Articolo 27 della Legge 3 maggio 1967, n. 315
Articolo 26Articolo 28
Versione
11 giugno 1967
Art. 27.
Sui contributi a favore della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, accertati ogni anno, per la rispettiva competenza, mediante la compilazione degli elenchi generali, non si applicano interessi dopo la scadenza dei relativi ruoli di riscossione prevista dalle vigenti disposizioni, purche' l'intero versamento sia effettuato in unica soluzione entro il 22 agosto dell'anno cui gli elenchi si riferiscono.
La norma contenuta nell' articolo 12 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , concernente la rateizzazione in sei bimestralita' dei contributi dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni ai sanitari, e' estesa ai contributi dovuti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
Le Direzioni provinciali del tesoro, su domanda dell'ente, sono autorizzate a ratizzare i contributi dovuti alle Casse indicate al primo comma con pagamenti mensili o bimestrali da effettuarsi anche in un periodo inferiore a quello previsto dal citato articolo 12. In tale caso, in luogo della maggiorazione del 2,50 per cento prevista dal medesimo articolo, sugli importi delle singole rate si applicano gli interessi semplici calcolati al saggio annuo del 6 per cento.
Entrata in vigore il 11 giugno 1967