Capo I. : Disposizioni generali.
Chp ii : <br> <br> i soci di cooperative, che prestano la loro attivita' per conto delle cooperative medesime, sono soggetti alla presente legge quando siano rimunerati con retribuzione fissa periodica, anche se integrata da partecipazione agli utili o da altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con altri lavoratori. <br> <br> <br>
Chp iii : <br> <br> il riposto di 24 ore consecutive deve essere dato la domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli articoli seguenti. <br> <br> il riposo di 24 ore consecutive, cada esso in domenica o in altro giorno della settimana, deve decorrere da una mezzanotte all'altra, ovvero dall'ora che sara' stabilita dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di detti contratti e quando lo richieda la natura dell'esercizio, dall'ispettorato corporativo. <br> <br> per i lavori a squadre il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra. <br> <br> il riposo compensativo di 12 ore, previsto dagli articoli seguenti, decorre dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa. <br> <br> <br>
Chp iv : <br> <br> qualora per le attivita' soggette alla presente legge siano previste eccezioni all'obbligo del riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, alle donne di qualsiasi eta' ed ai minori degli anni 14 deve essere tuttavia dato, ogni settimana, un riposo compensativo ininterrotto di 24 ore, salvi i casi previsti dagli articoli 6, 8, 12 e 15. <br> <br> eguale riposo deve essere dato: <br> <br> a) ai minori degli anni 14 ed alle donne minori degli anni 18 addetti alle industrie determinate a norma dell'articolo 1, n. 14, qualunque sia la durata della loro occupazione nell'azienda; <br> <br> b) alle donne maggiori degli anni 18 addette alle industrie determinate a norma dell'articolo 1, n. 14, quando il periodo complessivo della loro occupazione nell'azienda superi i tre mesi all'anno. <br> <br> <br>
Capo II. : Regimi particolari di riposo - attivita' a regime continuo e attivita' stagionali o di pubblica utilita'.
Chp vi : <br> <br> per le aziende esercenti la vendita al minuto ed in genere attivita' rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico, il prefetto, intesi il podesta' e le organizzazioni sindacali interessate: <br> <br> a) puo' ordinare, nei casi in cui la legge prevede il riposo settimanale per turno ed ove non ne derivi pregiudizio all'interesse del pubblico, che il riposo del personale, anziche' per turno, sia dato in uno stesso giorno, ovvero si inizi nel pomeriggio della domenica; <br> <br> b) puo' temporaneamente autorizzare, per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale intensita', che al riposo domenicale o al riposo che si inizia nel pomeriggio della domenica sia sostituito il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive; <br> <br> c) puo' autorizzare, ove trattisi di zone il cui commercio tragga sviluppo dall'affluenza in domenica della popolazione rurale o dalla abitudine di questa di fare acquisti in detto giorno, che il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica. <br> <br> i provvedimenti previsti dal presente articolo debbono specificare le zone ed i rami di attivita' cui sono applicabili. quando nei casi previsti dalle lettere a) e c) il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica, tanto la durata del lavoro nelle ore antimeridiane di tale giorno che il riposo saranno regolati dal contratto collettivo di lavoro o, in mancanza di questo, dal prefetto sentite le organizzazioni interessate. <br> <br> in mancanza di detto contratto e' dovuto al personale un riposo non inferiore a 12 ore consecutive nel pomeriggio della domenica ed un riposo compensativo, pur esso non inferiore a 12 ore consecutive, nella settimana successiva. <br>
Chp vii : <br> <br> fermo restando il disposto dell'art. 1, nn. 6, 7 e 8, il riposo settimanale del personale addetto ai lavori agricoli sara' regolato dai contratti collettivi di lavoro. <br> <br> si intendono per lavori agricoli la coltivazione della terra e dei boschi e l'allevamento del bestiame, nonche' le operazioni connesse, quando siano compiute in nome e per conto della stessa persona che esercita l'azienda per la coltivazione o l'allevamento e costituiscano un accessorio di tale azienda. <br> <br> <br>
Chp viii : <br> <br> per le industrie all'aperto, soggette ad interruzione per intemperie, la sospensione del lavoro verificatasi nella settimana per 24 ore consecutive, puo' essere considerata come giorno di riposo, in sostituzione di quello della domenica successiva, quando non venga effettuato il recupero di detto periodo di sospensione a norma delle disposizioni vigenti sugli orari di lavoro. <br> <br> <br>
Chp ix : <br> <br> per le industrie con periodi di eccezionale attivita', le quali saranno determinate con decreto del ministro per le corporazioni, intese le corporazioni competenti, e' sospeso per sei settimane all'anno l'obbligo del riposo. <br> <br> il datore di lavoro che intenda attuare detta sospensione e' obbligato a darne preventivo avviso all'ispettorato corporativo, salvo il caso che il decreto ministeriale o i contratti collettivi di lavoro abbiano stabilito il periodo durante il quale la sospensione puo' essere applicata. <br> <br> <br>
Chp x : <br> <br> negli opifici, la cui forza motrice prevalente e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero e' costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ed esclusivamente per l'uso di questo, puo' essere dato, per dieci settimane all'anno, il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive ogni due settimane. <br> <br> i datori di lavoro, che intendono attuare il regime sopraindicato, debbono preventivamente presentare all'ispettorato corporativo una dichiarazione da cui risultino i dati necessari per dimostrare che ricorrono le condizioni di legge. <br> <br> <br>
Chp xi : <br> <br> al personale degli alberghi non diurni, che per ragioni di servizio dimori nell'albergo, e' dovuto ogni settimana un periodo di uscita di almeno 10 ore ininterrotte durante le ore nelle quali si compie il lavoro ordinario, nonche' un periodo di riposo entro l'albergo di almeno otto ore continuative per ogni giornata di lavoro. <br> <br> alle altre categorie di personale degli alberghi non diurni ed a quelle degli alberghi diurni si applica lo stesso regime di riposo che, per la corrispondente attivita' disimpegnata da detto personale, e' stabilito per le altre aziende. <br>
Chp xii : <br> <br> il riposo di 24 ore continuative per il personale addetto alle aziende editrici di giornali ed alle aziende per la diffusione al pubblico, con qualsiasi mezzo, di notizie, deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore quattro del lunedi'. <br> <br> e' fatta eccezione per i redattori sportivi e teatrali, per ii personale dell' « agenzia stefani », delle imprese di trasmissione radiofoniche, e per quello addetto alla trasmissione di notizie, ai 'sensi dell'art. 26, comma 2° della presente legge, per i quali il riposo di 24 ore consecutive ogni settimana puo' essere dato per turno. <br> <br> e' dovuto anche il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive al personale di redazione dei giornali quotidiani che, per esigenze straordinarie, abbia prestato la sua opera fra la mattina della domenica e le ore quattro del lunedi', ove cio' sia consentito dal contratto collettivo di lavoro e le relative prestazioni siano compensate con l'aumento percentuale di retribuzione all'uopo stabilito dal contratto suddetto. <br> <br> la decorrenza del riposo prevista dai precedenti due capoversi sara' determinata a norma dell'articolo 3. <br>
Personale addetto ai vagoni letto, commessi viaggiatori e personale : Equiparabile, e personale addetto a pubblici spettacoli.
Chp xiv : <br> <br> puo' essere compiuto in domenica il lavoro: <br> <br> a) di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, in quanto dette operazioni non possano compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale; <br> <br> b) di vigilanza, delle aziende e degli impianti; <br> <br> c) di compilazione dell'inventario e del bilancio annuale. al personale occupato per tutta o parte della domenica, nei lavori previsti dal presente articolo, oltre al riposo per il periodo residuo della domenica, e' dovuto un riposo compensativo di durata uguale alle ore di lavoro eseguito in detto giorno ed in ogni caso non inferiore a 12 ore consecutive. <br>
Chp xv : <br> <br> possono essere compiuti in domenica, nei limiti strettamente necessari: <br> <br> a) i lavori indispensabili per la sicurezza delle persone o degli impianti ovvero per la conservazione dei prodotti e delle materie destinate alla lavorazione; <br> <br> b) i lavori disposti, per ragioni d'ordine pubblico, dal prefetto, il quale sentira' il parere dell'ispettorato corporativo sui limiti e le cautele da adottare. <br> <br> nei casi indicati alla lettera a) l'ispettorato corporativo puo' dare prescrizioni per contenere il lavoro domenicale nei limiti strettamente indispensabili e puo' altresi' ordinare la cessazione del lavoro. <br> <br> al personale addetto al lavoro domenicale e' dovuto il riposo prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 16. tuttavia, ove si oppongano difficolta' alla attuazione di esso, l'ispettorato corporativo, intese le organizzazioni sindacali interessate, puo' esonerare da detto obbligo o prescrivere altri regimi di riposo adatti. <br>
Chp xvi : <br> <br> quando durante la settimana il lavoro sia stato sospeso per 24 ore consecutive a causa di festivita' previste dalle leggi o dai contratti collettivi di lavoro o da accordi fra associazioni sindacali, detta sospensione puo' essere computata, come giorno di riposo agli effetti della presente legge, qualora su concorde richiesta delle organizzazioni sindacali interessate, ed inteso il parere del podesta', ne sia data autorizzazione dal prefetto. questi potra' stabilire all'uopo le opportune cautele. <br> <br> <br>
Capo III. : Divieti e limitazioni di esercizio. chiusura delle aziende.
Chp xviii : <br> <br> il prefetto, intese le organizzazioni sindacali interessate, dara' disposizioni per vietare o limitare l'esercizio del traffico ambulante nei casi e nelle ore in cui e' prescritta la chiusura delle aziende a norma dell'articolo 20 e dara' inoltre disposizioni nei casi di fiere o mercati. <br> <br> <br>
Edizione e vendita dei giornali : Ed attivita' analoghe.