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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/07/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa
RA LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7965/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Simone Izar e Massimo Parte_1
Izar,
RICORRENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Porpora,
RESISTENTE
e nei confronti di
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Claudio Russo,
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
deducendo di aver subito un infortunio sul lavoro in data 19 maggio Controparte_1
2022 presso il Centro Meccanizzazione Postale di Milano Roserio, a causa dell'inadeguata segnalazione di una pedana di carico. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
In particolare ha chiesto :
Ø il danno non patrimoniale da invalidità permanente (nella parte eccedente quanto già indennizzato dall' ); CP_3
Ø il danno patrimoniale, quantificato in Euro 17.625,24, pari alla retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito qualora il contratto a tempo determinato fosse stato prorogato fino alla durata massima annuale;
Ø il danno patrimoniale, quantificato in Euro 117.501,65, corrispondente alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe verosimilmente percepito in caso di stabilizzazione del rapporto, come previsto dall'art. 22, comma 11, del CCNL e dall'Accordo sindacale per le Politiche Attive del Lavoro (doc. 21 allegato al ricorso);
Ø in subordine, il danno patrimoniale, pari a Euro 6.972,24, equivalente all'indennità NASpI che il ricorrente avrebbe potuto percepire se avesse maturato i requisiti contributivi in caso di proroga contrattuale si è costituita contestando integralmente la domanda e ha chiamato CP_1 in causa la propria compagnia assicurativa, di la quale si è Controparte_2 CP_2 costituita riconoscendo l'operatività della polizza RCO nei limiti contrattuali, ma eccependo l'inoperatività per le voci di danno patrimoniale.
Il Giudice esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha disposto l'istruttoria sulle effettive modalità di accadimento dell'infortunio che ha convolto il ricorrente.
All'udienza del 19.4.2024 il Giudice ha rinviato la causa al 25.6.2024 per l'escussione di due testimoni per parte.
All'udienza del 25.6.2024 è stato escusso il teste di parte ricorrente Sig. e Tes_1 quello di parte resistente Sig. , mentre il Giudice ha rinviato la causa al 1.10.2024 CP_4 per il prosieguo dell'istruttoria.
All'udienza del 1.10.2024 sono stati escussi il teste di parte ricorrente Sig. Tes_2 ed il teste di parte resistente Sig. Tes_3
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ha disposto lo svolgimento di CTU
Medico Legale con fissazione dell'udienza del 27.2.2025 per la discussione.
Le parti, all'esito dell'invio della bozza peritale, hanno trasmesso note critiche.
Il CTU ha depositato l'elaborato finale .
2 All'udienza del 27.2.2025 il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 14.5.2025 per la decisione con termine per sintetiche note sino al 5.5.2025.
La causa e poi stata discussa all'udienza del 14 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
1.in via preliminare. Infondatezza della eccezione preliminare
ha eccepito la nullità della domanda, considerata la mancata CP_1 capitolazione istruttoria, in particolar modo con riferimento alle domande di risarcimento patrimoniale.
Tali osservazioni non colgono nel segno: la domanda di parte ricorrente, infatti, risulta determinata sia con riferimento al petitum che alla causa petendi.
2.l'istruttoria svolta
E' stato dato ingresso all'istruttoria sulle effettive modalità di accadimento del sinistro.
Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi i testimoni indicati dalle parti.
Il teste collega del ricorrente, ha riferito di aver trovato il sig. a Tes_1 Parte_1 terra, dolorante e impossibilitato a muoversi, in un'area normalmente utilizzata per il transito del personale. Ha precisato che la segnaletica era assente o deteriorata e che solo successivamente all'infortunio l'area è stata transennata.
Il teste , responsabile della sicurezza, ha confermato che l'area era CP_4 segnalata con cartelli e nastro giallo-nero, ma ha riferito che le linee orizzontali erano consumate.
Ha altresì confermato che, dopo l'infortunio, l'area è stata transennata e sono state adottate misure correttive.
Il teste ha confermato che il ricorrente è caduto nella zona di stoccaggio, Tes_2 dove era presente una ribalta, e che la segnaletica era sbiadita, ma visibile.
Il teste ha riferito che la zona non era destinata al passaggio pedonale e Tes_3 che il ricorrente avrebbe dovuto transitare altrove.
3. la responsabilità ex 2087 c.c.
Ebbene all'esito dell'istruttoria possono trarsi le seguenti conclusioni.
Va innanzi tutto premesso che, come noto, l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
3 personalità morale del lavoratore. Tale obbligo ha natura contrattuale e prescinde dalla violazione di specifiche norme antinfortunistiche, essendo sufficiente la mancata adozione di misure idonee a prevenire il danno.
Come chiarito dalla Giurisprudenza la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., è di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ., sull'inadempimento delle obbligazioni;
da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno” (Corte appello Genova sez. lav.,
09/10/2020, n.177).
Ebbene applicando i principi sopra riportati al caso di specie, sussiste la responsabilità del datore di lavoro in relazione al verificarsi del danno.
Il ricorrente, infatti, ha dimostrato la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale, mentre la società convenuta non è riuscita a dimostrare di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nel caso di specie, infatti, è emerso che l'area in cui si è verificato l'infortunio era adibita anche al transito del personale e che la segnaletica , pur presente, era comunque sbiadita e dunque inadeguata.
È emerso dall'istruttoria che l'area in cui si è verificato l'infortunio, sebbene situata nei pressi della macchina fasciapallet e della relativa pedana di carico, poteva essere utilizzata come zona di passaggio dagli operatori del Centro di Roserio, senza che vi fossero barriere fisiche o altri dispositivi di sicurezza idonei ad impedire l'accesso ai lavoratori.
Il teste , collega di reparto del ricorrente e presente immediatamente Tes_4 dopo l'incidente, ha riferito: «Il punto dove ho rinvenuto il ricorrente era una normale zona di transito per coloro che dovevano prelevare il materiale da lavoro e a fianco vi era la zona dove si nastravano i bancali … è una zona dove transitano coloro che debbono andare a prendere il materiale … tutta l'area era di passaggio e potevano esserci degli
4 ingombri sia alla destra che alla sinistra del segno dato dalla riga di colla sul pavimento»;
«il punto in cui ho rinvenuto il ricorrente non era segnalato con altri dispositivi o in altro modo, se non con la striscia di colla annerita che si vede a fianco alla pedana.
Non c'erano cartelli di segnaletica, ma solo cartelli che individuavano il tipo di materiale stoccato»;
«per quanto riguarda la pedana, se dovevi caricarla si poteva accedere solo frontalmente, mentre per l'utilizzo delle macchine si poteva passare a piedi anche lateralmente sia a destra che a sinistra»; «al momento dell'incidente quelle transenne
[raffigurate nelle fotografie allegate al ricorso, n.d.r.] non esistevano, era tutta area libera».
I testimoni di parte della società datrice di lavoro, hanno comunque riferito della presenza di una «segnaletica per terra». (cfr. fotografie allegate al ricorso sub docc. 5a, 5b,
5d) precisando tuttavia che si trattava si segnaletica comunque sbiadita.
Il teste ha riferito di «nastro sbiadito» anche il teste ha Tes_2 Testimone_5 descritto «righe sbiadite», consumate «per usura», ha parlato di una Testimone_6 striscia «ammalorata ma visibile».
In conclusione tutti i testi riferiscono di una segnaletica a terra presente, ma sbiadita.
Risulta, invece, in quanto confermato da tutti i testi, che la zona intorno alla pedana non era in alcun modo transennata e non era impedito fisicamente il transito.
La transennatura dell'area è stata successiva al verificarsi del sinistro e pur non costituendo ammissione di responsabilità, conferma l'inadeguatezza delle misure precedentemente adottate.
Il teste (parte ricorrente) ha dichiarato che «il giorno successivo Tes_4 all'incidente del ricorrente è stata rifatta la segnaletica sul pavimento per le zone, delimitando sia le zone di passaggio che le zone di stoccaggio», e che successivamente «è stata transennata tutta la zona dove c'era la macchina impacchettatrice».
Il teste (parte ricorrente) ha confermato che «dopo l'infortunio Testimone_7 sono state aggiunte delle transenne e del nastro come da foto 5b e 5c».
Anche il teste (parte convenuta) ha riferito che, attualmente, la Testimone_6 pedana «è protetta con inferriate imbullonate nel pavimento (foto 5c) per evitare inciampi».
5 Anche teste (parte convenuta) ha riferito che «successivamente Testimone_5 all'infortunio, sono state transennate le pedane, come contromisura per evitare il ripetersi di un infortunio del genere» e che è stata data «un'informativa» a tutto il personale per rendere nota la dinamica dell'infortunio e che «nel diario prevenzionale vengono specificate anche le contromisure», tra cui quella di «transennare
l'attrezzatura». Non solo la pedana oggetto del sinistro, ma anche «tutte quelle attrezzatura simili che potevano generare lo stesso rischio di infortunio.
Va comunque osservato che nel caso di specie non risulta la violazione di alcuna del le norme del D.Lgs. n. 81/2008, contrariamente infatti a quanto sostenuto da parte ricorrente, nel centro di Roserio le aree di normale circolazione erano indicate, come pure l'area intorno alla pedana che, con una segnaletica a terra ( scolorita ma comunque visibile) .
In conclusione, al momento dell'infortunio presso l'area del Centro di Roserio in cui il ricorrente è inciampato, vi è stata una violazione degli obblighi di protezione imposti dall'art. 2087 cod. civ. con riferimento alla mancata manutenzione della segnaletica a terra che era scolorita, ma in ogni caso -contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente-, non la violazione degli obblighi posti dal D.Lgs. n. 81/2008 .
Sussiste pertanto la responsabilità di ex art.2087 c.c. per non aver CP_1 adottato tutte le misure idonee atte ad evitare il danno, omettendo la manutenzione della segnaletica e non avendo precluso il passaggio nell'area vicino alla pedana di carico, che in ogni caso, va detto, era ben visibile, come risulta dalla documentazione fotografica in atti e come del resto pacifico in causa.
4.Conseguenze dell'infortunio .
Al fine di determinare gli esiti dell'infortunio è stata disposta CTU medico legale.
Al perito è stato sottoposto il seguente quesito.
"Dica il CTU letti gli atti ed i documenti di causa la percentuale di invalidità temporanea e ove presente permanente in capo al ricorrente all'esito dell'infortunio occorso 19.5.2022”.
Il CTU ha esposto:
Dalla disamina della documentazione sanitaria esibita in atti, tenuto conto di quanto emerso dagli accertamenti condotti ed avuto altresì riguardo ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice, è possibile considerare quanto segue.
6 In occasione dell'evento infortunistico lavorativo occorso il giorno 19/05/2022 il
Sig. ebbe a riportare la frattura dell'epifisi prossimale omero a Parte_1 sinistra trattata con fissatore esterno.
A dimissioni ospedaliere avvenute seguivano controlli ambulatoriali ortopedici e cicli di FKT.
La suddetta lesione, applicando la consolidata criteriologia medico-legale, risulta pienamente compatibile con le conseguenze di un evento occorso con le caratteristiche dinamiche riferite e dedotte dall'analisi della documentazione allegata in atti.
La lesione riportata in occasione della riferita caduta necessitava altresì di trattamento ambulatoriale in regime che disponeva attraverso relative CP_3 certificazioni mediche l'inidoneità alla ripresa lavorativa sino al 17/10/2022 compreso.
Nell'attualità, nonostante il trattamento ricevuto, il Sig. Parte_1 lamenta: scrosci articolari a carico della spalla sinistra con difficoltà nella formazione del pugno soprattutto al termine della giornata lavorativa, gonfiore all'estremo distale dell'avambraccio sinistro, sensazione di pesantezza a sinistra articolando l'arto superiore oltre i 90°, algie cervicali a sinistra con irradiazione lungo la spalla omolaterale, difficoltà nelle rotazioni del capo a sinistra, deficit di forza a carico dell'arto superiore sinistro.
La soggettività sopra indicata si traduce sul piano clinico con il rilievo di limitazioni funzionali articolari del capo e della spalla sinistra con associata lieve ipostenia nelle prove
contro
-resistenza e scrosci articolari diffusi.
In esito al trauma patito, così come certificato, ne è quindi derivato sia un danno biologico di natura temporanea sia di natura permanente.
Il danno biologico di natura temporanea può essere più precisamente declinato nel seguente modo: giorni 7 (sette) di inabilità temporanea assoluta;
giorni 57
(cinquantasette) di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni 30 (trenta) di inabilità temporanea parziale al 50%, giorni 60 (sessanta) di inabilità temporanea parziale al
25%.
Quanto al danno biologico di natura permanente, avuto riguardo alle indicazioni offerte dalle principali guide orientative per la valutazione del danno biologico permanente in ambito RC (Guida Orientativa per la Valutazione del Danno Biologico
Permanente, Società di Medicina Legale e delle Assicurazioni, AR GN e collaboratori, Giuffrè Editore, 1996; Guida alla Valutazione Medico-Legale dell'Invalidità
7 Permanente, , Giuffrè Editore, Persona_1 Persona_2 Persona_3
Seconda Edizione, 2015; Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, Giuffrè editore, 2016), lo stesso si ritiene essere responsabile di una menomazione dell'integrità psicofisica valutabile in misura pari all'8% (otto per cento).
In conclusione la CTU medico-legale ha accertato un'invalidità permanente dell'8% e un'inabilità temporanea articolata in 7 giorni al 100%, 57 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 60 giorni al 25%.
Le conclusioni del Perito d'Ufficio in quanto coerentemente ed esaustivamente motivate vengono integralmente recepite e poste a fondamento della presente decisione.
5.Il danno non patrimoniale
Applicando le tabelle Milanaesi considerata l'età dell'infortunato, il danno non patrimoniale complessivamente subito dal ricorrente è dunque quantificabile in Euro
21.575,75 (11. 776,83 per invalidità permanente ed Euro 4.404,39 per inabilità temporanea oltre danno morale 5.393,53). Da tale somma devono detrarsi Euro 12.650,02 percepiti a titolo di indennizzo , sicché, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, CP_3
l'importo dovuto per il danno c.d. differenziale ammonta ad Euro 8.925,73.
6. Sulle domande patrimoniali
Le domande relative alla mancata proroga del contratto e alla perdita di capacità lavorativa specifica vanno rigettate per carenza di prova. Il ricorrente non ha dimostrato né la certezza della proroga del proprio contratto a tempo determinato, né l'effettiva incidenza dell'infortunio sulla sua capacità reddituale futura.
Parte ricorrente, infatti, ha chiesto il risarcimento del pregiudizio di natura patrimoniale patito che a suo dire sarebbe una diretta conseguenza dell'infortunio sul lavoro.
Secondo parte ricorrente l'incidente occorso a soli dieci giorni della scadenza del contratto a termine avrebbe impedito:
- la proroga del contratto per ulteriori nove mesi, da giugno 2022 a febbraio 2023;
- la partecipazione alla procedura di stabilizzazione disciplinata dagli Accordi sulle
Politiche Attive, sottoscritti da con le organizzazioni sindacali;
CP_1
- la maturazione del requisito contributivo annuale per l'accesso al trattamento di disoccupazione NASpI.
8 Tale tesi non è condivisibile non vi è prova che il rapporto di lavoro del ricorrente sarebbe stato oggetto di stabilizzazione e conversione a tempo indeterminato.
La domanda deve pertanto essere integralmente respinta.
7. Spese
Le spese di lite sono poste a carico delle convenute, in quanto soccombenti, e liquidate in € 5.388,00 oltre accessori. Le spese di CTU sono poste definitivamente a loro carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara la responsabilità di per l'infortunio Controparte_1 occorso al ricorrente;
- condanna , nei limiti della Controparte_5 franchigia, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8.925,73;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna le convenute alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 5.388,00 oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico delle convenute.
Milano, 14 maggio 2025
Il Giudice
RA LL
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