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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/02/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3262 del ruolo generale per l'anno 2015, vertente tra
e in proprio e nella qualità di genitori Parte_1 CP_1 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Teresa Romanucci ed CP_1
PARTE ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Hazan, Filippo Martini, Marco
Rodolfi e Giovanni Paolo Travaglino;
PARTE CONVENUTA
e
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Controparte_3 Controparte_4
Matteo Cerretti, Mauro Modica e Francesco Napolitano;
PARTE CONVENUTA
e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Mascolo e Modestino CP_5
Prisco;
PARTE CONVENTA
e
1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Foglia, Guglielmo Boursier Niutta e
Diego Manzo;
PARTE CHIAMATA IN CAUSA nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elisa Visentin e Marcella De Simone;
PARTE CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Parte_1 CP_1 convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, i convenuti affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità per colpa dei sanitari che avevano avuto in cura la gestante ed il nato e che, per l'effetto, fossero condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati al minore e ai di lui Persona_1 genitori. A sostegno della domanda esponevano che: 1) la gestante era stata seguita dal dott. durante la gravidanza e che, nel corso delle ecografie eseguite CP_5 dal suddetto sanitario, non era emersa alcuna anomalia del feto;
2) che, tuttavia, dopo la nascita del piccolo , si scopriva che il neonato presentava una Per_1 malformazione congenita ai genitali, nota come “disturbo della differenziazione sessuale”; 3) che, della predetta malformazione, i sanitari non avevano informato né i genitori né tantomeno avevano praticato alcun esame di tipo diagnostico;
4) che, pertanto, il minore veniva registrato all'anagrafe con il nome femminile di;
Per_2
5) che, il giorno dopo il parto, il dott. quale pediatra di turno, aveva riferito CP_4 alla genitrice che il neonato era in buone condizioni ma presentava un rigonfiamento dei genitali esterni tale per cui si rendeva necessaria una visita endocrinologica;
6) che, al momento delle dimissioni, anche il dott. aveva comunicato ai genitori CP_3 che il neonato presentava delle “masserelle” all'altezza dei genitali, di cui bisognava accertarne la natura;
7) che, all'esito delle visite endocrinologiche e genetiche effettuate rispettivamente presso gli ospedali Santobono Pausillipon di e CP_1
Moscati di IN, gli attori scoprivano che il neonato non era di sesso femminile ma era di sesso maschile;
8) che, inoltre, era evidente la responsabilità del ginecologo
2 sia per non aver sottoposto la gestante agli esami diagnostici necessari a CP_5 rilevare tale malformazione congenita sia per aver provocato al neonato un taglio nella regione frontale;
9) che, del pari, era evidente una responsabilità dei pediatri e per il ritardo con il quale avevano formulato la diagnosi di CP_4 CP_3 differenziazione sessuale, avendo in tal modo indotto il padre a registrare il figlio all'anagrafe cittadina con il sesso ed il nome femminile in luogo del sesso e del nome maschile;
10) che, infine, in conseguenza del comportamento dei sanitari, era derivato un danno patrimoniale e non patrimoniale sia ai genitori che al figlio (sotto il profilo del danno parentale e da nascita indesiderata), oltre che una lesione al diritto al nome, all'onore e alla reputazione del neonato per essere stato registrato con un nome e con un sesso diverso da quello corrispondente alla sua identità fisica.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.10.2015, la
[...] si costituiva in giudizio ed eccepiva l'incompetenza Controparte_2 dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di RR NU ai sensi dell'art. 19 c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché non vi era stata nessuna responsabilità da parte dell'ente ed, in via subordinata, chiedeva chiamarsi in causa la compagnia di assicurazione , affinchè fosse Controparte_6 manlevata in caso di condanna.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.11.2015, CP_3
e si costituivano in giudizio ed eccepivano
[...] Controparte_4
l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di RR NU ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c.; inoltre, eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 ed, infine, chiedevano il rigetto dell'avversa domanda. Infatti, rappresentavano: 1) di non aver preso parte né alla fase della gestazione né tantomeno a quella del parto;
2) di aver visitato per la prima volta il neonato soltanto dopo che era stato registrato all'anagrafe; 3) di aver in ogni caso informato immediatamente i genitori non appena avevano riscontrato la presenza di genitali femminili caratterizzati da un'ipertrofia clitoridea;
4) di aver pertanto consigliato di sottoporre il neonato ad una visita endocrinologica volta ad accertare quanto riscontrato in via sommaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.11.2025, CP_5
si costituiva in giudizio ed eccepiva l'incompetenza dell'adito Tribunale per
[...]
3 essere competente il Tribunale di IN (quale foro del convenuto ai sensi dell'art. 18 c.p.c.) o il Tribunale di RR NU (quale foro ai sensi dell'art. 20 c.p.c.),
l'improcedibilità della domanda giudiziale per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 e la nullità dell'atto di citazione per mancanza della causa petendi. Nel merito, chiedeva rigettarsi l'avversa domanda poiché dalla perizia medico-legale di parte non emergeva un nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso. In via subordinata, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia di assicurazione, affinché fosse manlevato in caso di condanna.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.05.2016, la
[...]
si costituiva in giudizio ed eccepiva l'incompetenza dell'adito CP_6
Tribunale per essere competente il Tribunale di IN (quale foro del convenuto ai sensi dell'art. 18 c.p.c.) o il Tribunale di RR NU (quale foro ai sensi dell'art. 20 c.p.c.) nonché eccepiva l'improcedibilità della domanda giudiziale per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, evidenziando che l'operato dei sanitari della era stato conforme alle regole Controparte_2 della scienza medica.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.06.2016,
l' si costituiva in giudizio ed aderiva alle difese Controparte_7 spiegate da . Inoltre, deduceva l'inoperatività della polizza assicurativa CP_5 poiché il -nel sottoscrivere il contratto in data 03.10.2012 - aveva omesso di CP_5 informare l'assicurazione di alcuni elementi idonei ad incidere sul rischio (essendo già avvenuta a quella data la nascita del piccolo ). Chiedeva pertanto accertarsi Per_1 la sussistenza dei limiti e delle esclusioni della polizza, con riguardo alla copertura di secondo rischio ed accertarsi l'inoperatività della garanzia per il caso della c.d. “tutela giudiziaria”.
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda proposta da parte attrice va rigettata.
In via preliminare, vanno ribadite le considerazioni già espresse nell'ordinanza depositata in data 15.06.2016 per rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio.
Al contempo, va evidenziato che la mediazione obbligatoria è stata ritualmente esperita (v. verbale depositato in data 03.01.2017), poiché - a seguito dell'eccezione svolta dalle parti negli scritti difensivi –il giudice ha assegnato a parte attrice il
4 termine di quindici giorni per introdurre il procedimento di mediazione ed ha rinviato all'udienza del 25.01.2015 (v. ordinanza depositata in data 15.06.2016).
Parte attrice ha poi provveduto a depositare l'istanza di mediazione in data
24.06.2016 ed il procedimento di mediazione si è concluso prima dell'udienza di rinvio (ovverosia in data 23.09.2016), in tal modo dovendosi ritenere avverata la condizione di procedibilità poiché effettuata nel rispetto del termine previsto dall'art. 5 co. 2 d.lgs. 28/2010.
Sempre in via preliminare, va ricordato che la nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”(v. Cass. Civ., Sez. III, 15/05/2013, n. 11751).
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice ha indicato sia il petitum (domanda di risarcimento dei danni) sia i fatti costituenti le ragioni della domanda fondata sull'asserito comportamento negligente dei sanitari in violazione degli artt. 1176 c.c.,
1218 e 2236 c.c.
Del resto, la minuziosa attività difensiva dispiegata dalla convenuta rende evidente che alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla “editio actionis” con conseguente esclusione di qualsivoglia compromissione delle garanzie difensive della predetta parte processuale.
Ciò premesso, giova premettere che La L. n. 189 del 2012, di conversione con modificazioni del D.L. n. 158 del 2012 all'art. 3, comma 1, prevede(va):"l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida
e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".
5 La norma è stata successivamente abrogata e dal 01/04 del 2017 è in vigore la L. n. 24 del 2017, art. 7, comma 3, che prevede: "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5".
Secondo la giurisprudenza di legittimità “entrambe le norme non possono ritenersi, in assenza di specifica disposizione transitoria, non contenuta nè nella stessa L. n. 189 del
2012 (o nel decreto legge convertito) o nella successiva L. n. 24 del 2017, avere efficacia retroattiva. Esse, pertanto, conformemente all'art. 11 preleggi regolano unicamente fattispecie verificatesi successivamente alla loro entrata in vigore” (Cass. n.
28994/2019).
Fatta questa doverosa premessa, giova ricordare che il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può ben essere adempiuto dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze od emergenze.
Ne consegue che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato sin dall'anno 1999 e mutato solo con il recente intervento legislativo operato con la legge n. 24/2017 (legge Gelli-Bianco), la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente aveva avuto sempre natura contrattuale.
Essa infatti può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico del medico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliare necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo
6 scelto (cfr. Cass. 1353/2007; conf. Cass. 18610/2015; Cassazione civile, sez. III,
13/11/2015, n. 23198).
Nella fattispecie, non appare revocabile in dubbio la configurabilità di una responsabilità contrattuale dell'azienda ospedaliera convenuta ai sensi dell'art. 1228
c.c., attesa la natura non retroattiva delle norme contenute nella legge n. 24/2017
(Cass. n. 28994/2019).
Resta invece da accertare se la risposta diagnostica sia stata corretta e tempestiva, anche con riferimento agli esami ed alle visite specialistiche prescritte e praticate.
Ebbene, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato ha l'onere di allegare e di provare il contratto (o il "contatto"), l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) ed il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, nonché l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico;
quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 24073 del 13/10/2017 “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”).
Infatti, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo
7 un giudizio ex ante (di cosiddetta prognosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU., 11 gennaio 2008, n 581).
Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico -giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del
"più probabile che non" (cfr., al riguardo, la già citata Cass., SS. UU., 11 gennaio 2008, n.
581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. 23 settembre
2004, n. 19133). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Infatti, tenendo in considerazione che per la sussistenza della responsabilità professionale del medico è necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il
8 peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento commissivo od omissivo del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.
Nel caso di specie, l'espletata CTU ha accertato che il comportamento tenuto dai sanitari che hanno avuto in cura la gestante è stato conforme alle linee guida dell'arte medica e che non vi erano evidenze che suggerivano di svolgere ulteriori accertamenti medici.
Infatti, i consulenti d'ufficio hanno precisato che: “alla nascita, così come nei primi giorni di vita, la presenza in circolo di estrogeni di produzione placentare è ancora elevata e ciò spesso determina fisiologicamente nelle neonate un certo turgore delle grandi labbra ed un'ipertrofia clitoridea che dunque possono rappresentare aspetti frequenti anche in soggetti di sesso cariotipico femminile” (p. 14 relazione tecnica).
Ed, inoltre, hanno aggiunto che: “ciò ha verosimilmente indotto l'iniziale attribuzione di sesso femminile alla nascita senza che sorgesse alcun sospetto circa la presenza di ambiguità o dismorfismi dei genitali, sospetto che solo nei giorni successivi è ragionevolmente sorto in virtù della persistenza dell'ipertrofia clitoridea che ha condotto a precoce avvio degli opportuni consulti di secondo livello (visita endocrinologica presso struttura Pediatrica di alta specialità)”.
Pertanto, l'attribuzione del sesso femminile risultava corretta al momento della nascita e né ad un diverso risultato si sarebbe potuto pervenire praticando esami ecografici durante la fase della gestazione, poiché “il disordine di differenziazione sessuale di cui è portatore il minore non era diagnosticabile in epoca Persona_1 pre-natale con i comuni test ecografici e di screening effettuati in gravidanza né uno studio mirato trovava indicazione in funzione dell'assenza di anomalie morfologiche eco graficamente rilevabili e dell'assenza di fattori di rischio materni ed eredo- familiari, non ravvisandosi pertanto profili di responsabilità professionale in capo al ginecologo dott. ” (p. 17 relazione tecnica). CP_5
E, più in generale, è stato precisato che: “il comportamento dei sanitari alla nascita fu adeguato al caso concreto e, in particolare, risulta effettuato costante monitoraggio clinico-obiettivo con annotazione delle atipie e ambiguità genitali rilevate con indicazione ad esami di approfondimento presso strutture specialistiche poi effettivamente praticati a quattro giorni dalla dimissione con avvio precoce dell'iter
9 clinico-diagnostico la cui durata e complessità è attribuibile alla complessità del protocollo diagnostico dei DSD e non certo ad inerzia dei sanitari della Controparte_2
” (p. 15 relazione tecnica).
[...]
Inoltre, “va altresì precisato che i tempi e i modi di esecuzione dei molteplici test laboratoristici e strumentali praticati sarebbero stati gli stessi anche se l'atipia dei genitali esterni si fosse più chiaramente manifestata il giorno della nascita ed avrebbe comportato certamente gli stessi risvolti psicologici sui genitori e la necessità di sostegno di cui hanno effettivamente e condivisibilmente fruito nel corso dei primi anni di vita del piccolo . Analoghe considerazioni valgono per i comprensibili Per_1 risvolti psicologici, biologici e sociali che la condizione patologica congenita ha comportato e tutt'ora comporta al minore. Tali risvolti sono pertanto da considerarsi indipendenti dalla precocità e accuratezza della diagnosi ed un'ipotetica condotta professionale diversa da parte dei sanitari e della struttura convenuta non avrebbe modificato, nei modi, nei tempi e nella sostanza, il successivo iter clinico diagnostico-terapeutico, né quello amministrativo-giudiziario” (p. 16 relazione tecnica).
Non può pertanto individuarsi una responsabilità dei sanitari per l'asserito ritardo nel formulare la diagnosi di differenziazione sessuale (diagnosi effettuata non al momento della nascita ma solo il secondo giorno), poiché il rigonfiamento dei genitali femminili nel giorno primo di vita è normale in ragione della presenza degli estrogeni prodotti dalla placenta.
Tanto emerge non solo dalla relazione tecnica ma anche dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice, l'iter diagnostico di un neonato con disordine della differenziazione sessuale è lungo e complesso;
si perviene a tale esito solo a seguito di indagini biochimiche, molecolari, test di stimolo dinamici ed esami molecolari (cfr. allegato n. 6 fasc. parte attrice).
Inoltre, ciò emerge anche dall'analisi della cartella clinica, dalla quale si evince che - alla data del 30 marzo del 2011 (ossia al momento della nascita) – l'ispessimento dei genitali era normale;
viceversa, già nel giorno successivo, erano già stati riscontrati
“genitali femminili con ipertrofia clitoridea” (v. cartella clinica).
La diagnosi poi veniva successivamente approfondita in data 01 aprile 2011, in cui si segnalava che: “all'interno delle piccole labbra si palpavano delle masserelle della grandezza di un piccolo cece. Testicoli? ” (v. cartella clinica). CP_8
10 Pertanto, i consulenti d'ufficio hanno evidenziato la correttezza dell'operato dei medici che – una volta riscontrato che il rigonfiamento dei genitali persisteva nel secondo giorno dalla nascita – hanno consigliato l'effettuazione di una visita endocrinologica, a seguito della diagnosi di disordine della differenziazione sessuale.
Anche per quanto riguarda il taglio riportato dal neonato nella zona frontale – seppur sia dipeso da una manovra incongrua del sanitario al momento del parto – non è quantificabile ad avviso del consulente d'ufficio poiché non si sostanzia in “esiti anatomici e postumi medico-legalmente rilevabili e valutabili” (p. 18 relazione tecnica).
Infatti, non si riscontrano né cicatrici né la documentazione medica attesta lo svolgimento di cure e/o terapia intraprese per la rimarginazione della ferita “per cui può ritenersi ininfluente l'incidenza della lesione in termini di danno biologico temporaneo, stante quanto desumibile dal documentazione sanitaria e dagli elementi clinici obiettivati nel corso dei presenti accertamenti” (p. 19 relazione tecnica).
In detto contesto, va osservato che le fotografie prodotte da parte attrice documentano l'esistenza di un taglio sulla fronte del neonato (cfr. allegato 18 fasc. parte attrice); al contrario, nel momento delle operazioni peritali (compiute nell'anno
2024), i c.t.u. non hanno riscontrato cicatrici all'ispezione e alla palpazione del cuoio capelluto (p. 19 relazione tecnica).
Ne consegue pertanto che il taglio presente sulla fronte si è rimarginato prima che potesse tradursi in una conseguenza medico-legale valutabile e tanto lo si desume sia dalla circostanza che la fotografia allegata all'atto di citazione ritrae il minore quando era ancora neonato (mentre al momento dell'introduzione del giudizio il minore aveva già quattro anni) sia dall'ulteriore circostanza che gli accertamenti Per_1 sono stati compiuti dai c.t.u. con ispezione e palpazione del cuoio capelluto tanto che non sono stati contestati da parte attrice.
Pertanto, gli esiti della consulenza tecnica si fondano, ad avviso di questo Tribunale, su accertamenti immuni da vizi logici, avendo i consulenti spiegato in maniera pedissequa le cause dell'evento dannoso occorso e avendo fornito chiare risposte alle osservazioni formulate da parte attrice.
Dunque, sulla base di quanto precede, deve certamente escludersi che i sanitari hanno tenuto un comportamento non conforme ai canoni della diligenza professionale, salvo quanto di seguito si dirà.
Le domande attoree vanno rigettate e ogni altra questione è assorbita.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 520.000,00 ed €. 1.000.000,00).
Le spese dell'espletata CTU - liquidate come da separato decreto – sono definitivamente poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice a corrispondere in favore di ciascuna parte convenuta la somma di €. 15.200 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori ove dichiaratisi antistatari delle spese di lite;
3) pone definitivamente le spese dell'espletata CTU a carico della parte attrice.
Così deciso in data 31.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3262 del ruolo generale per l'anno 2015, vertente tra
e in proprio e nella qualità di genitori Parte_1 CP_1 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Teresa Romanucci ed CP_1
PARTE ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Hazan, Filippo Martini, Marco
Rodolfi e Giovanni Paolo Travaglino;
PARTE CONVENUTA
e
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Controparte_3 Controparte_4
Matteo Cerretti, Mauro Modica e Francesco Napolitano;
PARTE CONVENUTA
e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Mascolo e Modestino CP_5
Prisco;
PARTE CONVENTA
e
1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Foglia, Guglielmo Boursier Niutta e
Diego Manzo;
PARTE CHIAMATA IN CAUSA nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elisa Visentin e Marcella De Simone;
PARTE CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Parte_1 CP_1 convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, i convenuti affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità per colpa dei sanitari che avevano avuto in cura la gestante ed il nato e che, per l'effetto, fossero condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati al minore e ai di lui Persona_1 genitori. A sostegno della domanda esponevano che: 1) la gestante era stata seguita dal dott. durante la gravidanza e che, nel corso delle ecografie eseguite CP_5 dal suddetto sanitario, non era emersa alcuna anomalia del feto;
2) che, tuttavia, dopo la nascita del piccolo , si scopriva che il neonato presentava una Per_1 malformazione congenita ai genitali, nota come “disturbo della differenziazione sessuale”; 3) che, della predetta malformazione, i sanitari non avevano informato né i genitori né tantomeno avevano praticato alcun esame di tipo diagnostico;
4) che, pertanto, il minore veniva registrato all'anagrafe con il nome femminile di;
Per_2
5) che, il giorno dopo il parto, il dott. quale pediatra di turno, aveva riferito CP_4 alla genitrice che il neonato era in buone condizioni ma presentava un rigonfiamento dei genitali esterni tale per cui si rendeva necessaria una visita endocrinologica;
6) che, al momento delle dimissioni, anche il dott. aveva comunicato ai genitori CP_3 che il neonato presentava delle “masserelle” all'altezza dei genitali, di cui bisognava accertarne la natura;
7) che, all'esito delle visite endocrinologiche e genetiche effettuate rispettivamente presso gli ospedali Santobono Pausillipon di e CP_1
Moscati di IN, gli attori scoprivano che il neonato non era di sesso femminile ma era di sesso maschile;
8) che, inoltre, era evidente la responsabilità del ginecologo
2 sia per non aver sottoposto la gestante agli esami diagnostici necessari a CP_5 rilevare tale malformazione congenita sia per aver provocato al neonato un taglio nella regione frontale;
9) che, del pari, era evidente una responsabilità dei pediatri e per il ritardo con il quale avevano formulato la diagnosi di CP_4 CP_3 differenziazione sessuale, avendo in tal modo indotto il padre a registrare il figlio all'anagrafe cittadina con il sesso ed il nome femminile in luogo del sesso e del nome maschile;
10) che, infine, in conseguenza del comportamento dei sanitari, era derivato un danno patrimoniale e non patrimoniale sia ai genitori che al figlio (sotto il profilo del danno parentale e da nascita indesiderata), oltre che una lesione al diritto al nome, all'onore e alla reputazione del neonato per essere stato registrato con un nome e con un sesso diverso da quello corrispondente alla sua identità fisica.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.10.2015, la
[...] si costituiva in giudizio ed eccepiva l'incompetenza Controparte_2 dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di RR NU ai sensi dell'art. 19 c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché non vi era stata nessuna responsabilità da parte dell'ente ed, in via subordinata, chiedeva chiamarsi in causa la compagnia di assicurazione , affinchè fosse Controparte_6 manlevata in caso di condanna.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.11.2015, CP_3
e si costituivano in giudizio ed eccepivano
[...] Controparte_4
l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di RR NU ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c.; inoltre, eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 ed, infine, chiedevano il rigetto dell'avversa domanda. Infatti, rappresentavano: 1) di non aver preso parte né alla fase della gestazione né tantomeno a quella del parto;
2) di aver visitato per la prima volta il neonato soltanto dopo che era stato registrato all'anagrafe; 3) di aver in ogni caso informato immediatamente i genitori non appena avevano riscontrato la presenza di genitali femminili caratterizzati da un'ipertrofia clitoridea;
4) di aver pertanto consigliato di sottoporre il neonato ad una visita endocrinologica volta ad accertare quanto riscontrato in via sommaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.11.2025, CP_5
si costituiva in giudizio ed eccepiva l'incompetenza dell'adito Tribunale per
[...]
3 essere competente il Tribunale di IN (quale foro del convenuto ai sensi dell'art. 18 c.p.c.) o il Tribunale di RR NU (quale foro ai sensi dell'art. 20 c.p.c.),
l'improcedibilità della domanda giudiziale per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 e la nullità dell'atto di citazione per mancanza della causa petendi. Nel merito, chiedeva rigettarsi l'avversa domanda poiché dalla perizia medico-legale di parte non emergeva un nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso. In via subordinata, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia di assicurazione, affinché fosse manlevato in caso di condanna.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.05.2016, la
[...]
si costituiva in giudizio ed eccepiva l'incompetenza dell'adito CP_6
Tribunale per essere competente il Tribunale di IN (quale foro del convenuto ai sensi dell'art. 18 c.p.c.) o il Tribunale di RR NU (quale foro ai sensi dell'art. 20 c.p.c.) nonché eccepiva l'improcedibilità della domanda giudiziale per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, evidenziando che l'operato dei sanitari della era stato conforme alle regole Controparte_2 della scienza medica.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.06.2016,
l' si costituiva in giudizio ed aderiva alle difese Controparte_7 spiegate da . Inoltre, deduceva l'inoperatività della polizza assicurativa CP_5 poiché il -nel sottoscrivere il contratto in data 03.10.2012 - aveva omesso di CP_5 informare l'assicurazione di alcuni elementi idonei ad incidere sul rischio (essendo già avvenuta a quella data la nascita del piccolo ). Chiedeva pertanto accertarsi Per_1 la sussistenza dei limiti e delle esclusioni della polizza, con riguardo alla copertura di secondo rischio ed accertarsi l'inoperatività della garanzia per il caso della c.d. “tutela giudiziaria”.
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda proposta da parte attrice va rigettata.
In via preliminare, vanno ribadite le considerazioni già espresse nell'ordinanza depositata in data 15.06.2016 per rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio.
Al contempo, va evidenziato che la mediazione obbligatoria è stata ritualmente esperita (v. verbale depositato in data 03.01.2017), poiché - a seguito dell'eccezione svolta dalle parti negli scritti difensivi –il giudice ha assegnato a parte attrice il
4 termine di quindici giorni per introdurre il procedimento di mediazione ed ha rinviato all'udienza del 25.01.2015 (v. ordinanza depositata in data 15.06.2016).
Parte attrice ha poi provveduto a depositare l'istanza di mediazione in data
24.06.2016 ed il procedimento di mediazione si è concluso prima dell'udienza di rinvio (ovverosia in data 23.09.2016), in tal modo dovendosi ritenere avverata la condizione di procedibilità poiché effettuata nel rispetto del termine previsto dall'art. 5 co. 2 d.lgs. 28/2010.
Sempre in via preliminare, va ricordato che la nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”(v. Cass. Civ., Sez. III, 15/05/2013, n. 11751).
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice ha indicato sia il petitum (domanda di risarcimento dei danni) sia i fatti costituenti le ragioni della domanda fondata sull'asserito comportamento negligente dei sanitari in violazione degli artt. 1176 c.c.,
1218 e 2236 c.c.
Del resto, la minuziosa attività difensiva dispiegata dalla convenuta rende evidente che alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla “editio actionis” con conseguente esclusione di qualsivoglia compromissione delle garanzie difensive della predetta parte processuale.
Ciò premesso, giova premettere che La L. n. 189 del 2012, di conversione con modificazioni del D.L. n. 158 del 2012 all'art. 3, comma 1, prevede(va):"l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida
e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".
5 La norma è stata successivamente abrogata e dal 01/04 del 2017 è in vigore la L. n. 24 del 2017, art. 7, comma 3, che prevede: "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5".
Secondo la giurisprudenza di legittimità “entrambe le norme non possono ritenersi, in assenza di specifica disposizione transitoria, non contenuta nè nella stessa L. n. 189 del
2012 (o nel decreto legge convertito) o nella successiva L. n. 24 del 2017, avere efficacia retroattiva. Esse, pertanto, conformemente all'art. 11 preleggi regolano unicamente fattispecie verificatesi successivamente alla loro entrata in vigore” (Cass. n.
28994/2019).
Fatta questa doverosa premessa, giova ricordare che il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può ben essere adempiuto dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze od emergenze.
Ne consegue che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato sin dall'anno 1999 e mutato solo con il recente intervento legislativo operato con la legge n. 24/2017 (legge Gelli-Bianco), la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente aveva avuto sempre natura contrattuale.
Essa infatti può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico del medico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliare necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo
6 scelto (cfr. Cass. 1353/2007; conf. Cass. 18610/2015; Cassazione civile, sez. III,
13/11/2015, n. 23198).
Nella fattispecie, non appare revocabile in dubbio la configurabilità di una responsabilità contrattuale dell'azienda ospedaliera convenuta ai sensi dell'art. 1228
c.c., attesa la natura non retroattiva delle norme contenute nella legge n. 24/2017
(Cass. n. 28994/2019).
Resta invece da accertare se la risposta diagnostica sia stata corretta e tempestiva, anche con riferimento agli esami ed alle visite specialistiche prescritte e praticate.
Ebbene, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato ha l'onere di allegare e di provare il contratto (o il "contatto"), l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) ed il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, nonché l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico;
quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 24073 del 13/10/2017 “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”).
Infatti, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo
7 un giudizio ex ante (di cosiddetta prognosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU., 11 gennaio 2008, n 581).
Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico -giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del
"più probabile che non" (cfr., al riguardo, la già citata Cass., SS. UU., 11 gennaio 2008, n.
581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. 23 settembre
2004, n. 19133). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Infatti, tenendo in considerazione che per la sussistenza della responsabilità professionale del medico è necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il
8 peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento commissivo od omissivo del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.
Nel caso di specie, l'espletata CTU ha accertato che il comportamento tenuto dai sanitari che hanno avuto in cura la gestante è stato conforme alle linee guida dell'arte medica e che non vi erano evidenze che suggerivano di svolgere ulteriori accertamenti medici.
Infatti, i consulenti d'ufficio hanno precisato che: “alla nascita, così come nei primi giorni di vita, la presenza in circolo di estrogeni di produzione placentare è ancora elevata e ciò spesso determina fisiologicamente nelle neonate un certo turgore delle grandi labbra ed un'ipertrofia clitoridea che dunque possono rappresentare aspetti frequenti anche in soggetti di sesso cariotipico femminile” (p. 14 relazione tecnica).
Ed, inoltre, hanno aggiunto che: “ciò ha verosimilmente indotto l'iniziale attribuzione di sesso femminile alla nascita senza che sorgesse alcun sospetto circa la presenza di ambiguità o dismorfismi dei genitali, sospetto che solo nei giorni successivi è ragionevolmente sorto in virtù della persistenza dell'ipertrofia clitoridea che ha condotto a precoce avvio degli opportuni consulti di secondo livello (visita endocrinologica presso struttura Pediatrica di alta specialità)”.
Pertanto, l'attribuzione del sesso femminile risultava corretta al momento della nascita e né ad un diverso risultato si sarebbe potuto pervenire praticando esami ecografici durante la fase della gestazione, poiché “il disordine di differenziazione sessuale di cui è portatore il minore non era diagnosticabile in epoca Persona_1 pre-natale con i comuni test ecografici e di screening effettuati in gravidanza né uno studio mirato trovava indicazione in funzione dell'assenza di anomalie morfologiche eco graficamente rilevabili e dell'assenza di fattori di rischio materni ed eredo- familiari, non ravvisandosi pertanto profili di responsabilità professionale in capo al ginecologo dott. ” (p. 17 relazione tecnica). CP_5
E, più in generale, è stato precisato che: “il comportamento dei sanitari alla nascita fu adeguato al caso concreto e, in particolare, risulta effettuato costante monitoraggio clinico-obiettivo con annotazione delle atipie e ambiguità genitali rilevate con indicazione ad esami di approfondimento presso strutture specialistiche poi effettivamente praticati a quattro giorni dalla dimissione con avvio precoce dell'iter
9 clinico-diagnostico la cui durata e complessità è attribuibile alla complessità del protocollo diagnostico dei DSD e non certo ad inerzia dei sanitari della Controparte_2
” (p. 15 relazione tecnica).
[...]
Inoltre, “va altresì precisato che i tempi e i modi di esecuzione dei molteplici test laboratoristici e strumentali praticati sarebbero stati gli stessi anche se l'atipia dei genitali esterni si fosse più chiaramente manifestata il giorno della nascita ed avrebbe comportato certamente gli stessi risvolti psicologici sui genitori e la necessità di sostegno di cui hanno effettivamente e condivisibilmente fruito nel corso dei primi anni di vita del piccolo . Analoghe considerazioni valgono per i comprensibili Per_1 risvolti psicologici, biologici e sociali che la condizione patologica congenita ha comportato e tutt'ora comporta al minore. Tali risvolti sono pertanto da considerarsi indipendenti dalla precocità e accuratezza della diagnosi ed un'ipotetica condotta professionale diversa da parte dei sanitari e della struttura convenuta non avrebbe modificato, nei modi, nei tempi e nella sostanza, il successivo iter clinico diagnostico-terapeutico, né quello amministrativo-giudiziario” (p. 16 relazione tecnica).
Non può pertanto individuarsi una responsabilità dei sanitari per l'asserito ritardo nel formulare la diagnosi di differenziazione sessuale (diagnosi effettuata non al momento della nascita ma solo il secondo giorno), poiché il rigonfiamento dei genitali femminili nel giorno primo di vita è normale in ragione della presenza degli estrogeni prodotti dalla placenta.
Tanto emerge non solo dalla relazione tecnica ma anche dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice, l'iter diagnostico di un neonato con disordine della differenziazione sessuale è lungo e complesso;
si perviene a tale esito solo a seguito di indagini biochimiche, molecolari, test di stimolo dinamici ed esami molecolari (cfr. allegato n. 6 fasc. parte attrice).
Inoltre, ciò emerge anche dall'analisi della cartella clinica, dalla quale si evince che - alla data del 30 marzo del 2011 (ossia al momento della nascita) – l'ispessimento dei genitali era normale;
viceversa, già nel giorno successivo, erano già stati riscontrati
“genitali femminili con ipertrofia clitoridea” (v. cartella clinica).
La diagnosi poi veniva successivamente approfondita in data 01 aprile 2011, in cui si segnalava che: “all'interno delle piccole labbra si palpavano delle masserelle della grandezza di un piccolo cece. Testicoli? ” (v. cartella clinica). CP_8
10 Pertanto, i consulenti d'ufficio hanno evidenziato la correttezza dell'operato dei medici che – una volta riscontrato che il rigonfiamento dei genitali persisteva nel secondo giorno dalla nascita – hanno consigliato l'effettuazione di una visita endocrinologica, a seguito della diagnosi di disordine della differenziazione sessuale.
Anche per quanto riguarda il taglio riportato dal neonato nella zona frontale – seppur sia dipeso da una manovra incongrua del sanitario al momento del parto – non è quantificabile ad avviso del consulente d'ufficio poiché non si sostanzia in “esiti anatomici e postumi medico-legalmente rilevabili e valutabili” (p. 18 relazione tecnica).
Infatti, non si riscontrano né cicatrici né la documentazione medica attesta lo svolgimento di cure e/o terapia intraprese per la rimarginazione della ferita “per cui può ritenersi ininfluente l'incidenza della lesione in termini di danno biologico temporaneo, stante quanto desumibile dal documentazione sanitaria e dagli elementi clinici obiettivati nel corso dei presenti accertamenti” (p. 19 relazione tecnica).
In detto contesto, va osservato che le fotografie prodotte da parte attrice documentano l'esistenza di un taglio sulla fronte del neonato (cfr. allegato 18 fasc. parte attrice); al contrario, nel momento delle operazioni peritali (compiute nell'anno
2024), i c.t.u. non hanno riscontrato cicatrici all'ispezione e alla palpazione del cuoio capelluto (p. 19 relazione tecnica).
Ne consegue pertanto che il taglio presente sulla fronte si è rimarginato prima che potesse tradursi in una conseguenza medico-legale valutabile e tanto lo si desume sia dalla circostanza che la fotografia allegata all'atto di citazione ritrae il minore quando era ancora neonato (mentre al momento dell'introduzione del giudizio il minore aveva già quattro anni) sia dall'ulteriore circostanza che gli accertamenti Per_1 sono stati compiuti dai c.t.u. con ispezione e palpazione del cuoio capelluto tanto che non sono stati contestati da parte attrice.
Pertanto, gli esiti della consulenza tecnica si fondano, ad avviso di questo Tribunale, su accertamenti immuni da vizi logici, avendo i consulenti spiegato in maniera pedissequa le cause dell'evento dannoso occorso e avendo fornito chiare risposte alle osservazioni formulate da parte attrice.
Dunque, sulla base di quanto precede, deve certamente escludersi che i sanitari hanno tenuto un comportamento non conforme ai canoni della diligenza professionale, salvo quanto di seguito si dirà.
Le domande attoree vanno rigettate e ogni altra questione è assorbita.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 520.000,00 ed €. 1.000.000,00).
Le spese dell'espletata CTU - liquidate come da separato decreto – sono definitivamente poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice a corrispondere in favore di ciascuna parte convenuta la somma di €. 15.200 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori ove dichiaratisi antistatari delle spese di lite;
3) pone definitivamente le spese dell'espletata CTU a carico della parte attrice.
Così deciso in data 31.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
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