Articolo 5 della Legge 27 maggio 1961, n. 465
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 giugno 1961
Art. 5.
Ai fini della corresponsione delle indennita' di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capi zona e delle autorita' a cio' autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovra' essere rilasciato dal dirigente di squadra.
Entrata in vigore il 14 giugno 1961