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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
2308/ 2023 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 27.01.2025
Alle ore 09.35, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene chiamato il CP_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. ARNESE D'ATTEO ANTONIO. Controparte_2
È presente per l'avv. SALVEMINI LUISA. Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. ARNESE D'ATTEO preliminarmente si riporta alle proprie richieste istruttorie e ne chiede l'accoglimento, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive e chiede l'accoglimento dell'opposizione per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. SALVEMINI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta per le ragioni ampiamente esposte alla luce della documentazione formata dalla stessa parte opponente.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 27.01.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 27.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2308/2023 del Ruolo Generale
TRA
1 nella sua qualità di titolare della omonima ditta, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Antonio Arnese D'Atteo presso il cui studio in Barletta alla via Padre Raffaele Di Bari n.47, elegge domicilio
opponente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_4
in giudizio dal funzionario delegato, avv. Luisa Salvemini, elettivamente domiciliata presso l'ufficio di
CP_ appartenenza in via Filzi, 18
convenuto
OGGETTO: “opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. 689/1981 e art. 6, comma 4, lett. a) d.lgs
150/2011”
CONCLUSIONI: Come da scritti introduttivi, comparse, memorie e verbale dell'odierna udienza di cui la sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.6.2023, ha interposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 17412/e Controparte_2
prot.24880 del 19/04/2023, con la quale gli si ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa pari a euro 2.600,15 comprensiva delle spese di notifica, per la violazione dell' art. 53, comma 1, D.P.R. n.
1124/1965 e successive modificazioni, in materia di denuncia infortuni sul lavoro
CP_ all' in data 23.04.2021 l'infortunio con prognosi superiore a tre giorni occorso al lavoratore , Parte_1
nato in [...] il [...], oltre il termine di due giorni previsti (due giorni da quando ne ha avuto notizia mediante ricezione Richiesta di Denuncia d'infortunio corredata da copia del Primo certificato
Medico di Infortunio sul Lavoro)>>.
Assume l'opponente che occorso il 15.4.2021 un infortunio al lavoratore dipendente , Parte_1
regolarmente assunto, questi si è recato in pronto soccorso il 16.4.2021, ma a causa di un guasto dei sistemi
CP_ informatici, non veniva rilasciato alcun certificato medico, inviato all' dalla struttura sanitaria solo
2 successivamente, il 18/19.4.2021; che ricevuta dall il 21.4.202 formale richiesta di denuncia di CP_5
infortunio corredata di certificato medico di infortunio recante il numero identificativo dello stesso, questa veniva prontamente evasa mediante invio telematico il 23.4.2021, nel rispetto del termine di due giorni previsto dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965 e s.m.
A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito preliminarmente l'omessa notifica preliminare del CP_2
verbale di contestazione di illecito con contestuale diffida ad adempire, con conseguente nullità e/o improcedibilità dell'Ordinanza-Ingiunzione; nel merito ha dedotto la inesistenza dell'illecito contestatogli e in subordine, illogica determinazione della sanzione amministrativa irrogata in violazione dell'art. 11
L.689/1981.
Notificato il ricorso unitamente al pedissequo decreto, con comparsa del 23.10.2023 si è costituito l' documentando la regolare e tempestiva notifica, il 19.5.2021, del verbale di Controparte_3
contestazione di illecito con contestuale diffida al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta;
CP_ nel merito deducendo che lo stesso nella denuncia trasmessa telematicamente all' il 23.4.2021, CP_2
ha espressamente dichiarato di avere avuto i riferimenti del primo certificato medico il 16.4.2021 cosicché la denuncia è risultata tardiva rispetto al termine di due giorni (escluso il giorno festivo) prescritto dall'art. 53
D.P.R. 1124/1965 e quanto alla sanzione che questa è stata calcolata nel rispetto dei limiti edittali.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali in atti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e al termine della discussione orale, viene decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
****
L'opposizione a ordinanza ingiunzione è tempestiva in quanto proposta con ricorso del 3.6.2023, entro trenta giorni dalla notifica avvenuta il 3.5.2023.
Nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione elevata per il pagamento di sanzioni amministrative conseguenti a riscontrate irregolarità di posizioni lavorative, l'onere probatorio in ordine alle contestazioni sollevate nei confronti della parte datoriale è a carico esclusivo del preteso creditore sostanziale, ossia l del lavoro. CP_3
3 L'opposizione introduce cioè un giudizio avente ad oggetto non solo la legittimità formale del provvedimento amministrativo, ma anche il fondamento stesso della pretesa dell'autorità nei confronti del cittadino. Pur rivestendo la posizione processuale di resistente, la Pubblica Amministrazione deve far valere in giudizio la propria pretesa sanzionatoria, dovendo perciò fornire, ex articolo 2697 del c.c., la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nella specie, l'onere della prova è stato assolto.
Innanzitutto, l' ha documentato mediante avviso di ricevimento del piego raccomandato, di CP_3
avere regolarmente notificato a il verbale di contestazione di illecito amministrativo, con Controparte_2
puntuale descrizione del fatto contestato e della norma giuridica violata, con contestuale diffida al pagamento della sanzione al minimo edittale (€ 1.290,00) entro quindici giorni dalla ricezione del verbale.
Il verbale è stato notificato il 19.5.2021 mediante consegna a mani di persona convivente abilitata alla ricezione e l'iter notificatorio è stato completato con emissione della CAN il 20.4.2023, come documentato mediante comunicazione emessa dall'ente Poste Italiane.
In effetti, nelle note conclusive autorizzate, il non ha insistito sull'eccezione di omessa notifica del CP_2
verbale prodromico alla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Nel merito, l' ha dato prova dell'illecito amministrativo contestato al . CP_3 CP_2
L'art. 53 D.P.R. 1124/1965 prevede nell'attuale formulazione, in vigore dal 2015, che il datore di lavoro è
CP_ tenuto a denunciare all' gli infortuni non guaribili entro tre giorni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori. La denuncia dell'infortunio deve essere presentata, attraverso gli appositi servizi telematici, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del
CP_ certificato di infortunio trasmesso all' dal medico o dalla struttura sanitaria che ha prestato la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi, e deve essere corredata dei
CP_ riferimenti al certificato medico già trasmesso all' dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Coerentemente con la ratio della disposizione e con la morfologia dell'illecito dalla medesima sanzionato,
deve ritenersi che il bene giuridico tutelato in via diretta sia l'interesse dell a verificare Controparte_6
4 la sussistenza del diritto all'indennizzabilità ed a procedere, nel più breve tempo possibile, alla relativa liquidazione.
In tal modo si garantisce, in via indiretta, il vero bene della vita a tutela del quale il precetto di comando è
posto, ossia il diritto del lavoratore a beneficiare delle prestazioni assicurative di natura previdenziale allorché costui sia attinto da conseguenze pregiudizievoli derivanti da un infortunio o da malattia professionale.
Nella vicenda in parola, lo stesso ha dichiarato nella dichiarazione di denuncia trasmessa CP_2
telematicamente il 23.4.2021 di avere assistito al sinistro, quindi di averne avuto notizia il 15.4.2021 e di avere avuto i riferimenti del primo certificato medico del lavoratore con prognosi di giorni dieci, il
16.4.2021.
Tant'è che la delega all'intermediario per la trasmissione telematica della denuncia di infortunio, è stata sottoscritta dal proprio il 16.4.2021. CP_2
La difesa dell'opponente è smentita dalla sua stessa dichiarazione, avendo egli ammesso di avere avuto notizia dell'infortunio e del certificato di pronto soccorso già dal 16.4.2021 (tanto da incaricare il proprio consulente del lavoro in quella stessa data) cosicché la pretesa di far decorrere il termine per l'invio della denuncia dalla ricezione della richiesta da parte dell' è infondata. CP_5
Avuta notizia dell'infortunio e del certificato di infortunio il 16 aprile 2021, come dichiarato nella denuncia, il al più tardi entro il 20.4.2021 (dovendosi escludere dal computo i giorni festivi) avrebbe CP_2
CP_ dovuto trasmettere all' la denuncia di infortunio.
L'invio della denuncia il 23.4.2021 è dunque tardivo.
Sussistono pertanto i presupposti giuridici e fattuali della violazione sanzionata.
Quanto all'ammontare della sanzione comminata, questa tenuto conto della effettiva gravità della infrazione e valutato il contegno del che ha inviato la denuncia di infortunio due giorni dopo il sollecito CP_2
CP_ trasmesso da può contenersi nel limite edittale di € 1.290,00.
In definitiva, in accoglimento parziale dell'opposizione, la sanzione comminata va ridotta ad € 1.290,00.
5 Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, possono interamente compensarsi fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta con ricorso del 3.6.2023 da assorbita e/o disattesa ogni altra istanza, Controparte_2
così provvede:
a) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto ridetermina la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di nel minimo edittale di € 1.290,00; Controparte_2
b) compensa le spese di lite
Trani, 27.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
6
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 27.01.2025
Alle ore 09.35, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene chiamato il CP_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. ARNESE D'ATTEO ANTONIO. Controparte_2
È presente per l'avv. SALVEMINI LUISA. Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. ARNESE D'ATTEO preliminarmente si riporta alle proprie richieste istruttorie e ne chiede l'accoglimento, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive e chiede l'accoglimento dell'opposizione per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. SALVEMINI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta per le ragioni ampiamente esposte alla luce della documentazione formata dalla stessa parte opponente.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 27.01.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 27.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2308/2023 del Ruolo Generale
TRA
1 nella sua qualità di titolare della omonima ditta, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Antonio Arnese D'Atteo presso il cui studio in Barletta alla via Padre Raffaele Di Bari n.47, elegge domicilio
opponente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_4
in giudizio dal funzionario delegato, avv. Luisa Salvemini, elettivamente domiciliata presso l'ufficio di
CP_ appartenenza in via Filzi, 18
convenuto
OGGETTO: “opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. 689/1981 e art. 6, comma 4, lett. a) d.lgs
150/2011”
CONCLUSIONI: Come da scritti introduttivi, comparse, memorie e verbale dell'odierna udienza di cui la sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.6.2023, ha interposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 17412/e Controparte_2
prot.24880 del 19/04/2023, con la quale gli si ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa pari a euro 2.600,15 comprensiva delle spese di notifica, per la violazione dell' art. 53, comma 1, D.P.R. n.
1124/1965 e successive modificazioni, in materia di denuncia infortuni sul lavoro
CP_ all' in data 23.04.2021 l'infortunio con prognosi superiore a tre giorni occorso al lavoratore , Parte_1
nato in [...] il [...], oltre il termine di due giorni previsti (due giorni da quando ne ha avuto notizia mediante ricezione Richiesta di Denuncia d'infortunio corredata da copia del Primo certificato
Medico di Infortunio sul Lavoro)>>.
Assume l'opponente che occorso il 15.4.2021 un infortunio al lavoratore dipendente , Parte_1
regolarmente assunto, questi si è recato in pronto soccorso il 16.4.2021, ma a causa di un guasto dei sistemi
CP_ informatici, non veniva rilasciato alcun certificato medico, inviato all' dalla struttura sanitaria solo
2 successivamente, il 18/19.4.2021; che ricevuta dall il 21.4.202 formale richiesta di denuncia di CP_5
infortunio corredata di certificato medico di infortunio recante il numero identificativo dello stesso, questa veniva prontamente evasa mediante invio telematico il 23.4.2021, nel rispetto del termine di due giorni previsto dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965 e s.m.
A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito preliminarmente l'omessa notifica preliminare del CP_2
verbale di contestazione di illecito con contestuale diffida ad adempire, con conseguente nullità e/o improcedibilità dell'Ordinanza-Ingiunzione; nel merito ha dedotto la inesistenza dell'illecito contestatogli e in subordine, illogica determinazione della sanzione amministrativa irrogata in violazione dell'art. 11
L.689/1981.
Notificato il ricorso unitamente al pedissequo decreto, con comparsa del 23.10.2023 si è costituito l' documentando la regolare e tempestiva notifica, il 19.5.2021, del verbale di Controparte_3
contestazione di illecito con contestuale diffida al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta;
CP_ nel merito deducendo che lo stesso nella denuncia trasmessa telematicamente all' il 23.4.2021, CP_2
ha espressamente dichiarato di avere avuto i riferimenti del primo certificato medico il 16.4.2021 cosicché la denuncia è risultata tardiva rispetto al termine di due giorni (escluso il giorno festivo) prescritto dall'art. 53
D.P.R. 1124/1965 e quanto alla sanzione che questa è stata calcolata nel rispetto dei limiti edittali.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali in atti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e al termine della discussione orale, viene decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
****
L'opposizione a ordinanza ingiunzione è tempestiva in quanto proposta con ricorso del 3.6.2023, entro trenta giorni dalla notifica avvenuta il 3.5.2023.
Nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione elevata per il pagamento di sanzioni amministrative conseguenti a riscontrate irregolarità di posizioni lavorative, l'onere probatorio in ordine alle contestazioni sollevate nei confronti della parte datoriale è a carico esclusivo del preteso creditore sostanziale, ossia l del lavoro. CP_3
3 L'opposizione introduce cioè un giudizio avente ad oggetto non solo la legittimità formale del provvedimento amministrativo, ma anche il fondamento stesso della pretesa dell'autorità nei confronti del cittadino. Pur rivestendo la posizione processuale di resistente, la Pubblica Amministrazione deve far valere in giudizio la propria pretesa sanzionatoria, dovendo perciò fornire, ex articolo 2697 del c.c., la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nella specie, l'onere della prova è stato assolto.
Innanzitutto, l' ha documentato mediante avviso di ricevimento del piego raccomandato, di CP_3
avere regolarmente notificato a il verbale di contestazione di illecito amministrativo, con Controparte_2
puntuale descrizione del fatto contestato e della norma giuridica violata, con contestuale diffida al pagamento della sanzione al minimo edittale (€ 1.290,00) entro quindici giorni dalla ricezione del verbale.
Il verbale è stato notificato il 19.5.2021 mediante consegna a mani di persona convivente abilitata alla ricezione e l'iter notificatorio è stato completato con emissione della CAN il 20.4.2023, come documentato mediante comunicazione emessa dall'ente Poste Italiane.
In effetti, nelle note conclusive autorizzate, il non ha insistito sull'eccezione di omessa notifica del CP_2
verbale prodromico alla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Nel merito, l' ha dato prova dell'illecito amministrativo contestato al . CP_3 CP_2
L'art. 53 D.P.R. 1124/1965 prevede nell'attuale formulazione, in vigore dal 2015, che il datore di lavoro è
CP_ tenuto a denunciare all' gli infortuni non guaribili entro tre giorni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori. La denuncia dell'infortunio deve essere presentata, attraverso gli appositi servizi telematici, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del
CP_ certificato di infortunio trasmesso all' dal medico o dalla struttura sanitaria che ha prestato la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi, e deve essere corredata dei
CP_ riferimenti al certificato medico già trasmesso all' dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Coerentemente con la ratio della disposizione e con la morfologia dell'illecito dalla medesima sanzionato,
deve ritenersi che il bene giuridico tutelato in via diretta sia l'interesse dell a verificare Controparte_6
4 la sussistenza del diritto all'indennizzabilità ed a procedere, nel più breve tempo possibile, alla relativa liquidazione.
In tal modo si garantisce, in via indiretta, il vero bene della vita a tutela del quale il precetto di comando è
posto, ossia il diritto del lavoratore a beneficiare delle prestazioni assicurative di natura previdenziale allorché costui sia attinto da conseguenze pregiudizievoli derivanti da un infortunio o da malattia professionale.
Nella vicenda in parola, lo stesso ha dichiarato nella dichiarazione di denuncia trasmessa CP_2
telematicamente il 23.4.2021 di avere assistito al sinistro, quindi di averne avuto notizia il 15.4.2021 e di avere avuto i riferimenti del primo certificato medico del lavoratore con prognosi di giorni dieci, il
16.4.2021.
Tant'è che la delega all'intermediario per la trasmissione telematica della denuncia di infortunio, è stata sottoscritta dal proprio il 16.4.2021. CP_2
La difesa dell'opponente è smentita dalla sua stessa dichiarazione, avendo egli ammesso di avere avuto notizia dell'infortunio e del certificato di pronto soccorso già dal 16.4.2021 (tanto da incaricare il proprio consulente del lavoro in quella stessa data) cosicché la pretesa di far decorrere il termine per l'invio della denuncia dalla ricezione della richiesta da parte dell' è infondata. CP_5
Avuta notizia dell'infortunio e del certificato di infortunio il 16 aprile 2021, come dichiarato nella denuncia, il al più tardi entro il 20.4.2021 (dovendosi escludere dal computo i giorni festivi) avrebbe CP_2
CP_ dovuto trasmettere all' la denuncia di infortunio.
L'invio della denuncia il 23.4.2021 è dunque tardivo.
Sussistono pertanto i presupposti giuridici e fattuali della violazione sanzionata.
Quanto all'ammontare della sanzione comminata, questa tenuto conto della effettiva gravità della infrazione e valutato il contegno del che ha inviato la denuncia di infortunio due giorni dopo il sollecito CP_2
CP_ trasmesso da può contenersi nel limite edittale di € 1.290,00.
In definitiva, in accoglimento parziale dell'opposizione, la sanzione comminata va ridotta ad € 1.290,00.
5 Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, possono interamente compensarsi fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta con ricorso del 3.6.2023 da assorbita e/o disattesa ogni altra istanza, Controparte_2
così provvede:
a) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto ridetermina la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di nel minimo edittale di € 1.290,00; Controparte_2
b) compensa le spese di lite
Trani, 27.1.2025
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