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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13-1/2025 P.U.
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott. Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Anna Loredana Ciulla Giudice est.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 13-1/2025 P.U.,
promosso da
(c.f. ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta
Inzerillo e Ivano Samannà
- ricorrente -
nei confronti di
(P. Iva ), con sede legale in Trapani, Via Libica Z.I.R., in CP_1 CP_2 P.IVA_1 persona del rappresentante legale pro tempore;
- resistente –
********
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei CP_ confronti di e CP_2
1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che non essendo risultata possibile la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 dell'art. 40 CCII, il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 7, CCII, mediante inserimento nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, all'interno dell'area riservata, collegata al codice fiscale del destinatario;
rilevato, che la resistente, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII, né tantomeno di avere risorse finanziarie sufficienti a far fronte alla propria esposizione debitoria;
ritenuto, pertanto, che la stessa sia soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso che il ricorrente è creditore per euro 4.335,69 (somma precettata), sulla scorta di decreto ingiuntivo n. 90/2024 (R.G. 618/2024) del 12.04.2024 reso dal Tribunale di Trapani
a fronte del mancato pagamento del TFR maturato per l'attività espletata;
ritenuto che l'impresa resistente versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- sulla scorta della documentazione fornita dall' Controparte_3 grava sulla resistente un carico erariale pari ad euro 113.591,12, derivante da cartelle di pagamento per tributi, oneri ed accessori portati dai ruoli resi esecutivi dai vari
Enti Impositori;
- dalla visura acquisita presso la Camera di Commercio non risultano mai essere stati depositati di bilanci di esercizio;
- dalla documentazione fiscale acquisita con l'istruttoria non è possibile ricostruire l'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali eventualmente a disposizione della
2 resistente poiché i modelli di Società di Capitali e le dichiarazioni Iva si arrestano all'anno di imposta 2021 (peraltro con riferimento all'anno 2021, ancorchè antecedente al triennio di interesse, la documentazione in atti evidenzia una perdita di oltre € 190.000,00);
- non ha provveduto al pagamento del debito di esigua entità vantato dal ricorrente;
rilevato, quanto ai debiti scaduti e non pagati, che le somme vantate dal ricorrente sommate alla debenza erariale superano la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
CP_ l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di e (P. Iva CP_2
), con sede legale in Trapani, Via Libica Z.I.R. P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Anna Loredana Ciulla
NOMINA
Curatore l'avv. Antonio Catalano, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
3 AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ORDINA
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
4 - al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1
CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata
– un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
5 STABILISCE
il giorno 10.09.2025 ore 9.45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa soggetta a liquidazione;
DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito del presente atto e delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
6 che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al curatore, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 09 aprile 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla Dott. Michele Ruvolo
7
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott. Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Anna Loredana Ciulla Giudice est.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 13-1/2025 P.U.,
promosso da
(c.f. ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta
Inzerillo e Ivano Samannà
- ricorrente -
nei confronti di
(P. Iva ), con sede legale in Trapani, Via Libica Z.I.R., in CP_1 CP_2 P.IVA_1 persona del rappresentante legale pro tempore;
- resistente –
********
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei CP_ confronti di e CP_2
1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che non essendo risultata possibile la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 dell'art. 40 CCII, il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 7, CCII, mediante inserimento nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, all'interno dell'area riservata, collegata al codice fiscale del destinatario;
rilevato, che la resistente, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII, né tantomeno di avere risorse finanziarie sufficienti a far fronte alla propria esposizione debitoria;
ritenuto, pertanto, che la stessa sia soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso che il ricorrente è creditore per euro 4.335,69 (somma precettata), sulla scorta di decreto ingiuntivo n. 90/2024 (R.G. 618/2024) del 12.04.2024 reso dal Tribunale di Trapani
a fronte del mancato pagamento del TFR maturato per l'attività espletata;
ritenuto che l'impresa resistente versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- sulla scorta della documentazione fornita dall' Controparte_3 grava sulla resistente un carico erariale pari ad euro 113.591,12, derivante da cartelle di pagamento per tributi, oneri ed accessori portati dai ruoli resi esecutivi dai vari
Enti Impositori;
- dalla visura acquisita presso la Camera di Commercio non risultano mai essere stati depositati di bilanci di esercizio;
- dalla documentazione fiscale acquisita con l'istruttoria non è possibile ricostruire l'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali eventualmente a disposizione della
2 resistente poiché i modelli di Società di Capitali e le dichiarazioni Iva si arrestano all'anno di imposta 2021 (peraltro con riferimento all'anno 2021, ancorchè antecedente al triennio di interesse, la documentazione in atti evidenzia una perdita di oltre € 190.000,00);
- non ha provveduto al pagamento del debito di esigua entità vantato dal ricorrente;
rilevato, quanto ai debiti scaduti e non pagati, che le somme vantate dal ricorrente sommate alla debenza erariale superano la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
CP_ l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di e (P. Iva CP_2
), con sede legale in Trapani, Via Libica Z.I.R. P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Anna Loredana Ciulla
NOMINA
Curatore l'avv. Antonio Catalano, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
3 AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ORDINA
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
4 - al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1
CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata
– un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
5 STABILISCE
il giorno 10.09.2025 ore 9.45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa soggetta a liquidazione;
DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito del presente atto e delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
6 che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al curatore, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 09 aprile 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla Dott. Michele Ruvolo
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