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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7680/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7680/2022 promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Metello Favi Parte_1 come da procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via
Orcagna, 42
ATTORE contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Zani come CP_1 da procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze, Via XX Settembre, 96
CONVENUTO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: previo accertamento del credito vantato dal signor in ragione dei titoli in narrativa, per l'effetto dichiarare tenuta e Parte_1 condannare la Signora alla corresponsione, a favore del Sig. della CP_1 Parte_1 somma di complessivi euro 70.200,00, per le causali di cui al presente atto, o alla diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa, ma non meramente simbolica. Il tutto con vittoria di compensi professionali, accessori come per legge e spese da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI per parte resistente: “Piaccia all'On.le Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, in via istruttoria chiede l'ammissione di tutte prove specificate nella memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc nonché, a controprova, quelle indicate nella memoria ex art.183 comma 6 n.3 cpc, sopra trascritte, e, nel merito, respingere tutte le domande formulate dal Sig. contro la Sig.ra Parte_1 [...] perché infondate in fatto ed in diritto ed, in particolare, accertare: a) che il prestito CP_1 umanitario 01.04.2014 di Euro 110.000,00 risulta documentalmente estinto in data 09.11.2021 per volere del Sig. con redazione e consegna da parte del Sig. alla Parte_1 Parte_1
Sig.ra di regolare ricevuta sottoscritta in duplice originale contestuale a ricalco ed CP_1 anche con la restituzione dei due unici originali dell'accordo sottoscritto dalle parti e Pt_1
e ciò come contropartita di prestazioni sessuali specifiche di meretricio richieste dal Sig. CP_1 ed ottenute dalla parte della Sig.ra b) che la somma di Euro Parte_1 CP_1 13.000,00, consegnata dal Sig. alla Sig.ra ed anch'essa richiesta Parte_1 CP_1
pagina 1 di 5 di restituzione con il ricorso introduttivo del presente giudizio, costituisce, per stessa ammissione scritta del ricorrente, una semplice regalia finalizzata a favorire l'acquisto da parte della Sig.ra
[...] di una autovettura che le consentisse un più comodo spostamento da a CP_1 Persona_1
Firenze al fine di poter esercitare più agevolmente la prostituzione personale anche in favore del Sig. che risulta residente in Pontassieve (FI); c) che entrambe le predette prestazioni in Parte_1 danaro, effettuate dal Sig. in favore della Sig.ra e meglio descritte Parte_1 CP_1 in ricorso introduttivo hanno avuto, in via esclusiva, una causa contraria al buon costume ovvero l'indurre ed il favorire la prostituzione personale della Sig.ra in favore del Sig. CP_1 [...] ed, in particolare, anche l'utilizzo più agevole da parte del Sig. delle Pt_1 Parte_1 prestazioni sessuali di meretricio della Sig.ra e, per l'effetto, dichiarare che le due CP_1 dette richieste di restituzione sono irripetibili in base al combinato disposto dell'art. 2035 c.c. in relazione agli artt. 1343 c.c. ed 1418 comma 2, c.c. Con vittoria di spese sia della fase sommaria che di quella a cognizione piena da versarsi direttamente al sottoscritto avvocato che a tal fine si dichiara antistatario.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. chiedendo la condanna della Parte_1 sig.ra alla restituzione, in proprio favore, della complessiva somma di Euro 70.200,00, o CP_1 della diversa di giustizia.
A fondamento del ricorso ha allegato: di aver stipulato con la sig.ra in data 1.4.2014, un CP_1 contratto di mutuo infruttifero tra privati, in virtù del quale il ricorrente concedeva in prestito alla convenuta la somma di Euro 110.000,00 mediante n. 2 assegni datati 9.7.2014, rispettivamente, di Euro
60.000,00 e di Euro 50.000,00, al fine di consentire alla di dotarsi della provvista necessaria CP_1 all'acquisto di un immobile;
che i suddetti titoli erano stati incassati dalla sig.ra in data CP_1
11.7.2014 e 23.9.2014; che si era contrattualmente impegnata a restituire la somma CP_1 concessale in prestito mediante ratei mensili di Euro 600,00 a far data dal mese di settembre 2014; di avere, altresì, consegnato alla sig.ra un assegno bancario datato 7.3.2017 dell'importo di Euro CP_1 13.000,00, dalla stessa incassato in data 13.3.2017, costituente la provvista per l'acquisto dell'autovettura Dacia tg. FJ024LK; che la resistente provvedeva a rimborsare regolarmente i ratei del mutuo sino alla mensilità di dicembre 2021, quanto interrompeva i pagamenti, che non riprendeva nemmeno a seguito delle intimazioni inviatele dal ricorrente.
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha eccepito: che il prestito “umanitario” CP_1 infruttifero intercorso fra le parti era stato interamente saldato dalla stessa in data 9.11.2021, con consegna di formale ricevuta da parte del sig. (che si era trattenuto la copia contestualmente Pt_1 ricalcata dall'originale), nel quale era specificato che il debito era estinto per saldo;
che la circostanza era confermata anche dal comportamento concludente delle parti, in quanto i due originali dalle stesse sottoscritti erano stati contestualmente restituiti al momento dell'estinzione del debito da parte del sig. alla sig.ra di contestare la mera fotocopia prodotta in giudizio dal ricorrente, il Pt_1 CP_1 quale non era più in possesso degli originali del contratto;
di offrire banco judicis la visione dei due originali del contratto;
che la somma di Euro 13.000,00 consegnata dal sig. alla sig.ra Pt_1 CP_1 con assegno bancario del 7.3.2017 costituiva una semplice regalia in favore di quest'ultima, come riconosciuto dallo stesso ricorrente in messaggio whatsapp inviato alla in data 22.3.2022; che, CP_1 in ogni caso, la causa effettiva di tali dazioni di denaro era rappresentata dal lungo rapporto di meretricio intercorso fra le parti, come tale contraria al buon costume, con conseguente irripetibilità della somme consegnate;
che, in particolare, il prestito di Euro 110.000,00 costituiva un anticipo del corrispettivo dovuto per le prestazioni sessuali rese in favore del ricorrente dalla convenuta.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario a cognizione piena, le parti depositavano le memorie di cui all'art. 183 co. c.p.c.
pagina 2 di 5 Nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., il ricorrente ha contestato che le dazioni di denaro in favore della convenuta costituissero il corrispettivo del rapporto di meretricio di che era intercorso fra le parti, deducendo che, in virtù di un vero e proprio rapporto sentimentale e di amicizia nutrito nei confronti di lo stesso, riponendo piena fiducia in quest'ultima, aveva omesso sia di CP_1 formalizzare il prestito di denaro per l'acquisto dell'autovettura, sia di trattenere le ricevute di pagamento e gli originali del contratto di mutuo, tanto che la ricevuta dallo stesso rilasciata, che il sig. ha formalmente disconosciuto nella dicitura “saldo totale con restituzione die due originali del Pt_1 contratto” (presumibilmente apposta successivamente e da terzi), era stata grossolanamente falsificata dalla convenuta;
il disconoscimento è stato poi reiterato dal sig. all'udienza del 14. Parte_1
12.2023. Ha poi contestato la natura di regalia della consegna della somma di Euro 13.000,00 in favore della convenuta, non presentando la stessa i presupposti sia di forma che di sostanza della donazione, neppure di modico valore tenuto conto della situazione economica del sig. Pt_1
Nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la resistente ha ribadito ed approondito le eccezioni svolte in comparsa di costituzione.
La causa è stata istruita documentalmente.
E' documentalmente provato che, con “Contratto di prestito umanitario e infruttifero tra privati ex artt.
1813 e ss. c.c.”, sottoscritto in data 1.4.2014, il sig. ( mutuante) ha concesso in prestito Parte_1 alla signora ( mutuataria) la somma di Euro 110.000,00 mediante n. 2 assegni di Euro CP_1
60.000,00 e di Euro 50.000,00, che la sig.ra si è obbligata a rimborsare in rate di 600,00 Euro CP_1 mensili il 1° di ogni mese a partire dal settembre 2014 per 15 anni e 4 mesi, a mezzo di bonifico bancario, o mediante assegno circolare e/o, in subordine, in contanti. Il prestito era finalizzato a consentire alla mutuataria l'acquisto della propria abitazione.
Parte resistente non contesta la circostanza.
Il ricorrente allega che la convenuta ha onorato i pagamenti rateali di restituzione dle mutuo sino alla mensilità di dicembre 2021, interrompendo, da quel momento, i pagamenti e proponendo domanda di condanna al pagamento del residuo (Euro 70.200,00).
La resistente, in primis, eccepisce l'intervenuta restituzione dell'intera somma concessa in mutuo infruttifero già alla data de 9.11.2021, con consegna di formale ricevuta da parte del sig. (che Pt_1 si era trattenuto la copia contestualmente ricalcata dall'originale), nel quale era specificato che il debito era estinto per saldo, e di cui originali erano stati entrambi restituiti alla sig.ra in ogni caso, CP_1 eccepisce l'irripetibilità della somma di cui al contratto di mutuo dell'1.4.2024 in quanto corrispettivo delle prestazioni sessuali dalla stessa rese in favore del sig. in virtù del rapporto di meretricio Pt_1 intercorso fra le parti per lungo tempo.
Ciò premesso, la ricevuta n. 33 datata 9.11.2021, sottoscritta dal sig. attesta l'avvenuta Parte_1 ricezione, da di Euro 1.200,00 per “prestito infruttifero come da accordo scritto CP_1
1.4.2014” e, pertanto, l'avvenuta ricezione di due ratei di restituzione del mutuo come pattuito nell'accordo suindicato. L'ulteriore dicitura “saldo totale con restituzione dei due originali del contratto” è stata disconosciuta dal sig. come dallo stesso apposta, riconoscendo, invece, la Pt_1 propria sottoscrizione ed il residuo contenuto della ricevuta medesima. In sostanza, il sig. con Pt_1 tale disconoscimento, ha espressamente allegato che la suddetta dicitura sarebbe stata apposta successivamente da terzi (la sig.ra , contestando che sia mai intervenuto il saldo del CP_1 mutuo, ma allegando, al contrario, che proprio nel dicembre 2021, i pagamenti dei ratei di restituzione del prestito si erano interrotti e non erano più ripresi.
Tuttavia, il ricorrente, a parte l'operato disconoscimento, non ha proposto querela di falso avverso il documento medesimo, né ha offerto elementi probatori atti a provare che il preteso abusivo pagina 3 di 5 riempeimtno fosse avvenuto dopo la propria sottoscrizione – non contestata e, anzi, dallo stesso espressamente riconosciuta – e contro la sua volontà (riempimento absque pactis).
Per denunciare, infatti, il riempeimtno absuvito di un documento, avvenuto senza accordo fra le parti, di un foglio firmato parzialmente in bianco, non sono applicabili le norme in tema di disconoscimento e verifica di scrittura privata, ma è necessario proporre querela di falso.
Nel caso di speice,, il ricorrente non ha proposto querela di falso, né, come già detto, ha offerto significativi elementi probatori atti a provare l'abusivo riempiemnto (comunque non sufficineti in assenza di proposizione di querela di falso): la grossolonatià della falsificazione, dedotto da parte ricorrente, ben può spiegarsi con il fatto che la dicitura aggiunta sia stata apposta, previo accordo con il sig. dalla signora Parte_1 CP_1
La ricevuta n. 33 del 9.11.2021 costituisce, pertanto valida quietanza dell'intervenuto integrale pagamento, in restituzione, della somma concessa a mutuo con il con contratto dell'1.4.2014: essa, infatti, contiene il nome del creditore e del debitore, il rapporto obbligatorio a cui si riferisce (accordo
1.4.2024), la data e la firma.
Ne discende che deve ritenersi provata l'avvenuta restituzione integrale della somma concessa in prestito alla sig.ra in virtù dell'accordo inter partes dlel'1.4.2024. CP_1
Quanto alla domanda di restituzione dell'ulteriore somma di Euro 13.000,00, anch'essa concessa in prestito, secondo l'allegazione del ricorrente, alla sig.ra la ricezione della somma non è CP_1 stata contestata dalla resistente, la quale, però, la qualifica come mera regalia e, come tale, non restituibile.
In punto di onere della prova, il ricorrente, per domandare la restituzione della somma, deve provare non solo la dazione della stessa (nella specie, non contestata), ma anche il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria (v. Cass. civ. Ordinanza n. 27372/2021), quindi, se ne pretende la restituzione, deve dimostrare che la somma è stata concessa a titolo di mutuo.
A fronte della contestazione della parte resistente in ordine alla natura di prestito di tale dazione di somma di denaro, piuttosto qualificabile come regalia secondo la sua impostazione, il ricorrente non ha provato il titolo dedotto a fondamento della domanda di restituzione che, conseguentemente, deve essere respinta. Infatti, la contestazione dell'accipiens in ordine alla sussistenza dell'obbligazione restitutoria impone al solvens di dimostrare per intero i fatti costitutivi della sua pretesa, ivi compreso il titolo giuridico della consegna della somma di denaro.
Il rigetto della domanda attorea esonera questo Giudice dall'esame dell'ulteriore eccezione formulata da parte resistente
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e ne va ordinata la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€11.628,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, ordinandone la distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
pagina 4 di 5 Firenze, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7680/2022 promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Metello Favi Parte_1 come da procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via
Orcagna, 42
ATTORE contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Zani come CP_1 da procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze, Via XX Settembre, 96
CONVENUTO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: previo accertamento del credito vantato dal signor in ragione dei titoli in narrativa, per l'effetto dichiarare tenuta e Parte_1 condannare la Signora alla corresponsione, a favore del Sig. della CP_1 Parte_1 somma di complessivi euro 70.200,00, per le causali di cui al presente atto, o alla diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa, ma non meramente simbolica. Il tutto con vittoria di compensi professionali, accessori come per legge e spese da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI per parte resistente: “Piaccia all'On.le Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, in via istruttoria chiede l'ammissione di tutte prove specificate nella memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc nonché, a controprova, quelle indicate nella memoria ex art.183 comma 6 n.3 cpc, sopra trascritte, e, nel merito, respingere tutte le domande formulate dal Sig. contro la Sig.ra Parte_1 [...] perché infondate in fatto ed in diritto ed, in particolare, accertare: a) che il prestito CP_1 umanitario 01.04.2014 di Euro 110.000,00 risulta documentalmente estinto in data 09.11.2021 per volere del Sig. con redazione e consegna da parte del Sig. alla Parte_1 Parte_1
Sig.ra di regolare ricevuta sottoscritta in duplice originale contestuale a ricalco ed CP_1 anche con la restituzione dei due unici originali dell'accordo sottoscritto dalle parti e Pt_1
e ciò come contropartita di prestazioni sessuali specifiche di meretricio richieste dal Sig. CP_1 ed ottenute dalla parte della Sig.ra b) che la somma di Euro Parte_1 CP_1 13.000,00, consegnata dal Sig. alla Sig.ra ed anch'essa richiesta Parte_1 CP_1
pagina 1 di 5 di restituzione con il ricorso introduttivo del presente giudizio, costituisce, per stessa ammissione scritta del ricorrente, una semplice regalia finalizzata a favorire l'acquisto da parte della Sig.ra
[...] di una autovettura che le consentisse un più comodo spostamento da a CP_1 Persona_1
Firenze al fine di poter esercitare più agevolmente la prostituzione personale anche in favore del Sig. che risulta residente in Pontassieve (FI); c) che entrambe le predette prestazioni in Parte_1 danaro, effettuate dal Sig. in favore della Sig.ra e meglio descritte Parte_1 CP_1 in ricorso introduttivo hanno avuto, in via esclusiva, una causa contraria al buon costume ovvero l'indurre ed il favorire la prostituzione personale della Sig.ra in favore del Sig. CP_1 [...] ed, in particolare, anche l'utilizzo più agevole da parte del Sig. delle Pt_1 Parte_1 prestazioni sessuali di meretricio della Sig.ra e, per l'effetto, dichiarare che le due CP_1 dette richieste di restituzione sono irripetibili in base al combinato disposto dell'art. 2035 c.c. in relazione agli artt. 1343 c.c. ed 1418 comma 2, c.c. Con vittoria di spese sia della fase sommaria che di quella a cognizione piena da versarsi direttamente al sottoscritto avvocato che a tal fine si dichiara antistatario.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. chiedendo la condanna della Parte_1 sig.ra alla restituzione, in proprio favore, della complessiva somma di Euro 70.200,00, o CP_1 della diversa di giustizia.
A fondamento del ricorso ha allegato: di aver stipulato con la sig.ra in data 1.4.2014, un CP_1 contratto di mutuo infruttifero tra privati, in virtù del quale il ricorrente concedeva in prestito alla convenuta la somma di Euro 110.000,00 mediante n. 2 assegni datati 9.7.2014, rispettivamente, di Euro
60.000,00 e di Euro 50.000,00, al fine di consentire alla di dotarsi della provvista necessaria CP_1 all'acquisto di un immobile;
che i suddetti titoli erano stati incassati dalla sig.ra in data CP_1
11.7.2014 e 23.9.2014; che si era contrattualmente impegnata a restituire la somma CP_1 concessale in prestito mediante ratei mensili di Euro 600,00 a far data dal mese di settembre 2014; di avere, altresì, consegnato alla sig.ra un assegno bancario datato 7.3.2017 dell'importo di Euro CP_1 13.000,00, dalla stessa incassato in data 13.3.2017, costituente la provvista per l'acquisto dell'autovettura Dacia tg. FJ024LK; che la resistente provvedeva a rimborsare regolarmente i ratei del mutuo sino alla mensilità di dicembre 2021, quanto interrompeva i pagamenti, che non riprendeva nemmeno a seguito delle intimazioni inviatele dal ricorrente.
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha eccepito: che il prestito “umanitario” CP_1 infruttifero intercorso fra le parti era stato interamente saldato dalla stessa in data 9.11.2021, con consegna di formale ricevuta da parte del sig. (che si era trattenuto la copia contestualmente Pt_1 ricalcata dall'originale), nel quale era specificato che il debito era estinto per saldo;
che la circostanza era confermata anche dal comportamento concludente delle parti, in quanto i due originali dalle stesse sottoscritti erano stati contestualmente restituiti al momento dell'estinzione del debito da parte del sig. alla sig.ra di contestare la mera fotocopia prodotta in giudizio dal ricorrente, il Pt_1 CP_1 quale non era più in possesso degli originali del contratto;
di offrire banco judicis la visione dei due originali del contratto;
che la somma di Euro 13.000,00 consegnata dal sig. alla sig.ra Pt_1 CP_1 con assegno bancario del 7.3.2017 costituiva una semplice regalia in favore di quest'ultima, come riconosciuto dallo stesso ricorrente in messaggio whatsapp inviato alla in data 22.3.2022; che, CP_1 in ogni caso, la causa effettiva di tali dazioni di denaro era rappresentata dal lungo rapporto di meretricio intercorso fra le parti, come tale contraria al buon costume, con conseguente irripetibilità della somme consegnate;
che, in particolare, il prestito di Euro 110.000,00 costituiva un anticipo del corrispettivo dovuto per le prestazioni sessuali rese in favore del ricorrente dalla convenuta.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario a cognizione piena, le parti depositavano le memorie di cui all'art. 183 co. c.p.c.
pagina 2 di 5 Nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., il ricorrente ha contestato che le dazioni di denaro in favore della convenuta costituissero il corrispettivo del rapporto di meretricio di che era intercorso fra le parti, deducendo che, in virtù di un vero e proprio rapporto sentimentale e di amicizia nutrito nei confronti di lo stesso, riponendo piena fiducia in quest'ultima, aveva omesso sia di CP_1 formalizzare il prestito di denaro per l'acquisto dell'autovettura, sia di trattenere le ricevute di pagamento e gli originali del contratto di mutuo, tanto che la ricevuta dallo stesso rilasciata, che il sig. ha formalmente disconosciuto nella dicitura “saldo totale con restituzione die due originali del Pt_1 contratto” (presumibilmente apposta successivamente e da terzi), era stata grossolanamente falsificata dalla convenuta;
il disconoscimento è stato poi reiterato dal sig. all'udienza del 14. Parte_1
12.2023. Ha poi contestato la natura di regalia della consegna della somma di Euro 13.000,00 in favore della convenuta, non presentando la stessa i presupposti sia di forma che di sostanza della donazione, neppure di modico valore tenuto conto della situazione economica del sig. Pt_1
Nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la resistente ha ribadito ed approondito le eccezioni svolte in comparsa di costituzione.
La causa è stata istruita documentalmente.
E' documentalmente provato che, con “Contratto di prestito umanitario e infruttifero tra privati ex artt.
1813 e ss. c.c.”, sottoscritto in data 1.4.2014, il sig. ( mutuante) ha concesso in prestito Parte_1 alla signora ( mutuataria) la somma di Euro 110.000,00 mediante n. 2 assegni di Euro CP_1
60.000,00 e di Euro 50.000,00, che la sig.ra si è obbligata a rimborsare in rate di 600,00 Euro CP_1 mensili il 1° di ogni mese a partire dal settembre 2014 per 15 anni e 4 mesi, a mezzo di bonifico bancario, o mediante assegno circolare e/o, in subordine, in contanti. Il prestito era finalizzato a consentire alla mutuataria l'acquisto della propria abitazione.
Parte resistente non contesta la circostanza.
Il ricorrente allega che la convenuta ha onorato i pagamenti rateali di restituzione dle mutuo sino alla mensilità di dicembre 2021, interrompendo, da quel momento, i pagamenti e proponendo domanda di condanna al pagamento del residuo (Euro 70.200,00).
La resistente, in primis, eccepisce l'intervenuta restituzione dell'intera somma concessa in mutuo infruttifero già alla data de 9.11.2021, con consegna di formale ricevuta da parte del sig. (che Pt_1 si era trattenuto la copia contestualmente ricalcata dall'originale), nel quale era specificato che il debito era estinto per saldo, e di cui originali erano stati entrambi restituiti alla sig.ra in ogni caso, CP_1 eccepisce l'irripetibilità della somma di cui al contratto di mutuo dell'1.4.2024 in quanto corrispettivo delle prestazioni sessuali dalla stessa rese in favore del sig. in virtù del rapporto di meretricio Pt_1 intercorso fra le parti per lungo tempo.
Ciò premesso, la ricevuta n. 33 datata 9.11.2021, sottoscritta dal sig. attesta l'avvenuta Parte_1 ricezione, da di Euro 1.200,00 per “prestito infruttifero come da accordo scritto CP_1
1.4.2014” e, pertanto, l'avvenuta ricezione di due ratei di restituzione del mutuo come pattuito nell'accordo suindicato. L'ulteriore dicitura “saldo totale con restituzione dei due originali del contratto” è stata disconosciuta dal sig. come dallo stesso apposta, riconoscendo, invece, la Pt_1 propria sottoscrizione ed il residuo contenuto della ricevuta medesima. In sostanza, il sig. con Pt_1 tale disconoscimento, ha espressamente allegato che la suddetta dicitura sarebbe stata apposta successivamente da terzi (la sig.ra , contestando che sia mai intervenuto il saldo del CP_1 mutuo, ma allegando, al contrario, che proprio nel dicembre 2021, i pagamenti dei ratei di restituzione del prestito si erano interrotti e non erano più ripresi.
Tuttavia, il ricorrente, a parte l'operato disconoscimento, non ha proposto querela di falso avverso il documento medesimo, né ha offerto elementi probatori atti a provare che il preteso abusivo pagina 3 di 5 riempeimtno fosse avvenuto dopo la propria sottoscrizione – non contestata e, anzi, dallo stesso espressamente riconosciuta – e contro la sua volontà (riempimento absque pactis).
Per denunciare, infatti, il riempeimtno absuvito di un documento, avvenuto senza accordo fra le parti, di un foglio firmato parzialmente in bianco, non sono applicabili le norme in tema di disconoscimento e verifica di scrittura privata, ma è necessario proporre querela di falso.
Nel caso di speice,, il ricorrente non ha proposto querela di falso, né, come già detto, ha offerto significativi elementi probatori atti a provare l'abusivo riempiemnto (comunque non sufficineti in assenza di proposizione di querela di falso): la grossolonatià della falsificazione, dedotto da parte ricorrente, ben può spiegarsi con il fatto che la dicitura aggiunta sia stata apposta, previo accordo con il sig. dalla signora Parte_1 CP_1
La ricevuta n. 33 del 9.11.2021 costituisce, pertanto valida quietanza dell'intervenuto integrale pagamento, in restituzione, della somma concessa a mutuo con il con contratto dell'1.4.2014: essa, infatti, contiene il nome del creditore e del debitore, il rapporto obbligatorio a cui si riferisce (accordo
1.4.2024), la data e la firma.
Ne discende che deve ritenersi provata l'avvenuta restituzione integrale della somma concessa in prestito alla sig.ra in virtù dell'accordo inter partes dlel'1.4.2024. CP_1
Quanto alla domanda di restituzione dell'ulteriore somma di Euro 13.000,00, anch'essa concessa in prestito, secondo l'allegazione del ricorrente, alla sig.ra la ricezione della somma non è CP_1 stata contestata dalla resistente, la quale, però, la qualifica come mera regalia e, come tale, non restituibile.
In punto di onere della prova, il ricorrente, per domandare la restituzione della somma, deve provare non solo la dazione della stessa (nella specie, non contestata), ma anche il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria (v. Cass. civ. Ordinanza n. 27372/2021), quindi, se ne pretende la restituzione, deve dimostrare che la somma è stata concessa a titolo di mutuo.
A fronte della contestazione della parte resistente in ordine alla natura di prestito di tale dazione di somma di denaro, piuttosto qualificabile come regalia secondo la sua impostazione, il ricorrente non ha provato il titolo dedotto a fondamento della domanda di restituzione che, conseguentemente, deve essere respinta. Infatti, la contestazione dell'accipiens in ordine alla sussistenza dell'obbligazione restitutoria impone al solvens di dimostrare per intero i fatti costitutivi della sua pretesa, ivi compreso il titolo giuridico della consegna della somma di denaro.
Il rigetto della domanda attorea esonera questo Giudice dall'esame dell'ulteriore eccezione formulata da parte resistente
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e ne va ordinata la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€11.628,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, ordinandone la distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
pagina 4 di 5 Firenze, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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