Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 3637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3637 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03637/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01951/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2025, proposto da
AT AB, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Cerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Francofonte, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
dell'ordinanza del Tribunale di Siracusa, del 19 gennaio 2024, pubblicata il 23 gennaio 2024 cron. 511/2024, rep. 152/2024 (RG. 4638/2022).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LE LI e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente chiede l’integrale esecuzione dell’ordinanza ex art. 702- bis c.p.c. indicata in epigrafe, divenuta definitiva, con cui il Tribunale di Siracusa ha condannato “ il Comune di Francofonte, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire a AB AT la somma di € 12.000,00, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti fino all’effetto soddisfo ”
2. L’Amministrazione locale intimata non si è costituita in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4. Dalla documentazione versata in atti emerge come l’ordinanza di cui trattasi non sia stata impugnata e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
5. Alla luce dell’inadempimento del Comune intimato, deve pertanto essere disposto che il medesimo provveda al pagamento di quanto dovuto in via residua entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza.
6. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Siracusa, con facoltà di delega, affinché provveda, in via sostitutiva e su richiesta di parte, entro sessanta giorni dall’insediamento al pagamento di quanto dovuto alla parte ricorrente.
Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
7. Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., sussistendone tutti i presupposti, che va determinata nella misura degli interessi legali sulle somme rispettivamente spettanti alla parte ricorrente, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del Commissario ad acta .
8. Le spese dell’odierno giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina al Comune di Francofonte di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto nei confronti dell’odierna parte ricorrente, così come indicato nel titolo giudiziale di cui è stata chiesta l’ottemperanza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Siracusa, il quale, anche con facoltà di delega, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dall’insediamento, previa richiesta di parte ricorrente;
3) condanna il Comune di Francofonte al pagamento della penalità di mora in favore di parte ricorrente, nella misura e con la decorrenza indicata in motivazione.
Condanna altresì il Comune intimato al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
LE LI, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE LI | RA LE |
IL SEGRETARIO