbale di verifica periodica” (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo di primo grado di parte opponente) possono essere ricondotte in parte alla vetustà dell'ascensore e, comunque, non sono tali da dimostrare la contestata omissione, tant'è che tali rilievi non hanno comunque comportato il blocco dell'impianto ed al preventivo del 9.3.2016 per lavori di adeguamento da compiere non vi è stato seguito.
Passando all'esame delle risultanze testimoniali emerse all'esito dell'istruttoria condotta in primo grado, le dichiarazioni dei testi ivi raccolte appaiono rilevanti al fine di ritenere provato l'adempimento di parte opposta.
Difatti, il teste , sentito nella qualità di condòmino - la cui incapacità a Testimone_1
testimoniare ex art. 246 c.p.c. è stata eccepita solo in sede di appello, restando oramai preclusa (cfr.
Cass. S.U. n. 9456/2023 “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova.”) - escusso all'udienza del 24.1.2018 sui capitoli n. 1 e n. 2 articolati da parte opponente (“nell'anno 2016
l'ascensore in uso presso il risultava essere non funzionante”; Controparte_2
“l'amministratore p.t. del Condominio “ ”, a causa dei frequenti guasti sollecitava CP_2 ripetutamente l'intervento della Ditta N.D. Daluisio s.r.l.”) - ha così dichiarato: “Preciso che in merito alla prima circostanza che mi viene letta, l'ascensore in uso presso il Controparte_2
, funzionava a fasi alterne era più le volte che non funzionava, rispetto a quelle funzionanti.
[...]
Preciso, inoltre, che in occasione del mio onomastico non ho potuto festeggiare perché l'ascensore non funzionava, i suoceri e i genitori, essendo anziani non potevano salire fino al quarto piano.
Posso precisare che tre o quattro giorni del mio onomastico, poiché l'ascensore era guasto, contattavo personalmente il signor , invitandolo a ripristinare il regolare funzionamento CP_1
dell'ascensore. A seguito del mio sollecito lo stesso inviava un tecnico che provvedeva alla riparazione, ma dopo un paio d'ore l'ascensore non funzionava. Confermo la circostanza di cui al numero due che mi viene letta. Posso confermare di essere a conoscenza, poiché il signor. effettuava la chiamata in mia presenza.”. Sentito, poi, anche sulla circostanza di cui al n. Tes_2
3 (“il regolare funzionamento dell'ascensore del Condominio “ ” veniva ripristinato CP_2
dalla veniva senza che fosse necessario effettuare tutti i lavori ritenuti Controparte_4 essenziali nel preventivo di spesa redatto dalla ”) ha riferito: “In merito alla Controparte_1
terza circostanza preciso che il regolare funzionamento dell'ascensore veniva ripristinato dalla
senza che venissero addebitate spese straordinarie di manutenzione.”, così Controparte_5
confermando che l'odierna opposta era intervenuta regolarmente ogni qual volta erano stati segnalati malfunzionamenti.
Il teste - “responsabile tecnico e commerciale di zona della Testimone_3 CP_4 subentrato dal 1/3/2017” escusso sul capitolo n. 3 ha così riferito: “Confermo in merito alla circostanza n. 3 di essere intervenuto solo dopo regolare stipula di contratto di manutenzione, a partire da dicembre 2016. Posso precisare che dopo la stipula del contratto e dopo aver svolto
l'intervento manutentivo di non aver ricevuto segnalazioni sull'eventuale mancato funzionamento del mezzo meccanico. Preciso che alla data odierna non sono stati fatti lavori straordinari sull'impianto.”; ha poi confermato la circostanza n. 4 (“gli operai della società Controparte_4
nell'effettuare il sopralluogo del locale macchinario dell'ascensore, rilevavano l'assenza delle bolle di lavoro attestanti la verifica semestrale sullo stato del mezzo.”) e, infine, ha aggiunto: “A domanda postami da controparte, posso rispondere di aver visionato il preventivo della ditta ma di aver ritenuto di poter ripristinare il funzionamento, senza . . . di cui al Controparte_1
preventivo. In merito alle criticità rilevate dall'ing. , l'impianto risultava essere vetusto, Per_1
ossia che l'impianto a tutt'oggi può ancora funzionare, non necessitandone il blocco. Solo il quadro di manovra presentava criticità.”. Ebbene, da tali dichiarazioni si rileva che le osservazioni in sede di verifica da parte dell'Icover fossero dovute principalmente alla vetustà dell'apparato.
A ciò si aggiunga ancora che, nonostante fosse stato ammesso, non è comparso - senza alcuna giustificazione - l'amministratore condominiale a rendere l'interrogatorio formale deferitogli sulle circostanze di cui ai nn. 1, 2 e 3 articolate da parte opposta all'udienza del 20.11.2017 (“Vero che la
è sempre intervenuta a ripristinare il servizio interrotto per malfunzionamento e Controparte_1
lo ha fatto anche in orari straordinari senza costiaggiuntivi;
Vero che la ha Controparte_1
palesato più volte la necessità di interventi straordinari sull'impianto e che le proposte sono state disattese dall'amministratore; Vero che la morosità del Condominio per le fatture della ditta
[...]
prescindono da qualsiasi eccezione di inadempimento addotta dal Controparte_1 CP_2 medesimo.”).
Sul punto giova ricordare che "La facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità" (Cass. n. 7208/2004); ed ancora “La valutazione, ai sensi dell'art.
232 cod.proc.civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod.proc.civ.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei
a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo…”. (Cass.
15389/2005).
Pertanto, tenuto conto della documentazione prodotta da parte creditrice e degli esiti delle espletate prove orali, può ritenersi provato l'adempimento contrattuale di rispetto agli Controparte_1
impegni pattiziamente assunti con il contratto in esame, sicché - non avendo l'opponente fornito la prova di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento ammontante ad € 2.059,20 e non essendo stata allegata la sussistenza di ulteriori fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa - la domanda di pagamento in parte qua avanzata dall'opposta è da ritenersi fondata e va, pertanto, accolta.
6. Quanto, poi, alla ulteriore pretesa (pari ad € 829,92) avanzata dalla società opposta in sede monitoria a titolo di penale in ragione del documentato recesso (operato da controparte con comunicazione del 3.11.2016) e sulla scorta del disposto di cui all'art. 13 delle condizioni contrattuali intercorse tra gli odierni contendenti - secondo cui “In caso di risoluzione anticipata su richiesta o per colpa del Committente il canone in vigore sarà comunque dovuto per intero alla
a titolo di penale, fino alla naturale scadenza del presente impegno” - va Controparte_1 premesso che il Condominio appellato va qualificato quale consumatore, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (in tal senso, Cass n. 14410/2024).
Come noto, “la disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre
2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare (come nella specie, concernente un contratto di appalto privato di lavori di ristrutturazione di un immobile), risultando, quindi, categoria diversa dall'onerosità ex art. 1341, secondo comma, cod. civ., con cui concorre unicamente nell'ipotesi, per l'appunto, di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti” (Cass. civ.
n. 6802/2010).
L'art. 33 del Codice del Consumo disciplina le clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, prevedendo, al primo comma, che “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, predisponendo, poi, al secondo comma, un elenco (non tassativo) di clausole che “Si presumono vessatorie fino a prova contraria”.
Quanto all'accertamento della vessatorietà della clausola, l'art. 34 del Codice del Consumo dispone:
“
1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”.
Di particolare interesse, poi, è il quarto comma dell'art. 34, secondo cui “Non sono vessatorie le clausole oggetto di trattativa individuale”. A tal riguardo, la giurisprudenza ha ampiamente precisato le caratteristiche della trattativa che deve essere “individuale, seria ed effettiva” (cfr. Cass.
n. 24262/2008).
La trattativa deve dunque essere individuale - intendendosi come riferita alla singola clausola e non in generale al contratto - seria ed effettiva, così imponendo al professionista non solo di porre l'attenzione del consumatore sulla clausola, bensì di consentire allo stesso, quanto meno in astratto, di incidere effettivamente sul contenuto della clausola stessa o ottenere delle contropartite, non essendo di converso sufficiente la mera esplicazione della clausola ovvero la sua specifica approvazione per iscritto da parte del consumatore.
Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che il testè trascritto art. 13, su cui parte opposta fonda la propria ulteriore richiesta di pagamento in esame, sia da ritenersi vessatorio ai sensi dell'art. 33 del
Codice del Consumo in quanto determina a carico del condominio consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, sanzionando indiscriminatamente il recesso della committente, assistito o meno da un giustificato motivo, per di più in assenza di riscontro di analoga previsione a carico del professionista. Una simile clausola, infatti, riserva implicitamente al professionista - che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole - un trattamento differenziato e migliore, in contrasto con la lett. f) e g) dell'art. 33 del codice del consumo (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez.
III, 05/05/2017, n. 10910).
Né può dirsi che il professionista abbia assolto all'onere di provare che siffatta clausola sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Pertanto, alcuna somma può essere riconosciuta in favore della società apposta a titolo di penale sulla scorta dell'art. 13 in esame, trattandosi di pattuizioni inidonea a produrre effetti giuridici giacché affetta da nullità parziale, con il conseguente corollario l'opponente va condannata al pagamento - in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - della sola somma pari ad € 2.059,20, oltre interessi legali calcolati dal dì di ricezione della messa in mora del
21.7.2016 e sino al soddisfo, per le causali illustrate al punto che precede.
7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, va considerato che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale;
mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 3.9.2021, n.
23877).
Pertanto, in ragione del solo parziale accoglimento della originaria domanda di pagamento, si ritiene sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative ad ambo i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1687/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento - in favore di
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore - della somma di € 2.059,20, oltre interessi
[...]
come in motivazione.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad ambo i gradi di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 3 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1687 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
unipersonale (p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Converso;
- appellante -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Immacolata Federico;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 177/2020, emessa dal Giudice di Pace di Corigliano
Rossano in data 29.5.2020 e pubblicata il 20.6.2020.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 122/2017 (reso dal Giudice di Pace di Rossano in data
12.5.2017, pubblicato il 13.5.2017 e notificato il 9.6.2017), con il quale - su istanza della
[...]
unipersonale - gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € CP_3
2.888,92, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito in parte rinveniente dall'asserito mancato pagamento del corrispettivo per il servizio di manutenzione dell'impianto ascensore n. CSK 108/85 (ubicato in Corigliano Rossano alla via Euclide n. 17) portato dalle fatture in atti richiamate, e in parte a titolo di penale per recesso anticipato operato da controparte.
Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria in ragione dell'asserito inadempimento contrattuale posto in essere da parte opposta, la quale, per tutto l'anno 2016, avrebbe omesso qualsivoglia attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'ascensore de quo al punto che con missiva del 3.11.2016 fu invocata la risoluzione del contratto di manutenzione in esame;
eccepiva, quindi, l'inoperatività della pattuizione disciplinata dall'articolo 13 (rubricato
“Risoluzione anticipata”) del contratto in esame, peraltro ritenuto affetto da vessatorietà, così insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.10.2017 si costituiva in giudizio
[...]
la quale contestava in fatto ed in diritto i rilievi, le deduzioni e le domande di parte CP_3
opponente - di cui invocava l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa - ribadendo la piena fondatezza della propria pretesa creditoria e la legittimità del proprio operato.
Con sentenza n. 177/2020, emessa il 29.5.2020 e depositata in cancelleria il 29.6.2020, il Giudice di
Pace di Rossano accoglieva la opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società opposta al pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha lamentato l'erroneità della sentenza appellata - di cui ha invocato l'integrale riforma, con vittoria di spese e competenze di lite relative al doppio grado di giudizio - rilevando che il Giudice di prime cure non solo non avrebbe fatto buon governo delle risultanze istruttorie, ma avrebbe anche errato nel calcolo delle spese processuali.
Con comparsa depositata per via telematica il 18.2.2021 si è costituita nel presente grado di giudizio il il quale ha dedotto l'infondatezza dei motivi di gravame sollevati Controparte_2 dall'appellante, così invocando l'integrale rigetto dell'avverso appello, con conferma della sentenza di prime cure e vittoria delle spese di lite del grado di appello da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza “cartolare” del 7.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova registrare come il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio è ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
3. È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (vedasi, ex multis,
Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura integrata dall'estratto autentico delle scritture contabili costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
4. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3373).
5. Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va registrato che risulta versato in atti il contratto di appalto di servizi con cui il ebbe ad affidare alla la gestione della manutenzione Controparte_2 Controparte_1
dell'impianto ascensore a far data dall'1.1.2013 e per la durata di 5 anni, con previsione di un corrispettivo mensile pari ad € 52,00, da versarsi ogni 4 mesi (v. doc. n. 1 allegato al fascicolo monitorio).
Con riferimento alla pretesa creditoria portata dalle fatture azionate da parte opposta per la manutenzione espletata, va registrato che - a fronte della contestazione con cui parte opponente ha lamentato che “per tutto l'anno 2016 la Ditta ometteva completamente qualsiasi Controparte_3
attività di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria dell'ascensore in uso presso il CP_2
” - parte opposta ha fornito adeguata prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni de
[...]
quibus.
A tal riguardo, va in primo luogo osservato che parte opponente si è limitata a contestare l'esecuzione della manutenzione limitatamente all'anno 2016, motivo per cui devono considerarsi non contestate le prestazioni afferenti alle fatture n. 143 del 4.4.2014, n. 413 dell'1.10.2014, n. 593 del 27.11.2014, n. 212 del 9.4.2015, n. 439 del 7.7.2014 e n. 628 dell'8.10.2015.
Quanto, poi, all'esame delle prestazioni relative all'anno 2016, va rilevato che - a fronte del deposito in atti della documentazione attestante le verifiche effettuate dai tecnici sull'impianto in questione (v. attestati di verifica redatti dall'incaricato alla manutenzione e allegato al fascicolo di primo grado di parte opposta) - parte opponente non ha posto in discussione l'esecuzione di tali controlli, né la riconducibilità alla compagine condominiale medesima delle firme ivi apposte a titolo di “visto del cliente”.
Né tanto meno può dedursi l'inadempimento di parte opposta dall'esito del verbale di verifica eseguito in data 2.3.2016 da Icover - Istituto Collaudi Verifiche e Ricerche s.r.l., poiché le osservazioni contenute nel “verbale di verifica periodica” (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo di primo grado di parte opponente) possono essere ricondotte in parte alla vetustà dell'ascensore e, comunque, non sono tali da dimostrare la contestata omissione, tant'è che tali rilievi non hanno comunque comportato il blocco dell'impianto ed al preventivo del 9.3.2016 per lavori di adeguamento da compiere non vi è stato seguito.
Passando all'esame delle risultanze testimoniali emerse all'esito dell'istruttoria condotta in primo grado, le dichiarazioni dei testi ivi raccolte appaiono rilevanti al fine di ritenere provato l'adempimento di parte opposta.
Difatti, il teste , sentito nella qualità di condòmino - la cui incapacità a Testimone_1
testimoniare ex art. 246 c.p.c. è stata eccepita solo in sede di appello, restando oramai preclusa (cfr.
Cass. S.U. n. 9456/2023 “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova.”) - escusso all'udienza del 24.1.2018 sui capitoli n. 1 e n. 2 articolati da parte opponente (“nell'anno 2016
l'ascensore in uso presso il risultava essere non funzionante”; Controparte_2
“l'amministratore p.t. del Condominio “ ”, a causa dei frequenti guasti sollecitava CP_2 ripetutamente l'intervento della Ditta N.D. Daluisio s.r.l.”) - ha così dichiarato: “Preciso che in merito alla prima circostanza che mi viene letta, l'ascensore in uso presso il Controparte_2
, funzionava a fasi alterne era più le volte che non funzionava, rispetto a quelle funzionanti.
[...]
Preciso, inoltre, che in occasione del mio onomastico non ho potuto festeggiare perché l'ascensore non funzionava, i suoceri e i genitori, essendo anziani non potevano salire fino al quarto piano.
Posso precisare che tre o quattro giorni del mio onomastico, poiché l'ascensore era guasto, contattavo personalmente il signor , invitandolo a ripristinare il regolare funzionamento CP_1
dell'ascensore. A seguito del mio sollecito lo stesso inviava un tecnico che provvedeva alla riparazione, ma dopo un paio d'ore l'ascensore non funzionava. Confermo la circostanza di cui al numero due che mi viene letta. Posso confermare di essere a conoscenza, poiché il signor. effettuava la chiamata in mia presenza.”. Sentito, poi, anche sulla circostanza di cui al n. Tes_2
3 (“il regolare funzionamento dell'ascensore del Condominio “ ” veniva ripristinato CP_2
dalla veniva senza che fosse necessario effettuare tutti i lavori ritenuti Controparte_4 essenziali nel preventivo di spesa redatto dalla ”) ha riferito: “In merito alla Controparte_1
terza circostanza preciso che il regolare funzionamento dell'ascensore veniva ripristinato dalla
senza che venissero addebitate spese straordinarie di manutenzione.”, così Controparte_5
confermando che l'odierna opposta era intervenuta regolarmente ogni qual volta erano stati segnalati malfunzionamenti.
Il teste - “responsabile tecnico e commerciale di zona della Testimone_3 CP_4 subentrato dal 1/3/2017” escusso sul capitolo n. 3 ha così riferito: “Confermo in merito alla circostanza n. 3 di essere intervenuto solo dopo regolare stipula di contratto di manutenzione, a partire da dicembre 2016. Posso precisare che dopo la stipula del contratto e dopo aver svolto
l'intervento manutentivo di non aver ricevuto segnalazioni sull'eventuale mancato funzionamento del mezzo meccanico. Preciso che alla data odierna non sono stati fatti lavori straordinari sull'impianto.”; ha poi confermato la circostanza n. 4 (“gli operai della società Controparte_4
nell'effettuare il sopralluogo del locale macchinario dell'ascensore, rilevavano l'assenza delle bolle di lavoro attestanti la verifica semestrale sullo stato del mezzo.”) e, infine, ha aggiunto: “A domanda postami da controparte, posso rispondere di aver visionato il preventivo della ditta ma di aver ritenuto di poter ripristinare il funzionamento, senza . . . di cui al Controparte_1
preventivo. In merito alle criticità rilevate dall'ing. , l'impianto risultava essere vetusto, Per_1
ossia che l'impianto a tutt'oggi può ancora funzionare, non necessitandone il blocco. Solo il quadro di manovra presentava criticità.”. Ebbene, da tali dichiarazioni si rileva che le osservazioni in sede di verifica da parte dell'Icover fossero dovute principalmente alla vetustà dell'apparato.
A ciò si aggiunga ancora che, nonostante fosse stato ammesso, non è comparso - senza alcuna giustificazione - l'amministratore condominiale a rendere l'interrogatorio formale deferitogli sulle circostanze di cui ai nn. 1, 2 e 3 articolate da parte opposta all'udienza del 20.11.2017 (“Vero che la
è sempre intervenuta a ripristinare il servizio interrotto per malfunzionamento e Controparte_1
lo ha fatto anche in orari straordinari senza costiaggiuntivi;
Vero che la ha Controparte_1
palesato più volte la necessità di interventi straordinari sull'impianto e che le proposte sono state disattese dall'amministratore; Vero che la morosità del Condominio per le fatture della ditta
[...]
prescindono da qualsiasi eccezione di inadempimento addotta dal Controparte_1 CP_2 medesimo.”).
Sul punto giova ricordare che "La facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità" (Cass. n. 7208/2004); ed ancora “La valutazione, ai sensi dell'art.
232 cod.proc.civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod.proc.civ.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei
a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo…”. (Cass.
15389/2005).
Pertanto, tenuto conto della documentazione prodotta da parte creditrice e degli esiti delle espletate prove orali, può ritenersi provato l'adempimento contrattuale di rispetto agli Controparte_1
impegni pattiziamente assunti con il contratto in esame, sicché - non avendo l'opponente fornito la prova di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento ammontante ad € 2.059,20 e non essendo stata allegata la sussistenza di ulteriori fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa - la domanda di pagamento in parte qua avanzata dall'opposta è da ritenersi fondata e va, pertanto, accolta.
6. Quanto, poi, alla ulteriore pretesa (pari ad € 829,92) avanzata dalla società opposta in sede monitoria a titolo di penale in ragione del documentato recesso (operato da controparte con comunicazione del 3.11.2016) e sulla scorta del disposto di cui all'art. 13 delle condizioni contrattuali intercorse tra gli odierni contendenti - secondo cui “In caso di risoluzione anticipata su richiesta o per colpa del Committente il canone in vigore sarà comunque dovuto per intero alla
a titolo di penale, fino alla naturale scadenza del presente impegno” - va Controparte_1 premesso che il Condominio appellato va qualificato quale consumatore, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (in tal senso, Cass n. 14410/2024).
Come noto, “la disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre
2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare (come nella specie, concernente un contratto di appalto privato di lavori di ristrutturazione di un immobile), risultando, quindi, categoria diversa dall'onerosità ex art. 1341, secondo comma, cod. civ., con cui concorre unicamente nell'ipotesi, per l'appunto, di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti” (Cass. civ.
n. 6802/2010).
L'art. 33 del Codice del Consumo disciplina le clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, prevedendo, al primo comma, che “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, predisponendo, poi, al secondo comma, un elenco (non tassativo) di clausole che “Si presumono vessatorie fino a prova contraria”.
Quanto all'accertamento della vessatorietà della clausola, l'art. 34 del Codice del Consumo dispone:
“
1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”.
Di particolare interesse, poi, è il quarto comma dell'art. 34, secondo cui “Non sono vessatorie le clausole oggetto di trattativa individuale”. A tal riguardo, la giurisprudenza ha ampiamente precisato le caratteristiche della trattativa che deve essere “individuale, seria ed effettiva” (cfr. Cass.
n. 24262/2008).
La trattativa deve dunque essere individuale - intendendosi come riferita alla singola clausola e non in generale al contratto - seria ed effettiva, così imponendo al professionista non solo di porre l'attenzione del consumatore sulla clausola, bensì di consentire allo stesso, quanto meno in astratto, di incidere effettivamente sul contenuto della clausola stessa o ottenere delle contropartite, non essendo di converso sufficiente la mera esplicazione della clausola ovvero la sua specifica approvazione per iscritto da parte del consumatore.
Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che il testè trascritto art. 13, su cui parte opposta fonda la propria ulteriore richiesta di pagamento in esame, sia da ritenersi vessatorio ai sensi dell'art. 33 del
Codice del Consumo in quanto determina a carico del condominio consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, sanzionando indiscriminatamente il recesso della committente, assistito o meno da un giustificato motivo, per di più in assenza di riscontro di analoga previsione a carico del professionista. Una simile clausola, infatti, riserva implicitamente al professionista - che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole - un trattamento differenziato e migliore, in contrasto con la lett. f) e g) dell'art. 33 del codice del consumo (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez.
III, 05/05/2017, n. 10910).
Né può dirsi che il professionista abbia assolto all'onere di provare che siffatta clausola sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Pertanto, alcuna somma può essere riconosciuta in favore della società apposta a titolo di penale sulla scorta dell'art. 13 in esame, trattandosi di pattuizioni inidonea a produrre effetti giuridici giacché affetta da nullità parziale, con il conseguente corollario l'opponente va condannata al pagamento - in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - della sola somma pari ad € 2.059,20, oltre interessi legali calcolati dal dì di ricezione della messa in mora del
21.7.2016 e sino al soddisfo, per le causali illustrate al punto che precede.
7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, va considerato che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale;
mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 3.9.2021, n.
23877).
Pertanto, in ragione del solo parziale accoglimento della originaria domanda di pagamento, si ritiene sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative ad ambo i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1687/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento - in favore di
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore - della somma di € 2.059,20, oltre interessi
[...]
come in motivazione.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad ambo i gradi di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 3 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.