Articolo 1 della Legge 29 ottobre 1949, n. 827
Articolo 2
Versione
10 dicembre 1949
Art. 1.
Nelle giornate non domenicali che siano dichiarate festive ad ogni effetto, il personale delle Ferrovie dello Stato e' libero dal servizio col trattamento economico previsto per le domeniche.
Il personale che, per ragioni inerenti all'esercizio, deve tuttavia prestare servizio nelle suddette giornate ha diritto ad un corrispondente riposo, da godere, di massima, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1949