Legge 22 febbraio 1934, n. 370

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  • 1Ferie contratto Metalmeccanici Industria: maturazione, calcolo, preavviso, come funziona
    Antonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 9 settembre 2024

  • 2Festività CCNL Metalmeccanici Cooperative: quanto spetta anche per le ex festività
    Antonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 28 ottobre 2024

  • 3La gestione delle festività nel lavoro dipendente
    https://www.fiscoetasse.com/

  • 4Riposi settimanali
    https://www.brocardi.it/

  • 5Festività ed ex festività soppresse nel CCNL Metalmeccanici PMI Confapi
    Antonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 22 settembre 2024
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Giurisprudenza277

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  • 1Trib. Massa, sentenza 23/12/2024, n. 316
    Provvedimento: Successivamente all'udienza del 23.12.2024, alle ore 11:50 compare l'Avv. LALLI Claudio, procuratore di parte ricorrente nonché il procuratore di parte resistente Avv. PICCINI Benedetta, in sostituzione degli Avv.ti Luca CEI, Dorino TAMAGNINI e Alessandra AUCI IL GIUDICE Invita la parte a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate e discutono oralmente la causa. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta della parte di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza …
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    • prescrizione indennità·
    • risarcimento danno·
    • art. 5 direttiva 2003/88/CE·
    • reperibilità attiva·
    • riposo settimanale·
    • giurisprudenza su riposo compensativo·
    • riposo compensativo·
    • art. 281-sexies c.p.c.·
    • danno da usura·
    • art. 36 Cost.

  • 2Trib. Massa, sentenza 30/09/2024, n. 211
    Provvedimento: Successivamente all'udienza del 30.9.2024, alle ore 9:42 compare l'Avv. Marica ANGELONE, in sostituzione dell'Avv. LALLI Claudio, procuratore di parte ricorrente nonché il procuratore di parte resistente Avv. TAMAGNINI Dorino anche in sostituzione dell'Avv. CEI Luca. IL GIUDICE Invita la parte a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate e discute oralmente la causa. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta della parte di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia …
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    • Direttiva 2003/88/CE·
    • risarcimento danno·
    • reperibilità attiva·
    • prescrizione·
    • riposo compensativo·
    • art. 281-sexies c.p.c.·
    • danno da usura·
    • art. 36 Cost.·
    • giurisprudenza su riposo settimanale·
    • compensazione spese legali

  • 3Trib. Massa, sentenza 09/01/2025, n. 9
    Provvedimento: Successivamente all'udienza del 9.1.2025, alle ore 12:18 compare l'Avv. ANGELONE Marica in sostituzione dell'Avv. LALLI Claudio per la parte ricorrente nonché il procuratore di parte resistente Avv. PICCINI Benedetta, in sostituzione degli Avv.ti Luca CEI, Dorino TAMAGNINI e Alessandra AUCI IL GIUDICE Invita la parte a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate e discutono oralmente la causa. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta della parte di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di …
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    • risarcimento danno·
    • art. 5 direttiva 2003/88/CE·
    • reperibilità attiva·
    • diritto al riposo·
    • compensazione spese·
    • riposo compensativo·
    • art. 281-sexies c.p.c.·
    • danno da usura·
    • art. 36 Cost.·
    • prescrizione decennale

  • 4Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 4103
    Provvedimento: R.G. n. 1631 /2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI SEZIONE LAVORO In nome del popolo italiano Il giudice dott.ssa LA LL, verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1631/2025 del Registro Generale e promossa da , con il procuratore avv. GERONIMO MICHELE …
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    • usura psico-fisica·
    • pronta disponibilità·
    • diritto irrinunciabile·
    • riposo settimanale·
    • danno non patrimoniale·
    • giurisprudenza Cassazione·
    • risarcimento danni·
    • D.Lgs. n. 66/2003·
    • art. 36 Cost.·
    • onere della prova

  • 5Trib. Massa, sentenza 05/12/2024, n. 288
    Provvedimento: Successivamente all'udienza del 5.12.2024, alle ore 11:55 compare l'Avv. Marica ANGELONE, in sostituzione dell'Avv. LALLI Claudio, procuratore di parte ricorrente nonché il procuratore di parte resistente Avv. PICCINI Benedetta, anche in sostituzione degli Avv.ti Luca CEI, Dorino TAMAGNINI e Alessandra AUCI IL GIUDICE Invita la parte a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate e discute oralmente la causa. L'Avv.to PICCINI rileva la tardività della domanda avente ad oggetto l'accertamento del riposo compensativo quando il riposo comporta la regiostrazione delle …
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    • prescrizione indennità·
    • risarcimento danno·
    • art. 5 direttiva 2003/88/CE·
    • reperibilità attiva·
    • diritto al riposo·
    • giurisprudenza su riposo compensativo·
    • riposo compensativo·
    • art. 281-sexies c.p.c.·
    • danno da usura·
    • art. 36 Cost.
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Versioni del testo

  • Capo I. : Disposizioni generali.
  • Art. 1.

    Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui e' dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.

    Le disposizioni della presente legge non si applicano:

    1° al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;

    2° alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;

    3° ai lavoranti al proprio domicilio;

    4° al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilita' nell'andamento dei servizi;

    5° al personale navigante; ((5))

    6° al personale addetto alla pastorizia brada; (3)

    7° ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari.

    Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto;

    8° al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto provvedono apposite norme;

    9° al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;

    10° al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato;

    11° al personale addetto agli uffici dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

    12° al personale addetto ai Regi istituti di istruzione o di educazione anche se aventi personalita' giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonche' al personale degli Istituti di istruzione e di educazione eserciti direttamente dalle Provincie e dai Comuni;

    13° al personale addetto alle attivita' degli altri enti pubblici, quando prevvedano speciali disposizioni legislative; 14° salvo il disposto degli articoli 4 e 5, n, 3, al perso

    nale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non piu' di tre mesi all'anno.

    Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti.

    --------------- AGGIORNAMENTO (3)
    La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno - 7 luglio 1962 n. 76 (in G.U. lª s.s. 14/07/1962 n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma secondo, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , concernente il riposo domenicale e settimanale, in riferimento all' art. 36, terzo comma, della Costituzione ". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
    La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio - 4 febbraio 1982 n. 23 (in G.U. lª s.s. 10/02/1982 n. 40) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma secondo, n. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , nella parte in cui consente che il riposo settimanale, dovuto al personale navigante, corrisponda a ventiquattro ore non consecutive".
    Ha inoltre dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, nn. 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 e 14 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , nella parte in cui consente che il riposo settimanale dovuto al personale dipendente corrisponda a ventiquattro ore non consecutive".
  • Chp ii : <br> <br> i soci di cooperative, che prestano la loro attivita' per conto delle cooperative medesime, sono soggetti alla presente legge quando siano rimunerati con retribuzione fissa periodica, anche se integrata da partecipazione agli utili o da altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con altri lavoratori. <br> <br> <br>