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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2024, n. 4751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4751 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 25484/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25484/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to AGNELLO CHIARA , con elezione di domicilio in Roma, VIALE
DEI PARIOLI 76 00197 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to RUSICH SONIA e MICHELI ELISABETTA con elezione di domicilio in Roma, VIALE ANGELICO 39 ROMA, presso l'avv.to RUSICH
SONIA ;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n.5636 /22 pubblicata il 13.4.2022, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e
1 con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14.12.2023, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte ricorrente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte;
le parti non hanno avuto figli. La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo
“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni
Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha
2 caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza
10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n.
898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
3 Orbene, il Tribunale evidenzia che, in sede di separazione consensuale nel 2015, i coniugi avevano concordato che il marito fosse obbligato a lasciare in godimento della odierna ricorrente una porzione della casa familiare, dietro corrispettivo di
Euro 150,00 al mese, oltre ad un locale adibito ad uso lavorativo adiacente alla casa familiare, per la durata di tre anni. Le parti hanno stabilito un assegno di mantenimento dovuto dal marito alla moglie nella misura pari ad Euro 650,00.
Attualmente la ricorrente percepisce quindi a titolo di assegno di mantenimento la somma pari ad Euro 500,00 in quanto la somma di Euro 150,00 le viene trattenuta a titolo di corrispettivo per la locazione della porzione di immobile in cui vive.
Nel presente giudizio risulta accertato e non contestato dalle parti che la Parte_1
abbia smesso di lavorare presso l'attività di vendita di abbigliamento
[...]
subito dopo il matrimonio nel 2000, e che abbia successivamente intrapreso attività di libera professionista quale maglierista e di estetista presso il suo domicilio almeno fino al 2020. I testi escussi nel corso del giudizio hanno confermato che la ricorrente si occupava in via prevalente della casa, della cura della suocera, e che lavorava a domicilio come maglierista e come estetista con discontinuità. Attualmente la ricorrente dichiara di non svolgere attività lavorativa.
Il resistente di contro è stato dipendente di con stipendio mensile Parte_2
pari ad Euro 1800,00 . Attualmente risulta pensionato con entrate mensili pari ad
Euro 1500,00 circa. Il resistente a differenza della ricorrente è proprietario della casa familiare e di annesso locale oltre che di altro immobile sito nelle prossimità di Sperlonga.
Ciò posto, considerati, da un lato, la più florida condizione patrimoniale del marito, il prevalente contributo offerto dalla moglie nell'accudimento della famiglia e la durata della convivenza coniugale (15 anni), il Collegio ritiene di poter quantificare in € 500,00 l'ammontare dell'assegno mensile, da considerarsi come divorzile dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Nel processo di divorzio, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
di conseguenza, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus
4 nell'ambito dell'azione di divorzio - soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Motivi di equità, suggeriti oltre che dalla natura delle questioni controverse anche dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto della sentenza parziale n.5636/22 ogni altra istanza disattesa, così provvede: determina in 500,00 euro mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da in favore di , da corrispondersi presso il di lei Controparte_1 Parte_1
domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
08/03/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25484/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to AGNELLO CHIARA , con elezione di domicilio in Roma, VIALE
DEI PARIOLI 76 00197 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to RUSICH SONIA e MICHELI ELISABETTA con elezione di domicilio in Roma, VIALE ANGELICO 39 ROMA, presso l'avv.to RUSICH
SONIA ;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n.5636 /22 pubblicata il 13.4.2022, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e
1 con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14.12.2023, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte ricorrente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte;
le parti non hanno avuto figli. La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo
“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni
Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha
2 caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza
10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n.
898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
3 Orbene, il Tribunale evidenzia che, in sede di separazione consensuale nel 2015, i coniugi avevano concordato che il marito fosse obbligato a lasciare in godimento della odierna ricorrente una porzione della casa familiare, dietro corrispettivo di
Euro 150,00 al mese, oltre ad un locale adibito ad uso lavorativo adiacente alla casa familiare, per la durata di tre anni. Le parti hanno stabilito un assegno di mantenimento dovuto dal marito alla moglie nella misura pari ad Euro 650,00.
Attualmente la ricorrente percepisce quindi a titolo di assegno di mantenimento la somma pari ad Euro 500,00 in quanto la somma di Euro 150,00 le viene trattenuta a titolo di corrispettivo per la locazione della porzione di immobile in cui vive.
Nel presente giudizio risulta accertato e non contestato dalle parti che la Parte_1
abbia smesso di lavorare presso l'attività di vendita di abbigliamento
[...]
subito dopo il matrimonio nel 2000, e che abbia successivamente intrapreso attività di libera professionista quale maglierista e di estetista presso il suo domicilio almeno fino al 2020. I testi escussi nel corso del giudizio hanno confermato che la ricorrente si occupava in via prevalente della casa, della cura della suocera, e che lavorava a domicilio come maglierista e come estetista con discontinuità. Attualmente la ricorrente dichiara di non svolgere attività lavorativa.
Il resistente di contro è stato dipendente di con stipendio mensile Parte_2
pari ad Euro 1800,00 . Attualmente risulta pensionato con entrate mensili pari ad
Euro 1500,00 circa. Il resistente a differenza della ricorrente è proprietario della casa familiare e di annesso locale oltre che di altro immobile sito nelle prossimità di Sperlonga.
Ciò posto, considerati, da un lato, la più florida condizione patrimoniale del marito, il prevalente contributo offerto dalla moglie nell'accudimento della famiglia e la durata della convivenza coniugale (15 anni), il Collegio ritiene di poter quantificare in € 500,00 l'ammontare dell'assegno mensile, da considerarsi come divorzile dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Nel processo di divorzio, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
di conseguenza, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus
4 nell'ambito dell'azione di divorzio - soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Motivi di equità, suggeriti oltre che dalla natura delle questioni controverse anche dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto della sentenza parziale n.5636/22 ogni altra istanza disattesa, così provvede: determina in 500,00 euro mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da in favore di , da corrispondersi presso il di lei Controparte_1 Parte_1
domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
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dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi
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