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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 05/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ ES, Presidente
DE SI NI, AT
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3956/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1770/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240002035639000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7918/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere appello
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ricorrente_1 ; Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per tasse automobilistiche anno 2018
-che il contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che Regione Campania non risulta costituita nel presente giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, considerando che:
- è stata dedotta già in primo grado questione relativa ad inesistenza giuridica/invalidità della notifica del prodromico avviso di accertamento del tributo
-l'analisi dei documenti prodotti consente di apprezzare che l'avviso di ricevimento inerente all'avviso di accertamento indicato dall'appellante, compilato dal notificatore per conto dell'ente accertatore, non reca alcuna sottoscrizione sotto l'apposita dicitura, contenuta nel modello utilizzato.
-sul punto, la Suprema Corte ha da tempo affermato, con orientamento univoco, che la sottoscrizione è un elemento costitutivo essenziale dell'atto di notifica;
in mancanza, quest'ultimo è giuridicamente inesistente
( da ultimo Cassazione Civile ordinanza n. 26788 del 06/10/2025)
- in assenza di regolare notifica dell'atto di accertamento, la cartella di pagamento emessa deve essere ritenuta nulla, per violazione della sequenza procedimentale di accertamento e riscossione
- le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
- argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
Per tali ragioni deve essere accolto l'appello ed annullata la sentenza di primo grado.
Sussistono ragioni di giustizia idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, correlate all'incertezza interpretativa delle pronunce Giurisprudenziali in ordine al grado di completezza minimo che la relata di notifica di un atto della sequenza di riscossione deve presentare, in presenza di procedura di notifica diretta a mezzo servizio postale.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ ES, Presidente
DE SI NI, AT
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3956/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1770/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240002035639000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7918/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere appello
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ricorrente_1 ; Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per tasse automobilistiche anno 2018
-che il contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che Regione Campania non risulta costituita nel presente giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, considerando che:
- è stata dedotta già in primo grado questione relativa ad inesistenza giuridica/invalidità della notifica del prodromico avviso di accertamento del tributo
-l'analisi dei documenti prodotti consente di apprezzare che l'avviso di ricevimento inerente all'avviso di accertamento indicato dall'appellante, compilato dal notificatore per conto dell'ente accertatore, non reca alcuna sottoscrizione sotto l'apposita dicitura, contenuta nel modello utilizzato.
-sul punto, la Suprema Corte ha da tempo affermato, con orientamento univoco, che la sottoscrizione è un elemento costitutivo essenziale dell'atto di notifica;
in mancanza, quest'ultimo è giuridicamente inesistente
( da ultimo Cassazione Civile ordinanza n. 26788 del 06/10/2025)
- in assenza di regolare notifica dell'atto di accertamento, la cartella di pagamento emessa deve essere ritenuta nulla, per violazione della sequenza procedimentale di accertamento e riscossione
- le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
- argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
Per tali ragioni deve essere accolto l'appello ed annullata la sentenza di primo grado.
Sussistono ragioni di giustizia idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, correlate all'incertezza interpretativa delle pronunce Giurisprudenziali in ordine al grado di completezza minimo che la relata di notifica di un atto della sequenza di riscossione deve presentare, in presenza di procedura di notifica diretta a mezzo servizio postale.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese