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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1579/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Loredana Giglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1579/2022 promossa da:
nata in [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Guarnieri Parte_1 del Foro di Arezzo (Cod. Fisc. pec fax: C.F._1 Email_1
0559129641) ed elettivamente domiciliata, fisicamente, presso il Suo Studio posto in San Giovanni
Valdarno, Via G. da San Giovanni n. 87
Attrice
Nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_1
con sede legale in Perugia, via G. Guerra n. 21, (C.F. e P.IVA: ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata, assistita e difesa, in forza di procura alle liti apposta in calce al presente atto, dall'avv. Michele Tavazzi del Foro di Bologna (C.F.: ), eleggendo domicilio presso il C.F._2 suo studio, sito in Bologna, via Marconi n. 9.
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Feliziani, elettivamente domiciliato in Perugia, Via F.lli Pellas n. 20/C (studio Avv. Cristina Zinci)
Oggetto : risarcimento danni responsabilità sanitaria
Conclusioni delle parti : come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2.7.2024
Convenuti pagina 1 di 18
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La vicenda processuale
nata il [...] ( con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. successivamente convertito in rito Parte_1 ordinario) ha citato in giudizio il dott. e l esponendo la seguente Parte_2 CP_3 vicenda :
- in data 16.6.2017 rimaneva coinvolta, mentre si trovava a bordo del veicolo condotto dal coniuge, in sinistro stradale causato dal sig. , riportando gravi lesioni personali per le Parte_3 quali veniva ricoverata presso l'Ospedale di Castiglione del Lago dove dopo opportuni accertamenti radiografici ( rx scheletro costale bilaterale, sterno, rachide cervico – dorsale) veniva refertata e diagnosticata “frattura 6°, 7°, 8° e 9° costa sinistra in ascellare media anteriore” ;
- nella stessa giornata con la diagnosi suindicata veniva ricoverata nel reparto di chirurgia dello stesso
Ospedale dove, all'ingresso, si descriveva “ esame obiettivo neurologico attuale nella norma”, venivano indicate abrasioni multiple del collo ed ematoma di piccole dimensioni pretibiale sinistro;
- durante il ricovero venivano eseguiti svariati esami strumentali e, in particolare, ecografia addome inferiore ed addome superiore del 17.06.2017; rx torace del 17.06.2017; rx scheletro costale monolaterale dx e sn + torace del 20.06.2017; TC cervicale (senza contrasto) e TC cerebrale (senza contrasto) del 20.06.2017. Veniva quindi dimessa in data 20.6.2017;
- veniva trasferita in data 21.06.2017 presso il reparto di neurochirurgia dell' CP_4 [...]
” di Perugia, ove veniva sottoposta a nn. 3 interventi chirurgici in data 21.06.2017, Controparte_5
24.06.2017 e 11.07.2017, nonché vari accertamenti clinico-diagnostici-radiografici;
- veniva ricoverata presso l'Unità Spinale Unipolare dello stesso Ospedale fino al 31.10.2017, quando, dopo vari accertamenti clinico-radiologici, veniva dimessa per “tetraplegia post traumatica incompleta da frattura lussazione C5-C6 stabilizzata chirurgicamente”.
Seguiva un lungo periodo di degenze presso diversi centri riabilitativi intervallato da numerosi ricoveri in strutture ospedaliere in ragione dell'insorgenza di varie complicanze e il 23/4/2019 il medico curante ne dichiarava la guarigione con postumi invalidanti.
Si rivolgeva a specialista medico – legale di parte che rilevava, nella complessa evoluzione clinica seguita al sinistro stradale, anche profili di responsabilità dei sanitari che avevano avuto in cura l'attrice presso l'Ospedale di Castiglione del Lago e che avevano omesso – in particolare il dott. Pt_2
– di riscontrare la lussazione/frattura delle vertebre cervicali.
[...]
Esponeva, ancora, di aver presentato denuncia – querela in sede penale con instaurazione di procedimento nr. 5235/2017 RG a carico del sig. e del dott. , entrambi rinviati a Parte_3 Parte_2 giudizio per il reato di cui agli artt. 590 bis e 590 sexies c.p., per avere cagionato, con condotte indipendenti, lesioni gravissime in danno della signora Pt_1
pagina 2 di 18 Proponeva in sede civile ricorso per ATP ( iscritto al nr. 4601/2020) nei confronti del Dr. Pt_2
dell' della ( compagnia
[...] Controparte_6 Controparte_7 assicurativa del conducente del veicolo ) ed (adesso Controparte_8 [...] Cont
), Compagnia assicuratrice dell' procedimento al quale partecipavano anche la “ Controparte_9
e la “ su istanza del dr. Parte_4 Controparte_9 Pt_2
I CCTTU nominati in sede di ATP depositavano relazione nella quale evidenziavano profili di responsabilità anche a carico dei sanitari dell' per avere, con condotte Controparte_10 omissive e commissive, determinato l'aggravamento delle condizioni di salute dell'attrice e dei postumi temporanei e permanenti che sarebbero residuati a seguito del solo sinistro stradale. Ha dichiarato di non avere “ formalizzato” nel procedimento penale pendente a carico del dr. Pt_2 costituzione di parte civile dichiarando, anzi, di voler rinunciare a tale possibilità avendo deciso di procedere esclusivamente in sede civile. Ha chiesto che il dott. e l' siano Parte_2 CP_3 condannati in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali in suo favore quantificati nella somma di euro 956.462,29 ( cui detrarre la percentuale corrispondente all'entità del danno imputabile al responsabile del sinistro stradale ) e dei danni patrimoniali quantificati in euro 77.509,15 per spese già sostenute e nell'ulteriore somma di euro 1.000.000,00 ( un milione di euro) per spese future o di rendita vitalizia annua non inferiore a 100.000,00 euro per il resto della vita , previa detrazione della rendita CP_1 capitalizzata costituita in suo favore dall' .
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il dott. che in via preliminare ha Parte_2 eccepito l'improcedibilità del ricorso, depositato oltre il termine dal deposito del ricorso per ATP ex art
8 co.3° legge 24/2017; ha chiesto, inoltre, la sospensione del giudizio civile, ai sensi degli artt. 295
c.p.c. e 75 co.3° c.p.p., esponendo che la ricorrente si è costituita parte civile nel procedimento penale nr. 5235/2017 con atto di costituzione depositato il 2.11.2020 e revoca del 23.9.2022 successiva alla proposizione della domanda di risarcimento del danno in sede civile;
ha chiesto, inoltre, la chiamata in giudizio degli altri sanitari che hanno avuto in cura presso l'Ospedale di Castiglione del Lago l'attrice, sia nel P.S. sia nel reparto di chirurgia e le cui condotte sono da ritenersi quanto meno concorrenti con le presunte omissioni imputate al solo dr. indicandoli nei dottori Pt_2 CP_12 [...]
Nel merito ha CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 contestato gli esiti della CTU espletata in sede di ATP e, comunque, sostenuto l'irrilevanza causale della sua condotta chiedendo il rigetto della domanda e contestando, in ogni caso, la sussistenza dei patiti danni come indicati e quantificati da parte attrice. Ha chiesto la conversione del rito.
Si è costituita in giudizio l' che, in via preliminare, ha chiesto la sospensione del CP_3 giudizio civile deducendo che la ricorrente ed il marito, sig. in data 02.11.20201, si CP_17 sono costituiti parti civili nel procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Perugia 5235/2017
RG contro il sig. e dr. nel quale è stata anche citata, quale responsabile Parte_3 Parte_2 civile, l' e che deve, pertanto trovare applicazione, la previsione di cui all'art. 75 co.3° CP_3
c.p.c. a norma del quale “se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”. Ha chiesto, inoltre, la conversione del rito stante la complessità della vicenda dedotta a fondamento della domanda. Nel merito ha contestato la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei sanitari dell' di Castiglione del Lago e le conclusioni cui sono CP_4
pagina 3 di 18 giunti i CCTTU nominati nell'ambito del procedimento per ATP, confutate dai propri consulenti di parte, l'esistenza di danni risarcibili e la relativa quantificazione richiesta dall'attrice. Ha chiesto, inoltre, la rinnovazione della CTU medico – legale.
E' stata disposta la conversione del rito con assegnazione alle parti dei termini ex art. 183 co.VI c.p.c. e rigetto della domanda di chiamata in causa formulata dal convenuto dott. ritenuta la Parte_2 non ricorrenza di ipotesi di litisconsorzio necessario.
E' stata rigettata l'istanza ex art. 295 c.p.c. ritenendo la ricorrenza, nel caso di specie, della previsione di cui all'art. 82 co.3° c.p.c. essendo intervenuta, dopo la proposizione del ricorso in sede civile, formale revoca della costituzione di parte civile nel processo penale ed essendosi, pertanto, ritenuta la ricorrenza di una delle “ eccezioni previste dalla legge” in cui non trova applicazione la regola ( di stretta interpretazione) della sospensione necessaria del processo civile di cui al co.3° dell'art. 75 c.p.c. per i casi in cui l'azione civile è stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale.
Rigettate le richieste di prova orali articolate dalle parti nonché l'istanza di rinnovazione della CTU, è CP_1 stata disposta l'acquisizione ex art. 213 c.p.c dall' territorialmente competente della documentazione relativa alla posizione assistenziale/previdenziale della sig.ra ( nata Parte_1 in Libia il 27.8.1938, residente in [...] ) connessa al sinistro occorsole in data 16.6.2017 (rendite, risarcimenti, pensioni, anche di invalidità civile, indennità, anche di accompagnamento, e ulteriori emolumenti), con richiesta di indicazione, in particolare, delle somme sinora corrisposte complessivamente e delle somme che saranno corrisposte in futuro;
è stato disposto, inoltre, il deposito da parte dell'attrice, ex art. 210 c.p.c., della documentazione relativa alle somme corrisposte in suo favore dalla società ( compagnia assicurativa del Controparte_7 responsabile del sinistro stradale che, in sede penale, ha definito la sua posizione con sentenza di patteggiamento) e l'acquisizione al giudizio del fascicolo per ATP iscritto al nr. 4601/2021 RG. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Le eccezioni di improcedibilità
Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da entrambi i convenuti per violazione dell'art. 8 della legge 8 marzo 2017 n. 24.La disposizione in esame condiziona la promozione di un'azione in materia di responsabilità medica alla preventiva instaurazione di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, di procedimento di mediazione.
Parte attrice, nel caso di specie, ha promosso ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ma l'azione di merito è stata poi introdotta mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ( ancorchè il giudice abbia poi disposto il mutamento del rito) depositato oltre il termine di 90 giorni decorrente, secondo il disposto del comma
3 dell'art. 8 in commento, dal deposito della relazione o dalla scadenza dei sei mesi dalla proposizione del ricorso. L'eccezione di improcedibilità va disattesa non essendo condivisibile l'interpretazione della norma fornita dai convenuti. La domanda attorea, infatti, deve ritenersi procedibile anche se proposta oltre il termine di novanta giorni a far data dal deposito della relazione di c.t.u. o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso per ATP.Infatti, una interpretazione razionale e costituzionalmente orientata dell'art. 8, comma 3, legge 8 marzo 2017 impone di ritenere che il termine di novanta giorni per l'avvio del procedimento di cognizione abbia natura meramente ordinatoria. La tesi della perentorietà del termine di 90 giorni, innanzi tutto contrasta apertamente con pagina 4 di 18 la lettera della norma, posto che, in base alla formulazione del citato art. 8 della legge 8 marzo 2017 n.
24, è il decorso del termine di sei mesi previsto per il deposito della C.T.U. ovvero il fallimento del tentativo di conciliazione demandato al perito, a rendere procedibile la domanda risarcitoria. Al contrario, nessuna perentorietà è stata prevista in relazione al termine di 90 giorni per il deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.: in assenza di una qualificazione normativa espressa in tal senso, i suddetti novanta giorni vanno, quindi, intesi come ordinatori in ossequio all'art. 152, comma 2, c.p.c. a mente del quale “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori". Occorre, in secondo luogo, osservare che dalla lettera dell'art. 8, co. 3, della legge n. 24 del 2017, emerge che il rispetto del termine di novanta giorni per l'avvio della successiva fase sommaria di cognizione con le forme dell'art. 702-bis c.p.c. è previsto "al fine di far salvi gli effetti della domanda". L'osservanza del termine, quindi, non è funzionale all'integrazione della condizione procedibilità, ma investe la diversa questione della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.In sostanza, l'osservanza del termine di 90 giorni per promuovere il ricorso per il giudizio di merito consente di far retroagire gli effetti della domanda di merito al deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. Gli effetti «salvati» saranno dunque sia quelli di natura sostanziale provocati dalla domanda e, in particolare, gli effetti sulla prescrizione (e quindi sia quello interruttivo che quello sospensivo); sia quelli di natura processuale della domanda risarcitoria (litispendenza, perpetuatio jurisdictionis, artt.
110 e 111 c.p.c.).Pertanto, se il ricorrente ha introdotto il giudizio di merito oltre i 90 giorni, semplicemente non si avrà quell'ancoraggio, mentre deve escludersi che l'inosservanza di tale termine determini l'improcedibilità della domanda di merito.
La domanda proposta da va dichiarata dunque procedibile con produzione dei relativi Parte_1 effetti dalla data di notifica del ricorso proposto ex art. 702 bis e ss. c.p.c.
3.La richiesta di sospensione del giudizio civile
Entrambi i convenuti hanno reiterato in sede di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali la richiesta di sospensione del giudizio civile ex artt. 295 c.p.c. e 75 co.3° c.p.c.
L'eccezione va disattesa. In punto di fatto si osserva che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la stessa si è costituita formalmente parte civile – dopo che è stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio avanti al giudice penale del Tribunale di Perugia, per l'udienza del 18.11.2020, nel procedimento penale instaurato a carico del conducente del veicolo che ha cagionato il sinistro stradale e del dott. iscritto al nr. 5235/2017 RGNR, con atto di costituzione depositato nella Parte_2 cancelleria del giudice penale, ex art. 78 c.p.c., in data 2.11.2020 notificato agli imputati ( cfr. all. 7 comparsa di costituzione del convenuto ed ha, successivamente, introdotto, con atto Parte_2 depositato in data 2.4.2022, domanda di risarcimento dei danni in sede civile e in data 23.9.2022 ha poi
“ formalmente” revocato la costituzione di parte civile nel processo penale. Nell'ambito del processo penale è stata, invece, mantenuta l'azione civile esercitata dal coniuge per danni subiti “ iure proprio” in qualità di congiunto della danneggiata e che ha anche citato in giudizio l' quale CP_18 responsabile civile del dott. ( domanda che, invece, non è stata formulata dall' a Parte_2 Pt_1 seguito dell'intervenuta revoca della costituzione di parte civile). Il procedimento penale è stato definito, quanto alla posizione del conducente del veicolo che ha cagionato il sinistro stradale, con sentenza di patteggiamento del 22.9.2022 ( cfr. all. 15 comparsa di costituzione di con Parte_2 prosecuzione in sede dibattimentale ( dove risulta a tutt'oggi pendente) quanto alla posizione del pagina 5 di 18 coimputato Tanto premesso si ritiene – pur dovendosi registrare sul punto differenti Parte_2 orientamenti giurisprudenziali – che non si versi in caso di sospensione” necessaria” ex art. 75 co.3°
c.p.c. posto che, come ritenuto da risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo giudice ritiene di aderire “… la norma dell'art. 75 c.p.p., comma 3, deve essere interpretata nel senso che la sospensione necessaria del processo civile, disposta per il caso in cui il danneggiato abbia prima esercitato l'azione civile in sede penale con la costituzione di parte civile e, quindi, abbia successivamente esercitato l'azione civile in sede civile, non trova applicazione allorquando il detto danneggiato eserciti l'azione civile in sede civile, non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati;
e ciò, tanto se il cumulo soggettivo così realizzato dia luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quanto se dia luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, restando, altresì, in ogni caso, irrilevante che alcuno o tutti fra i coobbligati fossero stati citati nel processo penale come responsabili civili (Cass. 13.3.2009 n. 6185; Cass. ord. 26.1.2009 n. 1862) “ .. L'art. 75 comma 3 cod. proc. civ. dispone infatti che «Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge» e, quindi, ne è incontroversa l'applicabilità in ipotesi di assenza di cumulo soggettivo. Deve invece ritenersi che in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta in sede civile con cumulo c.d. soggettivo non sia consentita la sospensione posto che, quanto al responsabile civile, la proposizione dell'azione risarcitoria in sede civile comporta la revoca tacita della costituzione di parte civile ( ex art. 82 co.2° c.p.c.) con conseguente inapplicabilità dell'art. 651 c.p.c. e, dunque, inutilità dell'attesa degli esiti del processo penale e, quanto all'imputato, appare priva di giustificazione posto che l'art. 75 co.3° c.p.p. si riferisce esclusivamente alla causa tra singole parti e non anche all'ipotesi di cumulo c.d. soggettivo.
Ne consegue, dunque, che il processo civile non deve essere sospeso in attesa della definizione del procedimento penale con riguardo alle domande di risarcimento dei danni formulate nei confronti del dott. ai sensi dell'art. 2043 c.c. e della struttura sanitaria ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c. Parte_2
4.La domanda di chiamata in causa di terzi
Il convenuto ha riproposto anche in sede di precisazione delle conclusioni domanda di Parte_2 autorizzazione alla chiamata in giudizio degli altri sanitari che, in occasione del ricovero della signora presso l' di Castiglione del Lago, sia in occasione dell'accesso in pronto Parte_1 CP_4 soccorso, sia nel successivo ricovero presso il reparto di chirurgia, sono intervenuti nelle attività di cura ed assistenza dell'attrice. Va confermato anche in questa sede il rigetto della domanda, in osservanza del principio di ragionevole durata del processo, posto che, come noto, nel caso di obbligazioni derivanti da responsabilità c.d. solidale – secondo la disciplina dettata dagli artt. 1293 e ss. c.c. e 2055
c.c. – rientra nella facoltà del danneggiato ( o creditore) richiedere ed ottenere il risarcimento del danno per l'intero anche da uno solo dei condebitori in solido dovendosi, pertanto, escludere che ricorra ipotesi di litisconsorzio necessario, impregiudicata la possibilità, per il coobbligato evocato in giudizio ad esercitare, in separato giudizio, azione di regresso nei confronti di quanti ritenga abbiano concorso con la loro condotta alla causazione del danno.
5.L'oggetto dell'accertamento giudiziale pagina 6 di 18 La vicenda sottoposta all'esame di questo giudizio ha ad oggetto l'accertamento di danni all'integrità psico – fisica e di danni patrimoniali conseguenti a lesioni originariamente causate dal conducente del veicolo che ha causato il sinistro stradale, in seguito al quale è stata ricoverata presso Parte_1
l'Ospedale di Castiglione del Lago, aggravate da errori diagnostici e terapeutici dei sanitari che l'hanno avuto in cura. Nell'ambito del processo civile l'attrice ha peraltro chiesto espressamente che siano accertati e risarciti esclusivamente i danni “ iatrogeni” imputabili all'attività dei sanitari non avendo formulato domanda di risarcimento del danno anche a carico del “ coimputato” di nel Parte_2 procedimento penale, che ha, peraltro, definito la sua posizione con sentenza di applicazione della pena. Ha, inoltre, documentato di aver ricevuto, in via transattiva, dalla Compagnia Assicurativa del conducente dell'auto, la somma di euro 84.000,00. L'oggetto del giudizio va dunque circoscritto ai soli fatti costitutivi posti a fondamento della domanda risarcitoria che riguardano l'efficacia causale delle condotte ( ed omissioni) sanitarie sui danni lamentati dall'attrice, con individuazione dunque del c.d. danno differenziale “ iatrogeno”.
6. La disciplina applicabile e la natura della responsabilità della struttura sanitaria e del medico convenuti in giudizio
Appare opportuno chiarire come nella vicenda all'esame, ai fini della decisione, deve trovare applicazione la disciplina sostanziale in materia di responsabilità sanitaria vigente al momento dei “ fatti” posti a fondamento della domanda risarcitoria, risalenti al mese di giugno del 2017, quanto la signora a seguito di gravi lesioni riportate per sinistro stradale, è stata soccorsa e ricoverata Pt_1 presso l'Ospedale di Castiglione del Lago, ricevendo, secondo la sua prospettazione, cure inadeguate che hanno determinato un rilevante aggravamento delle lesioni ( e dei postumi residui) riportate per effetto del solo sinistro stradale.
Prima che intervenisse la L. n. 24 del 2017 e peraltro anche nella vigenza della c.d. "Legge Balduzzi", la giurisprudenza era prevalentemente orientata a favore della natura contrattuale sia della responsabilità della struttura sanitaria, sia dell'esercente la professione sanitaria. La riforma ha, invece, definitivamente chiarito che l'esercente della professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente (L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 3).
Quindi, il medico che agisce alle dipendenze di una struttura ospedaliera e, dunque, in assenza di un contatto con il paziente beneficia di una sostanziale inversione dell'onere della prova, poiché il paziente per ottenere il risarcimento non potrà limitarsi alla semplice allegazione dell'inadempimento, sia pure qualificato, ma dovrà invece offrire la prova rigorosa della colpa professionale del medico convenuto.
In definitiva il medico, eccezion fatta per il caso in cui abbia concluso un contratto con il paziente, avente ad oggetto la prestazione medica, risponde di eventuali inadempimenti a titolo di responsabilità aquiliana.
L'art. 7 della legge – , in particolare, ha previsto che “ La struttura sanitaria o Pt_5 Pt_6 sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte pagina 7 di 18 in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo".
Il c.d. “ doppio binario” istituito dalla legge di riforma non preclude peraltro la trattazione contestuale della posizione della struttura sanitaria e del dott. evocato quale coobbligato nel presente Parte_2 giudizio sulla base però della disposizione generale di cui all'art. 2043 c.c.
In via generale si ricorda che la struttura sanitaria risponde dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale . Quanto al riparto dell'onere probatorio tra struttura sanitaria e paziente, secondo i principi affermati da ormai risalente giurisprudenza, grava sul danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. sentenza n. 4400/2004;
n. 9085/2006; Cass. 4792/2013). Riassumendo, quindi, in ragione, della natura contrattuale del rapporto sottostante opera una presunzione semplice di responsabilità a carico sia della struttura e l'onere della prova che l'insuccesso non sia dipeso da mancanza di diligenza incombe a carico degli enti nel cui ambito hanno operato i sanitari di cui viene invocata la responsabilità. In tale contesto, l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la struttura in questione è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, generali e specialistiche, ma si estende ad una serie di altri aspetti, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché a prestazioni lato sensu alberghiere. L'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura ospedaliera non è costituito semplicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della locatio operis. A carico della medesima struttura sanitaria gravano infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all' assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo. L'attività del medico costituisce quindi solo un pagina 8 di 18 momento di una più complessa prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, ma talvolta anche del comportamento di più soggetti. Siffatto inquadramento comporta l'assoggettamento della struttura presso la quale ha avuto luogo il trattamento sanitario contestato alla regola dettata dall'art. 1228 c.c., di modo che la struttura medesima risponde dell'inadempimento della prestazione professionale svolta dal medico, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale. E questo sul duplice rilievo che la prestazione del sanitario è indispensabile alla struttura per adempiere l'obbligazione assunta con il danneggiato e che la norma di cui all'art. 1228 c.c. ha la precipua funzione di attribuire il rischio dell'attività degli ausiliari della prestazione a chi si appropria, anche se non in maniera esclusiva, dei vantaggi della prestazione.
Quanto alla prova del nesso causale ( gravante, come già ricordato, sul danneggiato) si ricorda che, sempre in via generale , che nell'accertamento del nesso eziologico trova applicazione, nel giudizio civile di danno, il criterio, elaborato nell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, del più probabile che non ( meno rigoroso dell'evidenza probatoria richiesta, invece, per l'accertamento dell'illecito penale). La valutazione dell'evidenza probatoria o del giudizio di elevata probabilità deve essere condotta sulla base di dati desumibili da criteri oggettivi, statistici o scientifici che consentano, con giudizio ex ante , di stabilire se al momento in cui l'agente ha omesso una condotta doverosa o ha tenuto una condotta errata il comportamento corretto avrebbe evitato l'evento, dovendosi altresì escludere nella valutazione dell'efficacia della condotta omissiva ( o commissiva), la sussistenza di altri fattori causali alternativi.
Come già osservato in precedenza la struttura sanitaria risponde nei confronti del paziente – danneggiato ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c. mentre il sanitario, secondo le nuove disposizioni della legge LI – , ai sensi dell'art. 2043 c.c. A tale fine il danneggiato si richiede la prova Pt_6 dell'elemento “ oggettivo” dell'illecito, del nesso causale tra fatto illecito e danno e, infine, dell'imputazione soggettiva dell'illecito sotto il profilo doloso e/o colposo.
7.La ricostruzione dei fatti e l'accertamento della responsabilità alla luce delle emergenze istruttorie
Applicando tali criteri al caso in esame si osserva quanto segue. Dalla documentazione medica acquisita in giudizio e dalla CTU espletata nel procedimento per ATP ex art. 696 bis, è possibile trarre i seguenti dati “ oggettivi” per la ricostruzione dei fatti dai quali è insorta la presente controversia:
- In data 16 giugno 2017, in località Bologni (Castiglione del Lago), la signora Parte_1 restava coinvolta in sinistro stradale;
in particolare, il veicolo sul quale viaggiava in qualità di trasportata, condotto dal coniuge, veniva urtato da altro veicolo condotto dal sig. Parte_3
e a causa dell'urto usciva fuori strada terminando la corsa in canale di scolo dell'acque sito
[...]
a margine della carreggiata. veniva trasportata da personale del 118 presso il P.S. Parte_1 dell'Ospedale di Castiglione del Lago dove all'esame obiettivo si rilevava dolore e dolorabilità al rachide cervico-dorsale, allo sterno e all'emitoracesinistro; si procedeva ad immagini strumentali (rx dello scheletro costale bilaterale, dello sterno e del rachide cervicodorsale) che venivano refertate come positive per frattura composta della 6-7-8 e 9 costa di sinistra sulla linea ascellare media-anteriore.
Con tale diagnosi la paziente veniva ricoverata nel reparto di chirurgia generale dello stesso nosocomio, con descrizione, all'ingresso di “ “esame obiettivo neurologico attuale nella pagina 9 di 18 norma”; si obiettivavano abrasioni multiple del collo ed ematoma di piccole dimensioni pretibiale sinistro”-
Il giorno successivo la paziente lamentava dolore e si era in attesa di eco – addome e rx torace;
la paziente era mobilizzata a letto. Il 18 giugno era alzata in poltrona con condizioni, alla data del 19 giugno, descritte come stazionarie e nel diario infermieristico si riportava che la paziente era agitata, scostante c che rifiutava di alzarsi.
-Il 20 giugno veniva eseguito rx torace di controllo. La paziente riferiva astenia al momento di alzarsi, agli arti superiori ed inferiori, insorta dopo il movimento;
non si obiettivava deficit motorio, ma insensibilità ai 4 arti agli stimoli dolorifici profondi e tattili. Si procedeva a TC cranio e rachide cervicale in urgenza che permettevano di rilevare marcato disallineamento dei metameri somatici, caratterizzato da anterolistesi di C5 su C6 di circa 8 mm, con disallineamento somatico interessante anche gli archi posteriori ed i processi spinosi;
concomitava frattura del processo articolare destro di C5
e frattura della lamina destra di C6; a tale livello si apprezzava aspetto stirato ed improntato della corda midollare, con riduzione di calibro del canale vertebrale in particolare a livello di C6.
-La paziente veniva trasferita presso il reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale Silvestrini di Perugia dove all'ammissione si descriveva tetraparesi più grave agli arti inferiori e ipoestesia da D2. Veniva eseguita RMN cervicale che evidenziava un quadro di frattura/lussazione vertebrale C5- C6, disallineamento metamerico e dopo posizionamento in trazione cervicale si procedeva a valutazione specialistica dell'Unità Spinale che riscontrava “ quadro di tetrapalgia C5 ed assenza di movimenti attivi volontari sottostanti”.
-In data 24 giugno veniva eseguito intervento neurochirurgico di fusione vertebrale anteriore per trauma vertebro – midollare mielico e frattura lusssazione C5 e C6. Il ricovero – nel corso del quale si verificavano svariate complicanze – durava fino al 31.10.2017, quando, dopo vari accertamenti clinico-radiologici, veniva dimessa per “tetraplegia post traumatica incompleta da frattura lussazione
C5-C6 stabilizzata chirurgicamente”.
Seguiva quindi lungo periodo di degenze presso diversi centri riabilitativi intervallato da numerosi ricoveri in strutture ospedaliere in ragione dell'insorgenza di varie complicanze e il 23/4/2019 il medico curante ne dichiarava la guarigione con postumi invalidanti.
Veniva instaurato – a seguito di denuncia – querela – procedimento penale nr. 5235/2017 RG a carico del conducente del veicolo che aveva cagionato il sinistro a seguito del quale l'attrice aveva riportato lesioni e del dott. specialista in radiologia che aveva refertato l'esame radiografico Parte_2 eseguito presso il PS dell'Ospedale di Castiglione del Lago e successiva richiesta di citazione diretta a giudizio per i reati di cui agli artt. 590 bis ( in relazione al ritenuto responsabile del sinistro Parte_3 stradale nel quale la signora riportò lesioni che ne resero necessario il ricovero presso Pt_1
l'Ospedale di Castiglione del lago) e 590 sexies ( con riferimento agli artt. 583 c0.2° nr. 1 e 3 c.p.) in relazione al dott. ( medico radiologo refertatore presso l'Ospedale di Castiglione del lago) Parte_2 per avere gli stessi, con condotte indipendenti, contribuito a cagionare a lesioni Parte_1
pagina 10 di 18 personali gravissime e, con specifico riguardo alla posizione del dott. per avere, nella Parte_2 qualità già indicata, per colpa consistente in negligenza ed imperizia, omesso di rilevare lesioni traumatiche a carico della colonna vertebrale, pur risultando dall'esame radiologico effettuato in proiezione laterolaterale, funzionale alla valutazione del rachide cervicale basso e della giunzione cervico – toracica, una listesi post – traumatica consistente in chiaro disallineamento del corpo C5 su
C6. Secondo l'imputazione formulata dal PM a causa della mancata diagnosi della frattura ( visibile nell'esame radiografico) da parte del radiologo refertatore non si è proceduto ad immobilizzare la paziente con idoneo collare rigido sicchè la mobilizzazione della frattura in attesa del necessario intervento chirurgico conseguente alla colposa condotta del sanitario – in concorso con la condotta indipendente del – hanno determinato “ lesioni personali gravissime “ in danno di Parte_3 Pt_1 consistenti in “ tetraplegia da trauma vertebro – midollare con frattura e lussazione di C5 e C6
[...]
, con perdita della funzione urinaria ed indebolimento permanente della funzione statico – posturale e deambulatoria ( cfr. decreto che dispone il giudizio allegato al ricorso di parte attrice).
Il procedimento penale è stato definito, quanto alla posizione del con sentenza di Parte_3 applicazione della pena. Prosegue, invece, in sede dibattimentale quanto alla posizione del dott. Pt_2 nei cui confronti risulta costituito parte civile il coniuge della signora
[...] Parte_1
La CTU espletata in corso di procedimento per ATP ( iscritto al procedimento nr. 4601/2020 RG), acquisita al giudizio ha evidenziato plurimi profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari che ebbero in cura la paziente dopo il suo ricovero presso l' di Castiglione del lago e che CP_4 hanno determinato un grave peggioramento delle lesioni originariamente connesse al solo sinistro stradale. In particolare la CTU ha evidenziato un plateale ( e in verità neanche contestato ..) errore diagnostico imputabile al medico – radiologo refertatore dott. rappresentato dall'omessa “ Parte_2
.. segnalazione della frattura-lussazione delle vertebre cervicaliC5-6 con disallineamento metamerico ascrivibile all'evento traumatico, sebbene iscritte in un quadro di diffusa riduzione del tono calcico…” ancorchè dalla visione delle indagini radiografiche eseguite in urgenza all'arrivo in PS il 16.06.17 apparisse “ … evidente un disallineamento dei metameri somatici, caratterizzato da anterolistesi di C5 su C6 con disallineamento anche delle colonne intermedie e posteriori del tratto medio-distale.
Difficile appare la visualizzazione delle masse laterali di destra per disallineamento delle linee metameriche e dei processi trasversi da possibile sovrapposizione di linee di frattura delle masse laterali di C5-C6; concomita diffusa riduzione del tono calcico e segni di frattura composta della 6-7-8
e 9 costa sinistra in ascellare media-anteriore…” mentre nella refertazione “ .. non sono descritti elementi di tecnica radiografica, criteri di correttezza dell'esame, eventuali presenze di anomalie- dismorfismi anatomici o artefatti nelle immagini né segni di possibili alterazioni morfostrutturali relative o meno all'evento traumatico. Vengono riportate unicamente le alterazioni scheletriche dell'emicostato sinistro peraltro concordi con la valutazione peritale stessa…” . L'omessa diagnosi della frattura/lussazione vertebrale C5C6 con disallineamento metamerico C5C6, seppure presente , ha determinato, secondo i CCTTU il quadro di tetraparesi con conseguenze invalidanti di gran lunga superiori a quelle che sarebbero residuate in caso di omessa e tempestiva diagnosi.
I CCTTU hanno ritenuto che l'errore omissivo imputabile all'erronea refertazione integri ipotesi di colpa grave con valutazione che deve essere condivisa posto che l'errore in cui è incorso il medico specialista ha riguardato proprio l'erronea lettura dell'immagine radiologica nella quale era invece pagina 11 di 18 ben visibile la frattura/lussazione vertebrale C5C6 per evidente disattenzione ( o imperizia) non giustificata né dalla qualità delle immagini ( visionate direttamente dai CCTTU) né dal caso concreto che non presentava profili di particolare complessità.
A causa dell'omessa diagnosi della frattura vertebrale la paziente è stata ricoverata nel reparto di chirurgia senza adeguato trattamento di immobilizzazione e conseguente insorgenza del grave ed irreversibile stato di tetraparesi.
I CCTTU hanno anche evidenziato che oltre all'errore diagnostico direttamente imputabile allo specialista radiologo vi siano state omissioni anche da parte dei sanitari che all'arrivo della paziente in pronto soccorso hanno trattato il caso con “ triage” da codice verde. Secondo i CCTTU la paziente doveva invece essere considerata come Codice Rosso situazionale e pertanto sottoposta ad un iter diagnostico mediante imaging diverso da quello realmente effettuato e in particolare, dovevano essere svolte indagini a mezzo di Rx torace, Rx bacino, ECO FAST e in regime di urgenza a TC cranio, rachide cervicale e TC torace – addome con mdc ed hanno ritenuto pertanto di individuare una “ corresponsabilità” del danno iatrogeno causato alla paziente suddivisa in misura pari al 50% tra il dott. ( medico refertatore radiologo) e i sanitari che all'arrivo della paziente in P.S. non hanno Parte_2 proceduto a trattare la paziente secondo i criteri del c.d. codice situazione rosso.
Tali valutazioni dei CCTTU non si ritengono, tuttavia, a parere del giudice, pertinenti alla soluzione della controversia posto che secondo i criteri di accertamento del nesso causale la “ causa” che assume rilievo è quella che costituisce, di per sé sola, antecedente causale necessaria e sufficiente del danno lamentato, secondo il giudizio c.d. controfattuale. Applicando tale criterio al caso di specie si osserva che come evidenziato dagli stessi CTU gli esami radiografici svolti mostravano in modo ben visibile la presenza della frattura/lussazione C5 e C6 ed è stato l'omesso trattamento di tale frattura conseguente a chiaro errore diagnostico del medico radiologo a determinare l'aggravamento delle condizioni di salute che hanno condotto al grave quadro di tetraparesi conseguente ad impropria mobilizzazione della paziente. Non vi è, in sostanza, alcuna evidenza che laddove trattata secondo il c.d. codice rosso situazionale, sarebbe stato evitato il grossolano errore diagnostico del radiologo che costituisce di per sé, secondo le stesse valutazioni dei CCTTU, la causa concreta del mancato adeguato trattamento della frattura e dell'impropria mobilizzazione che ne è seguita all'ingresso nel reparto di Chirurgia con una diagnosi palesemente errata. Come hanno osservato correttamente i CTP di parte attrice nelle osservazioni formulate alla CTU gli esami da svolgersi secondo il codice rosso non avrebbero evidenziato condizioni fratturative diverse da quelle visibili e refertabili sulla base delle radiografie eseguite sicchè le censure mosse ai sanitari che hanno optato sul trattamento con codice verde in luogo che con codice rosso risultano irrilevanti ai fini dell'accertamento del nesso causale tra la condotta contestata al dott. e l'aggravamento delle condizioni di salute della paziente ( tetraparesi ) Per_1 conseguente all'errore diagnostico e dalle quali sono derivati postumi rilevanti sia di natura temporanea che di natura permanente ( con quadro attuale di tetrapelgia traumatica incompleta , disturbo depressivo maggiore e disturbo d'ansia generalizzata e sociale).
Si ritiene, alla luce delle suindicate emergenze processuali, che risulti provata la responsabilità sia della struttura sanitaria, sia del sanitario citato in giudizio.
pagina 12 di 18 Quanto alla responsabilità della struttura sanitaria si osserva che è provato il rapporto di spedalità intercorso tra la paziente e l' dove è stata ricoverata a seguito Controparte_10 dell'incidente stradale che l'ha coinvolta. E' risultata provata l'inadeguatezza delle prestazioni sanitarie rese a favore della signora Pt_1 essendo stato accertato un vistoso errore diagnostico, imputabile a disattenzione ed
[...] imperizia del medico radiologo dipendente della struttura, che non ha riscontrato la lussazione/frattura
C5 e C6 dal cui mancato trattamento è conseguita una grave ( e irreversibile) condizione di tetrapelgia;
è stato provato il nesso causale – secondo il criterio del “ più probabile” che non – che laddove diagnosticata e tratta la frattura gli esiti del sinistro stradale sarebbero stati assai più contenuti e che vi è stato, dunque, danno “ iatrogeno”. La struttura sanitaria non ha fornito alcuna prova diretta a dimostrare che la condotta del radiologo sia stata diligente o che l'evoluzione peggiorativa delle condizioni di salute della signora siano state causate da eventi imprevisti o non prevedibili né che sulla Pt_1 stessa abbiano influito fattori causali alternativi o concorrenti. Posto che nel presente giudizio l'oggetto dell'accertamento è il danno c.d. iatrogeno – ossia correlato alla condotta sanitaria – i CCTTU hanno evidenziato espressamente che lo sviluppo della tetrapelgia non sia stato condizionato dalla circostanza che la signora fosse affetta da riduzione del tono calcico e da cervicoartrosi Pt_7 escludendo che tali preesistenze abbiano agito nel determinismo dell'evento finale di “tetraplegia”.
Alla luce di tali evenienze può ritenersi pacifica la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi degli artt.1218 e 1228 c.c.
Per quanto riguarda la responsabilità del sanitario evocato in giudizio si osserva che risulta provato che lo stesso sia incorso in errore diagnostico avendo omesso di refertare la frattura/lussazione C5C6 e di evidenziare, dunque, le lesioni traumatiche alla colonna vertebrale ben visibili nell'esame radiografico. Da tale omissione è derivato un rilevante danno all'integrità psico – fisica della paziente posto che laddove tempestivamente diagnosticata la frattura/lusssazione C5 e C6 sarebbe stato possibile trattare la paziente con adeguata immobilizzazione e sarebbe stata così evitata, secondo un criterio di elevata probabilità, l'evoluzione delle lesioni riportate nel sinistro stradale nella situazione di tetrapelgia. L'omessa diagnosi è riconducibile, considerando la visibilità della frattura all'esame radiografico , a negligenza ( disattenzione) e/o imperizia e a causa dell'omissione diagnostica è conseguita la mancata immobilizzazione della paziente e l'evoluzione ingravescente delle sue condizioni nella condizione di tetrapelgia. Risulta pertanto integrata la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. nei suoi elementi costituitivi essendo provata la condotta “ contra ius” ( violazione delle regole dell'arte medica), l'elemento soggettivo che l'ha sorretta ( negligenza e/o imperizia) e il nesso causale tra la condotta e la lesione del diritto alla salute che ne è conseguito.
8. Il danno non patrimoniale risarcibile : il danno iatrogeno e la relativa quantificazione
Ritenuta la responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario convenuto in giudizio deve valutarsi se e quali danni siano da ritenersi conseguenza diretta dell'errore diagnostico evidenziato, dovendo comunque considerarsi che la signora è stata ricoverata presso il P.S. dell'Ospedale di Pt_1
Castiglione del Lago a seguito di lesioni riportate in sinistro stradale cagionato con colpa da soggetto pagina 13 di 18 terzo ( e che è stato rinviato a giudizio, unitamente al dott. nell'ambito del procedimento Parte_2 penale già menzionato definendo la sua posizione con sentenza di applicazione della pena).
Principiando dalla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale di natura temporanea e permanente si osserva quanto segue.
La signora – come ricostruito analiticamente nella relazione di CTU espletata in sede Parte_1 di ATP - a seguito del ricovero presso l'Ospedale di Castiglione del Lago e in conseguenza della tetraparesi originata dall'omessa diagnosi della frattura /lussazione C5 e C6, è stata, successivamente, ricoverata presso il reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale di Perugia con quadro di tetraparesi più grave agli arti inferiori e ipoestesia da D2. Ad una prima fase di trazione cervicale ha fatto seguito, il
24 giugno del 2017, intervento di fusione vertebrale anteriore. Il decorso clinico si è complicato per insorgenza di insufficienza respiratoria ( che ha richiesto nuova intubazione) e formazione ascessuale pluriconcamerata a grappolo, nella regione laterale destra del collo anteriormente alla carotide comune.
Nei mesi ed anni successivi ha subito plurimi e prolungati ricoveri a scopo riabilitativo con ultima valutazione, nel gennaio 2020, da cui si rileva iperattività detrusoriale neurogena, necessità di 4 cateterismi intermittenti al giorno, ripresa di un cammino funzionale con rollator in ambienti interni con possibilità di trasferimenti utilizzando la posizione eretta sempre con l'ausilio di una persona. Dall'intera vicenda patita è scaturito un disturbo depressivo maggiore e concomitante disturbo d'ansia generalizzata e sociale.
I CCTTU hanno ritenuto sul punto che il danno imputabile alle incongrue prestazioni sanitarie rese in favore della paziente a seguito del sinistro stradale nel quale era stata coinvolta è quantificabile, quanto ai postumi di natura temporanea correlati alla lesione dell'integrità psico – fisica, in misura pari a 18 mesi e quanto ai postumi di natura permanente in una percentuale valutabile in un range compreso tra il
70% e il 75% : “ .. la durata della inabilità temporanea assoluta può essere quantificata in circa 21 mesi, da cui va però necessariamente sottratto il periodo di inabilità che la avrebbe comunque Pt_1 patito a causa della lesione vertebrale verificatasi in seguito al sinistro, quantificabile in circa 3 mesi;
infatti è pacifico che se il quadro clinico fosse stato tempestivamente diagnosticato e quindi trattato - verosimilmente con intervento di artrodesi cervicale- la avrebbe comunque subito un ricovero Pt_1 ospedaliero e un periodo di riabilitazione. Analoga considerazione per ciò che concerne il danno biologico residuato: allo stato attuale la validità psicofisica dell' può essere quantificata come Pt_1 ridotta al 90-95% del normale (considerando il quadro di tetraplegia incompleta e la attendibile sindrome depressiva reattiva); a tale quota va sottratta l'inabilità permanente che sarebbe comunque derivata ad una artrodesi cervicale, pari ad un danno biologico di circa il 20%...” .
Le valutazioni espresse dai CCTTU sono da condividersi in quanto fondate sull'esame accurato dei dati clinici e obiettivi emersi anche in sede di visita della perizianda e immuni da errori tecnici e/o scientifici.
Il danno risarcibile nel presente giudizio è esclusivamente – per come richiesto espressamente richiesto dall'attrice – il c.d. danno iatrogeno che, come noto, è il pregiudizio alla salute causato dai sanitari che ha come effetto l'aggravamento di lesioni già esistenti ascrivibili anche, come nel caso in esame, a pagina 14 di 18 condotte colpose di terzi. Ai fini della determinazione del danno risarcibile si ritiene opportuno chiarire che il giudice deve accertare sul piano della causalità materiale, l'efficienza eziologica della condotta contestata rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 codice penale, così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica, allo scopo di evitare l'attribuzione all'autore della condotta,
“responsabile tout court sul piano della causalità materiale”, un obbligo risarcitorio che comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass. civ., 21 luglio 2011, n. 15991; anche Cass.
20996/2012) ovvero a condizioni patologiche causate da condotte colpose di altri che hanno concorso alla produzione del danno.
Premesso tanto, nel caso in esame, può affermarsi che, rispetto alla complessiva invalidità permanente che sarebbe comunque esitata per la paziente, per le lesioni conseguenti al sinistro stradale, valutabile in misura pari al 20 % ( cfr. valutazioni dei CCTTU) l'entità del danno iatrogeno conseguente alle omissioni mediche va determinato in misura pari al 70% secondo il “ range” indicato dai CCTTU.
Ai fini della liquidazione non si ritiene possibile fare applicazione, nel presente giudizio, dei criteri di liquidazione che sono stati recentemente introdotti con la Tabella Unica Nazionale con il DPR 12/2025 del 13.1.2025 ( entrato in vigore a far data dal 5.3.2025), trattandosi di domanda di risarcimento del danno introdotta in epoca antecedente all'introduzione della nuova disciplina.
Deve farsi , invece, applicazione, nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, delle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di Milano aggiornate, in ultimo, al 2024, sia perché i criteri di liquidazione contenuti nelle elaborazioni dell'autorità giudiziaria milanese sono stati costantemente ritenuti presso questo Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri tabellari sono stati, altresì, adattati e resi pienamente compatibili , in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla
Corte di Cass. a SS.UU., nn. 11.11.08, nn. 26972 e 26973 individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono, al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie (ciò ancor più alla luce del fatto che il “danno morale” ha comunque mantenuto una specifica rilevanza - vedasi Cass., sez. III, 20.5.2009, n. 11701; Cass. sez. III, n.16448,
15.7.09; Cass., sez. III, 12.9.2011, n. 18641; vedasi anche Cass. sez. III, 8.5.2012, n.6930, in tema di danno esistenziale, sempre, peraltro, al di fuori della configurabilità di un' autonoma voce di danno, come da Cass. , sez. III, n.23778, 7.11.2014 ed ancora Cass. sez. III, n.336 ,13.1.2016). A fronte di ciò, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto (anni 79 ), considerando che il danno iatrogeno si innesta nel caso su una situazione di salute che sarebbe stata comunque compromessa a causa del sinistro stradale, aggravandone le conseguenze e che, pertanto, per la liquidazione dello stesso occorre far riferimento alla differenza tra i due differenti gradi di invalidità deve essere determinato un danno da invalidità permanente, comprensivo anche della “ quota” c.d. del danno morale ( secondo i nuovi criteri tabellari applicati) pari ad € 721.036,00 (risultante appunto dalla differenza tra la stima del danno risultante movendo da una base di invalidità del 90 % e pari ad euro 784.871,00 – di cui euro 523.247,00 per danno biologico aumentato, secondo i criteri tabellari del 2024, avuto riguardo al danno morale e ai pregiudizi complessivi all'integrità psico – fisica ad euro 784.871,00 e la stima del danno che ne risulta movendo da una base di danno del 20% pari ad euro 63.211,00 , operando le relative sottrazioni = 721,036,00 ). Non si ritiene peraltro di dover procedere ad ulteriori pagina 15 di 18 personalizzazioni ( oltre al già riconosciuto incremento per la sofferenza c.d. da danno morale secondo i criteri tabellari già richiamati) del danno posto che , come ha più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità “ ….l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 645503-01), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 7513 del 2018) ..” ( così Cass. Civ.
14364/2019). Nel caso in esame non risultano allegazioni o elementi di prova dai quali desumere che sussistano conseguenze “ eccedenti” sulla salute dell'attrice ulteriori rispetto a quelle ordinariamente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica riconosciuta in sentenza in misura elevata e per la quale, peraltro, è stato anche riconosciuto il c.d. danno morale secondo i criteri tabellari applicati. Per quanto riguarda il danno alla salute c.d. temporaneo, avuto riguardo agli esiti della CTU , va liquidata in favore dell'attrice, sempre applicando le tabelle milanesi nell'ultima versione aggiornata, la somma di euro 68.991,00 così determinata : danno temporaneo complessivo assoluto gg. 630 ( 21 mesi) = euro
79.350,00 , danno temporaneo che sarebbe comunque residuato gg. 90 ( 3 mesi) = euro 10.359,00 danno “ differenziale” liquidabile = euro 68.991,00 ( euro 79.350,00 – 10.359,00). Complessivamente il danno non patrimoniale iatrogeno ( o differenziale) in favore dell'attrice va liquidato in una somma complessiva pari ad euro 790.027,00. Le somme riconosciute a titolo di danni permanenti e temporanei per lesione all'integrità psico – fisica c.d. “ differenziale” sono già liquidata all'attualità e sul loro importo, da devalutarsi al momento dell'illecito ( giugno 2017), andranno calcolati, sulla somma via via rivalutata annualmente sino alla pronuncia, gli interessi in misura legale e i soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo.
Da tale somma andranno peraltro detratte le somme che l'attrice ha ricevuto dalla compagnia assicurativa del danneggiante che ha cagionato il sinistro , come peraltro espressamente richiesto dalla stessa. Quanto alle somme eventualmente ricevute a titolo di prestazioni assistenziali da parte di enti pubblici delle stesse dovrà tenersi conto in sede di determinazione del “ quantum” dovuto a titolo di danno patrimoniale.
9. Il danno patrimoniale e la necessità di ulteriori accertamenti
L'attrice ha richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alle gravi lesioni riportate a causa dell'incongrua condotta sanitaria sia con riguardo a spese già sostenute, sia con riguardo alle spese che dovrà sostenere in futuro, connesse all'assistenza continuativa di cui ha necessità e che potrebbe richiedere o il ricovero in una struttura residenziale specializzata ovvero un'adeguata e continuativa assistenza domiciliare infermieristica, oltre a spese mediche non coperte dal SSN, spese per farmaci, fisioterapia etc.
Con riguardo alle spese già sostenute ha chiesto il rimborso delle spese mediche sostenute e ritenute congrue in sede di CTU per un importo pari ad euro 20.177,29 ( a fronte di spese pari a non oltre
1600,00 euro che avrebbe sostenuto in assenza delle “ complicazioni” iatrogene). Ha chiesto, inoltre, il pagina 16 di 18 rimborso di ulteriori spese sostenute per un ammontare complessivo di euro € 77.509,15 ( e specificamente € 30.128,65 per degenza Casa di Cura RA OL SR;
€ 2.891,58 vari tickets;
€ 200,00 trasporto per cure, terapie e visite specialistiche;
€ 400,00 per cure, terapie e visite specialistiche;
€ 60,00 per ausilii (deambulatore ecc.) ; € 12.800,00 per l'acquisto di auto per trasporto persone disabili;
euro € 29.237,12 pari al 50% delle spese sostenute per abbattimento barriere architettoniche dell'abitazione coniugale e relativa manutenzione;
€ 1.791,80 per spese manutenzione ascensore.
L'attrice ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni patrimoniali futuri e, in particolare, per le spese necessarie a provvedere alle necessarie sedute di fisioterapia, assistenza infermieristica quotidiana per le esigenze personali e la deambulazione. Ha rappresentato che verosimilmente, a causa delle sue attuali condizioni, si renderà necessario il ricovero in RSA specializzata come la Casa di Cura RA
OL ( dove è già stata ricoverata in passato e dove esegue cicli di fisioterapia) con un costo annuo pari ad euro 80.154,00 ( secondo il relativo tariffario) a cui dovrebbero aggiungersi i costi per esami clinici, visite specialistiche, spese per trasporti. In alternativa dovrebbero ipotizzarsi spese per assistenza infermieristica ( 2 infermieri qualificati al giorno con vitto e alloggio ) quotidiana domiciliare per circa
60.000,00 euro annui, oltre 3000,00 euro per farmaci non coperti dal SSN, 10.500,00 per fisioterapia non coperta dal SSN, 4000,00 euro per sostituzione ferie, festività e malattie degli operatori specializzati coinvolti nel progetto di assistenza per un totale pari ad euro 77.500,00 cui dovrebbero aggiungersi 10.000,00 euro “ forfettari” per spese non documentate. Ha chiesto che valutando le due diverse opzioni e tenuto conto di un'aspettativa di vita di 10 anni le sia riconosciuto, a titolo di danno emergente “ futuro” la somma complessiva di 1 milione di euro ovvero una rendita vitalizia di euro
100.000,00 annui per il resto della sua vita.
La domanda relativa al risarcimento dai danni patrimoniali, sia sotto il profilo del danno emergente, sia sotto il profilo del danno futuro richiede la necessità di rimessione in istruttoria. Non è stata acquisita, CP_1 pur a fronte del provvedimento ex art. 213 c.p.c., documentazione dell' relativa all'aggiornamento delle provvidenze assistenziali erogate, a far data dal sinistro, in favore dell'attrice né risulta se la stessa sia, attualmente, titolare anche di indennità di accompagnamento ex legge 104/1992 e, ancora, se possa o sia beneficiaria di ulteriori provvidenze assistenziale previste a livello regionale e l'acquisizione di tale documentazione assume specifica rilevanza ai fini della concreta quantificazione del danno.
Sotto il profilo del danno futuro per assistenza è necessario procedere ad accertare, a mezzo di CTU, quale sia la qualità, quantità e tipologia di assistenza domiciliare necessaria per l'attrice, dovendo distinguersi tra l'assistenza di base e l'assistenza infermieristica propriamente detta o di altri operatori qualificati e ancora se parte di tali prestazioni garantiti in via domiciliare dal SSN, così come le terapie fisioterapiche e farmacologiche, così come va accertato, con riguardo all'evenienza di ricovero in RSA se tale possibilità possa essere garantita dal SSN o con contributo del SSN.
CP_1 Considerando che l' ha omesso di trasmettere le informazioni richieste si ritiene opportuno attribuire il potere di procedere alla loro acquisizione al CTU come meglio precisato con separata ordinanza.
pagina 17 di 18 Relativamente dunque alle domande di risarcimento dei danni patrimoniali e alla relativa quantificazione è necessario procedere alla rimessione della causa sul ruolo ed all'adozione dei conseguenti provvedimenti istruttori come da separato provvedimento.
Sulle spese si provvederà all'esito della definizione di tutto il merito della controversia.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede :
1) Rigetta le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti;
2) Dichiara la responsabilità ex artt. 1218 e ss. c.c. della struttura sanitaria convenuta e ex art. 2043 c.c. del dott. e, valutato il concorso di colpa di soggetto terzo estraneo al Parte_2 presente procedimento, li condanna in solido alla corresponsione, in favore dell'attrice, a titolo di danno c.d. differenziale ( o iatrogeno) per i danni non patrimoniali all'integrità psico – fisica, della somma complessiva di euro 790.027,00 ( da cui andranno detratte le somme corrisposte in favore dell'attrice dalla Compagnia Assicurativa del terzo danneggiante). Su tale somma, già liquidata all'attualità, previa devalutazione al momento del fatto ( giugno 2017) andranno corrisposti, previa rivalutazione annuale, gli interessi in misura legale sino alla pronuncia e i soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo.
3) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza relativamente alle domande di risarcimento del danno patrimoniale.
Riserva la decisione sulle spese di lite all'esito della definizione del giudizio di merito
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 25.3.2025 Il Giudice
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Loredana Giglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1579/2022 promossa da:
nata in [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Guarnieri Parte_1 del Foro di Arezzo (Cod. Fisc. pec fax: C.F._1 Email_1
0559129641) ed elettivamente domiciliata, fisicamente, presso il Suo Studio posto in San Giovanni
Valdarno, Via G. da San Giovanni n. 87
Attrice
Nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_1
con sede legale in Perugia, via G. Guerra n. 21, (C.F. e P.IVA: ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata, assistita e difesa, in forza di procura alle liti apposta in calce al presente atto, dall'avv. Michele Tavazzi del Foro di Bologna (C.F.: ), eleggendo domicilio presso il C.F._2 suo studio, sito in Bologna, via Marconi n. 9.
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Feliziani, elettivamente domiciliato in Perugia, Via F.lli Pellas n. 20/C (studio Avv. Cristina Zinci)
Oggetto : risarcimento danni responsabilità sanitaria
Conclusioni delle parti : come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2.7.2024
Convenuti pagina 1 di 18
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La vicenda processuale
nata il [...] ( con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. successivamente convertito in rito Parte_1 ordinario) ha citato in giudizio il dott. e l esponendo la seguente Parte_2 CP_3 vicenda :
- in data 16.6.2017 rimaneva coinvolta, mentre si trovava a bordo del veicolo condotto dal coniuge, in sinistro stradale causato dal sig. , riportando gravi lesioni personali per le Parte_3 quali veniva ricoverata presso l'Ospedale di Castiglione del Lago dove dopo opportuni accertamenti radiografici ( rx scheletro costale bilaterale, sterno, rachide cervico – dorsale) veniva refertata e diagnosticata “frattura 6°, 7°, 8° e 9° costa sinistra in ascellare media anteriore” ;
- nella stessa giornata con la diagnosi suindicata veniva ricoverata nel reparto di chirurgia dello stesso
Ospedale dove, all'ingresso, si descriveva “ esame obiettivo neurologico attuale nella norma”, venivano indicate abrasioni multiple del collo ed ematoma di piccole dimensioni pretibiale sinistro;
- durante il ricovero venivano eseguiti svariati esami strumentali e, in particolare, ecografia addome inferiore ed addome superiore del 17.06.2017; rx torace del 17.06.2017; rx scheletro costale monolaterale dx e sn + torace del 20.06.2017; TC cervicale (senza contrasto) e TC cerebrale (senza contrasto) del 20.06.2017. Veniva quindi dimessa in data 20.6.2017;
- veniva trasferita in data 21.06.2017 presso il reparto di neurochirurgia dell' CP_4 [...]
” di Perugia, ove veniva sottoposta a nn. 3 interventi chirurgici in data 21.06.2017, Controparte_5
24.06.2017 e 11.07.2017, nonché vari accertamenti clinico-diagnostici-radiografici;
- veniva ricoverata presso l'Unità Spinale Unipolare dello stesso Ospedale fino al 31.10.2017, quando, dopo vari accertamenti clinico-radiologici, veniva dimessa per “tetraplegia post traumatica incompleta da frattura lussazione C5-C6 stabilizzata chirurgicamente”.
Seguiva un lungo periodo di degenze presso diversi centri riabilitativi intervallato da numerosi ricoveri in strutture ospedaliere in ragione dell'insorgenza di varie complicanze e il 23/4/2019 il medico curante ne dichiarava la guarigione con postumi invalidanti.
Si rivolgeva a specialista medico – legale di parte che rilevava, nella complessa evoluzione clinica seguita al sinistro stradale, anche profili di responsabilità dei sanitari che avevano avuto in cura l'attrice presso l'Ospedale di Castiglione del Lago e che avevano omesso – in particolare il dott. Pt_2
– di riscontrare la lussazione/frattura delle vertebre cervicali.
[...]
Esponeva, ancora, di aver presentato denuncia – querela in sede penale con instaurazione di procedimento nr. 5235/2017 RG a carico del sig. e del dott. , entrambi rinviati a Parte_3 Parte_2 giudizio per il reato di cui agli artt. 590 bis e 590 sexies c.p., per avere cagionato, con condotte indipendenti, lesioni gravissime in danno della signora Pt_1
pagina 2 di 18 Proponeva in sede civile ricorso per ATP ( iscritto al nr. 4601/2020) nei confronti del Dr. Pt_2
dell' della ( compagnia
[...] Controparte_6 Controparte_7 assicurativa del conducente del veicolo ) ed (adesso Controparte_8 [...] Cont
), Compagnia assicuratrice dell' procedimento al quale partecipavano anche la “ Controparte_9
e la “ su istanza del dr. Parte_4 Controparte_9 Pt_2
I CCTTU nominati in sede di ATP depositavano relazione nella quale evidenziavano profili di responsabilità anche a carico dei sanitari dell' per avere, con condotte Controparte_10 omissive e commissive, determinato l'aggravamento delle condizioni di salute dell'attrice e dei postumi temporanei e permanenti che sarebbero residuati a seguito del solo sinistro stradale. Ha dichiarato di non avere “ formalizzato” nel procedimento penale pendente a carico del dr. Pt_2 costituzione di parte civile dichiarando, anzi, di voler rinunciare a tale possibilità avendo deciso di procedere esclusivamente in sede civile. Ha chiesto che il dott. e l' siano Parte_2 CP_3 condannati in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali in suo favore quantificati nella somma di euro 956.462,29 ( cui detrarre la percentuale corrispondente all'entità del danno imputabile al responsabile del sinistro stradale ) e dei danni patrimoniali quantificati in euro 77.509,15 per spese già sostenute e nell'ulteriore somma di euro 1.000.000,00 ( un milione di euro) per spese future o di rendita vitalizia annua non inferiore a 100.000,00 euro per il resto della vita , previa detrazione della rendita CP_1 capitalizzata costituita in suo favore dall' .
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il dott. che in via preliminare ha Parte_2 eccepito l'improcedibilità del ricorso, depositato oltre il termine dal deposito del ricorso per ATP ex art
8 co.3° legge 24/2017; ha chiesto, inoltre, la sospensione del giudizio civile, ai sensi degli artt. 295
c.p.c. e 75 co.3° c.p.p., esponendo che la ricorrente si è costituita parte civile nel procedimento penale nr. 5235/2017 con atto di costituzione depositato il 2.11.2020 e revoca del 23.9.2022 successiva alla proposizione della domanda di risarcimento del danno in sede civile;
ha chiesto, inoltre, la chiamata in giudizio degli altri sanitari che hanno avuto in cura presso l'Ospedale di Castiglione del Lago l'attrice, sia nel P.S. sia nel reparto di chirurgia e le cui condotte sono da ritenersi quanto meno concorrenti con le presunte omissioni imputate al solo dr. indicandoli nei dottori Pt_2 CP_12 [...]
Nel merito ha CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 contestato gli esiti della CTU espletata in sede di ATP e, comunque, sostenuto l'irrilevanza causale della sua condotta chiedendo il rigetto della domanda e contestando, in ogni caso, la sussistenza dei patiti danni come indicati e quantificati da parte attrice. Ha chiesto la conversione del rito.
Si è costituita in giudizio l' che, in via preliminare, ha chiesto la sospensione del CP_3 giudizio civile deducendo che la ricorrente ed il marito, sig. in data 02.11.20201, si CP_17 sono costituiti parti civili nel procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Perugia 5235/2017
RG contro il sig. e dr. nel quale è stata anche citata, quale responsabile Parte_3 Parte_2 civile, l' e che deve, pertanto trovare applicazione, la previsione di cui all'art. 75 co.3° CP_3
c.p.c. a norma del quale “se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”. Ha chiesto, inoltre, la conversione del rito stante la complessità della vicenda dedotta a fondamento della domanda. Nel merito ha contestato la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei sanitari dell' di Castiglione del Lago e le conclusioni cui sono CP_4
pagina 3 di 18 giunti i CCTTU nominati nell'ambito del procedimento per ATP, confutate dai propri consulenti di parte, l'esistenza di danni risarcibili e la relativa quantificazione richiesta dall'attrice. Ha chiesto, inoltre, la rinnovazione della CTU medico – legale.
E' stata disposta la conversione del rito con assegnazione alle parti dei termini ex art. 183 co.VI c.p.c. e rigetto della domanda di chiamata in causa formulata dal convenuto dott. ritenuta la Parte_2 non ricorrenza di ipotesi di litisconsorzio necessario.
E' stata rigettata l'istanza ex art. 295 c.p.c. ritenendo la ricorrenza, nel caso di specie, della previsione di cui all'art. 82 co.3° c.p.c. essendo intervenuta, dopo la proposizione del ricorso in sede civile, formale revoca della costituzione di parte civile nel processo penale ed essendosi, pertanto, ritenuta la ricorrenza di una delle “ eccezioni previste dalla legge” in cui non trova applicazione la regola ( di stretta interpretazione) della sospensione necessaria del processo civile di cui al co.3° dell'art. 75 c.p.c. per i casi in cui l'azione civile è stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale.
Rigettate le richieste di prova orali articolate dalle parti nonché l'istanza di rinnovazione della CTU, è CP_1 stata disposta l'acquisizione ex art. 213 c.p.c dall' territorialmente competente della documentazione relativa alla posizione assistenziale/previdenziale della sig.ra ( nata Parte_1 in Libia il 27.8.1938, residente in [...] ) connessa al sinistro occorsole in data 16.6.2017 (rendite, risarcimenti, pensioni, anche di invalidità civile, indennità, anche di accompagnamento, e ulteriori emolumenti), con richiesta di indicazione, in particolare, delle somme sinora corrisposte complessivamente e delle somme che saranno corrisposte in futuro;
è stato disposto, inoltre, il deposito da parte dell'attrice, ex art. 210 c.p.c., della documentazione relativa alle somme corrisposte in suo favore dalla società ( compagnia assicurativa del Controparte_7 responsabile del sinistro stradale che, in sede penale, ha definito la sua posizione con sentenza di patteggiamento) e l'acquisizione al giudizio del fascicolo per ATP iscritto al nr. 4601/2021 RG. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Le eccezioni di improcedibilità
Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da entrambi i convenuti per violazione dell'art. 8 della legge 8 marzo 2017 n. 24.La disposizione in esame condiziona la promozione di un'azione in materia di responsabilità medica alla preventiva instaurazione di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, di procedimento di mediazione.
Parte attrice, nel caso di specie, ha promosso ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ma l'azione di merito è stata poi introdotta mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ( ancorchè il giudice abbia poi disposto il mutamento del rito) depositato oltre il termine di 90 giorni decorrente, secondo il disposto del comma
3 dell'art. 8 in commento, dal deposito della relazione o dalla scadenza dei sei mesi dalla proposizione del ricorso. L'eccezione di improcedibilità va disattesa non essendo condivisibile l'interpretazione della norma fornita dai convenuti. La domanda attorea, infatti, deve ritenersi procedibile anche se proposta oltre il termine di novanta giorni a far data dal deposito della relazione di c.t.u. o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso per ATP.Infatti, una interpretazione razionale e costituzionalmente orientata dell'art. 8, comma 3, legge 8 marzo 2017 impone di ritenere che il termine di novanta giorni per l'avvio del procedimento di cognizione abbia natura meramente ordinatoria. La tesi della perentorietà del termine di 90 giorni, innanzi tutto contrasta apertamente con pagina 4 di 18 la lettera della norma, posto che, in base alla formulazione del citato art. 8 della legge 8 marzo 2017 n.
24, è il decorso del termine di sei mesi previsto per il deposito della C.T.U. ovvero il fallimento del tentativo di conciliazione demandato al perito, a rendere procedibile la domanda risarcitoria. Al contrario, nessuna perentorietà è stata prevista in relazione al termine di 90 giorni per il deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.: in assenza di una qualificazione normativa espressa in tal senso, i suddetti novanta giorni vanno, quindi, intesi come ordinatori in ossequio all'art. 152, comma 2, c.p.c. a mente del quale “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori". Occorre, in secondo luogo, osservare che dalla lettera dell'art. 8, co. 3, della legge n. 24 del 2017, emerge che il rispetto del termine di novanta giorni per l'avvio della successiva fase sommaria di cognizione con le forme dell'art. 702-bis c.p.c. è previsto "al fine di far salvi gli effetti della domanda". L'osservanza del termine, quindi, non è funzionale all'integrazione della condizione procedibilità, ma investe la diversa questione della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.In sostanza, l'osservanza del termine di 90 giorni per promuovere il ricorso per il giudizio di merito consente di far retroagire gli effetti della domanda di merito al deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. Gli effetti «salvati» saranno dunque sia quelli di natura sostanziale provocati dalla domanda e, in particolare, gli effetti sulla prescrizione (e quindi sia quello interruttivo che quello sospensivo); sia quelli di natura processuale della domanda risarcitoria (litispendenza, perpetuatio jurisdictionis, artt.
110 e 111 c.p.c.).Pertanto, se il ricorrente ha introdotto il giudizio di merito oltre i 90 giorni, semplicemente non si avrà quell'ancoraggio, mentre deve escludersi che l'inosservanza di tale termine determini l'improcedibilità della domanda di merito.
La domanda proposta da va dichiarata dunque procedibile con produzione dei relativi Parte_1 effetti dalla data di notifica del ricorso proposto ex art. 702 bis e ss. c.p.c.
3.La richiesta di sospensione del giudizio civile
Entrambi i convenuti hanno reiterato in sede di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali la richiesta di sospensione del giudizio civile ex artt. 295 c.p.c. e 75 co.3° c.p.c.
L'eccezione va disattesa. In punto di fatto si osserva che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la stessa si è costituita formalmente parte civile – dopo che è stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio avanti al giudice penale del Tribunale di Perugia, per l'udienza del 18.11.2020, nel procedimento penale instaurato a carico del conducente del veicolo che ha cagionato il sinistro stradale e del dott. iscritto al nr. 5235/2017 RGNR, con atto di costituzione depositato nella Parte_2 cancelleria del giudice penale, ex art. 78 c.p.c., in data 2.11.2020 notificato agli imputati ( cfr. all. 7 comparsa di costituzione del convenuto ed ha, successivamente, introdotto, con atto Parte_2 depositato in data 2.4.2022, domanda di risarcimento dei danni in sede civile e in data 23.9.2022 ha poi
“ formalmente” revocato la costituzione di parte civile nel processo penale. Nell'ambito del processo penale è stata, invece, mantenuta l'azione civile esercitata dal coniuge per danni subiti “ iure proprio” in qualità di congiunto della danneggiata e che ha anche citato in giudizio l' quale CP_18 responsabile civile del dott. ( domanda che, invece, non è stata formulata dall' a Parte_2 Pt_1 seguito dell'intervenuta revoca della costituzione di parte civile). Il procedimento penale è stato definito, quanto alla posizione del conducente del veicolo che ha cagionato il sinistro stradale, con sentenza di patteggiamento del 22.9.2022 ( cfr. all. 15 comparsa di costituzione di con Parte_2 prosecuzione in sede dibattimentale ( dove risulta a tutt'oggi pendente) quanto alla posizione del pagina 5 di 18 coimputato Tanto premesso si ritiene – pur dovendosi registrare sul punto differenti Parte_2 orientamenti giurisprudenziali – che non si versi in caso di sospensione” necessaria” ex art. 75 co.3°
c.p.c. posto che, come ritenuto da risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo giudice ritiene di aderire “… la norma dell'art. 75 c.p.p., comma 3, deve essere interpretata nel senso che la sospensione necessaria del processo civile, disposta per il caso in cui il danneggiato abbia prima esercitato l'azione civile in sede penale con la costituzione di parte civile e, quindi, abbia successivamente esercitato l'azione civile in sede civile, non trova applicazione allorquando il detto danneggiato eserciti l'azione civile in sede civile, non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati;
e ciò, tanto se il cumulo soggettivo così realizzato dia luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quanto se dia luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, restando, altresì, in ogni caso, irrilevante che alcuno o tutti fra i coobbligati fossero stati citati nel processo penale come responsabili civili (Cass. 13.3.2009 n. 6185; Cass. ord. 26.1.2009 n. 1862) “ .. L'art. 75 comma 3 cod. proc. civ. dispone infatti che «Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge» e, quindi, ne è incontroversa l'applicabilità in ipotesi di assenza di cumulo soggettivo. Deve invece ritenersi che in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta in sede civile con cumulo c.d. soggettivo non sia consentita la sospensione posto che, quanto al responsabile civile, la proposizione dell'azione risarcitoria in sede civile comporta la revoca tacita della costituzione di parte civile ( ex art. 82 co.2° c.p.c.) con conseguente inapplicabilità dell'art. 651 c.p.c. e, dunque, inutilità dell'attesa degli esiti del processo penale e, quanto all'imputato, appare priva di giustificazione posto che l'art. 75 co.3° c.p.p. si riferisce esclusivamente alla causa tra singole parti e non anche all'ipotesi di cumulo c.d. soggettivo.
Ne consegue, dunque, che il processo civile non deve essere sospeso in attesa della definizione del procedimento penale con riguardo alle domande di risarcimento dei danni formulate nei confronti del dott. ai sensi dell'art. 2043 c.c. e della struttura sanitaria ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c. Parte_2
4.La domanda di chiamata in causa di terzi
Il convenuto ha riproposto anche in sede di precisazione delle conclusioni domanda di Parte_2 autorizzazione alla chiamata in giudizio degli altri sanitari che, in occasione del ricovero della signora presso l' di Castiglione del Lago, sia in occasione dell'accesso in pronto Parte_1 CP_4 soccorso, sia nel successivo ricovero presso il reparto di chirurgia, sono intervenuti nelle attività di cura ed assistenza dell'attrice. Va confermato anche in questa sede il rigetto della domanda, in osservanza del principio di ragionevole durata del processo, posto che, come noto, nel caso di obbligazioni derivanti da responsabilità c.d. solidale – secondo la disciplina dettata dagli artt. 1293 e ss. c.c. e 2055
c.c. – rientra nella facoltà del danneggiato ( o creditore) richiedere ed ottenere il risarcimento del danno per l'intero anche da uno solo dei condebitori in solido dovendosi, pertanto, escludere che ricorra ipotesi di litisconsorzio necessario, impregiudicata la possibilità, per il coobbligato evocato in giudizio ad esercitare, in separato giudizio, azione di regresso nei confronti di quanti ritenga abbiano concorso con la loro condotta alla causazione del danno.
5.L'oggetto dell'accertamento giudiziale pagina 6 di 18 La vicenda sottoposta all'esame di questo giudizio ha ad oggetto l'accertamento di danni all'integrità psico – fisica e di danni patrimoniali conseguenti a lesioni originariamente causate dal conducente del veicolo che ha causato il sinistro stradale, in seguito al quale è stata ricoverata presso Parte_1
l'Ospedale di Castiglione del Lago, aggravate da errori diagnostici e terapeutici dei sanitari che l'hanno avuto in cura. Nell'ambito del processo civile l'attrice ha peraltro chiesto espressamente che siano accertati e risarciti esclusivamente i danni “ iatrogeni” imputabili all'attività dei sanitari non avendo formulato domanda di risarcimento del danno anche a carico del “ coimputato” di nel Parte_2 procedimento penale, che ha, peraltro, definito la sua posizione con sentenza di applicazione della pena. Ha, inoltre, documentato di aver ricevuto, in via transattiva, dalla Compagnia Assicurativa del conducente dell'auto, la somma di euro 84.000,00. L'oggetto del giudizio va dunque circoscritto ai soli fatti costitutivi posti a fondamento della domanda risarcitoria che riguardano l'efficacia causale delle condotte ( ed omissioni) sanitarie sui danni lamentati dall'attrice, con individuazione dunque del c.d. danno differenziale “ iatrogeno”.
6. La disciplina applicabile e la natura della responsabilità della struttura sanitaria e del medico convenuti in giudizio
Appare opportuno chiarire come nella vicenda all'esame, ai fini della decisione, deve trovare applicazione la disciplina sostanziale in materia di responsabilità sanitaria vigente al momento dei “ fatti” posti a fondamento della domanda risarcitoria, risalenti al mese di giugno del 2017, quanto la signora a seguito di gravi lesioni riportate per sinistro stradale, è stata soccorsa e ricoverata Pt_1 presso l'Ospedale di Castiglione del Lago, ricevendo, secondo la sua prospettazione, cure inadeguate che hanno determinato un rilevante aggravamento delle lesioni ( e dei postumi residui) riportate per effetto del solo sinistro stradale.
Prima che intervenisse la L. n. 24 del 2017 e peraltro anche nella vigenza della c.d. "Legge Balduzzi", la giurisprudenza era prevalentemente orientata a favore della natura contrattuale sia della responsabilità della struttura sanitaria, sia dell'esercente la professione sanitaria. La riforma ha, invece, definitivamente chiarito che l'esercente della professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente (L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 3).
Quindi, il medico che agisce alle dipendenze di una struttura ospedaliera e, dunque, in assenza di un contatto con il paziente beneficia di una sostanziale inversione dell'onere della prova, poiché il paziente per ottenere il risarcimento non potrà limitarsi alla semplice allegazione dell'inadempimento, sia pure qualificato, ma dovrà invece offrire la prova rigorosa della colpa professionale del medico convenuto.
In definitiva il medico, eccezion fatta per il caso in cui abbia concluso un contratto con il paziente, avente ad oggetto la prestazione medica, risponde di eventuali inadempimenti a titolo di responsabilità aquiliana.
L'art. 7 della legge – , in particolare, ha previsto che “ La struttura sanitaria o Pt_5 Pt_6 sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte pagina 7 di 18 in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo".
Il c.d. “ doppio binario” istituito dalla legge di riforma non preclude peraltro la trattazione contestuale della posizione della struttura sanitaria e del dott. evocato quale coobbligato nel presente Parte_2 giudizio sulla base però della disposizione generale di cui all'art. 2043 c.c.
In via generale si ricorda che la struttura sanitaria risponde dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale . Quanto al riparto dell'onere probatorio tra struttura sanitaria e paziente, secondo i principi affermati da ormai risalente giurisprudenza, grava sul danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. sentenza n. 4400/2004;
n. 9085/2006; Cass. 4792/2013). Riassumendo, quindi, in ragione, della natura contrattuale del rapporto sottostante opera una presunzione semplice di responsabilità a carico sia della struttura e l'onere della prova che l'insuccesso non sia dipeso da mancanza di diligenza incombe a carico degli enti nel cui ambito hanno operato i sanitari di cui viene invocata la responsabilità. In tale contesto, l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la struttura in questione è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, generali e specialistiche, ma si estende ad una serie di altri aspetti, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché a prestazioni lato sensu alberghiere. L'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura ospedaliera non è costituito semplicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della locatio operis. A carico della medesima struttura sanitaria gravano infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all' assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo. L'attività del medico costituisce quindi solo un pagina 8 di 18 momento di una più complessa prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, ma talvolta anche del comportamento di più soggetti. Siffatto inquadramento comporta l'assoggettamento della struttura presso la quale ha avuto luogo il trattamento sanitario contestato alla regola dettata dall'art. 1228 c.c., di modo che la struttura medesima risponde dell'inadempimento della prestazione professionale svolta dal medico, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale. E questo sul duplice rilievo che la prestazione del sanitario è indispensabile alla struttura per adempiere l'obbligazione assunta con il danneggiato e che la norma di cui all'art. 1228 c.c. ha la precipua funzione di attribuire il rischio dell'attività degli ausiliari della prestazione a chi si appropria, anche se non in maniera esclusiva, dei vantaggi della prestazione.
Quanto alla prova del nesso causale ( gravante, come già ricordato, sul danneggiato) si ricorda che, sempre in via generale , che nell'accertamento del nesso eziologico trova applicazione, nel giudizio civile di danno, il criterio, elaborato nell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, del più probabile che non ( meno rigoroso dell'evidenza probatoria richiesta, invece, per l'accertamento dell'illecito penale). La valutazione dell'evidenza probatoria o del giudizio di elevata probabilità deve essere condotta sulla base di dati desumibili da criteri oggettivi, statistici o scientifici che consentano, con giudizio ex ante , di stabilire se al momento in cui l'agente ha omesso una condotta doverosa o ha tenuto una condotta errata il comportamento corretto avrebbe evitato l'evento, dovendosi altresì escludere nella valutazione dell'efficacia della condotta omissiva ( o commissiva), la sussistenza di altri fattori causali alternativi.
Come già osservato in precedenza la struttura sanitaria risponde nei confronti del paziente – danneggiato ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c. mentre il sanitario, secondo le nuove disposizioni della legge LI – , ai sensi dell'art. 2043 c.c. A tale fine il danneggiato si richiede la prova Pt_6 dell'elemento “ oggettivo” dell'illecito, del nesso causale tra fatto illecito e danno e, infine, dell'imputazione soggettiva dell'illecito sotto il profilo doloso e/o colposo.
7.La ricostruzione dei fatti e l'accertamento della responsabilità alla luce delle emergenze istruttorie
Applicando tali criteri al caso in esame si osserva quanto segue. Dalla documentazione medica acquisita in giudizio e dalla CTU espletata nel procedimento per ATP ex art. 696 bis, è possibile trarre i seguenti dati “ oggettivi” per la ricostruzione dei fatti dai quali è insorta la presente controversia:
- In data 16 giugno 2017, in località Bologni (Castiglione del Lago), la signora Parte_1 restava coinvolta in sinistro stradale;
in particolare, il veicolo sul quale viaggiava in qualità di trasportata, condotto dal coniuge, veniva urtato da altro veicolo condotto dal sig. Parte_3
e a causa dell'urto usciva fuori strada terminando la corsa in canale di scolo dell'acque sito
[...]
a margine della carreggiata. veniva trasportata da personale del 118 presso il P.S. Parte_1 dell'Ospedale di Castiglione del Lago dove all'esame obiettivo si rilevava dolore e dolorabilità al rachide cervico-dorsale, allo sterno e all'emitoracesinistro; si procedeva ad immagini strumentali (rx dello scheletro costale bilaterale, dello sterno e del rachide cervicodorsale) che venivano refertate come positive per frattura composta della 6-7-8 e 9 costa di sinistra sulla linea ascellare media-anteriore.
Con tale diagnosi la paziente veniva ricoverata nel reparto di chirurgia generale dello stesso nosocomio, con descrizione, all'ingresso di “ “esame obiettivo neurologico attuale nella pagina 9 di 18 norma”; si obiettivavano abrasioni multiple del collo ed ematoma di piccole dimensioni pretibiale sinistro”-
Il giorno successivo la paziente lamentava dolore e si era in attesa di eco – addome e rx torace;
la paziente era mobilizzata a letto. Il 18 giugno era alzata in poltrona con condizioni, alla data del 19 giugno, descritte come stazionarie e nel diario infermieristico si riportava che la paziente era agitata, scostante c che rifiutava di alzarsi.
-Il 20 giugno veniva eseguito rx torace di controllo. La paziente riferiva astenia al momento di alzarsi, agli arti superiori ed inferiori, insorta dopo il movimento;
non si obiettivava deficit motorio, ma insensibilità ai 4 arti agli stimoli dolorifici profondi e tattili. Si procedeva a TC cranio e rachide cervicale in urgenza che permettevano di rilevare marcato disallineamento dei metameri somatici, caratterizzato da anterolistesi di C5 su C6 di circa 8 mm, con disallineamento somatico interessante anche gli archi posteriori ed i processi spinosi;
concomitava frattura del processo articolare destro di C5
e frattura della lamina destra di C6; a tale livello si apprezzava aspetto stirato ed improntato della corda midollare, con riduzione di calibro del canale vertebrale in particolare a livello di C6.
-La paziente veniva trasferita presso il reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale Silvestrini di Perugia dove all'ammissione si descriveva tetraparesi più grave agli arti inferiori e ipoestesia da D2. Veniva eseguita RMN cervicale che evidenziava un quadro di frattura/lussazione vertebrale C5- C6, disallineamento metamerico e dopo posizionamento in trazione cervicale si procedeva a valutazione specialistica dell'Unità Spinale che riscontrava “ quadro di tetrapalgia C5 ed assenza di movimenti attivi volontari sottostanti”.
-In data 24 giugno veniva eseguito intervento neurochirurgico di fusione vertebrale anteriore per trauma vertebro – midollare mielico e frattura lusssazione C5 e C6. Il ricovero – nel corso del quale si verificavano svariate complicanze – durava fino al 31.10.2017, quando, dopo vari accertamenti clinico-radiologici, veniva dimessa per “tetraplegia post traumatica incompleta da frattura lussazione
C5-C6 stabilizzata chirurgicamente”.
Seguiva quindi lungo periodo di degenze presso diversi centri riabilitativi intervallato da numerosi ricoveri in strutture ospedaliere in ragione dell'insorgenza di varie complicanze e il 23/4/2019 il medico curante ne dichiarava la guarigione con postumi invalidanti.
Veniva instaurato – a seguito di denuncia – querela – procedimento penale nr. 5235/2017 RG a carico del conducente del veicolo che aveva cagionato il sinistro a seguito del quale l'attrice aveva riportato lesioni e del dott. specialista in radiologia che aveva refertato l'esame radiografico Parte_2 eseguito presso il PS dell'Ospedale di Castiglione del Lago e successiva richiesta di citazione diretta a giudizio per i reati di cui agli artt. 590 bis ( in relazione al ritenuto responsabile del sinistro Parte_3 stradale nel quale la signora riportò lesioni che ne resero necessario il ricovero presso Pt_1
l'Ospedale di Castiglione del lago) e 590 sexies ( con riferimento agli artt. 583 c0.2° nr. 1 e 3 c.p.) in relazione al dott. ( medico radiologo refertatore presso l'Ospedale di Castiglione del lago) Parte_2 per avere gli stessi, con condotte indipendenti, contribuito a cagionare a lesioni Parte_1
pagina 10 di 18 personali gravissime e, con specifico riguardo alla posizione del dott. per avere, nella Parte_2 qualità già indicata, per colpa consistente in negligenza ed imperizia, omesso di rilevare lesioni traumatiche a carico della colonna vertebrale, pur risultando dall'esame radiologico effettuato in proiezione laterolaterale, funzionale alla valutazione del rachide cervicale basso e della giunzione cervico – toracica, una listesi post – traumatica consistente in chiaro disallineamento del corpo C5 su
C6. Secondo l'imputazione formulata dal PM a causa della mancata diagnosi della frattura ( visibile nell'esame radiografico) da parte del radiologo refertatore non si è proceduto ad immobilizzare la paziente con idoneo collare rigido sicchè la mobilizzazione della frattura in attesa del necessario intervento chirurgico conseguente alla colposa condotta del sanitario – in concorso con la condotta indipendente del – hanno determinato “ lesioni personali gravissime “ in danno di Parte_3 Pt_1 consistenti in “ tetraplegia da trauma vertebro – midollare con frattura e lussazione di C5 e C6
[...]
, con perdita della funzione urinaria ed indebolimento permanente della funzione statico – posturale e deambulatoria ( cfr. decreto che dispone il giudizio allegato al ricorso di parte attrice).
Il procedimento penale è stato definito, quanto alla posizione del con sentenza di Parte_3 applicazione della pena. Prosegue, invece, in sede dibattimentale quanto alla posizione del dott. Pt_2 nei cui confronti risulta costituito parte civile il coniuge della signora
[...] Parte_1
La CTU espletata in corso di procedimento per ATP ( iscritto al procedimento nr. 4601/2020 RG), acquisita al giudizio ha evidenziato plurimi profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari che ebbero in cura la paziente dopo il suo ricovero presso l' di Castiglione del lago e che CP_4 hanno determinato un grave peggioramento delle lesioni originariamente connesse al solo sinistro stradale. In particolare la CTU ha evidenziato un plateale ( e in verità neanche contestato ..) errore diagnostico imputabile al medico – radiologo refertatore dott. rappresentato dall'omessa “ Parte_2
.. segnalazione della frattura-lussazione delle vertebre cervicaliC5-6 con disallineamento metamerico ascrivibile all'evento traumatico, sebbene iscritte in un quadro di diffusa riduzione del tono calcico…” ancorchè dalla visione delle indagini radiografiche eseguite in urgenza all'arrivo in PS il 16.06.17 apparisse “ … evidente un disallineamento dei metameri somatici, caratterizzato da anterolistesi di C5 su C6 con disallineamento anche delle colonne intermedie e posteriori del tratto medio-distale.
Difficile appare la visualizzazione delle masse laterali di destra per disallineamento delle linee metameriche e dei processi trasversi da possibile sovrapposizione di linee di frattura delle masse laterali di C5-C6; concomita diffusa riduzione del tono calcico e segni di frattura composta della 6-7-8
e 9 costa sinistra in ascellare media-anteriore…” mentre nella refertazione “ .. non sono descritti elementi di tecnica radiografica, criteri di correttezza dell'esame, eventuali presenze di anomalie- dismorfismi anatomici o artefatti nelle immagini né segni di possibili alterazioni morfostrutturali relative o meno all'evento traumatico. Vengono riportate unicamente le alterazioni scheletriche dell'emicostato sinistro peraltro concordi con la valutazione peritale stessa…” . L'omessa diagnosi della frattura/lussazione vertebrale C5C6 con disallineamento metamerico C5C6, seppure presente , ha determinato, secondo i CCTTU il quadro di tetraparesi con conseguenze invalidanti di gran lunga superiori a quelle che sarebbero residuate in caso di omessa e tempestiva diagnosi.
I CCTTU hanno ritenuto che l'errore omissivo imputabile all'erronea refertazione integri ipotesi di colpa grave con valutazione che deve essere condivisa posto che l'errore in cui è incorso il medico specialista ha riguardato proprio l'erronea lettura dell'immagine radiologica nella quale era invece pagina 11 di 18 ben visibile la frattura/lussazione vertebrale C5C6 per evidente disattenzione ( o imperizia) non giustificata né dalla qualità delle immagini ( visionate direttamente dai CCTTU) né dal caso concreto che non presentava profili di particolare complessità.
A causa dell'omessa diagnosi della frattura vertebrale la paziente è stata ricoverata nel reparto di chirurgia senza adeguato trattamento di immobilizzazione e conseguente insorgenza del grave ed irreversibile stato di tetraparesi.
I CCTTU hanno anche evidenziato che oltre all'errore diagnostico direttamente imputabile allo specialista radiologo vi siano state omissioni anche da parte dei sanitari che all'arrivo della paziente in pronto soccorso hanno trattato il caso con “ triage” da codice verde. Secondo i CCTTU la paziente doveva invece essere considerata come Codice Rosso situazionale e pertanto sottoposta ad un iter diagnostico mediante imaging diverso da quello realmente effettuato e in particolare, dovevano essere svolte indagini a mezzo di Rx torace, Rx bacino, ECO FAST e in regime di urgenza a TC cranio, rachide cervicale e TC torace – addome con mdc ed hanno ritenuto pertanto di individuare una “ corresponsabilità” del danno iatrogeno causato alla paziente suddivisa in misura pari al 50% tra il dott. ( medico refertatore radiologo) e i sanitari che all'arrivo della paziente in P.S. non hanno Parte_2 proceduto a trattare la paziente secondo i criteri del c.d. codice situazione rosso.
Tali valutazioni dei CCTTU non si ritengono, tuttavia, a parere del giudice, pertinenti alla soluzione della controversia posto che secondo i criteri di accertamento del nesso causale la “ causa” che assume rilievo è quella che costituisce, di per sé sola, antecedente causale necessaria e sufficiente del danno lamentato, secondo il giudizio c.d. controfattuale. Applicando tale criterio al caso di specie si osserva che come evidenziato dagli stessi CTU gli esami radiografici svolti mostravano in modo ben visibile la presenza della frattura/lussazione C5 e C6 ed è stato l'omesso trattamento di tale frattura conseguente a chiaro errore diagnostico del medico radiologo a determinare l'aggravamento delle condizioni di salute che hanno condotto al grave quadro di tetraparesi conseguente ad impropria mobilizzazione della paziente. Non vi è, in sostanza, alcuna evidenza che laddove trattata secondo il c.d. codice rosso situazionale, sarebbe stato evitato il grossolano errore diagnostico del radiologo che costituisce di per sé, secondo le stesse valutazioni dei CCTTU, la causa concreta del mancato adeguato trattamento della frattura e dell'impropria mobilizzazione che ne è seguita all'ingresso nel reparto di Chirurgia con una diagnosi palesemente errata. Come hanno osservato correttamente i CTP di parte attrice nelle osservazioni formulate alla CTU gli esami da svolgersi secondo il codice rosso non avrebbero evidenziato condizioni fratturative diverse da quelle visibili e refertabili sulla base delle radiografie eseguite sicchè le censure mosse ai sanitari che hanno optato sul trattamento con codice verde in luogo che con codice rosso risultano irrilevanti ai fini dell'accertamento del nesso causale tra la condotta contestata al dott. e l'aggravamento delle condizioni di salute della paziente ( tetraparesi ) Per_1 conseguente all'errore diagnostico e dalle quali sono derivati postumi rilevanti sia di natura temporanea che di natura permanente ( con quadro attuale di tetrapelgia traumatica incompleta , disturbo depressivo maggiore e disturbo d'ansia generalizzata e sociale).
Si ritiene, alla luce delle suindicate emergenze processuali, che risulti provata la responsabilità sia della struttura sanitaria, sia del sanitario citato in giudizio.
pagina 12 di 18 Quanto alla responsabilità della struttura sanitaria si osserva che è provato il rapporto di spedalità intercorso tra la paziente e l' dove è stata ricoverata a seguito Controparte_10 dell'incidente stradale che l'ha coinvolta. E' risultata provata l'inadeguatezza delle prestazioni sanitarie rese a favore della signora Pt_1 essendo stato accertato un vistoso errore diagnostico, imputabile a disattenzione ed
[...] imperizia del medico radiologo dipendente della struttura, che non ha riscontrato la lussazione/frattura
C5 e C6 dal cui mancato trattamento è conseguita una grave ( e irreversibile) condizione di tetrapelgia;
è stato provato il nesso causale – secondo il criterio del “ più probabile” che non – che laddove diagnosticata e tratta la frattura gli esiti del sinistro stradale sarebbero stati assai più contenuti e che vi è stato, dunque, danno “ iatrogeno”. La struttura sanitaria non ha fornito alcuna prova diretta a dimostrare che la condotta del radiologo sia stata diligente o che l'evoluzione peggiorativa delle condizioni di salute della signora siano state causate da eventi imprevisti o non prevedibili né che sulla Pt_1 stessa abbiano influito fattori causali alternativi o concorrenti. Posto che nel presente giudizio l'oggetto dell'accertamento è il danno c.d. iatrogeno – ossia correlato alla condotta sanitaria – i CCTTU hanno evidenziato espressamente che lo sviluppo della tetrapelgia non sia stato condizionato dalla circostanza che la signora fosse affetta da riduzione del tono calcico e da cervicoartrosi Pt_7 escludendo che tali preesistenze abbiano agito nel determinismo dell'evento finale di “tetraplegia”.
Alla luce di tali evenienze può ritenersi pacifica la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi degli artt.1218 e 1228 c.c.
Per quanto riguarda la responsabilità del sanitario evocato in giudizio si osserva che risulta provato che lo stesso sia incorso in errore diagnostico avendo omesso di refertare la frattura/lussazione C5C6 e di evidenziare, dunque, le lesioni traumatiche alla colonna vertebrale ben visibili nell'esame radiografico. Da tale omissione è derivato un rilevante danno all'integrità psico – fisica della paziente posto che laddove tempestivamente diagnosticata la frattura/lusssazione C5 e C6 sarebbe stato possibile trattare la paziente con adeguata immobilizzazione e sarebbe stata così evitata, secondo un criterio di elevata probabilità, l'evoluzione delle lesioni riportate nel sinistro stradale nella situazione di tetrapelgia. L'omessa diagnosi è riconducibile, considerando la visibilità della frattura all'esame radiografico , a negligenza ( disattenzione) e/o imperizia e a causa dell'omissione diagnostica è conseguita la mancata immobilizzazione della paziente e l'evoluzione ingravescente delle sue condizioni nella condizione di tetrapelgia. Risulta pertanto integrata la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. nei suoi elementi costituitivi essendo provata la condotta “ contra ius” ( violazione delle regole dell'arte medica), l'elemento soggettivo che l'ha sorretta ( negligenza e/o imperizia) e il nesso causale tra la condotta e la lesione del diritto alla salute che ne è conseguito.
8. Il danno non patrimoniale risarcibile : il danno iatrogeno e la relativa quantificazione
Ritenuta la responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario convenuto in giudizio deve valutarsi se e quali danni siano da ritenersi conseguenza diretta dell'errore diagnostico evidenziato, dovendo comunque considerarsi che la signora è stata ricoverata presso il P.S. dell'Ospedale di Pt_1
Castiglione del Lago a seguito di lesioni riportate in sinistro stradale cagionato con colpa da soggetto pagina 13 di 18 terzo ( e che è stato rinviato a giudizio, unitamente al dott. nell'ambito del procedimento Parte_2 penale già menzionato definendo la sua posizione con sentenza di applicazione della pena).
Principiando dalla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale di natura temporanea e permanente si osserva quanto segue.
La signora – come ricostruito analiticamente nella relazione di CTU espletata in sede Parte_1 di ATP - a seguito del ricovero presso l'Ospedale di Castiglione del Lago e in conseguenza della tetraparesi originata dall'omessa diagnosi della frattura /lussazione C5 e C6, è stata, successivamente, ricoverata presso il reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale di Perugia con quadro di tetraparesi più grave agli arti inferiori e ipoestesia da D2. Ad una prima fase di trazione cervicale ha fatto seguito, il
24 giugno del 2017, intervento di fusione vertebrale anteriore. Il decorso clinico si è complicato per insorgenza di insufficienza respiratoria ( che ha richiesto nuova intubazione) e formazione ascessuale pluriconcamerata a grappolo, nella regione laterale destra del collo anteriormente alla carotide comune.
Nei mesi ed anni successivi ha subito plurimi e prolungati ricoveri a scopo riabilitativo con ultima valutazione, nel gennaio 2020, da cui si rileva iperattività detrusoriale neurogena, necessità di 4 cateterismi intermittenti al giorno, ripresa di un cammino funzionale con rollator in ambienti interni con possibilità di trasferimenti utilizzando la posizione eretta sempre con l'ausilio di una persona. Dall'intera vicenda patita è scaturito un disturbo depressivo maggiore e concomitante disturbo d'ansia generalizzata e sociale.
I CCTTU hanno ritenuto sul punto che il danno imputabile alle incongrue prestazioni sanitarie rese in favore della paziente a seguito del sinistro stradale nel quale era stata coinvolta è quantificabile, quanto ai postumi di natura temporanea correlati alla lesione dell'integrità psico – fisica, in misura pari a 18 mesi e quanto ai postumi di natura permanente in una percentuale valutabile in un range compreso tra il
70% e il 75% : “ .. la durata della inabilità temporanea assoluta può essere quantificata in circa 21 mesi, da cui va però necessariamente sottratto il periodo di inabilità che la avrebbe comunque Pt_1 patito a causa della lesione vertebrale verificatasi in seguito al sinistro, quantificabile in circa 3 mesi;
infatti è pacifico che se il quadro clinico fosse stato tempestivamente diagnosticato e quindi trattato - verosimilmente con intervento di artrodesi cervicale- la avrebbe comunque subito un ricovero Pt_1 ospedaliero e un periodo di riabilitazione. Analoga considerazione per ciò che concerne il danno biologico residuato: allo stato attuale la validità psicofisica dell' può essere quantificata come Pt_1 ridotta al 90-95% del normale (considerando il quadro di tetraplegia incompleta e la attendibile sindrome depressiva reattiva); a tale quota va sottratta l'inabilità permanente che sarebbe comunque derivata ad una artrodesi cervicale, pari ad un danno biologico di circa il 20%...” .
Le valutazioni espresse dai CCTTU sono da condividersi in quanto fondate sull'esame accurato dei dati clinici e obiettivi emersi anche in sede di visita della perizianda e immuni da errori tecnici e/o scientifici.
Il danno risarcibile nel presente giudizio è esclusivamente – per come richiesto espressamente richiesto dall'attrice – il c.d. danno iatrogeno che, come noto, è il pregiudizio alla salute causato dai sanitari che ha come effetto l'aggravamento di lesioni già esistenti ascrivibili anche, come nel caso in esame, a pagina 14 di 18 condotte colpose di terzi. Ai fini della determinazione del danno risarcibile si ritiene opportuno chiarire che il giudice deve accertare sul piano della causalità materiale, l'efficienza eziologica della condotta contestata rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 codice penale, così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica, allo scopo di evitare l'attribuzione all'autore della condotta,
“responsabile tout court sul piano della causalità materiale”, un obbligo risarcitorio che comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass. civ., 21 luglio 2011, n. 15991; anche Cass.
20996/2012) ovvero a condizioni patologiche causate da condotte colpose di altri che hanno concorso alla produzione del danno.
Premesso tanto, nel caso in esame, può affermarsi che, rispetto alla complessiva invalidità permanente che sarebbe comunque esitata per la paziente, per le lesioni conseguenti al sinistro stradale, valutabile in misura pari al 20 % ( cfr. valutazioni dei CCTTU) l'entità del danno iatrogeno conseguente alle omissioni mediche va determinato in misura pari al 70% secondo il “ range” indicato dai CCTTU.
Ai fini della liquidazione non si ritiene possibile fare applicazione, nel presente giudizio, dei criteri di liquidazione che sono stati recentemente introdotti con la Tabella Unica Nazionale con il DPR 12/2025 del 13.1.2025 ( entrato in vigore a far data dal 5.3.2025), trattandosi di domanda di risarcimento del danno introdotta in epoca antecedente all'introduzione della nuova disciplina.
Deve farsi , invece, applicazione, nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, delle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di Milano aggiornate, in ultimo, al 2024, sia perché i criteri di liquidazione contenuti nelle elaborazioni dell'autorità giudiziaria milanese sono stati costantemente ritenuti presso questo Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri tabellari sono stati, altresì, adattati e resi pienamente compatibili , in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla
Corte di Cass. a SS.UU., nn. 11.11.08, nn. 26972 e 26973 individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono, al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie (ciò ancor più alla luce del fatto che il “danno morale” ha comunque mantenuto una specifica rilevanza - vedasi Cass., sez. III, 20.5.2009, n. 11701; Cass. sez. III, n.16448,
15.7.09; Cass., sez. III, 12.9.2011, n. 18641; vedasi anche Cass. sez. III, 8.5.2012, n.6930, in tema di danno esistenziale, sempre, peraltro, al di fuori della configurabilità di un' autonoma voce di danno, come da Cass. , sez. III, n.23778, 7.11.2014 ed ancora Cass. sez. III, n.336 ,13.1.2016). A fronte di ciò, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto (anni 79 ), considerando che il danno iatrogeno si innesta nel caso su una situazione di salute che sarebbe stata comunque compromessa a causa del sinistro stradale, aggravandone le conseguenze e che, pertanto, per la liquidazione dello stesso occorre far riferimento alla differenza tra i due differenti gradi di invalidità deve essere determinato un danno da invalidità permanente, comprensivo anche della “ quota” c.d. del danno morale ( secondo i nuovi criteri tabellari applicati) pari ad € 721.036,00 (risultante appunto dalla differenza tra la stima del danno risultante movendo da una base di invalidità del 90 % e pari ad euro 784.871,00 – di cui euro 523.247,00 per danno biologico aumentato, secondo i criteri tabellari del 2024, avuto riguardo al danno morale e ai pregiudizi complessivi all'integrità psico – fisica ad euro 784.871,00 e la stima del danno che ne risulta movendo da una base di danno del 20% pari ad euro 63.211,00 , operando le relative sottrazioni = 721,036,00 ). Non si ritiene peraltro di dover procedere ad ulteriori pagina 15 di 18 personalizzazioni ( oltre al già riconosciuto incremento per la sofferenza c.d. da danno morale secondo i criteri tabellari già richiamati) del danno posto che , come ha più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità “ ….l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 645503-01), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 7513 del 2018) ..” ( così Cass. Civ.
14364/2019). Nel caso in esame non risultano allegazioni o elementi di prova dai quali desumere che sussistano conseguenze “ eccedenti” sulla salute dell'attrice ulteriori rispetto a quelle ordinariamente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica riconosciuta in sentenza in misura elevata e per la quale, peraltro, è stato anche riconosciuto il c.d. danno morale secondo i criteri tabellari applicati. Per quanto riguarda il danno alla salute c.d. temporaneo, avuto riguardo agli esiti della CTU , va liquidata in favore dell'attrice, sempre applicando le tabelle milanesi nell'ultima versione aggiornata, la somma di euro 68.991,00 così determinata : danno temporaneo complessivo assoluto gg. 630 ( 21 mesi) = euro
79.350,00 , danno temporaneo che sarebbe comunque residuato gg. 90 ( 3 mesi) = euro 10.359,00 danno “ differenziale” liquidabile = euro 68.991,00 ( euro 79.350,00 – 10.359,00). Complessivamente il danno non patrimoniale iatrogeno ( o differenziale) in favore dell'attrice va liquidato in una somma complessiva pari ad euro 790.027,00. Le somme riconosciute a titolo di danni permanenti e temporanei per lesione all'integrità psico – fisica c.d. “ differenziale” sono già liquidata all'attualità e sul loro importo, da devalutarsi al momento dell'illecito ( giugno 2017), andranno calcolati, sulla somma via via rivalutata annualmente sino alla pronuncia, gli interessi in misura legale e i soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo.
Da tale somma andranno peraltro detratte le somme che l'attrice ha ricevuto dalla compagnia assicurativa del danneggiante che ha cagionato il sinistro , come peraltro espressamente richiesto dalla stessa. Quanto alle somme eventualmente ricevute a titolo di prestazioni assistenziali da parte di enti pubblici delle stesse dovrà tenersi conto in sede di determinazione del “ quantum” dovuto a titolo di danno patrimoniale.
9. Il danno patrimoniale e la necessità di ulteriori accertamenti
L'attrice ha richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alle gravi lesioni riportate a causa dell'incongrua condotta sanitaria sia con riguardo a spese già sostenute, sia con riguardo alle spese che dovrà sostenere in futuro, connesse all'assistenza continuativa di cui ha necessità e che potrebbe richiedere o il ricovero in una struttura residenziale specializzata ovvero un'adeguata e continuativa assistenza domiciliare infermieristica, oltre a spese mediche non coperte dal SSN, spese per farmaci, fisioterapia etc.
Con riguardo alle spese già sostenute ha chiesto il rimborso delle spese mediche sostenute e ritenute congrue in sede di CTU per un importo pari ad euro 20.177,29 ( a fronte di spese pari a non oltre
1600,00 euro che avrebbe sostenuto in assenza delle “ complicazioni” iatrogene). Ha chiesto, inoltre, il pagina 16 di 18 rimborso di ulteriori spese sostenute per un ammontare complessivo di euro € 77.509,15 ( e specificamente € 30.128,65 per degenza Casa di Cura RA OL SR;
€ 2.891,58 vari tickets;
€ 200,00 trasporto per cure, terapie e visite specialistiche;
€ 400,00 per cure, terapie e visite specialistiche;
€ 60,00 per ausilii (deambulatore ecc.) ; € 12.800,00 per l'acquisto di auto per trasporto persone disabili;
euro € 29.237,12 pari al 50% delle spese sostenute per abbattimento barriere architettoniche dell'abitazione coniugale e relativa manutenzione;
€ 1.791,80 per spese manutenzione ascensore.
L'attrice ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni patrimoniali futuri e, in particolare, per le spese necessarie a provvedere alle necessarie sedute di fisioterapia, assistenza infermieristica quotidiana per le esigenze personali e la deambulazione. Ha rappresentato che verosimilmente, a causa delle sue attuali condizioni, si renderà necessario il ricovero in RSA specializzata come la Casa di Cura RA
OL ( dove è già stata ricoverata in passato e dove esegue cicli di fisioterapia) con un costo annuo pari ad euro 80.154,00 ( secondo il relativo tariffario) a cui dovrebbero aggiungersi i costi per esami clinici, visite specialistiche, spese per trasporti. In alternativa dovrebbero ipotizzarsi spese per assistenza infermieristica ( 2 infermieri qualificati al giorno con vitto e alloggio ) quotidiana domiciliare per circa
60.000,00 euro annui, oltre 3000,00 euro per farmaci non coperti dal SSN, 10.500,00 per fisioterapia non coperta dal SSN, 4000,00 euro per sostituzione ferie, festività e malattie degli operatori specializzati coinvolti nel progetto di assistenza per un totale pari ad euro 77.500,00 cui dovrebbero aggiungersi 10.000,00 euro “ forfettari” per spese non documentate. Ha chiesto che valutando le due diverse opzioni e tenuto conto di un'aspettativa di vita di 10 anni le sia riconosciuto, a titolo di danno emergente “ futuro” la somma complessiva di 1 milione di euro ovvero una rendita vitalizia di euro
100.000,00 annui per il resto della sua vita.
La domanda relativa al risarcimento dai danni patrimoniali, sia sotto il profilo del danno emergente, sia sotto il profilo del danno futuro richiede la necessità di rimessione in istruttoria. Non è stata acquisita, CP_1 pur a fronte del provvedimento ex art. 213 c.p.c., documentazione dell' relativa all'aggiornamento delle provvidenze assistenziali erogate, a far data dal sinistro, in favore dell'attrice né risulta se la stessa sia, attualmente, titolare anche di indennità di accompagnamento ex legge 104/1992 e, ancora, se possa o sia beneficiaria di ulteriori provvidenze assistenziale previste a livello regionale e l'acquisizione di tale documentazione assume specifica rilevanza ai fini della concreta quantificazione del danno.
Sotto il profilo del danno futuro per assistenza è necessario procedere ad accertare, a mezzo di CTU, quale sia la qualità, quantità e tipologia di assistenza domiciliare necessaria per l'attrice, dovendo distinguersi tra l'assistenza di base e l'assistenza infermieristica propriamente detta o di altri operatori qualificati e ancora se parte di tali prestazioni garantiti in via domiciliare dal SSN, così come le terapie fisioterapiche e farmacologiche, così come va accertato, con riguardo all'evenienza di ricovero in RSA se tale possibilità possa essere garantita dal SSN o con contributo del SSN.
CP_1 Considerando che l' ha omesso di trasmettere le informazioni richieste si ritiene opportuno attribuire il potere di procedere alla loro acquisizione al CTU come meglio precisato con separata ordinanza.
pagina 17 di 18 Relativamente dunque alle domande di risarcimento dei danni patrimoniali e alla relativa quantificazione è necessario procedere alla rimessione della causa sul ruolo ed all'adozione dei conseguenti provvedimenti istruttori come da separato provvedimento.
Sulle spese si provvederà all'esito della definizione di tutto il merito della controversia.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede :
1) Rigetta le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti;
2) Dichiara la responsabilità ex artt. 1218 e ss. c.c. della struttura sanitaria convenuta e ex art. 2043 c.c. del dott. e, valutato il concorso di colpa di soggetto terzo estraneo al Parte_2 presente procedimento, li condanna in solido alla corresponsione, in favore dell'attrice, a titolo di danno c.d. differenziale ( o iatrogeno) per i danni non patrimoniali all'integrità psico – fisica, della somma complessiva di euro 790.027,00 ( da cui andranno detratte le somme corrisposte in favore dell'attrice dalla Compagnia Assicurativa del terzo danneggiante). Su tale somma, già liquidata all'attualità, previa devalutazione al momento del fatto ( giugno 2017) andranno corrisposti, previa rivalutazione annuale, gli interessi in misura legale sino alla pronuncia e i soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo.
3) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza relativamente alle domande di risarcimento del danno patrimoniale.
Riserva la decisione sulle spese di lite all'esito della definizione del giudizio di merito
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 25.3.2025 Il Giudice
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