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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43069/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione seconda civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 43069/2022 e vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Antonio Fantaccione e Francesco Palumbo, sito in Cassino alla via Torino n. 8, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti
- attori
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro tempore e , in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, sono domiciliati
- convenuti
, e , in qualità di eredi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
beneficiati di , tutti elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Gianluigi CP_6
Oranges e Biancamaria Scala, sito in Napoli alla via A. De Gasperi n. 45, che li rappresentano e difendono, come da procura in atti pagina 1 di 13 - convenuti
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: all'udienza del 18 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alle Amministrazioni pubbliche con PEC del 10.06.2022 e alle altre parti a mezzo posta ex art. 149 c.p.c. in data 16.06.2022, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio dinanzi a questo Tribunale le parti indicate in epigrafe per far accertare la loro responsabilità nella produzione dell'evento morte del ES , al fine di ottenere il risarcimento Persona_1
del danno da perdita del rapporto parentale da esse patito.
In particolare, gli odierni attori e , rispettivamente fratello e sorella del Parte_1 Parte_2
deceduto ritenevano che la morte del proprio parente fosse stata causata dal Persona_1 comportamento omissivo dei superiori gerarchici di quest'ultimo, i quali, pur avendo conoscenza dal fatto che i rapporti tra il ed il si erano deteriorati in virtù dell'attività di indagine svolta CP_4 Pt_1
dal secondo nei confronti del primo e delle relative annotazioni di servizio trasmesse, per via gerarchica, alle autorità giudiziarie ordinarie e militari, non ne avevano disposto il trasferimento ai sensi dell'art. 395 del regolamento interno dell'Arma dei Carabinieri.
Parte attrice deduceva che , maresciallo in servizio presso la stazione dei Carabinieri Persona_1
sita in Mignano Monte Lungo (CE), nel marzo 2012, aveva scoperto una serie di irregolarità riguardanti la contabilità dei buoni carburante della Stazione di Mignano che avrebbero potuto implicare la responsabilità del Comandante della stessa, il luogotenente . Pertanto, il dopo aver CP_6 Pt_1 redatto diverse informative di servizio, le aveva sottoposte all'attenzione dei suoi superiori. Gli attori, poi, sostenevano che il Luogotenente era venuto in qualche modo a conoscenza dell'attività CP_4
investigativa svolta nei suoi confronti e che tale circostanza era conosciuta anche dai suoi superiori gerarchici. Perciò, data la situazione di incompatibilità venutasi a creare, la linea di comando avrebbe dovuto procedere a trasferire uno dei due soggetti presso altra Stazione, ai sensi dell'art. 395 del regolamento interno dell'Arma dei Carabinieri, cosa che, invece, non avvenne. Tale inerzia causava,
pagina 2 di 13 secondo la prospettazione di parte attrice, la morte del il quale, in data 21/06/2012 alle ore 09.30 Pt_1
circa, veniva ucciso dal luogotenente con un colpo di pistola sparato con la pistola di CP_6
ordinanza, mentre si trovava in servizio presso la Caserma dei Carabinieri sita in Mignano Monte
Lungo. In virtù di ciò, gli attori chiedevano, ai sensi degli artt. 28 Cost., 2043 e 2049 c.c., di dichiarare la responsabilità solidale o, in subordine, proporzionale di ciascuna delle parti convenute, con conseguente condanna al pagamento del risarcimento del danno derivante dalla perdita parentale, quantificato in €
153.308,03 per ciascuno dei fratelli o nella minor somma ritenuta congrua sulla base delle Tabelle applicate dal Tribunale di Roma, oltre gli interessi legali dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento. In particolare, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
ACCERTARE E DICHIARARE:
1) la responsabilità concorsuale e solidale o in subordine proporzionale, in ragione del concreto apporto causale di ciascuna delle parti, nella produzione dell'evento morte del Persona_2
per cui è causa e per le causali dedotte nella esposizione che precede, del defunto
, e per esso dei suoi eredi ed aventi causa, e del Controparte_7 [...]
Controparte_8 CP_1 CP_9
2) la misura del danno da perdita parentale conseguentemente derivato agli odierni;
PER L'EFFETTO CONDANNARE
3) le parti convenute, in via solidale o proporzionale, in ragione del concreto ed accertato apporto causale di ciascuna, al pagamento in favore degli attori delle somme riconosciute come dovute a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale subito;
4) Il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali dalla data del fatto illecito all'effettivo soddisfo;
IN OGNI CASO
5) con vittoria di spese e compensi, con distrazione, da porsi a carico delle parti resistenti, in via solidale, alternativa o esclusiva a carico degli eredi del Luogotenente . CP_4
In data 10.01.2023, si costituivano , e per l'udienza Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 di prima comparizione tenutasi in data 11.01.2023 (così differita l'udienza indicata in citazione ai sensi pagina 3 di 13 dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.). Nel costituirsi i predetti convenuti, tutti quali eredi con beneficio di inventario di , chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via CP_6
preliminare, rigettare e avverse domande per i motivi su esposti;
In via subordinata, in caso di accoglimento delle domande giudiziali attoree, accertare e dichiarare la responsabilità ex art.2049 c.c. del e/o del nella causazione dell'evento in danno del Controparte_1 Controparte_2
e, di conseguenza, condannare i convenuti, in solido o per quanto Parte_3 CP_10 di ragione, al risarcimento del danno in favore degli attori”.
Deducevano che gli attori non avevano provato l'effettivo pregiudizio subito per la morte del fratello, secondo le regole attinenti all'onere probatorio in materia di responsabilità extracontrattuale, limitandosi esclusivamente a rilevare il rapporto di parentela intercorrente con il deceduto, allegando, in subordine, la responsabilità “principale” dei convenuti, essendosi la fattispecie delittuosa verificatasi tra CP_10 due dipendenti dell'Arma, per motivazioni connesse allo svolgimento delle rispettive mansioni, nel luogo e nell'orario di lavoro.
Il si costituivano in data 12.01.2023, eccependo Controparte_11 Controparte_12
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma adito, ritendo competente, ai sensi dell'art. 25 c.p.c. il
Tribunale di Napoli. Infatti, secondo la prospettiva di parte convenuta, avendo ad oggetto l'odierna controversia un'obbligazione risarcitoria, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, occorreva far riferimento al luogo in cui l'obbligazione è sorta, ossia al luogo in cui è avvenuto il fatto illecito o, in alternativa, al forum destinatae solutionis. Di conseguenza, poiché i fatti di causa erano stati commessi nel Comune di Mignano Monte Lungo (CE) e gli attori risiedevano in provincia d Caserta, la competenza apparterrebbe al Tribunale di Napoli, quale giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, ai sensi degli artt. 20 e 25 c.p.c., nonché degli artt. 6 e 7 del R.D. 30 ottobre
1933, n.1611. Nel merito, le Amministrazioni convenute chiedevano, in via principale, di rigettare la domanda poiché, nel caso di specie, non sussisteva “il nesso di occasionalità necessaria” tra le funzioni svolte dal dipendente pubblico ed il fatto illecito da lui commesso, elemento essenziale per il riconoscimento di una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c. e poiché, in ogni caso, parte attrice non pagina 4 di 13 aveva provato il danno effettivamente subito. Escludevano altresì la sussistenza di una responsabilità omissiva colposa diretta del ex art. 2043 c.c. per non aver impedito l'evento delittuoso (in CP_1
particolare per non avere disposto il trasferimento ad altro reparto del maresciallo secondo le Pt_1 previsioni dell'art. 395 del regolamento interno dell'Arma dei Carabinieri), in quanto l'azione posta in essere dal luogotenente era del tutto imprevedibile, in ragione della modesta gravità del reato CP_4 ipotizzato a suo carico e del fatto che quest'ultimo aveva, sostanzialmente, dimostrato, la sua estraneità ai fatti. In via subordinata, chiedevano, nel caso in cui fosse riconosciuta in capo alle Amministrazioni una responsabilità ex art. 2049 c.c., di qualificarla come obbligazione solidale diseguale, soggetta al regime della sussidiarietà con beneficio di preventiva escussione dell'obbligato principale. Chiedevano quindi nelle conclusioni: “in via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito essendo competente il Tribunale di Napoli - In via principale, ritenere e dichiarare non infondata per tutte le ragioni esposte in narrativa la domanda attorea conseguentemente rigettandola”.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed escussione dei testi ammessi, era trattenuta in decisione, all'udienza del 18.09.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto esposto, in via pregiudiziale, deve essere esaminata la questione relativa all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale.
A tal proposito, si osserva che l'eccezione, pure ammissibile, e tuttavia infondata.
E' noto che nelle controversie in cui sia parte una Amministrazione dello Stato, l'art. 25 c.p.c. prevede un criterio speciale di determinazione della competenza territoriale inderogabile ed esclusivo, verificabile anche d'ufficio dal Giudice e, quindi, a prescindere dalla tempestiva costituzione della parte convenuta (cfr. tra tante Cass. Sez. I , Ordinanza n. 17880 del 03/09/2004).
L'eccezione è infondata nel merito, poiché al fine di individuare a quale distretto appartenga la competenza ove sia convenuta un'amministrazione statale, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., occorre fare riferimento alternativamente al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.
Infatti, la suddetta disposizione stabilisce che “per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello
Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui
pagina 5 di 13 distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando
l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”. Ne consegue che l'odierna controversia è stata correttamente incardinata davanti a questo
Giudice, in quanto il Comune di Mignano Monte Lungo (CE), luogo dove è avvenuto l'omicidio del maresciallo e, dunque, ove è sorta l'obbligazione risarcitoria vantata da parte attrice, pure se Pt_1 compreso nella provincia di Caserta, appartiene all'ambito di competenza del Tribunale di Cassino.
In relazione a ciò, il distretto cui fare riferimento è quello della Corte di Appello di Roma e poiché
l'Avvocatura dello Stato ha sede in tale città, il Tribunale competente è quello di Roma.
Entrando, ora, nel merito della controversia, occorre rilevare che, sebbene i fatti di causa risultino non contestati, appare opportuno ripercorrerli al fine di valutare se sussiste, anzitutto, una responsabilità ex artt. 2043 o 2049 c.c. in capo alle amministrazioni convenute.
A tal proposito, è emerso dagli atti che in data 19.03.2012 il maresciallo redigeva un'annotazione Pt_1 di servizio in cui documentava un'anomala tenuta della contabilità dei carburanti presso la Stazione dei carabinieri di Mignano Monte Lungo, evidenziando la possibilità che le schede carburante venissero scambiate con denaro contante, falsificando il numero di litri di carburante effettivamente erogati alle vetture. Tale annotazione, trasmessa in data 11.04.2012 al proprio superiore Comandante della compagnia di Sessa Aurunca, il capitano veniva da quest'ultimo inoltrata all'autorità Parte_4
giudiziaria militare in data 12.04.2012.
Inoltre, in data 12.04.2012 lo stesso procedeva a redigere un'altra annotazione di servizio con cui Pt_1 informava il dell'esistenza di alcuni fatti di rilevanza penale che coinvolgevano il titolare della Pt_4 locale clinica privata “Villa Floria”, dott. che, conosciute dal luogotenente Persona_3 CP_4 erano da quest'ultimo state sottaciute in cambio di favori e utilità non specificamente indicate.
Il Sostituto Procuratore militare designato, la dott.ssa Marina Mazzella, letti gli atti, onde verificare se le irregolarità denunciate fossero costanti nel tempo ed ascrivibili a comportamenti dolosi di uno o più militari in servizio, disponeva che fossero effettuate ulteriori indagini, le quali, a far data dall'aprile del
2012, furono svolte direttamente dal cap. Pt_4
pagina 6 di 13 Successivamente, in data 15.06.2012, quest'ultimo aveva un colloquio col avente ad oggetto la CP_4
vicenda della contabilità dei carburanti, in seguito al quale egli redigeva una relazione di servizio giustificativa.
Infine, in data 21.06.2012, il luogotenente , dapprima, sparava con la pistola di ordinanza CP_6
un colpo alla nuca del ES mentre questo era seduto alla propria scrivana, Persona_1
uccidendolo, e poi rivolgeva la stessa arma contro sé stesso, suicidandosi.
Orbene, così chiarito quanto accaduto, occorre valutare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2049
c.c., per cui “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
Si tratta, come ha avuto modo di mettere in luce la giurisprudenza più recente, di una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui, che prescinde da qualsiasi accertamento sulla culpa in vigilando
o in eligendo del padrone/committente e che rappresenta l'applicazione del principio cuius commoda eius et incommoda, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini, comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli (cfr. ex multis Cass. Civ. 09/06/2016, n. 11816, Cass. ord. 12/10/2018,
n. 25373, Cass. Civ. 14/02/2019 n. 4298).
Per quanto riguarda, poi, specificamente, la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2049 c.c., nel caso in cui la condotta dannosa del pubblico dipendente costituisca un reato, sono intervenute le S.U. che con sentenza n. 13246/2019 hanno chiarito che “lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”.
pagina 7 di 13 Pertanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nella valutazione circa la sussistenza di una responsabilità ex art. 2049 c.c. in caso di comportamento penalmente rilevante, ritenuta l'irrilevanza del fatto che il pubblico dipendente abbia agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche, si deve dare rilievo alla diversa circostanza della sussistenza di un “nesso di occasionalità necessaria” quale filo che lega la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dallo stesso.
Tale nesso deve ritenersi sussistente se la condotta illecita dannosa si innesta nel meccanismo dell'attività complessiva dell'ente, tale per cui l'espletamento delle mansioni inerenti al servizio prestato costituisce conditio sine qua non del fatto produttivo del danno, secondo il principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta.
In altri termini, “il preponente è responsabile per le conseguenze identificate in base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, cioè riferita non alle peculiarità del caso, ma alle ipotesi in astratto definibili come di verificazione probabile” (cfr. Cass. S.U., sentenza 16 maggio 2019 n. 13246).
Invece, qualora il dipendente abbia agito per “un fine strettamente personale ed egoistico, sulla base di un comportamento non riconducibile all'esercizio delle mansioni, mancando ogni connessione causale fra mansione ed evento dannoso, dal momento che la sua condotta non è riconducibile nell'alveo di una prevedibilità statistica, allora il nesso causale è da reputare interrotto” (cfr. Cass. Civ., sent. 10 novembre 2015, n. 22956). Infatti, è necessario che “la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze” (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 11816/2016, Cass. pen. Sez. VI, 04-06-2015, n. 44760, Cass. pen. Sez. VI, 27-03-
2013, n. 26285).
Dunque, sulla base di quanto appena detto, si può concludere affermando che non sussiste alcuna responsabilità ex art. 2049 c.c. della P.A.: in primo luogo, qualora l'illecito non sia stato in alcun modo occasionato dalle funzioni espletate nell'ambito dell'amministrazione; in secondo luogo, nelle ipotesi in cui la condotta del dipendente pubblico, pur mantenendo un collegamento con l'esercizio, ancorché
pagina 8 di 13 scorretto, delle funzioni espletate, ne costituisce uno sviluppo anomalo, in quanto imprevedibile ed eterogeneo.
Chiarito ciò, deve escludersi, nel caso di specie, la configurabilità di una responsabilità dei CP_10 convenuti ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Infatti, applicando le linee direttrici elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che l'azione omicidiaria posta in essere dal sorretta da un fine strettamente personale ed egoistico, CP_4
rappresenta uno sviluppo anomalo e imprevedibile in base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, tale da recidere il vincolo di occasionalità necessaria.
Invero, il fatto illecito commesso non si può che ritenere estraneo al normale sviluppo di sequenze di eventi connessi all'espletamento delle funzioni svolte dal luogotenente, in quanto, valutate le ipotesi in astratto definibili come di verificazione probabile, tra di esse non può ricomprendersi l'omicidio di un commilitone.
In conclusione, l'assenza di pregresse situazioni di animosità fisica o verbale tra i soggetti coinvolti,
l'estemporaneità del comportamento del e l'assoluta antiteticità della sua condotta con le CP_4 funzioni attribuite dall'ordinamento nazionale ad un appartenente all'Arma dei Carabinieri consentono di escludere in nuce l'esistenza del “nesso di occasionalità necessaria”.
Va, parimenti, esclusa una responsabilità diretta delle amministrazioni coinvolte ex art. 2043 c.c.., non essendo configurabile una condotta omissiva negligente dei convenuti in relazione all'omesso CP_10 trasferimento di uno dei soggetti coinvolti secondo quanto previsto dall'art. 395 del regolamento interno dell'Arma dei Carabinieri.
Infatti, dall'espletata istruttoria è emerso che, sebbene la segnalazione circa la commissione dei presunti illeciti da parte del sia stata effettuata dal l'attività di indagine, a partire dall'aprile 2012, CP_4 Pt_1
è stata condotta direttamente dal capitano (cfr. deposizione dello stesso, verbale ud. 23.01.2024, Pt_4 cap. 5), tanto è vero che è stato quest'ultimo a richiedere in data 15.06.2012 al una relazione in CP_4
ordine alla presenza di eventuali anomalie nella gestione dei carbo-lubrificanti (cfr. deposizione dello stesso, verbale ud. 23.01.2024, cap. 6).
pagina 9 di 13 Inoltre, sulla base di quanto riferito da (cfr. dichiarazioni rese alla medesma udienza Testimone_1
del 23.01.2024) , all'epoca dei fatti comandante del NOR della Compagnia di Sessa Aurunca, si evince che il pur essendo amareggiato di aver effettuato delle segnalazioni su dei colleghi, non aveva Pt_1
rappresentato alcun timore circa la propria incolumità né tantomeno ha riferito della sussistenza di situazioni di tensione o di litigiosità con tali soggetti, sintomatiche di un'incompatibilità sul luogo di lavoro idonea a giustificare il trasferimento di uno di loro.
Del resto, anche nella richiesta di archiviazione formulata dalla Procura Militare della Repubblica di
Napoli (fr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice p.4), nel procedimento attivato al fine di ricostruire la vicenda che ha provocato la morte del luogotenente e del maresciallo è stata esclusa la CP_4 Pt_1 sussistenza di qualsivoglia contributo causale da parte di terzi “anche luce della assoluta imprevedibilità dell'insano gesto e dell'assenza di ogni significativo elemento, caratteriale o circostanziale, in qualche modo “predittivo” di tale determinazione”.
In tal senso si è peraltro pronunciato il Tribunale ordinario di Napoli adito con analoga domanda risarcitoria dai prossimi congiunti del maresciallo (moglie, figlia e padre) che ha escluso la Pt_1 responsabilità del , ritenendo mancante sia la riconducibilità della condotta del reo all'alveo di CP_1
una prevedibilità statistica, sia la sussistenza e la conoscenza da parte dei superiori gerarchici di una situazione di tensione tra i soggetti coinvolti nella drammatica vicenda che avrebbe potuto giustificarne il trasferimento (cfr. doc. 1 allegato dalla Difesa erariale).
Pertanto, respinta la domanda svolta nei confronti del convenuti, delle conseguenze civili CP_10
risarcitorie del reato, pacificamente commesso da , sono tenuti a risponderne i suoi eredi CP_6 nei limiti dell'accettazione della eredità con beneficio di inventario ex art. 490 c.c., ovvero CP_3
e (rispettivamente moglie e figli di ).
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
In relazione al danno da perdita parentale, quale forma di danno morale, si deve rilevare che esso si scinde in una duplice voce: l'aspetto interiore, inteso come sofferenza morale derivante dalla perdita, e quello esteriore, ossia il c.d. danno dinamico-relazionale. Tale duplicità, come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione, comporta una distribuzione diversa dell'onere probatorio tra le parti circa l'esistenza del danno–conseguenza.
pagina 10 di 13 Infatti, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli), si estende ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli); tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece,
l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (cfr. Cass.
Civ., Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024 e Cass. Civ., sentenza n. 22397 del 15/07/2022).
Dunque, secondo tale orientamento giurisprudenziale cui si ritiene di aderire, l'uccisione di una persona fa presumere da sola e salva prova contraria a carico del danneggiante, una conseguente sofferenza morale in capo ai prossimi congiunti della vittima;
al contrario, la prova dell'esistenza di un danno dinamico-relazionale derivante dalla perdita di un congiunto grava integralmente sul superstite, che dovrà dimostrare l'intensità del vincolo familiare, un'eventuale situazione di convivenza ed ogni ulteriore circostanza utile a ricostruire la consistenza e l'intensità del loro rapporto (cfr. Cass. Civ., sent.
11/11/2003, n. 16946; Cass. Civ., sent. 06/09/2012 n. 14931).
Ebbene, l'istruttoria condotta ha provato la sussistenza, nella duplice veste poc'anzi descritta, del danno da perdita parentale patito da e , essendo stato dimostrato il profondo Parte_1 Parte_2 dolore derivante dalla perdita del congiunto e l'intenso legame affettivo che legava gli attori e la vittima, caratterizzato da un'assidua frequentazione tra le famiglie e da un supporto reciproco nei momenti di difficoltà (cfr. deposizione di , verbale ud. 18.09.2024). Testimone_2
Al contrario, parte convenuta non ha fornito elementi tali da far dubitare dell'esistenza di un rapporto costante ed intenso tra i fratelli.
Per quanto riguarda, poi, i parametri in base ai quali effettuare la liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle pagina 11 di 13 circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 26300 del 29/09/2021; cfr. anche Cass. n. 10579/2021).
Si ritiene opportuno fare riferimento alla vigente tabella adottata presso il Tribunale di Roma (anno
2023), risultando essa rispondente ai criteri di liquidazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo presi in considerazione elementi, quali l'età della persona deceduta e del danneggiato, la presenza o meno del rapporto di convivenza, la composizione del restante nucleo familiare (come statuito dallo stesso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il sistema romano è idoneo a consentire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e, nello stesso tempo, a garantire l'uniformità di giudizio al cospetto di vicende analoghe, Cass. n. 26300/2021).
Ciò detto, si reputa equo liquidare, a titolo di danno per la perdita del congiunto, l'importo di euro
153.308,02, al valore attuale, in favore di ciascuno degli attori (fratelli gemelli nati il 01.06.1976, cfr. certificazione anagrafica depositata in data 01.04.2023) e dunque di anni 36 alla morte della vittima, avvenuta il 21.06.2012. La somma è equitativamente calcolata moltiplicando il valore di € 11.356,15 per n. 13,5 punti, di cui: n. 7 per il grado di parentela;
n. 3 per l'età della vittima (anni 42); n. 3,5 per l'età dei fratelli (anni 36), in mancanza di convivenza.
Sul totale delle somme sopra liquidate dovute quale sorte capitale sono, poi, dovuti gli interessi legali, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Corte di Cassazione con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul credito complessivamente liquidato, devalutato alla data del fatto (da farsi risalire al 21.06.2012, giorno del decesso del congiunto) e via via rivalutato sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
Deve precisarsi che ciascun erede (nei limiti del beneficio di inventario ex art. 490 c.c.), “è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente "pro quota", e cioè in ragione della quota attiva in cui succede, e, pertanto, non può essere condannato in solido con i coeredi al pagamento del debito stesso”
(cfr. Cass. Sez.
3 - sentenza n. 23705 del 22/11/2016).
pagina 12 di 13 Le spese di lite dovute dai convenuti soccombenti e Controparte_3 Controparte_4 [...]
, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di CP_5
liquidazione di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato ex d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (in ragione del decisum) e dell'attività in concreto svolta, mentre si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio nei rapporti con convenuti, in virtù delle gravi ed eccezionali CP_10
ragioni legate alle particolari circostanze che hanno portato alla morte di le quali Persona_1 giustificano la suddetta compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19.04.2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
- rigetta la domanda svolta dagli attori nei confronti del;
Controparte_13
- accoglie la domanda proposta dagli attori nei confronti dei convenuti Controparte_3 [...]
e che condanna, pro quota (e fermi gli effetti di cui all'art. 490 c.c.), al CP_4 Controparte_5 pagamento, in favore di e , della somma complessiva di € 153.308,02, per Parte_1 Parte_2
ciascuno, oltre lucro cessante e interessi come in motivazione;
- compensa le spese del giudizio tra gli attori e i convenuti;
CP_10
- condanna, in solido, i convenuti , e al pagamento, in Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
favore dei procuratori degli attori, dichiaratisi antistatari, delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 9.167,60 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese versate per contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge;
Roma, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Saverio Cirota.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione seconda civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 43069/2022 e vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Antonio Fantaccione e Francesco Palumbo, sito in Cassino alla via Torino n. 8, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti
- attori
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro tempore e , in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, sono domiciliati
- convenuti
, e , in qualità di eredi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
beneficiati di , tutti elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Gianluigi CP_6
Oranges e Biancamaria Scala, sito in Napoli alla via A. De Gasperi n. 45, che li rappresentano e difendono, come da procura in atti pagina 1 di 13 - convenuti
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: all'udienza del 18 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alle Amministrazioni pubbliche con PEC del 10.06.2022 e alle altre parti a mezzo posta ex art. 149 c.p.c. in data 16.06.2022, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio dinanzi a questo Tribunale le parti indicate in epigrafe per far accertare la loro responsabilità nella produzione dell'evento morte del ES , al fine di ottenere il risarcimento Persona_1
del danno da perdita del rapporto parentale da esse patito.
In particolare, gli odierni attori e , rispettivamente fratello e sorella del Parte_1 Parte_2
deceduto ritenevano che la morte del proprio parente fosse stata causata dal Persona_1 comportamento omissivo dei superiori gerarchici di quest'ultimo, i quali, pur avendo conoscenza dal fatto che i rapporti tra il ed il si erano deteriorati in virtù dell'attività di indagine svolta CP_4 Pt_1
dal secondo nei confronti del primo e delle relative annotazioni di servizio trasmesse, per via gerarchica, alle autorità giudiziarie ordinarie e militari, non ne avevano disposto il trasferimento ai sensi dell'art. 395 del regolamento interno dell'Arma dei Carabinieri.
Parte attrice deduceva che , maresciallo in servizio presso la stazione dei Carabinieri Persona_1
sita in Mignano Monte Lungo (CE), nel marzo 2012, aveva scoperto una serie di irregolarità riguardanti la contabilità dei buoni carburante della Stazione di Mignano che avrebbero potuto implicare la responsabilità del Comandante della stessa, il luogotenente . Pertanto, il dopo aver CP_6 Pt_1 redatto diverse informative di servizio, le aveva sottoposte all'attenzione dei suoi superiori. Gli attori, poi, sostenevano che il Luogotenente era venuto in qualche modo a conoscenza dell'attività CP_4
investigativa svolta nei suoi confronti e che tale circostanza era conosciuta anche dai suoi superiori gerarchici. Perciò, data la situazione di incompatibilità venutasi a creare, la linea di comando avrebbe dovuto procedere a trasferire uno dei due soggetti presso altra Stazione, ai sensi dell'art. 395 del regolamento interno dell'Arma dei Carabinieri, cosa che, invece, non avvenne. Tale inerzia causava,
pagina 2 di 13 secondo la prospettazione di parte attrice, la morte del il quale, in data 21/06/2012 alle ore 09.30 Pt_1
circa, veniva ucciso dal luogotenente con un colpo di pistola sparato con la pistola di CP_6
ordinanza, mentre si trovava in servizio presso la Caserma dei Carabinieri sita in Mignano Monte
Lungo. In virtù di ciò, gli attori chiedevano, ai sensi degli artt. 28 Cost., 2043 e 2049 c.c., di dichiarare la responsabilità solidale o, in subordine, proporzionale di ciascuna delle parti convenute, con conseguente condanna al pagamento del risarcimento del danno derivante dalla perdita parentale, quantificato in €
153.308,03 per ciascuno dei fratelli o nella minor somma ritenuta congrua sulla base delle Tabelle applicate dal Tribunale di Roma, oltre gli interessi legali dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento. In particolare, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
ACCERTARE E DICHIARARE:
1) la responsabilità concorsuale e solidale o in subordine proporzionale, in ragione del concreto apporto causale di ciascuna delle parti, nella produzione dell'evento morte del Persona_2
per cui è causa e per le causali dedotte nella esposizione che precede, del defunto
, e per esso dei suoi eredi ed aventi causa, e del Controparte_7 [...]
Controparte_8 CP_1 CP_9
2) la misura del danno da perdita parentale conseguentemente derivato agli odierni;
PER L'EFFETTO CONDANNARE
3) le parti convenute, in via solidale o proporzionale, in ragione del concreto ed accertato apporto causale di ciascuna, al pagamento in favore degli attori delle somme riconosciute come dovute a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale subito;
4) Il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali dalla data del fatto illecito all'effettivo soddisfo;
IN OGNI CASO
5) con vittoria di spese e compensi, con distrazione, da porsi a carico delle parti resistenti, in via solidale, alternativa o esclusiva a carico degli eredi del Luogotenente . CP_4
In data 10.01.2023, si costituivano , e per l'udienza Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 di prima comparizione tenutasi in data 11.01.2023 (così differita l'udienza indicata in citazione ai sensi pagina 3 di 13 dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.). Nel costituirsi i predetti convenuti, tutti quali eredi con beneficio di inventario di , chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via CP_6
preliminare, rigettare e avverse domande per i motivi su esposti;
In via subordinata, in caso di accoglimento delle domande giudiziali attoree, accertare e dichiarare la responsabilità ex art.2049 c.c. del e/o del nella causazione dell'evento in danno del Controparte_1 Controparte_2
e, di conseguenza, condannare i convenuti, in solido o per quanto Parte_3 CP_10 di ragione, al risarcimento del danno in favore degli attori”.
Deducevano che gli attori non avevano provato l'effettivo pregiudizio subito per la morte del fratello, secondo le regole attinenti all'onere probatorio in materia di responsabilità extracontrattuale, limitandosi esclusivamente a rilevare il rapporto di parentela intercorrente con il deceduto, allegando, in subordine, la responsabilità “principale” dei convenuti, essendosi la fattispecie delittuosa verificatasi tra CP_10 due dipendenti dell'Arma, per motivazioni connesse allo svolgimento delle rispettive mansioni, nel luogo e nell'orario di lavoro.
Il si costituivano in data 12.01.2023, eccependo Controparte_11 Controparte_12
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma adito, ritendo competente, ai sensi dell'art. 25 c.p.c. il
Tribunale di Napoli. Infatti, secondo la prospettiva di parte convenuta, avendo ad oggetto l'odierna controversia un'obbligazione risarcitoria, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, occorreva far riferimento al luogo in cui l'obbligazione è sorta, ossia al luogo in cui è avvenuto il fatto illecito o, in alternativa, al forum destinatae solutionis. Di conseguenza, poiché i fatti di causa erano stati commessi nel Comune di Mignano Monte Lungo (CE) e gli attori risiedevano in provincia d Caserta, la competenza apparterrebbe al Tribunale di Napoli, quale giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, ai sensi degli artt. 20 e 25 c.p.c., nonché degli artt. 6 e 7 del R.D. 30 ottobre
1933, n.1611. Nel merito, le Amministrazioni convenute chiedevano, in via principale, di rigettare la domanda poiché, nel caso di specie, non sussisteva “il nesso di occasionalità necessaria” tra le funzioni svolte dal dipendente pubblico ed il fatto illecito da lui commesso, elemento essenziale per il riconoscimento di una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c. e poiché, in ogni caso, parte attrice non pagina 4 di 13 aveva provato il danno effettivamente subito. Escludevano altresì la sussistenza di una responsabilità omissiva colposa diretta del ex art. 2043 c.c. per non aver impedito l'evento delittuoso (in CP_1
particolare per non avere disposto il trasferimento ad altro reparto del maresciallo secondo le Pt_1 previsioni dell'art. 395 del regolamento interno dell'Arma dei Carabinieri), in quanto l'azione posta in essere dal luogotenente era del tutto imprevedibile, in ragione della modesta gravità del reato CP_4 ipotizzato a suo carico e del fatto che quest'ultimo aveva, sostanzialmente, dimostrato, la sua estraneità ai fatti. In via subordinata, chiedevano, nel caso in cui fosse riconosciuta in capo alle Amministrazioni una responsabilità ex art. 2049 c.c., di qualificarla come obbligazione solidale diseguale, soggetta al regime della sussidiarietà con beneficio di preventiva escussione dell'obbligato principale. Chiedevano quindi nelle conclusioni: “in via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito essendo competente il Tribunale di Napoli - In via principale, ritenere e dichiarare non infondata per tutte le ragioni esposte in narrativa la domanda attorea conseguentemente rigettandola”.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed escussione dei testi ammessi, era trattenuta in decisione, all'udienza del 18.09.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto esposto, in via pregiudiziale, deve essere esaminata la questione relativa all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale.
A tal proposito, si osserva che l'eccezione, pure ammissibile, e tuttavia infondata.
E' noto che nelle controversie in cui sia parte una Amministrazione dello Stato, l'art. 25 c.p.c. prevede un criterio speciale di determinazione della competenza territoriale inderogabile ed esclusivo, verificabile anche d'ufficio dal Giudice e, quindi, a prescindere dalla tempestiva costituzione della parte convenuta (cfr. tra tante Cass. Sez. I , Ordinanza n. 17880 del 03/09/2004).
L'eccezione è infondata nel merito, poiché al fine di individuare a quale distretto appartenga la competenza ove sia convenuta un'amministrazione statale, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., occorre fare riferimento alternativamente al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.
Infatti, la suddetta disposizione stabilisce che “per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello
Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui
pagina 5 di 13 distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando
l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”. Ne consegue che l'odierna controversia è stata correttamente incardinata davanti a questo
Giudice, in quanto il Comune di Mignano Monte Lungo (CE), luogo dove è avvenuto l'omicidio del maresciallo e, dunque, ove è sorta l'obbligazione risarcitoria vantata da parte attrice, pure se Pt_1 compreso nella provincia di Caserta, appartiene all'ambito di competenza del Tribunale di Cassino.
In relazione a ciò, il distretto cui fare riferimento è quello della Corte di Appello di Roma e poiché
l'Avvocatura dello Stato ha sede in tale città, il Tribunale competente è quello di Roma.
Entrando, ora, nel merito della controversia, occorre rilevare che, sebbene i fatti di causa risultino non contestati, appare opportuno ripercorrerli al fine di valutare se sussiste, anzitutto, una responsabilità ex artt. 2043 o 2049 c.c. in capo alle amministrazioni convenute.
A tal proposito, è emerso dagli atti che in data 19.03.2012 il maresciallo redigeva un'annotazione Pt_1 di servizio in cui documentava un'anomala tenuta della contabilità dei carburanti presso la Stazione dei carabinieri di Mignano Monte Lungo, evidenziando la possibilità che le schede carburante venissero scambiate con denaro contante, falsificando il numero di litri di carburante effettivamente erogati alle vetture. Tale annotazione, trasmessa in data 11.04.2012 al proprio superiore Comandante della compagnia di Sessa Aurunca, il capitano veniva da quest'ultimo inoltrata all'autorità Parte_4
giudiziaria militare in data 12.04.2012.
Inoltre, in data 12.04.2012 lo stesso procedeva a redigere un'altra annotazione di servizio con cui Pt_1 informava il dell'esistenza di alcuni fatti di rilevanza penale che coinvolgevano il titolare della Pt_4 locale clinica privata “Villa Floria”, dott. che, conosciute dal luogotenente Persona_3 CP_4 erano da quest'ultimo state sottaciute in cambio di favori e utilità non specificamente indicate.
Il Sostituto Procuratore militare designato, la dott.ssa Marina Mazzella, letti gli atti, onde verificare se le irregolarità denunciate fossero costanti nel tempo ed ascrivibili a comportamenti dolosi di uno o più militari in servizio, disponeva che fossero effettuate ulteriori indagini, le quali, a far data dall'aprile del
2012, furono svolte direttamente dal cap. Pt_4
pagina 6 di 13 Successivamente, in data 15.06.2012, quest'ultimo aveva un colloquio col avente ad oggetto la CP_4
vicenda della contabilità dei carburanti, in seguito al quale egli redigeva una relazione di servizio giustificativa.
Infine, in data 21.06.2012, il luogotenente , dapprima, sparava con la pistola di ordinanza CP_6
un colpo alla nuca del ES mentre questo era seduto alla propria scrivana, Persona_1
uccidendolo, e poi rivolgeva la stessa arma contro sé stesso, suicidandosi.
Orbene, così chiarito quanto accaduto, occorre valutare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2049
c.c., per cui “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
Si tratta, come ha avuto modo di mettere in luce la giurisprudenza più recente, di una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui, che prescinde da qualsiasi accertamento sulla culpa in vigilando
o in eligendo del padrone/committente e che rappresenta l'applicazione del principio cuius commoda eius et incommoda, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini, comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli (cfr. ex multis Cass. Civ. 09/06/2016, n. 11816, Cass. ord. 12/10/2018,
n. 25373, Cass. Civ. 14/02/2019 n. 4298).
Per quanto riguarda, poi, specificamente, la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2049 c.c., nel caso in cui la condotta dannosa del pubblico dipendente costituisca un reato, sono intervenute le S.U. che con sentenza n. 13246/2019 hanno chiarito che “lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”.
pagina 7 di 13 Pertanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nella valutazione circa la sussistenza di una responsabilità ex art. 2049 c.c. in caso di comportamento penalmente rilevante, ritenuta l'irrilevanza del fatto che il pubblico dipendente abbia agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche, si deve dare rilievo alla diversa circostanza della sussistenza di un “nesso di occasionalità necessaria” quale filo che lega la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dallo stesso.
Tale nesso deve ritenersi sussistente se la condotta illecita dannosa si innesta nel meccanismo dell'attività complessiva dell'ente, tale per cui l'espletamento delle mansioni inerenti al servizio prestato costituisce conditio sine qua non del fatto produttivo del danno, secondo il principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta.
In altri termini, “il preponente è responsabile per le conseguenze identificate in base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, cioè riferita non alle peculiarità del caso, ma alle ipotesi in astratto definibili come di verificazione probabile” (cfr. Cass. S.U., sentenza 16 maggio 2019 n. 13246).
Invece, qualora il dipendente abbia agito per “un fine strettamente personale ed egoistico, sulla base di un comportamento non riconducibile all'esercizio delle mansioni, mancando ogni connessione causale fra mansione ed evento dannoso, dal momento che la sua condotta non è riconducibile nell'alveo di una prevedibilità statistica, allora il nesso causale è da reputare interrotto” (cfr. Cass. Civ., sent. 10 novembre 2015, n. 22956). Infatti, è necessario che “la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze” (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 11816/2016, Cass. pen. Sez. VI, 04-06-2015, n. 44760, Cass. pen. Sez. VI, 27-03-
2013, n. 26285).
Dunque, sulla base di quanto appena detto, si può concludere affermando che non sussiste alcuna responsabilità ex art. 2049 c.c. della P.A.: in primo luogo, qualora l'illecito non sia stato in alcun modo occasionato dalle funzioni espletate nell'ambito dell'amministrazione; in secondo luogo, nelle ipotesi in cui la condotta del dipendente pubblico, pur mantenendo un collegamento con l'esercizio, ancorché
pagina 8 di 13 scorretto, delle funzioni espletate, ne costituisce uno sviluppo anomalo, in quanto imprevedibile ed eterogeneo.
Chiarito ciò, deve escludersi, nel caso di specie, la configurabilità di una responsabilità dei CP_10 convenuti ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Infatti, applicando le linee direttrici elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che l'azione omicidiaria posta in essere dal sorretta da un fine strettamente personale ed egoistico, CP_4
rappresenta uno sviluppo anomalo e imprevedibile in base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, tale da recidere il vincolo di occasionalità necessaria.
Invero, il fatto illecito commesso non si può che ritenere estraneo al normale sviluppo di sequenze di eventi connessi all'espletamento delle funzioni svolte dal luogotenente, in quanto, valutate le ipotesi in astratto definibili come di verificazione probabile, tra di esse non può ricomprendersi l'omicidio di un commilitone.
In conclusione, l'assenza di pregresse situazioni di animosità fisica o verbale tra i soggetti coinvolti,
l'estemporaneità del comportamento del e l'assoluta antiteticità della sua condotta con le CP_4 funzioni attribuite dall'ordinamento nazionale ad un appartenente all'Arma dei Carabinieri consentono di escludere in nuce l'esistenza del “nesso di occasionalità necessaria”.
Va, parimenti, esclusa una responsabilità diretta delle amministrazioni coinvolte ex art. 2043 c.c.., non essendo configurabile una condotta omissiva negligente dei convenuti in relazione all'omesso CP_10 trasferimento di uno dei soggetti coinvolti secondo quanto previsto dall'art. 395 del regolamento interno dell'Arma dei Carabinieri.
Infatti, dall'espletata istruttoria è emerso che, sebbene la segnalazione circa la commissione dei presunti illeciti da parte del sia stata effettuata dal l'attività di indagine, a partire dall'aprile 2012, CP_4 Pt_1
è stata condotta direttamente dal capitano (cfr. deposizione dello stesso, verbale ud. 23.01.2024, Pt_4 cap. 5), tanto è vero che è stato quest'ultimo a richiedere in data 15.06.2012 al una relazione in CP_4
ordine alla presenza di eventuali anomalie nella gestione dei carbo-lubrificanti (cfr. deposizione dello stesso, verbale ud. 23.01.2024, cap. 6).
pagina 9 di 13 Inoltre, sulla base di quanto riferito da (cfr. dichiarazioni rese alla medesma udienza Testimone_1
del 23.01.2024) , all'epoca dei fatti comandante del NOR della Compagnia di Sessa Aurunca, si evince che il pur essendo amareggiato di aver effettuato delle segnalazioni su dei colleghi, non aveva Pt_1
rappresentato alcun timore circa la propria incolumità né tantomeno ha riferito della sussistenza di situazioni di tensione o di litigiosità con tali soggetti, sintomatiche di un'incompatibilità sul luogo di lavoro idonea a giustificare il trasferimento di uno di loro.
Del resto, anche nella richiesta di archiviazione formulata dalla Procura Militare della Repubblica di
Napoli (fr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice p.4), nel procedimento attivato al fine di ricostruire la vicenda che ha provocato la morte del luogotenente e del maresciallo è stata esclusa la CP_4 Pt_1 sussistenza di qualsivoglia contributo causale da parte di terzi “anche luce della assoluta imprevedibilità dell'insano gesto e dell'assenza di ogni significativo elemento, caratteriale o circostanziale, in qualche modo “predittivo” di tale determinazione”.
In tal senso si è peraltro pronunciato il Tribunale ordinario di Napoli adito con analoga domanda risarcitoria dai prossimi congiunti del maresciallo (moglie, figlia e padre) che ha escluso la Pt_1 responsabilità del , ritenendo mancante sia la riconducibilità della condotta del reo all'alveo di CP_1
una prevedibilità statistica, sia la sussistenza e la conoscenza da parte dei superiori gerarchici di una situazione di tensione tra i soggetti coinvolti nella drammatica vicenda che avrebbe potuto giustificarne il trasferimento (cfr. doc. 1 allegato dalla Difesa erariale).
Pertanto, respinta la domanda svolta nei confronti del convenuti, delle conseguenze civili CP_10
risarcitorie del reato, pacificamente commesso da , sono tenuti a risponderne i suoi eredi CP_6 nei limiti dell'accettazione della eredità con beneficio di inventario ex art. 490 c.c., ovvero CP_3
e (rispettivamente moglie e figli di ).
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
In relazione al danno da perdita parentale, quale forma di danno morale, si deve rilevare che esso si scinde in una duplice voce: l'aspetto interiore, inteso come sofferenza morale derivante dalla perdita, e quello esteriore, ossia il c.d. danno dinamico-relazionale. Tale duplicità, come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione, comporta una distribuzione diversa dell'onere probatorio tra le parti circa l'esistenza del danno–conseguenza.
pagina 10 di 13 Infatti, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli), si estende ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli); tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece,
l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (cfr. Cass.
Civ., Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024 e Cass. Civ., sentenza n. 22397 del 15/07/2022).
Dunque, secondo tale orientamento giurisprudenziale cui si ritiene di aderire, l'uccisione di una persona fa presumere da sola e salva prova contraria a carico del danneggiante, una conseguente sofferenza morale in capo ai prossimi congiunti della vittima;
al contrario, la prova dell'esistenza di un danno dinamico-relazionale derivante dalla perdita di un congiunto grava integralmente sul superstite, che dovrà dimostrare l'intensità del vincolo familiare, un'eventuale situazione di convivenza ed ogni ulteriore circostanza utile a ricostruire la consistenza e l'intensità del loro rapporto (cfr. Cass. Civ., sent.
11/11/2003, n. 16946; Cass. Civ., sent. 06/09/2012 n. 14931).
Ebbene, l'istruttoria condotta ha provato la sussistenza, nella duplice veste poc'anzi descritta, del danno da perdita parentale patito da e , essendo stato dimostrato il profondo Parte_1 Parte_2 dolore derivante dalla perdita del congiunto e l'intenso legame affettivo che legava gli attori e la vittima, caratterizzato da un'assidua frequentazione tra le famiglie e da un supporto reciproco nei momenti di difficoltà (cfr. deposizione di , verbale ud. 18.09.2024). Testimone_2
Al contrario, parte convenuta non ha fornito elementi tali da far dubitare dell'esistenza di un rapporto costante ed intenso tra i fratelli.
Per quanto riguarda, poi, i parametri in base ai quali effettuare la liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle pagina 11 di 13 circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 26300 del 29/09/2021; cfr. anche Cass. n. 10579/2021).
Si ritiene opportuno fare riferimento alla vigente tabella adottata presso il Tribunale di Roma (anno
2023), risultando essa rispondente ai criteri di liquidazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo presi in considerazione elementi, quali l'età della persona deceduta e del danneggiato, la presenza o meno del rapporto di convivenza, la composizione del restante nucleo familiare (come statuito dallo stesso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il sistema romano è idoneo a consentire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e, nello stesso tempo, a garantire l'uniformità di giudizio al cospetto di vicende analoghe, Cass. n. 26300/2021).
Ciò detto, si reputa equo liquidare, a titolo di danno per la perdita del congiunto, l'importo di euro
153.308,02, al valore attuale, in favore di ciascuno degli attori (fratelli gemelli nati il 01.06.1976, cfr. certificazione anagrafica depositata in data 01.04.2023) e dunque di anni 36 alla morte della vittima, avvenuta il 21.06.2012. La somma è equitativamente calcolata moltiplicando il valore di € 11.356,15 per n. 13,5 punti, di cui: n. 7 per il grado di parentela;
n. 3 per l'età della vittima (anni 42); n. 3,5 per l'età dei fratelli (anni 36), in mancanza di convivenza.
Sul totale delle somme sopra liquidate dovute quale sorte capitale sono, poi, dovuti gli interessi legali, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Corte di Cassazione con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul credito complessivamente liquidato, devalutato alla data del fatto (da farsi risalire al 21.06.2012, giorno del decesso del congiunto) e via via rivalutato sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
Deve precisarsi che ciascun erede (nei limiti del beneficio di inventario ex art. 490 c.c.), “è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente "pro quota", e cioè in ragione della quota attiva in cui succede, e, pertanto, non può essere condannato in solido con i coeredi al pagamento del debito stesso”
(cfr. Cass. Sez.
3 - sentenza n. 23705 del 22/11/2016).
pagina 12 di 13 Le spese di lite dovute dai convenuti soccombenti e Controparte_3 Controparte_4 [...]
, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di CP_5
liquidazione di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato ex d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (in ragione del decisum) e dell'attività in concreto svolta, mentre si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio nei rapporti con convenuti, in virtù delle gravi ed eccezionali CP_10
ragioni legate alle particolari circostanze che hanno portato alla morte di le quali Persona_1 giustificano la suddetta compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19.04.2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
- rigetta la domanda svolta dagli attori nei confronti del;
Controparte_13
- accoglie la domanda proposta dagli attori nei confronti dei convenuti Controparte_3 [...]
e che condanna, pro quota (e fermi gli effetti di cui all'art. 490 c.c.), al CP_4 Controparte_5 pagamento, in favore di e , della somma complessiva di € 153.308,02, per Parte_1 Parte_2
ciascuno, oltre lucro cessante e interessi come in motivazione;
- compensa le spese del giudizio tra gli attori e i convenuti;
CP_10
- condanna, in solido, i convenuti , e al pagamento, in Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
favore dei procuratori degli attori, dichiaratisi antistatari, delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 9.167,60 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese versate per contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge;
Roma, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Saverio Cirota.
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