TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5545/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Da: e , Parte_1 Parte_2
entrambi con gli avv.ti CASTIGLIONI SAMANTHA e ROSSETTO MORENO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc.
civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 06/12/2014.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n.
905/2024 del 07/11/2024 pubblicata in data 18/11/2024.
1 Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine normativamente previsto.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 22/05/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale del 07/11/2024;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 06/12/2014
da nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] e trascritto al n. 17, Parte II, Serie C, Ufficio 1,
Anno 2014, del registro degli atti di matrimonio del Comune di ARCADE alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_1
collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita ad Arcade (TV) in Via
Europa, 29. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, mentre, per quanto riguarda le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 18:00 fino alla mattina successiva, quando la
2 accompagnerà a scuola;
- un week-end dal venerdì alle ore 18:00 fino alla domenica mattina alle ore 10:30;
- l'altro week-end dalla domenica alle ore 10:30 fino al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola.
Durante le vacanze natalizie e pasquali la figlia trascorrerà metà periodo di vacanza con un genitore e metà con l'altro, alternando di anno in anno il giorno di Natale, di
Capodanno, di Pasqua e di Pasquetta.
Le parti, in ogni caso, si organizzeranno in base alle necessità loro e a quelle della figlia.
Durante il periodo estivo verranno mantenuti gli ordinari tempi di permanenza e R_
potrà trascorrere, con ciascun genitore, due settimane di vacanza, consecutive o
[...]
non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le date e i luoghi ove la figlia verrà condotta in vacanza2.
4. Ciascun genitore contribuirà al mantenimento diretto della figlia per quanto riguarda il vitto e l'alloggio; tutte le altre spese, comprese quelle straordinarie indicate nel
Protocollo in uso al Tribunale di Treviso, verranno, invece, ripartite tra i genitori in parti uguali.
5. Il Signor presta fin d'ora il suo consenso affinché l'Assegno Unico Parte_2
Universale, attualmente pari ad € 164,40 euro, e il c.d. “bonus celiachia”, attualmente pari ad € 90,00 mensili, vengano corrisposti interamente alla RA , la quale Pt_1
avrà anche il diritto di usufruire al 100% di tutte le altre detrazioni fiscali non ricomprese all'interno del predetto Assegno Unico.
3 6. Le parti dichiarano reciprocamente di non pretendere alcun assegno divorzile, non sussistendo, nel caso di specie, alcuno dei presupposti indicati dalle Sezioni Unite della
Cassazione nella sentenza n. 1828 dell'11 luglio 2018 e dichiarano, inoltre, di aver già
regolato tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi durante il matrimonio, compresa la divisione dei beni in comproprietà.
7. I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e rinnovo del proprio passaporto e di quello della figlia.
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 22/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5545/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Da: e , Parte_1 Parte_2
entrambi con gli avv.ti CASTIGLIONI SAMANTHA e ROSSETTO MORENO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc.
civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 06/12/2014.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n.
905/2024 del 07/11/2024 pubblicata in data 18/11/2024.
1 Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine normativamente previsto.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 22/05/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale del 07/11/2024;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 06/12/2014
da nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] e trascritto al n. 17, Parte II, Serie C, Ufficio 1,
Anno 2014, del registro degli atti di matrimonio del Comune di ARCADE alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_1
collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita ad Arcade (TV) in Via
Europa, 29. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, mentre, per quanto riguarda le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 18:00 fino alla mattina successiva, quando la
2 accompagnerà a scuola;
- un week-end dal venerdì alle ore 18:00 fino alla domenica mattina alle ore 10:30;
- l'altro week-end dalla domenica alle ore 10:30 fino al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola.
Durante le vacanze natalizie e pasquali la figlia trascorrerà metà periodo di vacanza con un genitore e metà con l'altro, alternando di anno in anno il giorno di Natale, di
Capodanno, di Pasqua e di Pasquetta.
Le parti, in ogni caso, si organizzeranno in base alle necessità loro e a quelle della figlia.
Durante il periodo estivo verranno mantenuti gli ordinari tempi di permanenza e R_
potrà trascorrere, con ciascun genitore, due settimane di vacanza, consecutive o
[...]
non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le date e i luoghi ove la figlia verrà condotta in vacanza2.
4. Ciascun genitore contribuirà al mantenimento diretto della figlia per quanto riguarda il vitto e l'alloggio; tutte le altre spese, comprese quelle straordinarie indicate nel
Protocollo in uso al Tribunale di Treviso, verranno, invece, ripartite tra i genitori in parti uguali.
5. Il Signor presta fin d'ora il suo consenso affinché l'Assegno Unico Parte_2
Universale, attualmente pari ad € 164,40 euro, e il c.d. “bonus celiachia”, attualmente pari ad € 90,00 mensili, vengano corrisposti interamente alla RA , la quale Pt_1
avrà anche il diritto di usufruire al 100% di tutte le altre detrazioni fiscali non ricomprese all'interno del predetto Assegno Unico.
3 6. Le parti dichiarano reciprocamente di non pretendere alcun assegno divorzile, non sussistendo, nel caso di specie, alcuno dei presupposti indicati dalle Sezioni Unite della
Cassazione nella sentenza n. 1828 dell'11 luglio 2018 e dichiarano, inoltre, di aver già
regolato tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi durante il matrimonio, compresa la divisione dei beni in comproprietà.
7. I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e rinnovo del proprio passaporto e di quello della figlia.
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 22/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
4