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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 06/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.278 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA CAGLIARI, 212/A in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv.
MELONI PAOLA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
, C.F. , nata a [...], il [...] CP_1 C.F._2
Resistente - contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse del ricorrente:
“A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, contratto in Milis il 28.11.1990 con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Milis (atto Nr.2– Parte I),
B) Avendo i coniugi già definito le questioni patrimoniali prima che venisse emessa la sentenza di separazione, disporre che nessun mantenimento verrà corrisposto in quanto entrambi sono
Pagina 1 economicamente autosufficienti.
C) Revocare l'assegno di mantenimento per la figlia perché da tempo lavora ed è Per_1
economicamente autosufficiente e abita insieme al padre.
D) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Milis, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art.69 del d.p.r. 396/2000”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“pronunciare il divorzio tra e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/04/2024 ha instaurato il giudizio per il Parte_1
divorzio tra lo stesso e . CP_1
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Milis il 28.11.1990 con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Milis (atto Nr.2– Parte I).
Dall'unione coniugale nascevano due figli: il 19.11.92 maggiorenne e autosufficiente già al Per_2 tempo della separazione che vive da solo, e nata il [...], anch'essa oggi Per_1
maggiorenne e ora autosufficiente economicamente, vive insieme al padre.
Con sentenza n 426/13 è stata pronunciata la sentenza parziale di separazione dei coniugi conclusa con sentenza definitiva del 23.4.2020 n. 185/2020 nella quale il Tribunale in composizione collegiale ha disposto che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento e che la casa coniugale sita in San Vero Milis via G.Manno restasse in uso al che vi avrebbe abitato unitamente con i figli, anche in quanto i coniugi con atto notarile Parte_1 separato avevano già definito le questioni patrimoniali di trasferimento dell'abitazione in capo al disponendo che egli provvedesse al mantenimento della figlia fino alla sua indipendenza Parte_1
economica.
Il ricorrente, invero, ha allegato che:
• a seguito della separazione non ha più riaperto l'officina e attualmente fa lavori saltuari;
• egli vive insieme alla figlia , la quale oggi è maggiorenne, lavora ed è Per_1
autosufficiente;
• padre e figlia si aiutano economicamente a vicenda mentre il figlio vive da tempo Per_2
per conto suo;
• la sig.ra invece già dal 2012 vive insieme al compagno in via Marconi a Seneghe. CP_1
Pagina 2 A fronte della regolarità della notifica la resistente non si è costituita ed è, pertanto, stata dichiarata la sua contumacia.
Il ricorrente è comparso innanzi al Giudice delegato all'udienza del 26.9.2024 e ha confermato le suddette circostanze.
Considerato che la domanda, sostanzialmente, attiene unicamente allo status e che la situazione della figlia emerge chiaramente dagli atti, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di Per_1
provvedimenti temporanei e urgenti ed è stata ordinata la discussione orale stessa udienza;
e, all'esito della formulazione di conclusioni ricalcanti quelle sopra trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Il ricorrente ha provato, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda era legalmente separato dalla moglie e che, dalla data della sentenza parziale di separazione (04.06.2013) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio
(05.04.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra
[...]
e . Parte_1 CP_1
La domanda attorea merita accoglimento anche in ordine all'unico altro profilo relativo alla revoca dell'obbligo al mantenimento di , invero non previsto in forma di assegno come da Per_1
conclusioni formulate ma in forma di mantenimento diretto, alla luce della convivenza tra padre e figlia.
Il superamento da tempo significativo della maggiore età da parte di (ormai Per_1
ventiquattrenne), il fatto che ella abbia da tempo cominciato a lavorare come barista – riferito in sede di audizione del ricorrente e non smentito dagli atti – e la conferma, a riprova, che la figlia abbia iniziato a maturare redditi proprio (cfr. dichiarazione dei redditi in atti, prod. 26.8.2024), giustifica la revoca dell'obbligo di mantenimento per raggiunta indipendenza della figlia medesima.
D'altra parte, il fatto che ella continui a vivere col padre e che entrambi si prestino sostegno reciproco, rende nella pratica privo di significativi risvolti la formale revoca dell'obbligo di
Pagina 3 mantenimento diretto, posto che entrambi i componenti del nucleo familiare contribuiscono al supporto della famiglia medesima nella vita quotidiana anche sotto il profilo economico.
Tenuto conto della mancata opposizione in via di fatto agli assunti attorei da parte della resistente, derivante dalla sua mancata costituzione in giudizio, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a MILIS il 28/11/1990 tra
[...]
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
07/07/1970, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 2, Parte 1, Anno 1990 - Comune di MILIS );
- dispone che ciascuna delle parti, in quanto economicamente autosufficienti, provveda alle proprie esigenze, senza previsione di assegno a carico di alcuno dei coniugi;
- revoca l'obbligo di di provvedere al mantenimento diretto della figlia Parte_1
maggiorenne ed economicamente indipendente Per_1
- compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
04/02/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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