Sentenza 21 novembre 2023
Massime • 1
Il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale, per causa non imputabile all'interessato, legittima quest'ultimo all'istanza di rimessione in termini, la quale, peraltro, dev'essere proposta in un lasso temporale ragionevolmente contenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione a ruolo, sebbene fosse emerso che il mancato perfezionamento dei tre precedenti tentativi di deposito telematico della relativa nota era dovuto ad un'anomalia della firma digitale del giudice estensore della decisione impugnata, tenuto conto che l'appellante si era attivato per chiedere la rimessione in termini entro un mese dalla scadenza del termine).
Commentari • 3
- 1. Il perfezionamento del deposito telematico e la notificazione a mezzo pecAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 23 febbraio 2024
- 2. PROCESSO TELEMATICO: il depositante deve essere rimesso in termini in caso di errore a lui non imputabileAvv. Angela Ruocco · https://www.expartecreditoris.it/ · 10 gennaio 2024
- 3. L’ “errore fatale” giustifica la rimessione in terminiAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 30 novembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/11/2023, n. 32296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32296 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
Testo completo
ii) la seconda PEC è la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che attesta che l'atto è stato consegnato nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario. Questa PEC rileva ai fini della tempestività del deposito, il quale si considera perfezionato in tale momento, anche se con effetto subordinato al buon fine di tutto l'iter del deposito, che è quindi a formazione progressiva;
iii) la terza PEC, recante la dizione “esito controlli automatici...”, informa il depositante dell'esito dei controlli eseguiti dai sistemi ministeriali che hanno appena ricevuto il messaggio PEC contenente la “busta telematica” (questi controlli riguardano l'indirizzo del mittente, che deve essere censito nel REGINDE;
il formato del messaggio;
le dimensioni del messaggio, che non devono eccedere i 30 MB;
può anche accadere che i sistemi non 5 di 12 Numero registro generale 23945/2019 Numero sezionale 680/2023 riescano proprio ad aprire il messaggio contenuto nella busta per un Numero di raccolta generale 32296/2023 problema nella crittografia dello stesso); iv) infine, il quarto Data pubblicazione 21/11/2023 messaggio PEC che si vede recapitare il depositante attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero l'accettazione, o meno, da parte della cancelleria. In seguito alla lavorazione, da parte della cancelleria, l'atto ed i suoi eventuali allegati sono visibili all'interno del fascicolo telematico.
3.1.2. Quanto, poi, al valore giuridico di queste quattro “ricevute”, va osservato che: i-a) la prima di esse (RAC), diversamente da quanto avviene nel caso di notifica telematica a mezzo PEC ai sensi della legge n. 53 del 1994 (cfr. art. 3-bis, comma 3), nella procedura dei depositi telematici non assume particolare rilevanza, posto che la norma di riferimento è l'art. 16- bis del già citato d.l. n. 179 del 2012, e ss.mm, che, al comma 7, precisa che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, cioè quando viene generata la seconda ricevuta. La ricevuta de qua potrà, eventualmente, assumere rilievo in caso di presentazione di istanza di rimessione in termini fondata sulla comprovata interruzione dei sistemi dell'infrastruttura PEC (esterna ai sistemi ministeriali) o dell'attività del gestore di posta elettronica del ministero;
ii-a) la seconda (RdAC) rappresenta, come si è appena affermato, la ricevuta, opponibile a terzi, come tutte le ricevute PEC (cfr. art. 48, comma 3, CAD), che attesta l'avvenuto deposito dell'atto e degli eventuali allegati nei registri informatici del ministero. Benché essa, almeno prima facie, sembrerebbe paragonabile al timbro del “depositato” che il cancelliere appone sugli atti che gli sono presentati e che esaurisce l'attività del depositante eliminando ogni ansia sulla tempestività dell'adempimento, tuttavia qualche perplessità può derivare dal fatto che il menzionato art. 16-bis del d.l. 179 del 2012 (e succ. modifiche) precisa nei commi 1 (deposito di atti endoprocessuali e, per effetto 6 di 12 Numero registro generale 23945/2019 Numero sezionale 680/2023 del rinvio di cui al comma 3, degli atti del curatore), 1-bis (deposito Numero di raccolta generale 32296/2023 facoltativo degli atti diversi da quelli endoprocessuali), 2 (deposito Data pubblicazione 21/11/2023 degli atti successivi al primo nei procedimenti esecutivi) e 4 (deposito degli atti del procedimento per ingiunzione), che il deposito “ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel ripeto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. La normativa regolamentare alla quale si fa rinvio è quella di cui al d.m. n. 44 del 2011 e, per effetto dell'ulteriore rinvio operato dall'art. 34 di quest'ultimo, quella del Provv. DGSIA 16.4.2014. In particolare, gli artt. 13, comma 7, del d.m. n. 44 del 2011 e 14 del Provv. DGSIA, stabiliscono che “il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia... , secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34”. In sostanza, il perfezionamento del deposito sembra condizionato dal superamento dei controlli automatici eseguiti dai sistemi ministeriali. Se i controlli rilevano un errore non forzabile, il cd. errore fatale, non è possibile per il cancelliere accettare l'atto nel fascicolo informatico rendendolo così visibile al giudice ed a tutti coloro che hanno accesso al fascicolo. Si è pertanto affermato, in dottrina, che il valore della RdAC non sia equiparabile a quello del timbro del “depositato” se non dopo il superamento dei controlli automatici, e fermo restando che il cancelliere, per giustificati motivi, potrebbe rifiutare l'atto oppure trovarsi in condizioni di non poterlo tecnicamente accettare (come nel caso di errori non forzabili che talvolta comunque superano i controlli automatici); iii-a) la terza (esito dei controlli automatici) riporta l'esito dei controlli automatici (formali) che il gestore dei servizi telematici effettua sulla busta telematica. Le possibili anomalie seguenti all'elaborazione della busta telematica sono codificate secondo specifiche tipologie (WARN: anomalia non bloccante, consiste in segnalazioni tipicamente di carattere giuridico;
ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione 7 di 12 Numero registro generale 23945/2019 Numero sezionale 680/2023 dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando Numero di raccolta generale 32296/2023 l'accettazione o rifiutando il deposito;
FATAL: eccezione non gestita Data pubblicazione 21/11/2023 o non gestibile). In pratica, mentre le anomalie WARN ed ERROR consentono, comunque, ai cancellieri di forzare il sistema e di accettare l'atto, quella FATAL è, invece, bloccante, non consentendo al cancelliere alcuna operazione. L'attesa di questa ricevuta, che offre la prova del successo dell'attività tecnica compiuta dal depositante (subordinata, di seguito, solo ad un rifiuto motivato del cancelliere) e che, secondo la dottrina, consente alla seconda ricevuta di produrre gli effetti giuridici previsti dal comma 7 dell'art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012 (e 13 del d.m. n. 44 del 2011), può generare una comprensibile ansia negli abilitati esterni, anche perché la ricevuta stessa può essere di difficile lettura posto che l'errore o il problema rilevato dal sistema ricevente non è sempre chiaro. Inoltre, anche in caso di Errore Fatale, con il terzo messaggio viene segnalata al depositante la rilevazione di un'anomalia che richiede un intervento dell'ufficio mentre al cancelliere è precluso ogni intervento. Il mittente crede, quindi, che si debba attendere, come indica il messaggio, il controllo del cancelliere mentre quest'ultimo in realtà nulla può fare. Ciò dovrebbe comportare, allora, il favore verso prassi che procedano tempestivamente, anche in casi di Errori Fatali, al rifiuto formale del deposito ed utilizzino la quarta ricevuta per comunicare al mittente che trattasi di errore bloccante (indicandone il motivo risultante dai registri) così evidenziandogli subito la necessità di provvedere nuovamente al deposito;
iv-a) la quarta (accettazione del deposito da parte del cancelliere), infine, investe la parte più delicata del procedimento di deposito di atti e documenti, al punto che lo stesso Ministero della Giustizia ha avvertito la necessità di intervenire a più riprese con circolari, le quali (non essendo atti normativi, né, tanto meno, ad essi assimilabili) sono prive del potere di innovare l'ordinamento giuridico (cfr. Cass. n. 237 del 2009; Cons. St., sez. V, sent. n. 7521 8 di 12 Numero registro generale 23945/2019 Numero sezionale 680/2023 Numero di raccolta generale 32296/2023 del 2010) ed assumono una rilevanza esclusivamente all'interno Data pubblicazione 21/11/2023 delle cancellerie. Va segnalato, in particolare, che la circolare del Ministero predetto del 23 ottobre 2015 ha consigliato che la lavorazione, da parte delle cancelleria, degli atti pervenuti nelle apposite sezioni della “Gestione depositi PCI” dei sistemi di cancelleria avvenga in tempi brevi in quanto i ritardi hanno effetti pregiudizievoli e per il depositante, il quale non ha contezza tempestivamente che il deposito sia andato a buon fine, e per la controparte, che vede compresso il suo diritto alla difesa (ed anche per il giudice che non vede l'atto all'interno della consolle del magistrato) (così Cass., 20/08/2020, n. 13404)» (così Cass, Sez. 6- 1, ord., 20/8/2020, n. 17404). 6. Questa essendo la normativa, anche regolamentare, cui, nella specie, fare riferimento, va immediatamente evidenziato che è sostanzialmente pacifico (risultando le corrispondenti circostanze anche dalla sentenza oggi impugnata) che la V.M. s.r.l. in liquidazione e Rosita Giorgi, ricevuta, in data 10 gennaio 2017, la comunicazione di cancelleria afferente l'avvenuta dichiarazione di fallimento della prima, pronunciata dal Tribunale di Latina con sentenza n. 107/2016, inviarono/depositarono telematicamente, il 27/01/2017, alla Corte di appello di Roma, il reclamo ex art. 18 l. fall. avverso questa decisione. A tale invio/deposito seguì, la ricezione, da parte loro, di «varie pec di conferma, l'ultima delle quali con la dizione “controlli terminati con successo”», non anche, però, «di quella, definitiva, successiva all'apertura della busta telematica». Avevano, dunque, appreso, solo il 9 marzo 2017, in pari data avendo sollecitato la cancelleria di detta Corte, che «nel sistema, l'atto non risultava pervenuto, sì che la quarta pec non sarebbe potuta arrivare», per cui avevano depositato, il 15 marzo 2017, una richiesta di rimessione in termini e di ratifica del rinnovo del deposito del reclamo (di cui trascrivevano integralmente il contenuto, 9 di 12 Numero registro generale 23945/2019 Numero sezionale 680/2023 Numero di raccolta generale 32296/2023 riportandosi alle relative conclusioni) e della relativa iscrizione a Data pubblicazione 21/11/2023 ruolo, effettuata in forma cartacea. 7. A tale stregua, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna, e cioè la cosiddetta seconda PEC, la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del sistema giustizia (cfr. Cass., Sez. I, ord. 10/3/2021, n. 6723; Cass., Sez. I, ord. 27/6/2019, n. 17328; Cass., Sez. 6-1, ord. 1/3/2018, n. 4787). 8. L'eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno l'effetto giuridico del deposito, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche (Cass., Sez. II, ord. 12/7/2021, n. 19796, in motivazione, pag. 2, § 2). 9. In particolare, la presenza di un errore, non imputabile al depositante, che provoca l'impossibilità per il sistema di accettare il deposito, legittima questi alla istanza di rimessione in termini ai fini della rinnovazione del deposito ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso (Cass, Sez. 6-3, ord., 05/01/2023, n. 238; Cass., Sez. 6-3, ord. 10/10/2022, n. 29357). 10. Orbene, è rimasto nel giudizio di merito accertato che nella specie l'errore nel deposito è da ascriversi non già al comportamento colposo del depositante, ma a un difetto della firma digitale del giudice estensore della sentenza impugnata. 11. L'appello, notificato in data 31/3/2017, andava iscritto a ruolo entro il 10/4/2017. La prima iscrizione a ruolo del 6/4/2017 non andò a buon fine e la quarta PEC di rifiuto arrivò il 7/4/2017. La seconda iscrizione a ruolo del 7/4/2017 non andò a buon fine e la quarta PEC non venne mai ricevuta. Nell'incertezza di quanto avvenuto, il 10/5/2017 venne depositata istanza di rimessione in termini (sulla 10 di 12 Numero registro generale 23945/2019 Numero sezionale 680/2023 quale nulla si dice ma che deve intendersi implicitamente rigettata Numero di raccolta generale 32296/2023 con la sentenza qui impugnata). Una terza iscrizione a ruolo del Data pubblicazione 21/11/2023 10/5/2017 non andò a buon fine. In data 21/5/2017 la causa venne regolarmente - anche se tardivamente - iscritta a ruolo (la data dell'11/5/2019 che si legge nel ricorso è palesemente errata posto che la causa di appello porta il numero di ruolo 872/2017 e la sentenza qui impugnata è stata trattenuta in decisione il 27/6/2018). 12. Ciò posto, il deposito della istanza di rimessione in termini entro un mese dalla scadenza del termine in oggetto, non appare eccessivamente ritardato, posto che la particolarità del sistema notificatorio telematico lasciava concrete incertezze sull'esito del secondo tentativo, sul quale non vi fu la PEC di errore. Ciò anche alla luce dell'orientamento di legittimità formatosi sull'istituto della rimessione in termini (Cass. Sez. II, 4841/2012, ove si fa riferimento ad una istanza depositata dopo un anno e mezzo dalla scadenza del termine;
Cass. Sez. VI-1, 22342/2021, con riferimento ad un'istanza presentata dopo cinque mesi) e sul sostanziale rispetto, da parte del depositante, del principio della ragionevole durata del processo (Cass. Sez. III, 25289/2020). 13. Atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, cod. proc. civ., come novellato dalla legge n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà» (così Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, richiamata in motivazione dalla più recente Cass., sez. II, 27/9/2019, n. 24180), nell'impugnata sentenza la Corte di merito ha invero disatteso il principio affermato da questa Corte in base al quale, in caso di esito negativo del procedimento culminante con l'accettazione da parte del cancelliere (c.d. “quarta PEC”), la tempestività del deposito telematico di un atto processuale postula 11 di 12 Numero registro generale 23945/2019 Numero sezionale 680/2023 Numero di raccolta generale 32296/2023 la necessità della sua rinnovazione, previa rimessione in termini ex Data pubblicazione 21/11/2023 art. 153, 2° co., c.p.c. ove come nella specie possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso (v. Cass., 10/10/2022, n. 29357). 14. Dell'impugnata sentenza si impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio la Corte di Appello di Catanzaro che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. AS l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023 Il Consigliere relatore EL LO OS Il Presidente GI SA NO 12 di 12