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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 12/06/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 428/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 428/2021
TRA
Parte_1
[...]
Parte_2
ATTORI
CONTRO
E + Controparte_1
CONVENUTI
Oggi 12 giugno 2024, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Iride Mura, sono comparsi: per l'attore e per i convenuti costituiti l'avv. Giampaolo Pilia;
per gli altri convenuti nessuno è comparso.
Il giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che, precisate le conclusioni, si proceda alla discussione orale della causa. L'avv. arra discute la causa richiamando gli atti depositati, concludendo in conformità all'atto di citazione “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare e dichiarare quanto esposto in atto di citazione e conseguentemente dichiarare Pt_1
(nata a [...] il [...] e res.te in Francia, Strasburgo, C.F. ),
[...] C.F._1
(nato in [...] l'[...] e res.te in Lussemburgo, C.F. , Parte_1 C.F._2
(nata in [...] il [...] e res.te in Svizzera - Ginevra, C.F. Parte_2
) proprietari per intervenuta usucapione ventennale, degli immobili formanti C.F._3 un tutt'uno e siti in territorio di Bari Sardo così individuati: immobile (costituito attualmente da fabbricato ed annesso terreno) sito in agro di Bari Sardo, località
Marfaddei, e distinto al catasto fabbricati del medesimo comune al F. 30 mappale 230 con limitrofo terreno distinto al Catasto Terreni al F. 30 mappale 117, dell'estensione complessiva di mq.
8.605 circa, coerente a proprietà , strada comunale, salvo altri;
Persona_1 Persona_2
Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”. Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore degli attori che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 15,00.
Alle ore 15,00 è comparsa l'avv. Marzia Sotgia.
Il giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
Segue verbale di udienza del 12.6.2025
N. R.G. 428/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 428 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(nata a [...] il [...], C.F. ), (nato Parte_1 C.F._1 Parte_1 in Francia l'8.08.1960, C.F. , (nata in [...] il C.F._2 Parte_2
14.03.1963 C.F. ) elettivamente domiciliati in Bari Sardo nella via Tortolì n. C.F._3
10, presso lo studio degli Avv.ti Damiano Arra, Marzia Sotgia e Giampaolo Pilia, dai quali sono rapp.ti e difesi, unitamente e disgiuntamente, per delega a margine dell'atto di citazione attori contro
(nato a [...] il [...], C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._4
domiciliato in Bari Sardo nella via Tortolì n. 10, presso lo studio degli Avv.ti Damiano Arra, Marzia
Sotgia e Giampaolo Pilia, dai quali è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, giusta delega in atti convenuto
e (nato a [...] il [...], C.F. ), elettivamente CP_2 C.F._5
domiciliato in Bari Sardo nella via Tortolì n. 10, presso lo studio degli Avv.ti Damiano Arra, Marzia
Sotgia e Giampaolo Pilia, dai quali è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, giusta delega in atti convenuto
e
(nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._6
domiciliati in Bari Sardo nella via Tortolì n. 10, presso lo studio degli Avv.ti Damiano Arra, Marzia
Sotgia e Giampaolo Pilia, dai quali è rappresentato e difesi, unitamente e disgiuntamente, giusta delega in atti convenuto
e nei confronti di
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Parte_1 CP_9 CP_10
, , ,
[...] CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 [...]
, , , , , , CP_15 Controparte_16 CP_17 CP_18 CP_19 CP_20
, , , fu Controparte_21 Controparte_22 CP_23 CP_24 Per_3
convenuti-contumaci
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti e verbale d'udienza che precede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 29.7.2021, regolarmente notificato ai convenuti individuati in epigrafe, anche in rinnovazione e ai sensi dell'art. 143, II comma, c.p.c., gli attori hanno domandato all'intestato
Tribunale che fosse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in proprio favore aggiungendo al proprio possesso anche quello della madre deceduta, del fabbricato di Per_4
civile abitazione, sito in agro di Bari Sardo, località Marfaddei, e distinto al catasto fabbricati del medesimo comune al F. 30 mappale 230 e mappale 117 al catasto terreni formanti un tutt'uno, dell'estensione complessiva di mq.
8.605 circa, coerente a proprietà degli attori, , strada Persona_2
comunale, salvo altri.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che il possesso dell'immobile come sopra descritto da parte di sì è attuato già a partire dal 1998 con la coltivazione delle piante di Per_4
ulivo, la messa a dimora di piante di agrumi, peschi, albicocchi, melograni, avocado, cachi, mandorli, peri, susini, sugheri, lecci, corbezzoli, lentischio, coltivazione dell'orto stagionale e con l'edificazione, in data 2002 di una casa composta da piano seminterrato e piano terra. Gli attori hanno, altresì, allegato che il dante causa aveva edificato tre pozzi e recintato il fondo con pali in cemento e rete metallica.
Hanno infine concluso che seppure l'immobile per cui è causa è da tempo nel loro possesso esclusivo, risulta catastalmente intestato anche ad altri soggetti, come risulta dalle visure storiche per immobile in atti, sussistendo il loro interesse a vedere riconosciuto e dichiarato giudizialmente il proprio diritto di proprietà a titolo di usucapione in forza del possesso ultraventennale esercitato pacificamente sui beni immobili anzidetti e ciò al fine anche di poter procedere alle dovute trascrizioni e volturazioni in proprio favore del titolo dominicale negli uffici competenti.
Le circostanze indicate nel ricorso introduttivo sono state integralmente confermate dai convenuti
, e i quali si sono costituiti nel presente giudizio Controparte_1 Parte_1 CP_2
con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico, rispettivamente in data
15.2.2022 e 28.4.2022, ove non hanno svolto alcuna eccezione nei confronti della domanda attorea, dichiarando di riconoscere tutti i fatti posti a fondamento della domanda relativi all'immobile per cui
è causa.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali degli immobili de quibus, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dagli Ufficiali
d'Anagrafe dei competenti Comuni e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Relativamente all'intestatario catastale fu risultato sconosciuto CP_24 Per_3 all'anagrafe e allo stato civile del Comune di Bari Sardo e di quelli viciniori di e , la CP_25 CP_26 notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è stata ritualmente eseguita ai sensi dell'art. 143, comma II, c.p.c..
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, è emersa la trascrizione del 06/02/1997 - Registro Particolare 815
Registro Generale 987 atto per causa di morte - certificato di denunciata successione di
[...]
a favore , , , , e Per_5 Persona_6 CP_9 CP_10 Parte_1 CP_2
, tutti regolarmente costituiti nel giudizio e/o i loro eredi. CP_8
Pertanto, si deve ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, fatta eccezione per , e Controparte_1 Parte_1 CP_2
non essendosi costituiti in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, all'udienza prevista ai sensi dell'art. 183 c.p.c. sono stati dichiarati contumaci. Acquisita ulteriore documentazione, espletato il mezzo istruttorio, con l'escussione dei testi citati da parte attrice (non avendo i convenuti costituiti articolato capitoli di prova), la causa all'odierna udienza è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140
c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015
n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole della successione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146, comma 1, c.c., posto il fatto che il possesso continua nell'erede a far data dall'apertura della successione
Tanto premesso in diritto, si rileva che l'affermazione - resa da parte attrice - circa l'esercizio sul fabbricato e sul terreno in questione di un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, debba essere ritenuta fondata e provata alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso della espletata istruttoria. I testi escussi hanno confermato pienamente gli assunti attorei ed in particolare il possesso ultraventennale del terreno e fabbricato da parte del dante causa degli attori a decorrere Per_4 almeno da oltre vent'anni (1998), precisando che sino al 2021 vi coltivava l'orto dove aveva fatto costruire anche tre pozzi artesiani per irrigare sia l'orto che gli alberi da frutto (mandorli, avocado, aranci, mandarini) ivi presenti. Entrambi i testi hanno confermato che si recava nel suo Per_4
terreno quasi tutti i giorni, occupandosi personalmente, aiutata anche dal marito, della cura delle piante, e della pulizia del terreno. È risultato dalla prova testimoniale che intorno alla fine degli anni
Novanta del secolo scorso, aveva recintato il terreno con rete metallica e pali in cemento, Per_4
nel 2016 aveva sostituito il vecchio cancello agricolo, costituito da un pezzo di rete, con un cancello in ferro.
I testi hanno confermato che sul terreno oggetto di causa, nel 2001 è stato costruito un fabbricato, che la signora utilizzava come abitazione secondaria, durante i fine settimana, ospitando i figli Per_4 quando rientravano dall'estero dove abitano.
Tutti i testi hanno dimostrato di conoscere il fabbricato anche internamente riferendo sulla consistenza dell'immobile oggetto di causa, che si articola su due livelli, al piano terra ci sono le stanze da letto e un bagno e al piano superiore la cucina, una stanza da letto e un bagno, oltre ad una veranda e che, poiché di recente costruzione, non ha avuto necessità di ulteriori interventi straordinari, ma soltanto della manutenzione ordinaria alla quale provvedeva prima la signora e alla data del suo Per_4
decesso i figli, odierni attori, dette affermazioni trovano conferma anche nella planimetria catastale versata in atti.
Per_ E' emerso che la signora nel 2001, dopo la costruzione dell'abitazione, nel terreno circostante aveva messo a dimora almeno 50 piante di ulivo, agrumi, frutti tropicali, tra cui IJ, avocado, CA, meli, peri, oltre ad alberi di mandorli.
La teste ha dichiarato che la signora anche dopo la costruzione della casa, Tes_1 Per_4 continuava a coltivare l'orto stagionale e che era solita regalarle l'insalata, la verdura e la frutta di stagione, occupandosi della pulizia periodica del terreno e di tutti i lavori agricoli (cura delle piante, potatura, aratura del terreno e raccolta dei frutti, pulizia), ciò ha fatto sino a quando le sue condizioni di salute glielo hanno permesso, dopo è stata aiutata dai figli, per esempio nel 2023 questi ultimi hanno raccolto personalmente le olive. La teste ha proseguito ricordando che, dopo il decesso della loro madre, gli attori si occupano della cura delle piante e del terreno, mentre la potatura degli alberi di ulivo viene demandata ad operai esperti.
Le sue dichiarazioni trovano, peraltro, dei riscontri diretti nelle dichiarazioni dell'altra teste
[...]
compaesana e vicina di casa che nel 2023 ha aiutato gli attori nella raccolta delle olive e Tes_2 nella preparazione del terreno per la semina, oltre a ricordare che nel 2023 hanno costruito un nuovo pozzo artesiano.
Tutti i testi hanno riferito con precisione l'ubicazione e le caratteristiche del fabbricato e del terreno in esame (confini, superficie), inoltre, hanno riconosciuto il fondo in parola anche sulla base dell'estratto di mappa in atti esibito nel corso della prova, individuando l'esatto numero degli identificativi catastali corrispondenti.
Per quanto a conoscenza dei testi, nessuno aveva mai contestato l'utilizzo del fabbricato e del terreno in capo a (dal 1998 al 2021) e dal 2021 agli odierni attori, e di aver visto soltanto loro Per_4 utilizzarli nell'arco temporale esaminato.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
A tal proposito, occorre premettere che l'articolo 1146 c.c. disciplina la successione nel possesso e l'accessione del possesso consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione e della tutela possessoria. In base alla detta norma il possesso continua nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione o, nel caso di successione a titolo particolare, dal momento dell'immissione nel possesso della cosa trasferita.
All'esito dell'istruzione probatoria può senz'altro ritenersi raggiunta la prova che gli attori siano eredi di precedente possessore, nonché che il terreno e il fabbricato edificato sullo stesso siano Per_4
stati posseduto ininterrottamente per oltre vent'anni, in modo pubblico e pacifico uti dominus da quest'ultima e, dopo la sua morte, dai figli, suoi eredi. Sotto il primo profilo, gli attori hanno dato la prova di essere eredi legittimi di producendo il certificato storico di famiglia da cui risulta Per_4
il rapporto di filiazione, così assolvendo l'onere probatorio richiesto per l'applicazione dell'art. 1146,
1° co., c.c., in base al quale “il possesso continua nell'erede con effetto dell'apertura della successione”.
E' stata quindi data la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi – desumibile in via presuntiva dalla specifica attività materiale manifestata e riferita dai testi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – della signoria di fatto esercitata uti dominus pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent'anni quanto al terreno e al fabbricato oggetto di causa.
Gli assunti attorei sono stati confermati anche da , e Controparte_1 Parte_1 CP_2
che con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico il 15.2.2022
[...]
e 28.4.2022, hanno espressamente dichiarato di non avere alcuna contestazione da opporre alla domanda di usucapione attorea, deducendo che effettivamente gli odierni attori avevano posseduto gli immobili in questione per il tempo ultraventennale indicato nell'atto introduttivo, unendo il possesso con la loro madre attestando la propria volontà di non svolgere alcuna Per_4
opposizione e di non avere nulla a che pretendere sulla domanda attorea, confermando le circostanze dagli stessi allegate.
Alla luce di quanto esposto, poiché la domanda risulta pienamente provata in tutti i suoi elementi costitutivi, può affermarsi che gli attori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1146, I comma, e
1158 c.c., hanno maturato l'acquisto a titolo originario della proprietà del terreno e del fabbricato costruito sullo stesso per effetto dell'usucapione ventennale.
L'accoglimento integrale della domanda attorea, tenuto conto della costituzione di CP_1
, e che non hanno contestato la domanda attorea e della
[...] Parte_1 CP_2
mancata costituzione degli altri convenuti, consente dichiararsi compensate le spese di lite tra gli attori e i suindicati soggetti e non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti che hanno scelto di non costituirsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I.accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione, dichiara , nata a [...] Parte_1
Sardo il 30.11.1957 C.F. , , nato in [...] l'[...], C.F. C.F._1 Parte_1
, nata in [...] il [...] C.F. C.F._2 Parte_2
) proprietari pro indiviso dell'immobile, costituito da fabbricato e del terreno C.F._3
sul quale è costruito, sito in agro di Bari Sardo, località Marfaddei, identificato al catasto fabbricati del medesimo comune al F. 30 mappale 230 con limitrofo terreno identificato al Catasto Terreni al F.
30 mappale 117;
II.compensa le spese di lite tra parte attrice e , e Controparte_1 Parte_1 CP_2
dichiara non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti non costituitisi.
Lanusei, 12 giugno 2025
Il Giudice
Iride Mura