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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 15.10.2025, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1336/24 R.G. e vertente TRA
, nato ad [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Michele Parte_1
Marra;
– ricorrente –
E
[...]
, Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Domenico Sorrentino e Antimo D'Alessandro;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il data 20.2.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato Tribunale onde ottenere pronuncia di accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare del rimprovero scritto, irrogatogli da parte resistente. A sostegno delle proprie richieste deduceva di essere dipendente dell' quale infermiere presso il Controparte_2 reparto di gastroenterologia ed endoscopia digestiva- CPSI e che la resistente gli aveva irrogato la sanzione del rimprovero scritto, in seguito ad un episodio avvenuto all'interno della convenuta durante il ricovero del Sig. e Controparte_1 Persona_1 divenuto, tra l'altro, oggetto di un esposto da parte di quest'ultimo presentato a mezzo mail al direttore della struttura, dott. , e, per conoscenza, alla Direzione Sanitaria Persona_2
e alla Direzione dell' nel quale evidenziava che il ricorrente, CP_3 Controparte_2 recatosi presso la stanza ove era ricoverato il segnalante, avrebbe invitato i degenti con tono di voce alterato e gergo dialettale a sottoporsi alle terapie prescritte e che, a fronte dell'invito a moderare l'atteggiamento assunto, avrebbe dato avvio ad un “battibecco” proseguito per alcuni minuti e culminato in uno strattone al braccio del paziente autore della segnalazione. Dedotta, dunque, l'illegittimità della citata sanzione disciplinare per insussistenza del fatto contestato e nonché per la genericità delle dichiarazioni rese dai testi addotti da controparte, concludeva chiedendo di “Dichiarare che il comportamento ascritto al dipendente non Parte_1 si è mai verificato e lo stesso non ha mai tenuto un atteggiamento contrario ai propri doveri d'ufficio, per l'effetto, stante la insussistenza di quanto contestato dal paziente in oggetto, annullare la sanzione disciplinare del rimprovero scritto in quanto giuridicamente nulla ed inesistente, annullabile ed infondata”. Vinte le spese, con attribuzione. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la resistente, chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso. La controversia è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, e viene decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso merita accoglimento. Invero, per come correttamente rilevato da parte ricorrente, i fatti posti alla base della contestazione e successiva sanzione non hanno trovato alcun riscontro probatorio in giudizio. Sul punto occorre rilevare che in materia di sanzioni disciplinari, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza del fatto contestato al lavoratore. Ebbene, tale onere non è stato assolto dalla convenuta datrice di lavoro. Invero, nella memoria di costituzione non sono state formulate istanze istruttorie ed i fatti attribuiti al ricorrente non trovano alcun riscontro nel compendio documentale acquisito. In particolare, l'istruttoria compiuta dall' consta dell'escussione del sig. , che Per_1 ha riferito fatti parzialmente difformi rispetto a quelli oggetto della mail inviata alla struttura. Sono stati inoltre escussi il sig. , altro paziente ricoverato in reparto, il Tes_1 quale ha dichiarato di non aver assistito ai fatti, e la dott.ssa , anch'ella non Per_3 presente al momento del fatto. Gli esiti dell'istruttoria espletata dal datore di lavoro erano tanto incerti che nello stesso provvedimento con cui essa viene chiusa si legge “pur rilevando che da quanto risulta agli atti non è possibile affermare con certezza che il sig. abbia adottato tutti i comportamenti descritti e Pt_1 denunciati dal sig. nella vicenda oggetto del procedimento disciplinare istruito a suo carico, rileva Per_1 altresì che dai medesimi atti non può con certezza neppure escludersi che tali fatti si siano verificati. (…)”. Il ricorso, allora, va accolto, posto che la stessa Azienda sanitaria ha rilevato l'assoluta carenza di certezza in ordine all'effettiva sussistenza dei fatti contestati. Residua il governo delle spese di lite, che sono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'illegittimità della sanzione irrogata al ricorrente e la annulla;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 15.10.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 15.10.2025, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1336/24 R.G. e vertente TRA
, nato ad [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Michele Parte_1
Marra;
– ricorrente –
E
[...]
, Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Domenico Sorrentino e Antimo D'Alessandro;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il data 20.2.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato Tribunale onde ottenere pronuncia di accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare del rimprovero scritto, irrogatogli da parte resistente. A sostegno delle proprie richieste deduceva di essere dipendente dell' quale infermiere presso il Controparte_2 reparto di gastroenterologia ed endoscopia digestiva- CPSI e che la resistente gli aveva irrogato la sanzione del rimprovero scritto, in seguito ad un episodio avvenuto all'interno della convenuta durante il ricovero del Sig. e Controparte_1 Persona_1 divenuto, tra l'altro, oggetto di un esposto da parte di quest'ultimo presentato a mezzo mail al direttore della struttura, dott. , e, per conoscenza, alla Direzione Sanitaria Persona_2
e alla Direzione dell' nel quale evidenziava che il ricorrente, CP_3 Controparte_2 recatosi presso la stanza ove era ricoverato il segnalante, avrebbe invitato i degenti con tono di voce alterato e gergo dialettale a sottoporsi alle terapie prescritte e che, a fronte dell'invito a moderare l'atteggiamento assunto, avrebbe dato avvio ad un “battibecco” proseguito per alcuni minuti e culminato in uno strattone al braccio del paziente autore della segnalazione. Dedotta, dunque, l'illegittimità della citata sanzione disciplinare per insussistenza del fatto contestato e nonché per la genericità delle dichiarazioni rese dai testi addotti da controparte, concludeva chiedendo di “Dichiarare che il comportamento ascritto al dipendente non Parte_1 si è mai verificato e lo stesso non ha mai tenuto un atteggiamento contrario ai propri doveri d'ufficio, per l'effetto, stante la insussistenza di quanto contestato dal paziente in oggetto, annullare la sanzione disciplinare del rimprovero scritto in quanto giuridicamente nulla ed inesistente, annullabile ed infondata”. Vinte le spese, con attribuzione. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la resistente, chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso. La controversia è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, e viene decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso merita accoglimento. Invero, per come correttamente rilevato da parte ricorrente, i fatti posti alla base della contestazione e successiva sanzione non hanno trovato alcun riscontro probatorio in giudizio. Sul punto occorre rilevare che in materia di sanzioni disciplinari, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza del fatto contestato al lavoratore. Ebbene, tale onere non è stato assolto dalla convenuta datrice di lavoro. Invero, nella memoria di costituzione non sono state formulate istanze istruttorie ed i fatti attribuiti al ricorrente non trovano alcun riscontro nel compendio documentale acquisito. In particolare, l'istruttoria compiuta dall' consta dell'escussione del sig. , che Per_1 ha riferito fatti parzialmente difformi rispetto a quelli oggetto della mail inviata alla struttura. Sono stati inoltre escussi il sig. , altro paziente ricoverato in reparto, il Tes_1 quale ha dichiarato di non aver assistito ai fatti, e la dott.ssa , anch'ella non Per_3 presente al momento del fatto. Gli esiti dell'istruttoria espletata dal datore di lavoro erano tanto incerti che nello stesso provvedimento con cui essa viene chiusa si legge “pur rilevando che da quanto risulta agli atti non è possibile affermare con certezza che il sig. abbia adottato tutti i comportamenti descritti e Pt_1 denunciati dal sig. nella vicenda oggetto del procedimento disciplinare istruito a suo carico, rileva Per_1 altresì che dai medesimi atti non può con certezza neppure escludersi che tali fatti si siano verificati. (…)”. Il ricorso, allora, va accolto, posto che la stessa Azienda sanitaria ha rilevato l'assoluta carenza di certezza in ordine all'effettiva sussistenza dei fatti contestati. Residua il governo delle spese di lite, che sono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'illegittimità della sanzione irrogata al ricorrente e la annulla;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 15.10.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli