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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/02/2026, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 496/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
AI IO, TO
CARRA IO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1691/2020 depositato il 19/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Ferdinando Di Puglia - . 76017 San Ferdinando Di Puglia BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1100/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 04/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1490/2013 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva appello avverso l'avviso di accertamento 1490/2013, emesso dal Comune di San Ferdinando di Puglia, oggetto della sentenza n. 1100/2019 del 21/11/2019, depositata il 4/12/2019, con cui la CTP di Foggia, aveva rigettato il ricorso originario riguardante l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2013. La controversia verteva sul mancato riconoscimento del diritto reale di abitazione in favore del coniuge superstite (la nonna del ricorrente) su un immobile di proprietà dell'appellante, con conseguente diniego delle agevolazioni per "abitazione principale".
In data 20/8/2020, si costituiva il Comune con proprie controdeduzioni.
In data 21/12/2020 veniva depositata ordinanza n. 1153/2020 con la quale questa Commissione rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata avanzata dall'appellante.
In pendenza di giudizio, il contribuente presentava istanza di abbandono del contenzioso (prot. n. 908 del
13/01/2022). Il Comune di San Ferdinando di Puglia, con comunicazione inviata alla scrivente Corte, prendeva atto dell'intervenuto pagamento dell'avviso oggetto di controversia e comunicava la propria accettazione alla rinuncia del ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti, rileva che è intervenuta rinuncia al ricorso da parte dell'appellante a seguito del pagamento integrale del debito tributario.
Ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 546/1992, la rinuncia al ricorso non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del giudizio. Nel caso di specie, il Comune di San Ferdinando di Puglia ha formalmente comunicato la propria accettazione alla rinuncia.
Pertanto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 46 del D.lgs. 546/92, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia alla lite.
In ordine alle spese di giudizio, l'art. 46, comma 3, del citato decreto prevede che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge. Considerata l'accettazione della controparte e la richiesta congiunta, si dispone la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi degli artt. 44 e 46 del D.lgs. n. 546/1992.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Il Giudice TO Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Andrea Lupi
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
AI IO, TO
CARRA IO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1691/2020 depositato il 19/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Ferdinando Di Puglia - . 76017 San Ferdinando Di Puglia BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1100/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 04/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1490/2013 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva appello avverso l'avviso di accertamento 1490/2013, emesso dal Comune di San Ferdinando di Puglia, oggetto della sentenza n. 1100/2019 del 21/11/2019, depositata il 4/12/2019, con cui la CTP di Foggia, aveva rigettato il ricorso originario riguardante l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2013. La controversia verteva sul mancato riconoscimento del diritto reale di abitazione in favore del coniuge superstite (la nonna del ricorrente) su un immobile di proprietà dell'appellante, con conseguente diniego delle agevolazioni per "abitazione principale".
In data 20/8/2020, si costituiva il Comune con proprie controdeduzioni.
In data 21/12/2020 veniva depositata ordinanza n. 1153/2020 con la quale questa Commissione rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata avanzata dall'appellante.
In pendenza di giudizio, il contribuente presentava istanza di abbandono del contenzioso (prot. n. 908 del
13/01/2022). Il Comune di San Ferdinando di Puglia, con comunicazione inviata alla scrivente Corte, prendeva atto dell'intervenuto pagamento dell'avviso oggetto di controversia e comunicava la propria accettazione alla rinuncia del ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti, rileva che è intervenuta rinuncia al ricorso da parte dell'appellante a seguito del pagamento integrale del debito tributario.
Ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 546/1992, la rinuncia al ricorso non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del giudizio. Nel caso di specie, il Comune di San Ferdinando di Puglia ha formalmente comunicato la propria accettazione alla rinuncia.
Pertanto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 46 del D.lgs. 546/92, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia alla lite.
In ordine alle spese di giudizio, l'art. 46, comma 3, del citato decreto prevede che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge. Considerata l'accettazione della controparte e la richiesta congiunta, si dispone la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi degli artt. 44 e 46 del D.lgs. n. 546/1992.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Il Giudice TO Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Andrea Lupi