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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/04/2025, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42070/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42070/2021 promossa da:
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 2 20122 Parte_1 P.IVA_1
MILANO, presso lo studio degli Avv.ti BUSCAINO GIUSEPPE e DELFINI ISABELLA
ATTORE
contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 10 20122 Controparte_1 P.IVA_2
MILANO, presso lo studio dell'Avv. GRASSI CATAPANO MARGHERITA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione respinta, e previe tutte le declaratorie necessarie e consequenziali, così giudicare:
Nel merito:
-dichiarare l'invalidità, l'inefficacia, l'illegittimità, la nullità e l'inapplicabilità dell'interesse anatocistico trimestrale, dei tassi applicati, della commissione di massimo scoperto, di quelle spese, commissioni, competenze, valute ed ogni altra remunerazione verso la banca non determinate e applicate senza approvazione di come specificate in narrativa, addebitate sui sei conti Parte_2 correnti di cui è causa nonché sui rapporti accessori e secondari correlati, e sugli ulteriori conti eventualmente risultanti in corso di causa;
-previa determinazione dell'esatto rapporto dare/avere tra le parti, in base ai risultati del ricalcolo operato sulla base dei corretti presupposti sopra indicati, con rideterminazione del saldo finale dei rapporti, condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di € 352.611,80 o di quella CP_2 somma – maggiore o minore – che sarà risultata dovuta al termine del giudizio, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e il maggior danno da rivalutazione monetaria.
pagina 1 di 17 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa (oltre al rimborso delle spese generali e degli oneri previdenziali e fiscali), da distrarsi a favore dei sottoscritti legali resisi antistatari.
Per parte convenuta:
Voglia il Giudice adito così giudicare:
- in via preliminare, dichiarare prescritti tutti i diritti di credito eventualmente derivanti dai conti correnti oggetto di causa in relazione alle rimesse solutorie per decorso del termine decennale dalle singole rimesse effettuate;
- nel merito, in via principale, respingere le domande svolte, a qualunque titolo, da Parte_1 nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto e/o in ogni caso indimostrate, CP_1 per tutti i motivi esposti.
Con vittoria di spese e compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 15.10.21, la società attrice educe di essere Parte_1 divenuta cessionaria dalla società (poi trasformatasi in , in data 11.12.2017, di Parte_2 Pt_1 tutti i “crediti, i diritti di credito e azioni, accessori, rivalutazione monetaria e interessi, con particolare riferimento ai diritti di credito da ripetizione di indebito per anatocismo, usura, commissioni di massimo scoperto e competenze bancarie non dovute e comunque di tutti gli addebiti illegittimi a qualunque titolo effettuati” relativi a svariati rapporti di conto corrente, accesi anche anteriormente al
2000 ed intrattenuti sino al 2012, con Istituti bancari tutti nel tempo fusi per incorporazione in
[...]
CP_1
Più precisamente, i diritti ceduti concerno sei rapporti principali (c.c. n. Controparte_3
502/11689 c/o filiale di Corso San Gottardo;
cc.cc. nn. (9)47804 e 47903, nella Controparte_4 filiale di Castano Primo, C.so San Rocco 3; cc.cc. nn. 4181, 20082 e 496, Controparte_5 nella filiale n. 3 di Milano) ed almeno ulteriori sei conti secondari dedicati ad anticipi “sbf” ed export Cont Cont (nn. 6490, 12865 e 14364 con e nn. 11801, 11805 e 11808 con ).
Espone che, dagli accertamenti condotti sulla base della non completa documentazione in possesso della cedente, è emerso un credito restitutorio in favore della cessionaria di € 352.611,80, di cui è stata informata la banca, alla quale contestualmente veniva richiesta la consegna ex art. 119 TUB degli estratti conto mancanti e di tutti i contratti. Avendovi la banca provveduto solo parzialmente – consegnando, per ciò che concerne i contratti, unicamente quello relativo al rapporto n. 947804 con la stipulato il 10.02.2000- parallelamente al presente giudizio sorgeva un contenzioso Controparte_4 tra le parti in esito al quale, con sentenza del 28.10.21, codesto Tribunale dichiarava il diritto alla consegna circoscritto alla sola documentazione degli ultimi dieci anni rispetto al momento in cui la richiesta era stata avanzata.
Preliminarmente, pertanto, l'attrice reitera la domanda di consegna di tutta la documentazione mancante, chiedendo a tal fine l'emissione di un'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e comunque l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Eccepisce l'illegittimità di tutti gli addebiti in quanto non pattuiti, ovvero in subordine ed in mancanza di consegna della copia dei contratti, la nullità dei rapporti per assenza di forma scritta, deducendo:
pagina 2 di 17 -l'indeterminatezza dei tassi di interesse a debito ed a credito;
-l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c. per tutta la durata dei rapporti, in quanto prassi invalida ed insanabile perché basata su un uso negoziale e non normativo, come chiarito da Cass. SS.UU. n. 21025/2004; l'illegittimità, dal luglio 2000, dell'anatocismo trimestrale degli interessi passivi, non risultando comunicata, né praticata, l'applicazione della capitalizzazione anche degli interessi attivi, in ottemperanza alla delibera IC del 09.02.2020;
-l'illegittimità degli addebiti, alla fine di ogni trimestre, delle commissioni di massimo scoperto, per mancata pattuizione della relativa clausola e comunque per nullità della medesima in quanto non risulta fissata una base imponibile, né le modalità o tempistiche di applicazione;
rileva che la clausola è in ogni caso invalida per assenza di causa concreta in quanto ha l'unica funzione di concedere alla banca una remunerazione aggiuntiva ad un tasso ultra-legale;
-l'illegittimità, in assenza di regolamentazione pattizia, di tutti gli addebiti per spese, valute, commissioni, competenze ed ogni altra remunerazione, anche relativamente ai conti anticipi “sbf”, che hanno determinato addebiti trimestrali sui rispettivi conti principali a cui erano collegati.
Chiede pertanto l'accertamento dell'illegittimità di tali addebiti e la rideterminazione -previa ammissione di CTU contabile- del saldo finale dei rapporti, con condanna della banca alla restituzione dell'importo di € 352.611,80.
Con comparsa di risposta depositata il 19.05.22, si difende l'istituto ccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della richiesta di consegna dei documenti, in quanto già oggetto di provvedimento monitorio e di sentenza di conferma in esito al giudizio di opposizione, statuizioni che hanno limitato la consegna alla documentazione degli ultimi dieci anni.
Eccepisce altresì la prescrizione delle domande di ripetizione formulate con riferimento alle rimesse solutorie eseguite su tutti i conti per cui è causa nel decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione, rilevando in particolare:
-per il conto corrente n. 11689, l'irripetibilità di tutti gli addebiti per interessi passivi, cms e spese intervenuti fino al 30.09.2011 (doc. 3);
-per il conto corrente n. 47804, l'irripetibilità di tutti gli addebiti per interessi passivi, cms e spese intervenuti fino al 30.11.2011 (doc. 4);
-per il conto corrente n. 4181, l'irripetibilità degli addebiti come indicati al doc. 5;
-per il conto anticipi n. 47903, il conto anticipi n. 20082 e il conto finanziamento n. 496, non essendovi creazione di disponibilità tale da considerarli al pari di un'apertura di credito, l'irripetibilità degli interessi anteriori al 05.10.21 in quanto da considerarsi tutti solutori.
Nel merito, contesta in ogni caso l'infondatezza di tutte le domande, rilevando che l'eccezione di nullità dei contratti per assenza di forma scritta è priva di fondamento giuridico, non provata e comunque contraddittoria in quanto smentita dalla stessa richiesta attorea di consegna della relativa documentazione.
pagina 3 di 17 Con riferimento all'applicazione dell'anatocismo trimestrale, la banca rileva la legittimità della propria condotta avendo la medesima applicato dal 01.07.2000 la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, conformemente a quanto previsto dall'art. 120, c. 2, TUB e dalla delibera
IC del 09.02.2000, e dando notizia di tale modifica tramite avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale
(doc. nn. 6, 7 e 8).
Contesta l'attendibilità della perizia di parte attrice, in quanto non risultano ivi considerate le rimesse solutorie e le pattuizioni sottoscritte in ordine al rapporto n. 47804, producendo a sua volta perizia di parte (doc. 9) da cui risulta un credito complessivo a favore della banca pari ad € 638.295,35, inferiore cioè di € 40.570,94 rispetto a quanto risultante al momento della chiusura a sofferenza.
Conclude dunque per il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice.
Con memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., l'attrice -rilevando di aver citato la banca a comparire all'udienza del 24.01.22, differita al 09.06.22 con decreto emesso il 07.01.22- eccepisce la tardività della costituzione della convenuta ritenendo la medesima, per l'effetto, decaduta dalla facoltà di sollevare l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie. Ne ha rilevato in ogni caso l'infondatezza, atteso che ai fini della valida proponibilità dell'eccezione la banca avrebbe dovuto altresì produrre il contratto di affidamento, con indicazione del limite del credito accordato oltre il quale l'operazione può considerarsi solutoria, nonché gli estratti conto comprovanti il superamento dell'affido e la data.
Eccepisce l'inopponibilità alla cessionaria del diritto creditorio risultante dai saldi di conto corrente della società in quanto assoggettati, per effetto dell'ammissione della cedente al concordato Pt_2 preventivo, all'art. 184 L.F., secondo cui “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicazione sul registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161 L.F.”, i quali conservano impregiudicati i propri diritti unicamente “contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”.
Reitera la richiesta di consegna della documentazione rilevando che la medesima non è coperta da giudicato in quanto riproponibile ai sensi dell'art. 640, comma III, c.p.c..
Con provvedimento del 23.11.22, rigettata l'istanza di parte attrice afferente la consegna della documentazione in quanto già oggetto di sentenza del 28.10.21 passata in giudicato, il giudice allora incaricato del ruolo ammette CTU contabile ed al consulente incaricato, dott. , Persona_1 assegna il seguente quesito: “…tenendo conto della intervenuta prescrizione (10 anni dalla presentazione della odierna domanda), CALCOLI:
- l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla all'attrice, a titolo di interessi CP_2 anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi;
- l'ammontare degli importi complessivi effettivamente addebitati alla correntista, in ragione della documentazione contabile prodotta, ed in ogni caso, tenendo conto della intervenuta prescrizione decennale, a titolo di commissioni e spese, comprese quelle fisse per chiusura periodica;
- l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla all'attrice a titolo di commissioni di CP_2 massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e commissioni di disponibilità fondi, in ragione della documentazione contabile prodotta e della intervenuta prescrizione decennale,
- l'ammontare complessivo degli eventuali interessi ultralegali,
pagina 4 di 17 - l'ammontare degli interessi creditori, conteggiati al saggio di cui all'art. 117 TUB, che sarebbero maturati a favore dell'attrice nei trimestri e sui relativi saldi che, per effetto della epurazione degli addebiti contestati, fossero divenuti creditori;
- ricalcoli il saldo con eliminazione di tutti gli eventuali addebiti ingiustificatamente applicati dalle
Banche.
I conteggi di cui ai punti che precedono dovranno riguardare tutte le rimesse registrate sui conti, tenendo in debita considerazione l'eccepita intervenuta prescrizione delle predette rimesse solutorie”.
Il quesito viene integrato con provvedimento del 04.04.23 con cui viene chiarito al CTU di considerare quale periodo eventualmente oggetto di prescrizione quello anteriore al 15.10.11, così procedendo:
1) IN MERITO ALLA PRESCRIZIONE E ALLA INDAGINE DELLE RIMESSE SOLUTORIE: In relazione a tutti i rapporti oggetto di causa, verifichi, per il periodo anteriore al 15/10/2011 sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca se vi siano stati pagamenti solutori ossia versamenti in conto a pagamento di saldi debitori con la precisazione che l'importo del fido potrà essere desunto anche da quanto indicato e applicato su estratti conto. Nella ricostruzione del saldo, in deroga a quanto richiesto, il CTU mantenga ferme le annotazioni a debito, pure indebite, se successivamente pagate con rimesse di natura solutoria. In mancanza di rimesse solutorie il CTU provveda al ricalcolo del conto corrente dalla sua origine applicando le indicazioni di seguito fornite. (…)
3) IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE NON PRODOTTA: Per i periodi non documentati si autorizza il CTU a considerare il differenziale pari alla differenza tra l'ultimo saldo e il primo saldo successivo disponibile con data valuta la prima data successiva documentata dopo il salto di periodo
4) IN MERITO ALLA RICALCOLO DEL SALDO: il CTU dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:
- nessuna capitalizzazione degli interessi attivi e passivi per tutto il periodo documentato, detti interessi formeranno separata posta contabile finale;
- Eliminazione di tutte le spese addebitate per commissioni e spese (a qualunque titolo), comprese quelle fisse per chiusura periodica, per tutto il periodo documentato;
- Eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e commissioni di disponibilità fondi senza nessun conseguente ricalcolo
- Calcoli gli interessi passivi al tasso sostitutivo minimo di cui all'art. 117 TUB (MINIMO tasso BOT dei 12 mesi precedenti le chiusure trimestrali);
- Ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori al tasso sostitutivo massimo di cui all'art. 117 TUB (MASSIMO tasso BOT dei 12 mesi precedenti le chiusure trimestrali);
- Mantenga ferme le annotazioni a debito, pure indebite, se pagate con rimesse di natura solutoria come sopra specificato.
L'indagine del CTU si è svolta provvedendo, in primo luogo e per ciascun conto, ad individuare le rimesse solutorie e gli effetti della eccepita prescrizione in relazione agli addebiti di competenze effettuati ante 15/10/2011; successivamente, ad eseguire tre distinte rielaborazioni dei saldi
(considerando gli effetti della prescrizione su tutti i conti, anche collegati, ove presenti;
escludendo del tutto gli effetti della prescrizione;
considerando gli effetti della prescrizione soltanto sui conti principali, non potendosi sui conti anticipi operare per importi ultra fido rispetto a quanto di volta in pagina 5 di 17 volta anticipato) secondo le indicazioni del quesito peritale, con determinazione della differenza tra saldo ricalcolato e saldo bancario originario. Poiché nel corso delle operazioni peritali l'attrice acquisiva dalla banca e produceva ulteriore documentazione relativa ad alcuni estratti conto (in particolare, relativi al conto n. 4181), il CTU ha provveduto altresì ad eseguire una rielaborazione alternativa (considerando ed escludendo detti estratti) onde rimettere al Giudice ogni valutazione sulla tempestività o meno delle suddette produzioni.
Per effetto del ricalcolo il saldo debitore di ciascun conto è risultato inferiore rispetto a quello indicato a sofferenza al momento della chiusura, con una differenza a credito del correntista così determinata:
➢ Conto principale n. 11689:
A. euro 4.042,62, considerando la sussistenza di rimesse solutorie prescritte;
B. euro 139.555,34, escludendo totalmente la sussistenza di rimesse solutorie;
➢ Conto principale n. 47804 e conto anticipi collegati nn. 47903:
A. euro 9.115,94, considerando la sussistenza di rimesse solutorie prescritte su tutti i conti;
B. euro 157.601,27, escludendo totalmente la sussistenza di rimesse solutorie;
C. euro 69.921,36, considerando la sussistenza di rimesse solutorie prescritte solo sul conto principale;
➢ Conto principale n. 4181 e conti collegati nn. 20082, 496, 11801, 11805 e 11808:
A. euro 19.621,59, considerando la sussistenza di rimesse solutorie prescritte su tutti i conti;
B. euro 206.372,77 ovvero 206.578,12 (considerando o meno la documentazione successivamente pervenuta), escludendo in ogni caso totalmente la sussistenza di rimesse solutorie;
C. euro 89.749,94 ovvero 89.809,23 (considerando o meno la documentazione successivamente pervenuta), considerando la sussistenza di rimesse solutorie prescritte solo sul conto principale.
Nessuna osservazione è stata svolta dal consulente di parte convenuta, atteso che -rispetto ai calcoli eseguiti da quest'ultimo (doc. 15 fascicolo convenuta)- la differenza a credito dell'attrice, per l'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, è risultata, secondo l'elaborazione del CTU, inferiore (€ 32.780,15) e perciò più favorevole rispetto a quanto risultante alla banca (€ 40.570,94).
Dopo il deposito della CTU, la causa -ritenuta matura per la decisione- è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Onere della prova.
pagina 6 di 17 L'attrice ha agito in qualità di cessionaria del credito della correntista per la ripetizione Parte_2 delle somme indebitamente versate dalla medesima alla banca, deducendo l'illegittimità delle condizioni contrattuali applicate in ragione della mancata espressa pattuizione delle relative clausole.
Contestualmente, agendo in via monitoria ed instando anche nel presente giudizio ai sensi degli artt.
186 ter e 210 c.p.c., ha chiesto -tra l'altro- la consegna e comunque l'esibizione di copia di tutti i contratti. Tale domanda è stata rigettata in quanto, con sentenza n. 8823/21 di codesto Tribunale, non appellata, il diritto alla consegna della documentazione è stato ritenuto “circoscritto alla documentazione risalente a non oltre dieci anni addietro rispetto al momento in cui la richiesta è stata avanzata”. Di talché l'unico contratto prodotto dall'attrice nel presente giudizio risulta essere quello relativo al conto corrente bancario affidato n. 94780/4, sottoscritto in data 10.2.2000 con la CP_4
, poi assorbita dalla convenuta (doc. 16).
[...] CP_1
La convenuta ha eccepito l'infondatezza delle pretese attoree anche in considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio, atteso che la società Hanconta, avendo espressamente richiesto la copia dei contratti, ne ha con ciò ammesso l'esistenza in forma scritta.
La difesa di parte attrice appare contraddittoria tra l'atto introduttivo e la memoria n.1 cpc;
deve ritenersi in quanto più chiara e ragionata l'impostazione iniziale per cui a fronte della mancata consegna delle copie da parte della convenuta, la allegazione della attrice consiste nell' “invocare la nullità dei rispettivi contratti per assenza di forma scritta e conseguente violazione dell'art. 117 T.U.B.”.
In tal senso, essendo dedotto un fatto negativo ossia la mancata pattuizione scritta, l'attore non è tenuto a provarla. Sarebbe stato pertanto onere della banca, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., provare che invece le pattuizioni fossero corrette.
In applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio, “con specifico riferimento alle conseguenze dell'omessa produzione del contratto di conto corrente, la recente Cass. n. 9213 del 2023
(alla cui motivazione, per la parte qui di interesse, può farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ..
In senso del tutto analogo si veda anche Cass. n. 12993 del 2023), riaffermato che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, ha rimarcato che, «nelle azioni suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico. Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem – così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale – operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo (cfr.
pagina 7 di 17 Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001)»” (Cass. n. 3310 del
06.02.2024).
Nel caso di specie, poiché l'attrice ha prodotto un numero considerevole di anni di estratti conto attestanti la dazione delle somme che si assumono indebite, deve ritenersi assolto l'onere probatorio preliminarmente gravante sulla medesima (così, ex multis, Cass. n. 4718/2022 secondo cui “nei rapporti bancari di conto corrente, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, i dovrà farsi carico della produzione degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre
2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948); con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi”).
Documentazione contabile acquisita in corso di CTU.
Nel corso delle operazioni peritali, l'attrice ha integrato la documentazione producendo alcuni estratti conto relativi ai rapporti nn. 496 e 4181. Il CTU ha provveduto pertanto ad eseguire due ipotesi di calcolo distinte, considerando ovvero omettendo l'esame di detta documentazione. Poiché l'esame di tali estratti conto ha comportato un'ipotesi di ricalcolo peggiorativa per l'attrice, che li ha prodotti, gli stessi devono ritenersi validamente acquisiti.
Indeterminatezza dei tassi di interesse.
L'attrice ha lamentato la mancata pattuizione dei tassi di interesse rispettivamente dovuti tra le parti.
La censura è fondata con riferimento a tutti i rapporti per cui è causa per i quali non risultano prodotti i relativi contratti in quanto la legge n. 154/1992 prevede l'obbligo di forma scritta, così come l'art. 117 TUB e i tassi ultra-legali devono essere pattuiti in ogni caso per iscritto ex art. 1284 c.c.
Con riferimento al rapporto di conto corrente affidato n. 94780/4 Parte_3
10.02.2000, valgano le seguenti osservazioni. Le condizioni economiche
[...] contenute nel foglio informativo redatto ai sensi della legge n. 154/1992, prevedono: tasso creditore annuo non inferiore allo 0,0625%; tasso debitore annuo intra fido non superiore al 12,50%, extra fido non superiore al 13,25%; interessi di mora non superiori al 13,25%.
Sennonché, in mancanza di ulteriore documentazione, non risultano indicate né provate le modalità per pervenire alla esatta individuazione in concreto della misura dei tassi praticati;
cosicché la pattuizione rimane del tutto indeterminata (In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (Cass. n.
22179 del 30/10/2015).
Correttamente, pertanto, il CTU ha provveduto a ricalcolare gli interessi passivi al tasso sostitutivo minimo di cui all'art. 117 TUB (MINIMO tasso BOT dei 12 mesi precedenti le chiusure trimestrali) e pagina 8 di 17 gli interessi creditori al tasso sostitutivo massimo di cui all'art. 117 TUB (MASSIMO tasso BOT dei
12 mesi precedenti le chiusure trimestrali), coerente con i periodi di produzione degli estratti conto.
Anatocismo.
La produzione del contratto del 10.02.2000 per ciò che concerne il rapporto n. 94780/4, nonché degli estratti conto ordinari e scalari dal 1998 e 1999, relativamente agli altri due rapporti principali oggetto di causa, consente di accertare che i relativi rapporti siano iniziati anteriormente all'entrata in vigore della delibera IC del 09.02.2000.
Per i contratti anteriori al 2000, vale questo principio di recente consolidatosi: “In tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera IC 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c.” (Cass. Sez. 1, 16/10/2024, n. 26867, Rv. 672504 - 01)
La clausola di capitalizzazione degli interessi -per il contratto di conto corrente concluso in data
10.02.2000, contenuta all'art. 12 (Pagamento degli Interessi creditori e debitori.
1. I rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto oltre agli interessi ed alle commissioni anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura dei conti, ed ogni eventuale altra spesa, con valuta data di regolamento, ferma restando la facoltà della banca di procedere di volta in volta. all'addebito delle spese postali, telegrafiche e simili e dai bolli.
2. I conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dalla banca e operate le ritenute fiscali di legge. 3. Gli interessi dovuti dal correntista alla banca si intendono determinati nella misura indicata nel presente contratto e producono a loro volta interessi nella stessa misura. 4. Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo, ed anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e verranno regolati a computati come ai precedenti commi 2 e 3.)- va dichiarata nulla per violazione del disposto dell'art. 1283 c.c. in quanto va rammentato che nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 1283 c.c., “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano interessi dovuti da almeno sei mesi”.
La Corte Suprema di Cassazione (Sez. I, 11/11/1999, n. 12507) ha chiarito che “La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c. L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall non esclude la suddetta CP_7 pagina 9 di 17 nullità, poichè a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi”. Il principio della nullità delle suddette clausole ha ottenuto anche l'imprimatur delle sezioni unite di Cassazione (Cass. SSUU 4 novembre 2004, n. 21095).
A seguito delle note sentenze del 1999 della Suprema Corte, il legislatore delegato –ossia il Governo su delega del Parlamento- è intervenuto con l'art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999, lasciando inalterato l'art. 1283 c.c. ma inserendo -con il proprio comma 2- il comma 2 dell'art. 120 del T.U.B. con cui si demandava al IC (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) -per i contratti ancora da concludere- il compito di determinare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi su interessi nelle operazioni bancarie e con il comma 3 introducendo una sanatoria per il passato e un metodo di adeguamento senza però integrare o modificare l'art. 120 T.u.b.
Detto 3° comma dell'art. 25 d.lgs. 342/1999 –contenente la sanatoria e l'adeguamento (“Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento”) e integralmente investito del vaglio di illegittimità costituzionale- è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/2000 per eccesso di delega in quanto la disciplina retroattiva o genericamente validante senza distinguere tra contratti ed effetti contrattuali anteriori o posteriori alla data della propria entrata in vigore e prescindendo dal tipo di vizio da cui dette clausole sarebbero colpite e da ogni collegamento con il testo unico bancario -che miravano a integrare- che non fosse meramente occasionale, fa venir meno la continuità logica con la delega.
Così disponendosi, continua il Giudice delle Leggi, si rompe la necessaria consonanza che deve intercorrere tra la delega e la norma delegata. L'indeterminatezza della fattispecie di cui al comma
3 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999 non consente di ricondurre la denunciata norma nell'ambito dei princìpi e criteri della legge di delegazione (art. 25 della legge 19 febbraio
1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre
1989 denominata Seconda direttiva, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE e che riguarda solo il mutuo riconoscimento delle attività svolte dalle Autorità di Vigilanza nonché la libertà di stabilimento dell'attività creditizia;
pertanto attività di macroeconomia e non di microeconomia come l'intervento sui singoli contratti di diritto privato). Questi, infatti, non possono ragionevolmente interpretarsi come abilitanti l'emanazione d'una disciplina di sanatoria (per il passato) e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge delegata e quella della delibera del IC) di clausole anatocistiche bancarie, del tutto avulsa da qualsiasi riferimento ai vizi ed alle cause di inefficacia da tenere per irrilevanti ossia senza una necessaria e sicura rispondenza
(diretta od indiretta) ai princípi e criteri informatori del Testo Unico Bancario.
Ove la Corte Costituzionale avesse voluto o ritenuto di poter salvare parte del terzo comma avrebbe potuto emettere sentenza interpretativa di rigetto o interpretativa di accoglimento parziale solo per la sanatoria degli effetti già prodotti.
pagina 10 di 17 La Corte delle leggi ha invece escluso la possibilità di un'interpretazione adeguatrice della legge delegata alla legge delegante e -esplicitamente omettendo ogni considerazione sulla ragionevolezza intrinseca della norma denunciata, e dichiarando assorbito ogni altro profilo delle sollevate questioni- ha statuito che la norma in esame víola l'art. 76 della Costituzione (C.Cost. 425/2000); dal 2000, quindi tale norma è stata cancellata con effetto ex tunc dall'Ordinamento.
Né il secondo comma dell'art. 25 d.lgs. 342/1999 -non dichiarato incostituzionale- conferisce la facoltà di emanare norme transitorie statuenti, con effetti validanti, la sorte delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente, nonchè di prevedere disposizioni di adeguamento e tempi delle medesime, tanto meno intervenendo con efficacia sanante condizionata unicamente a modalità procedimentali unilaterali.
Esso infatti si limita a conferire al IC l'autorità di stabilire modalità e criteri per la produzione dell'anatocismo bancario per il futuro.
Inoltre, l'art. 161 6 c. T.U.B. esclude che ai contratti già conclusi possa essere applicata la normativa sopravvenuta (“I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori”) (così Trib., Torino, sent.
6204/07).
La Corte Costituzionale -dichiarando la illegittimità dell'art. 25 comma 3 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n.
342- ha provocato la caducazione a catena dell'art. 7 della Del. IC 9 febbraio 2000, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento della entrata in vigore della medesima delibera IC ma rimasto privo di autorizzazione a deliberare sul punto.
Detta caducazione è stata chiarita già nel 2005 dalla Suprema Corte “La fondatezza del mezzo di gravame è quindi evidente, dal momento che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima, quale che sia la natura del vizio accertato, cessa di avere efficacia (e non può quindi più essere applicata) dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136, primo comma, Cost.). Il venir meno di tale disposizione, eliminando l'eccezionale salvezza della validità e degli effetti delle clausole già stipulate, lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.” (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 3589 del 22/02/2005, Rv. 579453 – 01).
Tale ricostruzione ha ottenuto l'ulteriore imprimatur della Suprema Corte di Cassazione Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 20172 del 03/09/2013, Rv. 627515 – 01 rel. Cons. che con motivazione Parte_4 tanto stringata quanto chiara e forte ha esplicitamente ribadito quanto già chiaramente evincibile dalla pronuncia della Corte Costituzionale: “Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1283 c.c., poiché la Corte d'appello ha ritenuto applicabile al rapporto bancario originato dal contratto, stipulato in data anteriore al 22 aprile 2000 (e dunque persistentemente nullo, in parte qua, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 425 del 2000, della sanatoria disposta dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3), la capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale dichiarata nulla. Il ricorso è fondato. si osserva che Cass. Sez. Un.
24418/2010, richiamata dal ricorrente, ha chiarito che, una volta dichiarata la nullità della previsione
pagina 11 di 17 negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art.
1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”.
Ancora, “Pertanto, una volta dichiarata incostituzionale la disposizione retroattiva contenuta nel
D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della norma (19 ottobre 1999) la regola non è quella della libera praticabilità della capitalizzazione trimestrale, bensì quella opposta della nullità della relativa clausola.” (Cass. civ., 7 marzo 2017, n.
5609, in Notariato, 2017, 3, 272).
Pertanto, ai sensi della pronuncia della Cass. civ. Sez. Unite, 02-12-2010, n. 24418 (rv. 615490-Banca
“È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in Controparte_8 particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al
22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”.
La Suprema Corte risulta consolidata su questo orientamento: Cass., 21 ottobre 2019, n. 26769; Cass.,
21 ottobre 2019, n. 26779; Cass. 17 febbraio 2020, n. 3861; Cass., 12 marzo 2020, n. 7105 non massimate;
Cass. 23476/2020; Cass. 23853/2020; Cass. 13925/2020; non risultano pronunce di legittimità di senso contrario.
Come riportato dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud.
13/03/2025) 19/03/2025, n. 7377: A detto orientamento ha dato continuità, con alcune precisazioni, la sentenza di questa Corte n. 9140/2020, la quale ha rilevato che:
a) la richiamata pronuncia di incostituzionalità non ha interessato, quella parte del comma 3 dell'art.
25 cit. in cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera
IC (infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega avendo la Corte costituzionale escluso "che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante"; sicché l'intervento caducatorio riguardava il solo regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo che precedeva l'entrata in vigore della delibera IC, ma non aveva direttamente inciso sull'attribuzione al IC del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime: profilo della disciplina, quest'ultimo, che presentava una propria innegabile autonomia logica e giuridica rispetto alla sanzionata previsione della sanatoria dei contratti contenenti clausole anatocistiche conclusi prima del 21 aprile 2000;
b) in ragione della pronuncia di incostituzionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera IC non possono che considerarsi nulle, in quanto colpite da quell'invalidità che l'art. 25 aveva inteso rimuovere;
è quindi alla nullità delle
pagina 12 di 17 clausole anatocistiche che bisogna guardare quanto si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera, che era stata assunta quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima, mentre, per effetto della successiva declaratoria di incostituzionalità di cui s'è detto, essa va considerata nulla e quindi priva di effetti;
c) per verificare se fosse necessario procedere a una nuova pattuizione in tema di capitalizzazione o se, all'opposto, fosse sufficiente la pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta
Ufficiale e la comunicazione di queste al cliente alla prima occasione utile (art. 7, comma 2, cit.) - come ha ritenuto la Corte d'Appello nella specie - era necessario valutare se "le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate"; tuttavia,
a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità l'operazione di raffronto imposta dalla delibera si dimostrava inattuabile, poiché le nuove "condizioni" (indicate dalla disposizione della delibera IC circa la pari periodicità del conteggio degli interessi) non potevano essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi, per quanto detto, tamquam non esset;
perciò l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità, da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro; è vero, infatti, che la delibera IC non prende in considerazione una tale giustapposizione ma parla di
"condizioni" alludendo a quelle precedentemente stabilite, ma ciò perché l'art. 7 di tale delibera presuppone la precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche;
d) in conclusione, "una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera IC del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera" (Cass cit., in motivazione)”.
Da ultimo questo principio è stato ribadito da Cass. n. 28215/2024 : "In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera IC 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del IC teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
1.1.2- Nella specie, va considerato che le "condizioni" precedenti sono nulle;
dunque vanno considerate tamquam non esset, e che, quindi, nessun raffronto (di cui all'art.7) può farsi, in quanto pagina 13 di 17 esso presuppone la precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma
2, D.Lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera”.
Non è sufficiente quindi la produzione da parte della unicamente della Gazzetta Ufficiale CP_2 prodotta nella quale si dà atto dell'adeguamento contrattuale.
Di conseguenza, va dichiarata la nullità della clausola anatocistica e eliminata la capitalizzazione degli interessi a debito senza procedere ad alcuna capitalizzazione. Tanto è stato ordinato di calcolare al consulente tecnico di ufficio.
Commissione di massimo scoperto.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, la Banca di Italia –nelle sue istruzioni- riferisce che "Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento. Tale commissione
è strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno "scoperto di conto".
Per ciò che concerne il rapporto n. 94780/4, le condizioni contenute nel foglio informativo prevedono una commissione trimestrale sul massimo scoperto in bianco, entro o oltre il limite di fido, non superiore allo 0,625%. Anche detta pattuizione risulta determinata solo nel suo massimo ma non nella sua entità.
Nessuna pattuizione risulta documentata tra le parti per ciò che concerne la commissione di massimo scoperto relativamente agli altri rapporti (art. 1321 c.c.).
Anche a voler considerare gli estratti conto come principio di prova della convenzione, nei medesimi risulta unicamente l'addebito a titolo di commissioni di massimo scoperto ma non è indicato il
“determinato numero di giorni” minimo richiesto per la sua applicazione;
non vi è alcun riferimento temporale allo scoperto, ossia non si capisce se è sufficiente un giorno, o differenti giorni, consecutivi o non;
nel silenzio, il cliente non è in grado di conoscere a priori quando sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione.
Per tali motivi, la clausola contenente la commissione risulterebbe comunque indeterminata (art. 1346
c.c.) e come richiesto dall'attore, ne va dichiarata la nullità, con l'effetto -parimenti- della necessaria espunzione dei relativi addebiti.
In tal senso, “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. Sez. 1, 20/06/2022, n. 19825, Rv. 665220 - 01).
pagina 14 di 17 Mancando una pattuizione vincolante (art. 1321 c.c.), correttamente è stato ordinato al c.t.u. di espungere tutti i relativi addebiti.
Spese e commissioni.
Per ciò che concerne il rapporto n. 94780/4, dette spese e commissioni -quantificate dal CTU in complessivi € 1.379,90 (pag. 24 e 25 della perizia)- devono ritenersi validamente pattuite in quanto previste nel contratto sottoscritto il 10.02.2000 a cui sono allegate, nel foglio informativo pure sottoscritto, le relative condizioni economiche.
Non risultano pattuite, con necessità di procedere alla loro espunzione, le spese o commissioni a qualunque titolo addebitate, comprese quelle fisse per chiusura periodica, per tutto il periodo documentato per i restanti rapporti.
Prescrizione.
Risulta persuasiva la ricerca effettuata dalla difesa del convenuto (“Negli atti parlamentari a proposito delle modifiche dell'art. 168bis cpc si legge espressamente quanto segue: “l'articolo 2 modifica proprio l'articolo 168bis comma 5 del codice di procedura civile, già sostituito dall'articolo 12 della legge n. 353 del 1990, in tema di differimento della prima udienza, sopprimendo il riferimento, in esso contenuto, alle decadenze maturate dalla data dell'udienza fissata nella citazione, per il caso di differimento della stessa. La disposizione ha pertanto lo scopo di evitare che il convenuto incorra nelle decadenze di cui all'articolo 167, comma 2, del codice di procedura civile, qualora il giudice istruttore assuma il provvedimento oltre il termine ordinatorio di cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, invadendo altresì il termine di venti giorni dalla data di prima udienza fissata nella citazione, entro la quale il convenuto deve costituirsi a norma dell'art. 167 comma 1 del codice di procedura civile” doc n. 16, pag. 2) relativamente alla intenzione del legislatore (art. 12 preleggi) nell'effettuare la modifica all'art. 168 bis c.p.c. permettendo la costituzione del convenuto entro 20 giorni prima dell'udienza fissata ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. giovandosi pienamente del rinvio di ufficio, senza incorrere in decadenze.
Detta interpretazione già conforme alla interpretazione letterale dell'art. 168 bis c.p.c. e dell'art. 166
c.p.c., risponde anche all'ulteriore criterio di interpretazione della legge dettato dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
Pertanto, una volta noto che l'intenzione del legislatore era proprio quella di permettere di allungare i tempi di costituzione agevolandosi del rinvio di ufficio, senza peraltro violare diritti della controparte, ne deriva che parte convenuta non è decaduta dalla facoltà di eccepire la prescrizione della ripetizione dell'indebito, e costituendosi 20 giorni prima dell'udienza fissata ex art. 168 bis comma 5 c.p.c., risulta aver tempestivamente sollevato la relativa eccezione.
Quanto all'onere di allegazione di detta eccezione, l'orientamento consolidato della Suprema Corte è il seguente: “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista
pagina 15 di 17 l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass. Sez. 1,
16/10/2024, n. 26897, Rv. 672513 - 01).
Di conseguenza l'eccezione risulta completa.
È quindi stato chiesto al consulente tecnico di ufficio di non eliminare le rimesse solutorie ultradecennali rispetto alla notifica dell'atto di citazione.
Sono state in ogni caso correttamente considerate dall'ausiliario del giudice le aperture di credito evincibili dalle annotazioni presenti negli estratti conto conformemente all'ulteriore orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui: “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista
o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa”. (Cass. Sez. 1, 14/12/2023, n. 34997, Rv. 669644 - 01), “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei
a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cass. Sez. 1, 24/01/2024,
n. 2338, Rv. 670236 - 01).
Non può essere considerata la data della precedente messa in mora del 2019 -priva di prove di invio e consegna- e data mai specificamente allegata nell'atto di citazione e nella memoria di precisazione della domanda.
L'ausiliario del giudice ha risposto con i risultati su-riportati.
In particolare, tenendo conto dei rilievi del CTP (cfr. CTU - all. 33), l'ausiliario del giudice Parte_1 ha applicato la prescrizione sui soli conti principali (nn. 11689, 47804 e 4181) rielaborando invece ab origine i calcoli sui conti accessori (nn. 47903, 20082, 496, 11801, 11805 e 11808) in quanto gli stessi, come conti anticipi, avevano comportato l'automatica concessione del fido a copertura delle operazioni che affiancavano;
il dottor ha così quantificato l'indebito in complessivi € 163.713,92, Per_1 riepilogati alle pagine 55-57 della perizia, così composti: € 4.042,62 (cfr. risposta a pagina 40) con richiamo al prospetto sub n. 9; € 69.921,36 (cfr. risposta a pagina 43) con richiamo ai prospetti sub nn.
38, 39 e 56); 89.749,94 (cfr. risposta alle pagine 46-48) con richiamo ai prospetti sub nn. 43-50.
pagina 16 di 17 Tali ultimi conteggi sono presenti, anche nei corrispondenti allegati tecnici, solo nella versione definitiva della perizia;
essi sono comunque stati sottoposti al contraddittorio successivo delle parti e parte convenuta non ha indicato nulla se non che si trattasse di calcoli non richiesti nel quesito;
detto ulteriore calcolo è invece perfettamente coerente con il quesito perché non opera la prescrizione nei conti di evidenza i cui addebiti avvengono sempre all'interno del fido concesso e gli addebiti ulteriori sono poi riversati sul conto principale.
Conclusioni.
Accertata la nullità della pattuizione degli interessi ultra-legali, dell'anatocismo, della pattuizione della commissione di massimo scoperto e delle ulteriori commissioni e spese sui conti n. 11689, n. 47804 e conto anticipi collegato n. 47903, n. 4181 e conti collegati nn. 20082, 496, 11801, 11805 e 11808 nei limiti suesposti e accertata la parziale prescrizione della domanda di ripetizione come da allegati alla consulenza tecnica di ufficio, va condannata a pagare in favore di Controparte_1 la somma -a titolo di ripetizione di indebito- di € (163.713,92- 1.379,90) Parte_1
162.334,02, oltre interessi legali dal 18.10.2021 al saldo.
Le spese -anche della consulenza tecnica di ufficio- seguono la soccombenza sostanziale della convenuta e sono liquidate in dispositivo ex dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di per l'effetto dichiarata la nullità del tasso debitore, Parte_1 dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto e delle ulteriori commissioni e spese sui conti n. 11689, n. 47804 e conto anticipi collegato n. 47903, n. 4181 e conti collegati nn. 20082, 496, 11801,
11805 e 11808 nei limiti di cui in motivazione e accertata la parziale prescrizione della domanda di ripetizione come da allegati alla consulenza tecnica di ufficio, condanna pagare Controparte_1 in favore di a somma di al 18.10.2021, oltre interessi legali dal €162.334,02 Parte_1 saldo;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 1.241,00 per spese, € 14.103,00 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della consulenza Controparte_9 tecnica di ufficio già liquidate con autonomo provvedimento.
Milano, 13 Aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42070/2021 promossa da:
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 2 20122 Parte_1 P.IVA_1
MILANO, presso lo studio degli Avv.ti BUSCAINO GIUSEPPE e DELFINI ISABELLA
ATTORE
contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 10 20122 Controparte_1 P.IVA_2
MILANO, presso lo studio dell'Avv. GRASSI CATAPANO MARGHERITA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione respinta, e previe tutte le declaratorie necessarie e consequenziali, così giudicare:
Nel merito:
-dichiarare l'invalidità, l'inefficacia, l'illegittimità, la nullità e l'inapplicabilità dell'interesse anatocistico trimestrale, dei tassi applicati, della commissione di massimo scoperto, di quelle spese, commissioni, competenze, valute ed ogni altra remunerazione verso la banca non determinate e applicate senza approvazione di come specificate in narrativa, addebitate sui sei conti Parte_2 correnti di cui è causa nonché sui rapporti accessori e secondari correlati, e sugli ulteriori conti eventualmente risultanti in corso di causa;
-previa determinazione dell'esatto rapporto dare/avere tra le parti, in base ai risultati del ricalcolo operato sulla base dei corretti presupposti sopra indicati, con rideterminazione del saldo finale dei rapporti, condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di € 352.611,80 o di quella CP_2 somma – maggiore o minore – che sarà risultata dovuta al termine del giudizio, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e il maggior danno da rivalutazione monetaria.
pagina 1 di 17 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa (oltre al rimborso delle spese generali e degli oneri previdenziali e fiscali), da distrarsi a favore dei sottoscritti legali resisi antistatari.
Per parte convenuta:
Voglia il Giudice adito così giudicare:
- in via preliminare, dichiarare prescritti tutti i diritti di credito eventualmente derivanti dai conti correnti oggetto di causa in relazione alle rimesse solutorie per decorso del termine decennale dalle singole rimesse effettuate;
- nel merito, in via principale, respingere le domande svolte, a qualunque titolo, da Parte_1 nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto e/o in ogni caso indimostrate, CP_1 per tutti i motivi esposti.
Con vittoria di spese e compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 15.10.21, la società attrice educe di essere Parte_1 divenuta cessionaria dalla società (poi trasformatasi in , in data 11.12.2017, di Parte_2 Pt_1 tutti i “crediti, i diritti di credito e azioni, accessori, rivalutazione monetaria e interessi, con particolare riferimento ai diritti di credito da ripetizione di indebito per anatocismo, usura, commissioni di massimo scoperto e competenze bancarie non dovute e comunque di tutti gli addebiti illegittimi a qualunque titolo effettuati” relativi a svariati rapporti di conto corrente, accesi anche anteriormente al
2000 ed intrattenuti sino al 2012, con Istituti bancari tutti nel tempo fusi per incorporazione in
[...]
CP_1
Più precisamente, i diritti ceduti concerno sei rapporti principali (c.c. n. Controparte_3
502/11689 c/o filiale di Corso San Gottardo;
cc.cc. nn. (9)47804 e 47903, nella Controparte_4 filiale di Castano Primo, C.so San Rocco 3; cc.cc. nn. 4181, 20082 e 496, Controparte_5 nella filiale n. 3 di Milano) ed almeno ulteriori sei conti secondari dedicati ad anticipi “sbf” ed export Cont Cont (nn. 6490, 12865 e 14364 con e nn. 11801, 11805 e 11808 con ).
Espone che, dagli accertamenti condotti sulla base della non completa documentazione in possesso della cedente, è emerso un credito restitutorio in favore della cessionaria di € 352.611,80, di cui è stata informata la banca, alla quale contestualmente veniva richiesta la consegna ex art. 119 TUB degli estratti conto mancanti e di tutti i contratti. Avendovi la banca provveduto solo parzialmente – consegnando, per ciò che concerne i contratti, unicamente quello relativo al rapporto n. 947804 con la stipulato il 10.02.2000- parallelamente al presente giudizio sorgeva un contenzioso Controparte_4 tra le parti in esito al quale, con sentenza del 28.10.21, codesto Tribunale dichiarava il diritto alla consegna circoscritto alla sola documentazione degli ultimi dieci anni rispetto al momento in cui la richiesta era stata avanzata.
Preliminarmente, pertanto, l'attrice reitera la domanda di consegna di tutta la documentazione mancante, chiedendo a tal fine l'emissione di un'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e comunque l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Eccepisce l'illegittimità di tutti gli addebiti in quanto non pattuiti, ovvero in subordine ed in mancanza di consegna della copia dei contratti, la nullità dei rapporti per assenza di forma scritta, deducendo:
pagina 2 di 17 -l'indeterminatezza dei tassi di interesse a debito ed a credito;
-l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c. per tutta la durata dei rapporti, in quanto prassi invalida ed insanabile perché basata su un uso negoziale e non normativo, come chiarito da Cass. SS.UU. n. 21025/2004; l'illegittimità, dal luglio 2000, dell'anatocismo trimestrale degli interessi passivi, non risultando comunicata, né praticata, l'applicazione della capitalizzazione anche degli interessi attivi, in ottemperanza alla delibera IC del 09.02.2020;
-l'illegittimità degli addebiti, alla fine di ogni trimestre, delle commissioni di massimo scoperto, per mancata pattuizione della relativa clausola e comunque per nullità della medesima in quanto non risulta fissata una base imponibile, né le modalità o tempistiche di applicazione;
rileva che la clausola è in ogni caso invalida per assenza di causa concreta in quanto ha l'unica funzione di concedere alla banca una remunerazione aggiuntiva ad un tasso ultra-legale;
-l'illegittimità, in assenza di regolamentazione pattizia, di tutti gli addebiti per spese, valute, commissioni, competenze ed ogni altra remunerazione, anche relativamente ai conti anticipi “sbf”, che hanno determinato addebiti trimestrali sui rispettivi conti principali a cui erano collegati.
Chiede pertanto l'accertamento dell'illegittimità di tali addebiti e la rideterminazione -previa ammissione di CTU contabile- del saldo finale dei rapporti, con condanna della banca alla restituzione dell'importo di € 352.611,80.
Con comparsa di risposta depositata il 19.05.22, si difende l'istituto ccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della richiesta di consegna dei documenti, in quanto già oggetto di provvedimento monitorio e di sentenza di conferma in esito al giudizio di opposizione, statuizioni che hanno limitato la consegna alla documentazione degli ultimi dieci anni.
Eccepisce altresì la prescrizione delle domande di ripetizione formulate con riferimento alle rimesse solutorie eseguite su tutti i conti per cui è causa nel decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione, rilevando in particolare:
-per il conto corrente n. 11689, l'irripetibilità di tutti gli addebiti per interessi passivi, cms e spese intervenuti fino al 30.09.2011 (doc. 3);
-per il conto corrente n. 47804, l'irripetibilità di tutti gli addebiti per interessi passivi, cms e spese intervenuti fino al 30.11.2011 (doc. 4);
-per il conto corrente n. 4181, l'irripetibilità degli addebiti come indicati al doc. 5;
-per il conto anticipi n. 47903, il conto anticipi n. 20082 e il conto finanziamento n. 496, non essendovi creazione di disponibilità tale da considerarli al pari di un'apertura di credito, l'irripetibilità degli interessi anteriori al 05.10.21 in quanto da considerarsi tutti solutori.
Nel merito, contesta in ogni caso l'infondatezza di tutte le domande, rilevando che l'eccezione di nullità dei contratti per assenza di forma scritta è priva di fondamento giuridico, non provata e comunque contraddittoria in quanto smentita dalla stessa richiesta attorea di consegna della relativa documentazione.
pagina 3 di 17 Con riferimento all'applicazione dell'anatocismo trimestrale, la banca rileva la legittimità della propria condotta avendo la medesima applicato dal 01.07.2000 la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, conformemente a quanto previsto dall'art. 120, c. 2, TUB e dalla delibera
IC del 09.02.2000, e dando notizia di tale modifica tramite avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale
(doc. nn. 6, 7 e 8).
Contesta l'attendibilità della perizia di parte attrice, in quanto non risultano ivi considerate le rimesse solutorie e le pattuizioni sottoscritte in ordine al rapporto n. 47804, producendo a sua volta perizia di parte (doc. 9) da cui risulta un credito complessivo a favore della banca pari ad € 638.295,35, inferiore cioè di € 40.570,94 rispetto a quanto risultante al momento della chiusura a sofferenza.
Conclude dunque per il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice.
Con memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., l'attrice -rilevando di aver citato la banca a comparire all'udienza del 24.01.22, differita al 09.06.22 con decreto emesso il 07.01.22- eccepisce la tardività della costituzione della convenuta ritenendo la medesima, per l'effetto, decaduta dalla facoltà di sollevare l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie. Ne ha rilevato in ogni caso l'infondatezza, atteso che ai fini della valida proponibilità dell'eccezione la banca avrebbe dovuto altresì produrre il contratto di affidamento, con indicazione del limite del credito accordato oltre il quale l'operazione può considerarsi solutoria, nonché gli estratti conto comprovanti il superamento dell'affido e la data.
Eccepisce l'inopponibilità alla cessionaria del diritto creditorio risultante dai saldi di conto corrente della società in quanto assoggettati, per effetto dell'ammissione della cedente al concordato Pt_2 preventivo, all'art. 184 L.F., secondo cui “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicazione sul registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161 L.F.”, i quali conservano impregiudicati i propri diritti unicamente “contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”.
Reitera la richiesta di consegna della documentazione rilevando che la medesima non è coperta da giudicato in quanto riproponibile ai sensi dell'art. 640, comma III, c.p.c..
Con provvedimento del 23.11.22, rigettata l'istanza di parte attrice afferente la consegna della documentazione in quanto già oggetto di sentenza del 28.10.21 passata in giudicato, il giudice allora incaricato del ruolo ammette CTU contabile ed al consulente incaricato, dott. , Persona_1 assegna il seguente quesito: “…tenendo conto della intervenuta prescrizione (10 anni dalla presentazione della odierna domanda), CALCOLI:
- l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla all'attrice, a titolo di interessi CP_2 anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi;
- l'ammontare degli importi complessivi effettivamente addebitati alla correntista, in ragione della documentazione contabile prodotta, ed in ogni caso, tenendo conto della intervenuta prescrizione decennale, a titolo di commissioni e spese, comprese quelle fisse per chiusura periodica;
- l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla all'attrice a titolo di commissioni di CP_2 massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e commissioni di disponibilità fondi, in ragione della documentazione contabile prodotta e della intervenuta prescrizione decennale,
- l'ammontare complessivo degli eventuali interessi ultralegali,
pagina 4 di 17 - l'ammontare degli interessi creditori, conteggiati al saggio di cui all'art. 117 TUB, che sarebbero maturati a favore dell'attrice nei trimestri e sui relativi saldi che, per effetto della epurazione degli addebiti contestati, fossero divenuti creditori;
- ricalcoli il saldo con eliminazione di tutti gli eventuali addebiti ingiustificatamente applicati dalle
Banche.
I conteggi di cui ai punti che precedono dovranno riguardare tutte le rimesse registrate sui conti, tenendo in debita considerazione l'eccepita intervenuta prescrizione delle predette rimesse solutorie”.
Il quesito viene integrato con provvedimento del 04.04.23 con cui viene chiarito al CTU di considerare quale periodo eventualmente oggetto di prescrizione quello anteriore al 15.10.11, così procedendo:
1) IN MERITO ALLA PRESCRIZIONE E ALLA INDAGINE DELLE RIMESSE SOLUTORIE: In relazione a tutti i rapporti oggetto di causa, verifichi, per il periodo anteriore al 15/10/2011 sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca se vi siano stati pagamenti solutori ossia versamenti in conto a pagamento di saldi debitori con la precisazione che l'importo del fido potrà essere desunto anche da quanto indicato e applicato su estratti conto. Nella ricostruzione del saldo, in deroga a quanto richiesto, il CTU mantenga ferme le annotazioni a debito, pure indebite, se successivamente pagate con rimesse di natura solutoria. In mancanza di rimesse solutorie il CTU provveda al ricalcolo del conto corrente dalla sua origine applicando le indicazioni di seguito fornite. (…)
3) IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE NON PRODOTTA: Per i periodi non documentati si autorizza il CTU a considerare il differenziale pari alla differenza tra l'ultimo saldo e il primo saldo successivo disponibile con data valuta la prima data successiva documentata dopo il salto di periodo
4) IN MERITO ALLA RICALCOLO DEL SALDO: il CTU dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:
- nessuna capitalizzazione degli interessi attivi e passivi per tutto il periodo documentato, detti interessi formeranno separata posta contabile finale;
- Eliminazione di tutte le spese addebitate per commissioni e spese (a qualunque titolo), comprese quelle fisse per chiusura periodica, per tutto il periodo documentato;
- Eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e commissioni di disponibilità fondi senza nessun conseguente ricalcolo
- Calcoli gli interessi passivi al tasso sostitutivo minimo di cui all'art. 117 TUB (MINIMO tasso BOT dei 12 mesi precedenti le chiusure trimestrali);
- Ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori al tasso sostitutivo massimo di cui all'art. 117 TUB (MASSIMO tasso BOT dei 12 mesi precedenti le chiusure trimestrali);
- Mantenga ferme le annotazioni a debito, pure indebite, se pagate con rimesse di natura solutoria come sopra specificato.
L'indagine del CTU si è svolta provvedendo, in primo luogo e per ciascun conto, ad individuare le rimesse solutorie e gli effetti della eccepita prescrizione in relazione agli addebiti di competenze effettuati ante 15/10/2011; successivamente, ad eseguire tre distinte rielaborazioni dei saldi
(considerando gli effetti della prescrizione su tutti i conti, anche collegati, ove presenti;
escludendo del tutto gli effetti della prescrizione;
considerando gli effetti della prescrizione soltanto sui conti principali, non potendosi sui conti anticipi operare per importi ultra fido rispetto a quanto di volta in pagina 5 di 17 volta anticipato) secondo le indicazioni del quesito peritale, con determinazione della differenza tra saldo ricalcolato e saldo bancario originario. Poiché nel corso delle operazioni peritali l'attrice acquisiva dalla banca e produceva ulteriore documentazione relativa ad alcuni estratti conto (in particolare, relativi al conto n. 4181), il CTU ha provveduto altresì ad eseguire una rielaborazione alternativa (considerando ed escludendo detti estratti) onde rimettere al Giudice ogni valutazione sulla tempestività o meno delle suddette produzioni.
Per effetto del ricalcolo il saldo debitore di ciascun conto è risultato inferiore rispetto a quello indicato a sofferenza al momento della chiusura, con una differenza a credito del correntista così determinata:
➢ Conto principale n. 11689:
A. euro 4.042,62, considerando la sussistenza di rimesse solutorie prescritte;
B. euro 139.555,34, escludendo totalmente la sussistenza di rimesse solutorie;
➢ Conto principale n. 47804 e conto anticipi collegati nn. 47903:
A. euro 9.115,94, considerando la sussistenza di rimesse solutorie prescritte su tutti i conti;
B. euro 157.601,27, escludendo totalmente la sussistenza di rimesse solutorie;
C. euro 69.921,36, considerando la sussistenza di rimesse solutorie prescritte solo sul conto principale;
➢ Conto principale n. 4181 e conti collegati nn. 20082, 496, 11801, 11805 e 11808:
A. euro 19.621,59, considerando la sussistenza di rimesse solutorie prescritte su tutti i conti;
B. euro 206.372,77 ovvero 206.578,12 (considerando o meno la documentazione successivamente pervenuta), escludendo in ogni caso totalmente la sussistenza di rimesse solutorie;
C. euro 89.749,94 ovvero 89.809,23 (considerando o meno la documentazione successivamente pervenuta), considerando la sussistenza di rimesse solutorie prescritte solo sul conto principale.
Nessuna osservazione è stata svolta dal consulente di parte convenuta, atteso che -rispetto ai calcoli eseguiti da quest'ultimo (doc. 15 fascicolo convenuta)- la differenza a credito dell'attrice, per l'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, è risultata, secondo l'elaborazione del CTU, inferiore (€ 32.780,15) e perciò più favorevole rispetto a quanto risultante alla banca (€ 40.570,94).
Dopo il deposito della CTU, la causa -ritenuta matura per la decisione- è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Onere della prova.
pagina 6 di 17 L'attrice ha agito in qualità di cessionaria del credito della correntista per la ripetizione Parte_2 delle somme indebitamente versate dalla medesima alla banca, deducendo l'illegittimità delle condizioni contrattuali applicate in ragione della mancata espressa pattuizione delle relative clausole.
Contestualmente, agendo in via monitoria ed instando anche nel presente giudizio ai sensi degli artt.
186 ter e 210 c.p.c., ha chiesto -tra l'altro- la consegna e comunque l'esibizione di copia di tutti i contratti. Tale domanda è stata rigettata in quanto, con sentenza n. 8823/21 di codesto Tribunale, non appellata, il diritto alla consegna della documentazione è stato ritenuto “circoscritto alla documentazione risalente a non oltre dieci anni addietro rispetto al momento in cui la richiesta è stata avanzata”. Di talché l'unico contratto prodotto dall'attrice nel presente giudizio risulta essere quello relativo al conto corrente bancario affidato n. 94780/4, sottoscritto in data 10.2.2000 con la CP_4
, poi assorbita dalla convenuta (doc. 16).
[...] CP_1
La convenuta ha eccepito l'infondatezza delle pretese attoree anche in considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio, atteso che la società Hanconta, avendo espressamente richiesto la copia dei contratti, ne ha con ciò ammesso l'esistenza in forma scritta.
La difesa di parte attrice appare contraddittoria tra l'atto introduttivo e la memoria n.1 cpc;
deve ritenersi in quanto più chiara e ragionata l'impostazione iniziale per cui a fronte della mancata consegna delle copie da parte della convenuta, la allegazione della attrice consiste nell' “invocare la nullità dei rispettivi contratti per assenza di forma scritta e conseguente violazione dell'art. 117 T.U.B.”.
In tal senso, essendo dedotto un fatto negativo ossia la mancata pattuizione scritta, l'attore non è tenuto a provarla. Sarebbe stato pertanto onere della banca, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., provare che invece le pattuizioni fossero corrette.
In applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio, “con specifico riferimento alle conseguenze dell'omessa produzione del contratto di conto corrente, la recente Cass. n. 9213 del 2023
(alla cui motivazione, per la parte qui di interesse, può farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ..
In senso del tutto analogo si veda anche Cass. n. 12993 del 2023), riaffermato che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, ha rimarcato che, «nelle azioni suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico. Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem – così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale – operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo (cfr.
pagina 7 di 17 Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001)»” (Cass. n. 3310 del
06.02.2024).
Nel caso di specie, poiché l'attrice ha prodotto un numero considerevole di anni di estratti conto attestanti la dazione delle somme che si assumono indebite, deve ritenersi assolto l'onere probatorio preliminarmente gravante sulla medesima (così, ex multis, Cass. n. 4718/2022 secondo cui “nei rapporti bancari di conto corrente, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, i dovrà farsi carico della produzione degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre
2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948); con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi”).
Documentazione contabile acquisita in corso di CTU.
Nel corso delle operazioni peritali, l'attrice ha integrato la documentazione producendo alcuni estratti conto relativi ai rapporti nn. 496 e 4181. Il CTU ha provveduto pertanto ad eseguire due ipotesi di calcolo distinte, considerando ovvero omettendo l'esame di detta documentazione. Poiché l'esame di tali estratti conto ha comportato un'ipotesi di ricalcolo peggiorativa per l'attrice, che li ha prodotti, gli stessi devono ritenersi validamente acquisiti.
Indeterminatezza dei tassi di interesse.
L'attrice ha lamentato la mancata pattuizione dei tassi di interesse rispettivamente dovuti tra le parti.
La censura è fondata con riferimento a tutti i rapporti per cui è causa per i quali non risultano prodotti i relativi contratti in quanto la legge n. 154/1992 prevede l'obbligo di forma scritta, così come l'art. 117 TUB e i tassi ultra-legali devono essere pattuiti in ogni caso per iscritto ex art. 1284 c.c.
Con riferimento al rapporto di conto corrente affidato n. 94780/4 Parte_3
10.02.2000, valgano le seguenti osservazioni. Le condizioni economiche
[...] contenute nel foglio informativo redatto ai sensi della legge n. 154/1992, prevedono: tasso creditore annuo non inferiore allo 0,0625%; tasso debitore annuo intra fido non superiore al 12,50%, extra fido non superiore al 13,25%; interessi di mora non superiori al 13,25%.
Sennonché, in mancanza di ulteriore documentazione, non risultano indicate né provate le modalità per pervenire alla esatta individuazione in concreto della misura dei tassi praticati;
cosicché la pattuizione rimane del tutto indeterminata (In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (Cass. n.
22179 del 30/10/2015).
Correttamente, pertanto, il CTU ha provveduto a ricalcolare gli interessi passivi al tasso sostitutivo minimo di cui all'art. 117 TUB (MINIMO tasso BOT dei 12 mesi precedenti le chiusure trimestrali) e pagina 8 di 17 gli interessi creditori al tasso sostitutivo massimo di cui all'art. 117 TUB (MASSIMO tasso BOT dei
12 mesi precedenti le chiusure trimestrali), coerente con i periodi di produzione degli estratti conto.
Anatocismo.
La produzione del contratto del 10.02.2000 per ciò che concerne il rapporto n. 94780/4, nonché degli estratti conto ordinari e scalari dal 1998 e 1999, relativamente agli altri due rapporti principali oggetto di causa, consente di accertare che i relativi rapporti siano iniziati anteriormente all'entrata in vigore della delibera IC del 09.02.2000.
Per i contratti anteriori al 2000, vale questo principio di recente consolidatosi: “In tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera IC 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c.” (Cass. Sez. 1, 16/10/2024, n. 26867, Rv. 672504 - 01)
La clausola di capitalizzazione degli interessi -per il contratto di conto corrente concluso in data
10.02.2000, contenuta all'art. 12 (Pagamento degli Interessi creditori e debitori.
1. I rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto oltre agli interessi ed alle commissioni anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura dei conti, ed ogni eventuale altra spesa, con valuta data di regolamento, ferma restando la facoltà della banca di procedere di volta in volta. all'addebito delle spese postali, telegrafiche e simili e dai bolli.
2. I conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dalla banca e operate le ritenute fiscali di legge. 3. Gli interessi dovuti dal correntista alla banca si intendono determinati nella misura indicata nel presente contratto e producono a loro volta interessi nella stessa misura. 4. Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo, ed anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e verranno regolati a computati come ai precedenti commi 2 e 3.)- va dichiarata nulla per violazione del disposto dell'art. 1283 c.c. in quanto va rammentato che nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 1283 c.c., “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano interessi dovuti da almeno sei mesi”.
La Corte Suprema di Cassazione (Sez. I, 11/11/1999, n. 12507) ha chiarito che “La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c. L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall non esclude la suddetta CP_7 pagina 9 di 17 nullità, poichè a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi”. Il principio della nullità delle suddette clausole ha ottenuto anche l'imprimatur delle sezioni unite di Cassazione (Cass. SSUU 4 novembre 2004, n. 21095).
A seguito delle note sentenze del 1999 della Suprema Corte, il legislatore delegato –ossia il Governo su delega del Parlamento- è intervenuto con l'art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999, lasciando inalterato l'art. 1283 c.c. ma inserendo -con il proprio comma 2- il comma 2 dell'art. 120 del T.U.B. con cui si demandava al IC (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) -per i contratti ancora da concludere- il compito di determinare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi su interessi nelle operazioni bancarie e con il comma 3 introducendo una sanatoria per il passato e un metodo di adeguamento senza però integrare o modificare l'art. 120 T.u.b.
Detto 3° comma dell'art. 25 d.lgs. 342/1999 –contenente la sanatoria e l'adeguamento (“Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento”) e integralmente investito del vaglio di illegittimità costituzionale- è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/2000 per eccesso di delega in quanto la disciplina retroattiva o genericamente validante senza distinguere tra contratti ed effetti contrattuali anteriori o posteriori alla data della propria entrata in vigore e prescindendo dal tipo di vizio da cui dette clausole sarebbero colpite e da ogni collegamento con il testo unico bancario -che miravano a integrare- che non fosse meramente occasionale, fa venir meno la continuità logica con la delega.
Così disponendosi, continua il Giudice delle Leggi, si rompe la necessaria consonanza che deve intercorrere tra la delega e la norma delegata. L'indeterminatezza della fattispecie di cui al comma
3 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999 non consente di ricondurre la denunciata norma nell'ambito dei princìpi e criteri della legge di delegazione (art. 25 della legge 19 febbraio
1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre
1989 denominata Seconda direttiva, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE e che riguarda solo il mutuo riconoscimento delle attività svolte dalle Autorità di Vigilanza nonché la libertà di stabilimento dell'attività creditizia;
pertanto attività di macroeconomia e non di microeconomia come l'intervento sui singoli contratti di diritto privato). Questi, infatti, non possono ragionevolmente interpretarsi come abilitanti l'emanazione d'una disciplina di sanatoria (per il passato) e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge delegata e quella della delibera del IC) di clausole anatocistiche bancarie, del tutto avulsa da qualsiasi riferimento ai vizi ed alle cause di inefficacia da tenere per irrilevanti ossia senza una necessaria e sicura rispondenza
(diretta od indiretta) ai princípi e criteri informatori del Testo Unico Bancario.
Ove la Corte Costituzionale avesse voluto o ritenuto di poter salvare parte del terzo comma avrebbe potuto emettere sentenza interpretativa di rigetto o interpretativa di accoglimento parziale solo per la sanatoria degli effetti già prodotti.
pagina 10 di 17 La Corte delle leggi ha invece escluso la possibilità di un'interpretazione adeguatrice della legge delegata alla legge delegante e -esplicitamente omettendo ogni considerazione sulla ragionevolezza intrinseca della norma denunciata, e dichiarando assorbito ogni altro profilo delle sollevate questioni- ha statuito che la norma in esame víola l'art. 76 della Costituzione (C.Cost. 425/2000); dal 2000, quindi tale norma è stata cancellata con effetto ex tunc dall'Ordinamento.
Né il secondo comma dell'art. 25 d.lgs. 342/1999 -non dichiarato incostituzionale- conferisce la facoltà di emanare norme transitorie statuenti, con effetti validanti, la sorte delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente, nonchè di prevedere disposizioni di adeguamento e tempi delle medesime, tanto meno intervenendo con efficacia sanante condizionata unicamente a modalità procedimentali unilaterali.
Esso infatti si limita a conferire al IC l'autorità di stabilire modalità e criteri per la produzione dell'anatocismo bancario per il futuro.
Inoltre, l'art. 161 6 c. T.U.B. esclude che ai contratti già conclusi possa essere applicata la normativa sopravvenuta (“I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori”) (così Trib., Torino, sent.
6204/07).
La Corte Costituzionale -dichiarando la illegittimità dell'art. 25 comma 3 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n.
342- ha provocato la caducazione a catena dell'art. 7 della Del. IC 9 febbraio 2000, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento della entrata in vigore della medesima delibera IC ma rimasto privo di autorizzazione a deliberare sul punto.
Detta caducazione è stata chiarita già nel 2005 dalla Suprema Corte “La fondatezza del mezzo di gravame è quindi evidente, dal momento che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima, quale che sia la natura del vizio accertato, cessa di avere efficacia (e non può quindi più essere applicata) dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136, primo comma, Cost.). Il venir meno di tale disposizione, eliminando l'eccezionale salvezza della validità e degli effetti delle clausole già stipulate, lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.” (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 3589 del 22/02/2005, Rv. 579453 – 01).
Tale ricostruzione ha ottenuto l'ulteriore imprimatur della Suprema Corte di Cassazione Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 20172 del 03/09/2013, Rv. 627515 – 01 rel. Cons. che con motivazione Parte_4 tanto stringata quanto chiara e forte ha esplicitamente ribadito quanto già chiaramente evincibile dalla pronuncia della Corte Costituzionale: “Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1283 c.c., poiché la Corte d'appello ha ritenuto applicabile al rapporto bancario originato dal contratto, stipulato in data anteriore al 22 aprile 2000 (e dunque persistentemente nullo, in parte qua, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 425 del 2000, della sanatoria disposta dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3), la capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale dichiarata nulla. Il ricorso è fondato. si osserva che Cass. Sez. Un.
24418/2010, richiamata dal ricorrente, ha chiarito che, una volta dichiarata la nullità della previsione
pagina 11 di 17 negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art.
1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”.
Ancora, “Pertanto, una volta dichiarata incostituzionale la disposizione retroattiva contenuta nel
D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della norma (19 ottobre 1999) la regola non è quella della libera praticabilità della capitalizzazione trimestrale, bensì quella opposta della nullità della relativa clausola.” (Cass. civ., 7 marzo 2017, n.
5609, in Notariato, 2017, 3, 272).
Pertanto, ai sensi della pronuncia della Cass. civ. Sez. Unite, 02-12-2010, n. 24418 (rv. 615490-Banca
“È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in Controparte_8 particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al
22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”.
La Suprema Corte risulta consolidata su questo orientamento: Cass., 21 ottobre 2019, n. 26769; Cass.,
21 ottobre 2019, n. 26779; Cass. 17 febbraio 2020, n. 3861; Cass., 12 marzo 2020, n. 7105 non massimate;
Cass. 23476/2020; Cass. 23853/2020; Cass. 13925/2020; non risultano pronunce di legittimità di senso contrario.
Come riportato dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud.
13/03/2025) 19/03/2025, n. 7377: A detto orientamento ha dato continuità, con alcune precisazioni, la sentenza di questa Corte n. 9140/2020, la quale ha rilevato che:
a) la richiamata pronuncia di incostituzionalità non ha interessato, quella parte del comma 3 dell'art.
25 cit. in cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera
IC (infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega avendo la Corte costituzionale escluso "che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante"; sicché l'intervento caducatorio riguardava il solo regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo che precedeva l'entrata in vigore della delibera IC, ma non aveva direttamente inciso sull'attribuzione al IC del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime: profilo della disciplina, quest'ultimo, che presentava una propria innegabile autonomia logica e giuridica rispetto alla sanzionata previsione della sanatoria dei contratti contenenti clausole anatocistiche conclusi prima del 21 aprile 2000;
b) in ragione della pronuncia di incostituzionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera IC non possono che considerarsi nulle, in quanto colpite da quell'invalidità che l'art. 25 aveva inteso rimuovere;
è quindi alla nullità delle
pagina 12 di 17 clausole anatocistiche che bisogna guardare quanto si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera, che era stata assunta quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima, mentre, per effetto della successiva declaratoria di incostituzionalità di cui s'è detto, essa va considerata nulla e quindi priva di effetti;
c) per verificare se fosse necessario procedere a una nuova pattuizione in tema di capitalizzazione o se, all'opposto, fosse sufficiente la pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta
Ufficiale e la comunicazione di queste al cliente alla prima occasione utile (art. 7, comma 2, cit.) - come ha ritenuto la Corte d'Appello nella specie - era necessario valutare se "le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate"; tuttavia,
a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità l'operazione di raffronto imposta dalla delibera si dimostrava inattuabile, poiché le nuove "condizioni" (indicate dalla disposizione della delibera IC circa la pari periodicità del conteggio degli interessi) non potevano essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi, per quanto detto, tamquam non esset;
perciò l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità, da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro; è vero, infatti, che la delibera IC non prende in considerazione una tale giustapposizione ma parla di
"condizioni" alludendo a quelle precedentemente stabilite, ma ciò perché l'art. 7 di tale delibera presuppone la precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche;
d) in conclusione, "una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera IC del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera" (Cass cit., in motivazione)”.
Da ultimo questo principio è stato ribadito da Cass. n. 28215/2024 : "In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera IC 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del IC teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
1.1.2- Nella specie, va considerato che le "condizioni" precedenti sono nulle;
dunque vanno considerate tamquam non esset, e che, quindi, nessun raffronto (di cui all'art.7) può farsi, in quanto pagina 13 di 17 esso presuppone la precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma
2, D.Lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera”.
Non è sufficiente quindi la produzione da parte della unicamente della Gazzetta Ufficiale CP_2 prodotta nella quale si dà atto dell'adeguamento contrattuale.
Di conseguenza, va dichiarata la nullità della clausola anatocistica e eliminata la capitalizzazione degli interessi a debito senza procedere ad alcuna capitalizzazione. Tanto è stato ordinato di calcolare al consulente tecnico di ufficio.
Commissione di massimo scoperto.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, la Banca di Italia –nelle sue istruzioni- riferisce che "Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento. Tale commissione
è strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno "scoperto di conto".
Per ciò che concerne il rapporto n. 94780/4, le condizioni contenute nel foglio informativo prevedono una commissione trimestrale sul massimo scoperto in bianco, entro o oltre il limite di fido, non superiore allo 0,625%. Anche detta pattuizione risulta determinata solo nel suo massimo ma non nella sua entità.
Nessuna pattuizione risulta documentata tra le parti per ciò che concerne la commissione di massimo scoperto relativamente agli altri rapporti (art. 1321 c.c.).
Anche a voler considerare gli estratti conto come principio di prova della convenzione, nei medesimi risulta unicamente l'addebito a titolo di commissioni di massimo scoperto ma non è indicato il
“determinato numero di giorni” minimo richiesto per la sua applicazione;
non vi è alcun riferimento temporale allo scoperto, ossia non si capisce se è sufficiente un giorno, o differenti giorni, consecutivi o non;
nel silenzio, il cliente non è in grado di conoscere a priori quando sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione.
Per tali motivi, la clausola contenente la commissione risulterebbe comunque indeterminata (art. 1346
c.c.) e come richiesto dall'attore, ne va dichiarata la nullità, con l'effetto -parimenti- della necessaria espunzione dei relativi addebiti.
In tal senso, “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. Sez. 1, 20/06/2022, n. 19825, Rv. 665220 - 01).
pagina 14 di 17 Mancando una pattuizione vincolante (art. 1321 c.c.), correttamente è stato ordinato al c.t.u. di espungere tutti i relativi addebiti.
Spese e commissioni.
Per ciò che concerne il rapporto n. 94780/4, dette spese e commissioni -quantificate dal CTU in complessivi € 1.379,90 (pag. 24 e 25 della perizia)- devono ritenersi validamente pattuite in quanto previste nel contratto sottoscritto il 10.02.2000 a cui sono allegate, nel foglio informativo pure sottoscritto, le relative condizioni economiche.
Non risultano pattuite, con necessità di procedere alla loro espunzione, le spese o commissioni a qualunque titolo addebitate, comprese quelle fisse per chiusura periodica, per tutto il periodo documentato per i restanti rapporti.
Prescrizione.
Risulta persuasiva la ricerca effettuata dalla difesa del convenuto (“Negli atti parlamentari a proposito delle modifiche dell'art. 168bis cpc si legge espressamente quanto segue: “l'articolo 2 modifica proprio l'articolo 168bis comma 5 del codice di procedura civile, già sostituito dall'articolo 12 della legge n. 353 del 1990, in tema di differimento della prima udienza, sopprimendo il riferimento, in esso contenuto, alle decadenze maturate dalla data dell'udienza fissata nella citazione, per il caso di differimento della stessa. La disposizione ha pertanto lo scopo di evitare che il convenuto incorra nelle decadenze di cui all'articolo 167, comma 2, del codice di procedura civile, qualora il giudice istruttore assuma il provvedimento oltre il termine ordinatorio di cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, invadendo altresì il termine di venti giorni dalla data di prima udienza fissata nella citazione, entro la quale il convenuto deve costituirsi a norma dell'art. 167 comma 1 del codice di procedura civile” doc n. 16, pag. 2) relativamente alla intenzione del legislatore (art. 12 preleggi) nell'effettuare la modifica all'art. 168 bis c.p.c. permettendo la costituzione del convenuto entro 20 giorni prima dell'udienza fissata ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. giovandosi pienamente del rinvio di ufficio, senza incorrere in decadenze.
Detta interpretazione già conforme alla interpretazione letterale dell'art. 168 bis c.p.c. e dell'art. 166
c.p.c., risponde anche all'ulteriore criterio di interpretazione della legge dettato dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
Pertanto, una volta noto che l'intenzione del legislatore era proprio quella di permettere di allungare i tempi di costituzione agevolandosi del rinvio di ufficio, senza peraltro violare diritti della controparte, ne deriva che parte convenuta non è decaduta dalla facoltà di eccepire la prescrizione della ripetizione dell'indebito, e costituendosi 20 giorni prima dell'udienza fissata ex art. 168 bis comma 5 c.p.c., risulta aver tempestivamente sollevato la relativa eccezione.
Quanto all'onere di allegazione di detta eccezione, l'orientamento consolidato della Suprema Corte è il seguente: “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista
pagina 15 di 17 l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass. Sez. 1,
16/10/2024, n. 26897, Rv. 672513 - 01).
Di conseguenza l'eccezione risulta completa.
È quindi stato chiesto al consulente tecnico di ufficio di non eliminare le rimesse solutorie ultradecennali rispetto alla notifica dell'atto di citazione.
Sono state in ogni caso correttamente considerate dall'ausiliario del giudice le aperture di credito evincibili dalle annotazioni presenti negli estratti conto conformemente all'ulteriore orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui: “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista
o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa”. (Cass. Sez. 1, 14/12/2023, n. 34997, Rv. 669644 - 01), “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei
a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cass. Sez. 1, 24/01/2024,
n. 2338, Rv. 670236 - 01).
Non può essere considerata la data della precedente messa in mora del 2019 -priva di prove di invio e consegna- e data mai specificamente allegata nell'atto di citazione e nella memoria di precisazione della domanda.
L'ausiliario del giudice ha risposto con i risultati su-riportati.
In particolare, tenendo conto dei rilievi del CTP (cfr. CTU - all. 33), l'ausiliario del giudice Parte_1 ha applicato la prescrizione sui soli conti principali (nn. 11689, 47804 e 4181) rielaborando invece ab origine i calcoli sui conti accessori (nn. 47903, 20082, 496, 11801, 11805 e 11808) in quanto gli stessi, come conti anticipi, avevano comportato l'automatica concessione del fido a copertura delle operazioni che affiancavano;
il dottor ha così quantificato l'indebito in complessivi € 163.713,92, Per_1 riepilogati alle pagine 55-57 della perizia, così composti: € 4.042,62 (cfr. risposta a pagina 40) con richiamo al prospetto sub n. 9; € 69.921,36 (cfr. risposta a pagina 43) con richiamo ai prospetti sub nn.
38, 39 e 56); 89.749,94 (cfr. risposta alle pagine 46-48) con richiamo ai prospetti sub nn. 43-50.
pagina 16 di 17 Tali ultimi conteggi sono presenti, anche nei corrispondenti allegati tecnici, solo nella versione definitiva della perizia;
essi sono comunque stati sottoposti al contraddittorio successivo delle parti e parte convenuta non ha indicato nulla se non che si trattasse di calcoli non richiesti nel quesito;
detto ulteriore calcolo è invece perfettamente coerente con il quesito perché non opera la prescrizione nei conti di evidenza i cui addebiti avvengono sempre all'interno del fido concesso e gli addebiti ulteriori sono poi riversati sul conto principale.
Conclusioni.
Accertata la nullità della pattuizione degli interessi ultra-legali, dell'anatocismo, della pattuizione della commissione di massimo scoperto e delle ulteriori commissioni e spese sui conti n. 11689, n. 47804 e conto anticipi collegato n. 47903, n. 4181 e conti collegati nn. 20082, 496, 11801, 11805 e 11808 nei limiti suesposti e accertata la parziale prescrizione della domanda di ripetizione come da allegati alla consulenza tecnica di ufficio, va condannata a pagare in favore di Controparte_1 la somma -a titolo di ripetizione di indebito- di € (163.713,92- 1.379,90) Parte_1
162.334,02, oltre interessi legali dal 18.10.2021 al saldo.
Le spese -anche della consulenza tecnica di ufficio- seguono la soccombenza sostanziale della convenuta e sono liquidate in dispositivo ex dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di per l'effetto dichiarata la nullità del tasso debitore, Parte_1 dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto e delle ulteriori commissioni e spese sui conti n. 11689, n. 47804 e conto anticipi collegato n. 47903, n. 4181 e conti collegati nn. 20082, 496, 11801,
11805 e 11808 nei limiti di cui in motivazione e accertata la parziale prescrizione della domanda di ripetizione come da allegati alla consulenza tecnica di ufficio, condanna pagare Controparte_1 in favore di a somma di al 18.10.2021, oltre interessi legali dal €162.334,02 Parte_1 saldo;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 1.241,00 per spese, € 14.103,00 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della consulenza Controparte_9 tecnica di ufficio già liquidate con autonomo provvedimento.
Milano, 13 Aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
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