Articolo 110 della Costituzione
Articolo 109Articolo 111
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1 gennaio 1948
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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