Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 settembre 1934 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 aprile 1995 |
Commentari • 24
- 1. Ferie contratto Metalmeccanici Industria: maturazione, calcolo, preavviso, come funzionaAntonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 9 settembre 2024
I lavoratori delle aziende metalmeccaniche hanno diritto ad un periodo di ferie compreso tra le 4 settimane e le 5 settimane a seconda degli anni di anzianità maturata. Ferie contratto metalmeccanici (CCNL Metalmeccanici Industria): La prima cosa da notare, quindi, è che superati i 18 anni di anzianità di servizio, le settimane di ferie diventano cinque, con un aumento del numero di ferie annuali di quattro giorni. Quante ferie e rol si maturano in un mese metalmeccanico? I permessi retribuiti annui PAR e ROL nel contratto metalmeccanici sono 104 ore complessive per ogni anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso (di cui 72 ore, ossia 13 permessi …
Leggi di più… - 2. Lavoro domenicale e festivo: un contemperamento tra opposti interessiRossella Giuliano · https://www.iusinitinere.it/
- 3. La gestione delle festività nel lavoro dipendentehttps://www.fiscoetasse.com/
- 4. Festività ed ex festività soppresse nel CCNL Metalmeccanici PMI ConfapiAntonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 22 settembre 2024
Le festività ed ex festività soppresse nel CCNL Metalmeccanici PMI Confapi sono le festività nazionali e infrasettimanali previste dalla legge italiana. Ai lavoratori spetta l'assenza retribuita con una giornata pagata in più in caso di coincidenza con la domenica. Per le ex festività soppresse scatta il diritto a 32 ore di permessi annui. In caso di lavoro festivo, sono previste maggiorazioni dal 10% al 55%. Vediamo quali sono e come funzionano le festività nella piccola e media industria metalmeccanica delle aziende aderenti a Confapi. Quali sono le festività retribuite nelle PMI metalmeccanici Confapi L'articolo 32 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi si occupa delle Festività: "Agli …
Leggi di più… - 5. Riposi settimanalihttps://www.brocardi.it/
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni. 2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale; b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la …
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Giurisprudenza • 277
- 1. Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 4103Provvedimento: R.G. n. 1631 /2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI SEZIONE LAVORO In nome del popolo italiano Il giudice dott.ssa LA LL, verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1631/2025 del Registro Generale e promossa da , con il procuratore avv. GERONIMO MICHELE …Leggi di più...
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- 2. Trib. Lanciano, sentenza 20/11/2024, n. 230Provvedimento: n° 469/2023 r.g.lav. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra DOTT. rappresentato e difeso dall'avv. Luca Damiano, come da procura Parte_1 in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Vasto alla via San Giovanni Da Capestrano 4; - ricorrente- e in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, dott. …Leggi di più...
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- 3. Trib. Massa, sentenza 30/09/2024, n. 211Provvedimento: Successivamente all'udienza del 30.9.2024, alle ore 9:42 compare l'Avv. Marica ANGELONE, in sostituzione dell'Avv. LALLI Claudio, procuratore di parte ricorrente nonché il procuratore di parte resistente Avv. TAMAGNINI Dorino anche in sostituzione dell'Avv. CEI Luca. IL GIUDICE Invita la parte a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate e discute oralmente la causa. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta della parte di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia …Leggi di più...
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- 4. Trib. Massa, sentenza 03/12/2025, n. 311Provvedimento: Successivamente all'udienza del 03/12/2025, alle ore 12,24 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. ANGELONE MARICA in sostituzione dell'Avv. LALLI CLAUDIO per la parte ricorrente e l'Avv. PI EN per la parte resistente, nonché il ricorrente personalmente che dichiara di partecipare per sua libera volontà. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1 che provvede all'assistenza del magistrato e [...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono …Leggi di più...
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- 5. Trib. Torino, sentenza 01/10/2024, n. 2434Provvedimento: R.G.L. 6304/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6304/2023 promossa da: (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fausto Raffone, elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri n. 23, presso lo studio del difensore; RICORRENTE Contro (C.F./P.I. Controparte_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Di Maso, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Bologna (BO), Via Giovanni Lorenzo Bernini n. 1, presso lo studio del difensore; CONVENUTO Avente ad …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I. : Disposizioni generali.
- Art. 1.
Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui e' dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.
Le disposizioni della presente legge non si applicano:
1° al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;
2° alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;
3° ai lavoranti al proprio domicilio;
4° al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilita' nell'andamento dei servizi;
5° al personale navigante; ((5))
6° al personale addetto alla pastorizia brada; (3)
7° ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari.
Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto;
8° al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto provvedono apposite norme;
9° al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;
10° al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato;
11° al personale addetto agli uffici dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
12° al personale addetto ai Regi istituti di istruzione o di educazione anche se aventi personalita' giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonche' al personale degli Istituti di istruzione e di educazione eserciti direttamente dalle Provincie e dai Comuni;
13° al personale addetto alle attivita' degli altri enti pubblici, quando prevvedano speciali disposizioni legislative; 14° salvo il disposto degli articoli 4 e 5, n, 3, al perso
nale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non piu' di tre mesi all'anno.
Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno - 7 luglio 1962 n. 76 (in G.U. lª s.s. 14/07/1962 n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma secondo, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , concernente il riposo domenicale e settimanale, in riferimento all' art. 36, terzo comma, della Costituzione ". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio - 4 febbraio 1982 n. 23 (in G.U. lª s.s. 10/02/1982 n. 40) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma secondo, n. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , nella parte in cui consente che il riposo settimanale, dovuto al personale navigante, corrisponda a ventiquattro ore non consecutive".
Ha inoltre dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, nn. 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 e 14 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , nella parte in cui consente che il riposo settimanale dovuto al personale dipendente corrisponda a ventiquattro ore non consecutive". - Chp ii : <br> <br> i soci di cooperative, che prestano la loro attivita' per conto delle cooperative medesime, sono soggetti alla presente legge quando siano rimunerati con retribuzione fissa periodica, anche se integrata da partecipazione agli utili o da altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con altri lavoratori. <br> <br> <br>