Sentenza 16 luglio 1984
Massime • 2
L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza non è causa di nullità, ma può rilevare come vizio di motivazione su un punto decisivo o come omessa pronunzia su un capo di domanda, qualora dalla motivazione stessa non risulti che il giudice abbia portato il proprio esame sul contenuto delle conclusioni non trascritte. ( V 517/81, mass n 410999; ( V 2816/77, mass n 386437).*
Nel rito del lavoro, l'autorizzazione del giudice di primo grado, in presenza di gravi motivi, alla modificazione delle domande od eccezioni originariamente formulate e l'ammissione da parte del giudice di appello di nuovi mezzi di prova, in deroga al divieto di cui all'art. 437 cod. proc. civ. ed in considerazione della loro indispensabilità, presuppongono valutazioni discrezionali che non comportano l'Onere di una specifica e rigorosa motivazione e si sottraggono al Sindacato di legittimità, sia nel caso di avvenuto Esercizio dei corrispondenti poteri, sia nel caso in cui detti giudici del merito abbiano ritenuto di non doversene avvalere. ( V 6692/82, mass n 424325).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/1984, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 16 luglio 1984 |
Testo completo
L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza non è causa di nullità, ma può rilevare come vizio di motivazione su un punto decisivo o come omessa pronunzia su un capo di domanda, qualora dalla motivazione stessa non risulti che il giudice abbia portato il proprio esame sul contenuto delle conclusioni non trascritte. ( V 517/81, mass n 410999; ( V 2816/77, mass n 386437).*