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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 31/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 59/2022 RG promossa da:
(C.F. e P.IVA , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Sassari, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti giusta procura speciale alle liti per atto del 22/10/2021 a rogito del notaio Dottor , Persona_1 repertorio n. 8625, raccolta n. 5984 appellante contro
(C.F. ), in persona della società Controparte_1 P.IVA_2 Contr amministratrice e legale rapp. te in persona del legale rapp. te Sig. ra CP_3 CP_4 elettivamente domiciliata in Sassari, presso e nello studio dell'Avv. Sarah Manca ( ), ( – fax 079/277024), che lo C.F._1 Email_1 rappresenta e difende, come da mandato allegato al comparsa di costituzione e risposta appellato All'udienza del 15 dicembre 2023 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: Piaccia all'Illustrissima Corte adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) per i motivi dedotti in narrativa, accogliere in toto il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente Parte_1 in primo grado e conseguentemente b) annullare e riformare la sentenza di prime cure n. 1253/2021, emessa e pubblicata in data 15/12/2021 dal Tribunale di Sassari, Dottoressa Ada Gambardella, a definizione del procedimento contraddistinto all'R.G. n. 1510/2020, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente, ivi comprese le spese di lite Parte_1 e, per l'effetto, c) confermare la piena validità ed efficacia delle fatture emesse da per il Pt_2 periodo dal 2007 all'ottobre 2019/marzo 2020, per un importo complessivo di € 48.137,47 e d) condannare parte appellata al pagamento della predetta somma, al netto dei pagamenti ad oggi effettuati per complessivi € 26.510,56, oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, mandando assolta da qualsivoglia Parte_1 avverso diritto e/o pretesa;
e) rigettare, in via condizionata alla proposizione di un eventuale appello incidentale da parte del , tutte le domande ivi formulate;
in via CP_1 CP_1 subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover rigettare in tutto o in parte l'appello, f) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei Parte_1 confronti della parte appellata per la fornitura idrica eseguita in suo favore per il periodo dal 2007 all'ottobre 2019/marzo 2020 e, per l'effetto, g) condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato che dovesse risultare dovuto in corso di causa a favore di oltre Parte_1 interessi moratori così come previsto dall'art B.22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. Nell'interesse dell'appellato: Piaccia all'Ecc. ma Corte adita, In via pregiudiziale: a) dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare l'appello con riferimento alle domande nuove indicate in espositiva;
nel merito:
b) confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 1253/2021, pubblicata in data 15.12.2021, nel procedimento R.G. 1510/2020, Tribunale di Sassari, Dott. ssa A. Gambardella;
c) condannare parte appellante alla rifusione delle spese lite, delle competenze professionali del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10 giugno 2020 il , in Sassari, conveniva in Parte_3 giudizio affinchè il Tribunale di Sassari 1) accertasse e dichiarasse che la tariffa 'uso Parte_1 domestico non residenti' era stata inopportunamente applicata al attore e ciò a partire CP_1 dal 2006/2007; 2) per l'effetto, annullasse le fatture emesse da e dichiarasse che l'importo Pt_1 in realtà dovuto dal 2007 all'ottobre 2019/marzo 2020 ammontava ad € 32.879,08 o la somma veriore da accertare in corso di causa, anche mediante espletamento di CTU, e di cui il Condominio aveva già versato € 27.409,53, residuando un debito verso pari a euro 5.469,55. Pt_1 In via subordinata, sempre il chiedeva: 3) l'accertamento e la dichiarazione che la tariffa CP_1 'uso domestico non residenti' era stata inopportunamente applicata al attore e ciò a CP_1 partire dal IV trimestre 2011;4) per l'effetto, annullasse le fatture emesse nel quarto trimestre 2011 e dichiarasse che da tale ultimo periodo all'ottobre 2019/marzo 2020 il debito ammontava ad euro 24.230,50, di cui il aveva già versato € 13.656,09, con un debito residuo un di € CP_1
10.574,41 o la diversa somma da accertare in corso di causa, anche mediante espletamento di CTU. A sostegno della domanda, il evidenziava che: CP_1
- il era titolare dell'utenza idrica n. 20014356, prima gestita da , poi dalla CP_1 CP_5 fine del 2006 ad oggi da Pt_1
- fino al 31.12.06 al Condominio veniva applicata la tariffa “uso domestico”, mentre, a partire dall'anno 2007 – in realtà con delibera n. 23 del 13 settembre 2006 – di punto in bianco aveva iniziato a differenziare alcuni Condomini, ai quali veniva applicata la tariffa Pt_1
“uso domestico residenti”, da altri rispetto ai quali veniva invece applicata la tariffa “uso domestico non residenti”, nonostante che tale diversificazione comportasse costi assai differenti per l'utente, avendo la tariffa “non residente” un costo molto più elevato rispetto a quella residenti;
- il Condominio aveva più volte chiesto l'applicazione della tariffa per residenti (cfr. missive del 15.09.2011 (doc. 3), del 24.07.13 (doc. 4) e del 17.06.2015 (doc. 5) senza tuttavia sortire alcun effetto, e ciò, nonostante ricorressero i requisiti per l'applicazione della detta tariffa agevolata, posto che la maggior parte dei condomini possedeva il requisito della residenza fin dall'acquisto della proprietà;
- nonostante avesse asserito di aver inviato a tutti gli utenti, in occasione del passaggio Pt_1 di gestione dalla , una missiva con il nuovo regolamento, con allegati un questionario CP_5 e una domanda per l'autocertificazione circa la tipologia di servizio, appunto da classificarsi come “uso domestico residenti” o “uso domestico non residenti”, non esisteva la minima prova dell'invio di tale missiva diretta a fornire delucidazioni sulle caratteristiche del servizio né il Condominio istante l'aveva mai ricevuta. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la quale deduceva che: a) con Parte_1 delibera del 30.11.2005 l' aveva introdotto una diversa articolazione della tariffa domestica CP_6 all'interno della quale era stata inserita la tariffa agevolata e le tali nuove tariffe erano state regolarmente pubblicate nel Buras della Regione Sardegna;
b) la tariffa domestico “residenti” costituiva una tariffa agevolata, per usufruire della quale era indispensabile effettuare una apposita domanda, attestando e/o dichiarando (anche tramite autocertificazione) di avere i requisiti previsti, non trattandosi di tariffa applicabile d'ufficio, senza richiesta dell'utente, con la conseguenza che i benefici di tale applicazione decorrevano solo dalla data della domanda e non potevano avere effetti retroattivi;
c) la richiesta doveva provenire dall'utente in quanto il Gestore non poteva verificare autonomamente se i singoli condomini abbiano il requisito richiesto, non essendo il Gestore a conoscenza del nominativo e dei dati anagrafici dei singoli condomini, tanto più che l'art. 1 dell'Allegato B del Regolamento SII (in atti) era chiaro nel prevedere che “il sottoscrittore del contratto –(in questa caso l'amministratore dei condomini)- doveva rilasciare auto certificazione circa il possesso della residenza anagrafica nell'immobile per il quale chiede il servizio, la consistenza del nucleo familiare e, anno per anno, le eventuali successive variazioni al nucleo familiare”; d) contrariamente a quanto sostenuto da controparte, né l'Amministratore del CP_1 CP_1
[...
” né il legale da questi incaricato avevano mai presentato richiesta ad di applicazione Pt_1 della tariffa residenti, dichiarando ed attestando (con autocertificazione, ed assumendosi le relative responsabilità) che la prevalenza dei condomini avesse i requisiti per poter usufruire della “tariffa residenti”, tanto è vero che dalle missive prodotte dal (di data 15.9.2011, 24.7.2013 e CP_1
17.6.2015 –Doc. 3, 4 e 5 di controparte), emergeva che le medesime facevano riferimento ad una presunta “formale richiesta presentata presso i Vostri uffici di Sassari” dall'Amministratrice del Condominio, richiesta questa che tuttavia mai era stata ricevuta dalla società erogatrice;
e) come documentato, inoltre, il Condominio in data 23/06/2016 (successiva all'ultima delle tre missive prima citate), a mezzo dell'amministratore condominiale, aveva presentato richiesta di dilazione del debito allora esistente di € 13.324,53 (calcolato con la “tariffa non residenti”), ed in data 25/08/2016 aveva accolto la predetta richiesta, elaborando il piano di rientro per € 14.201,22 Pt_1 comprensivo di interessi, piano di rientro che veniva onorato in parte dal Controparte_1
[...
”, il quale pertanto aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti di calcolato, come Pt_1 detto, con la “tariffa non residenti”, come emergente dal verbale di rateizzazione.
pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attrice. Pt_1
Con memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 il depositava n. 15 certificati di residenza, CP_1 rilasciati dal Comune di Sassari in data 15 dicembre 2020, atttestanti la residenza di vari condomini in , anche se con diverse date di decorrenza, tra i quali vi erano anche 7 certificati CP_1 storici con la data del cambio della residenza.
Con sentenza n. 1253/2021 il Tribunale di Sassari, istruita la causa con referente documentale, dichiarava l'illegittima applicazione da parte di al della Parte_1 Parte_3 tariffa “uso domestico non residenti” a partire dall'annualità 2006/2007 e, ancora, accertava e dichiarava che il debito residuo del nei confronti di Parte_3 Parte_1 per il periodo compreso tra il 2007 e il marzo 2020 era pari ad euro 5.469,55, come sostenuto dal
CP_1
Il giudice di prime cure osservava che non solo non provava di avere inviato al Condominio Pt_1 la modulistica per l'autocertificazione necessaria ad ottenere l'applicazione della tariffa residenti, ma aveva altresì introdotto unilteralmente un diverso regime tariffario, sicchè il Gestore avrebbe dovuto farsi carico di sollecitare l'invio del modulo per potere così proseguire nel mantenimento della tariffa più vantaggiosa e di cui il Condominio attore aveva sempre usufruito in passato.
In difetto di tale condotta – che avrebbe potuto rispondere ai doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto – il tribunale affermava che non poteva ritenersi legittima la pretesa di di modificare in pejus le condizioni economiche prima in uso presso il Pt_1 CP_7 riguardo alla circostanza del 23 giugno 2016, quando l'amministratore del aveva
[...] CP_1 richiesto la dilazione del pagamento delle somme calcolate sulla scorta della tariffa meno vantaggiosa, riconoscendo espressamente e incondizionatamente il debito fino ad allora accumulato, il tribunale evidenziava che l'art. 1988 c.c., pur integrando una ricognizione di debito, consentiva comunque al debitore che ha effettuato il riconoscimento di fornire la prova contraria alla esistenza del debito stesso. Proseguiva il giudice di prime cure, osservando che nel caso di specie la richiesta di dilazione era seguita al preavviso di slaccio previsto per il 30 maggio 2016 e che l'amministratore non avrebbe potuto fare altro che utilizzare i moduli precostituiti da (nei quali non vi era spazio per un Pt_1 pagamento con riserva di accertare meglio il proprio debito o comunque per l'imposizione di una condizione). Inoltre, soggiungeva il giudicante che era in atti la produzione attestante che almeno il 50% dei condomini era stato residente nello stabile di nel periodo di interesse. CP_1
Ancora, non poteva tralasciarsi, secondo il giudice a quo, come in risposta a quanto comunicato dal difensore del in data 24/04/2019, la stessa in data 09/05/2019 avesse chiarito CP_1 Pt_1 che non vi era necessità di una comunicazione annuale relativa al fatto che il 50% dei condomini fosse residente, nel caso in cui la situazione relativa al numero delle unità abitative non fosse cambiata, così assumendo, sempre una condotta che appariva del tutto in contrasto con le Pt_1 difese svolte nel corso del giudizio e quindi con il disconoscimento dei presupposti per l'applicazione della tariffa residenti che, infatti, in questa comunicazione erano stati palesemente ritenuti sussistenti in quel momento come nel passato. Pertanto, il tribunale concludeva che si doveva aderire alle difese di parte attrice che giustamente pretendeva l'applicazione della tariffa più agevole fin dal momento in cui il nuovo gestore aveva assunto il servizio, sicchè, non essendo stato specificamente contestato nessuno dei due conteggi di controparte, stante l'intervenuto pagamento di euro 27.409,53, il debito residuo del Parte_3
verso doveva quantificarsi in euro 5.469,55.
[...] Pt_1
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, ha impugnato la predetta sentenza, Pt_1 lamentando con un primo ed articolato motivo di censura, l'erronea interpretazione della normativa di settore in materia di tariffa uso residenti nonché l'errata valutazione delle prove raccolte nel giudizio di primo grado in relazione ai seguenti profili;
i) per avere il tribunale affermato che la tariffa agevolata costituiva una modifica unilateralmente introdotta dal Gestore con conseguente necessità, a carico di quest'ultimo, di provvedere all'invio dei moduli per l'autocertificazione in tema di residenza, nonostante che le modifiche in questione fossero state introdotte in realtà dall'Autorità d'Ambito con apposita delibera alla quale il Gestore non poteva che prestare osservanza;
ii) ancora, per non avere il tribunale tenuto nel debito conto il disposto sia dell'art. 1 dell'allegato B del Regolamento SII che dell'art.
3.1. del Regolamento di attuazione dell'articolazione tariffaria, che chiaramente impongono al sottoscrittore del contratto (in questo caso l'Amministratore del
Condominio) di presentare una domanda con la quale si attestino i requisiti prescritti per poter beneficiare della tariffa agevolata, anche perché non è in grado di verificare il possesso dei Pt_1 singoli requisiti;
iii) per avere il giudice di prime cure ritenuto che, poiché il precedente gestore CP_5 aveva applicato una tariffa inferiore rispetto a quella applicata da il Condominio non Pt_1 avrebbe dovuto comunicare alcunchè al Gestore subentrato, come da questi ammesso nella corrispondenza intercorsa con l'attore, mentre in realtà all'epoca della gestione non vi era CP_5 alcuna distinzione tra tariffa residenti e tariffa non residenti, con la conseguenza che in base alla chiara normativa regolamentare, il Condominio, diversamente da quanto affermato dal tribunale, avrebbe dovuto certificare il possesso dei requisiti per usufruire della tariffa agevolata;
iv) per non avere il giudice di prime cure tenuto in doverosa considerazione che il non aveva mai CP_1 chiesto l'applicazione della tariffa agevolata né tanto meno certificato il requisito del possesso in capo a 50 condomini +1 della residenza, né potevano essere considerate probanti in tal senso le comunicazioni del 2011, del 2013 e del 2015, che facevano riferimento ad una precedente richiesta mai pervenuta al Gestore;
v) per avere il giudice ritenuto probante la documentazione allegata dal con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. con cui per la prima volta erano stati depositati n. CP_1
16 certificati di residenza, di cui n. 8 attestavano la mera residenza del condomino alla data del rilascio, vale a dire nel mese di dicembre 2020, senza nulla certificare in merito alla residenza del medesimo nel periodo precedente, e, in particolare, il possesso continuato del detto requisito a far data dal 2006/2007 e/o dal IV trimestre 2011 (si tratta dei certificati n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10, rispettivamente dei Signori Persona_2 CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
, mentre dagli altri 8 certificati di residenza storici emergeva CP_12 Per_3 Per_4 chiaramente che né a far data dal 2006/2007 né dal IV trimestre 2011 (nonché lungo tutto il periodo successivo) almeno 7 condomini avessero la residenza nel Condominio in Sassari, , CP_1 come riportato nella tabella riprodotta nella memoria ex art 183 VI comma n. 3 c.p.c., depositata nell'interesse di vi) per non avere il giudicante tenuto nel debito conto il riconoscimento di Pt_1 debito effettuato dall'Amministratore del in data 23 giugno 2016 e la sottoscrizione da CP_1 parte di questi di “riconoscere in modo esplicito ed incondizionato il debito in premessa” (cfr. doc. 2, sezione terza del Piano di rientro del debito formulato da , svuotando di qualsivoglia Pt_1 effetto la valenza probatoria di tale documento.
Infine, con un secondo motivo di impugnazione, si è doluta del capo della sentenza con cui Pt_1 il tribunale la condannava al pagamento delle spese di lite, nonostante l'infondatezza della pretesa dell'attrice. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il Controparte_13 in persona dell'amministratore in carica, il quale ha eccepito la novità della domanda di cui al punto d) delle conclusioni dell'appellante laddove quest'ultimo ha considerato come già saldato l'importo di euro 26.510,56 invece di euro 27.409.53 e laddove per la prima volta ha richiesto l'applicazione degli interessi moratori, trattandosi di domande mai proposte in primo grado. Il ha altresì eccepito l'inammissibilità delle domande subordinate di cui ai punti f) e g) CP_1 delle conclusioni formulate dall'appellante rivolte ad ottenere la condanna del al CP_1 pagamento di importi minori e non specificati. Il ha quindi concluso per il rigetto anche nel merito dell'avverso appello e la conferma CP_1 della gravata sentenza. All'udienza del 15.12.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, quanto alle eccezioni sollevate dall'appellato circa l'inammissibilità CP_1 delle domande di cui a punti d), f) e g) delle conclusioni formulate da si osserva quanto Pt_1 segue. Nel costituirsi la stessa ha riconosciuto come mera svista l'avere riportato, quale somma già Pt_1 versata dal Condominio per il debito dedotto in causa, l'importo di euro 26.510,56 anziché quello corretto, pari a euro 27.409,53, peraltro più conveniente alla stessa parte appellata. In ogni caso, le eccezioni di novità della domanda risultano fondate nella parte in cui ha concluso, oltre che Pt_1 per il rigetto della domanda, come nel giudizio di primo grado, anche per l'accertamento della reale entità del dovuto, posto che il gestore non formulava alcuna domanda riconvenzionale in tale senso. Nel merito, l'appello è fondato. La normativa di settore e, in particolare, l'art. 1 dell'allegato B del Regolamento SII e l'art.
3.1. del Regolamento di attuazione dell'articolazione tariffaria, di tenore identico, prevedono che “il sottoscrittore del contratto dovrà rilasciare auto certificazione circa il possesso della residenza anagrafica nell'immobile per il quale chiede il servizio, la consistenza del nucleo familiare e, anno per anno, le eventuali successive variazioni al nucleo familiare”. Pertanto, gravava sul offrire la prova dell'esistenza dei requisiti previsti dalla CP_1 regolamentazione di settore, non potendo applicare la tariffa agevolata d'ufficio, in Pt_1 mancanza di richiesta ed in difetto della comunicazione circa l'effettività della residenza della maggior parte dei condomini.
Sul punto, a fronte delle numerose fatture emesse e che recavano la dichiarazione espressa di applicazione della tariffa non residenti, il Condominio non dimostrava, in alcun modo, non solo di essersi consultato con ma nemmeno di avere prodotto le autocertificazioni della residenza Pt_1 dei singoli condomini, necessarie per ottenere il beneficio della tariffa agevolata.
Nulla dimostrano in tal senso le comunicazioni del di cui alle missive del 15.09.2011 CP_1 (doc. 3), del 24.07.13 (doc. 4) e del 17.06.2015, con le quali l'attore si limitava a richiedere l'applicazione della tariffa agevolata facendo riferimento ad una precedente nota mai pervenuta ad ed in difetto della documentazione richiesta dalla normativa citata. Pt_1
Pertanto, non avendo il dimostrato di avere inoltrato regolare richiesta unitamente alla CP_1 necessaria autocertificazione indicante le condizioni soggettive che consentivano di ottenere il beneficio in parola, ossia i nominativi dei singoli condomini presenti a partire dal 2006, le indicazioni circa il possesso della residenza anagrafica nell'immobile servito dall'utenza e la consistenza del nucleo familiare e, anno per anno, le eventuali e successive variazioni al nucleo familiare, deve concludersi che del tutto legittimamente, in conformità alla normativa regolamentare, tra l'altro oggetto di pubblicazione, aveva operato calcolando la tariffa non residenti. Pt_1
Né può riscontrarsi una contraddittorietà nella condotta di la quale, interpellata dal Pt_1 circa la necessità di confermare ogni anno il possesso dei requisiti per beneficiare della CP_1 tariffa agevolata, aveva risposto che le comunicazioni annuali riguardavano solo l'ipotesi di mutamenti nella compagine dei singoli condomini venendo a modificare il requisito della residenza in capo al 50% +1 degli stessi, chiarendo così la portata applicativa generica della normativa di settore, che richiedeva le comunicazioni annuali solo in caso di mutamenti del requisito necessario all'applicazione della tariffa agevolata, senza che ciò potesse significare un riconoscimento da parte del Gestore dell'esistenza in capo al dei presupposti per applicare la Parte_3 tariffa residenti. Alcun dubbio poi può nutrirsi sul fatto che l'Amministratore di nel sottoscrivere il CP_1 modulo di rateizzazione del debito, aveva espressamente riconosciuto, nel giugno 2016, il debito maturato fino a quel momento, avendo dichiarato di riconoscere espressamente ed incondizionatamente il debito di cui alla premessa del modulo e di essere consapevole che la rateizzazione non avrebbe sospeso il maturarsi degli interessi moratori. Nemmeno in occasione della richiesta di dilazione, l'Amministratore reclamava l'applicazione della tariffa residenti. Ne deriva, quindi, che provava in giudizio l'esistenza della propria pretesa, in alcun modo Pt_1 sconfessata dalla produzione, avvenuta nel corso del giudizio di primo grado (memorie 183, comma
6, n. 2) dei certificati di residenza dei singoli componenti il Condominio. Ed invero, dall'esame della detta produzione (16 certificati) risulta che almeno 8 condomini non erano stati residenti continuativamente nel Condominio per tutto il periodo preso in considerazione (2007-
2020), sicchè non solo non può essere certa la ricorrenza dei requisiti per l'applicazione della tariffa agevolata ma altresì la stessa non può essere applicata retroattivamente. Quanto alla doglianza in tema di spese di lite, il relativo accoglimento è conseguente all'esito del presente grado di giudizio. L'appello deve dunque essere accolto e la sentenza n. 1253/2021 del Tribunale di Sassari deve essere integralmente essere riformata con conseguente rigetto delle domande proposte dal Parte_3
in punto di illegittima applicazione della tariffa non residenti e di ricalcolo delle fatture
[...] oggetto di causa, correttamente elaborate da Per quanto detto sopra, infine, la Corte, in Pt_1 difetto di tempestiva domanda, non può procedere alla condanna al pagamento di alcuna somma in favore di Pt_1
Le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione di valore delle cause compreso tra euro 5.000,00 ed euro 16.000,00 - secondo i parametri minimi, in difetto di questioni di particolare complessità - seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico del appellato. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari Parte_1
n. 1253/2021, rigetta le domande proposte dal;
Parte_3
- condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante delle spese di lite che liquida in euro
2.540,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 2.906,00 per il presente grado per compensi, oltre quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%. Così deciso in Sassari in data 19 dicembre 2024
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni Il Presidente Dott. Cinzia Caleffi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 59/2022 RG promossa da:
(C.F. e P.IVA , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Sassari, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti giusta procura speciale alle liti per atto del 22/10/2021 a rogito del notaio Dottor , Persona_1 repertorio n. 8625, raccolta n. 5984 appellante contro
(C.F. ), in persona della società Controparte_1 P.IVA_2 Contr amministratrice e legale rapp. te in persona del legale rapp. te Sig. ra CP_3 CP_4 elettivamente domiciliata in Sassari, presso e nello studio dell'Avv. Sarah Manca ( ), ( – fax 079/277024), che lo C.F._1 Email_1 rappresenta e difende, come da mandato allegato al comparsa di costituzione e risposta appellato All'udienza del 15 dicembre 2023 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: Piaccia all'Illustrissima Corte adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) per i motivi dedotti in narrativa, accogliere in toto il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente Parte_1 in primo grado e conseguentemente b) annullare e riformare la sentenza di prime cure n. 1253/2021, emessa e pubblicata in data 15/12/2021 dal Tribunale di Sassari, Dottoressa Ada Gambardella, a definizione del procedimento contraddistinto all'R.G. n. 1510/2020, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente, ivi comprese le spese di lite Parte_1 e, per l'effetto, c) confermare la piena validità ed efficacia delle fatture emesse da per il Pt_2 periodo dal 2007 all'ottobre 2019/marzo 2020, per un importo complessivo di € 48.137,47 e d) condannare parte appellata al pagamento della predetta somma, al netto dei pagamenti ad oggi effettuati per complessivi € 26.510,56, oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, mandando assolta da qualsivoglia Parte_1 avverso diritto e/o pretesa;
e) rigettare, in via condizionata alla proposizione di un eventuale appello incidentale da parte del , tutte le domande ivi formulate;
in via CP_1 CP_1 subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover rigettare in tutto o in parte l'appello, f) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei Parte_1 confronti della parte appellata per la fornitura idrica eseguita in suo favore per il periodo dal 2007 all'ottobre 2019/marzo 2020 e, per l'effetto, g) condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato che dovesse risultare dovuto in corso di causa a favore di oltre Parte_1 interessi moratori così come previsto dall'art B.22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. Nell'interesse dell'appellato: Piaccia all'Ecc. ma Corte adita, In via pregiudiziale: a) dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare l'appello con riferimento alle domande nuove indicate in espositiva;
nel merito:
b) confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 1253/2021, pubblicata in data 15.12.2021, nel procedimento R.G. 1510/2020, Tribunale di Sassari, Dott. ssa A. Gambardella;
c) condannare parte appellante alla rifusione delle spese lite, delle competenze professionali del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10 giugno 2020 il , in Sassari, conveniva in Parte_3 giudizio affinchè il Tribunale di Sassari 1) accertasse e dichiarasse che la tariffa 'uso Parte_1 domestico non residenti' era stata inopportunamente applicata al attore e ciò a partire CP_1 dal 2006/2007; 2) per l'effetto, annullasse le fatture emesse da e dichiarasse che l'importo Pt_1 in realtà dovuto dal 2007 all'ottobre 2019/marzo 2020 ammontava ad € 32.879,08 o la somma veriore da accertare in corso di causa, anche mediante espletamento di CTU, e di cui il Condominio aveva già versato € 27.409,53, residuando un debito verso pari a euro 5.469,55. Pt_1 In via subordinata, sempre il chiedeva: 3) l'accertamento e la dichiarazione che la tariffa CP_1 'uso domestico non residenti' era stata inopportunamente applicata al attore e ciò a CP_1 partire dal IV trimestre 2011;4) per l'effetto, annullasse le fatture emesse nel quarto trimestre 2011 e dichiarasse che da tale ultimo periodo all'ottobre 2019/marzo 2020 il debito ammontava ad euro 24.230,50, di cui il aveva già versato € 13.656,09, con un debito residuo un di € CP_1
10.574,41 o la diversa somma da accertare in corso di causa, anche mediante espletamento di CTU. A sostegno della domanda, il evidenziava che: CP_1
- il era titolare dell'utenza idrica n. 20014356, prima gestita da , poi dalla CP_1 CP_5 fine del 2006 ad oggi da Pt_1
- fino al 31.12.06 al Condominio veniva applicata la tariffa “uso domestico”, mentre, a partire dall'anno 2007 – in realtà con delibera n. 23 del 13 settembre 2006 – di punto in bianco aveva iniziato a differenziare alcuni Condomini, ai quali veniva applicata la tariffa Pt_1
“uso domestico residenti”, da altri rispetto ai quali veniva invece applicata la tariffa “uso domestico non residenti”, nonostante che tale diversificazione comportasse costi assai differenti per l'utente, avendo la tariffa “non residente” un costo molto più elevato rispetto a quella residenti;
- il Condominio aveva più volte chiesto l'applicazione della tariffa per residenti (cfr. missive del 15.09.2011 (doc. 3), del 24.07.13 (doc. 4) e del 17.06.2015 (doc. 5) senza tuttavia sortire alcun effetto, e ciò, nonostante ricorressero i requisiti per l'applicazione della detta tariffa agevolata, posto che la maggior parte dei condomini possedeva il requisito della residenza fin dall'acquisto della proprietà;
- nonostante avesse asserito di aver inviato a tutti gli utenti, in occasione del passaggio Pt_1 di gestione dalla , una missiva con il nuovo regolamento, con allegati un questionario CP_5 e una domanda per l'autocertificazione circa la tipologia di servizio, appunto da classificarsi come “uso domestico residenti” o “uso domestico non residenti”, non esisteva la minima prova dell'invio di tale missiva diretta a fornire delucidazioni sulle caratteristiche del servizio né il Condominio istante l'aveva mai ricevuta. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la quale deduceva che: a) con Parte_1 delibera del 30.11.2005 l' aveva introdotto una diversa articolazione della tariffa domestica CP_6 all'interno della quale era stata inserita la tariffa agevolata e le tali nuove tariffe erano state regolarmente pubblicate nel Buras della Regione Sardegna;
b) la tariffa domestico “residenti” costituiva una tariffa agevolata, per usufruire della quale era indispensabile effettuare una apposita domanda, attestando e/o dichiarando (anche tramite autocertificazione) di avere i requisiti previsti, non trattandosi di tariffa applicabile d'ufficio, senza richiesta dell'utente, con la conseguenza che i benefici di tale applicazione decorrevano solo dalla data della domanda e non potevano avere effetti retroattivi;
c) la richiesta doveva provenire dall'utente in quanto il Gestore non poteva verificare autonomamente se i singoli condomini abbiano il requisito richiesto, non essendo il Gestore a conoscenza del nominativo e dei dati anagrafici dei singoli condomini, tanto più che l'art. 1 dell'Allegato B del Regolamento SII (in atti) era chiaro nel prevedere che “il sottoscrittore del contratto –(in questa caso l'amministratore dei condomini)- doveva rilasciare auto certificazione circa il possesso della residenza anagrafica nell'immobile per il quale chiede il servizio, la consistenza del nucleo familiare e, anno per anno, le eventuali successive variazioni al nucleo familiare”; d) contrariamente a quanto sostenuto da controparte, né l'Amministratore del CP_1 CP_1
[...
” né il legale da questi incaricato avevano mai presentato richiesta ad di applicazione Pt_1 della tariffa residenti, dichiarando ed attestando (con autocertificazione, ed assumendosi le relative responsabilità) che la prevalenza dei condomini avesse i requisiti per poter usufruire della “tariffa residenti”, tanto è vero che dalle missive prodotte dal (di data 15.9.2011, 24.7.2013 e CP_1
17.6.2015 –Doc. 3, 4 e 5 di controparte), emergeva che le medesime facevano riferimento ad una presunta “formale richiesta presentata presso i Vostri uffici di Sassari” dall'Amministratrice del Condominio, richiesta questa che tuttavia mai era stata ricevuta dalla società erogatrice;
e) come documentato, inoltre, il Condominio in data 23/06/2016 (successiva all'ultima delle tre missive prima citate), a mezzo dell'amministratore condominiale, aveva presentato richiesta di dilazione del debito allora esistente di € 13.324,53 (calcolato con la “tariffa non residenti”), ed in data 25/08/2016 aveva accolto la predetta richiesta, elaborando il piano di rientro per € 14.201,22 Pt_1 comprensivo di interessi, piano di rientro che veniva onorato in parte dal Controparte_1
[...
”, il quale pertanto aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti di calcolato, come Pt_1 detto, con la “tariffa non residenti”, come emergente dal verbale di rateizzazione.
pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attrice. Pt_1
Con memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 il depositava n. 15 certificati di residenza, CP_1 rilasciati dal Comune di Sassari in data 15 dicembre 2020, atttestanti la residenza di vari condomini in , anche se con diverse date di decorrenza, tra i quali vi erano anche 7 certificati CP_1 storici con la data del cambio della residenza.
Con sentenza n. 1253/2021 il Tribunale di Sassari, istruita la causa con referente documentale, dichiarava l'illegittima applicazione da parte di al della Parte_1 Parte_3 tariffa “uso domestico non residenti” a partire dall'annualità 2006/2007 e, ancora, accertava e dichiarava che il debito residuo del nei confronti di Parte_3 Parte_1 per il periodo compreso tra il 2007 e il marzo 2020 era pari ad euro 5.469,55, come sostenuto dal
CP_1
Il giudice di prime cure osservava che non solo non provava di avere inviato al Condominio Pt_1 la modulistica per l'autocertificazione necessaria ad ottenere l'applicazione della tariffa residenti, ma aveva altresì introdotto unilteralmente un diverso regime tariffario, sicchè il Gestore avrebbe dovuto farsi carico di sollecitare l'invio del modulo per potere così proseguire nel mantenimento della tariffa più vantaggiosa e di cui il Condominio attore aveva sempre usufruito in passato.
In difetto di tale condotta – che avrebbe potuto rispondere ai doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto – il tribunale affermava che non poteva ritenersi legittima la pretesa di di modificare in pejus le condizioni economiche prima in uso presso il Pt_1 CP_7 riguardo alla circostanza del 23 giugno 2016, quando l'amministratore del aveva
[...] CP_1 richiesto la dilazione del pagamento delle somme calcolate sulla scorta della tariffa meno vantaggiosa, riconoscendo espressamente e incondizionatamente il debito fino ad allora accumulato, il tribunale evidenziava che l'art. 1988 c.c., pur integrando una ricognizione di debito, consentiva comunque al debitore che ha effettuato il riconoscimento di fornire la prova contraria alla esistenza del debito stesso. Proseguiva il giudice di prime cure, osservando che nel caso di specie la richiesta di dilazione era seguita al preavviso di slaccio previsto per il 30 maggio 2016 e che l'amministratore non avrebbe potuto fare altro che utilizzare i moduli precostituiti da (nei quali non vi era spazio per un Pt_1 pagamento con riserva di accertare meglio il proprio debito o comunque per l'imposizione di una condizione). Inoltre, soggiungeva il giudicante che era in atti la produzione attestante che almeno il 50% dei condomini era stato residente nello stabile di nel periodo di interesse. CP_1
Ancora, non poteva tralasciarsi, secondo il giudice a quo, come in risposta a quanto comunicato dal difensore del in data 24/04/2019, la stessa in data 09/05/2019 avesse chiarito CP_1 Pt_1 che non vi era necessità di una comunicazione annuale relativa al fatto che il 50% dei condomini fosse residente, nel caso in cui la situazione relativa al numero delle unità abitative non fosse cambiata, così assumendo, sempre una condotta che appariva del tutto in contrasto con le Pt_1 difese svolte nel corso del giudizio e quindi con il disconoscimento dei presupposti per l'applicazione della tariffa residenti che, infatti, in questa comunicazione erano stati palesemente ritenuti sussistenti in quel momento come nel passato. Pertanto, il tribunale concludeva che si doveva aderire alle difese di parte attrice che giustamente pretendeva l'applicazione della tariffa più agevole fin dal momento in cui il nuovo gestore aveva assunto il servizio, sicchè, non essendo stato specificamente contestato nessuno dei due conteggi di controparte, stante l'intervenuto pagamento di euro 27.409,53, il debito residuo del Parte_3
verso doveva quantificarsi in euro 5.469,55.
[...] Pt_1
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, ha impugnato la predetta sentenza, Pt_1 lamentando con un primo ed articolato motivo di censura, l'erronea interpretazione della normativa di settore in materia di tariffa uso residenti nonché l'errata valutazione delle prove raccolte nel giudizio di primo grado in relazione ai seguenti profili;
i) per avere il tribunale affermato che la tariffa agevolata costituiva una modifica unilateralmente introdotta dal Gestore con conseguente necessità, a carico di quest'ultimo, di provvedere all'invio dei moduli per l'autocertificazione in tema di residenza, nonostante che le modifiche in questione fossero state introdotte in realtà dall'Autorità d'Ambito con apposita delibera alla quale il Gestore non poteva che prestare osservanza;
ii) ancora, per non avere il tribunale tenuto nel debito conto il disposto sia dell'art. 1 dell'allegato B del Regolamento SII che dell'art.
3.1. del Regolamento di attuazione dell'articolazione tariffaria, che chiaramente impongono al sottoscrittore del contratto (in questo caso l'Amministratore del
Condominio) di presentare una domanda con la quale si attestino i requisiti prescritti per poter beneficiare della tariffa agevolata, anche perché non è in grado di verificare il possesso dei Pt_1 singoli requisiti;
iii) per avere il giudice di prime cure ritenuto che, poiché il precedente gestore CP_5 aveva applicato una tariffa inferiore rispetto a quella applicata da il Condominio non Pt_1 avrebbe dovuto comunicare alcunchè al Gestore subentrato, come da questi ammesso nella corrispondenza intercorsa con l'attore, mentre in realtà all'epoca della gestione non vi era CP_5 alcuna distinzione tra tariffa residenti e tariffa non residenti, con la conseguenza che in base alla chiara normativa regolamentare, il Condominio, diversamente da quanto affermato dal tribunale, avrebbe dovuto certificare il possesso dei requisiti per usufruire della tariffa agevolata;
iv) per non avere il giudice di prime cure tenuto in doverosa considerazione che il non aveva mai CP_1 chiesto l'applicazione della tariffa agevolata né tanto meno certificato il requisito del possesso in capo a 50 condomini +1 della residenza, né potevano essere considerate probanti in tal senso le comunicazioni del 2011, del 2013 e del 2015, che facevano riferimento ad una precedente richiesta mai pervenuta al Gestore;
v) per avere il giudice ritenuto probante la documentazione allegata dal con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. con cui per la prima volta erano stati depositati n. CP_1
16 certificati di residenza, di cui n. 8 attestavano la mera residenza del condomino alla data del rilascio, vale a dire nel mese di dicembre 2020, senza nulla certificare in merito alla residenza del medesimo nel periodo precedente, e, in particolare, il possesso continuato del detto requisito a far data dal 2006/2007 e/o dal IV trimestre 2011 (si tratta dei certificati n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10, rispettivamente dei Signori Persona_2 CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
, mentre dagli altri 8 certificati di residenza storici emergeva CP_12 Per_3 Per_4 chiaramente che né a far data dal 2006/2007 né dal IV trimestre 2011 (nonché lungo tutto il periodo successivo) almeno 7 condomini avessero la residenza nel Condominio in Sassari, , CP_1 come riportato nella tabella riprodotta nella memoria ex art 183 VI comma n. 3 c.p.c., depositata nell'interesse di vi) per non avere il giudicante tenuto nel debito conto il riconoscimento di Pt_1 debito effettuato dall'Amministratore del in data 23 giugno 2016 e la sottoscrizione da CP_1 parte di questi di “riconoscere in modo esplicito ed incondizionato il debito in premessa” (cfr. doc. 2, sezione terza del Piano di rientro del debito formulato da , svuotando di qualsivoglia Pt_1 effetto la valenza probatoria di tale documento.
Infine, con un secondo motivo di impugnazione, si è doluta del capo della sentenza con cui Pt_1 il tribunale la condannava al pagamento delle spese di lite, nonostante l'infondatezza della pretesa dell'attrice. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il Controparte_13 in persona dell'amministratore in carica, il quale ha eccepito la novità della domanda di cui al punto d) delle conclusioni dell'appellante laddove quest'ultimo ha considerato come già saldato l'importo di euro 26.510,56 invece di euro 27.409.53 e laddove per la prima volta ha richiesto l'applicazione degli interessi moratori, trattandosi di domande mai proposte in primo grado. Il ha altresì eccepito l'inammissibilità delle domande subordinate di cui ai punti f) e g) CP_1 delle conclusioni formulate dall'appellante rivolte ad ottenere la condanna del al CP_1 pagamento di importi minori e non specificati. Il ha quindi concluso per il rigetto anche nel merito dell'avverso appello e la conferma CP_1 della gravata sentenza. All'udienza del 15.12.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, quanto alle eccezioni sollevate dall'appellato circa l'inammissibilità CP_1 delle domande di cui a punti d), f) e g) delle conclusioni formulate da si osserva quanto Pt_1 segue. Nel costituirsi la stessa ha riconosciuto come mera svista l'avere riportato, quale somma già Pt_1 versata dal Condominio per il debito dedotto in causa, l'importo di euro 26.510,56 anziché quello corretto, pari a euro 27.409,53, peraltro più conveniente alla stessa parte appellata. In ogni caso, le eccezioni di novità della domanda risultano fondate nella parte in cui ha concluso, oltre che Pt_1 per il rigetto della domanda, come nel giudizio di primo grado, anche per l'accertamento della reale entità del dovuto, posto che il gestore non formulava alcuna domanda riconvenzionale in tale senso. Nel merito, l'appello è fondato. La normativa di settore e, in particolare, l'art. 1 dell'allegato B del Regolamento SII e l'art.
3.1. del Regolamento di attuazione dell'articolazione tariffaria, di tenore identico, prevedono che “il sottoscrittore del contratto dovrà rilasciare auto certificazione circa il possesso della residenza anagrafica nell'immobile per il quale chiede il servizio, la consistenza del nucleo familiare e, anno per anno, le eventuali successive variazioni al nucleo familiare”. Pertanto, gravava sul offrire la prova dell'esistenza dei requisiti previsti dalla CP_1 regolamentazione di settore, non potendo applicare la tariffa agevolata d'ufficio, in Pt_1 mancanza di richiesta ed in difetto della comunicazione circa l'effettività della residenza della maggior parte dei condomini.
Sul punto, a fronte delle numerose fatture emesse e che recavano la dichiarazione espressa di applicazione della tariffa non residenti, il Condominio non dimostrava, in alcun modo, non solo di essersi consultato con ma nemmeno di avere prodotto le autocertificazioni della residenza Pt_1 dei singoli condomini, necessarie per ottenere il beneficio della tariffa agevolata.
Nulla dimostrano in tal senso le comunicazioni del di cui alle missive del 15.09.2011 CP_1 (doc. 3), del 24.07.13 (doc. 4) e del 17.06.2015, con le quali l'attore si limitava a richiedere l'applicazione della tariffa agevolata facendo riferimento ad una precedente nota mai pervenuta ad ed in difetto della documentazione richiesta dalla normativa citata. Pt_1
Pertanto, non avendo il dimostrato di avere inoltrato regolare richiesta unitamente alla CP_1 necessaria autocertificazione indicante le condizioni soggettive che consentivano di ottenere il beneficio in parola, ossia i nominativi dei singoli condomini presenti a partire dal 2006, le indicazioni circa il possesso della residenza anagrafica nell'immobile servito dall'utenza e la consistenza del nucleo familiare e, anno per anno, le eventuali e successive variazioni al nucleo familiare, deve concludersi che del tutto legittimamente, in conformità alla normativa regolamentare, tra l'altro oggetto di pubblicazione, aveva operato calcolando la tariffa non residenti. Pt_1
Né può riscontrarsi una contraddittorietà nella condotta di la quale, interpellata dal Pt_1 circa la necessità di confermare ogni anno il possesso dei requisiti per beneficiare della CP_1 tariffa agevolata, aveva risposto che le comunicazioni annuali riguardavano solo l'ipotesi di mutamenti nella compagine dei singoli condomini venendo a modificare il requisito della residenza in capo al 50% +1 degli stessi, chiarendo così la portata applicativa generica della normativa di settore, che richiedeva le comunicazioni annuali solo in caso di mutamenti del requisito necessario all'applicazione della tariffa agevolata, senza che ciò potesse significare un riconoscimento da parte del Gestore dell'esistenza in capo al dei presupposti per applicare la Parte_3 tariffa residenti. Alcun dubbio poi può nutrirsi sul fatto che l'Amministratore di nel sottoscrivere il CP_1 modulo di rateizzazione del debito, aveva espressamente riconosciuto, nel giugno 2016, il debito maturato fino a quel momento, avendo dichiarato di riconoscere espressamente ed incondizionatamente il debito di cui alla premessa del modulo e di essere consapevole che la rateizzazione non avrebbe sospeso il maturarsi degli interessi moratori. Nemmeno in occasione della richiesta di dilazione, l'Amministratore reclamava l'applicazione della tariffa residenti. Ne deriva, quindi, che provava in giudizio l'esistenza della propria pretesa, in alcun modo Pt_1 sconfessata dalla produzione, avvenuta nel corso del giudizio di primo grado (memorie 183, comma
6, n. 2) dei certificati di residenza dei singoli componenti il Condominio. Ed invero, dall'esame della detta produzione (16 certificati) risulta che almeno 8 condomini non erano stati residenti continuativamente nel Condominio per tutto il periodo preso in considerazione (2007-
2020), sicchè non solo non può essere certa la ricorrenza dei requisiti per l'applicazione della tariffa agevolata ma altresì la stessa non può essere applicata retroattivamente. Quanto alla doglianza in tema di spese di lite, il relativo accoglimento è conseguente all'esito del presente grado di giudizio. L'appello deve dunque essere accolto e la sentenza n. 1253/2021 del Tribunale di Sassari deve essere integralmente essere riformata con conseguente rigetto delle domande proposte dal Parte_3
in punto di illegittima applicazione della tariffa non residenti e di ricalcolo delle fatture
[...] oggetto di causa, correttamente elaborate da Per quanto detto sopra, infine, la Corte, in Pt_1 difetto di tempestiva domanda, non può procedere alla condanna al pagamento di alcuna somma in favore di Pt_1
Le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione di valore delle cause compreso tra euro 5.000,00 ed euro 16.000,00 - secondo i parametri minimi, in difetto di questioni di particolare complessità - seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico del appellato. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari Parte_1
n. 1253/2021, rigetta le domande proposte dal;
Parte_3
- condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante delle spese di lite che liquida in euro
2.540,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 2.906,00 per il presente grado per compensi, oltre quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%. Così deciso in Sassari in data 19 dicembre 2024
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni Il Presidente Dott. Cinzia Caleffi