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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 27 giugno 2025 ha pronunciato, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7964/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Mazzaglia, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetana Marchese, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio l' per CP_1
contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa , aveva concluso che Persona_1
l'interessato era un soggetto invalido nella misura del 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 20.10.2023
Si è costituito in giudizio l chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività del CP_2
ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 27.06.2025, trattata in forma figurata o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
1 In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Il ricorrente ha domandato il riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa (30.06.2023).
In proposito, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche, l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore,
o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott.ssa , sulla base Persona_2 degli esiti della visita del periziando e dell'esame dei documenti versati in atti, ha affermato che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ipertensiva. IRC. Deficit statico-dinamico” e che, a causa di tali patologie, è da considerare un soggetto invalido nella misura del 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di ottobre 2023.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che il ricorrente, per le patologie da cui è affetto, è in possesso del requisito sanitario previsto per il riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di ottobre 2023 e non già, come richiesto, dalla data della domanda amministrativa (giugno 2023).
Tenuto conto della condizione soggettiva delle parti e della natura semplice del procedimento, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
Le spese di C.T.U., liquidate in separati decreti, nei rapporti tra le parti e il C.T.U., vanno poste a carico delle parti in solido, mentre, nei rapporti tra le parti, a carico del ricorrente.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 7964/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che è in possesso del requisito sanitario previsto per il riconoscimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di ottobre 2023; dichiara irripetibili le spese di giudizio;
liquida le competenze e gli onorari di avvocato come da separato decreto a carico dell'Erario ex artt. 130 e 133 D.P.R. n. 115/2002; pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, nei rapporti tra le parti e il C.T.U., vanno poste a carico delle parti in solido, mentre, nei rapporti tra le parti, a carico del ricorrente.
Catania, 1° luglio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 27 giugno 2025 ha pronunciato, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7964/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Mazzaglia, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetana Marchese, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio l' per CP_1
contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa , aveva concluso che Persona_1
l'interessato era un soggetto invalido nella misura del 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 20.10.2023
Si è costituito in giudizio l chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività del CP_2
ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 27.06.2025, trattata in forma figurata o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
1 In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Il ricorrente ha domandato il riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa (30.06.2023).
In proposito, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche, l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore,
o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott.ssa , sulla base Persona_2 degli esiti della visita del periziando e dell'esame dei documenti versati in atti, ha affermato che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ipertensiva. IRC. Deficit statico-dinamico” e che, a causa di tali patologie, è da considerare un soggetto invalido nella misura del 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di ottobre 2023.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che il ricorrente, per le patologie da cui è affetto, è in possesso del requisito sanitario previsto per il riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di ottobre 2023 e non già, come richiesto, dalla data della domanda amministrativa (giugno 2023).
Tenuto conto della condizione soggettiva delle parti e della natura semplice del procedimento, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
Le spese di C.T.U., liquidate in separati decreti, nei rapporti tra le parti e il C.T.U., vanno poste a carico delle parti in solido, mentre, nei rapporti tra le parti, a carico del ricorrente.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 7964/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che è in possesso del requisito sanitario previsto per il riconoscimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di ottobre 2023; dichiara irripetibili le spese di giudizio;
liquida le competenze e gli onorari di avvocato come da separato decreto a carico dell'Erario ex artt. 130 e 133 D.P.R. n. 115/2002; pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, nei rapporti tra le parti e il C.T.U., vanno poste a carico delle parti in solido, mentre, nei rapporti tra le parti, a carico del ricorrente.
Catania, 1° luglio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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