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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/11/2024, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2406/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Raffaele Iannucci Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2406/2022 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 6.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte;
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in LANNA 2 03032 ARCE ITALIA, presso lo studio dell'Avv. GERMANI
MASSIMO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA FRATELLI ROSSELLI 16 FROSINONE, presso lo studio dell'Avv. TONACHELLA STEFANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 6/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/06/2022, Parte_1
chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi;
esponeva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 21/05/2011 con CP_1
, deducendo che era nato il figlio (il 08/06/2013); che la
[...] Per_1
convivenza era divenuta intollerabile.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di separazione giudiziale, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge. Il resistente chiedeva: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito di colpa ove dovesse ritenersi formulata;
2. Disporre
l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1
madre nella casa coniugale, e con determinazione di tempi e modi di visita e frequentazione del padre, sia quanto ai periodi ordinari, che quanto ai periodi festivi e durante le vacanze estive;
3. Determinare il mantenimento ordinario dovuto dall' per il figlio in Euro 450,00 mensili, salva la diversa somma di CP_1 Per_1
giustizia e/o la diversa soluzione eventualmente nel senso indicato in narrativa, da determinarsi comunque avendo riguardo alle condizioni reddituali dei coniugi ed alle esigenze del minore, il tutto altre al 50% delle spese straordinarie;
4. Respingere la richiesta di mantenimento della ”. Pt_1
Alla udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 785/2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova per interpello.
All'udienza del 11.7.2024 le parti dichiaravano di voler trasformare la separazione in consensuale e all'udienza del 6.11.2024 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Gli accordi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole e nulla osta pertanto al loro recepimento (affido condiviso con collocamento presso la madre nella casa coniugale;
diritto di visita paterno;
contributo al mantenimento in favore del minore a carico del padre nella misura di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
corresponsione da parte del sig. , in favore CP_1
della sig.ra , della quota del 50% del rateo di mutuo gravante sulla casa Pt_1
coniugale; pagamento della somma di 2.399,84 da parte del marito mediante rate mensili di € 204,16 da corrispondere alla moglie;
percezione dell'assegno unico al
50%).
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
758/2023, e definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la già pronunciata separazione personale fra i coniugi regolata come da accordo delle parti di cui al verbale di udienza del 11.7.2024;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 06/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Raffaele Iannucci Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2406/2022 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 6.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte;
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in LANNA 2 03032 ARCE ITALIA, presso lo studio dell'Avv. GERMANI
MASSIMO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA FRATELLI ROSSELLI 16 FROSINONE, presso lo studio dell'Avv. TONACHELLA STEFANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 6/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/06/2022, Parte_1
chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi;
esponeva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 21/05/2011 con CP_1
, deducendo che era nato il figlio (il 08/06/2013); che la
[...] Per_1
convivenza era divenuta intollerabile.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di separazione giudiziale, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge. Il resistente chiedeva: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito di colpa ove dovesse ritenersi formulata;
2. Disporre
l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1
madre nella casa coniugale, e con determinazione di tempi e modi di visita e frequentazione del padre, sia quanto ai periodi ordinari, che quanto ai periodi festivi e durante le vacanze estive;
3. Determinare il mantenimento ordinario dovuto dall' per il figlio in Euro 450,00 mensili, salva la diversa somma di CP_1 Per_1
giustizia e/o la diversa soluzione eventualmente nel senso indicato in narrativa, da determinarsi comunque avendo riguardo alle condizioni reddituali dei coniugi ed alle esigenze del minore, il tutto altre al 50% delle spese straordinarie;
4. Respingere la richiesta di mantenimento della ”. Pt_1
Alla udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 785/2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova per interpello.
All'udienza del 11.7.2024 le parti dichiaravano di voler trasformare la separazione in consensuale e all'udienza del 6.11.2024 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Gli accordi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole e nulla osta pertanto al loro recepimento (affido condiviso con collocamento presso la madre nella casa coniugale;
diritto di visita paterno;
contributo al mantenimento in favore del minore a carico del padre nella misura di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
corresponsione da parte del sig. , in favore CP_1
della sig.ra , della quota del 50% del rateo di mutuo gravante sulla casa Pt_1
coniugale; pagamento della somma di 2.399,84 da parte del marito mediante rate mensili di € 204,16 da corrispondere alla moglie;
percezione dell'assegno unico al
50%).
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
758/2023, e definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la già pronunciata separazione personale fra i coniugi regolata come da accordo delle parti di cui al verbale di udienza del 11.7.2024;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 06/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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