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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/12/2024, n. 5042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5042 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 4744/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Christian Colombo Presidente dott. Andrea Giovanni Melani Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 3.12.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 4744/2023, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, CUI 059M5MS; C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Giovanni AUDITORE;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 13.7.2021, cittadino nigeriano nato il [...] e Parte_1 proveniente dall'Edo State, ha presentato in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data CP_1
3.1.2023 (notificato all'istante in data 7.3.2023).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 24.2.2022 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente sarebbe privo di una soluzione abitativa stabile, non avrebbe legami familiari o anche solo affettivi stabili in Italia, avrebbe una conoscenza limitata della lingua italiana e avrebbe svolto attività lavorativa solo per
Pag. 1 di 6 poco tempo in forza di contratto a tempo parziale e determinato. La sua zona di origine, inoltre, non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 4.4.2023 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione lavorativa da lui avviato nel Paese di accoglienza (comunicazione di ospitalità dell'8.6.2021; denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato con decorrenza dal 2.11.2021; attestazione del 20.7.2021 relativa allo svolgimento di attività di volontariato per l'Associazione Gruppo Volontari Brescia 3 APS;
attestazioni di frequenza a un corso di alfabetizzazione e a un corso in materia di sicurezza sul lavoro;
dichiarazioni sostitutive di certificazione unica relative al rapporto di lavoro domestico di cui sopra con riferimento ai periodi di imposta 2021 e 2022; buste paga).
Sulla scorta di quanto esposto, il difensore del ricorrente ha chiesto il rilascio, in favore del suo assistito, di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 21.5.2024, ribadendo la legittimità del proprio operato e invocando, pertanto, il CP_1 rigetto della domanda avversaria. Unitamente alla comparsa di risposta, ha prodotto in atti relazione stilata da personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di sulla posizione personale del CP_1 ricorrente.
4. In data 2.5.2024, il procuratore di parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione relativa alla situazione lavorativa del suo assistito, tra cui il contratto a tempo parziale e determinato stipulato con la Pulistar Soc. Coop. Sociale per il periodo 31.7.2023-31.8.2023, l'analogo contratto stipulato con la medesima società per il periodo 18.10.2023-31.1.2024 con le successive proroghe sino al 30.4.2024 e poi sino al 31.8.2024, nonché la certificazione unica 2024, alcune buste paga e una nuova attestazione (datata 11.4.2023) concernente l'attività di volontariato svolta per l'Associazione Gruppo Volontari Brescia 3 APS.
5. L'udienza di comparizione, in origine fissata il 10.5.2024, è stata rinviata al 2.9.2024 per consentire a parte resistente (destinataria di una notificazione tardiva del ricorso) di esercitare appieno i propri diritti di difesa. Essa è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 19.8.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta (corredata di documentazione aggiornata sulla posizione lavorativa con le buste paga più recenti, relative ai mesi di maggio e giugno 2024) con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
6. Il Giudice designato ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi dei previgenti artt. 281-terdecies e 275-bis c.p.c. – il 31.10.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali. In data 7.10.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e in data 18.10.2024 ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso e producendo la busta paga del mese di agosto 2024 e la lettera di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
La causa è stata, quindi, decisa nella camera di consiglio del 3.12.2024.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli
Pag. 2 di 6 obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Pag. 3 di 6 Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda di protezione speciale è stata formulata nel 2021, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Il rischio di persecuzione per uno dei motivi elencati nella disposizione sopra riportata non emerge né dagli atti di causa né da specifiche allegazioni contenute nel ricorso.
Con riferimento, poi, al pericolo di sottoposizione a tortura o a trattamenti in violazione dell'art. 3 CEDU, le COI disponibili sulla situazione nell'Edo State (v., in particolare, EASO Country of Origin Information Report: Nigeria Country Focus 2.6. South South: Bayelsa, , Edo, Cross River, Delta) Per_1 Per_2 non restituiscono un quadro di sistematiche o comunque gravi violazioni dei diritti umani, pur dando atto di alcune innegabili e persistenti criticità, che riguardano però principalmente alcune categorie vulnerabili di persone (omosessuali, albini, stranieri, disabili, ecc.), alle quali non risulta appartenere il ricorrente.
Per quanto riguarda gli eventi climatici, va registrato il fatto che nel 2022 l'Edo State è stato pesantemente colpito da forti inondazioni che hanno avuto un impatto sulla pesca, sui trasporti costieri e sull'accesso al cibo, e che hanno sfollato oltre 9.639 persone, causato la distruzione totale di 562 abitazioni e parziale di 5.364, oltre alla distruzione di 5.161 acri di terreno (cfr. The UN Migration Agency IOM Displacement Tracking Matrix, Nigeria – Overiew Map Flood Affected States, novembre 2022, https://dtm.iom.int/maps/nigeria-flood- affected-states-map-overview-october-2022); ma occorre, in ogni caso, rilevare che il Governo si è efficacemente adoperato per fornire adeguato supporto alla popolazione, invitando i residenti delle zone pianeggianti e fluviali dello Stato ad essere vigili e a trasferirsi in terreni più alti a causa delle probabili inondazioni dovute al rilascio di quantità modulate di acqua nel fiume Niger dalla diga di Lagdo da parte delle autorità camerunensi e impegnandosi, ad ogni modo, a fornire sostegno agli sfollati a causa di tale situazione climatica (cfr. Enogholase, Gabriel, Flooding: Edo govt alerts residents to relocate to higher planes, Vanguard, 29.8.2023, https://www.vanguardngr.com/2023/08/flooding-edo-govt-alerts-residents-to-relocate-to-higher-planes/). La difficile situazione ambientale-climatica – monitorata e fronteggiata dalle autorità di governo – non appare, dunque, allo stato suscettibile, di per sé sola, di arrecare pregiudizio a quel «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» che «costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa» (così Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022).
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
Pag. 4 di 6 2.2. Ciò posto, ha, però, dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di Parte_1 integrazione in Italia, come emerge dalla documentazione lavorativa versata in atti dal suo difensore.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Ebbene, già in data 2.11.2021 il richiedente è stato assunto a tempo indeterminato (part-time) quale collaboratore domestico di tale Ali Wasif, percependo retribuzioni non irrisorie. Tale contratto di lavoro si è protratto fino al 2022. In data 31.7.2023 egli ha, poi, concluso un contratto di lavoro a tempo parziale e determinato con la Pulistar Soc. Coop. Sociale, in scadenza al 31.8.2023. La medesima società lo ha, quindi, riassunto in data 18.10.2023 con contratto della medesima tipologia originariamente in scadenza al 31.1.2024 e prorogato prima sino al 30.4.2024 e poi sino al 31.8.2024. In data 28.8.2024 tale contratto è stato, infine, trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Lo svolgimento di tali attività – a cui ha affiancato, a riprova della sua seria volontà di Parte_1 integrazione sociale, attività di volontariato svolta continuativamente per l'Associazione Gruppo Volontari Brescia 3 APS – ha consentito all'istante di percepire retribuzioni modeste ma crescenti e comunque adeguate ad assicurare il suo sostentamento in Italia (si rammenta in ogni caso, al riguardo, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»).
Considerata tale documentata integrazione socio-lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. Le spese di lite (per la quota non coperta dal patrocinio a spese dello Stato, a cui il ricorrente è stato ammesso dal 10.5.2023) possono essere compensate, alla luce del carattere decisivo assunto, ai fini dell'accoglimento della domanda, da circostanze in fatto (attinenti all'integrazione sociale dell'istante) sopravvenute in corso di causa, tali da rilevare quali gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante a séguito della sent. n. 77/2018 della Corte costituzionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il Parte_1
14.3.1991 (c.f. , , il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. C.F._1 C.F._2
19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Pag. 5 di 6 spese compensate;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi Il Presidente
Dott. Christian Colombo
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