Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 24/02/2023, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2023
N. 01201/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03965/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3965 del 2022, proposto da
ED RN, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Liguori e Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Napoli, al Centro Direzionale Is. F4;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, alla via A. Diaz n. 11;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto emesso dalla Corte d’Appello di Napoli - quinta sezione civile n. 2145 del 4 agosto 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° febbraio 2023 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’azionato decreto n. 2145 del 4 agosto 2021, notificato in forma esecutiva il 2 settembre 2021, la Corte d’Appello di Napoli ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente della somma di 2.000,00 euro, oltre interessi ex articolo 1284, comma 1, del codice civile dal 24 aprile 2021, a titolo di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001;
- in mancanza di adempimento da parte dell’Amministrazione intimata, la ricorrente chiede a questo Tribunale di:
a) ordinare al Ministero della Giustizia di dare piena e completa esecuzione al decreto azionato, mediante il pagamento dell’importo ivi liquidato;
b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta ;
c) condannare il Ministero della Giustizia al pagamento della penalità di mora, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione del decreto (attestata da apposita certificazione di cancelleria), all’adempimento, da parte dell’avente diritto, degli oneri dichiarativi di cui all’articolo 5- sexies della legge n. 89 del 2001, all’inutile decorso sia del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, sia del termine di sei mesi previsto dal richiamato articolo 5- sexies , comma 7, della legge n. 89 del 2001;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato;
Ritenuto di dover sin d’ora designare, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta da individuarsi ai sensi dell’articolo 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, all’interno della medesima Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento;
Ritenuto, altresì, di dover precisare che il compenso relativo all’eventuale funzione commissariale rientra nell’omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del richiamato articolo 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001;
Ritenuto di dover disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta );
Ritenuto, infine, di liquidare le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della serialità del contenzioso e della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato mediante pagamento della somma ivi stabilita, nei modi e nei termini specificati in motivazione;
b) condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
c) nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta da individuarsi ai sensi dell’articolo 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia all’interno della medesima Struttura, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
d) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Segreteria è incaricata di comunicare la presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Valeria Ianniello, Presidente FF, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
Cesira Casalanguida, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Valeria Ianniello |
IL SEGRETARIO